TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/03/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4217/2021 R.G., avente ad oggetto azione di risarcimento danni da responsabilità professionale
PROMOSSA DA
(P.IVA ), e Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), rappresentati e difesi, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Giuseppe Miccolis;
ATTORI
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2
dall'avv. Carlo AT;
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
HDI ITALIA S.P.A., già (P. IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco
Magni;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
All'udienza del 15.10.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
_____________________ FATTO E DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa espos\izione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione”.
La presente causa ha per oggetto l'azione di risarcimento dei danni che
[...]
nonché lamentano di aver subito a causa della violazione Controparte_3 Controparte_3
dei doveri professionali commessa dal notaio nell'esecuzione dell'incarico conferitogli CP_1
per la stipula degli atti pubblici di permuta del 23.10.2012 e del 26.9.2014: in specie, a causa dell'omessa indicazione delle conseguenze derivanti dalla natura donativa dei beni alienati loro a titolo di permuta da , e . Persona_1 Controparte_4 Persona_2
In particolare, con atto di citazione del 12.11.2021, ritualmente notificato,
[...]
nonché hanno esposto: che non contratto Controparte_3 Controparte_3
dell'1.7.2005, e si obbligarono a permutare “parte del suolo Controparte_5 Pt_2
edificatorio, il terreno destinato a strade in PRG e precisamente le quote pro indiviso di 1/3 dei lotti
destinati ad edilizia privata (derivanti dal frazionamento delle particelle 298 e 299 ed esprimenti
tutta la volumetria spettante per l'edilizia privata), le porzioni delle medesime particelle ricadenti in
strade interne della lottizzazione, in strada di PRG e nell'allargamento di via Alboreto, con (cinque)
appartamenti a realizzarsi ad opera dell'impresa ”; che, “a settembre/ottobre 2012, le CP_3
Imprese attrici furono contattate dalle sigg.re e (e poi nel Persona_1 Controparte_4
2014 anche dalla sig.ra ) divenute nel 2012 proprietarie dei suoli appartenenti alle Persona_2
sig.re riportati in Catasto Terreni Comune di Conversano al fg.52 ptc.1572 e 1574 (…) CP_5
per addivenire alla stipula degli atti pubblici di permuta di detti suoli con le unità immobiliari già
realizzate dalle Imprese attrici”; che “le imprese attrici, preso atto che le sigg.re CP_5
avevano trasferito la proprietà dei suoli oggetto di permuta alle sigg.re , e Persona_1 CP_4
permanendo l'interesse alla permuta di detti suoli onde realizzare il programma edilizio già Per_2
preventivato”, conferirono al notaio l'incarico di redigere i relativi atti di permuta, sottoscritti, CP_1 con e , in data 23.10.2012 e con in data Persona_1 Controparte_4 Persona_2
26.9.2014; che “il Notaio non sollevò problematiche di natura tecnico-giuridica (…) determinate dal
fatto che i beni oggetto di permuta erano pervenuti alle permutanti con atti di donazione delle sig.re
, (ancora in vita); che tale circostanza costituiva fonte di ostacolo alla circolazione dei CP_5
cespiti, “in quanto le imprese non riuscirono ad acquisire dal Comune di Conversano i titoli
abilitativi all'edificazione (permesso a costruire)”, né ad ottenere l'accesso al credito bancario-
fondiario; che, pertanto, le imprese attrici “furono “costrette” a porre nel nulla gli atti stipulati
innanzi citati (donazioni e permute) per poi procedere con le originarie proprietarie dei suoli, sigg.re
e alla stipula di nuovi atti pubblici di permuta”. CP_5 Controparte_6
Tanto premesso, deducendo la responsabilità del notaio per non aver provveduto ad CP_1
indicare le conseguenze derivanti dalla natura donativa dei beni oggetto di permuta, gli attori hanno chiesto che venga accertato l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal contratto d'opera professionale con il medesimo stipulato, del quale hanno, altresì, chiesto la risoluzione,
nonché che la fosse condannata alla restituzione degli importi dalla stessa percepiti a titolo di CP_1
compensi professionali (corrispondenti alla somma di € 13.914,15 in favore di
[...]
e alla somma di € 9.713,70 in favore di , oltre che al Controparte_3 Controparte_3
risarcimento dei danni subiti, dagli stessi quantificati in € 38.985,38, oltre interessi legali.
Costituitasi in giudizio, la , previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della CP_1
propria compagnia Assicuratrice, (oggi HDI Italia S.p.a), ha Controparte_2
contestato la fondatezza della domanda attorea, della quale ha invocato il rigetto, deducendo che alcuna responsabilità professionale le si poteva attribuire, essendo “le caratteristiche e gli effetti
giuridicamente insiti nei titoli di provenienza” dei beni oggetto di permuta e, dunque, “perfettamente”
noti ai permutanti.
Costituitasi in giudizio, a seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa, HDI Italia S.p.A.,
già dopo aver preliminarmente sostenuto l'infondatezza delle Controparte_2
avverse pretese, delle quali ha domandato il rigetto, ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa, sia con riferimento alla domanda, formulata dagli attori, di restituzione del compenso corrisposto al Notaio per l'attività prestata – non rientrando, tale credito, nell'ambito della CP_1
responsabilità civile per risarcimento del danno – sia con riferimento alle spese legali sostenute dall'assicurato, posto che “ai sensi dell'art. 12, comma 3 delle condizioni di assicurazione, la
Compagnia assume la gestione giudiziale delle vertenze, nominando legali di propria fiducia e “non
riconosce le spese incontrate dall' per legali o tecnici o consulenti che non siano da essi Parte_3
designati o approvati”.
La domanda attorea è fondata, nei limiti appresso indicati.
La responsabilità del notaio per colpa nell'adempimento delle sue funzioni ha natura contrattuale, in quanto, pur essendo tale professionista tenuto ad una prestazione di mezzi e non di risultato, è tuttavia tenuto a predisporre ogni opportuna cautela in vista del conseguimento del risultato perseguito dalle parti, impegnando l'ordinaria diligenza rapportata alla natura della prestazione.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, costantemente affermato che, anche ove sia dubbio che il notaio sia tenuto ad adottare un dato comportamento, l'adempimento del mandato professionale comporta, ex art. 1176 co. 2 c.c., un preciso obbligo di precauzione, consistente nell'“adottare la condotta più idonea a salvaguardare gli interessi del cliente” (Cass. civ. n.
3694/2020).
Infatti, “l'attività richiesta al notaio non si limita all'accertamento della volontà delle parti
ma si riferisce a tutte le indagini preparatorie e successive all'atto da rogarsi in modo da assicurare
il raggiungimento dello scopo. E l'inosservanza di obblighi accessori costituisce una forma
di responsabilità contrattuale per inadempimento della prestazione d'opera professionale;
l'obbligo
delle attività accessorie e successive per il raggiungimento dello scopo voluto dalle parti trova il
proprio fondamento nella diligenza qualificata che il notaio è tenuto ad osservare” (Cassazione
civile sez. III, 11/12/2023, n. 34503). Ne consegue che, nel caso di specie, la mancata informazione circa le conseguenze sottese alla provenienza donativa dei beni oggetto dei contratti di permuta, avuto riguardo, in particolare, allo scopo perseguito dagli attori con la stipula dei predetti atti, ben può integrare un'ipotesi di responsabilità contrattuale per inadempimento del professionista.
In tema di provenienza donativa dei beni oggetto di alienazione la Corte di Cassazione ha,
invero, recentemente affermato - in materia di contratto preliminare di vendita - il principio di portata generale secondo cui “la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per se stessa un
pericolo concreto e attuale di perdita del bene”, riconducibile al rimedio di cui all'articolo 1481 c.c.,
“è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell'acquisto
programmato” (Cass. civ. 12/12/2019, n. 32694).
La provenienza donativa dell'immobile comporta, infatti, la possibilità che il bene possa, in futuro, essere attaccato dai legittimari del donante, i quali, una volta ottenutane la riduzione,
potrebbero richiedere la restituzione del bene donato anche nei confronti dei terzi acquirenti (art. 563
c.c.).
Tale circostanza, nel ventennio che segue la trascrizione della donazione, costituisce, dunque,
un vero e proprio ostacolo alla libera circolazione e commerciabilità dei beni donati, che il notaio rogante, conosciute le ragioni degli atti di permuta stipulati tra gli attori e le donatarie, non poteva sottacere, rientrando tra i suoi doveri professionali “anche l'obbligo di consiglio o dissuasione, la cui
omissione è fonte di responsabilità per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e
correttezza, ex artt. 1175 e 1375 c.c., quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione
contrattuale, che impongono il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli
interessi della parte” (Cassazione civile sez. III, 16/11/2023, n.31936).
Il notaio è, invero, “tenuto a compiere l'attività necessaria ad assicurare la serietà e certezza
dei relativi effetti tipici, e il risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse” (fra le tante,
da ultimo, Cass. n. 4911 del 2022; n. 7283 del 2021). Fanno, pertanto, parte dell'oggetto della
prestazione d'opera professionale del notaio, anche quelle attività preparatorie e successive, necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare
la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico
voluto dalle parti dell'atto, con la conseguenza ulteriore che l'inosservanza di detti obblighi dà luogo
a responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale,
a nulla rilevando che la legge professionale non faccia riferimento a tale responsabilità, posto che
essa si fonda sul contratto di prestazione d'opera professionale e sulle norme che disciplinano tale
rapporto privatistico” (Cassazione civile sez. III, 16/11/2023, n.31936; Cass. n. 14934 del 2002).
Ed ancora “Il notaio rogante ha non solo l'obbligo di stipulare atti formalmente corretti, ma
anche l'obbligo di prestare ai propri clienti un'adeguata assistenza. In particolare, l'obbligo di
assistenza in rilievo consiste nel dovere di fornire consulenza giuridica in ordine alle problematiche
connesse all'atto che gli viene richiesto di rogare, in modo da assicurare il raggiungimento dello
scopo dell'atto stesso mediante la predisposizione di tutti gli accorgimenti tecnici necessari.
Conseguentemente il Notaio, per adempiere ai propri obblighi professionali e non incorrere in
responsabilità professionale, deve indicare ed illustrare al cliente le questioni giuridiche
propedeutiche alla stipula dell'atto che è chiamato a rogare” (ex plurimis Tribunale Trento,
17/06/2016, n.649).
Nel caso di specie, il rapporto professionale stipulato tra le parti non si sarebbe dovuto esaurire nel mero rogito dei contratti di permuta, risultando necessario anche l'adempimento, da parte del notaio, del dovere di protezione dell'interesse degli attori alla realizzazione delle unità immobiliari
“di cui al Progetto del 2007” sui suoli oggetto di permuta, il cui conseguimento è stato, tuttavia,
frustrato per effetto degli atti di donazione intervenuti tra le (precedenti proprietarie dei CP_5
suoli oggetto di permuta) e le , e rogati dalla stessa convenuta, la quale, Persona_1 CP_4 Per_2
non rendendo edotte le parti delle conseguenze cui sarebbero potute incorrere in ragione della provenienza donativa dei suddetti immobili, ha, di fatto, violato il dovere di protezione dell'interesse degli attori tutelato dall'art. 1375 c.c. Deve, altresì, sottolinearsi che l'obbligo del notaio di informare i clienti circa l'efficacia dell'atto che il medesimo è chiamato a rogare non è da parametrare al grado di conoscenza che i clienti possano avere con riferimento alla specifica questione, neppure deducibile – contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta – dall'esperienza pluriennale degli attori in campo immobiliare,
atteso il dovere del professionista di garantire il buon esito del negozio.
Ne consegue la risoluzione dei contratti d'opera professionale conclusi tra gli attori ed il notaio a causa dell'inadempimento posto in essere da quest'ultimo, con conseguente obbligo di CP_1
restituzione, a carico dello stesso - ai sensi art. 1458 c.c. - dei compensi corrispostigli, oltre che delle somme percepite in qualità di sostituto di imposta.
La sarà, pertanto, tenuta a restituire la complessiva somma di € 23.645,85, di cui € CP_1
13.914,15 in favore di (per la stipula dell'atto di permuta Controparte_3
del 23.10.2012, rep. 38548) ed € 9.731,70 in favore di (per la stipula dell'atto di Controparte_3
permuta del 26.9.2014, n. rep. 38922), come da fatture in atti.
Avendo l'obbligazione restitutoria natura di debito di valuta, sulla somma predetta non va applicata alcuna rivalutazione monetaria, ma solo gli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda fino al soddisfo.
Quanto alla domanda di risarcimento danni formulata dagli attori, è opportuno evidenziare che, in ossequio al disposto cui all'art. 2697 c.c., i medesimi hanno dato prova della sussistenza del nesso eziologico tra l'inadempimento dell'obbligo di protezione - quale concretizzazione della clausola generale di buona fede - posto in essere dal notaio ed i danni patrimoniali dagli stessi lamentati, rappresentati dalle spese occorse per la risoluzione degli atti notarili in precedenza rogati.
Difatti, a causa del mancato rilascio, da parte del Comune di Conversano, dei titoli abilitativi all'edificazione (permesso di costruire), nonché della mancata erogazione, da parte dell'istituto di credito, del credito bancario-fondiario (necessario per la realizzazione dei manufatti progettati), in ragione della provenienza donativa dei beni de quibus, gli attori, al fine di conseguire comunque gli effetti della permuta, ebbero a risolvere per mutuo consenso – con atto a rogito del Notaio AT del 26.5.2016 – gli atti di donazione e di permuta in precedenza stipulati (in particolare: “l'atto di
permuta a rogito del Notaio dott.ssa , del 23.10.2012, rep.38548 tra CP_1 [...]
e ; l'atto di permuta, a rogito Notaio rep. Controparte_3 Persona_1 CP_1
38922 del 26.9.2014 tra e;
l'atto di donazione a rogito Notaio Controparte_3 Persona_2
, rep. 38469 del 6.6.2012 tra , , e CP_1 Controparte_5 Persona_2 Controparte_7
; l'atto di donazione, a rogito Notaio , rep. 38470 del 6.6.2012 tra Persona_1 CP_1
, e , , Controparte_6 Parte_4 Controparte_4 Persona_2 Controparte_7
e ”), nonché, una volta ripristinata la situazione precedente ai richiamati atti, a Persona_1
stipulare nuovi atti pubblici di permuta.
Acclarato il danno subito dagli attori per aver dovuto provvedere alla stipula degli atti di risoluzione delle permute rogate dal notaio convenuto in data 23.10.2012 e 26.9.2014, ai medesimi non può invece riconoscersi alcun risarcimento per ciò che attiene agli atti di risoluzione delle due donazioni stipulate in data 6.6.2012 dalla , (rispettivamente tra , CP_1 Controparte_5 Per_2
e , nonché tra ,
[...] Controparte_7 Persona_1 Controparte_6 Parte_4
, , , e ), atteso che
[...] Controparte_4 Persona_2 Persona_3 Persona_1
con riferimento a detti atti di donazione non è ravvisabile alcuna violazione, da parte della convenuta,
dei doveri sulla stessa incombenti, non essendo emerso che all'epoca della loro stipula le fosse nota la circostanza che i beni donati avrebbero dovuto formare oggetto, nel ventennio, di ulteriori alienazioni a titolo oneroso.
Passando, ora, alla quantificazione del danno subito dagli attori, considerato che la documentazione allegata in atti non consente di scorporare le singole voci di spesa riferibili al compenso pagato al notaio AT per il rogito dei soli atti di risoluzione per mutuo consenso delle precedenti permute – atteso che le fatture in atti riportano tutte la dicitura di “acconto anticipazioni
per atti di mutuo consenso di permute e donazioni + 5 atti di permuta, senza la specificazione degli
importi dovuti per i singoli atti” – e non potendo il giudicante sopperire alle mancate allegazioni attoree, neppure ricorrendo alla valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 c.c., posto che il nocumento de quo avrebbe potuto essere provato nel suo esatto ammontare, tale voce di danno non potrà essere liquidata.
Lo stesso dicasi per le spese di trasmissione e registrazione dei suddetti atti presso l'Agenzia
delle Entrate, la cui ricevuta allegata riporta le imposte pagate nel complessivo ammontare.
È noto, invero, che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa,
conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni
risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel
suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il
concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della
precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto
al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di
fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa
ragionevolmente disporre. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva
della domanda risarcitoria per difetto di prova del quantum, non avendo il danneggiato prodotto in
giudizio la documentazione fiscale e contabile, successiva all'evento dannoso, che attestasse la
lamentata riduzione dei ricavi conseguenza dello stesso)” (Cassazione civile, sez. III , 17/10/2016 ,
n. 20889).
Alla luce di quanto innanzi argomentato, la sarà tenuta a corrispondere agli attori CP_1
esclusivamente la somma di € 1.820 (1.210,00 + 610,00), corrispondente a quanto dalla stessa percepito a titolo di compenso per l'attività espletata, nonché la somma di € 21.825,85 (12.704,15 €
+ 9.121,70 €), dalla medesima incassata a titolo di imposte fiscali e ipotecarie, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.
In ragione della chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice e posto che la restituzione dei compensi percepiti dal notaio (ammontanti ad € 1.820) non rientra nell'ambito della copertura assicurativa, HDI Italia S.p.a. sarà tenuta a tenere indenne la soltanto di quanto costei dovrà CP_1
restituire agli attori a titolo di spese fiscali e ipotecarie incassate (ammontanti ad € 21.825,85). Per ciò che concerne, infine, le spese di lite, in virtù dell'accoglimento solo parziale della domanda proposta dagli attori nei confronti di le stesse, liquidate come da dispositivo, CP_1
vanno compensate in misura pari ad un terzo tra dette parti, dovendo la restante parte essere posta a carico della in ragione della soccombenza. CP_1
Essendo la domanda di garanzia proposta dalla nei confronti della HDI Italia S.p.a. stata CP_1
accolta, tale compagnia va condannata a tenere indenne la convenuta delle spese di lite che costei è
tenuta a rifondere agli attori.
Invece, posto che ai sensi dell'art. 12 della polizza assicurativa, rubricato “gestione delle
vertenze di danno – spese legali”, la compagnia ed il professionista hanno convenuto che “la società
non riconosce spese incontrate dall' per i legali o tecnici che non siano da essa designati Parte_3
e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale”, HDI Italia S.p.a. non sarà
tenuta a tenere indenne la delle spese legali dalla stessa sostenute. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente decidendo il giudizio iscritto al n. 4217/2021 R.G., così provvede:
- dichiara la responsabilità professionale di CP_1
- dichiara risolto il contratto stipulato tra CP_1 Controparte_3
e ;
[...] Controparte_3
- condanna al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_3 CP_3
della somma di € 13.914,10 (€ 1.210,00 + € 12.704,10) nonché, in favore di
[...] CP_3
, della somma di € 9.731,70 (€ 610,00 + € 9.121,70), oltre interessi legali dalla domanda
[...]
sino al soddisfo;
- condanna HDI Italia S.p.a. (già a tenere indenne della Controparte_8 CP_1
somma di € 21.825,80 che la stessa corrisponderà agli attori;
- compensa per un terzo le spese di lite sostenute da Controparte_3
e da , ponendole per la restante parte a carico di e liquidandole,
[...] Controparte_3 CP_1 nell'intero, in € 759,00 per spese ed € 5.077,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- condanna, altresì, la terza chiamata, HDI Italia S.p.a, a tenere indenne di quanto CP_1
dalla stessa dovuto agli attori a titolo di rifusione delle spese di lite da questi ultimi sostenute.
Così deciso, in Brindisi, in data 20 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso,
funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4217/2021 R.G., avente ad oggetto azione di risarcimento danni da responsabilità professionale
PROMOSSA DA
(P.IVA ), e Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), rappresentati e difesi, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Giuseppe Miccolis;
ATTORI
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2
dall'avv. Carlo AT;
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
HDI ITALIA S.P.A., già (P. IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco
Magni;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
All'udienza del 15.10.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
_____________________ FATTO E DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa espos\izione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione”.
La presente causa ha per oggetto l'azione di risarcimento dei danni che
[...]
nonché lamentano di aver subito a causa della violazione Controparte_3 Controparte_3
dei doveri professionali commessa dal notaio nell'esecuzione dell'incarico conferitogli CP_1
per la stipula degli atti pubblici di permuta del 23.10.2012 e del 26.9.2014: in specie, a causa dell'omessa indicazione delle conseguenze derivanti dalla natura donativa dei beni alienati loro a titolo di permuta da , e . Persona_1 Controparte_4 Persona_2
In particolare, con atto di citazione del 12.11.2021, ritualmente notificato,
[...]
nonché hanno esposto: che non contratto Controparte_3 Controparte_3
dell'1.7.2005, e si obbligarono a permutare “parte del suolo Controparte_5 Pt_2
edificatorio, il terreno destinato a strade in PRG e precisamente le quote pro indiviso di 1/3 dei lotti
destinati ad edilizia privata (derivanti dal frazionamento delle particelle 298 e 299 ed esprimenti
tutta la volumetria spettante per l'edilizia privata), le porzioni delle medesime particelle ricadenti in
strade interne della lottizzazione, in strada di PRG e nell'allargamento di via Alboreto, con (cinque)
appartamenti a realizzarsi ad opera dell'impresa ”; che, “a settembre/ottobre 2012, le CP_3
Imprese attrici furono contattate dalle sigg.re e (e poi nel Persona_1 Controparte_4
2014 anche dalla sig.ra ) divenute nel 2012 proprietarie dei suoli appartenenti alle Persona_2
sig.re riportati in Catasto Terreni Comune di Conversano al fg.52 ptc.1572 e 1574 (…) CP_5
per addivenire alla stipula degli atti pubblici di permuta di detti suoli con le unità immobiliari già
realizzate dalle Imprese attrici”; che “le imprese attrici, preso atto che le sigg.re CP_5
avevano trasferito la proprietà dei suoli oggetto di permuta alle sigg.re , e Persona_1 CP_4
permanendo l'interesse alla permuta di detti suoli onde realizzare il programma edilizio già Per_2
preventivato”, conferirono al notaio l'incarico di redigere i relativi atti di permuta, sottoscritti, CP_1 con e , in data 23.10.2012 e con in data Persona_1 Controparte_4 Persona_2
26.9.2014; che “il Notaio non sollevò problematiche di natura tecnico-giuridica (…) determinate dal
fatto che i beni oggetto di permuta erano pervenuti alle permutanti con atti di donazione delle sig.re
, (ancora in vita); che tale circostanza costituiva fonte di ostacolo alla circolazione dei CP_5
cespiti, “in quanto le imprese non riuscirono ad acquisire dal Comune di Conversano i titoli
abilitativi all'edificazione (permesso a costruire)”, né ad ottenere l'accesso al credito bancario-
fondiario; che, pertanto, le imprese attrici “furono “costrette” a porre nel nulla gli atti stipulati
innanzi citati (donazioni e permute) per poi procedere con le originarie proprietarie dei suoli, sigg.re
e alla stipula di nuovi atti pubblici di permuta”. CP_5 Controparte_6
Tanto premesso, deducendo la responsabilità del notaio per non aver provveduto ad CP_1
indicare le conseguenze derivanti dalla natura donativa dei beni oggetto di permuta, gli attori hanno chiesto che venga accertato l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal contratto d'opera professionale con il medesimo stipulato, del quale hanno, altresì, chiesto la risoluzione,
nonché che la fosse condannata alla restituzione degli importi dalla stessa percepiti a titolo di CP_1
compensi professionali (corrispondenti alla somma di € 13.914,15 in favore di
[...]
e alla somma di € 9.713,70 in favore di , oltre che al Controparte_3 Controparte_3
risarcimento dei danni subiti, dagli stessi quantificati in € 38.985,38, oltre interessi legali.
Costituitasi in giudizio, la , previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della CP_1
propria compagnia Assicuratrice, (oggi HDI Italia S.p.a), ha Controparte_2
contestato la fondatezza della domanda attorea, della quale ha invocato il rigetto, deducendo che alcuna responsabilità professionale le si poteva attribuire, essendo “le caratteristiche e gli effetti
giuridicamente insiti nei titoli di provenienza” dei beni oggetto di permuta e, dunque, “perfettamente”
noti ai permutanti.
Costituitasi in giudizio, a seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa, HDI Italia S.p.A.,
già dopo aver preliminarmente sostenuto l'infondatezza delle Controparte_2
avverse pretese, delle quali ha domandato il rigetto, ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa, sia con riferimento alla domanda, formulata dagli attori, di restituzione del compenso corrisposto al Notaio per l'attività prestata – non rientrando, tale credito, nell'ambito della CP_1
responsabilità civile per risarcimento del danno – sia con riferimento alle spese legali sostenute dall'assicurato, posto che “ai sensi dell'art. 12, comma 3 delle condizioni di assicurazione, la
Compagnia assume la gestione giudiziale delle vertenze, nominando legali di propria fiducia e “non
riconosce le spese incontrate dall' per legali o tecnici o consulenti che non siano da essi Parte_3
designati o approvati”.
La domanda attorea è fondata, nei limiti appresso indicati.
La responsabilità del notaio per colpa nell'adempimento delle sue funzioni ha natura contrattuale, in quanto, pur essendo tale professionista tenuto ad una prestazione di mezzi e non di risultato, è tuttavia tenuto a predisporre ogni opportuna cautela in vista del conseguimento del risultato perseguito dalle parti, impegnando l'ordinaria diligenza rapportata alla natura della prestazione.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, costantemente affermato che, anche ove sia dubbio che il notaio sia tenuto ad adottare un dato comportamento, l'adempimento del mandato professionale comporta, ex art. 1176 co. 2 c.c., un preciso obbligo di precauzione, consistente nell'“adottare la condotta più idonea a salvaguardare gli interessi del cliente” (Cass. civ. n.
3694/2020).
Infatti, “l'attività richiesta al notaio non si limita all'accertamento della volontà delle parti
ma si riferisce a tutte le indagini preparatorie e successive all'atto da rogarsi in modo da assicurare
il raggiungimento dello scopo. E l'inosservanza di obblighi accessori costituisce una forma
di responsabilità contrattuale per inadempimento della prestazione d'opera professionale;
l'obbligo
delle attività accessorie e successive per il raggiungimento dello scopo voluto dalle parti trova il
proprio fondamento nella diligenza qualificata che il notaio è tenuto ad osservare” (Cassazione
civile sez. III, 11/12/2023, n. 34503). Ne consegue che, nel caso di specie, la mancata informazione circa le conseguenze sottese alla provenienza donativa dei beni oggetto dei contratti di permuta, avuto riguardo, in particolare, allo scopo perseguito dagli attori con la stipula dei predetti atti, ben può integrare un'ipotesi di responsabilità contrattuale per inadempimento del professionista.
In tema di provenienza donativa dei beni oggetto di alienazione la Corte di Cassazione ha,
invero, recentemente affermato - in materia di contratto preliminare di vendita - il principio di portata generale secondo cui “la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per se stessa un
pericolo concreto e attuale di perdita del bene”, riconducibile al rimedio di cui all'articolo 1481 c.c.,
“è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell'acquisto
programmato” (Cass. civ. 12/12/2019, n. 32694).
La provenienza donativa dell'immobile comporta, infatti, la possibilità che il bene possa, in futuro, essere attaccato dai legittimari del donante, i quali, una volta ottenutane la riduzione,
potrebbero richiedere la restituzione del bene donato anche nei confronti dei terzi acquirenti (art. 563
c.c.).
Tale circostanza, nel ventennio che segue la trascrizione della donazione, costituisce, dunque,
un vero e proprio ostacolo alla libera circolazione e commerciabilità dei beni donati, che il notaio rogante, conosciute le ragioni degli atti di permuta stipulati tra gli attori e le donatarie, non poteva sottacere, rientrando tra i suoi doveri professionali “anche l'obbligo di consiglio o dissuasione, la cui
omissione è fonte di responsabilità per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e
correttezza, ex artt. 1175 e 1375 c.c., quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione
contrattuale, che impongono il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli
interessi della parte” (Cassazione civile sez. III, 16/11/2023, n.31936).
Il notaio è, invero, “tenuto a compiere l'attività necessaria ad assicurare la serietà e certezza
dei relativi effetti tipici, e il risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse” (fra le tante,
da ultimo, Cass. n. 4911 del 2022; n. 7283 del 2021). Fanno, pertanto, parte dell'oggetto della
prestazione d'opera professionale del notaio, anche quelle attività preparatorie e successive, necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare
la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico
voluto dalle parti dell'atto, con la conseguenza ulteriore che l'inosservanza di detti obblighi dà luogo
a responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale,
a nulla rilevando che la legge professionale non faccia riferimento a tale responsabilità, posto che
essa si fonda sul contratto di prestazione d'opera professionale e sulle norme che disciplinano tale
rapporto privatistico” (Cassazione civile sez. III, 16/11/2023, n.31936; Cass. n. 14934 del 2002).
Ed ancora “Il notaio rogante ha non solo l'obbligo di stipulare atti formalmente corretti, ma
anche l'obbligo di prestare ai propri clienti un'adeguata assistenza. In particolare, l'obbligo di
assistenza in rilievo consiste nel dovere di fornire consulenza giuridica in ordine alle problematiche
connesse all'atto che gli viene richiesto di rogare, in modo da assicurare il raggiungimento dello
scopo dell'atto stesso mediante la predisposizione di tutti gli accorgimenti tecnici necessari.
Conseguentemente il Notaio, per adempiere ai propri obblighi professionali e non incorrere in
responsabilità professionale, deve indicare ed illustrare al cliente le questioni giuridiche
propedeutiche alla stipula dell'atto che è chiamato a rogare” (ex plurimis Tribunale Trento,
17/06/2016, n.649).
Nel caso di specie, il rapporto professionale stipulato tra le parti non si sarebbe dovuto esaurire nel mero rogito dei contratti di permuta, risultando necessario anche l'adempimento, da parte del notaio, del dovere di protezione dell'interesse degli attori alla realizzazione delle unità immobiliari
“di cui al Progetto del 2007” sui suoli oggetto di permuta, il cui conseguimento è stato, tuttavia,
frustrato per effetto degli atti di donazione intervenuti tra le (precedenti proprietarie dei CP_5
suoli oggetto di permuta) e le , e rogati dalla stessa convenuta, la quale, Persona_1 CP_4 Per_2
non rendendo edotte le parti delle conseguenze cui sarebbero potute incorrere in ragione della provenienza donativa dei suddetti immobili, ha, di fatto, violato il dovere di protezione dell'interesse degli attori tutelato dall'art. 1375 c.c. Deve, altresì, sottolinearsi che l'obbligo del notaio di informare i clienti circa l'efficacia dell'atto che il medesimo è chiamato a rogare non è da parametrare al grado di conoscenza che i clienti possano avere con riferimento alla specifica questione, neppure deducibile – contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta – dall'esperienza pluriennale degli attori in campo immobiliare,
atteso il dovere del professionista di garantire il buon esito del negozio.
Ne consegue la risoluzione dei contratti d'opera professionale conclusi tra gli attori ed il notaio a causa dell'inadempimento posto in essere da quest'ultimo, con conseguente obbligo di CP_1
restituzione, a carico dello stesso - ai sensi art. 1458 c.c. - dei compensi corrispostigli, oltre che delle somme percepite in qualità di sostituto di imposta.
La sarà, pertanto, tenuta a restituire la complessiva somma di € 23.645,85, di cui € CP_1
13.914,15 in favore di (per la stipula dell'atto di permuta Controparte_3
del 23.10.2012, rep. 38548) ed € 9.731,70 in favore di (per la stipula dell'atto di Controparte_3
permuta del 26.9.2014, n. rep. 38922), come da fatture in atti.
Avendo l'obbligazione restitutoria natura di debito di valuta, sulla somma predetta non va applicata alcuna rivalutazione monetaria, ma solo gli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda fino al soddisfo.
Quanto alla domanda di risarcimento danni formulata dagli attori, è opportuno evidenziare che, in ossequio al disposto cui all'art. 2697 c.c., i medesimi hanno dato prova della sussistenza del nesso eziologico tra l'inadempimento dell'obbligo di protezione - quale concretizzazione della clausola generale di buona fede - posto in essere dal notaio ed i danni patrimoniali dagli stessi lamentati, rappresentati dalle spese occorse per la risoluzione degli atti notarili in precedenza rogati.
Difatti, a causa del mancato rilascio, da parte del Comune di Conversano, dei titoli abilitativi all'edificazione (permesso di costruire), nonché della mancata erogazione, da parte dell'istituto di credito, del credito bancario-fondiario (necessario per la realizzazione dei manufatti progettati), in ragione della provenienza donativa dei beni de quibus, gli attori, al fine di conseguire comunque gli effetti della permuta, ebbero a risolvere per mutuo consenso – con atto a rogito del Notaio AT del 26.5.2016 – gli atti di donazione e di permuta in precedenza stipulati (in particolare: “l'atto di
permuta a rogito del Notaio dott.ssa , del 23.10.2012, rep.38548 tra CP_1 [...]
e ; l'atto di permuta, a rogito Notaio rep. Controparte_3 Persona_1 CP_1
38922 del 26.9.2014 tra e;
l'atto di donazione a rogito Notaio Controparte_3 Persona_2
, rep. 38469 del 6.6.2012 tra , , e CP_1 Controparte_5 Persona_2 Controparte_7
; l'atto di donazione, a rogito Notaio , rep. 38470 del 6.6.2012 tra Persona_1 CP_1
, e , , Controparte_6 Parte_4 Controparte_4 Persona_2 Controparte_7
e ”), nonché, una volta ripristinata la situazione precedente ai richiamati atti, a Persona_1
stipulare nuovi atti pubblici di permuta.
Acclarato il danno subito dagli attori per aver dovuto provvedere alla stipula degli atti di risoluzione delle permute rogate dal notaio convenuto in data 23.10.2012 e 26.9.2014, ai medesimi non può invece riconoscersi alcun risarcimento per ciò che attiene agli atti di risoluzione delle due donazioni stipulate in data 6.6.2012 dalla , (rispettivamente tra , CP_1 Controparte_5 Per_2
e , nonché tra ,
[...] Controparte_7 Persona_1 Controparte_6 Parte_4
, , , e ), atteso che
[...] Controparte_4 Persona_2 Persona_3 Persona_1
con riferimento a detti atti di donazione non è ravvisabile alcuna violazione, da parte della convenuta,
dei doveri sulla stessa incombenti, non essendo emerso che all'epoca della loro stipula le fosse nota la circostanza che i beni donati avrebbero dovuto formare oggetto, nel ventennio, di ulteriori alienazioni a titolo oneroso.
Passando, ora, alla quantificazione del danno subito dagli attori, considerato che la documentazione allegata in atti non consente di scorporare le singole voci di spesa riferibili al compenso pagato al notaio AT per il rogito dei soli atti di risoluzione per mutuo consenso delle precedenti permute – atteso che le fatture in atti riportano tutte la dicitura di “acconto anticipazioni
per atti di mutuo consenso di permute e donazioni + 5 atti di permuta, senza la specificazione degli
importi dovuti per i singoli atti” – e non potendo il giudicante sopperire alle mancate allegazioni attoree, neppure ricorrendo alla valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 c.c., posto che il nocumento de quo avrebbe potuto essere provato nel suo esatto ammontare, tale voce di danno non potrà essere liquidata.
Lo stesso dicasi per le spese di trasmissione e registrazione dei suddetti atti presso l'Agenzia
delle Entrate, la cui ricevuta allegata riporta le imposte pagate nel complessivo ammontare.
È noto, invero, che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa,
conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni
risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel
suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il
concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della
precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto
al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di
fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa
ragionevolmente disporre. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva
della domanda risarcitoria per difetto di prova del quantum, non avendo il danneggiato prodotto in
giudizio la documentazione fiscale e contabile, successiva all'evento dannoso, che attestasse la
lamentata riduzione dei ricavi conseguenza dello stesso)” (Cassazione civile, sez. III , 17/10/2016 ,
n. 20889).
Alla luce di quanto innanzi argomentato, la sarà tenuta a corrispondere agli attori CP_1
esclusivamente la somma di € 1.820 (1.210,00 + 610,00), corrispondente a quanto dalla stessa percepito a titolo di compenso per l'attività espletata, nonché la somma di € 21.825,85 (12.704,15 €
+ 9.121,70 €), dalla medesima incassata a titolo di imposte fiscali e ipotecarie, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.
In ragione della chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice e posto che la restituzione dei compensi percepiti dal notaio (ammontanti ad € 1.820) non rientra nell'ambito della copertura assicurativa, HDI Italia S.p.a. sarà tenuta a tenere indenne la soltanto di quanto costei dovrà CP_1
restituire agli attori a titolo di spese fiscali e ipotecarie incassate (ammontanti ad € 21.825,85). Per ciò che concerne, infine, le spese di lite, in virtù dell'accoglimento solo parziale della domanda proposta dagli attori nei confronti di le stesse, liquidate come da dispositivo, CP_1
vanno compensate in misura pari ad un terzo tra dette parti, dovendo la restante parte essere posta a carico della in ragione della soccombenza. CP_1
Essendo la domanda di garanzia proposta dalla nei confronti della HDI Italia S.p.a. stata CP_1
accolta, tale compagnia va condannata a tenere indenne la convenuta delle spese di lite che costei è
tenuta a rifondere agli attori.
Invece, posto che ai sensi dell'art. 12 della polizza assicurativa, rubricato “gestione delle
vertenze di danno – spese legali”, la compagnia ed il professionista hanno convenuto che “la società
non riconosce spese incontrate dall' per i legali o tecnici che non siano da essa designati Parte_3
e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale”, HDI Italia S.p.a. non sarà
tenuta a tenere indenne la delle spese legali dalla stessa sostenute. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente decidendo il giudizio iscritto al n. 4217/2021 R.G., così provvede:
- dichiara la responsabilità professionale di CP_1
- dichiara risolto il contratto stipulato tra CP_1 Controparte_3
e ;
[...] Controparte_3
- condanna al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_3 CP_3
della somma di € 13.914,10 (€ 1.210,00 + € 12.704,10) nonché, in favore di
[...] CP_3
, della somma di € 9.731,70 (€ 610,00 + € 9.121,70), oltre interessi legali dalla domanda
[...]
sino al soddisfo;
- condanna HDI Italia S.p.a. (già a tenere indenne della Controparte_8 CP_1
somma di € 21.825,80 che la stessa corrisponderà agli attori;
- compensa per un terzo le spese di lite sostenute da Controparte_3
e da , ponendole per la restante parte a carico di e liquidandole,
[...] Controparte_3 CP_1 nell'intero, in € 759,00 per spese ed € 5.077,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- condanna, altresì, la terza chiamata, HDI Italia S.p.a, a tenere indenne di quanto CP_1
dalla stessa dovuto agli attori a titolo di rifusione delle spese di lite da questi ultimi sostenute.
Così deciso, in Brindisi, in data 20 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso,
funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.