Articolo 100 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 97Articolo 101
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9 ottobre 2010
Art. 100. Istituzione e funzioni dell'Esercito italiano 1. L'Esercito italiano costituisce la componente operativa terrestre della difesa militare dello Stato.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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