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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 472/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 1037/2024 pubblicata in data 23 luglio
2024 promossa con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 da
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec degli avv. Renato Vestini e Roberta Lezzi cha lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti a ministero notaio n.37875 del 22.03.2024 Persona_1
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente docmiciliata a
Milano via Agnello n. 12 presso lo studio legale Advant NCTM che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 27.03.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Controparte_1
CP_ CP_ nei confronti di e lo revocava condannando alla rifusione delle
[...]
spese processuali.
In particolare nel ricorso in primo grado la suddetta società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 531/2023 del Tribunale di Bologna sezione lavoro con il quale era stato ingiunto alla stessa il pagamento, in quanto obbligata solidale ex art. 29 del dlgs n. 276/2003, dell'importo di euro di € 18016,33 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali oltre accessori di legge non versati da . Controparte_3
L'opposizione si fondava sulla dedotta illegittimità dell'attività ispettiva da cui CP_ era scaturita la pretesa contributiva di in quanto ritenuta irragionevolmente lunga, sulla violazione del principio di trasparenza e del diritto di difesa, sull'assenza di prova della pretesa contributiva, sull'insussistenza della responsabilità solidale non sussistendo tra la stessa e CP_3 Controparte_3 un contratto di appalto, ma solo un contratto di trasporto e sull'insussistenza, comunque, del credito contributivo. chiedeva, inoltre, l'autorizzazione alla chiamata in causa Controparte_1
di ai fini di manleva che, però, veniva negata dal Controparte_3
giudice di primo grado.
CP_ Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo contestandone i motivi.
Il Tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
CP_
2.Proponeva appello
Con il primo motivo di appello deduceva che la sentenza di primo grado fosse affetta da violazione di legge e segnatamente violasse l'art. 29 dlgs n. 276/2003
e che la motivazione della sentenza fosse errata e contraddittoria su un punto decisivo della controversia e sulla valutazione del materiale probatorio.
In particolare censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il contratto stipulato tra e fosse CP_1 CP_1 Controparte_3
un contratto di trasporto e non un contratto di appalto.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'errata applicazione delle norme di legge ed in particolare dell'art. 29 co 2 dlgs n. 276/2003 in relazione agli artt.
2 1655 c.c. e 1678 c.c. e la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della suddetta norma per evitare situazioni di disuguaglianza tra lavoratori.
Con il terzo motivo di appello sosteneva la fondatezza nel merito della pretesa contributiva accertata dallo stesso istituto.
Si costituiva con memoria depositata in data 17 marzo 2025 Controparte_1
[...
chiedendo la conferma della sentenza impugnata in relazione al rigetto delle CP_ domande svolte da
Proponeva, altresì, appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di chiamata in causa di CP_3
e nella parte in cui aveva rigettato le eccezioni preliminari svolte
[...]
dalla stessa.
Domandava, quindi, che, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale CP_ delle domande di fosse condannata a manlevarla Controparte_3
da qualsiasi conseguenza pregiudizievole.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 27 marzo 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Occorre preliminarmente esaminare l'appello incidentale proposto da
[...]
per motivi di ordine logico. Controparte_1
In relazione alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa in manleva di si osserva quanto segue. Controparte_3
Nel grado di appello non è possibile disporre la chiamata in causa del terzo che non sia stata autorizzata in primo grado.
L'autorizzazione del giudice di primo grado alla chiamata in causa è, infatti, discrezionale per cui la relativa decisione è, secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, sottratta al sindacato del giudice dell'impugnazione.
In particolare la Corte di Cassazione ( Cass. civ n. 19974/2023) ha asserito che:
“La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità” e ( Cass. civ n. 4568/1997) “Anche nelle cause soggette a rito speciale di cui all'art. 409
e seg. cod. proc. civ., la chiamata in causa di un terzo, involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto, è sempre
3 rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione.”
Detto motivo di appello incidentale deve, quindi, essere rigettato.
In relazione al motivo di appello incidentale relativo alle eccezioni preliminari
CP_ proposte in ordine all'attività ispettiva svolta da ed in particolare relative all'asserita irragionevole durata dell'accertamento e alla violazione del principio di trasparenza e alla violazione del diritto di difesa si osserva quanto segue.
Il giudice di primo grado ha così motivato in merito: “In pregiudiziale, non possono essere condivise le eccezioni procedurali avanzate dalla difesa di parte ricorrente, in quanto l'accertamento non pare irragionevolmente lungo, considerando che è stato svolto in via principale verso una diversa società (la
), la quale non ha assolutamente collaborato con il servizio Controparte_3
ispettivo.
Del pari nessuna lesione dei principi di trasparenza o del diritto di difesa può dirsi posta in essere, avendo gli ispettori seguito le regole di settore, tanto che le difese dell'odierna opponente, tanto in giudizio, quanto nella fase amministrativa, sono state svolte in maniera compiuta, mentre le ulteriori doglianze sulla carenza di impianto probatorio attengono al merito della causa.”
La motivazione del giudice di primo grado risulta condivisibile e, comunque, si rileva che eventuali ritardi negli accertamenti ispettivi possono comportare decadenza per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, ma non in relazione alla pretesa contributiva.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello incidentale deve essere rigettato. CP_ Passando ad esaminare l'appello principale proposto da si ritiene, in base al principio della ragione più liquida applicabile anche in sede di appello, di esaminare prioritariamente il terzo motivo di appello relativo alla fondatezza del credito contributivo azionato monitoriamente trattandosi di motivo assorbente.
Parte appellata, oltre a contestare la sussistenza in astratto di una propria responsabilità solidale ex art. 29 dlgs n. 276/2003, ha, infatti, sia in primo grado che in appello, contestato in concreto la fondatezza della suddetta pretesa contributiva anche nella denegata ipotesi di applicabilità alla stessa dall'art 29 dlgs n. 276/2003.
4 Orbene, come si evince dalla lettura del verbale ispettivo, le pretese contributive
CP_ azionate da in relazione agli anni 2017 e 2018 derivano dal disconoscimento della voce assenze ingiustificate e trattenute indicate nelle buste paga di dipendenti di . Controparte_3
In particolare si tratta nel 2017 di contribuzione relativa ai dipendenti Pt_2
Mamaliga Sumleanski e nel 2018 di contribuzione relativa solo a Per_2
Mamaliga e Sumleanski.
CP_ Orbene, anche ove si volesse accedere alla tesi di in merito alla qualificazione del contratto stipulato tra l'appellata e , Controparte_3
CP_ la suddetta pretesa di nei confronti dell'appellata non troverebbe adeguato riscontro probatorio.
CP_ nel presente giudizio non solo non ha prodotto il LUL di CP_3
da cui risultano dette trattenute e assenze, ma non ha fornito alcuna
[...]
prova nè documentale né testimoniale che detti dipendenti abbiano lavorato nel dedotto appalto di trasporti tra l'appellata e . Controparte_3
Dalla scarna documentazione in atti risulta prodotto solo il contratto tra l'appellata e che, però, non prevedendo prestazioni Controparte_3
continuative, ma solo a richiesta non prova certo un impiego di tali lavoratori per tale asserito appalto e tantomeno un loro impiego continuativo.
Dalle fatture prodotte del 2018 emesse da nei confronti Controparte_3 dell'appellata stante il fatto che non hanno numerazione consecutiva si evince, inoltre, che lavorava anche per altri clienti diversi da Controparte_3
Controparte_1
Nessuna fattura emessa da nei confronti dell'appellata è, poi stata prodotta CP_3 in relazione all'anno 2017 per cui non è dato sapere quanto la prima abbia effettivamente lavorato per la seconda.
La società appellata, per converso, ha prodotto una pluralità di contratti analoghi a quello stipulato con da cui risulta che aveva anche Controparte_3 altri fornitori oltre a quest'ultima. CP_ Non è stata, poi, prodotta da la dichiarazione di nessuno dei pochi lavoratori sentiti in sede ispettiva e tantomeno di quelli di cui viene chiesta la contribuzione.
Nel verbale è indicato che dipendente dell'appellata avrebbe Controparte_4 detto che i lavoratori di “ appaltati” erano e CP_5 Persona_3 Per_4
5 , ma tale dichiarazione che, peraltro, escluderebbe che altri abbiano Per_5
CP_ lavorato per l'appellata non è nemmeno stata prodotta da in giudizio.
Comunque detta dichiarazione non è neppure stata confermata dal medesimo sentito come teste nel giudizio di primo grado. Controparte_4
Considerati tutti questi elementi e considerato che l'onere della prova grava su CP_ la pretesa contributiva della stessa nei confronti dell'appellata in relazione agli anni 2017 e 2018, anche a voler ritenere operante l'art. 29 dlsg n. 276/2003, risulta infondata.
CP_ In relazione alla pretesa contributiva vantata da in relazione al lavoratore per l'anno 2019 si osserva, innanzitutto, che, come risulta dalla Persona_6
documentazione in atti ( cfr. doc n. 4 e 20 di parte appellata), il contratto tra
[...]
e è cessato il 30 aprile 2019. Controparte_3 Controparte_1
CP_ Ne consegue, quindi, che ogni pretesa contributiva di nei confronti dell'appellata in relazione a tale lavoratore nel periodo dal maggio 2019 a settembre 2019 è evidentemente infondata.
Per il periodo precedente si osserva che, a fronte delle contestazioni
CP_ dell'appellata, non ha provato nel presente giudizio in maniera adeguata che abbia lavorato per per i medesimi Persona_6 Controparte_1
motivi sopra esposti.
Da quanto sopra esposto deriva che stante la carenza di prova di questi elementi
CP_ risulta infondata la pretesa contributiva di nei confronti di Controparte_1
[...]
CP_ I restanti motivi di appello di risultano, quindi, assorbiti in quanto stante quanto sopra detto diventa irrilevante l'esatta qualificazione giuridica del contratto intercorso tra l'appellata e Controparte_1
CP_ L'appello di risulta, quindi, infondato.
Da quanto sopra esposto deriva che devono essere rigettati l'appello principale e l'appello incidentale e deve essere confermata la sentenza impugnata. CP_ Le spese del presente grado di giudizio tra e Controparte_1
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/ 2002.
6
P.Q.M
.
La Corte d'appello di Bologna sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 472/2024 RGA così provvede:
CP_ 1) Rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da e conferma la sentenza impugnata Controparte_1
CP_ 2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a le spese del presente grado di giudizio che liquida nella Controparte_1
somma di euro 2500,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/ 2002
Così deciso in Bologna, il 27 marzo 2025
Il Consigliere rel
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 472/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 1037/2024 pubblicata in data 23 luglio
2024 promossa con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 da
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec degli avv. Renato Vestini e Roberta Lezzi cha lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti a ministero notaio n.37875 del 22.03.2024 Persona_1
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente docmiciliata a
Milano via Agnello n. 12 presso lo studio legale Advant NCTM che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 27.03.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Controparte_1
CP_ CP_ nei confronti di e lo revocava condannando alla rifusione delle
[...]
spese processuali.
In particolare nel ricorso in primo grado la suddetta società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 531/2023 del Tribunale di Bologna sezione lavoro con il quale era stato ingiunto alla stessa il pagamento, in quanto obbligata solidale ex art. 29 del dlgs n. 276/2003, dell'importo di euro di € 18016,33 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali oltre accessori di legge non versati da . Controparte_3
L'opposizione si fondava sulla dedotta illegittimità dell'attività ispettiva da cui CP_ era scaturita la pretesa contributiva di in quanto ritenuta irragionevolmente lunga, sulla violazione del principio di trasparenza e del diritto di difesa, sull'assenza di prova della pretesa contributiva, sull'insussistenza della responsabilità solidale non sussistendo tra la stessa e CP_3 Controparte_3 un contratto di appalto, ma solo un contratto di trasporto e sull'insussistenza, comunque, del credito contributivo. chiedeva, inoltre, l'autorizzazione alla chiamata in causa Controparte_1
di ai fini di manleva che, però, veniva negata dal Controparte_3
giudice di primo grado.
CP_ Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo contestandone i motivi.
Il Tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
CP_
2.Proponeva appello
Con il primo motivo di appello deduceva che la sentenza di primo grado fosse affetta da violazione di legge e segnatamente violasse l'art. 29 dlgs n. 276/2003
e che la motivazione della sentenza fosse errata e contraddittoria su un punto decisivo della controversia e sulla valutazione del materiale probatorio.
In particolare censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il contratto stipulato tra e fosse CP_1 CP_1 Controparte_3
un contratto di trasporto e non un contratto di appalto.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'errata applicazione delle norme di legge ed in particolare dell'art. 29 co 2 dlgs n. 276/2003 in relazione agli artt.
2 1655 c.c. e 1678 c.c. e la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della suddetta norma per evitare situazioni di disuguaglianza tra lavoratori.
Con il terzo motivo di appello sosteneva la fondatezza nel merito della pretesa contributiva accertata dallo stesso istituto.
Si costituiva con memoria depositata in data 17 marzo 2025 Controparte_1
[...
chiedendo la conferma della sentenza impugnata in relazione al rigetto delle CP_ domande svolte da
Proponeva, altresì, appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di chiamata in causa di CP_3
e nella parte in cui aveva rigettato le eccezioni preliminari svolte
[...]
dalla stessa.
Domandava, quindi, che, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale CP_ delle domande di fosse condannata a manlevarla Controparte_3
da qualsiasi conseguenza pregiudizievole.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 27 marzo 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Occorre preliminarmente esaminare l'appello incidentale proposto da
[...]
per motivi di ordine logico. Controparte_1
In relazione alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa in manleva di si osserva quanto segue. Controparte_3
Nel grado di appello non è possibile disporre la chiamata in causa del terzo che non sia stata autorizzata in primo grado.
L'autorizzazione del giudice di primo grado alla chiamata in causa è, infatti, discrezionale per cui la relativa decisione è, secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, sottratta al sindacato del giudice dell'impugnazione.
In particolare la Corte di Cassazione ( Cass. civ n. 19974/2023) ha asserito che:
“La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità” e ( Cass. civ n. 4568/1997) “Anche nelle cause soggette a rito speciale di cui all'art. 409
e seg. cod. proc. civ., la chiamata in causa di un terzo, involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto, è sempre
3 rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione.”
Detto motivo di appello incidentale deve, quindi, essere rigettato.
In relazione al motivo di appello incidentale relativo alle eccezioni preliminari
CP_ proposte in ordine all'attività ispettiva svolta da ed in particolare relative all'asserita irragionevole durata dell'accertamento e alla violazione del principio di trasparenza e alla violazione del diritto di difesa si osserva quanto segue.
Il giudice di primo grado ha così motivato in merito: “In pregiudiziale, non possono essere condivise le eccezioni procedurali avanzate dalla difesa di parte ricorrente, in quanto l'accertamento non pare irragionevolmente lungo, considerando che è stato svolto in via principale verso una diversa società (la
), la quale non ha assolutamente collaborato con il servizio Controparte_3
ispettivo.
Del pari nessuna lesione dei principi di trasparenza o del diritto di difesa può dirsi posta in essere, avendo gli ispettori seguito le regole di settore, tanto che le difese dell'odierna opponente, tanto in giudizio, quanto nella fase amministrativa, sono state svolte in maniera compiuta, mentre le ulteriori doglianze sulla carenza di impianto probatorio attengono al merito della causa.”
La motivazione del giudice di primo grado risulta condivisibile e, comunque, si rileva che eventuali ritardi negli accertamenti ispettivi possono comportare decadenza per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, ma non in relazione alla pretesa contributiva.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello incidentale deve essere rigettato. CP_ Passando ad esaminare l'appello principale proposto da si ritiene, in base al principio della ragione più liquida applicabile anche in sede di appello, di esaminare prioritariamente il terzo motivo di appello relativo alla fondatezza del credito contributivo azionato monitoriamente trattandosi di motivo assorbente.
Parte appellata, oltre a contestare la sussistenza in astratto di una propria responsabilità solidale ex art. 29 dlgs n. 276/2003, ha, infatti, sia in primo grado che in appello, contestato in concreto la fondatezza della suddetta pretesa contributiva anche nella denegata ipotesi di applicabilità alla stessa dall'art 29 dlgs n. 276/2003.
4 Orbene, come si evince dalla lettura del verbale ispettivo, le pretese contributive
CP_ azionate da in relazione agli anni 2017 e 2018 derivano dal disconoscimento della voce assenze ingiustificate e trattenute indicate nelle buste paga di dipendenti di . Controparte_3
In particolare si tratta nel 2017 di contribuzione relativa ai dipendenti Pt_2
Mamaliga Sumleanski e nel 2018 di contribuzione relativa solo a Per_2
Mamaliga e Sumleanski.
CP_ Orbene, anche ove si volesse accedere alla tesi di in merito alla qualificazione del contratto stipulato tra l'appellata e , Controparte_3
CP_ la suddetta pretesa di nei confronti dell'appellata non troverebbe adeguato riscontro probatorio.
CP_ nel presente giudizio non solo non ha prodotto il LUL di CP_3
da cui risultano dette trattenute e assenze, ma non ha fornito alcuna
[...]
prova nè documentale né testimoniale che detti dipendenti abbiano lavorato nel dedotto appalto di trasporti tra l'appellata e . Controparte_3
Dalla scarna documentazione in atti risulta prodotto solo il contratto tra l'appellata e che, però, non prevedendo prestazioni Controparte_3
continuative, ma solo a richiesta non prova certo un impiego di tali lavoratori per tale asserito appalto e tantomeno un loro impiego continuativo.
Dalle fatture prodotte del 2018 emesse da nei confronti Controparte_3 dell'appellata stante il fatto che non hanno numerazione consecutiva si evince, inoltre, che lavorava anche per altri clienti diversi da Controparte_3
Controparte_1
Nessuna fattura emessa da nei confronti dell'appellata è, poi stata prodotta CP_3 in relazione all'anno 2017 per cui non è dato sapere quanto la prima abbia effettivamente lavorato per la seconda.
La società appellata, per converso, ha prodotto una pluralità di contratti analoghi a quello stipulato con da cui risulta che aveva anche Controparte_3 altri fornitori oltre a quest'ultima. CP_ Non è stata, poi, prodotta da la dichiarazione di nessuno dei pochi lavoratori sentiti in sede ispettiva e tantomeno di quelli di cui viene chiesta la contribuzione.
Nel verbale è indicato che dipendente dell'appellata avrebbe Controparte_4 detto che i lavoratori di “ appaltati” erano e CP_5 Persona_3 Per_4
5 , ma tale dichiarazione che, peraltro, escluderebbe che altri abbiano Per_5
CP_ lavorato per l'appellata non è nemmeno stata prodotta da in giudizio.
Comunque detta dichiarazione non è neppure stata confermata dal medesimo sentito come teste nel giudizio di primo grado. Controparte_4
Considerati tutti questi elementi e considerato che l'onere della prova grava su CP_ la pretesa contributiva della stessa nei confronti dell'appellata in relazione agli anni 2017 e 2018, anche a voler ritenere operante l'art. 29 dlsg n. 276/2003, risulta infondata.
CP_ In relazione alla pretesa contributiva vantata da in relazione al lavoratore per l'anno 2019 si osserva, innanzitutto, che, come risulta dalla Persona_6
documentazione in atti ( cfr. doc n. 4 e 20 di parte appellata), il contratto tra
[...]
e è cessato il 30 aprile 2019. Controparte_3 Controparte_1
CP_ Ne consegue, quindi, che ogni pretesa contributiva di nei confronti dell'appellata in relazione a tale lavoratore nel periodo dal maggio 2019 a settembre 2019 è evidentemente infondata.
Per il periodo precedente si osserva che, a fronte delle contestazioni
CP_ dell'appellata, non ha provato nel presente giudizio in maniera adeguata che abbia lavorato per per i medesimi Persona_6 Controparte_1
motivi sopra esposti.
Da quanto sopra esposto deriva che stante la carenza di prova di questi elementi
CP_ risulta infondata la pretesa contributiva di nei confronti di Controparte_1
[...]
CP_ I restanti motivi di appello di risultano, quindi, assorbiti in quanto stante quanto sopra detto diventa irrilevante l'esatta qualificazione giuridica del contratto intercorso tra l'appellata e Controparte_1
CP_ L'appello di risulta, quindi, infondato.
Da quanto sopra esposto deriva che devono essere rigettati l'appello principale e l'appello incidentale e deve essere confermata la sentenza impugnata. CP_ Le spese del presente grado di giudizio tra e Controparte_1
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/ 2002.
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La Corte d'appello di Bologna sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 472/2024 RGA così provvede:
CP_ 1) Rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da e conferma la sentenza impugnata Controparte_1
CP_ 2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a le spese del presente grado di giudizio che liquida nella Controparte_1
somma di euro 2500,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/ 2002
Così deciso in Bologna, il 27 marzo 2025
Il Consigliere rel
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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