Articolo 2 della Legge 10 agosto 1950, n. 693
Articolo 1
Versione
23 settembre 1950
Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 23 settembre 1950