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1 gennaio 2002
1 gennaio 2002
Art. 51. (Fondi per le vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia) 1. Dopo l' articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - (Diritto di surroga). - 1. Il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 e' unificato al Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura di cui all' articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 , e successive modificazioni. Tale Fondo unificato e' surrogato quanto alle somme corrisposta agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.
2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 e' esercitato dal concessionario di cui all'articolo 19, comma 4.
3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura".
2. All' articolo 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancia dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso".
"Art. 18-bis. - (Diritto di surroga). - 1. Il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 e' unificato al Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura di cui all' articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 , e successive modificazioni. Tale Fondo unificato e' surrogato quanto alle somme corrisposta agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.
2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 e' esercitato dal concessionario di cui all'articolo 19, comma 4.
3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura".
2. All' articolo 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancia dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso".
Commentari • 2
- 1. Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le…Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 27 febbraio 2006 · 1.4124163
[…] Le somme del Fondo unificato di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, possono essere annualmente destinate per il finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. […]
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Giurisprudenza • 6
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