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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/04/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1503/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 1503/2022 promossa da:
rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. PONTREMOLI ALESSANDRO, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro rappresentata e difesa dall'Avv. MOCCI FRANCESCO, giusta Controparte_1 mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa,
- accertare e dichiarare l'invalidità, a titolo di nullità parziale, dei rapporti di affidamento inter partes per difetto di valida forma scritta in relazione all'applicazione degli interessi ultralegali e della capitalizzazione composta.
- Dichiarare altresì nulli e/o illegittimi gli addebiti a titolo di spese, commissioni, oneri e remunerazioni ove non sorretti da valida causa negoziale o indeterminabili ex art. 1346 c.c.
- Dichiarare in ogni caso inefficaci le variazioni peggiorative dei tassi di interesse applicati in costanza di rapporto.
- Per l'effetto:
- condannare la convenuta alla restituzione dell'indebito mediante il pagamento della somma di cui sopra o somma diversa che sarà accertata, maggiorata di interessi e rivalutazione.
- ritenuta altresì la nullità del contratto di finanziamento del 10.12.2013 nella misura in cui è stato destinato ad appianare un debito insussistente, condannare la convenuta alla restituzione degli interessi corrisposti dall'attrice.
- Con vittoria di spese e competenze di causa da distrai a favore del sottoscritto antistatario”.
Parte convenuta ha concluso come segue: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le pretese ex adverso spiegate per il periodo anteriore al 18 luglio 2007; accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità delle domande avversarie per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE: pagina 1 di 7 - rigettare tutte le domande e le richieste formulate dalla Società attrice in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettare le istanze istruttorie avversarie;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CPA del presente procedimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, la società Parte_1 conveniva in giudizio premettendo di aver
[...] Controparte_2 intrattenuto rapporto di conto corrente n. 74990-1 (oggi 00311/46633413) con la banca – filiale di La
Spezia, nel periodo 18.12.2001-6.8.2021 (data di chiusura del rapporto) e che su tale conto corrente risultava regolata un'apertura di credito, formalizzata solo in data 24.6.2008. La correntista contestava l'illegittima applicazione di interessi al tasso ultralegale, nonché spese, oneri e commissioni in assenza di pattuizione scritta sino al 30.6.2008, nonché di interessi anatocistici e l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della convenuta, allegando apposita perizia di parte. Sulla base di tali premesse, l'attrice concludeva chiedendo la restituzione della somma di Euro
12.612,41 in quanto pagamenti indebitamente eseguiti in ragione delle censure svolte, rappresentando altresì che – poiché in data 10.12.2013 aveva richiesto un finanziamento di Euro 25.000,00 per ripianare lo scoperto sino a tale momento creatosi sul conto corrente citato, detta operazione doveva considerarsi affetta da nullità derivata e conseguentemente, avrebbe avuto diritto alla restituzione della somma di Euro 1.902,44, quali interessi corrisposti sul finanziamento citato.
Costituitasi in giudizio, eccepiva anzitutto l'intervenuta prescrizione delle domande Controparte_2 restitutorie riferibili agli addebiti antecedenti il 18.7.2007 (dieci anni rispetto alla domanda di cui all'art. 119 TUB avanzata da controparte in data 18.7.2017) e ribadendo la correttezza dell'operato della banca.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile e, all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., era trattenuta in decisione.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento, nei termini che seguono.
Anzitutto occorre premettere in diritto quanto segue in termini di riparto dell'onere della prova. Nel caso di specie a venire in rilievo non è un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal correntista, bensì un'autonoma domanda svolta da quest'ultimo e finalizzata all'accertamento dell'inadempimento della banca e al ricalcolo contabile del saldo del conto corrente e condanna alla ripetizione dell'indebito. Deve ulteriormente precisarsi come sia senz'altro ammissibile la domanda di rideterminazione del saldo, trattandosi di un'azione di accertamento negativo che non è subordinata all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto certamente proponibile ancorché il conto corrente sia ancora aperto (cfr. Cass. SS.UU. n.24418/10; Cass. n. 798/2013), ma è parimenti ammissibile l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., consequenziale al previo accertamento della nullità di tali addebiti, essendo un'azione di condanna onde - ai fini dell'ammissibilità della relativa domanda - è fatto onere all'attore di allegare e di fornire la prova della pagina 2 di 7 previa esecuzione di un pagamento indebito e, nel caso di specie, il rapporto risulta cessato in data
6.8.2021.
Fermo restando che senza pagamento è inconcepibile la restituzione di somme, in conformità con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità deve affermarsi che ricorre un pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria esclusivamente quando vi sia l'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens; sicché, per quanto concerne il rapporto di apertura di credito in conto corrente, il versamento di somme di denaro da parte del correntista non costituisce di regola atto solutorio, eccezion fatta per il versamento del saldo finale a seguito della chiusura del conto e, in corso di rapporto, il versamento effettuato con funzione solutoria che si registra in ipotesi di passivo in assenza di fido o di scoperto per passivo eccedente il limite del fido autorizzato (cfr. SS.UU. Cass. cit.; Cass. n. 6857/2014).
In tale contesto, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c. spetta all'attore offrire prova delle contestazioni svolte, depositando oltre che il titolo negoziale anche gli estratti conto completi e relativi all'intero rapporto oggetto di contestazione. E infatti, mentre l'azione promossa dal cliente verso la banca per far valere le dedotte nullità è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., quella proposta dallo stesso cliente nei confronti della banca, al fine di conseguire la ripetizione delle somme che assume di avere versato a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o di commissione di massimo scoperto o di addebiti comunque illegittimi, è soggetta ai medesimi principi che regolano la domanda di ripetizione di indebito e, dunque, all'ordinario termine decennale di prescrizione. L'imprescrittibilità dell'azione di nullità significa che la prescrizione dei diritti derivanti dall'annotazione di conto corrente non potrà mai intaccare il diritto dell'utente ad un'azione giudiziaria volta a far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali originariamente nulle, quali quella dell'anatocismo (cfr. art. 1283 c.c.), degli interessi ultralegali non pattuiti per iscritto e di quelli usurari, nonché della commissione di massimo scoperto senza la previa indicazione dei relativi criteri di calcolo e dei giorni di valuta “fittizi” (art. 1284 c.c.). Inoltre “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (cfr. Cass. n.15895/19).
Qualora infine sia il cliente ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate o per far accertare un diverso saldo rispetto a quello risultante dal conto corrente, spetta al cliente stesso produrre oltre al contratto anche gli estratti conto integrali. Pertanto, nel caso in cui il correntista-attore in ripetizione non produca gli estratti conto relativi all'intero rapporto, la ricostruzione dei rapporti dare-avere sarà circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto.
In caso contrario, il saldo da cui partire per l'analisi contabile deve essere quella a debito risultante dal primo estratto conto prodotto e non già il c.d. “saldo zero” (cfr. Cass. n. 500/2017; Cass. n.
11543/2019).
pagina 3 di 7 Quando poi la frammentarietà, la discontinuità della documentazione prodotta dal correntista è così rilevante che senza il continuo ricorso alle scritture di raccordo non può proprio procedersi alla ricostruzione del rapporto, il ricorso a tale strumento non consente di giungere ad un risultato credibile ed oggettivo, ed è suscettibile di condurre ad esiti oltremodo favorevoli per il correntista, ma non corrispondenti al reale andamento del conto corrente (cfr. Trib. Benevento n. 2146/2017; Trib. Trani n.
1384/2020).
Si osserva ulteriormente in diritto come l'esistenza di un'apertura di credito, ovverosia della concessione di fatto dell'affidamento, può essere dimostrata non solo tramite il contratto costitutivo, ma anche per mezzo di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report di centrale rischi, etc. anche in assenza di apposita formalizzazione della concessione del credito.
Altre prove indirette possono essere la stabilità, non occasionalità dell'esposizione debitoria, l'entità del saldo debitore, l'assenza di tracce di un rientro del correntista, l'utilizzo negli estratti conto e negli scalari di espressioni quali scoperto nei limiti del fido, APC fiduciaria o simili, nonché l'applicazione di tassi debitori differenziati (ovvero lo stesso tasso applicato a diversi numeri debitori) che rivelano la distinzione operata dalla banca tra interessi passivi entro fido ed extra fido.
Ferme tali premesse, gli esiti cui è giunta la consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio hanno confermato parzialmente le censure svolte dal correntista, all'esito di un ragionamento corretto da un punto di vista tecnico e scevro di vizi logici, come tale idoneo a giustificare e corroborare le statuizioni che verranno espresse nel dispositivo del presente provvedimento.
In primo luogo, il CTU ha confermato come sul conto corrente oggetto di causa siano state concesse linee di credito anche in data antecedente la sottoscrizione nel 2008: Per quanto concerne il fido, la documentazione contabile in atti attesta con certezza il carattere affidato del conto sin dal II trim. '02, in quanto a partire da tale trimestre si riscontra l'applicazione negli estratti conto trimestrali di un unico tasso qualificato dalla banca stessa come “fido ord”, oppure di due tassi qualificati rispettivamente come “fido ord” e “fido straordinario”, senza l'applicazione di altri tassi. Solo nel corso del III trimestre'03, si è riscontrata l'applicazione, dal 30/06/03 al 17/07/03, del tasso per scoperto di conto: per tale limitato periodo si è provveduto a considerare il limite di fido ordinario di € 10.000 chiaramente evincibile dall'estratto conto (derivante dalla divisione dei numeri debitori entro fido, pari a 170.000, per i 17 giorni di applicazione del tasso per scoperto). Riassumento, quindi il conto è stato considerato non affidato fino al 31/03/02 ed interamente affidato per il periodo successivo, ad eccezione della finestra temporale 30/06/03 – 17/07/03 per la quale è stato considerato affidato per l'importo di € 10.000. Al riguardo, non si ritiene di poter aderire alla richiesta del CT di parte convenuta, in quanto l'applicazione dei tassi entro fido risulta da documenti di provenienza bancaria e non è qualificabile come “proposta” di affidamento, ma denota evidentemente una situazione di fatto consolidata”. Nello specifico, l'ausiliare ha esaminato i singoli quesiti posti dal GI e ha rilevato la fondatezza delle censure riguardanti l'applicazione di interessi anatocistici in violazione della normativa vigente al momento della relativa pattuizione.
A tal fine, deve premettersi che il rapporto di conto corrente e le linee di credito via via concesse e ivi regolate, ricadono sotto la vigenza dell'art. 120 co.2 TUB e relativa Delibera del CICR in data 9.2.2000 denominata “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria”, in base ai quali nel periodo dal 22.4.2000 al 31.12.2013 “gli interessi possono produrre a loro volta interessi” (art. 1): era ammesso il pagina 4 di 7 fenomeno anatocistico purché nel rispetto della normativa primaria e in ogni caso nelle operazioni di conto corrente doveva essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nl conteggio degli interessi sia debitori che creditori.
A partire dalla Legge di Stabilità 2014 (n. 147/2013) e sino al 15.4.2016, l'art. 120 co. 2 lett. b) TUB ha introdotto la regola del divieto di produzione di interessi anatocistici e la contabilizzazione separata degli interessi rispetto al capitale.
Con il successivo D.L. n. 18/2016 conv. L n. 49/2016, poi, il fenomeno è nuovamente stato regolamentato: in base alla nuova formulazione dell'art. 120 TUB “per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.
In applicazione della normativa richiamata e sulla base del quesito formulato dal G.I., la consulenza tecnica ha permesso di appurare come la convenuta abbia illegittimamente applicato interessi anatocistici nei periodi in cui vigeva il divieto e, conseguentemente, tali addebiti siano stati espunti dal ricalcolo dal per l'intera durata del rapporto, in quanto non conformi né alla delibera CICR 9.2.2000, né all'art. 120 TUB vigente né a quanto previsto dal 15.4.2016 a seguito del D.L. n. 18/2016 cit. (apposita autorizzazione del correntista).
Parimenti esclusi sono stati gli importi illegittimamente addebitati al correntista in assenza di valida pattuizione e l'esercizio dello ius variandi in violazione di quanto previsto dall'art. 118 TUB, così rideterminando il saldo in favore della correntista in Euro 9.280,56 ai sensi dell'art. 117 TUB, tenuto conto dell'eccepita prescrizione da parte della banca convenuta.
Prive di pregio sono le contestazioni svolte dalla difesa di parte convenuta in relazione alla verifica delle rimesse solutorie ai fini della prescrizione invocata dalla banca, che secondo quest'ultima dovrebbe avvenire sul saldo contabilizzato dalla banca, anziché sul saldo “rettificato”. Come più volte ribadito dall'intestato Tribunale, infatti, nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittimamente applicate dalla banca e dichiarate nulle, per cui la prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (cfr. in tal senso anche Cass. n. 7721/2023).
Non può invece trovare accoglimento la domanda finalizzata ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento concesso dalla banca in data 10.12.2013 al correntista, né in ragione dell'utilizzo della provvista per ripianare un debito pregresso e dell'invocata assenza di causa tipica
(sul punto, si veda di recente Cass. SS.UU. n. 5841/2025 del 5.3.2025), né del preteso collegamento negoziale sussistente con la precedente linea di credito concessa dalla banca nel 2008, che sarebbe stata viziata dagli addebiti illegittimi evidenziati dal CTU.
Si osserva infatti come, documentalmente provata dagli estratti conto prodotti dall'attrice, sia la circostanza che l'erogazione del finanziamento sia avvenuta in data 10.12.2013, a fronte di un saldo pagina 5 di 7 debitore alla data del 30.9.2013 pari ad Euro 25.689,02 e che dunque solo grazie a tale apporto di liquidità la correntista sia riuscita a rientrare dell'esposizione debitoria derivante dall'affidamento concesso nel 2008. Né, tale circostanza, risulta contestata dalla convenuta.
Tuttavia, gli accertamenti svolti dal CTU non hanno evidenziato il completo azzeramento del credito vantato dalla banca alla data del 30.9.2013, tenuto conto degli esiti della CTU nella sua complessità, che ha rideterminato il saldo in favore del correntista in appena Euro 9. 280,56 a fronte di addebiti illegittimi sino alla data di chiusura del rapporto, avvenuta nel 2021.
A ciò si aggiunga come difetti di argomentazioni giuridiche e tecniche la richiesta di restituzione della somma di Euro 1.902,44 a titolo di interessi corrisposti dall'attrice, in alcun modo confortata neanche dalle indagini tecniche svolte dal proprio consulente.
In conclusione, a seguito della rettifica di interessi e commissioni indebiti, il saldo finale del conto corrente oggetto di causa alla data del 6.8.2021 non è pari a zero, ma è pari alla somma di Euro
9.280,56 a credito del correntista.
Ne consegue che l'istituto bancario convenuto va condannato a pagare alla società attrice la somma di
Euro 9.280,56 e, su tale somma, spettano gli interessi legali ex artt. 2033 e 1284 co. 1 c.c. dalla domanda al saldo.
Alcuna rivalutazione monetaria può invece essere riconosciuta, in quanto “in tema di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens al momento del pagamento è presunta per principio generale, sicché grava sul solvens che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda,
l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta” (cfr.
Cass. n. 24046/2019; Cass. n. 23543/2016; Cass. n. 10815/2013).
Nel caso di specie, nulla risulta allegato né provato dall'attrice, che vi era onerata.
A venire in rilievo, inoltre, è una obbligazione restitutoria nascente da responsabilità contrattuale, che non configura un'obbligazione di valore, ma di valuta, sicché – salva specifica allegazione e prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.- il danno subito dal richiedente trova già adeguato ristoro mediante riconoscimento degli interessi legali (Cass. n. 5639/2014 ex multis).
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande svolte dall'attrice, devono essere compensate tra le parti in ragione di 1/3, restando a carico della convenuta per i restanti 2/3 e liquidate in base ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014 s.m.i.
Le spese di CTU devono invece essere poste a carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1503/2022, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
In accoglimento della domanda proposta dalla società Parte_1 condanna a restituire a parte attrice la somma di Euro 9.280,56, oltre
[...] Controparte_2 interessi dalla domanda al saldo;
Condanna a rifondere alla società Controparte_2 Parte_1
2/3 delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di Euro 176,00 per
[...] anticipazioni e Euro 1.133,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA
pagina 6 di 7 se dovuta, da distrarsi in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., compensando le spese di lite per la restante quota di 1/3;
Pone a carico della convenuta le spese di CTU, già liquidate. Controparte_2
Così deciso in La Spezia, in data 11.4.20205
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 1503/2022 promossa da:
rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. PONTREMOLI ALESSANDRO, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro rappresentata e difesa dall'Avv. MOCCI FRANCESCO, giusta Controparte_1 mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa,
- accertare e dichiarare l'invalidità, a titolo di nullità parziale, dei rapporti di affidamento inter partes per difetto di valida forma scritta in relazione all'applicazione degli interessi ultralegali e della capitalizzazione composta.
- Dichiarare altresì nulli e/o illegittimi gli addebiti a titolo di spese, commissioni, oneri e remunerazioni ove non sorretti da valida causa negoziale o indeterminabili ex art. 1346 c.c.
- Dichiarare in ogni caso inefficaci le variazioni peggiorative dei tassi di interesse applicati in costanza di rapporto.
- Per l'effetto:
- condannare la convenuta alla restituzione dell'indebito mediante il pagamento della somma di cui sopra o somma diversa che sarà accertata, maggiorata di interessi e rivalutazione.
- ritenuta altresì la nullità del contratto di finanziamento del 10.12.2013 nella misura in cui è stato destinato ad appianare un debito insussistente, condannare la convenuta alla restituzione degli interessi corrisposti dall'attrice.
- Con vittoria di spese e competenze di causa da distrai a favore del sottoscritto antistatario”.
Parte convenuta ha concluso come segue: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le pretese ex adverso spiegate per il periodo anteriore al 18 luglio 2007; accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità delle domande avversarie per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE: pagina 1 di 7 - rigettare tutte le domande e le richieste formulate dalla Società attrice in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettare le istanze istruttorie avversarie;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CPA del presente procedimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, la società Parte_1 conveniva in giudizio premettendo di aver
[...] Controparte_2 intrattenuto rapporto di conto corrente n. 74990-1 (oggi 00311/46633413) con la banca – filiale di La
Spezia, nel periodo 18.12.2001-6.8.2021 (data di chiusura del rapporto) e che su tale conto corrente risultava regolata un'apertura di credito, formalizzata solo in data 24.6.2008. La correntista contestava l'illegittima applicazione di interessi al tasso ultralegale, nonché spese, oneri e commissioni in assenza di pattuizione scritta sino al 30.6.2008, nonché di interessi anatocistici e l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della convenuta, allegando apposita perizia di parte. Sulla base di tali premesse, l'attrice concludeva chiedendo la restituzione della somma di Euro
12.612,41 in quanto pagamenti indebitamente eseguiti in ragione delle censure svolte, rappresentando altresì che – poiché in data 10.12.2013 aveva richiesto un finanziamento di Euro 25.000,00 per ripianare lo scoperto sino a tale momento creatosi sul conto corrente citato, detta operazione doveva considerarsi affetta da nullità derivata e conseguentemente, avrebbe avuto diritto alla restituzione della somma di Euro 1.902,44, quali interessi corrisposti sul finanziamento citato.
Costituitasi in giudizio, eccepiva anzitutto l'intervenuta prescrizione delle domande Controparte_2 restitutorie riferibili agli addebiti antecedenti il 18.7.2007 (dieci anni rispetto alla domanda di cui all'art. 119 TUB avanzata da controparte in data 18.7.2017) e ribadendo la correttezza dell'operato della banca.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile e, all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., era trattenuta in decisione.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento, nei termini che seguono.
Anzitutto occorre premettere in diritto quanto segue in termini di riparto dell'onere della prova. Nel caso di specie a venire in rilievo non è un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal correntista, bensì un'autonoma domanda svolta da quest'ultimo e finalizzata all'accertamento dell'inadempimento della banca e al ricalcolo contabile del saldo del conto corrente e condanna alla ripetizione dell'indebito. Deve ulteriormente precisarsi come sia senz'altro ammissibile la domanda di rideterminazione del saldo, trattandosi di un'azione di accertamento negativo che non è subordinata all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto certamente proponibile ancorché il conto corrente sia ancora aperto (cfr. Cass. SS.UU. n.24418/10; Cass. n. 798/2013), ma è parimenti ammissibile l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., consequenziale al previo accertamento della nullità di tali addebiti, essendo un'azione di condanna onde - ai fini dell'ammissibilità della relativa domanda - è fatto onere all'attore di allegare e di fornire la prova della pagina 2 di 7 previa esecuzione di un pagamento indebito e, nel caso di specie, il rapporto risulta cessato in data
6.8.2021.
Fermo restando che senza pagamento è inconcepibile la restituzione di somme, in conformità con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità deve affermarsi che ricorre un pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria esclusivamente quando vi sia l'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens; sicché, per quanto concerne il rapporto di apertura di credito in conto corrente, il versamento di somme di denaro da parte del correntista non costituisce di regola atto solutorio, eccezion fatta per il versamento del saldo finale a seguito della chiusura del conto e, in corso di rapporto, il versamento effettuato con funzione solutoria che si registra in ipotesi di passivo in assenza di fido o di scoperto per passivo eccedente il limite del fido autorizzato (cfr. SS.UU. Cass. cit.; Cass. n. 6857/2014).
In tale contesto, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c. spetta all'attore offrire prova delle contestazioni svolte, depositando oltre che il titolo negoziale anche gli estratti conto completi e relativi all'intero rapporto oggetto di contestazione. E infatti, mentre l'azione promossa dal cliente verso la banca per far valere le dedotte nullità è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., quella proposta dallo stesso cliente nei confronti della banca, al fine di conseguire la ripetizione delle somme che assume di avere versato a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o di commissione di massimo scoperto o di addebiti comunque illegittimi, è soggetta ai medesimi principi che regolano la domanda di ripetizione di indebito e, dunque, all'ordinario termine decennale di prescrizione. L'imprescrittibilità dell'azione di nullità significa che la prescrizione dei diritti derivanti dall'annotazione di conto corrente non potrà mai intaccare il diritto dell'utente ad un'azione giudiziaria volta a far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali originariamente nulle, quali quella dell'anatocismo (cfr. art. 1283 c.c.), degli interessi ultralegali non pattuiti per iscritto e di quelli usurari, nonché della commissione di massimo scoperto senza la previa indicazione dei relativi criteri di calcolo e dei giorni di valuta “fittizi” (art. 1284 c.c.). Inoltre “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (cfr. Cass. n.15895/19).
Qualora infine sia il cliente ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate o per far accertare un diverso saldo rispetto a quello risultante dal conto corrente, spetta al cliente stesso produrre oltre al contratto anche gli estratti conto integrali. Pertanto, nel caso in cui il correntista-attore in ripetizione non produca gli estratti conto relativi all'intero rapporto, la ricostruzione dei rapporti dare-avere sarà circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto.
In caso contrario, il saldo da cui partire per l'analisi contabile deve essere quella a debito risultante dal primo estratto conto prodotto e non già il c.d. “saldo zero” (cfr. Cass. n. 500/2017; Cass. n.
11543/2019).
pagina 3 di 7 Quando poi la frammentarietà, la discontinuità della documentazione prodotta dal correntista è così rilevante che senza il continuo ricorso alle scritture di raccordo non può proprio procedersi alla ricostruzione del rapporto, il ricorso a tale strumento non consente di giungere ad un risultato credibile ed oggettivo, ed è suscettibile di condurre ad esiti oltremodo favorevoli per il correntista, ma non corrispondenti al reale andamento del conto corrente (cfr. Trib. Benevento n. 2146/2017; Trib. Trani n.
1384/2020).
Si osserva ulteriormente in diritto come l'esistenza di un'apertura di credito, ovverosia della concessione di fatto dell'affidamento, può essere dimostrata non solo tramite il contratto costitutivo, ma anche per mezzo di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report di centrale rischi, etc. anche in assenza di apposita formalizzazione della concessione del credito.
Altre prove indirette possono essere la stabilità, non occasionalità dell'esposizione debitoria, l'entità del saldo debitore, l'assenza di tracce di un rientro del correntista, l'utilizzo negli estratti conto e negli scalari di espressioni quali scoperto nei limiti del fido, APC fiduciaria o simili, nonché l'applicazione di tassi debitori differenziati (ovvero lo stesso tasso applicato a diversi numeri debitori) che rivelano la distinzione operata dalla banca tra interessi passivi entro fido ed extra fido.
Ferme tali premesse, gli esiti cui è giunta la consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio hanno confermato parzialmente le censure svolte dal correntista, all'esito di un ragionamento corretto da un punto di vista tecnico e scevro di vizi logici, come tale idoneo a giustificare e corroborare le statuizioni che verranno espresse nel dispositivo del presente provvedimento.
In primo luogo, il CTU ha confermato come sul conto corrente oggetto di causa siano state concesse linee di credito anche in data antecedente la sottoscrizione nel 2008: Per quanto concerne il fido, la documentazione contabile in atti attesta con certezza il carattere affidato del conto sin dal II trim. '02, in quanto a partire da tale trimestre si riscontra l'applicazione negli estratti conto trimestrali di un unico tasso qualificato dalla banca stessa come “fido ord”, oppure di due tassi qualificati rispettivamente come “fido ord” e “fido straordinario”, senza l'applicazione di altri tassi. Solo nel corso del III trimestre'03, si è riscontrata l'applicazione, dal 30/06/03 al 17/07/03, del tasso per scoperto di conto: per tale limitato periodo si è provveduto a considerare il limite di fido ordinario di € 10.000 chiaramente evincibile dall'estratto conto (derivante dalla divisione dei numeri debitori entro fido, pari a 170.000, per i 17 giorni di applicazione del tasso per scoperto). Riassumento, quindi il conto è stato considerato non affidato fino al 31/03/02 ed interamente affidato per il periodo successivo, ad eccezione della finestra temporale 30/06/03 – 17/07/03 per la quale è stato considerato affidato per l'importo di € 10.000. Al riguardo, non si ritiene di poter aderire alla richiesta del CT di parte convenuta, in quanto l'applicazione dei tassi entro fido risulta da documenti di provenienza bancaria e non è qualificabile come “proposta” di affidamento, ma denota evidentemente una situazione di fatto consolidata”. Nello specifico, l'ausiliare ha esaminato i singoli quesiti posti dal GI e ha rilevato la fondatezza delle censure riguardanti l'applicazione di interessi anatocistici in violazione della normativa vigente al momento della relativa pattuizione.
A tal fine, deve premettersi che il rapporto di conto corrente e le linee di credito via via concesse e ivi regolate, ricadono sotto la vigenza dell'art. 120 co.2 TUB e relativa Delibera del CICR in data 9.2.2000 denominata “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria”, in base ai quali nel periodo dal 22.4.2000 al 31.12.2013 “gli interessi possono produrre a loro volta interessi” (art. 1): era ammesso il pagina 4 di 7 fenomeno anatocistico purché nel rispetto della normativa primaria e in ogni caso nelle operazioni di conto corrente doveva essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nl conteggio degli interessi sia debitori che creditori.
A partire dalla Legge di Stabilità 2014 (n. 147/2013) e sino al 15.4.2016, l'art. 120 co. 2 lett. b) TUB ha introdotto la regola del divieto di produzione di interessi anatocistici e la contabilizzazione separata degli interessi rispetto al capitale.
Con il successivo D.L. n. 18/2016 conv. L n. 49/2016, poi, il fenomeno è nuovamente stato regolamentato: in base alla nuova formulazione dell'art. 120 TUB “per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.
In applicazione della normativa richiamata e sulla base del quesito formulato dal G.I., la consulenza tecnica ha permesso di appurare come la convenuta abbia illegittimamente applicato interessi anatocistici nei periodi in cui vigeva il divieto e, conseguentemente, tali addebiti siano stati espunti dal ricalcolo dal per l'intera durata del rapporto, in quanto non conformi né alla delibera CICR 9.2.2000, né all'art. 120 TUB vigente né a quanto previsto dal 15.4.2016 a seguito del D.L. n. 18/2016 cit. (apposita autorizzazione del correntista).
Parimenti esclusi sono stati gli importi illegittimamente addebitati al correntista in assenza di valida pattuizione e l'esercizio dello ius variandi in violazione di quanto previsto dall'art. 118 TUB, così rideterminando il saldo in favore della correntista in Euro 9.280,56 ai sensi dell'art. 117 TUB, tenuto conto dell'eccepita prescrizione da parte della banca convenuta.
Prive di pregio sono le contestazioni svolte dalla difesa di parte convenuta in relazione alla verifica delle rimesse solutorie ai fini della prescrizione invocata dalla banca, che secondo quest'ultima dovrebbe avvenire sul saldo contabilizzato dalla banca, anziché sul saldo “rettificato”. Come più volte ribadito dall'intestato Tribunale, infatti, nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittimamente applicate dalla banca e dichiarate nulle, per cui la prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (cfr. in tal senso anche Cass. n. 7721/2023).
Non può invece trovare accoglimento la domanda finalizzata ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento concesso dalla banca in data 10.12.2013 al correntista, né in ragione dell'utilizzo della provvista per ripianare un debito pregresso e dell'invocata assenza di causa tipica
(sul punto, si veda di recente Cass. SS.UU. n. 5841/2025 del 5.3.2025), né del preteso collegamento negoziale sussistente con la precedente linea di credito concessa dalla banca nel 2008, che sarebbe stata viziata dagli addebiti illegittimi evidenziati dal CTU.
Si osserva infatti come, documentalmente provata dagli estratti conto prodotti dall'attrice, sia la circostanza che l'erogazione del finanziamento sia avvenuta in data 10.12.2013, a fronte di un saldo pagina 5 di 7 debitore alla data del 30.9.2013 pari ad Euro 25.689,02 e che dunque solo grazie a tale apporto di liquidità la correntista sia riuscita a rientrare dell'esposizione debitoria derivante dall'affidamento concesso nel 2008. Né, tale circostanza, risulta contestata dalla convenuta.
Tuttavia, gli accertamenti svolti dal CTU non hanno evidenziato il completo azzeramento del credito vantato dalla banca alla data del 30.9.2013, tenuto conto degli esiti della CTU nella sua complessità, che ha rideterminato il saldo in favore del correntista in appena Euro 9. 280,56 a fronte di addebiti illegittimi sino alla data di chiusura del rapporto, avvenuta nel 2021.
A ciò si aggiunga come difetti di argomentazioni giuridiche e tecniche la richiesta di restituzione della somma di Euro 1.902,44 a titolo di interessi corrisposti dall'attrice, in alcun modo confortata neanche dalle indagini tecniche svolte dal proprio consulente.
In conclusione, a seguito della rettifica di interessi e commissioni indebiti, il saldo finale del conto corrente oggetto di causa alla data del 6.8.2021 non è pari a zero, ma è pari alla somma di Euro
9.280,56 a credito del correntista.
Ne consegue che l'istituto bancario convenuto va condannato a pagare alla società attrice la somma di
Euro 9.280,56 e, su tale somma, spettano gli interessi legali ex artt. 2033 e 1284 co. 1 c.c. dalla domanda al saldo.
Alcuna rivalutazione monetaria può invece essere riconosciuta, in quanto “in tema di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens al momento del pagamento è presunta per principio generale, sicché grava sul solvens che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda,
l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta” (cfr.
Cass. n. 24046/2019; Cass. n. 23543/2016; Cass. n. 10815/2013).
Nel caso di specie, nulla risulta allegato né provato dall'attrice, che vi era onerata.
A venire in rilievo, inoltre, è una obbligazione restitutoria nascente da responsabilità contrattuale, che non configura un'obbligazione di valore, ma di valuta, sicché – salva specifica allegazione e prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.- il danno subito dal richiedente trova già adeguato ristoro mediante riconoscimento degli interessi legali (Cass. n. 5639/2014 ex multis).
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande svolte dall'attrice, devono essere compensate tra le parti in ragione di 1/3, restando a carico della convenuta per i restanti 2/3 e liquidate in base ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014 s.m.i.
Le spese di CTU devono invece essere poste a carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1503/2022, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
In accoglimento della domanda proposta dalla società Parte_1 condanna a restituire a parte attrice la somma di Euro 9.280,56, oltre
[...] Controparte_2 interessi dalla domanda al saldo;
Condanna a rifondere alla società Controparte_2 Parte_1
2/3 delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di Euro 176,00 per
[...] anticipazioni e Euro 1.133,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA
pagina 6 di 7 se dovuta, da distrarsi in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., compensando le spese di lite per la restante quota di 1/3;
Pone a carico della convenuta le spese di CTU, già liquidate. Controparte_2
Così deciso in La Spezia, in data 11.4.20205
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto
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