Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 03/01/2025 in trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5278 R.G.2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
NATALE FRANCESCO _ con elezione di domicilio in Via Giustino Fortunato
76015 Trinitapoli ITALIA;
contro
:
, contumace CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso N RG 5278/2024, ritualmente notificato, Parte_2
convenivano in giudizio l' per ottenere l'accertamento dello
[...] CP_1 stato sanitario volto al riconoscimento del diritto alla prestazione di cui all' 1 l. n. 18/80 con decorrenza dalla data della domanda o di giustizia;
oltre interessi;
che nel procedimento di cui all'art. 445 bis cpc la parte ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dei requisiti sanitari integranti il diritto alla prestazione sopra indicata;
che il CTU nominato nella prima fase aveva escluso i requisiti previsti dalle legge ma aveva riconosciuto solo i requisiti per il riconoscimento della condizione di cui all' art. 3 comma 3 l. n. 104/92. Con vittoria di spese. L' si costituiva contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Il giudice, disposta CTU medico-legale, alla odierna udienza in trattazione scritta
,all' esito del deposito di note decideva con sentenza.
“Ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica cronica, IMA nel 2012 trattato con PTCA e Stent, sindrome coronarica acuta, angina instabile trattata con PTCA + DES su Cx media e IVA prossimale (2012), ipercolesterolemia, ateromasia carotidea,
BPCO, epilessia in terapia, esiti impianto artroprotesi coxo femorale sn per frattura accidentale domestica base collo femore sn (trans cervicale) relativamente composta (2021), osteoporosi, spondiloartrosi CV L-C (C4-C7), scoliosi lombare, modesta coxo artrosi dx, moderata sofferenza neurogena cronica L5 bilaterale, moderata neuropatia sensitiva assonale, incontinenza urinaria con uso di presidi, pregressa emicolectomia sn per diverticolite, pregressa infezione Covid 19, ipoacusia”. Il complesso morboso, ai fini del beneficio richiesto, appare incentrato prevalentemente sulla patologia osteo articolare. Ciò in quanto le patologie cardiologiche, neurologiche periferiche, pneumologiche, gastroenteriche e urologiche non sono tali da determinare il diritto al beneficio de quo. Non risultano, inoltre, certificate in atti, patologie cerebrovascolari o psichiatriche tali da determinare l'impossibilità di compiere i normali atti della vita quotidiana. Rimane quindi da esaminare la patologia ortopedica sopra citata. Dal punto di vista funzionale essa è descritta nei verbali della Commissione medica del CP_1
16/02/2023, nella relazione geriatrica del 03/04/2023 e nella relazione di ATP depositata il 15/12/2023 cui si fa opposizione. Non sono presenti in atti relazioni ortopediche funzionali pregresse né recenti. Ora nei verbali della Commissione CP_1
l'esame obiettivo riferisce : “..passaggi posturali autonomi, deambulazione con appoggio monolaterale su canadese, possibile in autonomia, cauta e a piccoli passi..” Questa obiettività non giustifica la concessione del beneficio ex art.1 L.18/80. Nella relazione geriatrica (Gemelli, 03/04/2023) si certifica :”...deambulazione possibile solo con ausili..” Tale obiettività è generica e anch'essa non giustifica la concessione del beneficio de quo, in quanto non descrive l'incapacità di deambulare anche con l'ausilio di presidi ortopedici come richiesto dalla norma di legge. La relazione geriatrica conclude per una incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana nonostante un test MMSE (corretto per istruzione e per età) ottenga un valore 27/30, che evidenzia una condizione neurologica e psichiatrica normale. E' necessario ricordare che la somministrazione delle scale ADL e IADL avviene da parte dell'operatore sulla base di informazioni fornite dal soggetto stesso (la perizianda), se cognitivamente capace, oppure dal caregiver. Le risposte quindi hanno un valore anamnestico soggettivo che deve necessariamente essere confrontato con specifiche diagnosi neuropsichiatriche o ortopediche tali da poter suffragare le risposte ottenute. In carenza di queste ultime il punteggio ottenuto con i test di autonomia non è dirimente.
Infine la relazione di ATP in atti, depositata il 15/12/2023, nell'esame obiettivo (pag.7) rileva :”...modesta difficoltà nei passaggi posturali...riesce a salire con il minimo aiuto sul lettino da visita..la deambulazione, con l'aiuto di bastone canadese che porta a dx, è lenta, precauzionale con zoppia d'appoggio ma ancora sufficiente..”. Anche qui non ci sono elementi per la concessione del beneficio de quo. Tutte le certificazioni citate, alle date indicate, quindi nel pregresso, non sono dirimenti per la concessione del beneficio richiesto. Alla visita medico legale attuale, peraltro, si è evidenziata una certa difficoltà deambulatoria nonostante l'utilizzo di ausili (canadesi, deambulatore) che va comunque valutata. Si può pertanto considerare la concessione del beneficio de quo nel periodo attuale con una successiva revisione. Ora per quanto attiene i quesiti specifici posti dal Magistrato si ritiene che, sulla base dei dati clinico semeiologici emersi nel corso della presente indagine peritale, in relazione alle attuali fonti normative tra cui il D.M. 25/07/80 ed il DM 05/02/92 del , sussistano le condizioni cliniche per la concessione del CP_2 beneficio ex art.1 L.18/80. La decorrenza di tale beneficio, posto quanto in atti, può essere fissata alla data del Marzo 2024, epoca indicativa della evoluzione peggiorativa del complesso morboso della perizianda con rivalutazione al CP_1
Gennaio 2025. 8) CONCLUSIONI Da quanto sopra esposto, si ritiene di poter rispondere ai quesiti formulati dalla nei termini seguenti: esaminata la documentazione degli atti di causa, CP_3 sottoposta la ricorrente a visita medico-legale, ritengo di poter affermare che la Sig.ra versi nelle condizioni previste dall'art.1 L.18/80 con Parte_1 decorrenza dal mese di Marzo 2024 e con revisione al Gennaio 2025.“. CP_1
Le conclusioni del CTU vanno condivise perché fondate sull' esame della documentazione medica allegata nonché sulla base dei rilievi effettuati in sede di visita medica. Tanto premesso, ogni altra istanza respinta, va accertata la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio della prestazione di cui all' art. 1 l. n. 18/80 dal mese di marzo 2024 e con revisione a gennaio 2025.Accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti di cui all' art. 3 comma 3 l. n. 104 /94 dal mese di luglio 2023 Le spese di lite vanno compensate per la metà, vista la data di decorrenza della prestazione e per l' altra parte, poste a carico della parte soccombente
P.Q.M.
ogni altra istanza respinta, accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio della prestazione di cui all' art. 1 l. n. 18/80 a far data dal mese di marzo 2024 e con revisione a gennaio 2025. Accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti di cui all' art. 3 comma 3 l. n. 104 /94 dal mese di luglio 2023. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in €1.025,00, oltre CP_1 iva e cpa da distrarsi;
compensa per il resto.
Roma,9.1.2025 Il giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini