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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3837 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Roberta Nocella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3837 /2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to FORTUNATO Parte_1 C.F._1
LUCA , con elezione di domicilio presso il procuratore in VIA ANGELO BARGONI 8 ROMA
e
), con il patrocinio dell'avv.to FORTUNATO Parte_2 CodiceFiscale_2
LUCA , con elezione di domicilio presso il procuratore in VIA ANGELO BARGONI 8 ROMA
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/11/2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in epigrafe si sono rivolti al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, deducendo: che avevano contratto matrimonio in Roma in data 19/01/1975 , trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 1975, atto 00127, parte
2, serie A03; che dal matrimonio erano nati i figli ormai maggiorenni ed autonomi economicamente
(04/07/1975), (10/01/1979) e (06/07/1984); che nel tempo la relazione era Per_1 Per_2 Per_3 andata deteriorandosi, tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi di comune accordo hanno già fissato le rispettive residenze altrove, avendo già abbandonato la casa coniugale;
3. I coniugi di comune accordo rinunciano all'assegno di mantenimento;
4. I coniugi essendo in regime di comunione, già hanno provveduto alla divisione dei beni;
5. I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
6. ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto”
All'udienza del 07/11/2024 che si svolgeva secondo le modalità della trattazione cartolare, i ricorrenti insistevano nelle loro richieste e il G.D. si riservava di riferire al Collegio.
§§§
Non vi è dubbio che tra i coniugi sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse dei coniugi.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio in ROMA il 19/01/1975, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 1975, atto 00127, parte 2, serie A03);
3) spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 11/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nocella Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Roberta Nocella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3837 /2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to FORTUNATO Parte_1 C.F._1
LUCA , con elezione di domicilio presso il procuratore in VIA ANGELO BARGONI 8 ROMA
e
), con il patrocinio dell'avv.to FORTUNATO Parte_2 CodiceFiscale_2
LUCA , con elezione di domicilio presso il procuratore in VIA ANGELO BARGONI 8 ROMA
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/11/2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in epigrafe si sono rivolti al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, deducendo: che avevano contratto matrimonio in Roma in data 19/01/1975 , trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 1975, atto 00127, parte
2, serie A03; che dal matrimonio erano nati i figli ormai maggiorenni ed autonomi economicamente
(04/07/1975), (10/01/1979) e (06/07/1984); che nel tempo la relazione era Per_1 Per_2 Per_3 andata deteriorandosi, tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi di comune accordo hanno già fissato le rispettive residenze altrove, avendo già abbandonato la casa coniugale;
3. I coniugi di comune accordo rinunciano all'assegno di mantenimento;
4. I coniugi essendo in regime di comunione, già hanno provveduto alla divisione dei beni;
5. I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
6. ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto”
All'udienza del 07/11/2024 che si svolgeva secondo le modalità della trattazione cartolare, i ricorrenti insistevano nelle loro richieste e il G.D. si riservava di riferire al Collegio.
§§§
Non vi è dubbio che tra i coniugi sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse dei coniugi.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio in ROMA il 19/01/1975, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 1975, atto 00127, parte 2, serie A03);
3) spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 11/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nocella Dott.ssa Marta Ienzi