Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1010/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa IA Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1010/2025, promossa con ricorso depositato il 24.02.2025 da:
1) Parte_1 nato/a GARBAGNATE MILANESE il 25.10.1980
cittadino/a: ITALIANO Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], MONTE GRAPPA N. 27 con l'Avv. PAOLA CONTI e con l'Avv. GIORDANO MEDA
e
2) Parte_2 nato/a SARONNO il 29.12.1981
cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...], MONTE GRAPPA N. 27
con l'Avv. LIVIA CORTESI
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Uboldo (VA), in data 08.09.2007
(anno 2007 atto n. 11 parte 2 serie A)
x con i seguenti figli minorenni:
a Saronno il 31.12.2012 e nato a [...] il [...] Parte_4 Parte_5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24.02.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
1
2. la casa familiare, sita in Uboldo (VA), via Monte Grappa n. 27, di proprietà esclusiva della madre della IG.ra , e della zia materna IG.ra IA Pt_2 Persona_1 Parte_6 con tutti i beni mobili e gli arredi, viene assegnata alla SI.ra che vi abiterà con i figli minori;
Pt_2
3. il SI. che d'accordo con la SI.ra si è già trasferito presso diversa abitazione, Pt_1 Pt_2 preleverà i propri effetti personali e gli oggetti di sua esclusiva proprietà, in breve tempo e comunque entro la fissanda udienza;
4. i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Pt_4 Pt_5 collocamento prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori che si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla loro salute, educazione e istruzione. Per le decisioni inerenti le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente dai genitori, i quali, pertanto, limitatamente a tali questioni, adotteranno liberamente le decisioni ritenute più opportune per e durante il periodo di rispettiva permanenza con gli stessi. Le decisioni Pt_4 Pt_5 assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso che, in questo ultimo caso, il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di informare l'altro genitore;
5. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra i genitori, come segue:
• due pomeriggi a settimana, attualmente lunedì e mercoledì, con cena solo il mercoledì, senza pernottamento infrasettimanale;
tali giorni potranno essere modificati in base agli impegni dei figli;
• oltre ai due pomeriggi di cui sopra, a fine settimana alterni, da sabato prima di pranzo e sino alla domenica pomeriggio prima di cena, salvo diversa disponibilità del padre di tenere con sé i figli a partire dal venerdì sera prima di cena;
• resta inteso che il padre potrà, previo consenso della madre, e compatibilmente agli impegni e alla volontà dei figli, vedere quest'ultimi in ulteriori momenti;
• durante le vacanze estive per un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive. I genitori si impegnano ad accordarsi in merito al periodo di villeggiatura entro il 31 maggio di ogni anno e di comunicarsi reciprocamente, almeno 15 giorni prima della partenza, il luogo di villeggiatura. Nel caso di scelte obbligate uguali fra i due genitori (per esempio, stesso periodo estivo non modificabile) il periodo da trascorrere con i figli verrà suddiviso a metà; la madre, su richiesta dei figli e salvo accordo con il padre, potrà portare con sé i figli nella casa in montagna (Corteno
Golgi) nel mese di luglio e agosto come solito fare;
• nel periodo natalizio il giorno 24 con il padre, il 25 con la madre;
il 26 dicembre ed il 31 dicembre – 1° gennaio, ad anni alterni con la madre;
per le festività natalizie 2025, il padre terrà con sé i figli il 26 dicembre e il 6 gennaio 2026 mentre la madre terrà con sé i figli il 31 dicembre e il 1° gennaio;
• nei giorni di Pasqua e lunedì dell'Angelo ad anni alterni con la madre;
per l'anno 2025 i figli trascorreranno questi giorni con la mamma;
• nel giorno del compleanno dei figli ad anni alterni con la madre cominciando da quello di con la madre e quello di con il padre;
Pt_4 Pt_5
2 • i ponti verranno accorpati con i weekend di spettanza dei genitori;
per le festività settimanali, i genitori concorderanno la gestione dei figli, in base agli impegni di quest'ultimi;
• ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con i figli il proprio compleanno;
6. i ricorrenti convengono che qualora i figli fossero ammalati, ciascun genitore dovrà avvertire tempestivamente l'altro e se ciò accadesse nei giorni di competenza, questi recupererà l'incontro appena possibile, compatibilmente con gli impegni dei figli e dell'altro genitore. Ogni genitore che terrà con sé i figli dovrà assicurare in ogni caso il contatto telefonico con l'altro genitore;
7. il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , a titolo di concorso al Pt_1 Pt_2 mantenimento dei figli minori, l'importo mensile complessivo di € 1.100,00.- da versarsi a mezzo di bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita;
8. il SI. contribuirà nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie Pt_1 assunte nell'interesse dei figli e come da protocollo del CNF e precisamente: Pt_4 Pt_5
* spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
* spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
* spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
* spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
*spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
3 i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
9. in assenza di accordo tutte le spese, ad eccezione di quelle mediche urgenti e indifferibili e di quelle inerenti la frequentazione della scuola pubblica, resteranno a totale carico del genitore che le avrà arbitrariamente decise. I conguagli dare-avere tra le parti degli esborsi anticipati nell'interesse dei minori verranno fatti entro 10 giorni dalla messa a disposizione dei relativi documenti giustificativi;
10. l'assegno unico sarà percepito dalla SI.ra nella misura del 100%; Pt_2
11. le detrazioni fiscali per i figli saranno in ragione del 50% per ciascun genitore salvo che uno dei due non ne possa beneficiare sicchè spetterà al 100% all'altro;
12. il SI. si impegna a cedere alla SI.ra la propria quota, pari al 50%, della Pt_1 Pt_2 casa, ed annesso deposito, in comproprietà sita nel Comune di Corteno Golgi (BS), Frazione San
Pietro, Via Camizzoni, facente parte il complesso immobiliare denominato “Residence Valtellina D2” e così meglio identificata: Sez. Urb. NCT, Foglio 47, mappale 145, sub. 12, Cat. A/2, Classe 1, vani 4,5, rendita Euro 255,65, con annesso locale deposito. Il pagamento del valore della predetta quota di proprietà avverrà da parte della SI.ra mediante la sottoscrizione di un nuovo Parte_2 mutuo destinato all'estinzione del mutuo attualmente gravante su detto immobile, liberando quindi il
IG. dalla sua quota del debito residuo e secondo le modalità che saranno meglio specificate Pt_1 in separato accordo;
13. sino al perfezionamento della vendita della quota della casa di cui al punto 12. La IG.ra si impegna a pagare interamente la rata del mutuo e le spese ordinarie;
le parti concordano Pt_2 che, in caso di lavori straordinari, da effettuarsi prima del perfezionamento della vendita della quota della casa, gli stessi saranno a carico dei coniugi nella misura del 50%;
14. i coniugi convengono che il SI. a seguito della compravendita, potrà usufruire Pt_1 dell'abitazione sita nel Comune di Corteno Golgi, esclusivamente con i figli minori, per tre fine settimana nel periodo dal 3 gennaio e sino alla chiusura della stagione sciistica ed una settimana nel periodo estivo, anche non consecutiva, da concordarsi con la SI.ra , il tutto sino al Pt_2
31.12.2030 (salvo diverso accordo),
15. i coniugi danno atto che il conto corrente cointestato ad entrambi aperto presso la CP_1
– filiale di Saronno - sarà utilizzato esclusivamente per il pagamento dei ratei di mutuo
[...] dell'immobile sito Comune di Corteno Golgi (BS), Frazione San Pietro, Via Camizzoni, sino al perfezionamento del passaggio di proprietà della quota a favore della SI.ra ; dopodichè Pt_2 questo conto verrà estinto dai coniugi;
16. l'autovettura Mini Countryman Cooper SE targata GE182CG, noleggiata dalla società
[...]
presso la AL , è concessa in uso alla SI.ra Controparte_2 Controparte_3
; il SI. si impegna a sostenere, in via esclusiva, il pagamento dei canoni mensili e Pt_2 Pt_1 le spese di riscatto dell'autovettura che sarà intestata alla SI.ra all'esito del passaggio di Pt_2 proprietà da perfezionarsi entro il 15.06.2025 ed i cui costi resteranno parimenti a carico del SI.
[...]
La SI.ra , successivamente al passaggio di proprietà, provvederà a sostenere i Pt_1 Pt_2 costi/oneri relativi al veicolo (bollo/assicurazione/revisione/manutenzione);
4 17. la SI.ra dichiara di non avere null'altro a pretendere dal SI. Parte_2 Parte_1
e dalla società , a titolo di liquidazione della propria quota Controparte_2 di partecipazione alla predetta società, ceduta con atto notarile in data 22.10.2024 Rep. 1723/1242 –
Notaio dott. e di ritenersi integralmente soddisfatta anche in ragione delle Persona_2 condizioni di cui al presente ricorso;
la IG.ra altresì è libera da qualsiasi onere e passività Pt_2 anche precedente inerente alla suddetta società;
18. i coniugi si impegnano a non mettere in contatto i figli con i rispettivi nuovi partners, finché la relazione affettiva non avrà assunto connotati di stabilità; l'inserimento dei nuovi partners nella vita dei minori dovrà essere improntato a un principio di gradualità e rispetto dell'altro genitore;
19. i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di avere definito, con le condizioni tutte di cui sopra, ogni questione di natura economica e patrimoniale tra gli stessi pendente e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione al loro matrimonio o ad altra qualsivoglia titolo o ragione;
20. i coniugi si impegnano a consentire reciprocamente al rilascio ed al rinnovo del passaporto e dei documenti idonei per l'iscrizione e l'espatrio dei figli minori;
21. i coniugi dichiarano l'inesistenza di altri procedimenti civili, penali, o di qualsivoglia altra natura, aventi oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande connesse;
22. le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti;
23. i SIg.ri e chiedono emettersi sentenza di omologazione degli accordi di Pt_1 Pt_2 separazione alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 08.09.2007, in Uboldo (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Uboldo (anno 2007, atto n. 11, parte 2, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di ConSIlio del ____2.4.2025_______.
5 Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
6