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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1685/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1685/2022 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FABRIZIO PILEGGI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , in proprio e nella qualità di erede di Controparte_1 C.F._2
(c.f. ), in proprio e nella Persona_1 CP_2 C.F._3 qualità di erede di (c.f. Persona_1 Controparte_3
, nella qualità di erede di e C.F._4 Persona_1 Controparte_4
(c.f. , nella qualità di erede di con il
[...] C.F._5 Persona_1 patrocinio dell'avv. MASSIMILIANO CAPECCHI elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, preliminarmente, e ricorrendone i presupposti di legge, sospendere, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata o, comunque, la sua esecuzione;
- voglia, nel merito, contrariis reiectis, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, ed in suo integrale accoglimento, in riforma della sentenza n. 773/2022 emessa, nella causa civile di 1° grado iscritta al n. R.G. 1441/2020, dal Tribunale Civile di Lucca in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Giampaolo
Fabbrizzi, il 18.07.2022, depositata in Cancelleria il 21.07.2022 e notificata in data
23.07.2022, così provvedere: “a. in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori Sen. Dott. Sig.ra Controparte_1 CP_2 Parte_2
e Dott.ssa su tutte le domande dagli stessi proposte nei
[...] Controparte_4 confronti del Convenuto in qualità di eredi di in relazione alla assunta Persona_1 diffamazione ai danni di quest'ultimo e, per l'effetto, rigettare le stesse perché inammissibili;
b. sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto,
Dott. sulla domanda proposta nei suoi confronti dal Dott. Parte_1 [...]
“in proprio” e, per l'effetto, rigettare la stessa perché inammissibile;
CP_2
c. In ogni caso, nel merito, anche in via subordinata rispetto alle superiori richieste preliminari, rigettare tutte le domande avanzate nei confronti del Dott. Parte_1 dal Sen. dal Dott. dalla Sig.ra
[...] Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e dalla Dott.ssa i primi due in proprio ed in qualità di eredi
[...] Controparte_4 di le restanti due esclusivamente nella loro qualità di eredi di Persona_1 [...]
perché inammissibili e, comunque, assolutamente infondate in fatto ed in Per_1 diritto”
Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, dichiarare: in via preliminare: Voglia dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Dott.
[...] poiché l'esposto atto di impugnazione è in chiara violazione di quanto Parte_1 disciplinato e sancito dall'art 342 co.1 c.p.c.;
Nel denegato caso nel quale l'atto di appello venga comunque ritenuto ammissibile,
Voglia rigettare per manifesta infondatezza e per le motivazioni esposte in paragrafo in
Diritto “in via preliminare” l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 773/2022 emessa dal tribunale di Lucca e comunque per totale mancanza di gravi motivi e/o di rischi di insolvibilità degli appellati o dell'appellante Dott. di Pt_1
2 professione medico chirurgo con contratto a tempo indeterminato presso l'
[...]
, ed a tal fine voglia condannare lo stesso alle sanzioni previste di Parte_3 legge;
nel merito: disporre il rigetto integrale dell'atto di appello proposto dal Dott.
[...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma (per i capi non Parte_1 oggetto di presente appello incidentale) della sentenza appellata n° 773 / 2022 emessa dal Tribunale di Lucca dott. Fabbrizzi depositata in data 21.07.2022;
- Riformare, per le motivazioni sopra espresse, la sentenza di primo grado n. 773/2022 del Tribunale di Lucca, al paragrafo 5 di essa in particolare per le conclusioni esposte dal
Giudicante al sottoparagrafo 5.4 nella parte in cui rigetta la domanda attorea formulata al punto D) delle conclusioni della citazione in primo grado (e richiamate nel verbale di
p.c. ed in comparsa conclusionale) di rimozione e deindicizzazione dei commenti/post pubblicati su Facebook dal poiché sosteneva che queste andavano rivolte non Pt_1 all'autore ( ma al titolare del trattamento dati che individuava nel social network Pt_1
Facebook, mentre in riferimento alle deindicizzazioni, riteneva competenti a ricevere tali richieste i motori di ricerca sul web e, per l'effetto Voglia disporre ed ordinare al dott. la rimozione e conseguente deindicizzazione dei suddetti commenti da lui stesso Pt_1 pubblicati sul proprio profilo personale Facebook denominato “ o anche Parte_1 sul profilo Facebook di terzi, come riportati al doc. 11 del fascicolo del primo grado i cui relativi URL/link sono già stati riportati a pagg. 29-30 dell'atto di citazione in primo grado
(ed ai quali si rinvia in toto).
- Riformare, per le motivazioni sopra espresse, la sentenza di primo grado n. 773/2022 del Tribunale di Lucca, al paragrafo 6 della stessa limitatamente nella parte in cui il
Giudicante dispone la liquidazione delle spese di lite in favore degli attori soltanto per la metà, in ragione dell'accoglimenti solo di alcuni capi delle domande attoree ed al rigetto di altre (in forza di quanto da lui motivato al precedente paragrafo 5) e per l'effetto
Voglia condannare l'appellante Dott. al pagamento della residua metà delle spese Pt_1 di lite (non liquidate in sentenza), senza operare alcuna compensazione, per la ulteriore somma di euro 8.274,40 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15% oltre IVA e CPA come per legge.
Con vittoria di compensi professionali da distrarre in favore del presente difensore e di spese anche di questo secondo grado di giudizio.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 773/2022 del Tribunale di Lucca, in materia di diffamazione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
e in proprio e nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_2 Persona_1 nonché e queste ultime esclusivamente Parte_2 Parte_4 nella qualità di eredi di avevano citato innanzi al Tribunale di Lucca Persona_1 premettendo che: Parte_1
la famiglia godeva di ampia notorietà nella provincia di Lucca: il capostipite Per_1 aveva dato vita ad importanti aziende conosciute su scala nazionale Persona_1 operanti nei settori farmaceutico, turistico-alberghiero e televisivo;
era Controparte_1 un noto esponente politico di rilievo nazionale;
era amministratore CP_2 delegato di Kedrion, primaria azienda di emoderivati tra le più importanti nel mondo;
era stata Vice Presidente della Regione Toscana ed amministratrice Controparte_4 della emittente televisiva Videomusic, ed era attualmente Presidente della Fondazione
Carnevale di Viareggio;
negli anni 2018-2019, il Dott. aveva pubblicato 9 articoli Parte_1
[.. diffamatori sulla testata telematica “ e, in alcuni casi, su “ Controparte_5
; inoltre, aveva pubblicato 9 post di analogo contenuto su Controparte_6
Facebook, rilanciando gli stessi anche sul profilo di terzi;
in seguito a diffide indirizzate al Direttore delle testate online, Dott. , gli Persona_2 articoli contestati erano stati rimossi;
tutti gli articoli si caratterizzavano per il contenuto diffamatorio delle notizie divulgate con riguardo alle note vicende del “sangue infetto”, contenuto consistito nell'attribuire false responsabilità al defunto ed ai suoi familiari e comunque nella diffusione Persona_1 di fatti non aggiornati all'evolversi delle parallele vicende processuali che avevano coinvolto gli esponenti della famiglia vicende processuali conclusesi con plurimi Per_1 provvedimenti giurisdizionali assolutori nei confronti degli imputati – tra i quali neppure figurava del tutto estraneo ai fatti, ma pur tuttavia chiamato in causa Controparte_1 con allusive insinuazioni – che smentivano le illazioni dell'autore degli articoli lesivi dell'onore e della reputazione dei Per_1
le diffide inoltrate al una volta identificato, aventi ad oggetto l'intimazione ad Pt_1 astenersi dal proseguire nelle condotte di rilievo penale e la richiesta di una chiara ed irrefutabile manifestazione di resipiscenza, restavano inascoltate, tanto che l'unica risposta che seguiva, in data 16.7.2019, recava un contenuto palesemente provocatorio;
i fatti ascritti al convenuto integravano il reato di diffamazione di cui all'art. 595, 3° comma, c.p., travalicando palesemente il diritto di cronaca ed il diritto di critica;
4 le condotte del violavano apertamente anche il diritto all'oblio degli attori, posto Pt_1 che era deceduto nel 2015 e, pertanto, anche rispetto all'ultimo Persona_1 procedimento penale celebratosi innanzi il Tribunale di Napoli, la sua posizione era stata stralciata;
dovevano quindi essere rimossi dal profilo Facebook del convenuto i post recanti gli URL attivi attraverso link.
Avevano pertanto chiesto che il tribunale volesse accertare la civile responsabilità di per i fatti descritti, e condannarlo a rimuovere i post Parte_1 dall'anzidetto profilo personale (e rilanciati sulle pagine di terzi), e a deindicizzarli dai motori di ricerca nazionali ed internazionali, nonché a risarcire loro i danni non patrimoniali, che quantificavano in euro 5.000,00 in favore di in proprio, CP_2 in euro 5.000,00 in favore di in proprio, ed in euro 20.000,00 in favore Controparte_1 degli eredi per un totale di euro 30.000,00; avevano altresì domandato la Per_1 condanna del convenuto alle spese di lite ed al pagamento della somma di euro 10,00 per ogni giorno di violazione dell'inibitoria. si era costituito, deducendo che: Parte_1
nell'esercizio della sua attività di commentatore politico nei campi della ricerca scientifica e della medicina, aveva pubblicato una serie di articoli riguardanti le vicende concernenti lo scandalo del “sangue infetto”;
gli attori erano carenti di legittimazione attiva onde agire iure hereditatis per la lesione dell'onore e della reputazione di siccome la condotta asseritamente Persona_1 lesiva dell'onore e della reputazione si era consumata in un tempo in cui egli aveva già cessato di vivere;
il convenuto difettava di legittimazione passiva con riguardo alla domanda proposta in proprio da per la pubblicazione, all'interno di un proprio articolo, del link CP_2 di rinvio al video sul sangue infetto pubblicato sul social media “Youtube” da
[...]
, attesa l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo per i relativi contenuti;
Parte_5
anche rispetto ad e la lamentata condotta diffamatoria del CP_1 Persona_1 convenuto era invero insussistente, avendo quest'ultimo agito nei limiti del diritto di cronaca e di critica di cui all'art. 21 Cost.;
l'ultima sentenza del Tribunale di Napoli in ordine alle vicende riguardanti lo scandalo del c.d. “sangue infetto” era stata pubblicata successivamente agli articoli oggetto di causa;
negli stessi, come non veniva nominato così non si attribuivano Persona_1 specifiche responsabilità al Sen. adombrandosi soltanto profili di Controparte_1 conflitto di interesse tra gli affari di famiglia e la sua attività politica;
gli attori non avevano fornito prova del danno subito.
5 Il tribunale, istruita la causa sulla base delle produzioni documentali, ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori per la domanda iure hereditatis,
e, ritenuto che gli articoli ed i post in rassegna fossero rispettosi del criterio dell'interesse pubblico, ma non anche di quelli di verità e continenza, ha condannato Parte_1
a risarcire il danno arrecato agli attori, liquidato in favore di e
[...] Controparte_1 in € 10.000,00 (5.000,00 dei quali come eredi di , per CP_2 Persona_1 ciascuno, oltre accessori, ed in favore di e Controparte_3 Controparte_4 in € 5.000,00, per ciascuna, oltre accessori;
ha rigettato ogni ulteriore domanda, rilevando come tanto la richiesta di cancellazione, quanto quella di deindicizzazione, siccome recanti entrambe a sostegno la lesione del diritto all'oblio, non potevano essere rivolte nei confronti dell'odierno convenuto, ma avrebbero dovuto essere proposte quella di cancellazione nei confronti del titolare del trattamento dei dati, cioè la piattaforma mediatica sulla quale i post erano stati pubblicati, e quella di deindicizzazione contro uno o più soggetti titolari dei motori di ricerca (rispetto ai quali operare la deindicizzazione); infine, ha condannato il convenuto alla refusione della metà delle spese di lite, compensando tra le parti l'altra metà. ha impugnato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi: Parte_1
I Motivo: Erronea declaratoria della legittimazione degli attori sulle domande risarcitorie dagli stessi proposte “esclusivamente quali eredi del Sig.
[...]
e dunque iure ereditario. Erronea valutazione della causa petendi e Per_1 dei reali presupposti allegati dagli attori a preteso fondamento delle medesime domande – pronuncia ultra petitum; Erronea e falsa applicazione dell'art. 597 3° comma c.p. in relazione all'art. 2043 c.c. ed erronea interpretazione della giurisprudenza citata in sentenza: il tribunale aveva affermato il diritto degli attori, quali prossimi congiunti del defunto ad agire avverso l'ipotetica offesa Persona_1 recata alla sua memoria, ma a ben vedere la domanda attorea era differente, in quanto volta a far valere iure ereditario un danno patito dal defunto;
alcun diritto iure successionis poteva poi essere fatto valere dai familiari del deceduto nel 2015, Per_1 posto che gli articoli asseritamente diffamatori erano tutti successivi a tale anno;
II Motivo: Omessa pronuncia e, comunque, erroneo ed ingiusto rigetto implicito dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Dott. in relazione Pt_1 alla domanda risarcitoria contro lo stesso proposta, iure proprio, dal Dott.
[...]
Erronea valutazione del contenuto diffamatorio nei riguardi del CP_2 medesimo degli articoli del del 23.04.2019 e del CP_2 Pt_1
2.06.2019. In relazione a il giudice, andando oltre il contenuto della CP_2 domanda avversaria, nella quale la condotta asseritamente lesiva veniva individuata
6 esclusivamente e specificamente nel “link di rinvio al video sul sangue infetto pubblicato su Youtube da ”, ne aveva valutato la natura diffamatoria nei Parte_5 confronti del medesimo attore, imputandola al Dott. “nel contesto del nucleo Pt_1 narrativo”, ritenuto apoditticamente “strumentale alla manipolazione artificiosa del messaggio informativo, cui si affianca”; tuttavia, nel contesto narrativo in cui il link era inserito nei due articoli del 23.04.2019 e del 2.06.2019 (rilevato peraltro che il tribunale si era soffermato solo sul secondo), in realtà non si faceva nessun riferimento a
[...] né si entrava in alcun modo nel merito del contenuto del video, limitandosi CP_2
l'articolista, nel passo riportato nella sentenza ad asserita riprova dell'intento lesivo in danno della specifica persona, a lamentare la difficoltà di esercitare il diritto di cronaca e di critica sul “colosso degli emoderivati” (definizione oggettiva priva di qualsiasi contenuto offensivo) pena l'arrivo di “qualche diffida a parlare e scrivere” o di “denunce per diffamazione”; dunque, le parole del non avevano contenuto offensivo, il link Pt_1 era totalmente avulso da esse e il contenuto del video era imputabile unicamente al suo autore.
III Motivo: Erronea valutazione del contenuto diffamatorio nei confronti di
e del Sen. degli articoli del Dott. Persona_1 Controparte_1 Pt_1 contestati da parte attrice. Erronea applicazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza pure richiamata dal primo Giudice nella sentenza impugnata. Gli articoli ed i post del Dott. rientravano a pieno titolo nel diritto di Pt_1 cronaca e anche di critica, costituzionalmente garantito dall'art. 21 ad ogni individuo uti civis e a maggior ragione inviolabile per chi, come l'appellante, da decenni svolgeva abitualmente attività di politologo e commentatore politico;
la vicenda del “sangue infetto” aveva davvero coinvolti i soggetti indicati negli articoli ed aveva causato migliaia di morti e per questo erano pendenti procedimenti penali per l'accertamento delle eventuali responsabilità anche di e nel procedimento penale n. CP_1 Persona_1
33870/03 R.G.N.R. il GIP presso il Tribunale di Napoli, pur disponendo l'archiviazione per il reato di epidemia, aveva rimandato gli atti al P.M. per la formulazione dell'imputazione per il delitto di omicidio colposo plurimo nei confronti di tutti gli indagati (doc. n. 7d), rilevando che l'esito assolutorio del procedimento a carico di e Persona_1 CP_2
dinanzi al Tribunale di Trento (riguardante l'epoca compresa tra il marzo 1994 e il
[...]
30.05.2005) non aveva alcuna incidenza su tale procedimento, e comunque aveva dato conto di uno scenario “non sempre limpido, altre volte opaco, altre volte ancora decisamente inquietante, le cui ombre non diradate non possono rimanere velate da questo verdetto assolutorio”;gli articoli incriminati, se letti nel loro complesso, anziché frammentati in stralci, non attribuivano alcuna specifica responsabilità limitandosi a
7 ricordare il dato oggettivo e veritiero del coinvolgimento di determinati soggetti nella vicenda;
dell'assoluzione portata dalla sentenza del Tribunale di Napoli del 25 marzo del
2019 il Dott. aveva dato conto anche con una propria nota di precisazione e di Pt_1
“scuse” pubblicata sulla testata “corrierenazionale.net”, nella quale aveva, tuttavia, legittimamente rivendicato, al contempo, l'onestà “morale” dei riferimenti alla vicenda fatti in suoi precedenti articoli nonché il proprio diritto di critica e la libertà di espressione del proprio pensiero;
egli non aveva mai ventilato l'ipotesi di un'attività illecita in capo al
Sen. ma, solo, si era posto dei dubbi sul possibile conflitto d'interessi tra la sua Per_1 attività politica e l'attività imprenditoriale di famiglia;
in nessuno degli articoli oggetto di causa, poi, veniva fatto il nome di che si doleva esclusivamente della CP_2 presenza in alcuni di essi di un link relativo ad un video Youtube esterno alla pagina web sulla quale gli articoli erano stati pubblicati, video al quale era totalmente Pt_1 estraneo;
l'epiteto “ ” contenuto in alcuni degli articoli in esame faceva Persona_3 riferimento ad un soprannome già da altri attribuito in vita al capostipite della famiglia per l'ambito di operatività delle proprie aziende nel settore degli emoderivati, Per_1 dal contenuto evocativo certamente ironico, ma totalmente avulso dalle successive vicende giudiziarie che lo avevano riguardato e non offensivo della sua reputazione.
IV Motivo: Erronea liquidazione del danno in favore degli attori, sia iure proprio che quali eredi del Sig. in assenza di loro allegazione di un Persona_1 danno risarcibile riconducibile eziologicamente alla condotta illecita lamentata.
Inammissibilità delle domande risarcitorie accolte dal primo Giudice per omessa allegazione degli elementi costitutivi del relativo diritto. L'appellante ha rilevato che il tribunale, pur escludendo la configurabilità di un danno in re ipsa, aveva affermato, in maniera contraddittoria, sulla base della mera esistenza della presunta lesione della reputazione di da una parte, e di e dall'altra, di Persona_1 CP_2 Controparte_1 poter ritenere sussistente il danno morale, identificato, di fatto, esclusivamente con detta lesione, liquidando poi lo stesso sulla base dell'applicazione dei parametri fissati dalla giurisprudenza, ma senza che gli attori in citazione o nella prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. avessero allegato uno stato di patimento e di sofferenza interiore, né fornito gli elementi utili a dimostrare in che modo e in quale misura un tale pregiudizio si sarebbe manifestato;
non solo: nel caso di specie non era configurabile un danno risarcibile riconducibile in maniera diretta ed immediata a sua responsabilità, atteso che gli articoli erano stati tempestivamente rimossi dalla pagina della testata on line nella quale erano stati pubblicati, rimanendo esclusivamente quali post nel suo profilo facebook privato, che l'odierno appellante aveva provveduto comunque a pubblicare una nota di precisazione dando atto della pronuncia della sentenza assolutoria del Tribunale
8 di Napoli del 25 marzo 2019 e, infine, che il coinvolgimento dei nello scandalo Per_1 del sangue infetto era notorio ed era già da tempo oggetto di innumerevoli articoli di stampa e pubblicazioni on line, di modo che gli articoli di causa non avrebbero potuto avere comunque un autonomo e specifico effetto pregiudizievole;
infine, ha dedotto che poiché l'ipotetica e del tutto insussistente diffamazione nei confronti dei fratelli e CP_2 sarebbe comunque riferibile alla vicenda del “sangue infetto” che aveva Controparte_1 coinvolto il loro padre, attribuire distinti risarcimenti realizzava una illegittima duplicazione del danno.
Gli appellati si sono costituiti, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione, ex art. 342 c.p.c., e nel merito chiedendo la conferma della condanna dell'appellante a risarcire loro il danno.
Hanno altresì proposto appello incidentale avverso il capo della decisione che aveva negato la legittimazione passiva del dott. per la rimozione dei commenti da Pt_1 lui pubblicati sul proprio profilo Facebook “ e la conseguente Parte_1 deindicizzazione: al riguardo, hanno dedotto che tale domanda era logica conseguenza della - provata e riconosciuta dal Giudicante - diffamatorietà dei post pubblicati dal e che soltanto in via subordinata ed ulteriore essi attori avevano lamentato Pt_1 anche la lesione del diritto all'oblio; dal punto di vista tecnico, poi, come ben spiegato nella relazione elaborata dall'Ing. che allegavano quale doc. 6, per l'autore del Per_4 post era ben possibile rimuoverlo, e la deindicizzazione dai motori di ricerca di una pagina web era automatica quando la pagina (nel caso di specie un post/commento su
Facebook) veniva rimossa dall'utente che l'aveva pubblicata.
Di conseguenza, era errata anche la parziale compensazione delle spese di primo grado, giustificata dal tribunale dall'accoglimento solo di alcuni capi della domanda attorea, ragion per cui gli appellanti incidentali hanno chiesto pure la riforma di tale statuizione, con integrale condanna del alle spese dei due gradi. Pt_1
L'appellante ha eccepito che il gravame incidentale si fondava su fatti e questioni totalmente nuovi, supportati da una relazione tecnica di parte, allegata quale doc n. 6, inammissibilmente prodotta in appello, di cui ha chiesto lo stralcio.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 19.2.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione con cui gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., perché nell'appello del non Pt_1 venivano precisamente indicate le parti della sentenza che si intendevano impugnare e
9 perché l'appellante si era limitato alla mera riproposizione degli argomenti spesi in primo grado.
Invero, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha evidenziato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma;
se poi ciò abbia fatto efficacemente o meno è valutazione che attiene al merito, e non all'ammissibilità, dell'appello, e che si andrà a valutare nei seguenti paragrafi.
3. Il primo motivo d'appello: la legittimazione degli attori per le domande risarcitorie dagli stessi proposte “quali eredi del Sig. . Persona_1
Con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto che il tribunale aveva Parte_1 ritenuto sussistente la legittimazione attiva di Controparte_1 CP_2 [...]
e nella qualità di eredi di Parte_2 Parte_4 Persona_1 nonostante tutti gli articoli oggetto di doglianza fossero stati scritti e pubblicati dopo la morte di mal valutando la effettiva causa petendi della domanda Persona_1 avanzata dagli attori, nonché falsamente applicando l'art. 597 comma 3 c.p. in relazione all'art. 2043 c.c., anche in ragione di una falsa lettura della giurisprudenza citata in sentenza.
Il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado censurato è il seguente: “In ordine logico, va scrutinata con priorità l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal sul Pt_1 presupposto che gli eredi di attori nell'odierno giudizio, sarebbero sprovvisti di titolo giuridico onde Persona_1
10 protestare avverso l'offesa recata alla memoria del defunto, siccome la condotta lesiva dell'onore e della reputazione si sarebbe consumata in un tempo in cui egli aveva già cessato di vivere.
L'eccezione è destituita di fondamento.
§3.1 – A norma dell'art. 597, 3° comma, c.p., «se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti,
l'adottante e l'adottato.. […]».
La disposizione, nell'elevare la memoria del defunto – di cui onore e reputazione rappresentano una componente indefettibile – a bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice, tramutandone sui prossimi congiunti la titolarità, quali persone offese dal reato, scandisce il momento di emersione, nell'ordinamento giuridico, dell'incidenza della condotta diffamatoria sugli appartenenti alla cerchia familiare più ristretta del defunto.
§3.2 – In un ordine di idee affine si pone la giurisprudenza delle sezioni civili della Suprema Corte, laddove afferma che
“… l'offesa alla memoria di un congiunto si riflette immancabilmente sui suoi più stretti familiari, potendo la loro reputazione venirne indirettamente compromessa …” (cfr., in motivazione, Cass. sent. n. 8093 del 2008; n. 16078 del
2001).
§3.3 – Nel perimetro sopra delineato, l'offesa alla memoria del defunto assume pertanto una duplice valenza: (i) diretta, nella misura in cui lede la memoria del defunto, quale bene giuridico di cui i prossimi congiunti divengono portatori ex lege;
(ii) indiretta, attraverso l'assimilazione patronimica della stirpe sanguigna originata dal congiunto deceduto, derivante dal pregiudizio alla reputazione propria che i prossimi familiari risentono per l'offesa inferta all'onore ed alla reputazione dell'ascendente (o coniuge)”.
Le censure dell'appellante sono fondate.
Certamente gli appellati, quali congiunti del defunto sarebbero stati Persona_1 legittimati a far valere il danno patito da essi stessi per gli scritti che diffamavano il de cuius: l'offesa alla memoria di un congiunto crea senza dubbio nei suoi stretti familiari dolore, rabbia, patema d'animo, finanche più dell'offesa rivolta ad essi stessi, e può finire altresì per gettare discredito pure sui medesimi. L'art. 595 comma terzo c.p. conferma
(disciplinando la legittimazione a proporre querela) la titolarità in capo ai congiunti di un tale diritto risarcitorio e la suddetta norma ben può trovare applicazione nel giudizio civile anche qualora non vi sia stato l'accertamento in sede penale della commissione del reato di diffamazione, posto che l'onore e la reputazione costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti, e la loro lesione legittima sempre la persona offesa a domandare il ristoro del danno non patrimoniale.
Tuttavia, nel caso in esame tale domanda non è stata proposta.
11 Nella citazione di primo grado, l'allora difensore degli odierni appellati aveva evidenziato in modo univoco che i propri assistiti intendevano far valere il danno conseguente la diffamazione di quali eredi del medesimo. La dizione ha un connotato Persona_1 giuridico ben preciso e privo d'ambiguità, che esimerebbe finanche da ulteriori indagini ermeneutiche, posto che un soggetto può essere stretto congiunto di un defunto senza esserne erede (per es. perché ha rinunciato all'eredità) o erede senza esserne stretto congiunto (per es. perché nominato tale con un testamento). Ad abundantiam si osserva che, seppur non avessero descritto compiutamente il danno patito dal defunto, certo non avevano operato alcun riferimento ad un danno patito da essi stessi (se non e CP_1
, ma in via ulteriore, in relazione agli articoli che li riguardano direttamente): in CP_2 neppure un rigo delle quaranta pagine che compongono l'atto introduttivo è evincibile il riferimento ad un patema d'animo subito dagli attori per la lesione della reputazione del proprio congiunto o al fatto che tale lesione sarebbe ridondata nella lesione della loro stessa reputazione.
Nonostante l'eccezione di difetto di legittimazione attiva per la domanda proposta dagli eredi iure successionis, avanzata dal convenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta, nelle note di trattazione scritta datate 24.9.2020, redatte per la prima udienza del 2.10.2020, gli attori non prendevano posizione alcuna sulla medesima.
Nella prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c., del 30.10.2020, i medesimi, lungi dal modificare la domanda avanzata, espressamente confermando “le conclusioni tutte dell'atto di citazione”, si limitavano a scrivere:
“2) Sull'infondatezza in fatto ed in diritto ed inammissibilità delle eccezioni formulate dal convenuto relative al difetto di legittimazione attiva degli attori, sull'asserito difetto di legittimazione passiva dello stesso dott. nei confronti del dott. Parte_1 [...]
nonché sull'eccepita infondatezza delle domande attoree. La presente difesa in CP_2 questa sede intende contestare recisamente tutto quanto dedotto ed eccepito dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta avversaria riservandosi il diritto di replicare dettagliatamente nella successiva comparsa conclusionale. In questa sede appare bastevole semplicemente affermare che quanto propalato ed eccepito dal Dott.
è persino sconfessato dalle norme disciplinate nei codici di procedura sia Parte_1 civile che penale!”
Soltanto nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. del 3.12.2020 - dunque in modo inammissibile, perché assolutamente tardivo - per la prima volta deducevano che “La diffamazione si riflette inevitabilmente sui prossimi congiunti per l'offesa subita da un proprio familiare, offesa che si espande fino a coinvolgere le loro persone.”, salvo, però, in sede di precisazione delle conclusioni, nelle note di trattazione scritta del
12 12.11.2021, chiedere l'accoglimento delle conclusioni formulate in citazione, ed anche nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. (la comparsa conclusionale non veniva depositata) limitarsi a dedurre (con formula più che stringata) che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva “non trova alcun benchè minimo riscontro e/o conferma nel panorama giuridico italiano, sia normativo che altresì giurisprudenziale”.
Pertanto, conclusivamente, se è vero che gli attori gli attori sarebbero stati legittimati ad agire avverso l'ipotetica offesa recata alla memoria del defunto per il risarcimento dei danni che da tale offesa potevano essere derivati a loro e/o alla loro reputazione, una tale domanda non è stata ritualmente avanzata né coltivata;
l'unica domanda tempestivamente proposta e coltivata è quella avanzata “esclusivamente quali eredi del
Sig. ed è totalmente infondata, posto che non ha Persona_1 Persona_1 potuto patire alcun danno in conseguenza degli articoli oggetto di causa, essendo già defunto.
Dunque, la condanna risarcitoria in favore degli appellati a tale titolo, per la complessiva somma di euro 20.000,00 (5.000,00 per uno), dev'essere annullata.
4. Le premesse giuridiche delle condanne risarcitorie disposte dal tribunale.
Il tribunale, prima di scendere ad esaminare i distinti contegni illeciti, aveva premesso
“che è risalente nella giurisprudenza di legittimità l'acquisizione del principio secondo il quale in tema di diritto di cronaca, l'interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale, come quelli inerenti, da un lato, alla perpetrazione di reati e, dall'altro, all'attività di polizia giudiziaria, è preminente rispetto al principio (art 27
Cost.) per cui ognuno deve essere considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia provata in giudizio, siffatta preminenza comportando il sacrificio, entro certi limiti, del diritto alla presunzione di innocenza. Fra tali limiti va tenuto presente quello per cui ogni notizia idonea a indurre l'opinione pubblica ad attribuire - prima della condanna - un reato a una persona (come le notizie relative a denunce, querele, rapporti, arresti e simili), deve, per essere lecitamente pubblicata, non soltanto essere vera, ma anche avere un contenuto ed una forma tali da rendere quanto più possibile avvertito il pubblico che la colpevolezza dell'accusato non può ancora ritenersi acquisita come fatto certo, evitandosi quindi tutti quei fatti e particolari, non ancora sicuramente accertati, e tutte quelle espressioni non strettamente indispensabili che tale certezza possano già creare nell'animo dei più (in questo senso, già Cass. sent. n.
841 del 1975).
Dopo aver premesso i consolidati principi in tema di presupposti legittimanti il lecito esercizio del diritto di critica - che del diritto di cronaca rappresenta una peculiare forma di espressione, poiché alla narrazione obiettiva dei fatti si accompagna la manifestazione di un giudizio del dato reale che, in quanto proiezione della dimensione soggettiva di chi lo esprime, gravita nell'orbita dell'opinabilità della sfera interpretativa (cfr. Cass. sent. n.
13 17180 del 2007) - sottolineando in particolare la necessaria continenza, non già solo formale, bensì anche sostanziale, che deve caratterizzare la manifestazione del pensiero, consistente nella non eccedenza dell'esposizione rispetto a quanto necessario per la soddisfazione del pubblico interesse ad una corretta informazione e, per contraltare, nel divieto di utilizzo di un linguaggio o di espressioni lessicali che travalichino il mero sarcasmo o la sferzante ironia, per tutti, il primo giudice aveva poi in fatto rilevato: “Mette conto rilevare con riguardo al primo, che, con una convulsa offensiva mediatica sferrata in un breve lasso di tempo, sia attraverso la pubblicazione di articoli su testate online accessibili attraverso la rete internet, sia riproducendone il contenuto sul proprio profilo Facebook, nel quale, affiancati da post con analogo oggetto, risultano tutt'ora presenti, il convenuto – attraverso una polarizzazione ideativa e giornalistica riguardante il tema della diffusione incontrollata di malattie di origine virale cagionate dall'inoculazione di sacche di sangue infetto nelle vittime, trasfigurando con metafore riecheggianti l'assimilazione a figure antagoniste di note opere letterarie (“il Conte Dracula”) idonee a suscitare nell'immaginario collettivo un sentimento di sdegno e repulsione tramite la surrettizia rappresentazione di un'indole spregevole del diffamato, raffigurato come proclive, anche attraverso il sistematico ricorso a pratiche corruttive, all'indiscriminata commercializzazione, per trarne un illecito profitto, di emoderivati di cui era nota la pericolosità per la salute pubblica e la pubblica incolumità – ha palesemente travalicato i limiti di una cronaca e critica giornalistica corrosiva ed incline alla provocazione, traducendosi nell'aggressione alla memoria di una persona defunta, del tutto gratuita ed esorbitante le esigenze informative.
Tale aggressione si è risolta non solo nell'espressione di un aprioristico giudizio di responsabilità per fatti gravissimi di rilievo penale, risultando altresì inferta con il preciso scopo, per forme, modi e tempi, di fomentare nella collettività un sentimento diffuso di disprezzo.
Il tutto è peraltro avvenuto in totale spregio della verità storica e giudiziaria per come sancita da una pluralità di provvedimenti giurisdizionali, atteso che: il Tribunale di Trento, con sentenza del 12.7.2002, aveva prosciolto
[...]
e per i reati di epidemia dolosa e colposa perché il fatto non sussiste;
il Tribunale di Trento, Per_1 CP_2 con sentenza del 20.4.2004 aveva assolto gli imputati per fatti di epidemia colposa a partire dal 1994 perché il fatto non sussiste;
il Tribunale di Treviso, con sentenza del 21.9.2016 aveva archiviato per il reato di omicidio colposo legato al sangue infetto;
il Tribunale di Napoli, con sentenza del 25.3.2019, aveva assolto perché il fatto non sussiste i dirigenti dell'ex gruppo farmaceutico Per_1
Quella veicolata con la sistematica reiterazione di articoli giornalistici e post su social media è dunque un'informazione che esorbita dalla finalità puramente divulgativa della notizia, risolvendosi in una gratuita denigrazione della reputazione, che alcuna giustificazione trova nel legittimo dissenso, connaturato al diritto di critica, rispetto alle azioni altrui, mirando sia ad infondere negli utenti un pre-giudizio sulla colpevolezza del in dissidio insanabile Persona_1
14 con il principio cardine della presunzione di innocenza (art. 27 Cost.) - sacrificabile solo al cospetto delle condizioni sopra viste legittimanti l'esercizio del diritto di informazione - sia ad alimentare nel pubblico la repulsione, non già verso condotte astrattamente qualificabili come delitti certamente esecrabili, bensì, direttamente nei confronti della persona umana additata come autrice di quelle stesse azioni, persona la cui dignità è presidiata da un nucleo essenziale meritevole di protezione incondizionata, anche a fronte dell'apparente – tale essendo rimasta, siccome smentita all'esito di plurimi processi ritualmente celebrati – commissione di gravi reati.”
I principi giuridici esposti dal tribunale non sono stati posti in discussione dall'appellante, mentre sono state attinte dal secondo (per la diffamazione ravvisata in danno di
[...]
e dal terzo (per la diffamazione ravvisata in danno di e CP_2 CP_1 [...]
motivo d'appello la correlazione di tali principi ai fatti di causa e le concrete Per_1 valutazioni operate in sentenza.
5. Il secondo motivo d'appello: la domanda risarcitoria proposta, iure proprio, dal Dott. CP_2
Col secondo motivo d'appello, in particolare, censura il capo della sentenza che Pt_1 ha ravvisato una sua condotta diffamatoria in danno di condannandolo CP_2 per questo a risarcire al medesimo un danno quantificato nella somma di euro 5.000,00 oltre accessori.
Il tribunale, effettuate le premesse riportate nel paragrafo precedente, ed affermato che aveva descritto le vicende giudiziarie che avevano coinvolto la famiglia Pt_1 Per_1 in modo parziale e tale da alterare la verità, ha ritenuto che tale contegno avesse, tra gli altri, offeso l'onore e la reputazione di rilevando a tale specifico riguardo: CP_2
“In primo luogo, con riguardo a l'azione colpevole che viene rimproverata è consistita nella CP_2 pubblicazione di articoli (doc. 8, 9 fasc. attoreo) in data 23.4.2019 e 2.6.2019, il primo solo sul il Controparte_5 secondo anche sul Corriere di Puglia e Lucania, entrambi online – poi rimossi dal Direttore delle testate – entrambi presenti anche sul profilo Facebook del convenuto. Entrambi contengono un link di rinvio ad un video diffamatorio sul sangue infetto pubblicato da terzi sul social media Youtube.
Con precipuo riguardo all'ultima delle due pubblicazioni, si legge “… o del colosso degli emoderivati di cui non si può parlare perché sono dei nostri … [segue link di rinvio a video postato su Youtube] … con la pena accessoria per chi osa, di qualche diffida a parlare e scrivere e/o denunce per diffamazione che non possiamo che accettare, nella speranza che se ne possa parlare nelle sedi competenti … di tutta la vicenda che dire scabrosa è poco.
[...] sono stati lesi con modalità consentanee anche l'onore e la reputazione di A nulla rileva che alla CP_2 paternità del video postato da terzi su Youtube, il cui link compare nell'articolo sopra richiamato, sia estraneo il Pt_1
Quest'ultimo, non è infatti certamente estraneo alla condotta offensiva.
15 L'inserimento del link nel contesto del nucleo narrativo appare infatti strumentale alla manipolazione artificiosa del messaggio informativo, cui si affianca, aggravandone la lesività, onde concorrere a precostituire nel lettore un
(pre)giudizio di penale responsabilità, ovvero, quanto meno, di profonda riprovazione per condotte eticamente stigmatizzabili, in spregio all'obbligo di verità ed aggiornamento delle notizie al reale contenuto dei provvedimenti giurisdizionali medio tempore pronunciati.”.
Da tale complessiva motivazione, si deve dunque, intanto, desumere che dei due articoli asseritamente diffamatori in danno di - quello in data 23.4.2019 (doc. 8 CP_2 parte attrice) e quello in data 2.6.2019 (doc. 9 parte attrice) - il primo solo sul
[...]
il secondo anche sul Corriere di Puglia e Lucania, entrambi online (poi CP_5 rimossi dal Direttore delle testate) ed entrambi presenti anche sul profilo Facebook del convenuto - il tribunale afferma la natura diffamatoria solo con riguardo al secondo.
Poiché non c'è appello incidentale per l'implicita valutazione di non illiceità del primo, ci si deve occupare solo di quello del 2.6.2019.
Secondo l'appellante, tale articolo, non attribuendo alcuna affermazione offensiva in danno di - di cui non è fatto espressamente il nome - sarebbe del tutto CP_2 lecito, limitandosi l'articolista, nel passo riportato nella sentenza ad asserita riprova dell'intento lesivo in danno della specifica persona, a lamentare la difficoltà di esercitare il diritto di cronaca e di critica sul “colosso degli emoderivati” (definizione oggettiva priva di qualsiasi contenuto offensivo) pena l'arrivo di “qualche diffida a parlare e scrivere” o di
“denunce per diffamazione”. Il fatto che tale articolo contenga un link di rinvio ad un video diffamatorio sul sangue infetto pubblicato da terzi sul social media Youtube sarebbe inidoneo a ravvisare una nuova diffamazione in danno di vuoi perché tale CP_2 video sarebbe avulso dal contesto narrativo riconducibile a vuoi perché Pt_1
l'eventuale contenuto diffamatorio di un video di cui non era autore e che non era Pt_1 allo stesso in alcun modo riconducibile non poteva essere imputato alla sua responsabilità ai fini della conseguente pretesa risarcitoria della parte che se ne assumeva offesa.
Dunque, l'appellante non offre puntuali argomenti per escludere che il suddetto video avesse un contenuto diffamatorio in danno di (ciò che peraltro è già stato CP_2 acclarato in altro giudizio a carico del suo autore, ), contestando Parte_5 piuttosto che di tali contenuti potesse essere chiamato a rispondere lui.
Nell'affermare la propria estraneità, tuttavia, non spende argomenti idonei ad Pt_1 inficiare la limpida motivazione del primo giudice, che si deve integralmente condividere.
Benvero, il contegno di chi rilanci un video di contenuto diffamatorio non è affatto neutrale, posto che così facendo, da un canto, si condivide il giudizio lesivo e, dall'altro, lo si amplifica, reiterando e rinnovando la diffamazione.
16 La Cassazione penale ha più volte chiarito che la ripubblicazione di contenuti diffamatori non è una mera riproposizione del reato iniziale, ma una condotta autonoma e penalmente rilevante (cfr. Cass. Sez. I n. 317/1976; Cass. Sez. V n. 5781/2013).
Dunque, il motivo d'appello va respinto e la valutazione di illiceità dell'articolo in esame
(in danno di in proprio) confermata. CP_2
5. Il terzo motivo d'appello: il contenuto diffamatorio nei confronti di
[...]
e del Sen. degli articoli in oggetto. Per_1 Controparte_1
Con riguardo a già s'è esposto nel paragrafo 3 che alcuna diffamazione Persona_1 in suo danno può essere fondatamente fatta valere dai suoi eredi in quanto tali, di talché appare superfluo scendere nel merito dei contenuti asseritamente diffamatori. Con riguardo ad invece, occorre esaminare il terzo motivo d'appello, con cui Controparte_1 contesta la natura illecita delle proprie esternazioni. Pt_1
Al riguardo, il primo giudice ha rilevato che: “Con riguardo ad negli articoli pubblicati Controparte_1 sulle testate sopra indicate ed ancora presenti sul profilo Facebook del convenuto, si legge, tra gli altri che “… volendo proprio occuparsi di Padri non ignoti e di figli in carriera, si potrebbe dare uno sguardo all'indimenticabile cosiddetto e al suo figliolo Capogruppo al Senato del P erano azionisti Persona_5 Controparte_1 Per_1
[... della Sclavo di Siena oltre che dell'Azienda che produce emoderivati che ebbero qualche problema ai tempi di
(di cui era compagno di Partito liberale eletto giovanissimo alla Camera). Il dubbio che possa Per_6 CP_1 persistere come ai vecchi tempi di e un conflitto di interessi potrebbe essere dipanato da Per_6 Parte_6 qualcuno volenteroso …” (doc. 1, articolo 3.2.2018). Per_
“Si capisce allor che se il PD era e resta in mano a d capogruppo al CP_7 Parte_7 Per_1
Senato (la cui famiglia era proprietaria di Sclavo con altri tristi memorie con e )” (doc. 2, Parte_6 Persona_8 articolo 9.2.2018).
“Negli ultimi anni dal passaggio dalla Sinistra Comunista e Socialista ai Democratici, abbiamo assistito, alla trasmutazione di quelli che furono i Partiti dei Lavoratori, in qualcosa che ad alti livelli vede, ad esempio, l'attuale
Capogruppo al Senato Sen oltre ad essere uno dei massimi leader del PD, anche ad essere uno dei Controparte_1 principali industriali toscani e italiani del farmaco in particolare degli emoderivati, con la tristissima e ancora non vicenda del Sangue ricco di virus che nel frattempo erano stati identificati e che a quanto pare continuarono ad essere venduti con artifizi vari” (doc. 5, articolo 13.3.2019). Per_
“Come il buo liberale co , Ulivista con PR e Democratico co di cui si racconta Controparte_1 Per_6 era il braccio destro e si sa è capogruppo al Senato, dove si riunirono i renziani del cerchio magico la sera della disfatta (in azienda si disse a segnare un potenziale conflitto di interessi di cui poco si parla” (doc. 11, post Facebook
17.11.2018)
17 [...] E' appurata anche la responsabilità nei confronti di Controparte_1
L'articolista convenuto, attraverso reiterate condotte, speculari a quelle già esaminate, avvinte da un identico disegno teleologico, ha sfruttato l'immagine già intenzionalmente compromessa del padre onde insinuare, in danno del figlio, esponente politico, non già l'esistenza di un conflitto di interessi sul piano puramente astratto, bensì l'instaurarsi di sordide connivenze tra padre e figlio ovvero, quel che più desta allarme in termini di gravità oggettiva delle condotte, un occulto sodalizio che si sarebbe avvantaggiato di non meglio specificate collusioni con le aree politiche alle quali il
Senatore, nel tempo, era organico.
Il tutto, si badi bene, è avvenuto senza mai la doverosa precisazione della più completa estraneità del Sen. on Per_1 solo a possibili implicazioni o coinvolgimenti nei processi in cui padre e fratello erano imputati, ma anche alla sola compartecipazione o cointeressenza nelle aziende di famiglia”.
Secondo l'appellante, la pendenza del procedimento penale per l'accertamento delle eventuali responsabilità per il sangue infetto, il numero enorme di familiari delle centinaia di vittime evidentemente interessati alla vicenda ed il correlato interesse dell'opinione pubblica nell'ambito di una tematica (quella del rapporto tra politica, sanità pubblica e industrie farmaceutiche) sempre viva, avrebbe invece giustificato i suddetti articoli.
A tale riguardo, si deve intanto premettere, in linea di principio, che se certamente la gravità della vicenda del sangue infetto legittimava uno stringente controllo da parte dell'opinione pubblica e dunque anche un'impietosa rappresentazione delle ipotesi di responsabilità a carico di e non per questo, però, legittimava CP_2 Persona_1 informazioni parziali e non aggiornate degli sviluppi processuali.
Tuttavia, una volta risolta in rito la posizione degli eredi e dunque divenute Per_1 irrilevanti, in questa sede, le dichiarazioni in danno di si deve rilevare Persona_1 come per confermare l'illiceità del contegno tenuto dall'appellante in danno di
[...] non sia neppure necessario valutare, articolo per articolo, la completezza o la CP_1 parziarietà delle informazioni date dal in merito al caso del sangue infetto, per le Pt_1 ragioni invero assorbenti già delineate dal primo giudice, con le quali non si Pt_1 confronta adeguatamente.
Finanche nel caso in cui le critiche in danno degli altri membri della famiglia Per_1 fossero state ritenute lecite - ovvero fosse stata accertata la veridicità dei fatti narrati e la puntualità, completezza e attualità delle informazioni diffuse - permarrebbe infatti l'illecito nei confronti di Controparte_1
In particolare, l'appellante non contesta che tale appellato fosse estraneo tanto ai processi penali che coinvolgevano altri membri della sua famiglia (il padre e il fratello), quanto alla gestione delle aziende di famiglia.
18 Per tale soggetto, è dunque dirimente la costatazione che il medesimo è stato trascinato in una vicenda che non lo riguardava, con toni allusivi e tali da ingenerare nel lettore medio, invece, la convinzione, o quantomeno il sospetto, di un suo effettivo coinvolgimento, senza che peraltro il dedotto conflitto di interessi sia stato supportato, come sarebbe stato doveroso, per non apparire gratuito, nella circostanziata indicazione delle attività compiute dal quale parlamentare in cui il medesimo avrebbe Per_1 operato un'interferenza tra il suo ruolo istituzionale e la tutela degli interessi imprenditoriali della sua famiglia.
Così facendo, ha in buona sostanza utilizzato, in danno di tale appellato, toni Pt_1 insinuanti e decettivi, totalmente mossi da un intento denigratorio e svincolati da una base di verità, come tali illeciti. Poco importa, dunque, che l'appellante - come da lui rilevato nell'atto d'impugnazione - non abbia attribuito nessun ruolo attivo al Sen. nella vicenda “sangue infetto” o nei relativi procedimenti penali, perché a ben Per_1 vedere il metodo allusivo utilizzato raggiunge il medesimo risultato e, anzi, per certi versi va oltre, lasciando all'immaginazione del lettore, artatamente stimolata, di ipotizzare collusioni e sordidi vantaggi.
Come ben evidenziato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 29/10/2019 n. 27592), “In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata la quale, pur avendo accertato la sussistenza, nella specie, di un articolo dai toni insinuanti ed allusivi, frutto di supposizioni dell'autore circa la vicinanza del ricorrente alla criminalità organizzata, aveva reputato rispettato il limite della continenza verbale e, comunque, affermato l'esistenza della scriminante dell'esercizio dei diritti di cronaca e critica”.
6. Il quarto motivo d'appello: la liquidazione del danno.
Con il quarto ed ultimo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata deducendo che il primo Giudice aveva erroneamente liquidato il danno in favore degli attori, sia iure proprio che quali eredi del Sig. in assenza di allegazione, Persona_1 da parte degli stessi, di un danno risarcibile riconducibile eziologicamente alla condotta illecita lamentata;
ha lamentato altresì l'inammissibilità delle domande risarcitorie accolte dal primo Giudice per omessa allegazione degli elementi costitutivi del relativo diritto.
19 Egli, dunque, non ha contestato la quantificazione di tale danno - per quanto ormai rileva in questo grado, euro 5.000,00 per ed euro 5.000,00 per Controparte_1 CP_2
- a dire il vero quanto mai contenuta, tanto da collocarsi nello scaglione più basso tra quelli indicati dalla tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa. Ha contestato, invece, lo stesso an del diritto risarcitorio perché a suo dire il tribunale, pur avendo in linea di principio escluso la configurabilità di un danno in re ipsa, aveva affermato, in maniera contraddittoria, sulla base della mera esistenza della presunta lesione della reputazione degli appellati, di poter ritenere sussistente il danno morale, identificato, di fatto, esclusivamente con detta lesione, senza che gli attori in citazione o nella prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. avessero allegato uno stato di patimento e di sofferenza interiore, né fornito gli elementi utili a dimostrare in che modo e in quale misura un tale pregiudizio si sarebbe manifestato;
non solo: nel caso di specie non era configurabile un danno risarcibile riconducibile in maniera diretta ed immediata a sua responsabilità, atteso che gli articoli erano stati immediatamente rimossi dalla pagina della testata on line nella quale erano stati pubblicati, rimanendo esclusivamente quali post nel suo profilo facebook privato, che l'odierno appellante aveva provveduto comunque a pubblicare una nota di precisazione dando atto della pronuncia della sentenza assolutoria del Tribunale di Napoli del 25 marzo 2019 e, infine, che il coinvolgimento dei nello scandalo del sangue infetto Per_1 era notorio ed era già da tempo oggetto di innumerevoli articoli di stampa e pubblicazioni on line, di modo che gli articoli di causa non avrebbero potuto avere comunque un autonomo e specifico effetto pregiudizievole;
infine, ha dedotto che poiché l'ipotetica e del tutto insussistente diffamazione nei confronti dei fratelli e CP_2 Controparte_1 sarebbe comunque riferibile alla vicenda del “sangue infetto” che aveva coinvolto il loro padre, attribuire distinti risarcimenti realizzava una illegittima duplicazione del danno.
Da parte quest'ultimo profilo, superato dal mancato riconoscimento di un danno correlato alla diffamazione in danno del de cuius, si deve rilevare che il fatto che la vicenda del sangue infetto fosse già nota al pubblico non esclude affatto di ravvisare, per quanto esposto, negli articoli in esame un nuovo fatto illecito, lesivo della reputazione di e CP_2
Parte_8
Se è vero poi che in citazione (e nella prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c.) gli attori non avevano descritto il loro patimento, è vero anche che avevano fatto chiaro riferimento a come le pubblicazioni oggetto di causa avessero gettato discredito su di essi, e a come ciò avesse creato loro un nocumento sul piano esistenziale. Tale impianto deduttivo, nel suo complesso, consente di affermare che i medesimi avessero
20 sostanzialmente invocato la regola d'esperienza - che non v'è motivo di disattendere - secondo la quale essere pubblicamente denigrati causa dolore e turbamento.
D'altro canto, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. per tutte Cass.
29/10/2019 n. 27592), sebbene debba escludersi che il danno da diffamazione sia un danno in re ipsa, ciò non esclude che, in ragione della natura immateriale del bene giuridico leso (l'onore, la reputazione, il decoro e la dignità della persona), tale prova possa essere fornita mediante presunzioni, come accaduto nella fattispecie in esame, ove, in virtù della notorietà dei nonché della diffusione su scala nazionale degli Per_1 articoli, il primo giudice ha ritenuto sussistente il dedotto danno.
Dunque, la condanna risarcitoria in favore di e dev'essere CP_2 Controparte_1 integralmente confermata.
7. L'appello incidentale.
Ribadita, allora, l'illiceità degli articoli in danno di e - ormai rimasti CP_1 CP_2 come post sul profilo Facebook personale di - in forza dell'appello incidentale di Pt_1 tali danneggiati si deve verificare se sia corretta, o non, l'affermazione del tribunale secondo cui: “Sono per converso infondate – siccome rivolte nei confronti di soggetto sprovvisto di legittimazione passiva, intesa quale titolarità dal lato passivo del rapporto controverso e non già quale condizione dell'azione che presuppone la formale coincidenza tra colui che è affermato come titolare del rapporto dal lato passivo e colui nei confronti del quale la domanda è proposta – le domande ancorate alla lamentata lesione del c.d. «diritto all'oblio», inteso nell'accezione accolta dalla giurisprudenza nazionale, quale proiezione dinamica del diritto (alla riservatezza) della persona a che certe vicende della propria vita, che non presentino più i caratteri dell'attualità e dunque non siano più suscettibili di soddisfare un interesse apprezzabile della collettività a conoscerle, non trovino più diffusione nel pubblico (così, in motivazione, Cass. sent. n. 6919 del 2018. Per questa definizione, v. già Cass. sent. n. 3679 del 1998)”.
Dopo una lunga dissertazione in merito al diritto all'oblio, il primo giudice prosegue:
“Pertanto, ai sensi degli artt. 12, lett. b), e 14, 1° comma, lett. a), Dir. 95/46, qualora i dati personali di un soggetto siano conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati, in violazione del diritto alla vita privata e del diritto alla protezione dei dati personali, come declinati dagli artt.
7, 8 CEDU (sul tema, nello spazio giuridico europeo della tutela convenzionale dei diritti umani, cfr. Corte EDU 19 ottobre
2017, c. Germania) e qualora l'interessato chieda che l'informazione in questione non venga più messa a Per_9 disposizione del grande pubblico, il motore di ricerca e' obbligato a rimuovere dall'elenco dei risultati i link verso pagine di terzi, anche quando i dati personali non siano rimossi da queste pagine, attraverso un'operazione denominata, nella terminologia corrente, «deindicizzazione».
21 Appare peraltro evidente come la domanda di deindicizzazione implichi un'azione rivolta ai soggetti che dei singoli motori di ricerca siano titolari e che abbiano il controllo del programma accessibile dagli opportuni siti (cfr. Cass. ord.
n. 9923 del 2022, in motivazione, a fg. 6, richiamando Cass. sent. n. 20861 del 2021).
§5.2 – Invero, per quanto il social network all'interno del quale il ha pubblicato i post censurati non possa Pt_1 essere assimilato ad un motore di ricerca, corre l'obbligo di porre in rilievo come l'attività di Facebook sia pacificamente inquadrabile in termini di servizi di “hosting”, ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2000/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno – attuata nell'ordinamento italiano con il
D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 – cioè a dirsi nella “... nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio” (art. 14, 1° comma, direttiva
31/2000), con la conseguenza che, a norma dell'art. 14, comma 3°, letto alla luce del considerando 45 della direttiva, i giudici o le autorità amministrative nazionali possono esigere dal prestatore di servizi di hosting interessato di porre fine ad una violazione o di impedirla, anche rimuovendo le informazioni illecite o disabilitando l'accesso alle medesime, con previsione fedelmente attuata dall'art. 16, ult. co., D.Lgs. 70/2003 (sul punto, cfr. Corte giust. UE 3 ottobre 2019,
Glawischnig-Piesczeck c causa C-18/18, spec. par. 22, 24, 25). Controparte_8
§5.3 – Nella dimensione della tutela dei dati personali di matrice comunitaria, a tale stregua guardando cioè alle notizie che si pretende non riaffiorino alla superficie della memoria collettiva, il diritto all'oblio assume sembianze ibride, condividendo la stessa indole del diritto alla cancellazione del dato personale illecitamente trattato, secondo quanto decretato dall'art. 17, rubricato “diritto all'oblio”, del reg. UE 675 del 2016, il quale, al primo comma, esordisce stabilendo che «l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali …», precisandosi, all'art. 4, n. 7), che per «titolare del trattamento» deve intendersi la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
§5.4 – Orbene, coordinando le sopra indicate evidenze, vien fatto di affermare come sia palese che, per un verso, la domanda di cancellazione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del titolare del trattamento dei dati, cioè a dirsi la piattaforma mediatica sulla quale i post sono stati pubblicati, laddove la domanda di deindicizzazione avrebbe dovuto invece essere indirizzata contro uno o più soggetti titolari dei motori di ricerca rispetto ai quali operare la deindicizzazione.
Indubitabilmente, tanto la domanda di cancellazione, quanto quella di deindicizzazione, siccome recanti entrambe a sostegno la lesione del diritto all'oblio, non potevano essere rivolte nei confronti dell'odierno convenuto.
22 Da qui, il rigetto di tali domande.”.
I danneggiati, appellanti incidentali, hanno dedotto l'erroneità di tale complessiva statuizione rilevando che, a parte che in realtà la loro richiesta di rimozione dei post e deindicizzazione era logica conseguenza della - provata e riconosciuta dal Giudicante - diffamatorietà dei contenuti pubblicati dal e che soltanto in via subordinata ed Pt_1 ulteriore essi attori avevano lamentato anche la lesione del diritto all'oblio, dal punto di vista tecnico, poi, come ben spiegato nella relazione elaborata dall'Ing. che Per_4 allegavano quale doc. 6, per l'autore del post era ben possibile rimuoverlo, e la deindicizzazione dai motori di ricerca di una pagina web era automatica quando la pagina
(nel caso di specie un post/commento su Facebook) veniva rimossa dall'utente che l'aveva pubblicata. Hanno poi dedotto che, di conseguenza, era errata anche la parziale compensazione delle spese di primo grado, giustificata dal tribunale dall'accoglimento solo di alcuni capi della domanda attorea, ragion per cui gli appellanti incidentali hanno anche chiesto la riforma di tale statuizione, con integrale condanna del alle spese Pt_1 dei due gradi.
L'appellante ha eccepito che il gravame incidentale si fondava su fatti e questioni totalmente nuovi, supportati da una relazione tecnica di parte, allegata quale doc n. 6, inammissibilmente prodotta in grado d'appello, di cui ha chiesto lo stralcio.
Si deve dunque, intanto, chiarire che la domanda qui coltivata a mezzo d'impugnazione incidentale è la stessa già proposta in primo grado, in cui, effettivamente, gli attori, nel lamentare un danno conseguente alla pubblicazione dei molteplici articoli asseritamente diffamatori, avevano aggiunto (si riporta l'immagine del punto d'interesse):
Dunque, è la stessa illiceità delle pubblicazioni a fondare la richiesta di rimozione dei post che in questo grado viene solo reiterata, e che dev'essere qualificata come modalità di risarcimento del danno in forma specifica art. 2058 c.c. (v. per tutte 29/10/2019 n.
27592), che si affianca al risarcimento per equivalente per il danno non più emendabile in forma specifica.
Che, poi, il doc. 6 sia nuovo è vero, ma a parte che esso è più un'allegazione difensiva
(tecnica), non soggetta a preclusioni, che un documento volto a provare “fatti”, comunque appare irrilevante stabilire se esso avrebbe potuto essere depositato in questo grado, perché il fatto che l'autore di un post su Fb lo possa rimuovere senza che sia 23 necessaria l'intermediazione dell'hosting non è stato contestato dall'appellante ed è fatto notorio, che chiunque abbia utilizzato tale strumento conosce, e per il quale sarebbe dunque superfluo disporre una ctu.
Quindi, dal momento che è in potere di effettuare tale rimozione e così porre Pt_1 termine alla diffamazione in oggetto, egli è tenuto a farlo, non potendosi certo ritenere che ciò risulti particolarmente oneroso per lui.
Poiché, poi, la deindicizzazione conseguirà automaticamente dopo un breve lasso di tempo da tale rimozione, l'interesse degli appellati sarà integralmente soddisfatto.
Quindi, conclusivamente i post su Fb da rimuovere sono quelli già ritenuti illeciti in danno di e dal tribunale, ovvero quelli di cui ai docc. 1, 2, 5, 9 e 11. CP_1 CP_2
Quanto alla conseguente richiesta degli appellanti incidentali di riforma delle spese del primo grado, di essa ci si deve occupare sub 8, considerando il complessivo esito dei due gradi.
8. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che entrambi i contrapposti appelli sono stati parzialmente accolti, determinandosi all'esito dei due gradi quella medesima situazione di parziale accoglimento delle pretese avanzate dai - Per_1 seppur per ragioni e capi diversi - che aveva già indotto il primo giudice ad una compensazione parziale (correttamente considerando la causa di valore indeterminabile di media complessità, e il cumulo di domande proposte nei confronti della stessa parte a norma degli artt. 10, 2° comma, 104, c.p.c.).
24 In particolare, l'esito comporta nuovamente che tali spese debbano essere compensate per un mezzo e debba essere condannato a rifondere agli appellati la residua Pt_1 metà delle spese dei due gradi.
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, ferma restando per il primo grado la regolamentazione delle spese di lite dettata dal tribunale (seppur con un diverso presupposto di merito), per questo grado tali spese devono essere liquidate nella somma già proporzionata di euro 6.776,00 (13.552:2), avuto riguardo al valore della controversia - indeterminabile di media complessità - ed applicato l'art. 4 secondo comma del D.M. 55/14.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 773/2022 del Parte_1
Tribunale di Lucca, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello principale, respinge la domanda proposta dagli appellanti quali eredi di confermando le condanne in Persona_1 favore di ed iure proprio; CP_2 Controparte_1 in accoglimento dell'appello incidentale, ordina a di rimuovere Parte_1 dal suo profilo Facebook i post di cui ai docc. 1, 2, 5, 9 e 11; compensa per un mezzo le spese di lite dei due gradi, ponendo la residua metà
a carico di e, per l'effetto, conferma per il primo grado la Parte_1 liquidazione operata dal tribunale e per il secondo grado condanna l'appellante
a corrispondere agli appellati la somma (già proporzionata) di euro 6.776,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
25 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1685/2022 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FABRIZIO PILEGGI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , in proprio e nella qualità di erede di Controparte_1 C.F._2
(c.f. ), in proprio e nella Persona_1 CP_2 C.F._3 qualità di erede di (c.f. Persona_1 Controparte_3
, nella qualità di erede di e C.F._4 Persona_1 Controparte_4
(c.f. , nella qualità di erede di con il
[...] C.F._5 Persona_1 patrocinio dell'avv. MASSIMILIANO CAPECCHI elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, preliminarmente, e ricorrendone i presupposti di legge, sospendere, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata o, comunque, la sua esecuzione;
- voglia, nel merito, contrariis reiectis, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, ed in suo integrale accoglimento, in riforma della sentenza n. 773/2022 emessa, nella causa civile di 1° grado iscritta al n. R.G. 1441/2020, dal Tribunale Civile di Lucca in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Giampaolo
Fabbrizzi, il 18.07.2022, depositata in Cancelleria il 21.07.2022 e notificata in data
23.07.2022, così provvedere: “a. in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori Sen. Dott. Sig.ra Controparte_1 CP_2 Parte_2
e Dott.ssa su tutte le domande dagli stessi proposte nei
[...] Controparte_4 confronti del Convenuto in qualità di eredi di in relazione alla assunta Persona_1 diffamazione ai danni di quest'ultimo e, per l'effetto, rigettare le stesse perché inammissibili;
b. sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto,
Dott. sulla domanda proposta nei suoi confronti dal Dott. Parte_1 [...]
“in proprio” e, per l'effetto, rigettare la stessa perché inammissibile;
CP_2
c. In ogni caso, nel merito, anche in via subordinata rispetto alle superiori richieste preliminari, rigettare tutte le domande avanzate nei confronti del Dott. Parte_1 dal Sen. dal Dott. dalla Sig.ra
[...] Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e dalla Dott.ssa i primi due in proprio ed in qualità di eredi
[...] Controparte_4 di le restanti due esclusivamente nella loro qualità di eredi di Persona_1 [...]
perché inammissibili e, comunque, assolutamente infondate in fatto ed in Per_1 diritto”
Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, dichiarare: in via preliminare: Voglia dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Dott.
[...] poiché l'esposto atto di impugnazione è in chiara violazione di quanto Parte_1 disciplinato e sancito dall'art 342 co.1 c.p.c.;
Nel denegato caso nel quale l'atto di appello venga comunque ritenuto ammissibile,
Voglia rigettare per manifesta infondatezza e per le motivazioni esposte in paragrafo in
Diritto “in via preliminare” l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 773/2022 emessa dal tribunale di Lucca e comunque per totale mancanza di gravi motivi e/o di rischi di insolvibilità degli appellati o dell'appellante Dott. di Pt_1
2 professione medico chirurgo con contratto a tempo indeterminato presso l'
[...]
, ed a tal fine voglia condannare lo stesso alle sanzioni previste di Parte_3 legge;
nel merito: disporre il rigetto integrale dell'atto di appello proposto dal Dott.
[...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma (per i capi non Parte_1 oggetto di presente appello incidentale) della sentenza appellata n° 773 / 2022 emessa dal Tribunale di Lucca dott. Fabbrizzi depositata in data 21.07.2022;
- Riformare, per le motivazioni sopra espresse, la sentenza di primo grado n. 773/2022 del Tribunale di Lucca, al paragrafo 5 di essa in particolare per le conclusioni esposte dal
Giudicante al sottoparagrafo 5.4 nella parte in cui rigetta la domanda attorea formulata al punto D) delle conclusioni della citazione in primo grado (e richiamate nel verbale di
p.c. ed in comparsa conclusionale) di rimozione e deindicizzazione dei commenti/post pubblicati su Facebook dal poiché sosteneva che queste andavano rivolte non Pt_1 all'autore ( ma al titolare del trattamento dati che individuava nel social network Pt_1
Facebook, mentre in riferimento alle deindicizzazioni, riteneva competenti a ricevere tali richieste i motori di ricerca sul web e, per l'effetto Voglia disporre ed ordinare al dott. la rimozione e conseguente deindicizzazione dei suddetti commenti da lui stesso Pt_1 pubblicati sul proprio profilo personale Facebook denominato “ o anche Parte_1 sul profilo Facebook di terzi, come riportati al doc. 11 del fascicolo del primo grado i cui relativi URL/link sono già stati riportati a pagg. 29-30 dell'atto di citazione in primo grado
(ed ai quali si rinvia in toto).
- Riformare, per le motivazioni sopra espresse, la sentenza di primo grado n. 773/2022 del Tribunale di Lucca, al paragrafo 6 della stessa limitatamente nella parte in cui il
Giudicante dispone la liquidazione delle spese di lite in favore degli attori soltanto per la metà, in ragione dell'accoglimenti solo di alcuni capi delle domande attoree ed al rigetto di altre (in forza di quanto da lui motivato al precedente paragrafo 5) e per l'effetto
Voglia condannare l'appellante Dott. al pagamento della residua metà delle spese Pt_1 di lite (non liquidate in sentenza), senza operare alcuna compensazione, per la ulteriore somma di euro 8.274,40 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15% oltre IVA e CPA come per legge.
Con vittoria di compensi professionali da distrarre in favore del presente difensore e di spese anche di questo secondo grado di giudizio.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 773/2022 del Tribunale di Lucca, in materia di diffamazione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
e in proprio e nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_2 Persona_1 nonché e queste ultime esclusivamente Parte_2 Parte_4 nella qualità di eredi di avevano citato innanzi al Tribunale di Lucca Persona_1 premettendo che: Parte_1
la famiglia godeva di ampia notorietà nella provincia di Lucca: il capostipite Per_1 aveva dato vita ad importanti aziende conosciute su scala nazionale Persona_1 operanti nei settori farmaceutico, turistico-alberghiero e televisivo;
era Controparte_1 un noto esponente politico di rilievo nazionale;
era amministratore CP_2 delegato di Kedrion, primaria azienda di emoderivati tra le più importanti nel mondo;
era stata Vice Presidente della Regione Toscana ed amministratrice Controparte_4 della emittente televisiva Videomusic, ed era attualmente Presidente della Fondazione
Carnevale di Viareggio;
negli anni 2018-2019, il Dott. aveva pubblicato 9 articoli Parte_1
[.. diffamatori sulla testata telematica “ e, in alcuni casi, su “ Controparte_5
; inoltre, aveva pubblicato 9 post di analogo contenuto su Controparte_6
Facebook, rilanciando gli stessi anche sul profilo di terzi;
in seguito a diffide indirizzate al Direttore delle testate online, Dott. , gli Persona_2 articoli contestati erano stati rimossi;
tutti gli articoli si caratterizzavano per il contenuto diffamatorio delle notizie divulgate con riguardo alle note vicende del “sangue infetto”, contenuto consistito nell'attribuire false responsabilità al defunto ed ai suoi familiari e comunque nella diffusione Persona_1 di fatti non aggiornati all'evolversi delle parallele vicende processuali che avevano coinvolto gli esponenti della famiglia vicende processuali conclusesi con plurimi Per_1 provvedimenti giurisdizionali assolutori nei confronti degli imputati – tra i quali neppure figurava del tutto estraneo ai fatti, ma pur tuttavia chiamato in causa Controparte_1 con allusive insinuazioni – che smentivano le illazioni dell'autore degli articoli lesivi dell'onore e della reputazione dei Per_1
le diffide inoltrate al una volta identificato, aventi ad oggetto l'intimazione ad Pt_1 astenersi dal proseguire nelle condotte di rilievo penale e la richiesta di una chiara ed irrefutabile manifestazione di resipiscenza, restavano inascoltate, tanto che l'unica risposta che seguiva, in data 16.7.2019, recava un contenuto palesemente provocatorio;
i fatti ascritti al convenuto integravano il reato di diffamazione di cui all'art. 595, 3° comma, c.p., travalicando palesemente il diritto di cronaca ed il diritto di critica;
4 le condotte del violavano apertamente anche il diritto all'oblio degli attori, posto Pt_1 che era deceduto nel 2015 e, pertanto, anche rispetto all'ultimo Persona_1 procedimento penale celebratosi innanzi il Tribunale di Napoli, la sua posizione era stata stralciata;
dovevano quindi essere rimossi dal profilo Facebook del convenuto i post recanti gli URL attivi attraverso link.
Avevano pertanto chiesto che il tribunale volesse accertare la civile responsabilità di per i fatti descritti, e condannarlo a rimuovere i post Parte_1 dall'anzidetto profilo personale (e rilanciati sulle pagine di terzi), e a deindicizzarli dai motori di ricerca nazionali ed internazionali, nonché a risarcire loro i danni non patrimoniali, che quantificavano in euro 5.000,00 in favore di in proprio, CP_2 in euro 5.000,00 in favore di in proprio, ed in euro 20.000,00 in favore Controparte_1 degli eredi per un totale di euro 30.000,00; avevano altresì domandato la Per_1 condanna del convenuto alle spese di lite ed al pagamento della somma di euro 10,00 per ogni giorno di violazione dell'inibitoria. si era costituito, deducendo che: Parte_1
nell'esercizio della sua attività di commentatore politico nei campi della ricerca scientifica e della medicina, aveva pubblicato una serie di articoli riguardanti le vicende concernenti lo scandalo del “sangue infetto”;
gli attori erano carenti di legittimazione attiva onde agire iure hereditatis per la lesione dell'onore e della reputazione di siccome la condotta asseritamente Persona_1 lesiva dell'onore e della reputazione si era consumata in un tempo in cui egli aveva già cessato di vivere;
il convenuto difettava di legittimazione passiva con riguardo alla domanda proposta in proprio da per la pubblicazione, all'interno di un proprio articolo, del link CP_2 di rinvio al video sul sangue infetto pubblicato sul social media “Youtube” da
[...]
, attesa l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo per i relativi contenuti;
Parte_5
anche rispetto ad e la lamentata condotta diffamatoria del CP_1 Persona_1 convenuto era invero insussistente, avendo quest'ultimo agito nei limiti del diritto di cronaca e di critica di cui all'art. 21 Cost.;
l'ultima sentenza del Tribunale di Napoli in ordine alle vicende riguardanti lo scandalo del c.d. “sangue infetto” era stata pubblicata successivamente agli articoli oggetto di causa;
negli stessi, come non veniva nominato così non si attribuivano Persona_1 specifiche responsabilità al Sen. adombrandosi soltanto profili di Controparte_1 conflitto di interesse tra gli affari di famiglia e la sua attività politica;
gli attori non avevano fornito prova del danno subito.
5 Il tribunale, istruita la causa sulla base delle produzioni documentali, ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori per la domanda iure hereditatis,
e, ritenuto che gli articoli ed i post in rassegna fossero rispettosi del criterio dell'interesse pubblico, ma non anche di quelli di verità e continenza, ha condannato Parte_1
a risarcire il danno arrecato agli attori, liquidato in favore di e
[...] Controparte_1 in € 10.000,00 (5.000,00 dei quali come eredi di , per CP_2 Persona_1 ciascuno, oltre accessori, ed in favore di e Controparte_3 Controparte_4 in € 5.000,00, per ciascuna, oltre accessori;
ha rigettato ogni ulteriore domanda, rilevando come tanto la richiesta di cancellazione, quanto quella di deindicizzazione, siccome recanti entrambe a sostegno la lesione del diritto all'oblio, non potevano essere rivolte nei confronti dell'odierno convenuto, ma avrebbero dovuto essere proposte quella di cancellazione nei confronti del titolare del trattamento dei dati, cioè la piattaforma mediatica sulla quale i post erano stati pubblicati, e quella di deindicizzazione contro uno o più soggetti titolari dei motori di ricerca (rispetto ai quali operare la deindicizzazione); infine, ha condannato il convenuto alla refusione della metà delle spese di lite, compensando tra le parti l'altra metà. ha impugnato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi: Parte_1
I Motivo: Erronea declaratoria della legittimazione degli attori sulle domande risarcitorie dagli stessi proposte “esclusivamente quali eredi del Sig.
[...]
e dunque iure ereditario. Erronea valutazione della causa petendi e Per_1 dei reali presupposti allegati dagli attori a preteso fondamento delle medesime domande – pronuncia ultra petitum; Erronea e falsa applicazione dell'art. 597 3° comma c.p. in relazione all'art. 2043 c.c. ed erronea interpretazione della giurisprudenza citata in sentenza: il tribunale aveva affermato il diritto degli attori, quali prossimi congiunti del defunto ad agire avverso l'ipotetica offesa Persona_1 recata alla sua memoria, ma a ben vedere la domanda attorea era differente, in quanto volta a far valere iure ereditario un danno patito dal defunto;
alcun diritto iure successionis poteva poi essere fatto valere dai familiari del deceduto nel 2015, Per_1 posto che gli articoli asseritamente diffamatori erano tutti successivi a tale anno;
II Motivo: Omessa pronuncia e, comunque, erroneo ed ingiusto rigetto implicito dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Dott. in relazione Pt_1 alla domanda risarcitoria contro lo stesso proposta, iure proprio, dal Dott.
[...]
Erronea valutazione del contenuto diffamatorio nei riguardi del CP_2 medesimo degli articoli del del 23.04.2019 e del CP_2 Pt_1
2.06.2019. In relazione a il giudice, andando oltre il contenuto della CP_2 domanda avversaria, nella quale la condotta asseritamente lesiva veniva individuata
6 esclusivamente e specificamente nel “link di rinvio al video sul sangue infetto pubblicato su Youtube da ”, ne aveva valutato la natura diffamatoria nei Parte_5 confronti del medesimo attore, imputandola al Dott. “nel contesto del nucleo Pt_1 narrativo”, ritenuto apoditticamente “strumentale alla manipolazione artificiosa del messaggio informativo, cui si affianca”; tuttavia, nel contesto narrativo in cui il link era inserito nei due articoli del 23.04.2019 e del 2.06.2019 (rilevato peraltro che il tribunale si era soffermato solo sul secondo), in realtà non si faceva nessun riferimento a
[...] né si entrava in alcun modo nel merito del contenuto del video, limitandosi CP_2
l'articolista, nel passo riportato nella sentenza ad asserita riprova dell'intento lesivo in danno della specifica persona, a lamentare la difficoltà di esercitare il diritto di cronaca e di critica sul “colosso degli emoderivati” (definizione oggettiva priva di qualsiasi contenuto offensivo) pena l'arrivo di “qualche diffida a parlare e scrivere” o di “denunce per diffamazione”; dunque, le parole del non avevano contenuto offensivo, il link Pt_1 era totalmente avulso da esse e il contenuto del video era imputabile unicamente al suo autore.
III Motivo: Erronea valutazione del contenuto diffamatorio nei confronti di
e del Sen. degli articoli del Dott. Persona_1 Controparte_1 Pt_1 contestati da parte attrice. Erronea applicazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza pure richiamata dal primo Giudice nella sentenza impugnata. Gli articoli ed i post del Dott. rientravano a pieno titolo nel diritto di Pt_1 cronaca e anche di critica, costituzionalmente garantito dall'art. 21 ad ogni individuo uti civis e a maggior ragione inviolabile per chi, come l'appellante, da decenni svolgeva abitualmente attività di politologo e commentatore politico;
la vicenda del “sangue infetto” aveva davvero coinvolti i soggetti indicati negli articoli ed aveva causato migliaia di morti e per questo erano pendenti procedimenti penali per l'accertamento delle eventuali responsabilità anche di e nel procedimento penale n. CP_1 Persona_1
33870/03 R.G.N.R. il GIP presso il Tribunale di Napoli, pur disponendo l'archiviazione per il reato di epidemia, aveva rimandato gli atti al P.M. per la formulazione dell'imputazione per il delitto di omicidio colposo plurimo nei confronti di tutti gli indagati (doc. n. 7d), rilevando che l'esito assolutorio del procedimento a carico di e Persona_1 CP_2
dinanzi al Tribunale di Trento (riguardante l'epoca compresa tra il marzo 1994 e il
[...]
30.05.2005) non aveva alcuna incidenza su tale procedimento, e comunque aveva dato conto di uno scenario “non sempre limpido, altre volte opaco, altre volte ancora decisamente inquietante, le cui ombre non diradate non possono rimanere velate da questo verdetto assolutorio”;gli articoli incriminati, se letti nel loro complesso, anziché frammentati in stralci, non attribuivano alcuna specifica responsabilità limitandosi a
7 ricordare il dato oggettivo e veritiero del coinvolgimento di determinati soggetti nella vicenda;
dell'assoluzione portata dalla sentenza del Tribunale di Napoli del 25 marzo del
2019 il Dott. aveva dato conto anche con una propria nota di precisazione e di Pt_1
“scuse” pubblicata sulla testata “corrierenazionale.net”, nella quale aveva, tuttavia, legittimamente rivendicato, al contempo, l'onestà “morale” dei riferimenti alla vicenda fatti in suoi precedenti articoli nonché il proprio diritto di critica e la libertà di espressione del proprio pensiero;
egli non aveva mai ventilato l'ipotesi di un'attività illecita in capo al
Sen. ma, solo, si era posto dei dubbi sul possibile conflitto d'interessi tra la sua Per_1 attività politica e l'attività imprenditoriale di famiglia;
in nessuno degli articoli oggetto di causa, poi, veniva fatto il nome di che si doleva esclusivamente della CP_2 presenza in alcuni di essi di un link relativo ad un video Youtube esterno alla pagina web sulla quale gli articoli erano stati pubblicati, video al quale era totalmente Pt_1 estraneo;
l'epiteto “ ” contenuto in alcuni degli articoli in esame faceva Persona_3 riferimento ad un soprannome già da altri attribuito in vita al capostipite della famiglia per l'ambito di operatività delle proprie aziende nel settore degli emoderivati, Per_1 dal contenuto evocativo certamente ironico, ma totalmente avulso dalle successive vicende giudiziarie che lo avevano riguardato e non offensivo della sua reputazione.
IV Motivo: Erronea liquidazione del danno in favore degli attori, sia iure proprio che quali eredi del Sig. in assenza di loro allegazione di un Persona_1 danno risarcibile riconducibile eziologicamente alla condotta illecita lamentata.
Inammissibilità delle domande risarcitorie accolte dal primo Giudice per omessa allegazione degli elementi costitutivi del relativo diritto. L'appellante ha rilevato che il tribunale, pur escludendo la configurabilità di un danno in re ipsa, aveva affermato, in maniera contraddittoria, sulla base della mera esistenza della presunta lesione della reputazione di da una parte, e di e dall'altra, di Persona_1 CP_2 Controparte_1 poter ritenere sussistente il danno morale, identificato, di fatto, esclusivamente con detta lesione, liquidando poi lo stesso sulla base dell'applicazione dei parametri fissati dalla giurisprudenza, ma senza che gli attori in citazione o nella prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. avessero allegato uno stato di patimento e di sofferenza interiore, né fornito gli elementi utili a dimostrare in che modo e in quale misura un tale pregiudizio si sarebbe manifestato;
non solo: nel caso di specie non era configurabile un danno risarcibile riconducibile in maniera diretta ed immediata a sua responsabilità, atteso che gli articoli erano stati tempestivamente rimossi dalla pagina della testata on line nella quale erano stati pubblicati, rimanendo esclusivamente quali post nel suo profilo facebook privato, che l'odierno appellante aveva provveduto comunque a pubblicare una nota di precisazione dando atto della pronuncia della sentenza assolutoria del Tribunale
8 di Napoli del 25 marzo 2019 e, infine, che il coinvolgimento dei nello scandalo Per_1 del sangue infetto era notorio ed era già da tempo oggetto di innumerevoli articoli di stampa e pubblicazioni on line, di modo che gli articoli di causa non avrebbero potuto avere comunque un autonomo e specifico effetto pregiudizievole;
infine, ha dedotto che poiché l'ipotetica e del tutto insussistente diffamazione nei confronti dei fratelli e CP_2 sarebbe comunque riferibile alla vicenda del “sangue infetto” che aveva Controparte_1 coinvolto il loro padre, attribuire distinti risarcimenti realizzava una illegittima duplicazione del danno.
Gli appellati si sono costituiti, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione, ex art. 342 c.p.c., e nel merito chiedendo la conferma della condanna dell'appellante a risarcire loro il danno.
Hanno altresì proposto appello incidentale avverso il capo della decisione che aveva negato la legittimazione passiva del dott. per la rimozione dei commenti da Pt_1 lui pubblicati sul proprio profilo Facebook “ e la conseguente Parte_1 deindicizzazione: al riguardo, hanno dedotto che tale domanda era logica conseguenza della - provata e riconosciuta dal Giudicante - diffamatorietà dei post pubblicati dal e che soltanto in via subordinata ed ulteriore essi attori avevano lamentato Pt_1 anche la lesione del diritto all'oblio; dal punto di vista tecnico, poi, come ben spiegato nella relazione elaborata dall'Ing. che allegavano quale doc. 6, per l'autore del Per_4 post era ben possibile rimuoverlo, e la deindicizzazione dai motori di ricerca di una pagina web era automatica quando la pagina (nel caso di specie un post/commento su
Facebook) veniva rimossa dall'utente che l'aveva pubblicata.
Di conseguenza, era errata anche la parziale compensazione delle spese di primo grado, giustificata dal tribunale dall'accoglimento solo di alcuni capi della domanda attorea, ragion per cui gli appellanti incidentali hanno chiesto pure la riforma di tale statuizione, con integrale condanna del alle spese dei due gradi. Pt_1
L'appellante ha eccepito che il gravame incidentale si fondava su fatti e questioni totalmente nuovi, supportati da una relazione tecnica di parte, allegata quale doc n. 6, inammissibilmente prodotta in appello, di cui ha chiesto lo stralcio.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 19.2.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione con cui gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., perché nell'appello del non Pt_1 venivano precisamente indicate le parti della sentenza che si intendevano impugnare e
9 perché l'appellante si era limitato alla mera riproposizione degli argomenti spesi in primo grado.
Invero, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha evidenziato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma;
se poi ciò abbia fatto efficacemente o meno è valutazione che attiene al merito, e non all'ammissibilità, dell'appello, e che si andrà a valutare nei seguenti paragrafi.
3. Il primo motivo d'appello: la legittimazione degli attori per le domande risarcitorie dagli stessi proposte “quali eredi del Sig. . Persona_1
Con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto che il tribunale aveva Parte_1 ritenuto sussistente la legittimazione attiva di Controparte_1 CP_2 [...]
e nella qualità di eredi di Parte_2 Parte_4 Persona_1 nonostante tutti gli articoli oggetto di doglianza fossero stati scritti e pubblicati dopo la morte di mal valutando la effettiva causa petendi della domanda Persona_1 avanzata dagli attori, nonché falsamente applicando l'art. 597 comma 3 c.p. in relazione all'art. 2043 c.c., anche in ragione di una falsa lettura della giurisprudenza citata in sentenza.
Il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado censurato è il seguente: “In ordine logico, va scrutinata con priorità l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal sul Pt_1 presupposto che gli eredi di attori nell'odierno giudizio, sarebbero sprovvisti di titolo giuridico onde Persona_1
10 protestare avverso l'offesa recata alla memoria del defunto, siccome la condotta lesiva dell'onore e della reputazione si sarebbe consumata in un tempo in cui egli aveva già cessato di vivere.
L'eccezione è destituita di fondamento.
§3.1 – A norma dell'art. 597, 3° comma, c.p., «se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti,
l'adottante e l'adottato.. […]».
La disposizione, nell'elevare la memoria del defunto – di cui onore e reputazione rappresentano una componente indefettibile – a bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice, tramutandone sui prossimi congiunti la titolarità, quali persone offese dal reato, scandisce il momento di emersione, nell'ordinamento giuridico, dell'incidenza della condotta diffamatoria sugli appartenenti alla cerchia familiare più ristretta del defunto.
§3.2 – In un ordine di idee affine si pone la giurisprudenza delle sezioni civili della Suprema Corte, laddove afferma che
“… l'offesa alla memoria di un congiunto si riflette immancabilmente sui suoi più stretti familiari, potendo la loro reputazione venirne indirettamente compromessa …” (cfr., in motivazione, Cass. sent. n. 8093 del 2008; n. 16078 del
2001).
§3.3 – Nel perimetro sopra delineato, l'offesa alla memoria del defunto assume pertanto una duplice valenza: (i) diretta, nella misura in cui lede la memoria del defunto, quale bene giuridico di cui i prossimi congiunti divengono portatori ex lege;
(ii) indiretta, attraverso l'assimilazione patronimica della stirpe sanguigna originata dal congiunto deceduto, derivante dal pregiudizio alla reputazione propria che i prossimi familiari risentono per l'offesa inferta all'onore ed alla reputazione dell'ascendente (o coniuge)”.
Le censure dell'appellante sono fondate.
Certamente gli appellati, quali congiunti del defunto sarebbero stati Persona_1 legittimati a far valere il danno patito da essi stessi per gli scritti che diffamavano il de cuius: l'offesa alla memoria di un congiunto crea senza dubbio nei suoi stretti familiari dolore, rabbia, patema d'animo, finanche più dell'offesa rivolta ad essi stessi, e può finire altresì per gettare discredito pure sui medesimi. L'art. 595 comma terzo c.p. conferma
(disciplinando la legittimazione a proporre querela) la titolarità in capo ai congiunti di un tale diritto risarcitorio e la suddetta norma ben può trovare applicazione nel giudizio civile anche qualora non vi sia stato l'accertamento in sede penale della commissione del reato di diffamazione, posto che l'onore e la reputazione costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti, e la loro lesione legittima sempre la persona offesa a domandare il ristoro del danno non patrimoniale.
Tuttavia, nel caso in esame tale domanda non è stata proposta.
11 Nella citazione di primo grado, l'allora difensore degli odierni appellati aveva evidenziato in modo univoco che i propri assistiti intendevano far valere il danno conseguente la diffamazione di quali eredi del medesimo. La dizione ha un connotato Persona_1 giuridico ben preciso e privo d'ambiguità, che esimerebbe finanche da ulteriori indagini ermeneutiche, posto che un soggetto può essere stretto congiunto di un defunto senza esserne erede (per es. perché ha rinunciato all'eredità) o erede senza esserne stretto congiunto (per es. perché nominato tale con un testamento). Ad abundantiam si osserva che, seppur non avessero descritto compiutamente il danno patito dal defunto, certo non avevano operato alcun riferimento ad un danno patito da essi stessi (se non e CP_1
, ma in via ulteriore, in relazione agli articoli che li riguardano direttamente): in CP_2 neppure un rigo delle quaranta pagine che compongono l'atto introduttivo è evincibile il riferimento ad un patema d'animo subito dagli attori per la lesione della reputazione del proprio congiunto o al fatto che tale lesione sarebbe ridondata nella lesione della loro stessa reputazione.
Nonostante l'eccezione di difetto di legittimazione attiva per la domanda proposta dagli eredi iure successionis, avanzata dal convenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta, nelle note di trattazione scritta datate 24.9.2020, redatte per la prima udienza del 2.10.2020, gli attori non prendevano posizione alcuna sulla medesima.
Nella prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c., del 30.10.2020, i medesimi, lungi dal modificare la domanda avanzata, espressamente confermando “le conclusioni tutte dell'atto di citazione”, si limitavano a scrivere:
“2) Sull'infondatezza in fatto ed in diritto ed inammissibilità delle eccezioni formulate dal convenuto relative al difetto di legittimazione attiva degli attori, sull'asserito difetto di legittimazione passiva dello stesso dott. nei confronti del dott. Parte_1 [...]
nonché sull'eccepita infondatezza delle domande attoree. La presente difesa in CP_2 questa sede intende contestare recisamente tutto quanto dedotto ed eccepito dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta avversaria riservandosi il diritto di replicare dettagliatamente nella successiva comparsa conclusionale. In questa sede appare bastevole semplicemente affermare che quanto propalato ed eccepito dal Dott.
è persino sconfessato dalle norme disciplinate nei codici di procedura sia Parte_1 civile che penale!”
Soltanto nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. del 3.12.2020 - dunque in modo inammissibile, perché assolutamente tardivo - per la prima volta deducevano che “La diffamazione si riflette inevitabilmente sui prossimi congiunti per l'offesa subita da un proprio familiare, offesa che si espande fino a coinvolgere le loro persone.”, salvo, però, in sede di precisazione delle conclusioni, nelle note di trattazione scritta del
12 12.11.2021, chiedere l'accoglimento delle conclusioni formulate in citazione, ed anche nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. (la comparsa conclusionale non veniva depositata) limitarsi a dedurre (con formula più che stringata) che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva “non trova alcun benchè minimo riscontro e/o conferma nel panorama giuridico italiano, sia normativo che altresì giurisprudenziale”.
Pertanto, conclusivamente, se è vero che gli attori gli attori sarebbero stati legittimati ad agire avverso l'ipotetica offesa recata alla memoria del defunto per il risarcimento dei danni che da tale offesa potevano essere derivati a loro e/o alla loro reputazione, una tale domanda non è stata ritualmente avanzata né coltivata;
l'unica domanda tempestivamente proposta e coltivata è quella avanzata “esclusivamente quali eredi del
Sig. ed è totalmente infondata, posto che non ha Persona_1 Persona_1 potuto patire alcun danno in conseguenza degli articoli oggetto di causa, essendo già defunto.
Dunque, la condanna risarcitoria in favore degli appellati a tale titolo, per la complessiva somma di euro 20.000,00 (5.000,00 per uno), dev'essere annullata.
4. Le premesse giuridiche delle condanne risarcitorie disposte dal tribunale.
Il tribunale, prima di scendere ad esaminare i distinti contegni illeciti, aveva premesso
“che è risalente nella giurisprudenza di legittimità l'acquisizione del principio secondo il quale in tema di diritto di cronaca, l'interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale, come quelli inerenti, da un lato, alla perpetrazione di reati e, dall'altro, all'attività di polizia giudiziaria, è preminente rispetto al principio (art 27
Cost.) per cui ognuno deve essere considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia provata in giudizio, siffatta preminenza comportando il sacrificio, entro certi limiti, del diritto alla presunzione di innocenza. Fra tali limiti va tenuto presente quello per cui ogni notizia idonea a indurre l'opinione pubblica ad attribuire - prima della condanna - un reato a una persona (come le notizie relative a denunce, querele, rapporti, arresti e simili), deve, per essere lecitamente pubblicata, non soltanto essere vera, ma anche avere un contenuto ed una forma tali da rendere quanto più possibile avvertito il pubblico che la colpevolezza dell'accusato non può ancora ritenersi acquisita come fatto certo, evitandosi quindi tutti quei fatti e particolari, non ancora sicuramente accertati, e tutte quelle espressioni non strettamente indispensabili che tale certezza possano già creare nell'animo dei più (in questo senso, già Cass. sent. n.
841 del 1975).
Dopo aver premesso i consolidati principi in tema di presupposti legittimanti il lecito esercizio del diritto di critica - che del diritto di cronaca rappresenta una peculiare forma di espressione, poiché alla narrazione obiettiva dei fatti si accompagna la manifestazione di un giudizio del dato reale che, in quanto proiezione della dimensione soggettiva di chi lo esprime, gravita nell'orbita dell'opinabilità della sfera interpretativa (cfr. Cass. sent. n.
13 17180 del 2007) - sottolineando in particolare la necessaria continenza, non già solo formale, bensì anche sostanziale, che deve caratterizzare la manifestazione del pensiero, consistente nella non eccedenza dell'esposizione rispetto a quanto necessario per la soddisfazione del pubblico interesse ad una corretta informazione e, per contraltare, nel divieto di utilizzo di un linguaggio o di espressioni lessicali che travalichino il mero sarcasmo o la sferzante ironia, per tutti, il primo giudice aveva poi in fatto rilevato: “Mette conto rilevare con riguardo al primo, che, con una convulsa offensiva mediatica sferrata in un breve lasso di tempo, sia attraverso la pubblicazione di articoli su testate online accessibili attraverso la rete internet, sia riproducendone il contenuto sul proprio profilo Facebook, nel quale, affiancati da post con analogo oggetto, risultano tutt'ora presenti, il convenuto – attraverso una polarizzazione ideativa e giornalistica riguardante il tema della diffusione incontrollata di malattie di origine virale cagionate dall'inoculazione di sacche di sangue infetto nelle vittime, trasfigurando con metafore riecheggianti l'assimilazione a figure antagoniste di note opere letterarie (“il Conte Dracula”) idonee a suscitare nell'immaginario collettivo un sentimento di sdegno e repulsione tramite la surrettizia rappresentazione di un'indole spregevole del diffamato, raffigurato come proclive, anche attraverso il sistematico ricorso a pratiche corruttive, all'indiscriminata commercializzazione, per trarne un illecito profitto, di emoderivati di cui era nota la pericolosità per la salute pubblica e la pubblica incolumità – ha palesemente travalicato i limiti di una cronaca e critica giornalistica corrosiva ed incline alla provocazione, traducendosi nell'aggressione alla memoria di una persona defunta, del tutto gratuita ed esorbitante le esigenze informative.
Tale aggressione si è risolta non solo nell'espressione di un aprioristico giudizio di responsabilità per fatti gravissimi di rilievo penale, risultando altresì inferta con il preciso scopo, per forme, modi e tempi, di fomentare nella collettività un sentimento diffuso di disprezzo.
Il tutto è peraltro avvenuto in totale spregio della verità storica e giudiziaria per come sancita da una pluralità di provvedimenti giurisdizionali, atteso che: il Tribunale di Trento, con sentenza del 12.7.2002, aveva prosciolto
[...]
e per i reati di epidemia dolosa e colposa perché il fatto non sussiste;
il Tribunale di Trento, Per_1 CP_2 con sentenza del 20.4.2004 aveva assolto gli imputati per fatti di epidemia colposa a partire dal 1994 perché il fatto non sussiste;
il Tribunale di Treviso, con sentenza del 21.9.2016 aveva archiviato per il reato di omicidio colposo legato al sangue infetto;
il Tribunale di Napoli, con sentenza del 25.3.2019, aveva assolto perché il fatto non sussiste i dirigenti dell'ex gruppo farmaceutico Per_1
Quella veicolata con la sistematica reiterazione di articoli giornalistici e post su social media è dunque un'informazione che esorbita dalla finalità puramente divulgativa della notizia, risolvendosi in una gratuita denigrazione della reputazione, che alcuna giustificazione trova nel legittimo dissenso, connaturato al diritto di critica, rispetto alle azioni altrui, mirando sia ad infondere negli utenti un pre-giudizio sulla colpevolezza del in dissidio insanabile Persona_1
14 con il principio cardine della presunzione di innocenza (art. 27 Cost.) - sacrificabile solo al cospetto delle condizioni sopra viste legittimanti l'esercizio del diritto di informazione - sia ad alimentare nel pubblico la repulsione, non già verso condotte astrattamente qualificabili come delitti certamente esecrabili, bensì, direttamente nei confronti della persona umana additata come autrice di quelle stesse azioni, persona la cui dignità è presidiata da un nucleo essenziale meritevole di protezione incondizionata, anche a fronte dell'apparente – tale essendo rimasta, siccome smentita all'esito di plurimi processi ritualmente celebrati – commissione di gravi reati.”
I principi giuridici esposti dal tribunale non sono stati posti in discussione dall'appellante, mentre sono state attinte dal secondo (per la diffamazione ravvisata in danno di
[...]
e dal terzo (per la diffamazione ravvisata in danno di e CP_2 CP_1 [...]
motivo d'appello la correlazione di tali principi ai fatti di causa e le concrete Per_1 valutazioni operate in sentenza.
5. Il secondo motivo d'appello: la domanda risarcitoria proposta, iure proprio, dal Dott. CP_2
Col secondo motivo d'appello, in particolare, censura il capo della sentenza che Pt_1 ha ravvisato una sua condotta diffamatoria in danno di condannandolo CP_2 per questo a risarcire al medesimo un danno quantificato nella somma di euro 5.000,00 oltre accessori.
Il tribunale, effettuate le premesse riportate nel paragrafo precedente, ed affermato che aveva descritto le vicende giudiziarie che avevano coinvolto la famiglia Pt_1 Per_1 in modo parziale e tale da alterare la verità, ha ritenuto che tale contegno avesse, tra gli altri, offeso l'onore e la reputazione di rilevando a tale specifico riguardo: CP_2
“In primo luogo, con riguardo a l'azione colpevole che viene rimproverata è consistita nella CP_2 pubblicazione di articoli (doc. 8, 9 fasc. attoreo) in data 23.4.2019 e 2.6.2019, il primo solo sul il Controparte_5 secondo anche sul Corriere di Puglia e Lucania, entrambi online – poi rimossi dal Direttore delle testate – entrambi presenti anche sul profilo Facebook del convenuto. Entrambi contengono un link di rinvio ad un video diffamatorio sul sangue infetto pubblicato da terzi sul social media Youtube.
Con precipuo riguardo all'ultima delle due pubblicazioni, si legge “… o del colosso degli emoderivati di cui non si può parlare perché sono dei nostri … [segue link di rinvio a video postato su Youtube] … con la pena accessoria per chi osa, di qualche diffida a parlare e scrivere e/o denunce per diffamazione che non possiamo che accettare, nella speranza che se ne possa parlare nelle sedi competenti … di tutta la vicenda che dire scabrosa è poco.
[...] sono stati lesi con modalità consentanee anche l'onore e la reputazione di A nulla rileva che alla CP_2 paternità del video postato da terzi su Youtube, il cui link compare nell'articolo sopra richiamato, sia estraneo il Pt_1
Quest'ultimo, non è infatti certamente estraneo alla condotta offensiva.
15 L'inserimento del link nel contesto del nucleo narrativo appare infatti strumentale alla manipolazione artificiosa del messaggio informativo, cui si affianca, aggravandone la lesività, onde concorrere a precostituire nel lettore un
(pre)giudizio di penale responsabilità, ovvero, quanto meno, di profonda riprovazione per condotte eticamente stigmatizzabili, in spregio all'obbligo di verità ed aggiornamento delle notizie al reale contenuto dei provvedimenti giurisdizionali medio tempore pronunciati.”.
Da tale complessiva motivazione, si deve dunque, intanto, desumere che dei due articoli asseritamente diffamatori in danno di - quello in data 23.4.2019 (doc. 8 CP_2 parte attrice) e quello in data 2.6.2019 (doc. 9 parte attrice) - il primo solo sul
[...]
il secondo anche sul Corriere di Puglia e Lucania, entrambi online (poi CP_5 rimossi dal Direttore delle testate) ed entrambi presenti anche sul profilo Facebook del convenuto - il tribunale afferma la natura diffamatoria solo con riguardo al secondo.
Poiché non c'è appello incidentale per l'implicita valutazione di non illiceità del primo, ci si deve occupare solo di quello del 2.6.2019.
Secondo l'appellante, tale articolo, non attribuendo alcuna affermazione offensiva in danno di - di cui non è fatto espressamente il nome - sarebbe del tutto CP_2 lecito, limitandosi l'articolista, nel passo riportato nella sentenza ad asserita riprova dell'intento lesivo in danno della specifica persona, a lamentare la difficoltà di esercitare il diritto di cronaca e di critica sul “colosso degli emoderivati” (definizione oggettiva priva di qualsiasi contenuto offensivo) pena l'arrivo di “qualche diffida a parlare e scrivere” o di
“denunce per diffamazione”. Il fatto che tale articolo contenga un link di rinvio ad un video diffamatorio sul sangue infetto pubblicato da terzi sul social media Youtube sarebbe inidoneo a ravvisare una nuova diffamazione in danno di vuoi perché tale CP_2 video sarebbe avulso dal contesto narrativo riconducibile a vuoi perché Pt_1
l'eventuale contenuto diffamatorio di un video di cui non era autore e che non era Pt_1 allo stesso in alcun modo riconducibile non poteva essere imputato alla sua responsabilità ai fini della conseguente pretesa risarcitoria della parte che se ne assumeva offesa.
Dunque, l'appellante non offre puntuali argomenti per escludere che il suddetto video avesse un contenuto diffamatorio in danno di (ciò che peraltro è già stato CP_2 acclarato in altro giudizio a carico del suo autore, ), contestando Parte_5 piuttosto che di tali contenuti potesse essere chiamato a rispondere lui.
Nell'affermare la propria estraneità, tuttavia, non spende argomenti idonei ad Pt_1 inficiare la limpida motivazione del primo giudice, che si deve integralmente condividere.
Benvero, il contegno di chi rilanci un video di contenuto diffamatorio non è affatto neutrale, posto che così facendo, da un canto, si condivide il giudizio lesivo e, dall'altro, lo si amplifica, reiterando e rinnovando la diffamazione.
16 La Cassazione penale ha più volte chiarito che la ripubblicazione di contenuti diffamatori non è una mera riproposizione del reato iniziale, ma una condotta autonoma e penalmente rilevante (cfr. Cass. Sez. I n. 317/1976; Cass. Sez. V n. 5781/2013).
Dunque, il motivo d'appello va respinto e la valutazione di illiceità dell'articolo in esame
(in danno di in proprio) confermata. CP_2
5. Il terzo motivo d'appello: il contenuto diffamatorio nei confronti di
[...]
e del Sen. degli articoli in oggetto. Per_1 Controparte_1
Con riguardo a già s'è esposto nel paragrafo 3 che alcuna diffamazione Persona_1 in suo danno può essere fondatamente fatta valere dai suoi eredi in quanto tali, di talché appare superfluo scendere nel merito dei contenuti asseritamente diffamatori. Con riguardo ad invece, occorre esaminare il terzo motivo d'appello, con cui Controparte_1 contesta la natura illecita delle proprie esternazioni. Pt_1
Al riguardo, il primo giudice ha rilevato che: “Con riguardo ad negli articoli pubblicati Controparte_1 sulle testate sopra indicate ed ancora presenti sul profilo Facebook del convenuto, si legge, tra gli altri che “… volendo proprio occuparsi di Padri non ignoti e di figli in carriera, si potrebbe dare uno sguardo all'indimenticabile cosiddetto e al suo figliolo Capogruppo al Senato del P erano azionisti Persona_5 Controparte_1 Per_1
[... della Sclavo di Siena oltre che dell'Azienda che produce emoderivati che ebbero qualche problema ai tempi di
(di cui era compagno di Partito liberale eletto giovanissimo alla Camera). Il dubbio che possa Per_6 CP_1 persistere come ai vecchi tempi di e un conflitto di interessi potrebbe essere dipanato da Per_6 Parte_6 qualcuno volenteroso …” (doc. 1, articolo 3.2.2018). Per_
“Si capisce allor che se il PD era e resta in mano a d capogruppo al CP_7 Parte_7 Per_1
Senato (la cui famiglia era proprietaria di Sclavo con altri tristi memorie con e )” (doc. 2, Parte_6 Persona_8 articolo 9.2.2018).
“Negli ultimi anni dal passaggio dalla Sinistra Comunista e Socialista ai Democratici, abbiamo assistito, alla trasmutazione di quelli che furono i Partiti dei Lavoratori, in qualcosa che ad alti livelli vede, ad esempio, l'attuale
Capogruppo al Senato Sen oltre ad essere uno dei massimi leader del PD, anche ad essere uno dei Controparte_1 principali industriali toscani e italiani del farmaco in particolare degli emoderivati, con la tristissima e ancora non vicenda del Sangue ricco di virus che nel frattempo erano stati identificati e che a quanto pare continuarono ad essere venduti con artifizi vari” (doc. 5, articolo 13.3.2019). Per_
“Come il buo liberale co , Ulivista con PR e Democratico co di cui si racconta Controparte_1 Per_6 era il braccio destro e si sa è capogruppo al Senato, dove si riunirono i renziani del cerchio magico la sera della disfatta (in azienda si disse a segnare un potenziale conflitto di interessi di cui poco si parla” (doc. 11, post Facebook
17.11.2018)
17 [...] E' appurata anche la responsabilità nei confronti di Controparte_1
L'articolista convenuto, attraverso reiterate condotte, speculari a quelle già esaminate, avvinte da un identico disegno teleologico, ha sfruttato l'immagine già intenzionalmente compromessa del padre onde insinuare, in danno del figlio, esponente politico, non già l'esistenza di un conflitto di interessi sul piano puramente astratto, bensì l'instaurarsi di sordide connivenze tra padre e figlio ovvero, quel che più desta allarme in termini di gravità oggettiva delle condotte, un occulto sodalizio che si sarebbe avvantaggiato di non meglio specificate collusioni con le aree politiche alle quali il
Senatore, nel tempo, era organico.
Il tutto, si badi bene, è avvenuto senza mai la doverosa precisazione della più completa estraneità del Sen. on Per_1 solo a possibili implicazioni o coinvolgimenti nei processi in cui padre e fratello erano imputati, ma anche alla sola compartecipazione o cointeressenza nelle aziende di famiglia”.
Secondo l'appellante, la pendenza del procedimento penale per l'accertamento delle eventuali responsabilità per il sangue infetto, il numero enorme di familiari delle centinaia di vittime evidentemente interessati alla vicenda ed il correlato interesse dell'opinione pubblica nell'ambito di una tematica (quella del rapporto tra politica, sanità pubblica e industrie farmaceutiche) sempre viva, avrebbe invece giustificato i suddetti articoli.
A tale riguardo, si deve intanto premettere, in linea di principio, che se certamente la gravità della vicenda del sangue infetto legittimava uno stringente controllo da parte dell'opinione pubblica e dunque anche un'impietosa rappresentazione delle ipotesi di responsabilità a carico di e non per questo, però, legittimava CP_2 Persona_1 informazioni parziali e non aggiornate degli sviluppi processuali.
Tuttavia, una volta risolta in rito la posizione degli eredi e dunque divenute Per_1 irrilevanti, in questa sede, le dichiarazioni in danno di si deve rilevare Persona_1 come per confermare l'illiceità del contegno tenuto dall'appellante in danno di
[...] non sia neppure necessario valutare, articolo per articolo, la completezza o la CP_1 parziarietà delle informazioni date dal in merito al caso del sangue infetto, per le Pt_1 ragioni invero assorbenti già delineate dal primo giudice, con le quali non si Pt_1 confronta adeguatamente.
Finanche nel caso in cui le critiche in danno degli altri membri della famiglia Per_1 fossero state ritenute lecite - ovvero fosse stata accertata la veridicità dei fatti narrati e la puntualità, completezza e attualità delle informazioni diffuse - permarrebbe infatti l'illecito nei confronti di Controparte_1
In particolare, l'appellante non contesta che tale appellato fosse estraneo tanto ai processi penali che coinvolgevano altri membri della sua famiglia (il padre e il fratello), quanto alla gestione delle aziende di famiglia.
18 Per tale soggetto, è dunque dirimente la costatazione che il medesimo è stato trascinato in una vicenda che non lo riguardava, con toni allusivi e tali da ingenerare nel lettore medio, invece, la convinzione, o quantomeno il sospetto, di un suo effettivo coinvolgimento, senza che peraltro il dedotto conflitto di interessi sia stato supportato, come sarebbe stato doveroso, per non apparire gratuito, nella circostanziata indicazione delle attività compiute dal quale parlamentare in cui il medesimo avrebbe Per_1 operato un'interferenza tra il suo ruolo istituzionale e la tutela degli interessi imprenditoriali della sua famiglia.
Così facendo, ha in buona sostanza utilizzato, in danno di tale appellato, toni Pt_1 insinuanti e decettivi, totalmente mossi da un intento denigratorio e svincolati da una base di verità, come tali illeciti. Poco importa, dunque, che l'appellante - come da lui rilevato nell'atto d'impugnazione - non abbia attribuito nessun ruolo attivo al Sen. nella vicenda “sangue infetto” o nei relativi procedimenti penali, perché a ben Per_1 vedere il metodo allusivo utilizzato raggiunge il medesimo risultato e, anzi, per certi versi va oltre, lasciando all'immaginazione del lettore, artatamente stimolata, di ipotizzare collusioni e sordidi vantaggi.
Come ben evidenziato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 29/10/2019 n. 27592), “In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata la quale, pur avendo accertato la sussistenza, nella specie, di un articolo dai toni insinuanti ed allusivi, frutto di supposizioni dell'autore circa la vicinanza del ricorrente alla criminalità organizzata, aveva reputato rispettato il limite della continenza verbale e, comunque, affermato l'esistenza della scriminante dell'esercizio dei diritti di cronaca e critica”.
6. Il quarto motivo d'appello: la liquidazione del danno.
Con il quarto ed ultimo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata deducendo che il primo Giudice aveva erroneamente liquidato il danno in favore degli attori, sia iure proprio che quali eredi del Sig. in assenza di allegazione, Persona_1 da parte degli stessi, di un danno risarcibile riconducibile eziologicamente alla condotta illecita lamentata;
ha lamentato altresì l'inammissibilità delle domande risarcitorie accolte dal primo Giudice per omessa allegazione degli elementi costitutivi del relativo diritto.
19 Egli, dunque, non ha contestato la quantificazione di tale danno - per quanto ormai rileva in questo grado, euro 5.000,00 per ed euro 5.000,00 per Controparte_1 CP_2
- a dire il vero quanto mai contenuta, tanto da collocarsi nello scaglione più basso tra quelli indicati dalla tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa. Ha contestato, invece, lo stesso an del diritto risarcitorio perché a suo dire il tribunale, pur avendo in linea di principio escluso la configurabilità di un danno in re ipsa, aveva affermato, in maniera contraddittoria, sulla base della mera esistenza della presunta lesione della reputazione degli appellati, di poter ritenere sussistente il danno morale, identificato, di fatto, esclusivamente con detta lesione, senza che gli attori in citazione o nella prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. avessero allegato uno stato di patimento e di sofferenza interiore, né fornito gli elementi utili a dimostrare in che modo e in quale misura un tale pregiudizio si sarebbe manifestato;
non solo: nel caso di specie non era configurabile un danno risarcibile riconducibile in maniera diretta ed immediata a sua responsabilità, atteso che gli articoli erano stati immediatamente rimossi dalla pagina della testata on line nella quale erano stati pubblicati, rimanendo esclusivamente quali post nel suo profilo facebook privato, che l'odierno appellante aveva provveduto comunque a pubblicare una nota di precisazione dando atto della pronuncia della sentenza assolutoria del Tribunale di Napoli del 25 marzo 2019 e, infine, che il coinvolgimento dei nello scandalo del sangue infetto Per_1 era notorio ed era già da tempo oggetto di innumerevoli articoli di stampa e pubblicazioni on line, di modo che gli articoli di causa non avrebbero potuto avere comunque un autonomo e specifico effetto pregiudizievole;
infine, ha dedotto che poiché l'ipotetica e del tutto insussistente diffamazione nei confronti dei fratelli e CP_2 Controparte_1 sarebbe comunque riferibile alla vicenda del “sangue infetto” che aveva coinvolto il loro padre, attribuire distinti risarcimenti realizzava una illegittima duplicazione del danno.
Da parte quest'ultimo profilo, superato dal mancato riconoscimento di un danno correlato alla diffamazione in danno del de cuius, si deve rilevare che il fatto che la vicenda del sangue infetto fosse già nota al pubblico non esclude affatto di ravvisare, per quanto esposto, negli articoli in esame un nuovo fatto illecito, lesivo della reputazione di e CP_2
Parte_8
Se è vero poi che in citazione (e nella prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c.) gli attori non avevano descritto il loro patimento, è vero anche che avevano fatto chiaro riferimento a come le pubblicazioni oggetto di causa avessero gettato discredito su di essi, e a come ciò avesse creato loro un nocumento sul piano esistenziale. Tale impianto deduttivo, nel suo complesso, consente di affermare che i medesimi avessero
20 sostanzialmente invocato la regola d'esperienza - che non v'è motivo di disattendere - secondo la quale essere pubblicamente denigrati causa dolore e turbamento.
D'altro canto, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. per tutte Cass.
29/10/2019 n. 27592), sebbene debba escludersi che il danno da diffamazione sia un danno in re ipsa, ciò non esclude che, in ragione della natura immateriale del bene giuridico leso (l'onore, la reputazione, il decoro e la dignità della persona), tale prova possa essere fornita mediante presunzioni, come accaduto nella fattispecie in esame, ove, in virtù della notorietà dei nonché della diffusione su scala nazionale degli Per_1 articoli, il primo giudice ha ritenuto sussistente il dedotto danno.
Dunque, la condanna risarcitoria in favore di e dev'essere CP_2 Controparte_1 integralmente confermata.
7. L'appello incidentale.
Ribadita, allora, l'illiceità degli articoli in danno di e - ormai rimasti CP_1 CP_2 come post sul profilo Facebook personale di - in forza dell'appello incidentale di Pt_1 tali danneggiati si deve verificare se sia corretta, o non, l'affermazione del tribunale secondo cui: “Sono per converso infondate – siccome rivolte nei confronti di soggetto sprovvisto di legittimazione passiva, intesa quale titolarità dal lato passivo del rapporto controverso e non già quale condizione dell'azione che presuppone la formale coincidenza tra colui che è affermato come titolare del rapporto dal lato passivo e colui nei confronti del quale la domanda è proposta – le domande ancorate alla lamentata lesione del c.d. «diritto all'oblio», inteso nell'accezione accolta dalla giurisprudenza nazionale, quale proiezione dinamica del diritto (alla riservatezza) della persona a che certe vicende della propria vita, che non presentino più i caratteri dell'attualità e dunque non siano più suscettibili di soddisfare un interesse apprezzabile della collettività a conoscerle, non trovino più diffusione nel pubblico (così, in motivazione, Cass. sent. n. 6919 del 2018. Per questa definizione, v. già Cass. sent. n. 3679 del 1998)”.
Dopo una lunga dissertazione in merito al diritto all'oblio, il primo giudice prosegue:
“Pertanto, ai sensi degli artt. 12, lett. b), e 14, 1° comma, lett. a), Dir. 95/46, qualora i dati personali di un soggetto siano conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati, in violazione del diritto alla vita privata e del diritto alla protezione dei dati personali, come declinati dagli artt.
7, 8 CEDU (sul tema, nello spazio giuridico europeo della tutela convenzionale dei diritti umani, cfr. Corte EDU 19 ottobre
2017, c. Germania) e qualora l'interessato chieda che l'informazione in questione non venga più messa a Per_9 disposizione del grande pubblico, il motore di ricerca e' obbligato a rimuovere dall'elenco dei risultati i link verso pagine di terzi, anche quando i dati personali non siano rimossi da queste pagine, attraverso un'operazione denominata, nella terminologia corrente, «deindicizzazione».
21 Appare peraltro evidente come la domanda di deindicizzazione implichi un'azione rivolta ai soggetti che dei singoli motori di ricerca siano titolari e che abbiano il controllo del programma accessibile dagli opportuni siti (cfr. Cass. ord.
n. 9923 del 2022, in motivazione, a fg. 6, richiamando Cass. sent. n. 20861 del 2021).
§5.2 – Invero, per quanto il social network all'interno del quale il ha pubblicato i post censurati non possa Pt_1 essere assimilato ad un motore di ricerca, corre l'obbligo di porre in rilievo come l'attività di Facebook sia pacificamente inquadrabile in termini di servizi di “hosting”, ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2000/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno – attuata nell'ordinamento italiano con il
D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 – cioè a dirsi nella “... nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio” (art. 14, 1° comma, direttiva
31/2000), con la conseguenza che, a norma dell'art. 14, comma 3°, letto alla luce del considerando 45 della direttiva, i giudici o le autorità amministrative nazionali possono esigere dal prestatore di servizi di hosting interessato di porre fine ad una violazione o di impedirla, anche rimuovendo le informazioni illecite o disabilitando l'accesso alle medesime, con previsione fedelmente attuata dall'art. 16, ult. co., D.Lgs. 70/2003 (sul punto, cfr. Corte giust. UE 3 ottobre 2019,
Glawischnig-Piesczeck c causa C-18/18, spec. par. 22, 24, 25). Controparte_8
§5.3 – Nella dimensione della tutela dei dati personali di matrice comunitaria, a tale stregua guardando cioè alle notizie che si pretende non riaffiorino alla superficie della memoria collettiva, il diritto all'oblio assume sembianze ibride, condividendo la stessa indole del diritto alla cancellazione del dato personale illecitamente trattato, secondo quanto decretato dall'art. 17, rubricato “diritto all'oblio”, del reg. UE 675 del 2016, il quale, al primo comma, esordisce stabilendo che «l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali …», precisandosi, all'art. 4, n. 7), che per «titolare del trattamento» deve intendersi la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
§5.4 – Orbene, coordinando le sopra indicate evidenze, vien fatto di affermare come sia palese che, per un verso, la domanda di cancellazione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del titolare del trattamento dei dati, cioè a dirsi la piattaforma mediatica sulla quale i post sono stati pubblicati, laddove la domanda di deindicizzazione avrebbe dovuto invece essere indirizzata contro uno o più soggetti titolari dei motori di ricerca rispetto ai quali operare la deindicizzazione.
Indubitabilmente, tanto la domanda di cancellazione, quanto quella di deindicizzazione, siccome recanti entrambe a sostegno la lesione del diritto all'oblio, non potevano essere rivolte nei confronti dell'odierno convenuto.
22 Da qui, il rigetto di tali domande.”.
I danneggiati, appellanti incidentali, hanno dedotto l'erroneità di tale complessiva statuizione rilevando che, a parte che in realtà la loro richiesta di rimozione dei post e deindicizzazione era logica conseguenza della - provata e riconosciuta dal Giudicante - diffamatorietà dei contenuti pubblicati dal e che soltanto in via subordinata ed Pt_1 ulteriore essi attori avevano lamentato anche la lesione del diritto all'oblio, dal punto di vista tecnico, poi, come ben spiegato nella relazione elaborata dall'Ing. che Per_4 allegavano quale doc. 6, per l'autore del post era ben possibile rimuoverlo, e la deindicizzazione dai motori di ricerca di una pagina web era automatica quando la pagina
(nel caso di specie un post/commento su Facebook) veniva rimossa dall'utente che l'aveva pubblicata. Hanno poi dedotto che, di conseguenza, era errata anche la parziale compensazione delle spese di primo grado, giustificata dal tribunale dall'accoglimento solo di alcuni capi della domanda attorea, ragion per cui gli appellanti incidentali hanno anche chiesto la riforma di tale statuizione, con integrale condanna del alle spese Pt_1 dei due gradi.
L'appellante ha eccepito che il gravame incidentale si fondava su fatti e questioni totalmente nuovi, supportati da una relazione tecnica di parte, allegata quale doc n. 6, inammissibilmente prodotta in grado d'appello, di cui ha chiesto lo stralcio.
Si deve dunque, intanto, chiarire che la domanda qui coltivata a mezzo d'impugnazione incidentale è la stessa già proposta in primo grado, in cui, effettivamente, gli attori, nel lamentare un danno conseguente alla pubblicazione dei molteplici articoli asseritamente diffamatori, avevano aggiunto (si riporta l'immagine del punto d'interesse):
Dunque, è la stessa illiceità delle pubblicazioni a fondare la richiesta di rimozione dei post che in questo grado viene solo reiterata, e che dev'essere qualificata come modalità di risarcimento del danno in forma specifica art. 2058 c.c. (v. per tutte 29/10/2019 n.
27592), che si affianca al risarcimento per equivalente per il danno non più emendabile in forma specifica.
Che, poi, il doc. 6 sia nuovo è vero, ma a parte che esso è più un'allegazione difensiva
(tecnica), non soggetta a preclusioni, che un documento volto a provare “fatti”, comunque appare irrilevante stabilire se esso avrebbe potuto essere depositato in questo grado, perché il fatto che l'autore di un post su Fb lo possa rimuovere senza che sia 23 necessaria l'intermediazione dell'hosting non è stato contestato dall'appellante ed è fatto notorio, che chiunque abbia utilizzato tale strumento conosce, e per il quale sarebbe dunque superfluo disporre una ctu.
Quindi, dal momento che è in potere di effettuare tale rimozione e così porre Pt_1 termine alla diffamazione in oggetto, egli è tenuto a farlo, non potendosi certo ritenere che ciò risulti particolarmente oneroso per lui.
Poiché, poi, la deindicizzazione conseguirà automaticamente dopo un breve lasso di tempo da tale rimozione, l'interesse degli appellati sarà integralmente soddisfatto.
Quindi, conclusivamente i post su Fb da rimuovere sono quelli già ritenuti illeciti in danno di e dal tribunale, ovvero quelli di cui ai docc. 1, 2, 5, 9 e 11. CP_1 CP_2
Quanto alla conseguente richiesta degli appellanti incidentali di riforma delle spese del primo grado, di essa ci si deve occupare sub 8, considerando il complessivo esito dei due gradi.
8. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che entrambi i contrapposti appelli sono stati parzialmente accolti, determinandosi all'esito dei due gradi quella medesima situazione di parziale accoglimento delle pretese avanzate dai - Per_1 seppur per ragioni e capi diversi - che aveva già indotto il primo giudice ad una compensazione parziale (correttamente considerando la causa di valore indeterminabile di media complessità, e il cumulo di domande proposte nei confronti della stessa parte a norma degli artt. 10, 2° comma, 104, c.p.c.).
24 In particolare, l'esito comporta nuovamente che tali spese debbano essere compensate per un mezzo e debba essere condannato a rifondere agli appellati la residua Pt_1 metà delle spese dei due gradi.
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, ferma restando per il primo grado la regolamentazione delle spese di lite dettata dal tribunale (seppur con un diverso presupposto di merito), per questo grado tali spese devono essere liquidate nella somma già proporzionata di euro 6.776,00 (13.552:2), avuto riguardo al valore della controversia - indeterminabile di media complessità - ed applicato l'art. 4 secondo comma del D.M. 55/14.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 773/2022 del Parte_1
Tribunale di Lucca, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello principale, respinge la domanda proposta dagli appellanti quali eredi di confermando le condanne in Persona_1 favore di ed iure proprio; CP_2 Controparte_1 in accoglimento dell'appello incidentale, ordina a di rimuovere Parte_1 dal suo profilo Facebook i post di cui ai docc. 1, 2, 5, 9 e 11; compensa per un mezzo le spese di lite dei due gradi, ponendo la residua metà
a carico di e, per l'effetto, conferma per il primo grado la Parte_1 liquidazione operata dal tribunale e per il secondo grado condanna l'appellante
a corrispondere agli appellati la somma (già proporzionata) di euro 6.776,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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