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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/10/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Orlando, ricorrente;
Parte_1
e , in persona del rappresentante legale in Controparte_1 carica, rappresentato e difeso ex art. 417 bis dalla dott.ssa Rosa Tanzarella, resistente;
oggetto: altre ipotesi Fatto e diritto Con atto depositato in data 21.1.2025, la ricorrente di cui in epigrafe, assunta dal nel ruolo del personale amministrativo, con decorrenza Controparte_1 dall'1.9.2011, sulla premessa che “l'Amministrazione convenuta non considera utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva il servizio prestato nell'anno 2013” e che “pertanto, agli effetti e con le decorrenze della su indicata normativa, (si ribadisce, erroneamente applicata), la maturazione degli incrementi contrattuali
– prevista al raggiungimento del 3°, 9°, 15°, 21° 28° e 35° - risulta illegittimamente posticipata di un anno sia riguardo a quelli già maturati alla data odierna, sia riguardo a quelli maturandi. Ne consegue che all'odierno ricorrente viene riconosciuta l'anzianità retributiva con decorrenza dall'anno successivo rispetto a quella contrattualmente pattuita”; sul rilievo che
“il dato normativo, ispirato alla necessità di contenimento della spesa pubblica per il determinato e circoscritto periodo di tempo (per la precisione gli anni 2011, 2012, 2013, poi limitato al solo anno 2013, in seguito ad interventi governativi per il 2011 e 2012) prevede il solo blocco economico, giammai quello giuridico”, ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
1. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013.
2. Per l'effetto, condannare gli uffici resistenti ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento giuridico anche di tale anno.
3. Condannare gli uffici resistenti a rimuovere il blocco economico per gli incrementi retributivi non espressamente indicati dalla norma.
4. Condannare gli uffici resistenti al pagamento delle differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione della carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali.
5. Condannare gli uffici resistenti alla regolarizzazione contributiva. L'amministrazione scolastica convenuta, costituitasi, dopo aver precisato che la ricorrente “risulta attualmente essere stata collocata a riposo per raggiutni limiti di età dal 1/9/2022”, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto della domanda. Con note di trattazione scritta del 21.10.2025, la difesa della parte ricorrente, dopo aver richiamato Cass. n. 13618/2025, secondo cui “gli effetti della “sterilizzazione” in parola restano limitati a quelli meramente economici e “non si estendono a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, all'individuazioni delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico” ha modificato le proprie conclusioni nei termini che seguono: “in considerazione dell'attuale stato di quiescenza, è venuto meno in capo all'odierno ricorrente l'interesse ad agire per la validità economica dell'anno 2013, posto che parte ricorrente non può beneficiare delle ulteriori utilità indicate dalla Suprema Corte Pertanto, attesto quanto innanzi, sig.ra , come domiciliata rappresentata e difesa, rinuncia agli Parte_1 atti e chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Quanto ai principi di diritto applicabili alla fattispecie in esame, ritiene questo giudice di conformarsi a quanto, in termini convincenti, puntualizzato da Cassazione civile, sez. lav., 21.5.2025, n. 13618, secondo cui “In tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al blocco degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010 , conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 ; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 ; 1 del d.l. n. 3 del 2014 , conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014 , nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la sterilizzazione - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero”; ciò con la puntualizzazione (punto 2.6 della motivazione) che “la “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”. Dovendosi, in relazione a quanto sopra virgolettato, escludere che allo stato l'annualità 2013 possa spiegare utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, le domande di parte ricorrente di cui ai punti 2-5 delle conclusioni dell'atto introduttivo non possono che risultare prive di sbocco. Come anticipato in premessa, la difesa della parte ricorrente, a seguito del pronunciamento della Suprema Corte dappresso richiamato, ha evidenziato il venir meno dell'interesse ad agire in relazione all'ulteriore capo della domanda volto ad accertare il diritto al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013, “in considerazione dell'attuale stato di quiescenza”. A fronte di quanto precede, ritiene, tuttavia, questo giudice che la parte della domanda avente ad oggetto il riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno in questione sconti un'iniziale carenza di interesse ad agire, essendo il pensionamento della anteriore alla proposizione della lite, con il corollario che, Pt_1 in difetto di detta condizione dell'azione, anche la suddetta parte della domanda è, dunque, da rigettare. La circostanza che la pronuncia di legittimità sopra richiamata (a fronte di pronunce di merito tra loro contrastanti) sia intervenuta successivamente alla proposizione della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 21.1.2025 da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, così provvede: rigetta la domanda attorea;
compensa le spese di lite.
[...]
Lecce, 27 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Orlando, ricorrente;
Parte_1
e , in persona del rappresentante legale in Controparte_1 carica, rappresentato e difeso ex art. 417 bis dalla dott.ssa Rosa Tanzarella, resistente;
oggetto: altre ipotesi Fatto e diritto Con atto depositato in data 21.1.2025, la ricorrente di cui in epigrafe, assunta dal nel ruolo del personale amministrativo, con decorrenza Controparte_1 dall'1.9.2011, sulla premessa che “l'Amministrazione convenuta non considera utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva il servizio prestato nell'anno 2013” e che “pertanto, agli effetti e con le decorrenze della su indicata normativa, (si ribadisce, erroneamente applicata), la maturazione degli incrementi contrattuali
– prevista al raggiungimento del 3°, 9°, 15°, 21° 28° e 35° - risulta illegittimamente posticipata di un anno sia riguardo a quelli già maturati alla data odierna, sia riguardo a quelli maturandi. Ne consegue che all'odierno ricorrente viene riconosciuta l'anzianità retributiva con decorrenza dall'anno successivo rispetto a quella contrattualmente pattuita”; sul rilievo che
“il dato normativo, ispirato alla necessità di contenimento della spesa pubblica per il determinato e circoscritto periodo di tempo (per la precisione gli anni 2011, 2012, 2013, poi limitato al solo anno 2013, in seguito ad interventi governativi per il 2011 e 2012) prevede il solo blocco economico, giammai quello giuridico”, ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
1. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013.
2. Per l'effetto, condannare gli uffici resistenti ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento giuridico anche di tale anno.
3. Condannare gli uffici resistenti a rimuovere il blocco economico per gli incrementi retributivi non espressamente indicati dalla norma.
4. Condannare gli uffici resistenti al pagamento delle differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione della carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali.
5. Condannare gli uffici resistenti alla regolarizzazione contributiva. L'amministrazione scolastica convenuta, costituitasi, dopo aver precisato che la ricorrente “risulta attualmente essere stata collocata a riposo per raggiutni limiti di età dal 1/9/2022”, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto della domanda. Con note di trattazione scritta del 21.10.2025, la difesa della parte ricorrente, dopo aver richiamato Cass. n. 13618/2025, secondo cui “gli effetti della “sterilizzazione” in parola restano limitati a quelli meramente economici e “non si estendono a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, all'individuazioni delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico” ha modificato le proprie conclusioni nei termini che seguono: “in considerazione dell'attuale stato di quiescenza, è venuto meno in capo all'odierno ricorrente l'interesse ad agire per la validità economica dell'anno 2013, posto che parte ricorrente non può beneficiare delle ulteriori utilità indicate dalla Suprema Corte Pertanto, attesto quanto innanzi, sig.ra , come domiciliata rappresentata e difesa, rinuncia agli Parte_1 atti e chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Quanto ai principi di diritto applicabili alla fattispecie in esame, ritiene questo giudice di conformarsi a quanto, in termini convincenti, puntualizzato da Cassazione civile, sez. lav., 21.5.2025, n. 13618, secondo cui “In tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al blocco degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010 , conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 ; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 ; 1 del d.l. n. 3 del 2014 , conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014 , nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la sterilizzazione - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero”; ciò con la puntualizzazione (punto 2.6 della motivazione) che “la “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”. Dovendosi, in relazione a quanto sopra virgolettato, escludere che allo stato l'annualità 2013 possa spiegare utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, le domande di parte ricorrente di cui ai punti 2-5 delle conclusioni dell'atto introduttivo non possono che risultare prive di sbocco. Come anticipato in premessa, la difesa della parte ricorrente, a seguito del pronunciamento della Suprema Corte dappresso richiamato, ha evidenziato il venir meno dell'interesse ad agire in relazione all'ulteriore capo della domanda volto ad accertare il diritto al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013, “in considerazione dell'attuale stato di quiescenza”. A fronte di quanto precede, ritiene, tuttavia, questo giudice che la parte della domanda avente ad oggetto il riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno in questione sconti un'iniziale carenza di interesse ad agire, essendo il pensionamento della anteriore alla proposizione della lite, con il corollario che, Pt_1 in difetto di detta condizione dell'azione, anche la suddetta parte della domanda è, dunque, da rigettare. La circostanza che la pronuncia di legittimità sopra richiamata (a fronte di pronunce di merito tra loro contrastanti) sia intervenuta successivamente alla proposizione della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 21.1.2025 da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, così provvede: rigetta la domanda attorea;
compensa le spese di lite.
[...]
Lecce, 27 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma