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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 886 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Basile, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Moralvia Montis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 27/06/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Serramanna.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27/06/2009 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Pt_1 Parte_2
di Serramanna, anno 2009, numero 9, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente, per le questioni di straordinaria amministrazione e particolare rilevanza, e disgiuntamente per quelle ordinarie, vigilando e curando la sua educazione, la formazione scolastica e la salute.
Pag. 2 di 3 2) La figlia minore continuerà ad avere collocazione prevalente Persona_1 presso l'abitazione materna, ove manterrà la residenza anagrafica e frequenterà liberamente i parenti di entrambi i rami genitoriali.
3) Il SI. potrà frequentare liberamente la figlia : Parte_1 Persona_1
a) nei giorni infrasettimanali concordati con la stessa e con la SI.ra in Pt_2
considerazione delle preminenti eSIenze della minore e degli impegni dei genitori;
b) nei fine settimana, con pernottamento della minore, in alternanza con la
SI.ra ; Parte_2
c) durante le festività e le ricorrenze, concordando modi, tempi ed alternanza con la SI.ra ; Parte_2
d) per periodi continuativi, durante le ferie lavorative e le vacanze scolastiche, da concordarsi liberamente con la SI.ra Pt_2
4) Il SI. contribuirà al mantenimento della figlia Parte_1 Persona_1
versando alla madre SI.ra , entro il giorno 5 di ciascun mese, Parte_2
l'importo di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate - salvo urgenza - e successivamente documentate.
5) I coniugi, economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
6) Le parti si rilasciano vicendevole assenso per il rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio della figlia minore.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 886 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Basile, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Moralvia Montis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 27/06/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Serramanna.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27/06/2009 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Pt_1 Parte_2
di Serramanna, anno 2009, numero 9, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente, per le questioni di straordinaria amministrazione e particolare rilevanza, e disgiuntamente per quelle ordinarie, vigilando e curando la sua educazione, la formazione scolastica e la salute.
Pag. 2 di 3 2) La figlia minore continuerà ad avere collocazione prevalente Persona_1 presso l'abitazione materna, ove manterrà la residenza anagrafica e frequenterà liberamente i parenti di entrambi i rami genitoriali.
3) Il SI. potrà frequentare liberamente la figlia : Parte_1 Persona_1
a) nei giorni infrasettimanali concordati con la stessa e con la SI.ra in Pt_2
considerazione delle preminenti eSIenze della minore e degli impegni dei genitori;
b) nei fine settimana, con pernottamento della minore, in alternanza con la
SI.ra ; Parte_2
c) durante le festività e le ricorrenze, concordando modi, tempi ed alternanza con la SI.ra ; Parte_2
d) per periodi continuativi, durante le ferie lavorative e le vacanze scolastiche, da concordarsi liberamente con la SI.ra Pt_2
4) Il SI. contribuirà al mantenimento della figlia Parte_1 Persona_1
versando alla madre SI.ra , entro il giorno 5 di ciascun mese, Parte_2
l'importo di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate - salvo urgenza - e successivamente documentate.
5) I coniugi, economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
6) Le parti si rilasciano vicendevole assenso per il rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio della figlia minore.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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