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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/10/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.330/2025
Oggi 14/10/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Zoccarato;
per la parte resistente l'avv. Iero.
Viene esperito tentativo di conciliazione che dà esito negativo.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio e i procuratori rinunciano ad essere presenti alla lettura del provvedimento che verrà adottato.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 330/2025 R.L. promossa da
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Giovanni Ventura e Marita Zoccarato;
-ricorrente- contro
Controparte_1
( , assistito e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero;
P.IVA_1
-resistente-
In punto: Ripetizione di indebito .
Conclusioni:
Parte ricorrente: “1) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell' CP_1
a ripetere la somme corrisposte alla ricorrente (pari ad € 2.913,08) come da provvedimento dd. 17.10.2024 ed ancora dd. 15.11.2024 percepite a titolo di pensione di vecchiaia cat. VOS n. 004850045004506; 2) condannare conseguentemente l' alla restituzione alla ricorrente delle somme sinora CP_1
trattenute per recuperare il preteso indebito e la maturazione di interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) con vittoria di compensi legali, più
I.V.A. e C.P.A.”
2 Parte resistente: “rigettare il ricorso;
in subordine, accertare e dichiarare la ripetibilità dell'indebito per il periodo dal 2021 al 2024.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 24.7.2025, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste esponendo di essere titolare di pensione cat. VOS pensione di vecchiaia n. 00485004500 con decorrenza 1.8.2006 e di pensione estera croata. Rilevava di aver sempre indicato nei modelli RED compilati negli anni ed inviati all' , anche CP_1
l'importo percepito per la pensione estera. Parimenti anche il marito della ricorrente, sig. , aveva anche sempre presentato il modello 730 Persona_1
all . Controparte_2
2. l' con primo provvedimento del 17.10.2024 e con secondo del CP_1
15.11.2024 aveva comunicato alla ricorrente di aver determinato l'entità dell'integrazione del trattamento minimo con conseguente ricalcolo della sua pensione cat. VOS n. 00485004500 a decorrere dal 1.10.2014. Ne era scaturito un debito nei confronti dell'Istituto fino al novembre 2024 pari ad €
2.913,08 e relativo al periodo 1.10.2024-30.11.2024.
3. Deduceva dunque la ricorrente di essere sempre stata titolare solo della pensione cat. VOS n. 004850045004506 erogata dall oltre che della CP_1
pensione estera croata debitamente indicata nei modelli RED allegati al ricorso, negava di aver percepito somme in più del dovuto come erroneamente sostenuto dall' ed in ogni caso un tanto non era sicuramente da imputarsi CP_1
ad una sua mancanza, in quanto aveva sempre, per venti anni, dichiarato quanto percepiva. Se anche aveva percepito somme superiori al dovuto ciò era avvenuto in buona fede, conseguendo ad un tanto l'irripetibilità degli importi richiesti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 13 c. 1 e c. 2 della L.
412/1991.
4. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva
3 in giudizio l , rilevando che la ricorrente aveva beneficiato e beneficiava CP_1
di una pensione integrata pro quota, ai sensi dell'art. 21 della Convenzione italo-jugoslava per la sicurezza sociale con riferimento alla quale l' CP_1
italiano pagava l'integrazione al minimo inversamente proporzionale all'ammontare della pensione pagata dalla Croazia. Al fine di verificare la correttezza degli importi erogati, la sede di Trieste aveva chiesto CP_1
informazioni all'ente di previdenza croato, e quest'ultimo aveva comunicato l'ammontare dei trattamenti corrisposti alla ricorrente. Sulla base di tali dati l' aveva accertato l'indebito in discussione. Rilevava che solo con CP_1
l'acquisizione dei dati ufficiali dell'ente croato, era stato possibile effettuare il conguaglio con gli importi versati alla Sig.ra entro i limiti della Pt_1
prescrizione decennale, mentre le comunicazioni RED prodotte da parte ricorrente erano finalizzate alla sola verifica dell'eventuale superamento dei limiti di reddito stabiliti per l'integrazione e non anche per la determinazione dell'esatto ammontare del pro rata italiano. Ne conseguiva l'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'invocata disciplina sull'irripetibilità dell'indebito previdenziale dettata dall'art. 13 L. 412/1991.
5. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti introduttivi e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono illustrati.
7. Va rammentato che L'articolo 52, comma 2, della L.n. 88/1989 (Prestazioni indebite) prevede che: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché' la
4 pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
8. La L. n. 412/1991, all'art. 13 comma 1, dispone che: "Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
9. Come ha anche di recente affermato la Corte di Cassazione (Cass. nr.
10337/2023), l'art. 52 c. 2, nella sua formulazione iniziale prevedeva l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione erogati per errore, e quindi indebitamente riscossi salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato. L'ampia tutela concessa all'accipiens subiva una contrazione ad opera dell'art. 13, legge n. 412/1991 (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.) che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c)
5 l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente. Dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico imperniata sull'irripetibilità della CP_1
prestazione pensionistica indebita subordinata alle quattro condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali esclude la irripetibilità dell'indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per attrarre l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 cod.civ..
10. L'art. 13 comma 2 L. 412/1991 ha poi introdotto un termine per il recupero delle somme indebite per ragioni reddituali del pensionato, termine fissato nell'anno successivo al pagamento, ma il rispetto di tale termine, contrariamente a quanto affermato dall' non legittima in ogni caso la CP_1
ripetizione dell'indebito, il quale comunque non può legittimamente avere luogo qualora ricorrano le quattro condizioni sopra elencate.
11. Venendo al caso di specie va precisato che si controverte in ordine ad un indebito che si sarebbe formato a seguito di erronea erogazione alla ricorrente di un importo integrativo della pensione dalla stessa percepita dallo Stato croato in base ad una convenzione intercorrente fra Italia e Croazia. Come sottolineato dall' , in base all'art. 21 di tale tale convenzione: “Se, ai CP_1
sensi dell'art. 18 della presente Convenzione, l'assicurato matura un diritto a prestazioni a carico degli Enti assicuratori di entrambi i Paesi contraenti e se la somma di queste prestazioni non raggiunge la pensione minima del Paese in cui il beneficiario risiede, l'Ente assicuratore di questo Paese concede in aggiunta l'importo necessario per raggiungere la pensione minima. Tale importo aggiuntivo sarà corrisposto a carico degli Enti assicuratori di
6 ciascuno dei due Paesi contraenti per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti al momento della determinazione delle pensioni in ciascuno dei due Paesi con la somma totale dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in entrambi i Paesi”.
L' ente previdenziale del paese di residenza della ricorrente avrebbe CP_1
corrisposto un'integrazione eccessiva rispetto alla pensione minima corrisposta in Italia, e tale circostanza è solo genericamente contestata da parte ricorrente. Tuttavia, come sopra riportato, la ripetizione dell'indebito, per quanto l'indebito sussista, non è legittima qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 13 c. 2 L. 413/1991, e nel caso di specie tali condizioni ricorrono, in quanto è pacifico che nei modelli RED allegati al ricorso la ricorrente abbia sempre comunicato all' quanto percepito a titolo di CP_1
pensione dallo Stato croato (all. 2 al ricorso). Non si può dunque attribuire alla ricorrente alcuna condotta dolosa, e del resto l'errore nella determinazione dell'integrazione deve essere imputato all' convenuto, CP_1
il quale era in possesso di tutti gli elementi per una corretta determinazione ma ha omesso di considerarli.
12. Irrilevante peraltro appare l'obiezione dell' , il quale invoca CP_1
l'inapplicabilità del disposto della disciplina dettata dalla L. 413/1991 in quanto le comunicazioni RED prodotte da parte ricorrente erano finalizzate alla sola verifica dell'eventuale superamento dei limiti di reddito. L'art. 13 c.
1 della richiamata normativa si limita a disporre, in maniera generica, che:
“L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”, smentendo l'assunto dell' e confermando CP_1
che anche una comunicazione estranea a finalità di determinazione del reddito
è rilevante per quanto in argomento.
7 13. Quanto sopra consente di affermare che non solo l' era a conoscenza da CP_1
diversi anni dei corretti importi percepiti dalla ricorrente, ma ha con la propria condotta contribuito ad ingenerare un affidamento sulla legittimità della percezione della pensione nei termini oggi contestati. In una fattispecie similare la Corte di Cassazione ha affermato: “allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa”
(così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte Costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033
c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008). Del resto il disposto dell'art. 13 c. 1 L. 412/1991 è chiaro nel mettere in relazione la ripetibilità dell'indebito con l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato, ma si deve trattare di fatti che non siano già conosciuti dall'ente competente, o, come precisato dalla
Cassazione di fatti non conoscibili dall'istituto con l'ordinaria diligenza.
14. Il ricorso va dunque accolto e deve essere accertata e dichiarata l'irripetibilità, ex art.52 L. 9/3/89 n.88 e art.13 della L.412/1991, degli indebiti contestati, e conseguentemente condannato l' alla restituzione di tutti gli importi già CP_1
trattenuti, maggiorati da interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di effettivo versamento al saldo.
8 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai minimi tariffari in ragione della modesta complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara insussistente l'indebito preteso dall' ed oggetto di giudizio;
CP_1
2. condanna l' a restituire a parte ricorrente quanto trattenuto a tale titolo CP_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. condanna altresì l' al pagamento delle spese di giudizio di parte CP_1
ricorrente che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Trieste, data 14.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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