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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/12/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2050/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2050/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. MORETTI ANDREA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. DI NICOLA AGOSTINI MARCO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di Divorzio - Cessazione effetti civili.
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 05/06/2005 in Amelia (TR), precisando che dall'unione sono nati due figli, (nata a [...] il [...]), Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (nato a [...] il [...]), e Persona_2 che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, omologata con decreto del Tribunale Ordinario di Terni del 24/06/2016, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza presidenziale, tenuta in data 29/10/2025 con modalità di scambio di note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_2
3) i figli vivranno presso la madre, nella casa di Terni (TR) alla Via Palestro n. 21;
4) il padre, sino a quando i figli saranno divenuti economicamente autosufficienti o comunque avranno dato prova di aver acquisito l'idoneità allo svolgimento di attività lavorativa retribuita, corrisponderà per il loro mantenimento l'importo di € 325,00 (trecentoventicinque/00) – rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT – per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul C/C cod. Iban [...] 0000 1000 367 intestato alla
Sig.ra , oltre al 70% delle spese straordinarie, così come individuate dal Controparte_1
Protocollo sottoscritto dall'Ill.mo Tribunale di Terni e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Terni, da sostenere per la prole purché preventivamente concordate tra i genitori e debitamente documentate dagli stessi. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico– sportive, visite sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
5) quanto alla regolamentazione del diritto di visita: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore nel week-end dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 19,00. I giorni della Vigilia di Natale e di Natale verranno trascorsi dai figli ad anni alterni con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro; i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi dai minori ad anni alterni con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro; nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il giorno 30 Maggio di ogni anno;
per le altre festività e per i giorni del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Qualora nei giorni e nei periodi sopra indicati, uno dei due genitori fosse fuori sede per lavoro, il giorno di visita, il week end e le festività potranno essere mutati, compatibilmente alla volontà dei figli e agli impegni del padre e/o della madre;
6) in caso di malattia del figlio durante i giorni stabiliti per la visita del padre, quest'ultimo potrà fargli visita presso la casa materna, previo accordo telefonico. Nei giorni di visita del padre il minore sarà prelevato presso la casa materna – previo accordo dei coniugi e compatibilmente con i propri impegni: 7) entrambi i genitori potranno comunicare telefonicamente con il minore quotidianamente e fargli visita previo accordo telefonico nel rispetto dei diritti di privacy del coniuge;
8) i Sigg.ri e acconsentono a far frequentare i figli agli Parte_1 Controparte_1 eventuali rispettivi partners, in caso di relazione duratura;
9) i Sigg.ri e si impegnano a far mantenere in buoni rapporti i Parte_1 Controparte_1 figli con i nonni paterni e materni;
10) i Sigg.ri e hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio Parte_1 Controparte_1 recapito, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località solo nel caso in cui detengano la custodia dei figli;
11) ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli (scuola, cure, sport, tempo libero) verrà presa in accordo tra i due genitori;
12) i Sigg.ri e si danno reciproco consenso al rilascio di Parte_1 Controparte_1 passaporto e carta di identità valida anche per l'espatrio;
13) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
14) spese legali integralmente compensate tra le Parti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05/06/2005 in Amelia (TR) tra e alle condizioni indicate nel ricorso Parte_1 Controparte_1 congiunto e riportate in parte motiva;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Amelia
(TR) (atto n.11, parte II, serie A, anno 2005);
- spese compensate;
Così deciso nella camera di consiglio in data 19.11.2025
Il Presidente est.
IA FA