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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 28/05/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2561/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ssa Ombretta SALVETTI PRESIDENTE
Dott. ssa Elga BULGARELLI GIUDICE
Dott. ssa Sara POZZETTI GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2561/2023 R.G. avente per oggetto: scioglimento del matrimonio.
promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Carpignano del Foro di Asti,, Parte_1
Parte ricorrente contro
, rappresentata e difesa d all'Avv. Silvia Carlini del Foro di Torino Controparte_1
parte resistente
(nata ad [...] il [...]) e (nata ad [...] il Controparte_2 Controparte_3
25 marzo 2017, rappresentate e difese dall'avv. Luca Salvadori del Foro di Asti (in qualità di curatore speciale nominato con provvedimento del 29.09.2023, presso lo studio del quale sono domiciliate in
Bra (CN) -via Rambaudi, 27-,
Con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 15 ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti,
In Via Principale
- prevedere che le figlie minori e vengano affidate ad Controparte_2 Controparte_3 entrambi i genitori affidamento condiviso con residenza prevalente e anagrafica presso il padre;
- disporre che la madre possa vedere e tenere con sé le figlie minori due week end al mese dal venerdì sera sino alla domenica sera, nonché 2/3 pomeriggi a settimana da concordare preventivamente con il signo compatibilmente con le esigenze lavorative della stessa e con CP_2 quelle extrascolastiche delle minori;
- disporre che le minori trascorrano ad anni alterni con ciascun genitore il periodo che va dal 23/12 al 31/12 ovvero dal 31/12 al 6/1, il periodo che va dal termine delle lezioni scolastiche al giorno di
Pasqua ovvero dal Lunedi dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche. Le minori trascorreranno alternativamente con ciascun genitore le altre festività infra annuali (tra le quali, ad esempio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ed i compleanni del minore etc.); inoltre, che trascorrano con il padre o la madre le rispettive feste del papà e della mamma;
- disporre che nel periodo delle vacanze estive entrambi i genitori abbiano la facoltà di tenere la facoltà di tenere presso di sé le figlie per due settimane anche non consecutive da stabilire preventivamente entro il 31/05;
- disporre che i signori e provvedano al mantenimento diretto delle figlie nei CP_2 CP_1 rispettivi periodi di permanenza;
- prevedere il rimborso del 50% delle spese straordinarie occorrenti per le minori, debitamente documentate e individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Asti 7/7/2017 a favore del genitore che le ha sostenute;
- disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% dal signo e dalla sig.ra CP_2
; CP_1
- disporre che i Servizi Sociali ed il servizio di NPI proseguano il monitoraggio ed il supporto del
Nucleo famigliare sino a quando non sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato.
In Via subordinata
Qualora l'Ill.mo Tribunale confermasse l'affidamento delle minori ai Servizi Sociali competenti,
- disporre che le minori vengano collocate presso il signor con regolamentazione Parte_1 dell''esercizio della responsabilità genitoriale in capo ai in capo ai Servizi Sociali e regolamentazione del diritto del diritto di visita e frequentazione della prole con la madre.
In Via di ulteriore subordine pagina 2 di 15 Qualora l'Ill.mo Tribunale confermasse l'affidamento delle minori ai Servizi Sociali competenti confermando l'attuale collocazione presso una struttura comunitaria
- disporre che il signo possa incontrare le figlie settimanalmente;
CP_2
- - disporre che i Servizi Sociali intervengano nella gestione delle visite alle minori, attraverso un apposito percorso psicoterapico, consentendo al signor di potersi riavvicinare ad esse e CP_2 riprendere ad esercitare regolarmente il proprio diritto/dovere di visita anche con graduale liberalizzazione degli incontri.”
Per la resistente
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- prevedere che, al termine del percorso intrapreso con i Servizi Sociali, le figlie minori
[...]
e vengano affidate ad entrambi i genitori – affidamento condiviso – CP_2 Controparte_3 con residenza prevalente e anagrafica presso la madre.
Le figlie possano trascorrere del tempo in egual misura tra madre e padre in base ai loro impegni scolastici e ricreativi e in base agli impegni lavorativi dei genitori;
Le minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo che va dal 23/12 al 31/12 ovvero dal 31/12 al 6/1, il periodo che va dal termine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua ovvero dal Lunedi dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche.
Le minori trascorreranno alternativamente con ciascun genitore le altre festività infra-annuali (tra le quali, ad esempio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ed i compleanni del minore etc.); inoltre, trascorreranno con il padre o la madre le rispettive feste del papà e della mamma.
Nel periodo delle vacanze estive entrambi i genitori avranno la facoltà di tenere presso di sé le figlie per due settimane anche non consecutive da stabilire preventivamente entro il 31/05;
- disporre che i signori e provvedano al mantenimento diretto delle figlie nei CP_2 CP_1 rispettivi periodi di permanenza;
- prevedere il rimborso del 50% delle documentate spese straordinarie occorrenti per le minori, debitamente documentate e individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Asti 7/7/2017 a favore del genitore che le ha sostenute;
- disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dalla sig.r .” CP_1
Per le minori
“ respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigettare la domanda di decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale formulata dal P.M.M. nel proprio ricorso del 26.07.2023;
- disporre l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori;
pagina 3 di 15 - prevedere, in capo a ciascun genitore, l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura ritenuta congrua dall'Organo giudicante in relazione alle spese ordinarie, oltre al 50% delle spese straordinarie, con versamento di tali importi al Servizio Sociale territorialmente competente sino a quando le minori resteranno collocate in contesto etero familiare (casa famiglia, famiglia affidataria o comunità);
- mantenere l'attuale collocazione etero familiare di e di alla luce del buon CP_2 CP_3 andamento, per entrambe, del percorso comunitario come descritto nelle relazioni depositate, con facoltà per il Servizio Sociale di modificare tale loro collocazione, seppur sempre in ambito etero familiare, nel caso in cui tale decisione rispondesse alla loro miglior tutela ed interesse;
- mantenere l'attuale regime di incontri tra le minori e la madre in contesto monitorato e protetto, con la possibilità per il Servizio Sociale di interromperli in caso di sopravvenute criticità o di condotte inadeguate da parte della sig.r ; o, in caso di buon andamento dei medesimi, di procedere CP_1 ad una loro progressiva liberalizzazione;
- disporre la riattivazione degli incontri tra le minori ed il padre in contesto monitorato e protetto, con la possibilità per il Servizio Sociale di interromperli in caso di sopravvenute criticità o di condotte inadeguate da parte del sig. o, in caso di buon andamento dei medesimi, di procedere ad CP_2 una loro progressiva liberalizzazione;
- incaricare il Servizio Sociale di segnalare sollecitamente all'Autorità giudiziaria ogni eventuale sopravvenuta criticità sia in merito all'andamento del percorso comunitario delle minori, sia in merito all'andamento della loro relazione con entrambe le figure genitoriali, sia -infine- in merito alla collaborazione dei genitori nell'esercizio delle funzioni genitoriali per quanto concerne le decisioni da assumere nell'interesse delle figlie;
- mantenere l'attività di monitoraggio e di supporto delle minori e del nucleo familiare da parte del
Servizio Sociale con tutti gli interventi sinora attivati;
- mantenere l'intervento di monitoraggio e supporto psicologico a favore delle minori da parte del
Servizio di NPI/Psicologia, da svolgersi ad intervalli regolari e costanti;
- prescrivere ad entrambi i genitori di continuare a collaborare con tutti i Servizi, nonché tra loro, con specifico riguardo a tutte le decisioni, di ordinaria e straordinaria amministrazione, da assumere nell'interesse ed a tutela delle figlie.
Ad integrazione, chiede che vengano autorizzati dei rientri delle minori nei fine settimana presso la madre e, in caso di positiva ripresa degli incontri con il padre, anche presso di lui, secondo modalità
e tempistiche rimesse alla valutazione del Tribunale.”
Per il PMM:
“confermare il collocamento delle minori di e in luogo Controparte_2 Controparte_3 sicuro;
pagina 4 di 15 - disporre la presa a carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e dei Servizi specializzati e di NPI;
- prevedere gli incontri delle minori con il padre e la madre in luogo neutro e alla presenza di un educatore;
- nominare ai minori un curatore speciale.
- Dichiarare la decadenza di entrambi i genitori, con nomina di un tutore provvisorio”
***
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Montemagno (AT) il 16/08/2014, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Montemagno (AT), al nr.3, parte I, anno 2014 ed il regime patrimoniale scelto è stato quello della comunione dei beni.
Dall'unione nascevano due figlie, nata ad [...] il [...], e Controparte_2 [...]
, nata ad [...] il [...], entrambe minorenni non economicamente autosufficiente. CP_3
I coniugi giungevano alla separazione consensuale omologata con provvedimento del Tribunale di
Asti del 6.12.2022.
Con ricorso depositato il 27.9.2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio celebrato, disporre l'affidamento esclusivo a lui delle minori con collocazione principale e residenza anagrafica presso il padre, disporre che la madre possa vedere e incontrare le figlie secondo le modalità indicate dai Servizi sociali che avevano in carico il nucleo familiare, porre a carico della sig. ra a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 della figlia, il versamento della somma mensile di € 400,00, somma da rivalutarsi annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie, prevedere che il signor percepisca il 100% dell'assegno CP_2 unico. Il sig. produceva decreto del TM con il quale veniva confermato ai sensi dell'art. 403 CP_2
c.c., il collocamento etero familiare delle minori, con incontri tra le minori e i genitori da svolgersi in luogo neutro alla presenza di personale educativo, la presa in carico da parte del Servizio Sociale e del servizio di territorialmente competenti affinchè procedessero a tutti gli Controparte_4 opportuni interventi finalizzati alla valutazione delle condizioni psico-fisiche, scolastiche e relazionali delle minori e alla valutazione delle capacità genitoriali della madre e del padre, con attuazione degli interventi psicologici ed educativi necessari ed utili nell'interesse delle minori e adeguati supporti alla genitorialità della madre e del padre. Dalla lettura degli atti emergeva come l'intervento dei servizi sociali a tutela delle minori nascesse dalle confidenze fatte da CP_2 agli educatori del centro estivo circa le violenze e percosse subite ad opera del padre e della compagna convivente e dei timori che il compagno della madre potesse molestare sessualmente la sorella minore.
Il GD, ritenuta, la sussistenza di ipotesi di violenza ai danni delle minori, nominava loro un curatore speciale nella persona dell'avv. Luca Salvadori, disponeva l'immediata presa in carico delle minori da pagina 5 di 15 parte dei servizi sociali e di NPI territorialmente competenti, chiedeva al TM e alla Procura in sede la trasmissione di copia degli atti del procedimento ex art. 403 c.c. pendente e fissava udienza concedendo alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.14 e 42 c.p.c..
La Procura in sede comunicava essere pendente procedimento penale a carico di per Parte_1
l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia ai danni delle minori.
Il TM trasmetteva gli atti del procedimento ex art. 403 c.c. nato a [...] minore in merito ad una condizione di profondo disagio vissuta nel contesto domestico a CP_2 causa delle violenze subite dal padre, specie in caso di mancata corretta esecuzione dei lavori di pulizia a lei assegnati dalla compagna dell'uomo, del timore che la sorella potesse essere CP_3 sessualmente molestata dal compagno della madre, della rappresentata attività di prostituzione svolta dalla madre con via vai di diversi uomini che appellavano con nomignoli affettuosi la madre e dell'accesso di al cellulare della madre e ai suoi contenuti sessualmente espliciti;
si segnalava CP_2 che la minore mostrava i tagli che ella stessa si era inferta sul braccio a febbraio e a marzo 2023.
Dagli atti trasmessi emergeva che il nucleo era seguito dal Servizio Sociale da marzo 2021 a seguito di segnalazione della scuola frequentata dalle minori in relazione a difficoltà di apprendimento di
, assenze frequenti, scarsa concentrazione e che, in tale contesto, era emerso un quadro di CP_2 trascuratezza degli ambienti domestici e di conflittualità intra genitoriale sfociato, infine, nella separazione consensuale dei genitori omologata con provvedimento di questo Tribunale, nel quale veniva disposta la presa in carico da parte del Servizio Sociale per l'attivazione di un intervento di educativa domiciliare e da parte del servizio di NPI, prescrizioni disattese dai genitori dimostratisi non collaborativi con i servizi.
I servizi sociali rappresentavano che, al momento, i genitori vivevano in due appartamenti differenti all'interno della stessa corte, ma che permaneva un'elevata conflittualità anche tra la madre e la compagna del padre, degenerata in litigi anche alla presenza delle minori.
Il TM aveva disposto e poi confermato il collocamento etero familiare delle minori, con incontri tra le minori e i genitori da svolgersi in luogo neutro alla presenza di personale educativo, la presa in carico da parte del Servizio Sociale e del servizio di territorialmente competenti Controparte_4 affinchè procedessero a tutti gli opportuni interventi finalizzati alla valutazione delle condizioni psico-fisiche, scolastiche e relazionali delle minori e alla valutazione delle capacità genitoriali della madre e del padre, con attuazione degli interventi psicologici ed educativi necessari ed utili nell'interesse delle minori e adeguati supporti alla genitorialità della madre e del padre. Il PMM formulava domanda di decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale che veniva trasmesso a questo Tribunale ex art. 38 disp. Att. C.c., per la riunione.
Con rituale comparsa di costituzione e risposta si costituiva depositando Controparte_1 conclusioni assunte congiuntamente all'attore prevedenti, in via principale, l'affidamento condiviso pagina 6 di 15 delle minori con loro collocazione presso il padre, il calendario delle visite tra madre e figlie e il mantenimento diretto delle minori;
formulavano, inoltre, domande in via gradata.
Si costituiva, infine, il curatore speciale delle minori chiedendo la conferma dell'affidamento etero familiare già disposto dal TM, il mantenimento dell'attuale regime di incontri tra le minori ed entrambi i genitori in contesto monitorato e protetto e dell'attività di monitoraggio e di supporto delle minori e del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di NPI competenti.
Avanti al G.D. nominato, le parti si presentavano personalmente, confermavano le conclusioni congiunte in punto status e regolamentazione degli aspetti economici del matrimonio, il sig. CP_2 versava, in adempimento degli accordi presi, la somma una tantum di € 20.000 alla sig.ra e chiedevano pronunciarsi sentenza parziale. Controparte_1
La causa veniva quindi rimessa in decisione al Collegio.
Con sentenza parziale n. 957/2023, questo Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, prendeva atto che il Signor aveva versato alla Signora la CP_2 CP_1 somma di Euro 20.000, 00 (ventimila) a saldo e stralcio di eventuali pretese pregresse e future, a titolo di assegno divorzile una tantum, e che la signora rinunciava a chiedere successivi CP_1 contributi al mantenimento, prendeva atto che la signora si impegnava a rimettere tutte le CP_1 querele sporte nei confronti del signor e viceversa, e rimetteva la causa in istruttoria per la CP_2 decisione sul regime di affidamento, collocazione, visita e mantenimento delle figlie da parte dei genitori.
Il GD, emettendo i provvedimenti provvisori di cui all'art. 473 bis. 22 c.p.c., confermava l'affidamento delle minori ai servizi sociali territorialmente competenti con loro collocazione extra familiare, la possibilità di incontrare i genitori con cadenza settimanale in luogo neutro e alla presenza di un operatore e disponeva che tutte le spese che si rendessero necessarie per le minori sarebbero state sostenute al 50% dai genitori che le avrebbero corrisposte ai servizi sociali affidatari. Cont Nel corso dell'istruttoria i servizi sociali e la davano atto del positivo inserimento delle minori nella famiglia affidataria che aveva offerto loro la possibilità di sperimentare dinamiche relazionali e affettive sane e adeguate alla loro età, si era preso cura delle problematiche dentali e di alimentazioni che affliggevano e mai affrontate dai genitori (segnalando che il padre si era in un CP_2 primo momento rifiutato di partecipare alle spese dentistiche della figlia dichiarando “me le avete portate via e ora mantenetele voi”) e la prosecuzione dei l.n. con i genitori (evidenziando la povertà del legame e degli scambi tra il padre e le minori, l'assenza di volontà di ricostituire un nucleo familiare con le figlie, il disinteresse e la sfida lanciata dal padre ai servizi con le frasi quali “vuoi vedere che ti porto a casa nonostante loro?”; dall'altra parte, rimandavano l'esistenza di un legame affettivo con la madre, la preoccupazione mostrata dalla madre per il benessere delle figlie nel corso degli incontri, ma l'incapacità di attivarsi per il loro benessere psico fisico se non dietro sollecitazione dei servizi) ed esprimevano parere contrario al rientro delle minori a casa.
pagina 7 di 15 Il servizio di NPI comunicava di aver colto in “una profonda sofferenza, non tanto nei CP_2 contenuti della sua narrazione, quanto piuttosto nel suo modo di porsi. Emerge una tensione e uno stato continuo di allarme. (..) Emerge un vissuto di paura rispetto al contesto familiare, in particolare quello paterno e ha ribadito con fermezza il non volervi tornare. Tale posizione è più volte comunicata, come ad accertarsi che sia stata ben recepita e sottolineata con accenni alla descrizione di un ambiente violento e coercitivo e scarsamente tutelante. Di fronte a domande più specifiche, si è chiusa in un silenzio e ha pianto.(.. appare come una bambina adultizzata, racconta e pone CP_2 quesiti anche rispetto alla sessualità non in linea con l'età evolutiva. Descrive positivamente il collocamento presso la famiglia affidataria, talvolta esprime stupore rispetto all'accudimento e alla cura che viene loro rivolta. Da quando vive con loro non ha più paura del buio e riesce a dormire serenamente”; circa la minore , il servizio dà atto di aver osservato “un atteggiamento CP_3 curioso, aperta alla relazione e responsiva agli stimoli che le vengono. proposti. Non sa spiegare perché non si trova più a casa con la mamma “ … sono successe delle cose, ma non so dire cosa ...”.
E' contenta di stare co , che sembra essere molto protettiva nei riguardi della sorella minore. CP_2
Si osserva i un iperadadattamento che stride con gli accadimenti degli ultimi mesi”. CP_3
A seguito di comportamenti inappropriati posti in essere dal sig. in occasione degli incontri CP_2 con le figlie (forte alterazione, abuso alcolico, confusione, trascuratezza, atteggiamenti aggressivi e polemici con gli operatori e con la compagna e la constatazione di non reggere più la situazione e di dover tutelare la famiglia che ha creato con la nuova compagna e il figlio di due anni e di voler rinunciare alle figlie per colpa della moglie) gli incontri venivano sospesi con prescrizione che qualsiasi futuro contatto tra il padre e le figlie fosse subordinato alla trasmissione da parte del e CP_6 dal servizio di psicologia territorialmente competente di relazioni sulle condizioni del sig. CP_2 nel frattempo la famiglia affidataria ritirava la propria disponibilità stanti le crescenti difficoltà di gestione delle minori (in particolare, di che poneva in essere comportamenti oppositivi che CP_2 influenzavano negativamente i figli piccoli della famiglia affidataria) che venivano, pertanto, inserite in comunità residenziale.
Il comunicava di aver accertato che il sig. è soggetto che non presenta situazioni di uso CP_6 CP_2 problematico o dipendenza da sostanze alcoliche e/o stupefacenti.
I servizi, ad esito delle prese in carico, rappresentavano i frequenti e ingiustificati ritardi della madre nel presentarsi ai lughi neutri, il distacco emotivo rispetto ai bisogni e alle aspettative delle figlie così ingenerando nelle stesse frustrazione e rabbia, la trascuratezza verso la minore in favore di CP_3
e la persiste presenza nella sua vita del compagno inviso alle figlie, la non adeguatezza CP_2 dell'abitazione reperita e l'assenza di un concreto progetto di vita con le figlie. Davano, infine, conto dello scarso interesse dimostrato dal padre rispetto alle esigenze delle minori che si dichiarava, alternativamente, disposto a sacrificare le figlie per salvare la relazione con il figlio più piccolo o desideroso di vedere le figlie tornare a casa da lui, a seconda dell'andamento del rapporto con la pagina 8 di 15 compagna. Concludevano evidenziando l'assenza di una visione critica circa le proprie fragilità in entrambi i genitori e l'inadeguatezza loro e dei rispettivi contesti. Evidenziavano il persistere della situazione di conflittualità e incomunicabilità tra i genitori delle minori che escludevano la possibilità di avere reciproci contatti e di poter gestire le figlie in maniera condivisa, e la loro richiesta di vedere le minori tornare presso le rispettive abitazioni senza alcuna valutazione critica delle esigenze delle minori e della loro genitorialità; evidenziavano l'adesione solo formale ai progetti educativi formulati dai servizi verso i quali permaneva da parte dei genitori un clima di sfiducia, elementi che rendevano verosimile che ove le minori dovessero fare ritorno a casa, l'implementazione dei progetti educativi sarebbe destinata al fallimento. Il servizio di NPI, dato atto della volontà di di rientrare a CP_2 casa, volontà verosimilmente determinata dai limiti imposti dalla vita comunitaria e della sua delusione verso i genitori (verso il padre per non averla più voluta vedere e verso la madre per la persistente relazione con il compagno), nonchè del vissuto abbandonico emergente in , CP_3 consigliava la prosecuzione del percorso comunitario all'interno del quale le minori avevano instaurato positive relazioni con gli educatori e con gli altri ospiti e ritrovato serenità.
All'udienza del 10.2.2025 parte ricorrente rappresentava l'avvenuta archiviazione del procedimento penale per il reato di cui all'art. 572 c.p. a proprio carico.
Dalla disamina della richiesta di archiviazione e del conseguente decreto del GIP, è dato evincere che la causa dell'archiviazione è da rinvenirsi nell'inidoneità a testimoniare di , così come CP_2 accertata dalla CTU. La consulente nominata in sede penale diagnosticava a un “disturbo CP_2 post traumatico con ansia generalizzata e conseguente disturbo attentivo sul piano cognitivo e disregolazione comportamentale”, disturbo conseguenza dei vissuti di incuria e discuria insieme ad episodi di violenza assistita vissuti;
evidenziava, inoltre, che il nucleo familiare era stato da sempre caratterizzato da elementi di fragilità e di vulnerabilità in assenza di adeguati stimoli ed elementi di protezione e che i nuovi nuclei costituiti dai genitori presentavano parimenti “elementi di svalutazione, svalorizzazione e denigrazione, tra adulti e tra adulti e minori” (vds. perizia licenziata dal GIP e prodotta in atti dal curatore speciale).
Venivano concessi alle parti in termini a ritroso di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. e, all'udienza cartolare del 14.4.2025, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio che, preso atto dell'età di
, rimetteva la causa in istruttoria per l'audizione della minore ormai ultra-dodicenne. CP_2
All'udienza dell'8.5.2025 il GD procedeva all'audizione di la quale, con sofferenza, CP_2 ripercorreva i maltrattamenti subiti dal padre quando viveva con lui (“Dopo la separazione dei miei genitori e prima di essere messa in comunità e nelle famiglie affidatarie, vivevo con mio padre. Le cose non andavano bene perché lui si arrabbiava spesso e mi picchiava. Una volta, per esempio, lui era andato a fare un lavoro fuori casa per due giorni, io sono rimasta con la compagna che voleva che pulissi la mia stanza, ma a lei non andava bene come l'avevo pulita. Quando mio padre è tornato penso che lei gli ha detto che avevo pulito male la stanza e mio padre mi ha preso per i capelli e mi pagina 9 di 15 ha sbattuto la testa su un frigo che si trovava nel giardino. Queste cose succedevano spesso, mi picchiava spesso perché ero pigra e non ascoltavo. Ora non sono più pigra e ascolto. Non ho paura che lui rifaccia le stesse cose perché penso che sia cambiato “) e manifestava la volontà di tornare a casa dai genitori evidenziando aspettative di serenità e benessere familiare basate su un ricostruzione idealizzata delle figure genitoriali e dell'ambiente domestico, aspettative sganciate dalla realtà dei fatti quali emergenti dalle esperienze, anche recentemente, vissute ( “Io vorrei tornare a casa, sia di mia madre che di mio padre, vorrei fare a settimane alterne da ognuno di loro. Prima quando stavo con loro, stavo sempre con mio padre perchè da mia madre non volevo andarci. In realtà non c'è un motivo valido perché non andassi da mia madre, semplicemente non ne avevo voglia, non era successo niente di particolare. Dopo la separazione non sono mai andata da mia madre, sono sempre stata con mio padre. Prima della separazione con mia madre le cose andavano bene. Penso che la mancanza di voglia di andare da lei sia dipesa dalla separazione. Mio padre mi parlava male di lei, le dava della zingara e dell'esaurita e credo che questo abbia influito sulla mia decisione di non vederla.
Penso che ora mi troverei bene con lei anche se non ho mai vissuto sola con lei. Con papà ho avuto dei problemi. Un giorno dovevo incontrarlo in spazio neutro, ma la visita è saltata perché lui è arrivato ubriaco e da lì non me l'hanno fatto più vedere. (…) Con la compagna di mio padre non vado tanto d'accordo, lei mi diceva sempre di riordinare e io non avevo voglia. Se io tronassi a vivere da papà lei mi farebbe tante domande e mi farebbe sentire in colpa per quello che è successo. Non mi rende serena la prospettiva di andare a vivere anche con lei, vorrei vivere solo con mio papà; se ci fosse anche lei andrebbe bene, basta che non mi faccia sentire in colpa. Con la mamma va bene. La vedo per un'ora/un'ora e mezza tutte le settimane. Con mia sorella abbiamo un buon rapporto, lei sta bene, in comunità si trova bene”).
Alla luce delle dichiarazioni rese dalla minore, il curatore speciale, ad integrazione delle proprie conclusioni, chiedeva l'autorizzazione al rientro delle minori nei fine settimana presso la madre e, in caso di positiva ripresa degli incontri con il padre, anche presso di lui, secondo modalità e tempistiche rimesse alla valutazione del Tribunale, richiesta cui le parti si associavano
Le parti e il curatore speciale si richiamavano alle memorie conclusionali già depositate rinunciando alla concessione di nuovi termini a ritroso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale a carico delle parti pagina 10 di 15 Deve preliminarmente essere vagliata la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale in Contr capo alle parti formulata dal in quanto avente carattere pregiudiziale rispetto alla domanda di affidamento condiviso formulata dalle parti e dal curatore speciale.
Si rileva, nel merito, che l'art. 330 c.c. configura il presupposto per la decadenza dalla responsabilità genitoriale in termini di violazione dei doveri ad essa inerenti o di abuso dei relativi poteri con "grave pregiudizio del figlio"; la decadenza dalla potestà sopravviene, pertanto, come reazione alla inaffidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, sul presupposto di un inadempimento di particolare importanza e implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali
(Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145). Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore pagina 11 di 15 con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita
(Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n. 24708; Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669).
Posti i superiori principi, deve rilevarsi che nel caso concerto emerge con evidenza dall'istruttoria svolta la persistente e non emendabile inidoneità genitoriale delle parti.
Fin dal momento dell'allontanamento delle minori dall'abitazione paterna operata dai servizi sociali a sensi dell'art. 403 c.c., e successivamente confermata dal T.M., è emerso lo stato di grave trascuratezza ed incuria, sia fisica che emotiva, in cui erano cresciute le minori che presentavano infezioni batteriche non curate ed evidenti problemi alla dentatura sui quali mai i genitori erano intervenuti nonostante gli inviti dei servizi, serie problematiche alimentari (mangiavano solo gelato, grissini e pasta in bianco) e igieniche (erano affette da pediculosi), traumi da incuria e discuria, da esposizione all'estrema conflittualità familiare e ad agiti di violenza (ansia e timore, eccessiva sessualizzazione ed episodi di autolesionismo in , atteggiamenti di acritica adesione a ogni CP_2 persona che si interessava a lei, in ). CP_3
Nonostante i massicci supporti attivati in favore dei genitori, entrambi hanno manifestato l'incapacità di costituire per le minori un valido e fermo punto di riferimento, di elaborare un progetto educativo in grado di garantire alle minori un ambiente accogliente e sicuro nel quale crescere e di mettere in pratica i suggerimenti dei servizi. Dalle relazioni in atti è, al contrario, risultato evidente che entrambi i genitori non sono in grado di impegnarsi con costanza nella costruzione di un progetto educativo, non solo condiviso (circostanza da loro stessi radicalmente esclusa in ragione del rancore e della sfiducia reciproca), ma financo individuale mostrando inaffidabilità, scarsa consapevolezza delle esigenze delle minori e incapacità di porre l'interesse delle figlie davanti alle proprie esigenze personali. Si richiamano al riguardo, i ripensamenti in merito alla volontà di accogliere le minori all'interno della nuova famiglia da parte del padre e, in definitiva, la sua chiara scelta di privilegiare la tranquillità e il benessere del nuovo nucleo familiare composto dalla compagna e dal figlio piccolo a scapito di e;
la condotta della madre che, proprio quando le minori CP_2 CP_3 contavano di poter costruire con lei un ambiente domestico accogliente nella sua nuova abitazione, ha prospettato la presenza nell'abitazione del nuovo compagno non gradito alle figlie, ha iniziato a diradare gli incontri in luogo neutro programmati e ha frapposto ostacoli ai servizi nella verifica dell'idoneità della nuova abitazione. Le condotte inaffidabili e irresponsabili dei genitori hanno comportato per le minori la recrudescenza del senso di abbandono che le caratterizza nonché
l'acuirsi della sensazione di rifiuto e di mancanza di punti di riferimento.
I gravi e strutturali pregiudizi che l'inidoneità dei genitori ha cagionato alle minori valutata unitamente al fallimento dei tentativi di supporto posti in essere al fine di consentire loro di sviluppare sufficienti capacità genitoriali (comprensive, tra le altre, della capacità di accudimento/protezione, di cura e normativa) inducono alla formulazione di una prognosi negativa pagina 12 di 15 circa la possibilità di recuperare, ad oggi, una sufficiente capacità genitoriale strumentale ad una crescita sana ed equilibrata delle minori.
Alla luce di quanto sopra deve essere pronunciata la decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale nei confronti di e , con conseguente nomina CP_2 Controparte_3 di un tutore delle minori che si individua nei servizi sociali del CoGeSa.
Visto il positivo ambientamento delle minori nella comunità che le accoglie, va confermata la collocazione delle minori presso la stessa con possibilità che, sotto il costante controllo dei servizi e compatibilmente con le loro condizioni di salute psico fisica che andranno vagliate unitamente all'NPI che le ha in carico, di rientro presso l'abitazione materna un giorno (da individuarsi nel sabato o nella domenica) a settimana, senza pernotto. Potranno essere organizzati incontri delle minori con il padre il luogo neutro, alla necessaria presenza di un educatore, con frequenza settimanale, salva immediata sospensione in caso di riproposizione da parte del padre di comportamenti inadeguati.
Vanno confermate le prese in carico in atto da parte dei servizi sociali territorialmente competenti e del servizio di NPI, nonché reiterato l'invito ai genitori a rivolgersi al servizio di psicologia territorialmente competente per intraprendere i percorsi necessari a rimediare delle rispettive fragilità e all'elaborazione della conflittualità e degli eventuali vissuti traumatici.
Sul mantenimento delle minori
La decisone di decadenza della responsabilità genitoriale, per pacifica giurisprudenza, non esonera il genitore dal dovere di contribuire il mantenimento del figlio.
In ragione dell'età delle minori e delle non contestate capacità lavorative delle parti come emergenti dagli atti, appare adeguato disporre il versamento, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, della somma di € 300 per ciascun genitore, da versarsi entro il 5 di ogni mese su apposito conto corrente intestato alle minori e vincolato alla tutela che il tutore provvederà senza ritardo ad aprire, oltre al 50% spese straordinarie così come individuate come da Protocollo 7.7.2017 di questo
Tribunale che qui si richiama, richieste e documentate dal tutore e sottoposte al controllo del competente Giudice Tutelare.
Sulle spese di lite
La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Le spese del curatore speciale, liquidate in favore dello Stato e quantificate facendo applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione tariffario di riferimento di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, sono poste a carico solidale delle parti per il principio di causalità.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la decadenza di e dalla responsabilità genitoriale nei Parte_1 Controparte_1 confronti di e;
CP_2 Controparte_3
- nomina tutore delle minori i servizi sociali del CoGeSa;
- conferma la collocazione delle minori nella medesima comunità educativa di tipo residenziale con prescrizione di non separarle;
- dispone che, sotto il costante controllo dei servizi sociali e compatibilmente con le loro condizioni di salute psico fisica che andranno vagliate in coordinamento con il servizio di NPI, le minori possano rientrare presso l'abitazione materna un giorno a settimana (da individuarsi nel sabato o nella domenica), senza pernotto;
- dispone che le minori potranno incontrare il padre in luogo neutro, alla necessaria presenza di un educatore, con frequenza settimanale, salva l'immediata sospensione in caso di riproposizione da parte del padre di comportamenti inadeguati;
- conferma le prese in carico in atto da parte dei servizi sociali territorialmente competenti e del servizio di NPI;
- invita le parti a intraprendere/proseguire la loro presa in carico da parte del servizio di psicologia territorialmente competenti;
- dispone che i genitori versino, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, la somma mensile di € 300 per ciascun genitore, somma rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese su apposito conto corrente intestato alle minori e vincolato alla tutela che il tutore provvederà senza ritardo ad aprire, oltre al 50% spese straordinarie, individuate come da
Protocollo 7.7.2017 di questo Tribunale che qui si richiama, richieste e documentate dal tutore e sottoposte al controllo del competente Giudice Tutelare;
- dichiara integralmente compensate tra e le spese di lite;
Parte_1 Controparte_1
- condanna e , in via solidale tra loro, a corrispondere in favore Parte_1 Controparte_1 dello Stato le spese del curatore speciale che liquida in complessivi € 7.000, oltre spese generali, IVA
e CPA, se e come per legge.
Si trasmetta al Giudice Tutelare in sede per quanto di competenza, al PM, al nominato tutore, al
CoGeSa, all'NPI ASL AT e al servizio di Psicologia territorialmente competente.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 21.5.2025
pagina 14 di 15 Il Giudice Est.
Dr.ssa Sara POZZETTI
La Presidente
Dr. ssa Ombretta SALVETTI
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