Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 20/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott. EL AN Presidente rel. dott. Carmine Esposito Giudice dott. Marianna Frangiosa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1491/2023 avente ad oggetto “cessazione effetti civili matrimonio concordatario/scioglimento matrimonio civile” e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Parte_1 C.F._1
Caputo, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Licusati di Camerota alla via G. Mazzara
n.6, come da mandato in atti, e (CF: ) rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso dall'avv. Vincenzo Calicchio, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Marina di
Camerota, alla via Variante Castello n. 9, come da mandato in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 17/1/2024
FATTO E DIRITTO
1
Parte II, Serie B, n. 2) e che da tale unione erano nati i figli (nato a [...] il Persona_1
Per_ 21/01/1998), (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) - Persona_2 domandavano la separazione alle condizioni di cui al ricorso e chiedevano, altresì, al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni.
Rappresentavano che per effetto di incomprensioni maturate negli anni era venuta meno la comunione d'intenti e che tale situazione rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza.
All'udienza del 20/1/2024 le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e il Tribunale riservava la decisione, rimettendo le parti al Collegio;
con la sentenza n. 233/2024, divenuta irrevocabile come da attestazione allegata agli atti, era dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Le parti comparse all'udienza del 26/11/2024 hanno confermato di non volersi riconciliare, e chiedevano di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni: “2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Camerota, alla via dei Camerotani
n° 4 della fraz. Licusati, viene assegnata a che peraltro, come detto, ne è esclusivo proprietario. Parte_2
3. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento;
la sig.ra si obbliga a Parte_1 trasferire la proprietà della vettura Fiat 500 tg. EZ 898 KV al figlio e della Fiat Panda Persona_4 tg. BV 377 FP alla LI , quando costei diverrà maggiorenne.
4. Entrambi i coniugi prestano il Persona_5 reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI Per MINORENNI 5. La LI minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la LI si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6. Per La LI resta collocata prevalentemente presso la dimora paterna;
la madre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 6a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora paterna e comunque entro le ore 21,00; almeno due pomeriggi a settimana, dalle ore 17,00 alle 22,00compatibilmente con gli impegni di studio e con le attività extra-scolastiche che la minore frequenta;
6/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà
2 con i figli seguendo il criterio dell'alternanza.7) La sig.ra verserà al sig. Parte_1 Parte_2
Per entro il giorno 5 di ogni mese l'assegno di mantenimento per la LI , pari ad € 150,00-, che sarà
[...] aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. 8) Le spese straordinarie nell'interesse della LI sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
8/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
8/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore”.
All'esito della celebrazione dell'udienza del 7/1/2024 il Tribunale riservava la decisione.
Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda congiuntamente proposta.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n.
898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione consensuale.
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito.
Il Tribunale, pertanto, preso atto che le parti dichiarano di non avere ulteriori pretese patrimoniali reciproche, e tenendo presenti gli interessi morali e materiali della famiglia, ritiene opportuno confermare le disposizioni contenute nel ricorso congiunto e sopra riportate.
3 La natura della causa rende opportuno dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta dalle Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 18.08.1997 in
Capaccio Paestum fra , nata a Parte_1 C.F._1
CAMEROTA (SA) il 01/02/1975 e , nato Parte_2 C.F._2 in VENEZUELA il 16/08/1966, alle condizioni di cui in parte motiva, da intendersi qui integralmente riportate;
manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 17/1/2025
La Presidente rel.
dott. EL AN
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