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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/07/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1790 del RG dell'anno 2024 avente ad oggetto la revisione del contributo economico in favore di figlio maggiorenne , vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Mandarano, presso il cui studio sito in Pisa (PI), Via
Garibaldi n. 63, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresenta e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Veronica Rossi, presso il cui studio sito in Pisa (PI), via L. L.
Zamenhof n. 16, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Veronica Rossi, presso il cui studio sito in Pisa (PI), via L. L.
Zamenhof n. 16, elettivamente domicilia;
TERZO CHIAMATO
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per tutte le parti revocare l'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne nel senso indicato dall'accordo versato in atti.
RG n. 1790/2024 - Pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.06.2024, chiedeva di Parte_1 modificare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
842/2019, emessa in data 11.09.2019 dal Tribunale di Pisa, nel senso di disporre la revoca dell'obbligo, posto a carico dello stesso, di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne Controparte_2 nato il [...].
In particolare, per quanto di interesse, deduceva il venir meno dei presupposti dell'obbligo di mantenimento, avendo il figlio, ormai maggiorenne, concluso il proprio percorso di studi presso l'Istituto alberghiero “G. Matteotti” di Pisa e, pertanto, acquisito le competenze professionali necessarie per l'accesso al mondo del lavoro.
2. Con comparsa depositata in data 23.09.2024, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di notifica Controparte_1 al figlio legittimato passivo nel presente procedimento in Controparte_2 quanto maggiorenne. Nel merito, contestava tutto quanto ex adverso dedotto da parte attrice, perché infondato in fatto e in diritto, e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In particolare, per quanto di interesse, deduceva che:
- il figlio non aveva ancora raggiunto la piena indipendenza economica, avendo lavorato solo in modo saltuario e discontinuo;
- infatti, aveva incontrato numerose difficoltà nell'inserirsi nel CP_2 mondo del lavoro, essendo affetto da una patologia cronica (diabete mellito insulino-dipendente), per cui è riconosciuto invalido civile dall'Inps;
- il padre aveva deciso unilateralmente di ridurre l'importo dell'assegno da
€300 e €200 fin dal momento della pubblicazione della sentenza di divorzio e, da settembre 2023, ne aveva definitivamente interrotto la corresponsione.
3. Depositate le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 24.10.2024, il
Giudice delegato disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio maggiorenne Controparte_2
RG n. 1790/2024 - Pagina 2 di 4 4. Con comparsa depositata in data 18.03.2025, si costituiva in giudizio CP_2
il quale aderiva, confermandola, alla ricostruzione dei fatti
[...] prospettata dalla madre resistente nel presente Controparte_1 procedimento.
5. All'udienza del 17.04.2025, le parti davano atto della pendenza di trattative di bonario componimento. Alla successiva udienza del 28.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, preso atto del raggiungimento di un accordo tra le parti, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
6. La domanda di revoca dell'obbligo di mantenimento previsto dalla sentenza n.
842/2019, emessa in data 11.09.2019 dal Tribunale di Pisa, è fondata, emergendo dagli atti l'accordo delle parti in ordine alla revoca del contributo al mantenimento dovuto dal sig. a favore del figlio maggiorenne Parte_1 sig. ed ogni altra disposizione conseguente e alla Controparte_2 compensazione delle spese di lite del presente procedimento .
Il Collegio prende atto delle ulteriori condizioni riportate nella transazione stipulata tra le parti, allegata alle note congiunte di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025.
7. Il Collegio, stante l'accordo tra le parti, ritiene di potere recepire le condizioni sopra indicate, revocando l'obbligo di mantenimento posto a carico del ricorrente.
8. In considerazione degli interessi coinvolti e preso atto dell'accordo delle parti sul punto, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso depositato in data 14.06.2024 e proposto da Parte_1 nei confronti di e con Controparte_1 Controparte_2
l'intervento del Pubblico Ministero, a modifica della sentenza n. 842/2019, emessa in data 11.09.2019 dal Tribunale di Pisa , così provvede:
1) REVOCA l'obbligo di mantenimento posto a carico di Pt_1
[...]
2) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
RG n. 1790/2024 - Pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.06.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
RG n. 1790/2024 - Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1790 del RG dell'anno 2024 avente ad oggetto la revisione del contributo economico in favore di figlio maggiorenne , vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Mandarano, presso il cui studio sito in Pisa (PI), Via
Garibaldi n. 63, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresenta e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Veronica Rossi, presso il cui studio sito in Pisa (PI), via L. L.
Zamenhof n. 16, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Veronica Rossi, presso il cui studio sito in Pisa (PI), via L. L.
Zamenhof n. 16, elettivamente domicilia;
TERZO CHIAMATO
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per tutte le parti revocare l'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne nel senso indicato dall'accordo versato in atti.
RG n. 1790/2024 - Pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.06.2024, chiedeva di Parte_1 modificare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
842/2019, emessa in data 11.09.2019 dal Tribunale di Pisa, nel senso di disporre la revoca dell'obbligo, posto a carico dello stesso, di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne Controparte_2 nato il [...].
In particolare, per quanto di interesse, deduceva il venir meno dei presupposti dell'obbligo di mantenimento, avendo il figlio, ormai maggiorenne, concluso il proprio percorso di studi presso l'Istituto alberghiero “G. Matteotti” di Pisa e, pertanto, acquisito le competenze professionali necessarie per l'accesso al mondo del lavoro.
2. Con comparsa depositata in data 23.09.2024, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di notifica Controparte_1 al figlio legittimato passivo nel presente procedimento in Controparte_2 quanto maggiorenne. Nel merito, contestava tutto quanto ex adverso dedotto da parte attrice, perché infondato in fatto e in diritto, e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In particolare, per quanto di interesse, deduceva che:
- il figlio non aveva ancora raggiunto la piena indipendenza economica, avendo lavorato solo in modo saltuario e discontinuo;
- infatti, aveva incontrato numerose difficoltà nell'inserirsi nel CP_2 mondo del lavoro, essendo affetto da una patologia cronica (diabete mellito insulino-dipendente), per cui è riconosciuto invalido civile dall'Inps;
- il padre aveva deciso unilateralmente di ridurre l'importo dell'assegno da
€300 e €200 fin dal momento della pubblicazione della sentenza di divorzio e, da settembre 2023, ne aveva definitivamente interrotto la corresponsione.
3. Depositate le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 24.10.2024, il
Giudice delegato disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio maggiorenne Controparte_2
RG n. 1790/2024 - Pagina 2 di 4 4. Con comparsa depositata in data 18.03.2025, si costituiva in giudizio CP_2
il quale aderiva, confermandola, alla ricostruzione dei fatti
[...] prospettata dalla madre resistente nel presente Controparte_1 procedimento.
5. All'udienza del 17.04.2025, le parti davano atto della pendenza di trattative di bonario componimento. Alla successiva udienza del 28.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, preso atto del raggiungimento di un accordo tra le parti, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
6. La domanda di revoca dell'obbligo di mantenimento previsto dalla sentenza n.
842/2019, emessa in data 11.09.2019 dal Tribunale di Pisa, è fondata, emergendo dagli atti l'accordo delle parti in ordine alla revoca del contributo al mantenimento dovuto dal sig. a favore del figlio maggiorenne Parte_1 sig. ed ogni altra disposizione conseguente e alla Controparte_2 compensazione delle spese di lite del presente procedimento .
Il Collegio prende atto delle ulteriori condizioni riportate nella transazione stipulata tra le parti, allegata alle note congiunte di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025.
7. Il Collegio, stante l'accordo tra le parti, ritiene di potere recepire le condizioni sopra indicate, revocando l'obbligo di mantenimento posto a carico del ricorrente.
8. In considerazione degli interessi coinvolti e preso atto dell'accordo delle parti sul punto, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso depositato in data 14.06.2024 e proposto da Parte_1 nei confronti di e con Controparte_1 Controparte_2
l'intervento del Pubblico Ministero, a modifica della sentenza n. 842/2019, emessa in data 11.09.2019 dal Tribunale di Pisa , così provvede:
1) REVOCA l'obbligo di mantenimento posto a carico di Pt_1
[...]
2) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
RG n. 1790/2024 - Pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.06.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
RG n. 1790/2024 - Pagina 4 di 4