Art. 2.
Il primo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido, idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale; ai rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa; alle navi da pesca oceanica, nonche' alle navi ed ai galleggianti a scafo metallico, anche non semoventi, destinati ad attivita' di ricerca od industriale".
Il primo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido, idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale; ai rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa; alle navi da pesca oceanica, nonche' alle navi ed ai galleggianti a scafo metallico, anche non semoventi, destinati ad attivita' di ricerca od industriale".