Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 1
- Legge 11 luglio 1986, n. 341
Articolo 2 della Legge 11 luglio 1986, n. 341
Versione
12 luglio 1986
12 luglio 1986