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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 494/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. CO DI Presidente
Dott. IO RE Consigliere rel.
Dott. Cesira D'Anella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), residenti in [...], elettivamente domiciliati in C.F._2
Milano, Via Mangili 2, presso e nello Studio dell'Avv. Aldo Massimo Finzi Longo, dal quale sono rappresentati e difesi;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
ed ivi residente a[...], (C.F.: Controparte_2
) nato a [...] l'[...] e residente in [...]
Bramante n. 11 nonché di Controparte_3
(P.I.: ) in liquidazione con sede legale in IA
[...] P.IVA_1
(MI) alla Via Don Gnocchi n. 10, in persona dei suoi legali rappresentanti liquidatori pro tempore e rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Porzio del Controparte_1 Controparte_2
Foro di Novara (C.F.: ; PEC: C.F._5 Email_1
fax: 0321/610273) ed elettivamente domiciliati presso il di lui Studio in Novara alla Via Canobio n. 16;
pagina 1 di 15 APPELLATO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
La Corte all'udienza del 07.10.2025 rinviava la causa per la discussione all'udienza del 11.11.2025, da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti rassegnavano le seguenti conclusioni:
PER E : Parte_2 Parte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contraris rejectis
IN OGNI CASO
In accoglimento del presente gravame ed a parziale riforma dell'impugnata Sentenza;
riformare per i motivi di cui in narrativa il capo 2.2 della Sentenza n. 9351/2024, resa in data 25.10.2024 dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 28.10.2024 e, per l'effetto, condannare a titolo di risarcimento del danno gli appellati - in solido o in via alternativa tra loro - al pagamento della somma di € 102.300,00 in favore di e di , corrispondente ai canoni corrisposti dal 1.7.2017 ad Parte_2 Parte_1
oggi per la locazione dell'immobile di Via Santa Chiara 3, Vanzago - oltre ai canoni di locazione a scadere sino all'ultimazione dell'immobile di Via Ghisolfa 82 a Rho di proprietà degli appellanti - e/o - in ogni caso - di quella diversa somma - maggiore o minore - che parrà di Giustizia in corso di causa e da liquidarsi - occorrendo - anche in via equitativa;
il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per Legge, di entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA parte appellante si riporta integralmente alla propria memoria ex art.183, VI comma, n.2 c.p.c. depositata in primo grado, limitatamente ai capitoli di prova che si ritrascrivono:
1) Vero che l'11 giugno 2017 scadeva (senza possibilità di proroga) il permesso di costruire relativo all'immobile di Via Ghisolfa 82 in Rho (doc.5)?
2) Vero che gli attori al fine di non trovarsi - dal primo luglio 2017 - privi di alloggio (in data
19.12.2016 la Sig.a - all'epoca fiduciosa di entrare per tempo nel nuovo appartamento di Via Pt_2
Ghisolfa 82 in Rho - aveva infatti accettato la proposta irrevocabile di acquisto del proprio immobile di
Via Costa 2 sempre in Rho formulata in data 10.12.2016 dal Sig. con rogito Persona_1
notarile da stipularsi entro il 30 giugno 2017: doc.6) sono stati costretti a prendere in locazione l'unità immobiliare in cui tuttora risiedono a Vanzago, Via Santa Chiara 5 (ad un canone annuo di 13.200,00 pagina 2 di 15 euro: doc.8)?
14) Vero che gli odierni attori hanno sostenuto a tutt'oggi le spese (risultanti dai documenti versati in atti sub doc.8) relative ai canoni di locazione per l'immobile di Vanzago, Via Santa Chiara 3, pari a
13.200,00 euro annui corrisposti ai locatori a far data dal primo luglio 2017 (data in cui avrebbero dovuto invece prendere entrare ad abitare nel proprio immobile ristrutturato di via Ghisolfa 82 a Rho) e cosi, alla data della notifica dell'atto di citazione, € 42.900,00, ora da attualizzarsi ?
Teste: Arch. , Via Manzoni 21, Settimo Milanese;
Testimone_1
Ai sensi dell'art.9, comma 5, della Legge 23 dicembre 1999 n.488 e successive modifiche, si dichiara che il valore della causa è di € 102.300,00.
PER NT LA VA, NN LA VA E I.C.E.N. IMPRESA
EDILI COSTRUZIONI NERVIANO DI A&G S.N.C.:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, attesi i motivi di narrativa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
NEL MERITO
Respingere e rigettare l'appello e tutte le istanze anche istruttorie e domande avanzate e proposte in sede di impugnazione da parte appellante Sigg.ri e perché inammissibili e/o Parte_1 Pt_2
improponibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e in diritto e non provate, confermando la sentenza in parte qua (suo paragrafo 2.2 di pagine 4 e 5).
IN VIA INCIDENTALE
In riforma parziale della sentenza impugnata ed in accoglimento del motivo di appello incidentale
CP_ proposto da e dai Sigg.ri Dellavedova SUB A1 e A2 accertare, dichiarare e pronunciare in relazione alle causali di gravame la minor somma dovuta dagli appellati/appellanti incidentali dovuta ai
Sigg.ri e in relazione ai costi per la bonifica, rimozione rifiuti e ripristino area, di cui Parte_1 Pt_2
al paragrafo 2.1 di sentenza impugnata (pag. 4). Ciò in ragione della minor somma come provata e documentata in giudizio ed in accoglimento e nel senso del motivo di appello incidentale avanzato da e conseguentemente accertare, dichiarare e pronunciare, per effetto del già Controparte_4
intervenuto pagamento di provvisionale in sede penale - come comprovato in causa - che nulla è dovuto ai Sig.ri da parte per le causali di cui in narrativa. Parte_3 Controparte_5
In riforma parziale della sentenza impugnata ed in accoglimento del motivo di appello incidentale
CP_ proposto da e dai Sigg.ri accertare, dichiarare la sussistenza dei presupposti Parte_4
di reciproca soccombenza e conseguentemente pronunciare la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio nonché degli esborsi tutti anche consulenziali e di CTU.
pagina 3 di 15 IN OGNI CASO ED ANCHE IN VIA INCIDENTALE
Respingere e rigettare ogni domanda avversaria in quanto improcedibile e/o inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e non provata
IN VIA DI ESTREMO E DENEGATO SUBORDINE
E salvo gravame, accertare e dichiarare il minor importo dovuto dai convenuti appellati a parte attrice appellante in via principale in relazione alle causali di cui in narrativa ed avuto riguardo a quanto dai medesimi già pagato a fronte del giudicato penale nonché a fronte dei profili di improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza della domanda attorea di cui all'appello principale in relazione al giudicato di cui alla Sentenza n. 210 resa in data 11/01/2018 dal Tribunale di Milano Sezione VII
Civile R.G. 36263/2016.
In ogni caso con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente grado di giudizio, da liquidarsi anche ex art 96 comma 3 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano le istanze tutte di integrazione e chiarimenti CTU di cui alle note di trattazione scritta relative all'udienza del 17/1/2024 e la richiesta di acquisizione integrale agli atti del presente giudizio di quelli di cui al giudizio civile Tribunale di Milano Sezione VII Civile R.G. 36263/2016.
Si richiamano per il solo e non creduto caso di ammissione di capitoli avversari le ulteriori istanze istruttorie tutte ed in ispecie la richiesta di controprova con il teste Geom. il quale è Testimone_2
perfettamente capace di testimoniare nella presente vertenza avendo già risolto ogni contenzioso con parte attrice, teste alla cui controprova parte qui deducente dichiara di non rinunciare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 06.10.2020, e convenivano Parte_2 Parte_1
in giudizio e la Controparte_6 Controparte_7
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...]
patrimoniali subiti in conseguenza dei fatti di reato commessi da e accertati con Controparte_6
sentenza penale di condanna del Tribunale di Milano.
A fondamento della propria pretesa, gli attori rappresentavano che:
- In data 26.05.2012, e affidavano alla Società Parte_2 Parte_1 [...]
i lavori di Controparte_7
ampliamento e ristrutturazione del proprio immobile sito in Rho, in Via Ghisolfa n. 82.
- Nel 2015, a seguito dell'intervento dell'Architetto , tecnico di fiducia, scoprivano Tes_1
una serie di gravi vizi, difetti e difformità rispetto al progetto allegato al contratto di appalto,
pagina 4 di 15 con molte lavorazioni extra capitolato in alcun modo giustificate e varianti mai autorizzate dalla committenza;
- Successivamente, venivano a conoscenza degli interramenti, in luogo dello smaltimento previsto dalla legge, di rifiuti e macerie edili all'interno del vespaio e nel sottosuolo dell'immobile in questione da parte degli odierni appellati;
tale circostanza, veniva confermata anche dall' a seguito di un sopralluogo effettuato il Controparte_8
14.07.2016, durante il quale era stato rilevato che “a circa 50 cm di profondità dal piano campagna, erano presenti frammiste al terreno macerie di demolizione (mattoni, piastrelle, pezzi di polistirolo in proporzione variabile;
in uno dei quattro punti anche piccole porzioni di asfalto, porfido e parti di tubazioni in gres)”; A tale proposito, in data 02.03.2018, il Sindaco del di Rho ordinava alla di “ripristinare lo stato dei luoghi, CP_9 Controparte_3 provvedendo al corretto recupero/smaltimento dei rifiuti presenti nell'area […] nei modi e secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente in materia” ma i convenuti avevano omesso di dare seguito a tali prescrizioni;
- In data 11.06.2017, scadeva il permesso di costruire relativo all'immobile di Via Ghisolfa n.
82 sito in Rho, senza possibilità di proroga e, pertanto, e si Parte_2 Parte_1
vedevano costretti a prendere in locazione un'unità immobiliare (in cui, ad oggi, risiedono) in
Via Santa Chiara n. 5 in Vanzago a fronte di un canone annuo di € 13.200,00.
- Nelle more, si svolgeva il procedimento penale relativo ai fatti di interramento dei rifiuti nei confronti di il quale, con sentenza n. 406/2020 della Decima Sezione Controparte_6
Penale del Tribunale di Milano, veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 2, d. lgs. 152/2006 e condannato, unitamente al responsabile civile
[...]
, al risarcimento del danno dallo Controparte_3 Controparte_7 stesso derivante “da liquidare in separato giudizio civile” oltre al “pagamento in solido tra loro di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle costituite parti civili che liquida in euro 20.000,00 per ciascuna delle parti civili (oltre ovviamente alle spese processuali)”.
Pertanto, e si rivolgevano al competente giudice civile al fine di Parte_2 Parte_1
ottenere la liquidazione e quantificazione di tutti i danni subiti e soddisfare le proprie pretese creditorie sui beni del condannato e del responsabile civile, sia a titolo patrimoniale che non patrimoniale.
In particolare, formulavano: pagina 5 di 15 - domanda di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal fatto di reato, quantificati in € 18.210,
45 per l'esecuzione delle bonifiche (€ 51.644,41 per i lavori di bonifica esterna al fabbricato + €
6.566,04 di costi per la bonifica del vespaio, detratta la provvisionale di € 40.000,00 già liquidata in sede penale);
- domanda risarcitoria in relazione ai canoni di locazione corrisposti dagli odierni appellanti a far data dal 01.07.2017;
- domanda di pagamento di € 28.339,46 per l'ultimazione dei lavori come da perizia del 04.10.2016 dell'Architetto Comparato, oltre agli oneri per la sicurezza;
- domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in € 30.000,00 per ciascuno degli appellanti, consistenti nel danno morale da reato di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. e nella lesione del diritto al rispetto della vita familiare e del domicilio;
2. Si costituivano in giudizio e dando preliminarmente atto della CP_6 Controparte_7
pendenza di un giudizio di secondo grado in sede penale a seguito della proposizione dell'appello avverso la sent. n. 406/2020 del Tribunale di Milano, decima sezione penale, e chiedevano la sospensione del giudizio civile.
Inoltre, nel merito contestavano i fatti come allegati e dedotti, esponendo che:
- I lavori edili, iniziati nel 2012, erano stati successivamente sospesi a causa della mancanza di fondi da parte di e , che, a fronte di opere realizzate per un Parte_2 Parte_1 valore di € 169.000,00, avevano corrisposto acconti per € 146.00,00, sottoscrivendo, in data
20.12.2013, una scrittura privata in cui si riconoscevano debitori della restante somma di €
23.000,00 e si impegnavano a versarla una volta ottenuto il prezzo della vendita dell'appartamento di loro proprietà, sito in Rho, in via Costa n. 2., oppure a seguito dell'ottenimento del finanziamento richiesto per ultimare i lavori dell'immobile oggetto di appalto.
- In data 16.04.2015, gli odierni appellanti lamentavano l'esistenza di vizi e difetti nel progetto di appalto mai eccepiti prima di quel momento. Pertanto, e CP_6 Controparte_7
ritenendo tali contestazioni pretestuose e finalizzate a sottrarsi al pagamento della restante somma dovuta, convenivano in giudizio e dinnanzi al Parte_2 Parte_1
giudice civile allo scopo di ottenere quanto dovuto.
- Con sentenza n. 210/2018, il Tribunale di Milano, settima sezione civile, accoglieva la domanda attorea e condannava gli odierni appellanti principali al pagamento dell'importo di €
pagina 6 di 15 23.000,00 oltre Iva, contestualmente rigettando la domanda riconvenzionale proposta da e per oltre € 80.000,00 per la presenza di vizi, difetti e Parte_2 Parte_1 difformità dell'opera, ritenuti dal giudice insussistenti. Disponeva, inoltre, la sospensione del giudizio in relazione alla richiesta di pagamento di € 18.210,45 per l'esecuzione delle attività di bonifica e rigettava, in quanto infondate, le richieste di pagamento di € 42.900,00 per canoni di locazione corrisposti dagli odierni appellanti a far data dal 1.07.2017, di € 28.339,46 per l'ultimazione dei lavori dell'immobile sito in Rho, Via Ghisolfa n. 82, e, infine, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito.
Chiedevano, pertanto, il rigetto delle domande formulate dagli odierni appellanti principali in quanto infondate o, in estremo subordine, il ridimensionamento della pretesa attorea.
3. La causa veniva sospesa ex art. 295 c.p.c. e successivamente riassunta all'esito dell'intervenuta pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, adita da parte dell'imputato in sede di CP_6
ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 5899/2021.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'espletamento di accertamenti tecnici affidati all'Ing. CP_10
All'udienza del 19.03.2024 le parti convenute dichiaravano di non accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice di prime cure ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
4. Con Ordinanza del 03.06.2024, la causa veniva trattenuta in decisione e, spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale pronunciava sentenza n. 9351/2024 pubblicata il 28.10.2024 con il seguente dispositivo:
- in parziale accoglimento delle pretese attoree, condanna e la Controparte_6 [...]
, in solido tra loro, al Controparte_7
pagamento in favore degli attori e della complessiva somma di Parte_1 Parte_2
Euro 42.423,21 oltre accessori come in parte motiva a titolo di risarcimento del danno tenuto conto di quanto eventualmente già ricevuto a titolo di provvisionale liquidata con sentenza n. 406/2020 del
Tribunale di Milano, sezione decima penale, nella misura di Euro 40.000,00, da computarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- dichiara inammissibile la domanda formulata da parte attrice in violazione del ne bis in idem;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata da parte attrice nei confronti dei convenuti CP_6
e la;
[...] Controparte_7
- previa compensazione delle spese di lite nella misura della metà, condanna i convenuti CP_6 pagina 7 di 15 e la CP_6 Controparte_7
, in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese di lite liquidate, per la restante metà, in
[...]
complessivi Euro 5.753,50 per compensi ed Euro 393,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e
c.p.a. come per legge;
- previa compensazione nella misura della metà, pone definitivamente a carico dei convenuti
[...]
e la CP_6 Controparte_7
, in solido tra loro, nella misura della restante metà, le spese di consulenza tecnica d'ufficio
[...]
liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 23.12.2023.
5. Preliminarmente, in merito alla domanda di risarcimento del danno da reato ex artt. 2043 e 2059 c.c.
e 185 c.p., il giudice rilevava la sussistenza di una sentenza penale di condanna irrevocabile e, dunque, vincolante, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in relazione all'an debeatur, residuando in capo allo stesso una competenza relativa esclusivamente ai profili del quantum.
A tale proposito, ritenendo di condividere le conclusioni della consulenza tecnica disposta nel corso del procedimento “in quanto assistite da valutazioni di indubbio valore scientifico, immuni da vizi logici e nemmeno inficiate da convincenti critiche di parte”, quantificava il danno patrimoniale per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dell'area in € 32.134,80 (€30.304,80 + 1220 + 610,00), rivalutati al giorno di deposito della perizia e, dunque, pari a € 32.423,21.
5.1. Su tale somma venivano, inoltre, riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Tuttavia, al fine di evitare indebite locupletazioni, il giudice di prime cure teneva, altresì, conto delle somme già liquidate in sede penale a titolo di provvisionale eventualmente pagate e, a tale scopo, disponeva i calcoli da effettuarsi.
5.2. In secondo luogo, il primo giudice riteneva infondata la domanda di risarcimento dei danni quantificata in € 42.900,00 relativa ai costi sostenuti a partire da Luglio 2017 per i canoni di locazione, essendo rimasto indimostrato, nel corso del giudizio di primo grado, il rapporto di causalità tra il mancato ingresso all'interno dell'immobile sito in Rho in Via Ghisolfa n. 82 e i fatti di reato addebitati agli odierni appellati.
5.3. In relazione alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito da e quantificato in € 30.000,00 per persona, consistente nel danno Parte_2 Parte_1
morale da reato di cui agli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. e nel diminuito godimento della vita familiare di cui agli artt. 8 CEDU e 2 Cost., il giudice, richiamati i consolidati principi enunciati in materia dalla
Suprema Corte di Cassazione, riteneva il pregiudizio sofferto meritevole di tutela, in ragione della pagina 8 di 15 consistente e apprezzabile soglia di offensività raggiunta della lesione dei summenzionati diritti e quantificava in via equitativa il danno nella misura di € 5.000,00 per ciascuno.
5.4. Rigettava, inoltre, la domanda di pagamento per l'ultimazione dei lavori a regola d'arte nella misura di € 86.549,91 per violazione del divieto di ne bis in idem: il giudice di prime cure rilevava, infatti, che nel corso del procedimento instaurato dinnanzi alla settima sezione civile del Tribunale di
Milano, di cui si è dato atto, veniva rigettata la domanda riconvenzionale (nella misura di € 85.549,91 a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale) formulata dai signori e , in quanto Pt_2 Parte_1 non risultavano provati i presupposti dell'art. 1669 c.c. per assenza della gravità dei vizi dell'immobile né la tempestività della loro denuncia, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dalla società
CP_7
Gli odierni appellanti asserivano che la pretesa creditoria avanzata nel corso del giudizio di primo grado trovasse fondamento fattuale nell'illecito penale commesso dal nel frattempo CP_6
accertato con sentenza passata in giudicato. Tuttavia, essendo rimasto del tutto indimostrato il collegamento eziologico tra le inesatte esecuzioni del contratto di appalto e il fatto illecito dell'interramento dei rifiuti, il giudice di prime cure ha ritenuto che le due domande, l'una proposta all'interno del procedimento R.G. 36263/2016 e l'altra proposta all'interno del primo giudizio in questione, fossero perfettamente coincidenti in relazione al petitum e alla causa petendi.
5.5. Veniva, infine, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria formulata da e CP_6
nei confronti di e essendo stati ritenuti Controparte_7 Parte_2 Parte_1 insussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., che impone che l'istante abbia dedotto e dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché che quest'ultima abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave.
6. Avverso tale sentenza proponevano appello e con citazione Parte_2 Parte_1
notificata il 14.02.2025, chiedendo la riforma della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 1223 e 2043 c.c., ritenendo errata la valutazione del giudice di prime cure nel considerare non meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria relativa ai canoni dagli stessi corrisposti a far data dal 01.07.2017.
7. Si costituivano e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_3
contestando l'appello e proponendo, a loro volta, appello incidentale
[...]
per i seguenti motivi:
a) Erroneità dei calcoli e della sommatoria delle voci di spesa come quantificate dal CTU;
pagina 9 di 15 b) Erroneità della sentenza nella parte in cui recepisce acriticamente le valutazioni del CTU, senza tenere conto delle osservazioni di parte;
c) Errata statuizione sulle spese.
8. Alla prima udienza del 07.10.2025 il consigliere rinviava per la discussione ex art. 350 bis all'udienza del 11.11.2025, da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dando termine per memorie sino al 30.10.2025, con termine sino all'udienza per il deposito di note sostitutive, salvi i presupposti di cui all'art. 127 ter, comma 4 c.p.c.
All'udienza cartolare del 11.11.2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI LA DECISIONE
9. Il primo motivo di appello principale è infondato e non è meritevole di accoglimento.
e si dolgono che il Tribunale non abbia accolto la domanda relativa Parte_2 Parte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza dei canoni di locazione quantificati di €
102.300,00 € corrisposti a far data la 01.07.2017 in ragione dell'impossibilità di accedere all'immobile di Via Ghisolfa n. 82, sito in Rho.
Giova, preliminarmente, riepilogare in breve i fatti salienti della vicenda.
Difatti, emerge dagli atti che in data 20.12.2013, essendo stati corrisposti dagli odierni appellanti solo €
146.000,00 a fronte di lavori eseguiti da per € 169.000,00 in esecuzione del contratto di Controparte_7
appalto del valore complessivo di € 295.000,00 concluso in data 26.05.2012, gli stessi stipulavano una scrittura privata nella quale si riconoscevano debitori dell'ulteriore somma di € 23.000,00 da corrispondere o all'esito dell'alienazione dell'ulteriore immobile di loro proprietà sito in Rho, Via
Costa n. 2 o all'esito dell'ottenimento di un finanziamento da parte di un istituto di credito.
Nelle more, i lavori di esecuzione del contratto di appalto restavano sospesi per volontà dei committenti, i quali accettavano l'opera a rustico, senza nulla disporre, all'interno di tale scrittura privata, in merito all'eventuale ripresa dei lavori, dovendosi, pertanto, ritenere che gli stessi abbiano modificato l'originario contenuto del contratto di appalto, riducendone il contenuto a quanto fino a quel momento realizzato.
Rileva questa Corte che i fatti così come ricostruiti fino a questo momento non sono suscettibili di essere rimessi in discussione in questa sede, essendo stati accertati con sentenza n. 210/2018 emessa nei confronti delle medesime parti dal Tribunale di Milano, settima sezione civile, divenuta definitiva e avente, pertanto, efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c.
A tali prospettazioni si aggiunge che:
1. Nel 2015, a seguito di varie sollecitazioni da parte della società per ottenere il CP_7
pagamento del saldo dovuto, e dichiaravano di avere ottenuto Parte_2 Parte_1
pagina 10 di 15 un finanziamento da parte di Banca Intesa. Ciononostante, la somma dovuta non è stata mai corrisposta né risulta che sia stata pattuita la prosecuzione dei lavori con CP_7
2. La denuncia con la quale e hanno avviato il procedimento Parte_2 Parte_1
penale nei confronti di e risale al 07.04.2016: deve, pertanto, CP_6 Controparte_7
ritenersi che la scoperta relativa all'interramento dei rifiuti da parte di questi ultimi sia verosimilmente avvenuta in prossimità di tale data, quando, comunque, i lavori relativi all'immobile di Via Ghisolfa n. 82 erano ancora del tutto fermi e neppure in procinto di essere ripresi.
Deve pertanto, ritenersi che, come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, la stipula del contratto di locazione, dei cui canoni si discute, non sia avvenuta in conseguenza dei fatti di reato ascrivibili agli odierni appellanti incidentali bensì in ragione della mancanza di disponibilità, a partire dal 2013, in capo alla committenza: difatti, né prima di tale scoperta, né successivamente si rinvengono elementi utili a ritenere che e si stessero tempestivamente Parte_2 Parte_1
mobilitando per ultimare i lavori di ristrutturazione prima del 01.07.2017 (data di scadenza improrogabile relativa al permesso di costruire) e che gli stessi siano stati intralciati, rallentati o impossibilitati a proseguire a causa della scoperta relativa all'interramento dei rifiuti. E neppure in questa sede sono stati forniti elementi probatori a supporto di tale ricostruzione, essendosi gli appellanti limitati a riprodurre le medesime doglianze già articolate nel corso del giudizio di primo grado e superate dal giudice, senza fornire alcun elemento decisivo.
La domanda deve, pertanto, essere rigettata, con conseguente conferma della sentenza di primo grado sul punto.
10. Quanto all'appello incidentale presentato da e Controparte_6 Controparte_7
è parimenti infondato e non meritevole Controparte_11
di accoglimento.
11.1. Giova, preliminarmente, soffermarsi sul secondo profilo del primo motivo di appello, con il quale le parti contestano che il consulente tecnico d'ufficio non abbia sufficientemente replicato alle osservazioni del consulente tecnico di parte. Segnatamente, ritengono che non siano state fornite adeguate risposte in merito alla scelta di considerare il volume dello scalo pari a 200 mc, in luogo dei
173,69 mc indicati dalla parte, come risultanti dal Computo Metrico e riportate nel contratto;
in merito al costo dello scavo applicato alla CTU pari a € 10/mc, in luogo di € 4,80/mc indicato dal CTP;
e, infine, in relazione al costo dello smaltimento individuato dal CTU pari a € 32/ton, in luogo di € 18/ton come indicato dal CTP sulla base del RI DEI 2023.
pagina 11 di 15 Rileva questa Corte che:
- Sulle questioni relative al volume dello scalo, il consulente tecnico d'ufficio ha, invero, replicato, precisando che lo stesso “è stato calcolato ricostruendone la forma secondo quanto rilevato in sede di indagine ed in base alla geometria dell'immobile. Il volume viene stimato in
200 mc, misura che si conferma in quanto cautelativa in vista dell'eliminazione completa dei materiali interrati” (pag. 17). In altri termini, il volume dello scavo è stato così definito a seguito del sopralluogo effettuato nel corso delle operazioni peritali presso l'immobile ubicato in Rho, Via Ghisolfa n. 82, al quale erano presenti, oltre al Consulente tecnico d'ufficio, Ing.
e il suo ausiliario, l'Arch. anche i consulenti tecnici di parte, Persona_2 Persona_3
l'Arch. per gli appellanti e l'Ing. per gli appellati, i Persona_4 Persona_5
quali nulla osservavano in merito alla correttezza di tali operazioni.
- Sulle questioni relative ai costi di smaltimento, il consulente tecnico d'ufficio ha parimenti replicato alle osservazioni tecniche di parte, precisando che il costo dallo stesso indicato non teneva conto delle ulteriori operazioni di cernita necessarie. Quest'ultime, invero, comportano un costo di smaltimento maggiore e, pertanto, il CTU ha ritenuto il prezzo di € 18/ton proposto dal consulente tecnico di parte non cautelativo, osservando in merito che tali prezzi sono comunque ancorati ai valori di mercato e alla disponibilità del momento dei singoli impianti
(pag. 18 della CTU).
- In relazione al profilo dei costi di scavo, deve rilevarsi che le contestazioni degli appellanti incidentali si appalesano del tutto generiche e sfornite di qualsiasi supporto probatorio: difatti, a sostegno dell'affermazione secondo cui i costi di scavo sarebbero da quantificarsi in € 4,80/mc Contr in luogo di € 10/mc come indicato dal CTU, è stato allegato uno stralcio del RI Contr senza, tuttavia, che sia stato minimamente precisato se lo stesso sia riferito al RI
Contr della Lombardia, se sia riferito al RI del 2023 (specificazione, quest'ultima, aggiunta a penna e, in quanto tale, del tutto insufficiente a provarne la veridicità), ma, soprattutto, senza che sia stata specificata neppure la pagina di riferimento di tale stralcio, il che rende estremamente complessa, ai limiti dell'impossibilità, la consultazione del RI in questione da parte di questo giudice, trattandosi di un documento tecnico di oltre 400 pagine, del quale, peraltro, non sono stati individuati con certezza l'anno e la regione di riferimento.
La domanda deve essere, pertanto, rigettata con conseguente conferma della sentenza sul punto.
11.2. Con il secondo motivo di appello incidentale, e impugnano la CP_6 Controparte_7
sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui non compensa integralmente le spese tra le parti.
La doglianza è infondata e non merita accoglimento.
pagina 12 di 15 Difatti, nonostante le pretese degli odierni appellanti principali siano state sensibilmente ridimensionate, gli stessi sono, comunque, risultati vittoriosi in sede di giudizio di primo grado.
Pertanto, appare equa la statuizione del giudicante che, proprio tenendo conto di tale aspetto, nonché del fatto che hanno trovato accoglimento solo due domande, a fronte delle quattro formulate nel corso del primo giudizio, ha ritenuto di compensare le spese per 1/2, ponendo la restante parte a carico di e in quanto risultati, comunque, soccombenti in toto. CP_6 Controparte_7
Alla luce di tali considerazioni, la domanda non può essere accolta, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
11.3. Infine, occorre soffermarsi sul primo profilo del primo motivo di appello formulato dagli appellanti incidentali, tramite il quale deducono l'esistenza di un errore materiale all'interno della sentenza del giudice di prime cure relativo al calcolo e alla sommatoria delle voci di spesa come quantificate dal CTU.
L'istanza di correzione di errore materiale deve essere accolta poiché la tabella inserita all'interno della
CTU (pag. 14), relativa ai costi necessari per le opere di bonifica e di ripristino ambientale, integralmente richiamate all'interno della sentenza di primo grado, reca un calcolo complessivo pari ad
€ 28.592,80 (iva inclusa), cui devono aggiungersi ulteriori € 610,00 di costi per pratiche di pulizia computati dal giudice, per un totale di € 29.202,80 in luogo di € 32.423,21, come erroneamente indicato dal giudice di prime cure, che richiama, correttamente, le voci di spesa contenute all'interno della summenzionata tabella, indicando, tuttavia, un risultato di calcolo differente.
È evidente che si tratti di un errore materiale, ossia di un errore di calcolo o di mera svista.
È, tuttavia, opportuno precisare che, come più volte ribadito dal Supremo Consesso, l'istanza di correzione di errore materiale non integra di per sé un motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contente l'errore che si chiede di correggere, come nel caso di specie: difatti, tale istanza “non è diretta ad ottenere una vera e propria riforma della decisione e non riguarda l'aspetto volitivo del decisum, avendo ad oggetto gli errori estranei al processo formativo della volontà decisoria, qualificati dall'art. 287 c.p.c. come errori materiali, vale a dire errori nell'espressione, omissioni o errori di calcolo. […] Si tratta, pertanto, di una domanda (di correzione) che non ha natura impugnatoria;
va qualificata, con autorevole dottrina, come istanza di sollecitazione del potere del giudice di intervenire per modificare il contenuto di un atto del processo senza revocarlo né mutarne la portata decisoria” (Cass. Sez. III., sent. n. 19284 del 12.09.2014; successivamente ribadito dalla più recente Cass. Sez. VI., ord. n. 683 del 12.01.2022).
Alla luce di tali considerazioni, il Giudice di legittimità (Cass. civ. Sez. III, ord. n. 6701 del
19.03.2018) ha precisato, ulteriormente, che l'accoglimento di tale istanza non assume rilievo ai fini pagina 13 di 15 della valutazione della soccombenza, la quale va riferita esclusivamente all'esito della controversia come delimitata dai motivi di gravame veri e propri e dalle eccezioni eventualmente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e che, nel caso di specie, riguarda entrambi gli appellanti in via principale e in via incidentale.
12. L'esito della lite vede la soccombenza degli appellanti in via principale, e Parte_2 [...]
, nonché degli appellanti in via incidentale, Parte_1 Controparte_6 Controparte_7
e Controparte_11
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese per il presente grado di giudizio.
Viene, inoltre, dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte degli appellanti principali e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_2 [...]
contro e Parte_1 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_11
avverso la sentenza del Tribunale di n. 9351/2024 così provvede:
[...]
1. Rigetta l'appello principale formulato da e e l'appello Parte_2 Parte_1
incidentale formulato da e Controparte_6 Controparte_7 [...]
e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza Controparte_11
impugnata.
2. Dispone la correzione materiale dell'errore contenuto nella sentenza impugnata, sia in motivazione che in dispositivo, con riguardo alla sommatoria dei costi delle opere di bonifica pari a € 32.134,80 da intendersi di € 29.202,80.
3. Dichiara le spese processuali del grado integralmente compensate tra le parti.
4. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte degli appellanti principali e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del ______
Il Consigliere estensore Il Presidente
IO RE CO DI pagina 14 di 15 Minuta redatta con la collaborazione della Dott.ssa Concetta Battaglia
Magistrato Ordinario in Tirocinio
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. CO DI Presidente
Dott. IO RE Consigliere rel.
Dott. Cesira D'Anella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), residenti in [...], elettivamente domiciliati in C.F._2
Milano, Via Mangili 2, presso e nello Studio dell'Avv. Aldo Massimo Finzi Longo, dal quale sono rappresentati e difesi;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
ed ivi residente a[...], (C.F.: Controparte_2
) nato a [...] l'[...] e residente in [...]
Bramante n. 11 nonché di Controparte_3
(P.I.: ) in liquidazione con sede legale in IA
[...] P.IVA_1
(MI) alla Via Don Gnocchi n. 10, in persona dei suoi legali rappresentanti liquidatori pro tempore e rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Porzio del Controparte_1 Controparte_2
Foro di Novara (C.F.: ; PEC: C.F._5 Email_1
fax: 0321/610273) ed elettivamente domiciliati presso il di lui Studio in Novara alla Via Canobio n. 16;
pagina 1 di 15 APPELLATO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
La Corte all'udienza del 07.10.2025 rinviava la causa per la discussione all'udienza del 11.11.2025, da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti rassegnavano le seguenti conclusioni:
PER E : Parte_2 Parte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contraris rejectis
IN OGNI CASO
In accoglimento del presente gravame ed a parziale riforma dell'impugnata Sentenza;
riformare per i motivi di cui in narrativa il capo 2.2 della Sentenza n. 9351/2024, resa in data 25.10.2024 dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 28.10.2024 e, per l'effetto, condannare a titolo di risarcimento del danno gli appellati - in solido o in via alternativa tra loro - al pagamento della somma di € 102.300,00 in favore di e di , corrispondente ai canoni corrisposti dal 1.7.2017 ad Parte_2 Parte_1
oggi per la locazione dell'immobile di Via Santa Chiara 3, Vanzago - oltre ai canoni di locazione a scadere sino all'ultimazione dell'immobile di Via Ghisolfa 82 a Rho di proprietà degli appellanti - e/o - in ogni caso - di quella diversa somma - maggiore o minore - che parrà di Giustizia in corso di causa e da liquidarsi - occorrendo - anche in via equitativa;
il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per Legge, di entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA parte appellante si riporta integralmente alla propria memoria ex art.183, VI comma, n.2 c.p.c. depositata in primo grado, limitatamente ai capitoli di prova che si ritrascrivono:
1) Vero che l'11 giugno 2017 scadeva (senza possibilità di proroga) il permesso di costruire relativo all'immobile di Via Ghisolfa 82 in Rho (doc.5)?
2) Vero che gli attori al fine di non trovarsi - dal primo luglio 2017 - privi di alloggio (in data
19.12.2016 la Sig.a - all'epoca fiduciosa di entrare per tempo nel nuovo appartamento di Via Pt_2
Ghisolfa 82 in Rho - aveva infatti accettato la proposta irrevocabile di acquisto del proprio immobile di
Via Costa 2 sempre in Rho formulata in data 10.12.2016 dal Sig. con rogito Persona_1
notarile da stipularsi entro il 30 giugno 2017: doc.6) sono stati costretti a prendere in locazione l'unità immobiliare in cui tuttora risiedono a Vanzago, Via Santa Chiara 5 (ad un canone annuo di 13.200,00 pagina 2 di 15 euro: doc.8)?
14) Vero che gli odierni attori hanno sostenuto a tutt'oggi le spese (risultanti dai documenti versati in atti sub doc.8) relative ai canoni di locazione per l'immobile di Vanzago, Via Santa Chiara 3, pari a
13.200,00 euro annui corrisposti ai locatori a far data dal primo luglio 2017 (data in cui avrebbero dovuto invece prendere entrare ad abitare nel proprio immobile ristrutturato di via Ghisolfa 82 a Rho) e cosi, alla data della notifica dell'atto di citazione, € 42.900,00, ora da attualizzarsi ?
Teste: Arch. , Via Manzoni 21, Settimo Milanese;
Testimone_1
Ai sensi dell'art.9, comma 5, della Legge 23 dicembre 1999 n.488 e successive modifiche, si dichiara che il valore della causa è di € 102.300,00.
PER NT LA VA, NN LA VA E I.C.E.N. IMPRESA
EDILI COSTRUZIONI NERVIANO DI A&G S.N.C.:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, attesi i motivi di narrativa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
NEL MERITO
Respingere e rigettare l'appello e tutte le istanze anche istruttorie e domande avanzate e proposte in sede di impugnazione da parte appellante Sigg.ri e perché inammissibili e/o Parte_1 Pt_2
improponibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e in diritto e non provate, confermando la sentenza in parte qua (suo paragrafo 2.2 di pagine 4 e 5).
IN VIA INCIDENTALE
In riforma parziale della sentenza impugnata ed in accoglimento del motivo di appello incidentale
CP_ proposto da e dai Sigg.ri Dellavedova SUB A1 e A2 accertare, dichiarare e pronunciare in relazione alle causali di gravame la minor somma dovuta dagli appellati/appellanti incidentali dovuta ai
Sigg.ri e in relazione ai costi per la bonifica, rimozione rifiuti e ripristino area, di cui Parte_1 Pt_2
al paragrafo 2.1 di sentenza impugnata (pag. 4). Ciò in ragione della minor somma come provata e documentata in giudizio ed in accoglimento e nel senso del motivo di appello incidentale avanzato da e conseguentemente accertare, dichiarare e pronunciare, per effetto del già Controparte_4
intervenuto pagamento di provvisionale in sede penale - come comprovato in causa - che nulla è dovuto ai Sig.ri da parte per le causali di cui in narrativa. Parte_3 Controparte_5
In riforma parziale della sentenza impugnata ed in accoglimento del motivo di appello incidentale
CP_ proposto da e dai Sigg.ri accertare, dichiarare la sussistenza dei presupposti Parte_4
di reciproca soccombenza e conseguentemente pronunciare la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio nonché degli esborsi tutti anche consulenziali e di CTU.
pagina 3 di 15 IN OGNI CASO ED ANCHE IN VIA INCIDENTALE
Respingere e rigettare ogni domanda avversaria in quanto improcedibile e/o inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e non provata
IN VIA DI ESTREMO E DENEGATO SUBORDINE
E salvo gravame, accertare e dichiarare il minor importo dovuto dai convenuti appellati a parte attrice appellante in via principale in relazione alle causali di cui in narrativa ed avuto riguardo a quanto dai medesimi già pagato a fronte del giudicato penale nonché a fronte dei profili di improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza della domanda attorea di cui all'appello principale in relazione al giudicato di cui alla Sentenza n. 210 resa in data 11/01/2018 dal Tribunale di Milano Sezione VII
Civile R.G. 36263/2016.
In ogni caso con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente grado di giudizio, da liquidarsi anche ex art 96 comma 3 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano le istanze tutte di integrazione e chiarimenti CTU di cui alle note di trattazione scritta relative all'udienza del 17/1/2024 e la richiesta di acquisizione integrale agli atti del presente giudizio di quelli di cui al giudizio civile Tribunale di Milano Sezione VII Civile R.G. 36263/2016.
Si richiamano per il solo e non creduto caso di ammissione di capitoli avversari le ulteriori istanze istruttorie tutte ed in ispecie la richiesta di controprova con il teste Geom. il quale è Testimone_2
perfettamente capace di testimoniare nella presente vertenza avendo già risolto ogni contenzioso con parte attrice, teste alla cui controprova parte qui deducente dichiara di non rinunciare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 06.10.2020, e convenivano Parte_2 Parte_1
in giudizio e la Controparte_6 Controparte_7
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...]
patrimoniali subiti in conseguenza dei fatti di reato commessi da e accertati con Controparte_6
sentenza penale di condanna del Tribunale di Milano.
A fondamento della propria pretesa, gli attori rappresentavano che:
- In data 26.05.2012, e affidavano alla Società Parte_2 Parte_1 [...]
i lavori di Controparte_7
ampliamento e ristrutturazione del proprio immobile sito in Rho, in Via Ghisolfa n. 82.
- Nel 2015, a seguito dell'intervento dell'Architetto , tecnico di fiducia, scoprivano Tes_1
una serie di gravi vizi, difetti e difformità rispetto al progetto allegato al contratto di appalto,
pagina 4 di 15 con molte lavorazioni extra capitolato in alcun modo giustificate e varianti mai autorizzate dalla committenza;
- Successivamente, venivano a conoscenza degli interramenti, in luogo dello smaltimento previsto dalla legge, di rifiuti e macerie edili all'interno del vespaio e nel sottosuolo dell'immobile in questione da parte degli odierni appellati;
tale circostanza, veniva confermata anche dall' a seguito di un sopralluogo effettuato il Controparte_8
14.07.2016, durante il quale era stato rilevato che “a circa 50 cm di profondità dal piano campagna, erano presenti frammiste al terreno macerie di demolizione (mattoni, piastrelle, pezzi di polistirolo in proporzione variabile;
in uno dei quattro punti anche piccole porzioni di asfalto, porfido e parti di tubazioni in gres)”; A tale proposito, in data 02.03.2018, il Sindaco del di Rho ordinava alla di “ripristinare lo stato dei luoghi, CP_9 Controparte_3 provvedendo al corretto recupero/smaltimento dei rifiuti presenti nell'area […] nei modi e secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente in materia” ma i convenuti avevano omesso di dare seguito a tali prescrizioni;
- In data 11.06.2017, scadeva il permesso di costruire relativo all'immobile di Via Ghisolfa n.
82 sito in Rho, senza possibilità di proroga e, pertanto, e si Parte_2 Parte_1
vedevano costretti a prendere in locazione un'unità immobiliare (in cui, ad oggi, risiedono) in
Via Santa Chiara n. 5 in Vanzago a fronte di un canone annuo di € 13.200,00.
- Nelle more, si svolgeva il procedimento penale relativo ai fatti di interramento dei rifiuti nei confronti di il quale, con sentenza n. 406/2020 della Decima Sezione Controparte_6
Penale del Tribunale di Milano, veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 2, d. lgs. 152/2006 e condannato, unitamente al responsabile civile
[...]
, al risarcimento del danno dallo Controparte_3 Controparte_7 stesso derivante “da liquidare in separato giudizio civile” oltre al “pagamento in solido tra loro di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle costituite parti civili che liquida in euro 20.000,00 per ciascuna delle parti civili (oltre ovviamente alle spese processuali)”.
Pertanto, e si rivolgevano al competente giudice civile al fine di Parte_2 Parte_1
ottenere la liquidazione e quantificazione di tutti i danni subiti e soddisfare le proprie pretese creditorie sui beni del condannato e del responsabile civile, sia a titolo patrimoniale che non patrimoniale.
In particolare, formulavano: pagina 5 di 15 - domanda di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal fatto di reato, quantificati in € 18.210,
45 per l'esecuzione delle bonifiche (€ 51.644,41 per i lavori di bonifica esterna al fabbricato + €
6.566,04 di costi per la bonifica del vespaio, detratta la provvisionale di € 40.000,00 già liquidata in sede penale);
- domanda risarcitoria in relazione ai canoni di locazione corrisposti dagli odierni appellanti a far data dal 01.07.2017;
- domanda di pagamento di € 28.339,46 per l'ultimazione dei lavori come da perizia del 04.10.2016 dell'Architetto Comparato, oltre agli oneri per la sicurezza;
- domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in € 30.000,00 per ciascuno degli appellanti, consistenti nel danno morale da reato di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. e nella lesione del diritto al rispetto della vita familiare e del domicilio;
2. Si costituivano in giudizio e dando preliminarmente atto della CP_6 Controparte_7
pendenza di un giudizio di secondo grado in sede penale a seguito della proposizione dell'appello avverso la sent. n. 406/2020 del Tribunale di Milano, decima sezione penale, e chiedevano la sospensione del giudizio civile.
Inoltre, nel merito contestavano i fatti come allegati e dedotti, esponendo che:
- I lavori edili, iniziati nel 2012, erano stati successivamente sospesi a causa della mancanza di fondi da parte di e , che, a fronte di opere realizzate per un Parte_2 Parte_1 valore di € 169.000,00, avevano corrisposto acconti per € 146.00,00, sottoscrivendo, in data
20.12.2013, una scrittura privata in cui si riconoscevano debitori della restante somma di €
23.000,00 e si impegnavano a versarla una volta ottenuto il prezzo della vendita dell'appartamento di loro proprietà, sito in Rho, in via Costa n. 2., oppure a seguito dell'ottenimento del finanziamento richiesto per ultimare i lavori dell'immobile oggetto di appalto.
- In data 16.04.2015, gli odierni appellanti lamentavano l'esistenza di vizi e difetti nel progetto di appalto mai eccepiti prima di quel momento. Pertanto, e CP_6 Controparte_7
ritenendo tali contestazioni pretestuose e finalizzate a sottrarsi al pagamento della restante somma dovuta, convenivano in giudizio e dinnanzi al Parte_2 Parte_1
giudice civile allo scopo di ottenere quanto dovuto.
- Con sentenza n. 210/2018, il Tribunale di Milano, settima sezione civile, accoglieva la domanda attorea e condannava gli odierni appellanti principali al pagamento dell'importo di €
pagina 6 di 15 23.000,00 oltre Iva, contestualmente rigettando la domanda riconvenzionale proposta da e per oltre € 80.000,00 per la presenza di vizi, difetti e Parte_2 Parte_1 difformità dell'opera, ritenuti dal giudice insussistenti. Disponeva, inoltre, la sospensione del giudizio in relazione alla richiesta di pagamento di € 18.210,45 per l'esecuzione delle attività di bonifica e rigettava, in quanto infondate, le richieste di pagamento di € 42.900,00 per canoni di locazione corrisposti dagli odierni appellanti a far data dal 1.07.2017, di € 28.339,46 per l'ultimazione dei lavori dell'immobile sito in Rho, Via Ghisolfa n. 82, e, infine, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito.
Chiedevano, pertanto, il rigetto delle domande formulate dagli odierni appellanti principali in quanto infondate o, in estremo subordine, il ridimensionamento della pretesa attorea.
3. La causa veniva sospesa ex art. 295 c.p.c. e successivamente riassunta all'esito dell'intervenuta pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, adita da parte dell'imputato in sede di CP_6
ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 5899/2021.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'espletamento di accertamenti tecnici affidati all'Ing. CP_10
All'udienza del 19.03.2024 le parti convenute dichiaravano di non accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice di prime cure ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
4. Con Ordinanza del 03.06.2024, la causa veniva trattenuta in decisione e, spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale pronunciava sentenza n. 9351/2024 pubblicata il 28.10.2024 con il seguente dispositivo:
- in parziale accoglimento delle pretese attoree, condanna e la Controparte_6 [...]
, in solido tra loro, al Controparte_7
pagamento in favore degli attori e della complessiva somma di Parte_1 Parte_2
Euro 42.423,21 oltre accessori come in parte motiva a titolo di risarcimento del danno tenuto conto di quanto eventualmente già ricevuto a titolo di provvisionale liquidata con sentenza n. 406/2020 del
Tribunale di Milano, sezione decima penale, nella misura di Euro 40.000,00, da computarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- dichiara inammissibile la domanda formulata da parte attrice in violazione del ne bis in idem;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata da parte attrice nei confronti dei convenuti CP_6
e la;
[...] Controparte_7
- previa compensazione delle spese di lite nella misura della metà, condanna i convenuti CP_6 pagina 7 di 15 e la CP_6 Controparte_7
, in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese di lite liquidate, per la restante metà, in
[...]
complessivi Euro 5.753,50 per compensi ed Euro 393,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e
c.p.a. come per legge;
- previa compensazione nella misura della metà, pone definitivamente a carico dei convenuti
[...]
e la CP_6 Controparte_7
, in solido tra loro, nella misura della restante metà, le spese di consulenza tecnica d'ufficio
[...]
liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 23.12.2023.
5. Preliminarmente, in merito alla domanda di risarcimento del danno da reato ex artt. 2043 e 2059 c.c.
e 185 c.p., il giudice rilevava la sussistenza di una sentenza penale di condanna irrevocabile e, dunque, vincolante, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in relazione all'an debeatur, residuando in capo allo stesso una competenza relativa esclusivamente ai profili del quantum.
A tale proposito, ritenendo di condividere le conclusioni della consulenza tecnica disposta nel corso del procedimento “in quanto assistite da valutazioni di indubbio valore scientifico, immuni da vizi logici e nemmeno inficiate da convincenti critiche di parte”, quantificava il danno patrimoniale per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dell'area in € 32.134,80 (€30.304,80 + 1220 + 610,00), rivalutati al giorno di deposito della perizia e, dunque, pari a € 32.423,21.
5.1. Su tale somma venivano, inoltre, riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Tuttavia, al fine di evitare indebite locupletazioni, il giudice di prime cure teneva, altresì, conto delle somme già liquidate in sede penale a titolo di provvisionale eventualmente pagate e, a tale scopo, disponeva i calcoli da effettuarsi.
5.2. In secondo luogo, il primo giudice riteneva infondata la domanda di risarcimento dei danni quantificata in € 42.900,00 relativa ai costi sostenuti a partire da Luglio 2017 per i canoni di locazione, essendo rimasto indimostrato, nel corso del giudizio di primo grado, il rapporto di causalità tra il mancato ingresso all'interno dell'immobile sito in Rho in Via Ghisolfa n. 82 e i fatti di reato addebitati agli odierni appellati.
5.3. In relazione alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito da e quantificato in € 30.000,00 per persona, consistente nel danno Parte_2 Parte_1
morale da reato di cui agli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. e nel diminuito godimento della vita familiare di cui agli artt. 8 CEDU e 2 Cost., il giudice, richiamati i consolidati principi enunciati in materia dalla
Suprema Corte di Cassazione, riteneva il pregiudizio sofferto meritevole di tutela, in ragione della pagina 8 di 15 consistente e apprezzabile soglia di offensività raggiunta della lesione dei summenzionati diritti e quantificava in via equitativa il danno nella misura di € 5.000,00 per ciascuno.
5.4. Rigettava, inoltre, la domanda di pagamento per l'ultimazione dei lavori a regola d'arte nella misura di € 86.549,91 per violazione del divieto di ne bis in idem: il giudice di prime cure rilevava, infatti, che nel corso del procedimento instaurato dinnanzi alla settima sezione civile del Tribunale di
Milano, di cui si è dato atto, veniva rigettata la domanda riconvenzionale (nella misura di € 85.549,91 a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale) formulata dai signori e , in quanto Pt_2 Parte_1 non risultavano provati i presupposti dell'art. 1669 c.c. per assenza della gravità dei vizi dell'immobile né la tempestività della loro denuncia, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dalla società
CP_7
Gli odierni appellanti asserivano che la pretesa creditoria avanzata nel corso del giudizio di primo grado trovasse fondamento fattuale nell'illecito penale commesso dal nel frattempo CP_6
accertato con sentenza passata in giudicato. Tuttavia, essendo rimasto del tutto indimostrato il collegamento eziologico tra le inesatte esecuzioni del contratto di appalto e il fatto illecito dell'interramento dei rifiuti, il giudice di prime cure ha ritenuto che le due domande, l'una proposta all'interno del procedimento R.G. 36263/2016 e l'altra proposta all'interno del primo giudizio in questione, fossero perfettamente coincidenti in relazione al petitum e alla causa petendi.
5.5. Veniva, infine, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria formulata da e CP_6
nei confronti di e essendo stati ritenuti Controparte_7 Parte_2 Parte_1 insussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., che impone che l'istante abbia dedotto e dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché che quest'ultima abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave.
6. Avverso tale sentenza proponevano appello e con citazione Parte_2 Parte_1
notificata il 14.02.2025, chiedendo la riforma della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 1223 e 2043 c.c., ritenendo errata la valutazione del giudice di prime cure nel considerare non meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria relativa ai canoni dagli stessi corrisposti a far data dal 01.07.2017.
7. Si costituivano e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_3
contestando l'appello e proponendo, a loro volta, appello incidentale
[...]
per i seguenti motivi:
a) Erroneità dei calcoli e della sommatoria delle voci di spesa come quantificate dal CTU;
pagina 9 di 15 b) Erroneità della sentenza nella parte in cui recepisce acriticamente le valutazioni del CTU, senza tenere conto delle osservazioni di parte;
c) Errata statuizione sulle spese.
8. Alla prima udienza del 07.10.2025 il consigliere rinviava per la discussione ex art. 350 bis all'udienza del 11.11.2025, da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dando termine per memorie sino al 30.10.2025, con termine sino all'udienza per il deposito di note sostitutive, salvi i presupposti di cui all'art. 127 ter, comma 4 c.p.c.
All'udienza cartolare del 11.11.2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI LA DECISIONE
9. Il primo motivo di appello principale è infondato e non è meritevole di accoglimento.
e si dolgono che il Tribunale non abbia accolto la domanda relativa Parte_2 Parte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza dei canoni di locazione quantificati di €
102.300,00 € corrisposti a far data la 01.07.2017 in ragione dell'impossibilità di accedere all'immobile di Via Ghisolfa n. 82, sito in Rho.
Giova, preliminarmente, riepilogare in breve i fatti salienti della vicenda.
Difatti, emerge dagli atti che in data 20.12.2013, essendo stati corrisposti dagli odierni appellanti solo €
146.000,00 a fronte di lavori eseguiti da per € 169.000,00 in esecuzione del contratto di Controparte_7
appalto del valore complessivo di € 295.000,00 concluso in data 26.05.2012, gli stessi stipulavano una scrittura privata nella quale si riconoscevano debitori dell'ulteriore somma di € 23.000,00 da corrispondere o all'esito dell'alienazione dell'ulteriore immobile di loro proprietà sito in Rho, Via
Costa n. 2 o all'esito dell'ottenimento di un finanziamento da parte di un istituto di credito.
Nelle more, i lavori di esecuzione del contratto di appalto restavano sospesi per volontà dei committenti, i quali accettavano l'opera a rustico, senza nulla disporre, all'interno di tale scrittura privata, in merito all'eventuale ripresa dei lavori, dovendosi, pertanto, ritenere che gli stessi abbiano modificato l'originario contenuto del contratto di appalto, riducendone il contenuto a quanto fino a quel momento realizzato.
Rileva questa Corte che i fatti così come ricostruiti fino a questo momento non sono suscettibili di essere rimessi in discussione in questa sede, essendo stati accertati con sentenza n. 210/2018 emessa nei confronti delle medesime parti dal Tribunale di Milano, settima sezione civile, divenuta definitiva e avente, pertanto, efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c.
A tali prospettazioni si aggiunge che:
1. Nel 2015, a seguito di varie sollecitazioni da parte della società per ottenere il CP_7
pagamento del saldo dovuto, e dichiaravano di avere ottenuto Parte_2 Parte_1
pagina 10 di 15 un finanziamento da parte di Banca Intesa. Ciononostante, la somma dovuta non è stata mai corrisposta né risulta che sia stata pattuita la prosecuzione dei lavori con CP_7
2. La denuncia con la quale e hanno avviato il procedimento Parte_2 Parte_1
penale nei confronti di e risale al 07.04.2016: deve, pertanto, CP_6 Controparte_7
ritenersi che la scoperta relativa all'interramento dei rifiuti da parte di questi ultimi sia verosimilmente avvenuta in prossimità di tale data, quando, comunque, i lavori relativi all'immobile di Via Ghisolfa n. 82 erano ancora del tutto fermi e neppure in procinto di essere ripresi.
Deve pertanto, ritenersi che, come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, la stipula del contratto di locazione, dei cui canoni si discute, non sia avvenuta in conseguenza dei fatti di reato ascrivibili agli odierni appellanti incidentali bensì in ragione della mancanza di disponibilità, a partire dal 2013, in capo alla committenza: difatti, né prima di tale scoperta, né successivamente si rinvengono elementi utili a ritenere che e si stessero tempestivamente Parte_2 Parte_1
mobilitando per ultimare i lavori di ristrutturazione prima del 01.07.2017 (data di scadenza improrogabile relativa al permesso di costruire) e che gli stessi siano stati intralciati, rallentati o impossibilitati a proseguire a causa della scoperta relativa all'interramento dei rifiuti. E neppure in questa sede sono stati forniti elementi probatori a supporto di tale ricostruzione, essendosi gli appellanti limitati a riprodurre le medesime doglianze già articolate nel corso del giudizio di primo grado e superate dal giudice, senza fornire alcun elemento decisivo.
La domanda deve, pertanto, essere rigettata, con conseguente conferma della sentenza di primo grado sul punto.
10. Quanto all'appello incidentale presentato da e Controparte_6 Controparte_7
è parimenti infondato e non meritevole Controparte_11
di accoglimento.
11.1. Giova, preliminarmente, soffermarsi sul secondo profilo del primo motivo di appello, con il quale le parti contestano che il consulente tecnico d'ufficio non abbia sufficientemente replicato alle osservazioni del consulente tecnico di parte. Segnatamente, ritengono che non siano state fornite adeguate risposte in merito alla scelta di considerare il volume dello scalo pari a 200 mc, in luogo dei
173,69 mc indicati dalla parte, come risultanti dal Computo Metrico e riportate nel contratto;
in merito al costo dello scavo applicato alla CTU pari a € 10/mc, in luogo di € 4,80/mc indicato dal CTP;
e, infine, in relazione al costo dello smaltimento individuato dal CTU pari a € 32/ton, in luogo di € 18/ton come indicato dal CTP sulla base del RI DEI 2023.
pagina 11 di 15 Rileva questa Corte che:
- Sulle questioni relative al volume dello scalo, il consulente tecnico d'ufficio ha, invero, replicato, precisando che lo stesso “è stato calcolato ricostruendone la forma secondo quanto rilevato in sede di indagine ed in base alla geometria dell'immobile. Il volume viene stimato in
200 mc, misura che si conferma in quanto cautelativa in vista dell'eliminazione completa dei materiali interrati” (pag. 17). In altri termini, il volume dello scavo è stato così definito a seguito del sopralluogo effettuato nel corso delle operazioni peritali presso l'immobile ubicato in Rho, Via Ghisolfa n. 82, al quale erano presenti, oltre al Consulente tecnico d'ufficio, Ing.
e il suo ausiliario, l'Arch. anche i consulenti tecnici di parte, Persona_2 Persona_3
l'Arch. per gli appellanti e l'Ing. per gli appellati, i Persona_4 Persona_5
quali nulla osservavano in merito alla correttezza di tali operazioni.
- Sulle questioni relative ai costi di smaltimento, il consulente tecnico d'ufficio ha parimenti replicato alle osservazioni tecniche di parte, precisando che il costo dallo stesso indicato non teneva conto delle ulteriori operazioni di cernita necessarie. Quest'ultime, invero, comportano un costo di smaltimento maggiore e, pertanto, il CTU ha ritenuto il prezzo di € 18/ton proposto dal consulente tecnico di parte non cautelativo, osservando in merito che tali prezzi sono comunque ancorati ai valori di mercato e alla disponibilità del momento dei singoli impianti
(pag. 18 della CTU).
- In relazione al profilo dei costi di scavo, deve rilevarsi che le contestazioni degli appellanti incidentali si appalesano del tutto generiche e sfornite di qualsiasi supporto probatorio: difatti, a sostegno dell'affermazione secondo cui i costi di scavo sarebbero da quantificarsi in € 4,80/mc Contr in luogo di € 10/mc come indicato dal CTU, è stato allegato uno stralcio del RI Contr senza, tuttavia, che sia stato minimamente precisato se lo stesso sia riferito al RI
Contr della Lombardia, se sia riferito al RI del 2023 (specificazione, quest'ultima, aggiunta a penna e, in quanto tale, del tutto insufficiente a provarne la veridicità), ma, soprattutto, senza che sia stata specificata neppure la pagina di riferimento di tale stralcio, il che rende estremamente complessa, ai limiti dell'impossibilità, la consultazione del RI in questione da parte di questo giudice, trattandosi di un documento tecnico di oltre 400 pagine, del quale, peraltro, non sono stati individuati con certezza l'anno e la regione di riferimento.
La domanda deve essere, pertanto, rigettata con conseguente conferma della sentenza sul punto.
11.2. Con il secondo motivo di appello incidentale, e impugnano la CP_6 Controparte_7
sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui non compensa integralmente le spese tra le parti.
La doglianza è infondata e non merita accoglimento.
pagina 12 di 15 Difatti, nonostante le pretese degli odierni appellanti principali siano state sensibilmente ridimensionate, gli stessi sono, comunque, risultati vittoriosi in sede di giudizio di primo grado.
Pertanto, appare equa la statuizione del giudicante che, proprio tenendo conto di tale aspetto, nonché del fatto che hanno trovato accoglimento solo due domande, a fronte delle quattro formulate nel corso del primo giudizio, ha ritenuto di compensare le spese per 1/2, ponendo la restante parte a carico di e in quanto risultati, comunque, soccombenti in toto. CP_6 Controparte_7
Alla luce di tali considerazioni, la domanda non può essere accolta, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
11.3. Infine, occorre soffermarsi sul primo profilo del primo motivo di appello formulato dagli appellanti incidentali, tramite il quale deducono l'esistenza di un errore materiale all'interno della sentenza del giudice di prime cure relativo al calcolo e alla sommatoria delle voci di spesa come quantificate dal CTU.
L'istanza di correzione di errore materiale deve essere accolta poiché la tabella inserita all'interno della
CTU (pag. 14), relativa ai costi necessari per le opere di bonifica e di ripristino ambientale, integralmente richiamate all'interno della sentenza di primo grado, reca un calcolo complessivo pari ad
€ 28.592,80 (iva inclusa), cui devono aggiungersi ulteriori € 610,00 di costi per pratiche di pulizia computati dal giudice, per un totale di € 29.202,80 in luogo di € 32.423,21, come erroneamente indicato dal giudice di prime cure, che richiama, correttamente, le voci di spesa contenute all'interno della summenzionata tabella, indicando, tuttavia, un risultato di calcolo differente.
È evidente che si tratti di un errore materiale, ossia di un errore di calcolo o di mera svista.
È, tuttavia, opportuno precisare che, come più volte ribadito dal Supremo Consesso, l'istanza di correzione di errore materiale non integra di per sé un motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contente l'errore che si chiede di correggere, come nel caso di specie: difatti, tale istanza “non è diretta ad ottenere una vera e propria riforma della decisione e non riguarda l'aspetto volitivo del decisum, avendo ad oggetto gli errori estranei al processo formativo della volontà decisoria, qualificati dall'art. 287 c.p.c. come errori materiali, vale a dire errori nell'espressione, omissioni o errori di calcolo. […] Si tratta, pertanto, di una domanda (di correzione) che non ha natura impugnatoria;
va qualificata, con autorevole dottrina, come istanza di sollecitazione del potere del giudice di intervenire per modificare il contenuto di un atto del processo senza revocarlo né mutarne la portata decisoria” (Cass. Sez. III., sent. n. 19284 del 12.09.2014; successivamente ribadito dalla più recente Cass. Sez. VI., ord. n. 683 del 12.01.2022).
Alla luce di tali considerazioni, il Giudice di legittimità (Cass. civ. Sez. III, ord. n. 6701 del
19.03.2018) ha precisato, ulteriormente, che l'accoglimento di tale istanza non assume rilievo ai fini pagina 13 di 15 della valutazione della soccombenza, la quale va riferita esclusivamente all'esito della controversia come delimitata dai motivi di gravame veri e propri e dalle eccezioni eventualmente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e che, nel caso di specie, riguarda entrambi gli appellanti in via principale e in via incidentale.
12. L'esito della lite vede la soccombenza degli appellanti in via principale, e Parte_2 [...]
, nonché degli appellanti in via incidentale, Parte_1 Controparte_6 Controparte_7
e Controparte_11
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese per il presente grado di giudizio.
Viene, inoltre, dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte degli appellanti principali e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_2 [...]
contro e Parte_1 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_11
avverso la sentenza del Tribunale di n. 9351/2024 così provvede:
[...]
1. Rigetta l'appello principale formulato da e e l'appello Parte_2 Parte_1
incidentale formulato da e Controparte_6 Controparte_7 [...]
e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza Controparte_11
impugnata.
2. Dispone la correzione materiale dell'errore contenuto nella sentenza impugnata, sia in motivazione che in dispositivo, con riguardo alla sommatoria dei costi delle opere di bonifica pari a € 32.134,80 da intendersi di € 29.202,80.
3. Dichiara le spese processuali del grado integralmente compensate tra le parti.
4. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte degli appellanti principali e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del ______
Il Consigliere estensore Il Presidente
IO RE CO DI pagina 14 di 15 Minuta redatta con la collaborazione della Dott.ssa Concetta Battaglia
Magistrato Ordinario in Tirocinio
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