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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 7276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7276 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 25057/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25057 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'Anno
2023, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa ex art. 473 bis 49 c.p.c.
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CUBUZIO C.F._1
MASSIMILIANO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Francesco
Fracanzano n. 31
E
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_2
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DE SICA RITA C.F._2 presso la quale elettivamente domicilia in Marano di Napoli al C.so Umberto I° n. 214
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 30/11/2023, le parti,
e , premesso il matrimonio Parte_1 Parte_2 contratto in Quarto (NA) il 14.04.2011, che dalla loro unione erano nati due figli: Per_1
(29.07.2011), portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, e (28.10.2015), Per_2 rappresentavano che da tempo tra loro erano sorti contrasti che avevano reso intollerabile la loro convivenza, già interrotta, e pertanto chiedevano dichiararsi la separazione personale alle condizioni tra loro concordate e, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale, pronunziare il divorzio.
In data 15.03.2024 veniva pronunciata la separazione con sentenza n. 3422/2024, depositata il 27.03.2024, e, con ordinanza emessa contestualmente, la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo in ordine alla domanda di divorzio. Veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti da celebrarsi in modalità cartolare e, dopo rinvii resisi necessari per l'integrazione delle condizioni di divorzio, nonché per il deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato del titolo separativo, le parti, per l'udienza cartolare del 03.07.2025, facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni pattuite così come modificate.
Acquisito il parere del PM, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda, da intendersi rivolta alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio, attesa l'annotazione nella parte prima dei registri, è fondata e va accolta. Si è infatti realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987
n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente (12.03.2024), ove erano stati concordati anche i relativi patti, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. La sentenza che si è pronunciata sulla domanda di separazione è altresì passata in giudicato come da attestazione in atti.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come depositate in data
24.06.2025:
“a) I coniugi separati, espressamente e liberamente, acconsentono alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del 14.04.2011, celebrato nel Comune di Quarto (NA)
e trascritto nel registro dello Stato Civile con atto n. 8 p. uff. 1 anno 2011.
2 b) I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione, e, alla salute degli stessi, con collocamento presso la madre.
c) Disporre che il Dott. potrà tenere con sé i bambini a settimane Parte_1 alterne nel week-end con pernottamento presso il padre dalle ore 13:30 del sabato alle ore 20:00 della domenica fermo restando sempre 1 giorno a settimana da concordare nonché il Martedì di ogni settimana, dalle ore 17 alle 20:00 senza pernottamento. Ove per impegni motivati dei genitori fosse impossibile il rispetto dei giorni e degli orari innanzi stabiliti, le parti si accorderanno per altre date da concordare preventivamente e a seconda delle esigenze dei minori e degli impegni lavorativi. Disporre che in relazione alle vacanze estive il padre IG. terrà con sé i Parte_1 figli e il mese di agosto per 14 giorni consecutivi da concordare con Per_1 Persona_3
l'altro genitore entro il 10 maggio di ciascun anno. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare i luoghi di soggiorno delle ferie. Quanto alle festività, salvo diverso accordo e fermo restando quanto sopra, saranno trascorse dai figli ad anni alterni ed in modo alternato con ciascun genitore (24 e/o 25 dicembre;
31 dicembre e/o primo gennaio, Pasqua o Pasquetta). I figli, inoltre, ogni anno trascorreranno con il papà il giorno della festa del papà, il giorno del di lui onomastico e compleanno;
parimenti trascorreranno con la madre il giorno della festa della mamma ed il giorno del di lei onomastico e compleanno.
d) Il Dott. si impegna a corrispondere quale contributo al mantenimento per Parte_1
i figli minori e , la somma di €. 1.000,00 mensili entro il giorno 1 di ogni mese, Per_1 Per_2 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie che prevedono o meno un preventivo accordo (quali es: Spese scolastiche;
Spese extrascolastiche;
campo estivo e mediche specialistiche non prescritte) saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, così come previsto dal protocollo di intesa del 7 Marzo 2018;
e) La IG.ra rinuncia al diritto e rinuncia sin d'ora a costituirsi parte Parte_2 civile nel procedimento penale numero RGNR 14153 / 2023 pendente attualmente innanzi alla
Procura della Repubblica di Napoli – Dott.ssa Lauri, nel caso di esercizio di azione penale da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica.”
In ordine agli accordi raggiunti dalle parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende atto.
3 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti
[...]
e a QUARTO (NA) il Parte_1 Parte_2
14/04/2011 (atto n. 8, parte I, Uff. 1, reg. Atti Matrimonio anno 2011);
• omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUARTO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25057 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'Anno
2023, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa ex art. 473 bis 49 c.p.c.
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CUBUZIO C.F._1
MASSIMILIANO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Francesco
Fracanzano n. 31
E
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_2
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DE SICA RITA C.F._2 presso la quale elettivamente domicilia in Marano di Napoli al C.so Umberto I° n. 214
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 30/11/2023, le parti,
e , premesso il matrimonio Parte_1 Parte_2 contratto in Quarto (NA) il 14.04.2011, che dalla loro unione erano nati due figli: Per_1
(29.07.2011), portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, e (28.10.2015), Per_2 rappresentavano che da tempo tra loro erano sorti contrasti che avevano reso intollerabile la loro convivenza, già interrotta, e pertanto chiedevano dichiararsi la separazione personale alle condizioni tra loro concordate e, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale, pronunziare il divorzio.
In data 15.03.2024 veniva pronunciata la separazione con sentenza n. 3422/2024, depositata il 27.03.2024, e, con ordinanza emessa contestualmente, la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo in ordine alla domanda di divorzio. Veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti da celebrarsi in modalità cartolare e, dopo rinvii resisi necessari per l'integrazione delle condizioni di divorzio, nonché per il deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato del titolo separativo, le parti, per l'udienza cartolare del 03.07.2025, facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni pattuite così come modificate.
Acquisito il parere del PM, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda, da intendersi rivolta alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio, attesa l'annotazione nella parte prima dei registri, è fondata e va accolta. Si è infatti realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987
n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente (12.03.2024), ove erano stati concordati anche i relativi patti, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. La sentenza che si è pronunciata sulla domanda di separazione è altresì passata in giudicato come da attestazione in atti.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come depositate in data
24.06.2025:
“a) I coniugi separati, espressamente e liberamente, acconsentono alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del 14.04.2011, celebrato nel Comune di Quarto (NA)
e trascritto nel registro dello Stato Civile con atto n. 8 p. uff. 1 anno 2011.
2 b) I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione, e, alla salute degli stessi, con collocamento presso la madre.
c) Disporre che il Dott. potrà tenere con sé i bambini a settimane Parte_1 alterne nel week-end con pernottamento presso il padre dalle ore 13:30 del sabato alle ore 20:00 della domenica fermo restando sempre 1 giorno a settimana da concordare nonché il Martedì di ogni settimana, dalle ore 17 alle 20:00 senza pernottamento. Ove per impegni motivati dei genitori fosse impossibile il rispetto dei giorni e degli orari innanzi stabiliti, le parti si accorderanno per altre date da concordare preventivamente e a seconda delle esigenze dei minori e degli impegni lavorativi. Disporre che in relazione alle vacanze estive il padre IG. terrà con sé i Parte_1 figli e il mese di agosto per 14 giorni consecutivi da concordare con Per_1 Persona_3
l'altro genitore entro il 10 maggio di ciascun anno. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare i luoghi di soggiorno delle ferie. Quanto alle festività, salvo diverso accordo e fermo restando quanto sopra, saranno trascorse dai figli ad anni alterni ed in modo alternato con ciascun genitore (24 e/o 25 dicembre;
31 dicembre e/o primo gennaio, Pasqua o Pasquetta). I figli, inoltre, ogni anno trascorreranno con il papà il giorno della festa del papà, il giorno del di lui onomastico e compleanno;
parimenti trascorreranno con la madre il giorno della festa della mamma ed il giorno del di lei onomastico e compleanno.
d) Il Dott. si impegna a corrispondere quale contributo al mantenimento per Parte_1
i figli minori e , la somma di €. 1.000,00 mensili entro il giorno 1 di ogni mese, Per_1 Per_2 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie che prevedono o meno un preventivo accordo (quali es: Spese scolastiche;
Spese extrascolastiche;
campo estivo e mediche specialistiche non prescritte) saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, così come previsto dal protocollo di intesa del 7 Marzo 2018;
e) La IG.ra rinuncia al diritto e rinuncia sin d'ora a costituirsi parte Parte_2 civile nel procedimento penale numero RGNR 14153 / 2023 pendente attualmente innanzi alla
Procura della Repubblica di Napoli – Dott.ssa Lauri, nel caso di esercizio di azione penale da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica.”
In ordine agli accordi raggiunti dalle parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende atto.
3 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti
[...]
e a QUARTO (NA) il Parte_1 Parte_2
14/04/2011 (atto n. 8, parte I, Uff. 1, reg. Atti Matrimonio anno 2011);
• omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUARTO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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