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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di AP, II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 21714 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello a sentenza Giudice di Pace di AP n. 20356/2023 del
20.04.2023
TRA
, C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di AP, ed elettivamente domiciliata in AP alla Via Diaz n. 11, presso i loro uffici
APPELLANTE
E
P.I. , in persona del del C.d.A., Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Rispoli, ed elettivamente domiciliata in AP alla via
Andrea d'Isernia n. 16;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.01.2025 le parti, mediante il deposito di sintetiche note scritte, concludevano riportandosi ai propri atti introduttivi ed alle successive difese. Il GU assegnava la causa a sentenza.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l' , chiedeva Parte_1
la riforma della sentenza n. 20356/2023 del Giudice di Pace di AP, VI sezione civile, resa nella causa civile recante R.G. 51698/2022, depositata il 20.04.2023, ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente patito dall' CP_1
in conseguenza di condotte lesive ascritte alla .
[...] Parte_1 Ebbene, con atto di citazione ritualmente notificato in data 01.08.2022, l'Ente Controparte_1 conveniva in giudizio l' al fine di sentirla condannare al Parte_1 risarcimento dei danni patiti in conseguenza della mancata esazione di somme iscritte a ruolo.
Nella specie, l'Ente asseriva di aver irrogato, in data 11.04.2009, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n.
13/1998 («Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione») una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di un viaggiatore, sig.ra ritenuta privo di titolo regolare di viaggio. Parte_2
A seguito dell'infruttuosa notificazione nei confronti del sanzionato del verbale di accertamento di Contr violazione nonché, dell'ingiunzione di pagamento (per la somma complessiva di euro 126,70), l' provvedeva ad iscrivere a ruolo le somme da questa dovute e successivamente a trasmettere la relativa minuta alla allora Il Concessionario della riscossione provvedeva così a Controparte_4
notificare al destinatario la cartella di pagamento n. 07120130087328119 000.
Successivamente, avverso dette intimazione, il sanzionato proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. innanzi al Giudice di Pace di AP (R.G. n. 36440/2020) al fine di sentire accertare e dichiarare la sopravvenuta prescrizione del credito opposto.
Il Giudice di Pace di AP, con sentenza n. 27207/21 accoglieva l'opposizione proposta dalla sig.ra e per l'effetto annullava l'iscrizione a ruolo esattoriale non avendo l' provatone Parte_2 Pt_1
né la notifica né la regolarità procedimentale. Contr A seguito di tale pronuncia, l' conveniva innanzi al Giudice di Pace di AP la
[...]
al fine di sentirla condannare, previo accertamento della responsabilità del Parte_1
Concessionario:
1) «a pagare in favore dell' la somma di euro 126,70, oltre le maggiorazioni del 10% per CP_5
ogni semestre di ritardo a decorrere dalla data della trasmissione del ruolo al concessionario
(21.01.2013) così come previste dall'art. 27 della Legge 689/1981, oltre interessi legali su detta somma ottenuta per il credito non riscosso a far data dalla trasmissione del ruolo e/o in subordine dalla domanda giudiziale alla sentenza di accoglimento dell'opposizione ed oltre ulteriori interessi da detta data al saldo»;
2) «condannare ex art. 1226 c.c. l' al pagamento nei confronti Parte_1 dell' della somma che il Giudice riterrà di liquidare secondo equità a titolo di danno di CP_5 immagine che si quantifica sin d'ora in sei volte l'importo della sanzione dovuta e richiesta con
l'ordinanza di ingiunzione, ovvero nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia»;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Il Giudice di Pace adito, esaminati gli atti di causa e sentite le conclusioni rassegnate dalle parti, pronunciava la sentenza n. 20356/2023 con la quale, accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria proposta dal , condannando, per l'effetto, la convenuta Controparte_1 [...]
in favore dell'attrice, al pagamento dell'importo di euro 126,70 oltre interessi Parte_1 legali;
mentre, non accoglieva la richiesta di risarcimento del danno all'immagine e condannava la presente appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 393,00 di cui 43,00 per spese ed euro 350,00 per competenze professionali oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l' Pt_3 proponeva appello nei confronti dell' per vedere riformarsi la sentenza impugnata per CP_5
difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo rigettarsi integralmente l'appello Controparte_1
perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite, e conferma della sentenza di primo grado.
La causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 14.01.2025 veniva assegnata a sentenza.
In via del tutto preliminare, va dato atto della tempestività dell'appello per essere lo stesso stato notificato in data 17.10.2023 ovvero nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata 20.04.2023.
Quanto al dedotto difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, parte appellante richiama l'arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 5569/2023 del 22.02.2023 per regolamento di giurisdizione in relazione ad un giudizio dinanzi al Giudice di Pace di AP – giudizio avente ad oggetto la medesima materia del contendere, sebbene con altra parte in causa, la società di trasporto pubblico Controparte_6
Tale arresto ha affermato la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti.
Le conclusioni dell'invocato precedente muovono da un duplice rilievo: la natura giuridica pubblicistica dell' la disciplina che regola il rapporto tra ente impositore e CP_7
concessionario.
Quanto alla prima, si riconosce l' quale “società in house” facente capo al CP_7 CP_8
caratterizzandosi come un'azienda pubblica controllata da altra società, la municipalizzata
[...]
AP Holding e concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nella città di AP e nella circostante città metropolitana.
Proprio nella predetta qualità, l' ha sottoscritto il contratto per la gestione del servizio CP_7 urbano e metropolitano, affidata secondo le modalità dell'in house providing, con ciò potendosi addivenire – anche alla luce delle disposizioni statutarie dell' - ad una qualificazione di CP_7
natura pubblicistica, alla luce della disciplina di cui al D.Lgs. n. 175/2016.
Sostiene infatti la Corte che l' sia qualificabile, “società in house” che esercita il CP_7
servizio di trasporto pubblico locale sul territorio del a sua volta totalmente Controparte_8
partecipata dalla società AP che ancora ed a sua volta è “società in house” del Parte_4
dal quale è totalmente partecipata. Controparte_8
Rientrando quindi nella previsione dell'art. 2, comma 1, lett. o) del citato D.Lgs. n. 175 del 2016, che definisce le “società in house” come “le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'art. 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, comma 3”. Inoltre, l'art. 16 comma terzo prevede che “Gli statuti delle società … devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci”.
Per “controllo analogo”, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del detto D.Lgs., s'intende “la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante”.
Seguendo il ragionamento della Corte regolatrice, le funzioni giurisdizionali, di controllo e consultive della Corte dei conti sono indirizzate in base alla normativa di settore, nei confronti degli enti pubblici, nel cui novero non rientrano, per definizione, le società di capitali, può riconoscersi che la progressiva introduzione di disposizioni imperative che devono essere osservate dalle S.p.A. partecipate e l'utilizzo di risorse pubbliche nell'espletamento delle funzioni loro attribuite, spesso strumentali al raggiungimento di finalità istituzionali degli enti costitutori, stanno mutando la prospettiva attraendo le stesse società nell'orbita pubblicistica così come le attività di verifica e controllo svolte nei confronti delle attività degli enti pubblici hanno ad oggetto anche i rapporti con le società partecipate e le modalità di applicazione dei vincoli di finanza pubblica da parte di queste ultime.
Ciò perché la responsabilità contabile in senso proprio, oggetto del giudizio di conto, è una manifestazione della responsabilità amministrativo-erariale, visto che entrambe le forme di responsabilità derivano da condotte lesive del patrimonio pubblico, si deve concludere che una
“società in house” è equiparabile in sostanza a una pubblica amministrazione (ovvero ne rappresenta una “longa manus”) agli effetti della individuazione del plesso giurisdizionale demandato a conoscere della responsabilità per danno al patrimonio sociale (erariale) arrecato da amministratori, dipendenti e concessionari di servizi che agiscono per conto della società; da tale equiparazione deve necessariamente discendere l'instaurabilità, dinanzi alla Corte dei conti, del giudizio di conto nei confronti degli agenti contabili della “società in house”.
Ne consegue che l'azione di danno esercitata dalla “società in house” nei confronti del suo agente contabile per non aver tempestivamente riscosso un importo iscritto in ruoli ad esso consegnati rientra in un concetto lato di contabilità pubblica dovendo qualificarsi, in senso lato, “giudizio di conto” ogni controversia tra società concessionaria del servizio di riscossione e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere e il risultato finale di tali rapporti, con la riconducibilità alla ipotesi di giurisdizione della Corte dei Conti, che ha ad oggetto “gli altri giudizi ad istanza di parte”, disciplinati dagli artt. 172 e ss. del cd. Codice della giustizia contabile D.Lgs. n.
174/2016, e precisamente nella categoria residuale di cui alla lettera d) dell'art. 172 di detto codice, tra i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato.
Ciò perché la norma richiama ipotesi di obblighi e responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di un soggetto (in questo caso l' ) che è un Controparte_9
agente contabile incaricato di pubblico servizio di riscossione da parte di un soggetto pubblico (nella fattispecie in esame la società in house che è equiparabile per quanto detto ad un ente pubblico).
Ciò significa, che nel caso di pregiudizio arrecato al patrimonio di una società di capitali non è
Pa sufficiente la partecipazione totalitaria della per radicare la giurisdizione della Corte dei conti, ma
è necessaria la qualificazione di società in house con l'accertamento dei requisiti prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia.
Solo in regime di in house providing, infatti, la società pubblica costituisce il braccio operativo dell'ente pubblico in ragione del peculiare rapporto di delegazione interorganica, grazie al quale la distinzione tra socio pubblico e società non si realizza in termini di vera e propria alterità soggettiva.
Fatta questa premessa, occorre in primis verificare se, anche l' possa Controparte_1
o meno qualificarsi come longa manus di un ente pubblico, e quindi società “in house”.
A sostegno della soluzione negativa, parte appellata richiama l'arresto di cui a S.U. Corte di
Cassazione, n. 22410 del 2018, che nel richiamare numerosi precedenti in tal senso, indica i requisiti per la configurabilità di una società in house e le modalità del loro accertamento:
a) il capitale sociale deve essere integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto deve vietare la cessione delle partecipazioni a soci privati;
b) la società deve esplicare statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale;
(e cioè “Gli statuti delle società … devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci” art. 16 comma terzo legge cit.);
c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici - al punto che gli organi amministrativi della società vengano a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica - e quindi con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà normalmente spettanti al socio in base alle regole del codice civile;
d) i detti requisiti devono sussistere tutti contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie, e la loro verifica deve essere svolta avendo riguardo al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita (tra altre, oltre a Cass., Sez. U., n. 26283/13, cit., Cass., Sez. U., 10/3/2014,
n. 5491; 26/3/2014, n. 7177; 24/3/2015, n. 5848; 13/4/2016, n. 7293; 8/7/2016, n. 14040; 22/12/2016,
n. 26643 e n. 26644; 17/1/2017, n. 962; 18/1/2017, n. 1091; 27/12/2017, n. 30978).
Sulla base di tali requisiti imprescindibili, proprio la Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha escluso la natura di società in house dell' a seguito di valutazione, Controparte_1 tra l'altro, dello statuto di tale società. Ha rilevato che nelle versioni succedutesi sino al 2012, manca il requisito di cui alla su menzionata lettera b). Contr Osserva la Corte che l'art. 3 dello statuto (dell' ) contempla, nell'oggetto sociale, tra l'altro,
“l'attività di gestione e distribuzione dell'illuminazione”, “l'attività di servizi di ingegneria e formazione, ivi comprese le attività di studio e ricerca nel settore logistico”, “l'acquisto, la costruzione, la gestione, la valorizzazione delle infrastrutture di trasporto delle tecnologie e del materiale rotabile ferroviario e automobilistico”.
Risulta assente qualsiasi previsione limitativa dell'attività in favore della o prescrizione Pt_6 dell'obbligo di rispettare il criterio della prevalenza del 80% del fatturato di cui si è detto.
Poiché è previsto, l'esercizio di molteplici attività diversificate, con la massima libertà gestionale e la possibilità di coordinare le iniziative con altri enti e aziende fornitori di servizi pubblici, lasciando spazio deve ritenersi – all'operatività in regime di libero mercato (cfr., in particolare, Cass., Sez. U., nn. 7293, 26643 e 26644 del 2016, 1091 del 2017, citt.).
Contr Ciò chiarito, anche dalla lettura dell'ulteriore statuto dell' in atti di causa, datato 15.5.2013, può ribadirsi che non vi è alcun criterio di prevalenza come su descritto.
Tale circostanza, tuttavia, non appare decisiva ai fini dell'esclusione dell'attribuzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Contr Negli atti di causa, è presente anche lo statuto del 18.4.2019, che per la prima volta, reca all'art. 3, la previsione secondo cui: “nel perseguimento dell'oggetto sociale, almeno l'80% del fatturato deve essere realizzato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico che ne è socio”, con ciò rinvenendosi la seconda caratteristica essenziale imprescindibile indicata alla lettera b) da
S.U. Corte di Cassazione, n. 22410 del 2018, che s'intende quindi superata.
Occorre quindi verificare se appare riscontrabile anche il terzo elemento caratteristico della società in house, il c.d. “controllo analogo” ovvero la situazione in cui l'amministrazione pubblica esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.
Contr Tale controllo appare riscontrabile se si considera che la è unico socio dell' , Controparte_10 ne nomina tutti gli organi amministrativi e di rappresentanza ed ai sensi dell'art. 8 bis dello statuto, può richiedere la convocazione dell'assemblea e decidere le materia da trattare in essa, richiesta vincolante per l'organi amministrativo. Contr Chiarito che, con statuto a far data dal 18.04.2019 l' rientra nella definizione di società in house di cui sopra si è detto, occorre verificare se rilevi o meno tale sopravvenuta modificazione statutaria per la fattispecie in esame ai fini dell'attribuzione della giurisdizione alla Corte dei Conti.
Orbene, la fattispecie oggetto di causa attiene ad una presunta responsabilità nella gestione dell'incarico di riscossione da parte dell' , responsabilità per inadempimento Controparte_11
contrattuale che si è realizzata durante la fase di gestione del credito da riscuotere.
Contr Tuttavia, l'inadempimento dell' ente di riscossione ed il danno all' si sono realizzati sicuramente in una data successiva al 2019, ciò perché, e lo si ricava dalla lettura della sentenza del giudice di pace n. 27207/2021, a conclusione di un giudizio instauratosi nel 2020, si accoglieva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sulla base del disconoscimento della fotocopia della relata di notificazione, in mancanza di successivo deposito di originale della stessa di cui l' era onerata, Controparte_11
così come a seguito del mancato deposito della copia della cartella di pagamento notificata o la sua matrice.
Tale comportamento processuale portava il giudicante a ritenere che non poteva desumersi con certezza ed univocità a quale cartella esattoriale la relata di notifica si si riferisse.
Il comportamento che ha cagionato il danno, che si è reso concreto con l'annullamento in sentenza della cartella esattoriale sopracitata per avvenuta prescrizione del diritto, è consistito quindi principalmente nella inadeguata attività difensiva nel giudizio innanzi al giudice di pace iniziato nel
2020 a cui è conseguito un danno realizzatosi nel 2021 con la decisione del giudice di pace.
Ne consegue che la condizione statutaria e normativa di riferimento è quella applicabile all'epoca della condotta (l'unica alla quale occorre far capo per valutare la sussistenza della interpositio), all'epoca in cui si è realizzato il danno per valutare se esso assuma rilevanza pubblicistica.
Nel quadro della previsione dell'art. 113 del d.lgs. 267 del 2000, infatti, entra in rilievo un'ipotesi di configurazione degli assetti statutari della società rispetto al socio pubblico che può, o meno, essere ritenuta fonte della responsabilità azionata nella misura in cui - all'epoca dei fatti contestati - raggiunga la soglia per ritenere delineata una struttura "in house".
Ne consegue allora che, nella fattispecie in esame, la società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo a decorrere dal
2019, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto”.
Le spese di lite, attesa l'assenza di una complessa istruttoria e la decisione secondo principi di diritto vanno compensate.
PQM
Il Tribunale di AP, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza impugnata;
- Dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, con assegnazione alla parte più diligente del termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia per la riassunzione;
- Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
AP, 03.02.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di AP, II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 21714 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello a sentenza Giudice di Pace di AP n. 20356/2023 del
20.04.2023
TRA
, C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di AP, ed elettivamente domiciliata in AP alla Via Diaz n. 11, presso i loro uffici
APPELLANTE
E
P.I. , in persona del del C.d.A., Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Rispoli, ed elettivamente domiciliata in AP alla via
Andrea d'Isernia n. 16;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.01.2025 le parti, mediante il deposito di sintetiche note scritte, concludevano riportandosi ai propri atti introduttivi ed alle successive difese. Il GU assegnava la causa a sentenza.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l' , chiedeva Parte_1
la riforma della sentenza n. 20356/2023 del Giudice di Pace di AP, VI sezione civile, resa nella causa civile recante R.G. 51698/2022, depositata il 20.04.2023, ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente patito dall' CP_1
in conseguenza di condotte lesive ascritte alla .
[...] Parte_1 Ebbene, con atto di citazione ritualmente notificato in data 01.08.2022, l'Ente Controparte_1 conveniva in giudizio l' al fine di sentirla condannare al Parte_1 risarcimento dei danni patiti in conseguenza della mancata esazione di somme iscritte a ruolo.
Nella specie, l'Ente asseriva di aver irrogato, in data 11.04.2009, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n.
13/1998 («Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione») una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di un viaggiatore, sig.ra ritenuta privo di titolo regolare di viaggio. Parte_2
A seguito dell'infruttuosa notificazione nei confronti del sanzionato del verbale di accertamento di Contr violazione nonché, dell'ingiunzione di pagamento (per la somma complessiva di euro 126,70), l' provvedeva ad iscrivere a ruolo le somme da questa dovute e successivamente a trasmettere la relativa minuta alla allora Il Concessionario della riscossione provvedeva così a Controparte_4
notificare al destinatario la cartella di pagamento n. 07120130087328119 000.
Successivamente, avverso dette intimazione, il sanzionato proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. innanzi al Giudice di Pace di AP (R.G. n. 36440/2020) al fine di sentire accertare e dichiarare la sopravvenuta prescrizione del credito opposto.
Il Giudice di Pace di AP, con sentenza n. 27207/21 accoglieva l'opposizione proposta dalla sig.ra e per l'effetto annullava l'iscrizione a ruolo esattoriale non avendo l' provatone Parte_2 Pt_1
né la notifica né la regolarità procedimentale. Contr A seguito di tale pronuncia, l' conveniva innanzi al Giudice di Pace di AP la
[...]
al fine di sentirla condannare, previo accertamento della responsabilità del Parte_1
Concessionario:
1) «a pagare in favore dell' la somma di euro 126,70, oltre le maggiorazioni del 10% per CP_5
ogni semestre di ritardo a decorrere dalla data della trasmissione del ruolo al concessionario
(21.01.2013) così come previste dall'art. 27 della Legge 689/1981, oltre interessi legali su detta somma ottenuta per il credito non riscosso a far data dalla trasmissione del ruolo e/o in subordine dalla domanda giudiziale alla sentenza di accoglimento dell'opposizione ed oltre ulteriori interessi da detta data al saldo»;
2) «condannare ex art. 1226 c.c. l' al pagamento nei confronti Parte_1 dell' della somma che il Giudice riterrà di liquidare secondo equità a titolo di danno di CP_5 immagine che si quantifica sin d'ora in sei volte l'importo della sanzione dovuta e richiesta con
l'ordinanza di ingiunzione, ovvero nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia»;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Il Giudice di Pace adito, esaminati gli atti di causa e sentite le conclusioni rassegnate dalle parti, pronunciava la sentenza n. 20356/2023 con la quale, accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria proposta dal , condannando, per l'effetto, la convenuta Controparte_1 [...]
in favore dell'attrice, al pagamento dell'importo di euro 126,70 oltre interessi Parte_1 legali;
mentre, non accoglieva la richiesta di risarcimento del danno all'immagine e condannava la presente appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 393,00 di cui 43,00 per spese ed euro 350,00 per competenze professionali oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l' Pt_3 proponeva appello nei confronti dell' per vedere riformarsi la sentenza impugnata per CP_5
difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo rigettarsi integralmente l'appello Controparte_1
perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite, e conferma della sentenza di primo grado.
La causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 14.01.2025 veniva assegnata a sentenza.
In via del tutto preliminare, va dato atto della tempestività dell'appello per essere lo stesso stato notificato in data 17.10.2023 ovvero nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata 20.04.2023.
Quanto al dedotto difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, parte appellante richiama l'arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 5569/2023 del 22.02.2023 per regolamento di giurisdizione in relazione ad un giudizio dinanzi al Giudice di Pace di AP – giudizio avente ad oggetto la medesima materia del contendere, sebbene con altra parte in causa, la società di trasporto pubblico Controparte_6
Tale arresto ha affermato la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti.
Le conclusioni dell'invocato precedente muovono da un duplice rilievo: la natura giuridica pubblicistica dell' la disciplina che regola il rapporto tra ente impositore e CP_7
concessionario.
Quanto alla prima, si riconosce l' quale “società in house” facente capo al CP_7 CP_8
caratterizzandosi come un'azienda pubblica controllata da altra società, la municipalizzata
[...]
AP Holding e concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nella città di AP e nella circostante città metropolitana.
Proprio nella predetta qualità, l' ha sottoscritto il contratto per la gestione del servizio CP_7 urbano e metropolitano, affidata secondo le modalità dell'in house providing, con ciò potendosi addivenire – anche alla luce delle disposizioni statutarie dell' - ad una qualificazione di CP_7
natura pubblicistica, alla luce della disciplina di cui al D.Lgs. n. 175/2016.
Sostiene infatti la Corte che l' sia qualificabile, “società in house” che esercita il CP_7
servizio di trasporto pubblico locale sul territorio del a sua volta totalmente Controparte_8
partecipata dalla società AP che ancora ed a sua volta è “società in house” del Parte_4
dal quale è totalmente partecipata. Controparte_8
Rientrando quindi nella previsione dell'art. 2, comma 1, lett. o) del citato D.Lgs. n. 175 del 2016, che definisce le “società in house” come “le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'art. 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, comma 3”. Inoltre, l'art. 16 comma terzo prevede che “Gli statuti delle società … devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci”.
Per “controllo analogo”, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del detto D.Lgs., s'intende “la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante”.
Seguendo il ragionamento della Corte regolatrice, le funzioni giurisdizionali, di controllo e consultive della Corte dei conti sono indirizzate in base alla normativa di settore, nei confronti degli enti pubblici, nel cui novero non rientrano, per definizione, le società di capitali, può riconoscersi che la progressiva introduzione di disposizioni imperative che devono essere osservate dalle S.p.A. partecipate e l'utilizzo di risorse pubbliche nell'espletamento delle funzioni loro attribuite, spesso strumentali al raggiungimento di finalità istituzionali degli enti costitutori, stanno mutando la prospettiva attraendo le stesse società nell'orbita pubblicistica così come le attività di verifica e controllo svolte nei confronti delle attività degli enti pubblici hanno ad oggetto anche i rapporti con le società partecipate e le modalità di applicazione dei vincoli di finanza pubblica da parte di queste ultime.
Ciò perché la responsabilità contabile in senso proprio, oggetto del giudizio di conto, è una manifestazione della responsabilità amministrativo-erariale, visto che entrambe le forme di responsabilità derivano da condotte lesive del patrimonio pubblico, si deve concludere che una
“società in house” è equiparabile in sostanza a una pubblica amministrazione (ovvero ne rappresenta una “longa manus”) agli effetti della individuazione del plesso giurisdizionale demandato a conoscere della responsabilità per danno al patrimonio sociale (erariale) arrecato da amministratori, dipendenti e concessionari di servizi che agiscono per conto della società; da tale equiparazione deve necessariamente discendere l'instaurabilità, dinanzi alla Corte dei conti, del giudizio di conto nei confronti degli agenti contabili della “società in house”.
Ne consegue che l'azione di danno esercitata dalla “società in house” nei confronti del suo agente contabile per non aver tempestivamente riscosso un importo iscritto in ruoli ad esso consegnati rientra in un concetto lato di contabilità pubblica dovendo qualificarsi, in senso lato, “giudizio di conto” ogni controversia tra società concessionaria del servizio di riscossione e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere e il risultato finale di tali rapporti, con la riconducibilità alla ipotesi di giurisdizione della Corte dei Conti, che ha ad oggetto “gli altri giudizi ad istanza di parte”, disciplinati dagli artt. 172 e ss. del cd. Codice della giustizia contabile D.Lgs. n.
174/2016, e precisamente nella categoria residuale di cui alla lettera d) dell'art. 172 di detto codice, tra i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato.
Ciò perché la norma richiama ipotesi di obblighi e responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di un soggetto (in questo caso l' ) che è un Controparte_9
agente contabile incaricato di pubblico servizio di riscossione da parte di un soggetto pubblico (nella fattispecie in esame la società in house che è equiparabile per quanto detto ad un ente pubblico).
Ciò significa, che nel caso di pregiudizio arrecato al patrimonio di una società di capitali non è
Pa sufficiente la partecipazione totalitaria della per radicare la giurisdizione della Corte dei conti, ma
è necessaria la qualificazione di società in house con l'accertamento dei requisiti prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia.
Solo in regime di in house providing, infatti, la società pubblica costituisce il braccio operativo dell'ente pubblico in ragione del peculiare rapporto di delegazione interorganica, grazie al quale la distinzione tra socio pubblico e società non si realizza in termini di vera e propria alterità soggettiva.
Fatta questa premessa, occorre in primis verificare se, anche l' possa Controparte_1
o meno qualificarsi come longa manus di un ente pubblico, e quindi società “in house”.
A sostegno della soluzione negativa, parte appellata richiama l'arresto di cui a S.U. Corte di
Cassazione, n. 22410 del 2018, che nel richiamare numerosi precedenti in tal senso, indica i requisiti per la configurabilità di una società in house e le modalità del loro accertamento:
a) il capitale sociale deve essere integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto deve vietare la cessione delle partecipazioni a soci privati;
b) la società deve esplicare statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale;
(e cioè “Gli statuti delle società … devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci” art. 16 comma terzo legge cit.);
c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici - al punto che gli organi amministrativi della società vengano a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica - e quindi con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà normalmente spettanti al socio in base alle regole del codice civile;
d) i detti requisiti devono sussistere tutti contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie, e la loro verifica deve essere svolta avendo riguardo al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita (tra altre, oltre a Cass., Sez. U., n. 26283/13, cit., Cass., Sez. U., 10/3/2014,
n. 5491; 26/3/2014, n. 7177; 24/3/2015, n. 5848; 13/4/2016, n. 7293; 8/7/2016, n. 14040; 22/12/2016,
n. 26643 e n. 26644; 17/1/2017, n. 962; 18/1/2017, n. 1091; 27/12/2017, n. 30978).
Sulla base di tali requisiti imprescindibili, proprio la Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha escluso la natura di società in house dell' a seguito di valutazione, Controparte_1 tra l'altro, dello statuto di tale società. Ha rilevato che nelle versioni succedutesi sino al 2012, manca il requisito di cui alla su menzionata lettera b). Contr Osserva la Corte che l'art. 3 dello statuto (dell' ) contempla, nell'oggetto sociale, tra l'altro,
“l'attività di gestione e distribuzione dell'illuminazione”, “l'attività di servizi di ingegneria e formazione, ivi comprese le attività di studio e ricerca nel settore logistico”, “l'acquisto, la costruzione, la gestione, la valorizzazione delle infrastrutture di trasporto delle tecnologie e del materiale rotabile ferroviario e automobilistico”.
Risulta assente qualsiasi previsione limitativa dell'attività in favore della o prescrizione Pt_6 dell'obbligo di rispettare il criterio della prevalenza del 80% del fatturato di cui si è detto.
Poiché è previsto, l'esercizio di molteplici attività diversificate, con la massima libertà gestionale e la possibilità di coordinare le iniziative con altri enti e aziende fornitori di servizi pubblici, lasciando spazio deve ritenersi – all'operatività in regime di libero mercato (cfr., in particolare, Cass., Sez. U., nn. 7293, 26643 e 26644 del 2016, 1091 del 2017, citt.).
Contr Ciò chiarito, anche dalla lettura dell'ulteriore statuto dell' in atti di causa, datato 15.5.2013, può ribadirsi che non vi è alcun criterio di prevalenza come su descritto.
Tale circostanza, tuttavia, non appare decisiva ai fini dell'esclusione dell'attribuzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Contr Negli atti di causa, è presente anche lo statuto del 18.4.2019, che per la prima volta, reca all'art. 3, la previsione secondo cui: “nel perseguimento dell'oggetto sociale, almeno l'80% del fatturato deve essere realizzato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico che ne è socio”, con ciò rinvenendosi la seconda caratteristica essenziale imprescindibile indicata alla lettera b) da
S.U. Corte di Cassazione, n. 22410 del 2018, che s'intende quindi superata.
Occorre quindi verificare se appare riscontrabile anche il terzo elemento caratteristico della società in house, il c.d. “controllo analogo” ovvero la situazione in cui l'amministrazione pubblica esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.
Contr Tale controllo appare riscontrabile se si considera che la è unico socio dell' , Controparte_10 ne nomina tutti gli organi amministrativi e di rappresentanza ed ai sensi dell'art. 8 bis dello statuto, può richiedere la convocazione dell'assemblea e decidere le materia da trattare in essa, richiesta vincolante per l'organi amministrativo. Contr Chiarito che, con statuto a far data dal 18.04.2019 l' rientra nella definizione di società in house di cui sopra si è detto, occorre verificare se rilevi o meno tale sopravvenuta modificazione statutaria per la fattispecie in esame ai fini dell'attribuzione della giurisdizione alla Corte dei Conti.
Orbene, la fattispecie oggetto di causa attiene ad una presunta responsabilità nella gestione dell'incarico di riscossione da parte dell' , responsabilità per inadempimento Controparte_11
contrattuale che si è realizzata durante la fase di gestione del credito da riscuotere.
Contr Tuttavia, l'inadempimento dell' ente di riscossione ed il danno all' si sono realizzati sicuramente in una data successiva al 2019, ciò perché, e lo si ricava dalla lettura della sentenza del giudice di pace n. 27207/2021, a conclusione di un giudizio instauratosi nel 2020, si accoglieva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sulla base del disconoscimento della fotocopia della relata di notificazione, in mancanza di successivo deposito di originale della stessa di cui l' era onerata, Controparte_11
così come a seguito del mancato deposito della copia della cartella di pagamento notificata o la sua matrice.
Tale comportamento processuale portava il giudicante a ritenere che non poteva desumersi con certezza ed univocità a quale cartella esattoriale la relata di notifica si si riferisse.
Il comportamento che ha cagionato il danno, che si è reso concreto con l'annullamento in sentenza della cartella esattoriale sopracitata per avvenuta prescrizione del diritto, è consistito quindi principalmente nella inadeguata attività difensiva nel giudizio innanzi al giudice di pace iniziato nel
2020 a cui è conseguito un danno realizzatosi nel 2021 con la decisione del giudice di pace.
Ne consegue che la condizione statutaria e normativa di riferimento è quella applicabile all'epoca della condotta (l'unica alla quale occorre far capo per valutare la sussistenza della interpositio), all'epoca in cui si è realizzato il danno per valutare se esso assuma rilevanza pubblicistica.
Nel quadro della previsione dell'art. 113 del d.lgs. 267 del 2000, infatti, entra in rilievo un'ipotesi di configurazione degli assetti statutari della società rispetto al socio pubblico che può, o meno, essere ritenuta fonte della responsabilità azionata nella misura in cui - all'epoca dei fatti contestati - raggiunga la soglia per ritenere delineata una struttura "in house".
Ne consegue allora che, nella fattispecie in esame, la società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo a decorrere dal
2019, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto”.
Le spese di lite, attesa l'assenza di una complessa istruttoria e la decisione secondo principi di diritto vanno compensate.
PQM
Il Tribunale di AP, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza impugnata;
- Dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, con assegnazione alla parte più diligente del termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia per la riassunzione;
- Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
AP, 03.02.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco