Versione
23 settembre 1950
23 settembre 1950
Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.