TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 6974/2019 R.G.,
TRA
e , nella qualità di genitori esercenti Parte_1 Parte_2
la potestà genitoriale sul minore , Persona_1
Rappresentati e difesi dagli avv. ti Stefano Putignano e Nicola Sansonetti, procuratori domiciliatari;
- attori -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentata e difesa dagli avv. ti Mario De Lorenzis e Luigi Rella, procuratori domiciliatari;
Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Paolo Cambieri, procuratore domiciliatario;
- convenuti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e in Parte_1 Parte_2
qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore (n. Persona_1
23.8.2006), convenivano in giudizio nonché l'assicuratrice Controparte_1 [...]
al fine di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non riportati dal Controparte_2 minore all'esito del sinistro occorso il 05.09.2018 alle ore 19.30 circa in Copertino, allorquando, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, veniva urtato dalla Fiat Punto tg.
TO35449W condotta da , di proprietà della e assicurata con la Parte_3 CP_1
compagnia evocata.
Con comparsa depositata in data 03.01.2020 si costituiva in giudizio Controparte_2
contestando la sussistenza dei presupposti dell'invocata responsabilità, oltre che
[...]
l'entità del risarcimento preteso.
Il 07.01.2020 si costituiva altresì contestando in fatto e in diritto la pretesa Controparte_1
attorea.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del
10.04.2021 il Tribunale ha ammesso i mezzi di prova richiesti, alla cui assunzione ha proceduto il 28.09.2021 e il 24.02.2022.
All'esito ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio sulla persona del minore, nominato la dott.ssa alla quale all'udienza del 20.12.2022 ha conferito Persona_2
l'incarico.
All'esito del deposito dell'elaborato, all'udienza del 26.03.2024, ascoltate le conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando i termini richiesti ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento per quanto di ragione per le considerazioni di seguito indicate.
Risulta documentalmente acquisito al processo che il 05.9.2018 verso le ore 19.30 circa in
Copertino (LE), all'incrocio tra la via Terra d'Otranto e la via Magna Grecia, il minore
, a cavallo della sua bicicletta, rimase coinvolto in un grave sinistro stradale, Persona_1
venendo in collisione con la Fiat Punto tg. TO35449W condotta da , di Parte_3
proprietà di . Controparte_1
Nell'immediatezza del sinistro intervennero i CC di Copertino, i quali, constatato che “Il veicolo (A) bicicletta, subito dopo l'urto veniva rimosso dalla sua posizione di origine, prelevato e solo successivamente riportato sul luogo dell'evento”, e che “…il velocipede risulta essere privo di ogni dispositivo di illuminazione”, effettuarono i rilievi planimetrici da cui risulta che
“…l'autovettura Fiat Punto, dopo l'urto terminava la corsa al margine destro della carreggiata nel suo senso di marcia”, e rinvennero al centro della carreggiata, della larghezza di m. 9, tracce
2 ematiche e frammenti di vetro dello specchietto retrovisore lato sinistro della Fiat Punto, che nelle foto appare divelto;
quindi “…tra la moltitudine di persone presenti il personale operante provvedeva a richiedere la presenza di eventuali testi, tra i quali si individuavano i seguenti
e entrambi successivamente escussi. Il minore Parte_4 Parte_5 da quanto verbalmente riferito dai vari familiari presenti in loco e dal teste Persona_1 al momento del sinistro risultava essere in compagnia di due suoi Parte_4
coetanei, alla guida di altrettante n. 2 biciclette, successivamente essere accertati Parte_6
di anni 12 e di anni 11. Sul posto in effetti si constatava la presenza di
[...] Parte_7 altre due biciclette oltre a quelle suddette condotte verosimilmente da altri amici non coinvolti nel sinistro ma comunque opportunamente fotografate agli atti di quest'ufficio”.
Il 06.9.2018 alle ore 18.00 presso gli uffici della tenenza di Copertino venne escusso
, il quale dichiarò: “Ieri pomeriggio intorno alle 19:45 era alla guida Parte_4
della mia autovettura Citroën C3, insieme a mia moglie , percorrevamo via Parte_8
Terra d'Otranto con direzione di marcia verso l'incrocio per Nardò, sta di fatto che allorquando giunti all'altezza di un bar ivi situato al margine sinistro al mio senso di marcia, notavo che dalla strada laterale sinistra di predetto bar, uscivano in corsa n. tre ragazzini con le loro biciclette che mi tagliavano la strada, tant'è che riuscivo subito a frenare ed a bloccare il veicolo per evitare l'impatto con questi. Purtroppo, mentre due riuscivano ad attraversare l'incrocio e a fermarsi al margine destro della strada, l'ultimo ragazzo veniva investito da un'autovettura Fiat Punto di colore grigio, condotta da una giovane ragazza. Ho visto che il ragazzino dapprima dopo l'urto balzava sul vetro parabrezza dell'auto e poi cadeva in terra in posizione laterale. Dopo l'urto, visto ciò ho subito provveduto a chiamare il 118 e voi carabinieri. Posso affermare che la conducente del veicolo Fiat Punto stava percorrendo la predetta via Terra d'Otranto con direzione di marcia opposta a quella mia a velocità moderata e sicuramente a causa del buio e della fuoriuscita improvvisa di tre ragazzi in bici non è riuscita ad evitare l'impatto con l'ultimo ragazzino. La conducente dopo l'urto è scesa dalla macchina per capire cosa fosse successo e resasi conto che aveva investito un ragazzo si è spaventata ed è scoppiata subito in lacrime, poi dopo sono arrivate numerose persone e curiosi. Ho notato che la bicicletta del ragazzo investito non aveva luci, né anteriore né posteriore. Sul posto interveniva personale medico 118 e subito dopo, ho visto un signore di cui non conosco, che si è subito prodigato
a recuperare la bicicletta del ragazzino investito e a portarla via dal luogo dell'incidente, anche se io in un primo momento avevo fatto presente a lui di non toccare nulla e di attendere l'arrivo dei
Carabinieri. In merito alla persona che ha portato via la bici non sono in grado di precisare nulla perché si è trattato di una frazione di secondi ed io poi mi sono prodigato a liberare la strada da altri veicoli in transito. Poi successivamente vicino al bambino sono arrivati altri due ragazzini, coetanei
3 presumo i suoi amichetti, perché lo chiamavano per nome Erano gli stessi ragazzini che poco Per_1 prima avevano attraversato la strada in bici con il loro amichetto poi investito”.
Lo stesso 06.9.2018 alle ore 16.40 veniva ascoltata la quale riferiva di Parte_5
non aver assistito al sinistro ma di essere giunta immediatamente dopo, scesa dall'auto, e di aver “…notato che successivamente vicino al bambino sono arrivati altre due bambini, presumo i suoi amichetti, coetanei, perché lo chiamavano per nome infatti i due ragazzi Per_1 Per_1 lasciavano le loro biciclette davanti alla mia autovettura, ferma sul ciglio della strada”.
Premesso che, come noto, il verbale redatto dai pubblici ufficiali intervenuti fa fede fino a querela di falso degli accertamenti da essi compiuti e delle dichiarazioni da essi ricevute, non può porsi in dubbio che e fossero presenti Parte_4 Parte_5
suoi luoghi del sinistro e nell'immediatezza di esso, così come che furono proprio i familiari presenti in loco a riferire che “….al momento del sinistro risultava essere in Persona_1
compagnia di due suoi coetanei”, pure identificati e notati sempre in numero di due dai testi oculari, peraltro muniti di “…altrettante n.2 biciclette”, dagli stessi militari fotografate.
Sebbene in sede istruttoria il teste escusso a distanza di tre anni dal fatto, non Pt_4
sia stato in grado di ricordare i dettagli del sinistro, nello stesso contesto il medesimo ha confermato integralmente le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti il 06.9.2018 ai
CC intervenuti, “…ai quali dissi la verità”, con conseguente utilizzabilità integrale di esse: alla stregua di dette rivelazioni oltre che di quelle della , corroborate da quanto Pt_5
verificato dai CC intervenuti, deve senz'altro escludersi che in dette circostanze di tempo e di luogo fosse in compagnia anche di un terzo amico, oltre ai noti due, del Persona_1
quale peraltro gli attori non hanno mai inteso fornire le generalità a fini di riscontro.
Tale dettaglio insinua peraltro seri dubbi sull'attendibilità delle altre due testimoni che avrebbero assistito al sinistro, e escusse in questa sede Testimone_1 Testimone_2
su istanza degli attori - mai indicate fino all'introduzione del presente giudizio, e nemmeno alle autorità intervenute o nel procedimento penale aperto a carico della conducente della
Fiat Punto, -, che da distinti punti di vista avrebbero notato quattro Parte_3
ragazzini, e non tre, percorrere la via Terra d'Otranto in direzione opposta a quella della
Fiat Punto, fermarsi al centro dell'incrocio e segnalare con il braccio l'intenzione di svoltare a sinistra, prima che il primo di loro venisse travolto.
In tal senso che passeggiava con il proprio cane lungo la banchina erbosa Testimone_2
posta sul margine sinistro della carreggiata nella direzione percorsa dalla : “..i Parte_3
quattro ragazzini sulla bici si fermavano per svoltare a sinistra sulla via Magna Grecia;
ricordo di aver visto tutti i ragazzini che presegnalavano con il braccio sinistro la manovra di svolta a sinistra;
4 davano la precedenza ad un primo autoveicolo allorquando sopraggiungeva la Fiat Punto che travolgeva il primo ragazzo in bici. (…) La velocità della Fiat Punto era molto elevata;
l'auto non accennava ad alcuna manovra di frenata. (…) Dopo il sinistro io mi sono allontanata. Dopo qualche giorno, letta la notizia anche sui giornali locali, riuscivo a contattare la madre del bambino alla quale fornivo i miei dati”; ed ancora “Sono a conoscenza del sinistro per cui è causa Testimone_1
in quanto quel giorno stava andando a prendere mia figlia a casa di un parente percorrendo in auto la via Terra d'Otranto verso la villa comunale e dovevo svoltare su via Magna Grecia. Preciso che ero sulla stessa direzione di marcia dei ragazzini in bicicletta. Ricordo che i ragazzini erano quattro.
Ricordo che il bambino a bordo della bicicletta, arrivato all'altezza dell'incrocio tra Persona_1 via Terra d'Otranto in direzione villa comunale e via Magna Grecia, dopo aver dato la precedenza ad un'altra auto che sopraggiungeva in direzione opposta lungo via Terra d'Otranto, nell'accingersi a svoltare a sinistra su via Magna Grecia veniva investito dalla Fiat Punto che seguiva il primo autoveicolo a cui il bambino aveva concesso la precedenza. (…) Preciso che il bambino era in testa al gruppo di coetanei in bicicletta e pertanto veniva investito dall'auto. (…) Preciso che ho visto che i quattro minori presi che i quattro minori presegnalavano con il braccio sinistro la manovra di svolta sulla via Magna Grecia. (…) preciso di aver abbandonato il luogo del sinistro subito dopo l'occorso e non attesi l'arrivo delle Forze dell'Ordine; lasciai il mio recapito telefonico al padre del minore ivi sopraggiunto. (…) Per quel che posso ricordare, trovandomi dietro il gruppo di bambini in bici, il bambino aveva la testa rivolta in avanti;
ricordo che riuscivo a vedere la sua nuca”. Per_1
Orbene, pure a voler prescindere per un istante dal riscontro tecnico alla ricostruzione del teste offerto in sede penale dal Consulente del P.M., ing. Napoli Pantaleo Lelly, Pt_4
e dall'assenza di equipollente valutazione allegata dagli attori, considera il decidente che:
- la velocità della Fiat Punto non poteva essere “…elevata” se ebbe ad arrestarsi senza lasciare tracce di frenata a non più di m. 15 dal luogo ove sono stati rinvenuti i frammenti dello specchietto (cfr. rilievi);
- pur non essendo stata rilevata la distanza dal margine destro o sinistro in cui le tracce ematiche ed i frammenti di vetro dello specchietto sono stati rinvenuti, dalla planimetria in atti emerge che esse si trovavano concentrate al centro della carreggiata, purtroppo priva di segnaletica orizzontale;
con la conseguenza che, dovendo necessariamente l'urto essersi verificato in una posizione assoluta ubicata tra la Fiat Punto e le tracce, il presumibile punto d'urto dovrebbe essere individuato all'interno della corsia di marcia della , che quindi i minori avrebbero Parte_3
colpevolmente invaso;
5 - se i ragazzi fossero stati in gruppo e nella loro corsia di marcia - sulla quale peraltro sopraggiungeva a brevissima distanza la che ebbe modo persino di vedere Tes_1
la nuca di e che non ha riferito di essersi arrestata bruscamente onde evitare Per_1
di investire i ragazzi -, la Fiat Punto che viaggiava a velocità “…elevata” di certo avrebbe travolto, od almeno sfiorato, qualcuno degli altri ragazzi o dei loro velocipedi, che invece, fortunatamente, sono rimasti illesi: appare viceversa plausibile che il minore fosse distante dagli altri due compagni, che in tal Per_1
guisa ebbero ad assicurarsi l'incolumità;
- se lo scontro fosse stato frontale, ben altro danno avrebbe presentato l'auto, in quanto la bicicletta sarebbe ribaltata sul suo cofano anteriore, e non il solo , Per_1
come viceversa pacificamente avvenuto, il quale peraltro sarebbe stato sbalzato forse dietro l'autovettura, e non a sinistra di essa, come evidenziato dalle tracce ematiche rilevate.
Indubbio che la posizione di quiete della bicicletta avrebbe chiarito la dinamica del sinistro,
e che la sua rimozione prima dell'arrivo dei Carabinieri, da chiunque compiuta, abbia colpevolmente precluso di avere certezza sull'evoluzione dei fatti, a fronte dei dubbi innanzi illustrati circa la ricostruzione per la prima volta riferita in citazione, la verosimiglianza di quella narrata dal teste è stata riscontrata dal consulente designato dal P.M. del Pt_4
procedimento n. 8495/2018 R.G.N.R. aperto a carico di . Parte_3
Con motivazione tecnicamente corroborata il professionista, partendo dalla visione e valutazione dei danni riportati dai due veicoli, è giunto a riferire che: “Il lato sinistro del paraurti anteriore sinistro della presenta evidenti danni ed introflessioni che inducono a ritenere plausibile un urto diretto sulla parte centrale del velocipede ed esattamente, dapprima in corrispondenza del cerchio ruota posteriore e poi a seguire con il traliccio strutturale della forcella anteriore della bicicletta e del manubrio, provocando l'introflessione di tale porzione e la deformazione della ruota anteriore. L'esame dei danni sulla traversa anteriore lato sinistro e sul parabrezza dal lato sinistro della evidenzia altresì che il conducente del velocipede è stato “imbarcato” in modo tale che il corpo andasse ad impattare con violenza la prima sul parabrezza lato sx, danneggiandolo per poi essere proiettato in avanti sul manto stradale, sul lato sinistro del veicolo, compatibilmente con la deformazione dello specchietto retrovisore sinistro della Punto. Dall'esame preliminare della documentazione fotografica precedentemente illustrata, i due mezzi giunsero all'urto con direzione di marcia inclinata, così come potrai vincersi inoltre dalla tipologia dei danni riportati dai veicoli, dal confronto diretto degli stessi effettuato dallo scrivente, dallo schizzo planimetrico della PG intervenuta nonché dalle risultanze grafiche allegate alla presente”.
6 Il professionista quindi, ipotizzando la traiettoria trasversale sulla carreggiata del velocipede intento a svoltare a sinistra e proveniente dalla via Magna Grecia, noncurante dell'obbligo di cui all'art. 145 CdS, ha individuato la posizione relativa d'urto illustrandola a pag. 71 del suo elaborato, e proseguendo nell'indagine rimessagli ha stimato la velocità dell'autovettura in km/h 54, superiore al limite di km/h 30 vigente nel centro abitato, chiarendo pure che l'osservanza del limite non avrebbe evitato il sinistro ma forse procurato conseguenze meno gravi.
Alla stregua di siffatte risultanze, reputa il decidente che la causa del sinistro vada ascritta al concorso in eguale misura delle colpose condotte di e , Persona_1 Parte_3
il primo per non aver osservato il segnale di STOP gravante sulla via Magna Grecia da lui percorsa (art. 145 CdS) e per aver circolato su di un mezzo privo di dispositivi di illuminazione, la seconda per non aver rispettato il limite di velocità vigente (art. 141 CdS), nonostante le pacifiche condizioni di limitata visibilità per l'ora serale e per la presenza di un muro che impediva la visuale sulla via limitrofa, anche se la repentinità della comparsa del minore avrebbe comunque ridotto le possibilità di manovre d'emergenza; ne consegue che la domanda introduttiva merita comunque entro questi limiti accoglimento, dovendo ravvisarsi la responsabilità civile della proprietaria del veicolo . Controparte_1
Venendo alla quantificazione del danno non patrimoniale accusato dal minore, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa puntuale, Persona_2
coerente, tecnicamente corroborata e rimasta immune da censure, è stato accertato che: “A seguito dell'incidente stradale del 5 settembre 2018 ha riportato frattura della Persona_1 clavicola destra, frattura della 3ª e 4ª costa all'arco di torsione a destra, focolai contusivi polmonari bilaterali, prevalenti a destra, trauma cranico, escoriazioni multiple. Tali lesioni sono compatibili con le modalità con cui l'evento è stato riferito, ossia violento urto da parte di un'autovettura della bicicletta condotta dal piccolo il cui corpo è stato sbalzato contro il parabrezza dell'auto con Per_1 successiva caduta al suolo. Il ragazzo ha riferito che al momento del sinistro non indossava dispositivo di protezione del capo (caschetto). Tale strumento protettivo, tuttavia, non avrebbe evitato il manifestarsi delle lesioni toraciche ed agli arti superiori ed inferiori così come riportate da . Per_1
Seppur in via puramente teorica, diversa e contraria considerazione, può essere fatta circa la compatibilità tra il trauma cranico subìto dall con il mancato utilizzo del dispositivo di Per_1 protezione del capo. Corre tuttavia l'obbligo di precisare che si è trattato di un trauma di natura contusiva che ha avuto la sua maggiore espressività clinica soltanto nell'immediatezza dei fatti e per brevissimo tempo, che non ha determinato danni alle strutture cerebrali e soprattutto che non ha lasciato reliquati oggi osservabili. Attualmente, infatti, il giovane presenta quali postumi Per_1
7 invalidanti permanenti, in diretto rapporto causale con l'evento del 5.9.2018, esclusivamente gli esiti disestetici a carico della regione scapolo-omerale destra, claveare destra e della superficie anteriore del ginocchio sinistro, nonché esiti algico-disfunzionali dell'articolazione scapolo-omerale destra (in destrimane)”; la professionista ha quindi stimato che “I postumi sopra indicati configurano danno biologico globalmente valutabile nella misura del 7% (sette per cento). Per il trattamento delle lesioni post-traumatiche si sono resi necessari, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero, un periodo di immobilizzazione delle spalle mediante bendaggio a “8” (B.S.O.), controlli clinico-strumentali, cure farmacologiche e fisioterapiche, tutti finalizzati al miglior recupero anatomo-funzionale dei distretti interessati dal trauma, nonché un ciclo di colloqui di natura psicologica. Tenuto conto di tali periodi, nonché del comune tempo di guarigione/stabilizzazione in casi analoghi, si ritiene che nel caso di specie si siano configurati un periodo di inabilità temporanea totale pari a giorni 40 (quaranta), seguito da ulteriori 30 (trenta) giorni riferibili ad incapacità temporanea parziale, mediamente al
50% e da ulteriori 30 (trenta) giorni riferibili ad incapacità temporanea parziale, mediamente al
25%. Le spese mediche documentate, per un importo totale pari ad euro 2.823.05, appaiono congrue.
Gli esiti riscontrati non si ritengono pregiudicanti la possibilità di un futuro adeguato inserimento di
nel mondo del lavoro né in alcun modo limitanti il completo e corretto svolgimento Persona_1 di qualsivoglia attività lavorativa da parte dello stesso”.
Pertanto, applicate le tabelle di cui all'art. 149 Cod. Assic., stima il Tribunale di dover liquidare il danno complessivamente riportato dal minore (da dimezzare per il concorso ritenuto) in € 21.233,60, di cui € 3.452,50 per IT, € 5.308,00 per il danno morale intuibilmente accusato da un minore per la menomazione subita e per le ripercussioni della visibilità della cicatrice sul suo futuro, ed il resto per IP.
Detta somma, calcolata all'attualità, va maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino alla data del sinistro e dalla pronuncia al saldo.
Ad essa va sommata l'ulteriore di € 2.495,00 per le spese mediche sostenute, esclusa quella occorsa per la sostituzione del cellulare, mai rinvenuto sul luogo del sinistro dai CC, della cui presenza sul luogo dell'incidente ha riferito unicamente la teste della cui Tes_2
attendibilità si dubita per le ragioni suindicate.
Nessun'altra voce di danno merita invece di essere riconosciuta, avendo la Consulente escluso ripercussioni sulla vita lavorativa del minore, e non essendo stata – fortunatamente
– accertata la persistenza di un disturbo post traumatico tale da fondare un pregiudizio esistenziale;
né appare formulata in via riconvenzionale alcuna pretesa inerente la ventilata responsabilità genitoriale per culpa in vigilando e/o in educando.
8 Le spese di lite e di consulenza seguono la soccombenza, e le prime, parametrate al decisum
(Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197), vengono liquidate per l'intero in dispositivo ex D.M. 55/14 in favore degli attuali procuratori, dichiaratisi antistatari, salvo l'eventuale diritto del difensore precedentemente nominato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul
[...] Parte_2
minore : Persona_1
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto, accertata la responsabilità di nella causazione del sinistro occorso il 05.9.2018 nei limiti del Parte_3
50%, condanna in solido con al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore di e IO , nella suindicata Parte_1 Pt_2 qualità, della somma di € 10.616,80 a titolo di danno non patrimoniale, da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al settembre 2018 e dalla pronuncia al saldo, oltre a quella di € 1.247,50 a titolo di danno patrimoniale, da maggiorare di interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna in solido con al pagamento in Controparte_1 Controparte_2
favore di e nella suindicata qualità, delle spese Parte_1 Parte_2
di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 5.077,00, oltre € 518,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3) Pone definitivamente a carico di in solido con Controparte_1 Controparte_2
le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente
[...]
liquidate.
Lecce, 24/03/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 6974/2019 R.G.,
TRA
e , nella qualità di genitori esercenti Parte_1 Parte_2
la potestà genitoriale sul minore , Persona_1
Rappresentati e difesi dagli avv. ti Stefano Putignano e Nicola Sansonetti, procuratori domiciliatari;
- attori -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentata e difesa dagli avv. ti Mario De Lorenzis e Luigi Rella, procuratori domiciliatari;
Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Paolo Cambieri, procuratore domiciliatario;
- convenuti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e in Parte_1 Parte_2
qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore (n. Persona_1
23.8.2006), convenivano in giudizio nonché l'assicuratrice Controparte_1 [...]
al fine di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non riportati dal Controparte_2 minore all'esito del sinistro occorso il 05.09.2018 alle ore 19.30 circa in Copertino, allorquando, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, veniva urtato dalla Fiat Punto tg.
TO35449W condotta da , di proprietà della e assicurata con la Parte_3 CP_1
compagnia evocata.
Con comparsa depositata in data 03.01.2020 si costituiva in giudizio Controparte_2
contestando la sussistenza dei presupposti dell'invocata responsabilità, oltre che
[...]
l'entità del risarcimento preteso.
Il 07.01.2020 si costituiva altresì contestando in fatto e in diritto la pretesa Controparte_1
attorea.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del
10.04.2021 il Tribunale ha ammesso i mezzi di prova richiesti, alla cui assunzione ha proceduto il 28.09.2021 e il 24.02.2022.
All'esito ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio sulla persona del minore, nominato la dott.ssa alla quale all'udienza del 20.12.2022 ha conferito Persona_2
l'incarico.
All'esito del deposito dell'elaborato, all'udienza del 26.03.2024, ascoltate le conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando i termini richiesti ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento per quanto di ragione per le considerazioni di seguito indicate.
Risulta documentalmente acquisito al processo che il 05.9.2018 verso le ore 19.30 circa in
Copertino (LE), all'incrocio tra la via Terra d'Otranto e la via Magna Grecia, il minore
, a cavallo della sua bicicletta, rimase coinvolto in un grave sinistro stradale, Persona_1
venendo in collisione con la Fiat Punto tg. TO35449W condotta da , di Parte_3
proprietà di . Controparte_1
Nell'immediatezza del sinistro intervennero i CC di Copertino, i quali, constatato che “Il veicolo (A) bicicletta, subito dopo l'urto veniva rimosso dalla sua posizione di origine, prelevato e solo successivamente riportato sul luogo dell'evento”, e che “…il velocipede risulta essere privo di ogni dispositivo di illuminazione”, effettuarono i rilievi planimetrici da cui risulta che
“…l'autovettura Fiat Punto, dopo l'urto terminava la corsa al margine destro della carreggiata nel suo senso di marcia”, e rinvennero al centro della carreggiata, della larghezza di m. 9, tracce
2 ematiche e frammenti di vetro dello specchietto retrovisore lato sinistro della Fiat Punto, che nelle foto appare divelto;
quindi “…tra la moltitudine di persone presenti il personale operante provvedeva a richiedere la presenza di eventuali testi, tra i quali si individuavano i seguenti
e entrambi successivamente escussi. Il minore Parte_4 Parte_5 da quanto verbalmente riferito dai vari familiari presenti in loco e dal teste Persona_1 al momento del sinistro risultava essere in compagnia di due suoi Parte_4
coetanei, alla guida di altrettante n. 2 biciclette, successivamente essere accertati Parte_6
di anni 12 e di anni 11. Sul posto in effetti si constatava la presenza di
[...] Parte_7 altre due biciclette oltre a quelle suddette condotte verosimilmente da altri amici non coinvolti nel sinistro ma comunque opportunamente fotografate agli atti di quest'ufficio”.
Il 06.9.2018 alle ore 18.00 presso gli uffici della tenenza di Copertino venne escusso
, il quale dichiarò: “Ieri pomeriggio intorno alle 19:45 era alla guida Parte_4
della mia autovettura Citroën C3, insieme a mia moglie , percorrevamo via Parte_8
Terra d'Otranto con direzione di marcia verso l'incrocio per Nardò, sta di fatto che allorquando giunti all'altezza di un bar ivi situato al margine sinistro al mio senso di marcia, notavo che dalla strada laterale sinistra di predetto bar, uscivano in corsa n. tre ragazzini con le loro biciclette che mi tagliavano la strada, tant'è che riuscivo subito a frenare ed a bloccare il veicolo per evitare l'impatto con questi. Purtroppo, mentre due riuscivano ad attraversare l'incrocio e a fermarsi al margine destro della strada, l'ultimo ragazzo veniva investito da un'autovettura Fiat Punto di colore grigio, condotta da una giovane ragazza. Ho visto che il ragazzino dapprima dopo l'urto balzava sul vetro parabrezza dell'auto e poi cadeva in terra in posizione laterale. Dopo l'urto, visto ciò ho subito provveduto a chiamare il 118 e voi carabinieri. Posso affermare che la conducente del veicolo Fiat Punto stava percorrendo la predetta via Terra d'Otranto con direzione di marcia opposta a quella mia a velocità moderata e sicuramente a causa del buio e della fuoriuscita improvvisa di tre ragazzi in bici non è riuscita ad evitare l'impatto con l'ultimo ragazzino. La conducente dopo l'urto è scesa dalla macchina per capire cosa fosse successo e resasi conto che aveva investito un ragazzo si è spaventata ed è scoppiata subito in lacrime, poi dopo sono arrivate numerose persone e curiosi. Ho notato che la bicicletta del ragazzo investito non aveva luci, né anteriore né posteriore. Sul posto interveniva personale medico 118 e subito dopo, ho visto un signore di cui non conosco, che si è subito prodigato
a recuperare la bicicletta del ragazzino investito e a portarla via dal luogo dell'incidente, anche se io in un primo momento avevo fatto presente a lui di non toccare nulla e di attendere l'arrivo dei
Carabinieri. In merito alla persona che ha portato via la bici non sono in grado di precisare nulla perché si è trattato di una frazione di secondi ed io poi mi sono prodigato a liberare la strada da altri veicoli in transito. Poi successivamente vicino al bambino sono arrivati altri due ragazzini, coetanei
3 presumo i suoi amichetti, perché lo chiamavano per nome Erano gli stessi ragazzini che poco Per_1 prima avevano attraversato la strada in bici con il loro amichetto poi investito”.
Lo stesso 06.9.2018 alle ore 16.40 veniva ascoltata la quale riferiva di Parte_5
non aver assistito al sinistro ma di essere giunta immediatamente dopo, scesa dall'auto, e di aver “…notato che successivamente vicino al bambino sono arrivati altre due bambini, presumo i suoi amichetti, coetanei, perché lo chiamavano per nome infatti i due ragazzi Per_1 Per_1 lasciavano le loro biciclette davanti alla mia autovettura, ferma sul ciglio della strada”.
Premesso che, come noto, il verbale redatto dai pubblici ufficiali intervenuti fa fede fino a querela di falso degli accertamenti da essi compiuti e delle dichiarazioni da essi ricevute, non può porsi in dubbio che e fossero presenti Parte_4 Parte_5
suoi luoghi del sinistro e nell'immediatezza di esso, così come che furono proprio i familiari presenti in loco a riferire che “….al momento del sinistro risultava essere in Persona_1
compagnia di due suoi coetanei”, pure identificati e notati sempre in numero di due dai testi oculari, peraltro muniti di “…altrettante n.2 biciclette”, dagli stessi militari fotografate.
Sebbene in sede istruttoria il teste escusso a distanza di tre anni dal fatto, non Pt_4
sia stato in grado di ricordare i dettagli del sinistro, nello stesso contesto il medesimo ha confermato integralmente le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti il 06.9.2018 ai
CC intervenuti, “…ai quali dissi la verità”, con conseguente utilizzabilità integrale di esse: alla stregua di dette rivelazioni oltre che di quelle della , corroborate da quanto Pt_5
verificato dai CC intervenuti, deve senz'altro escludersi che in dette circostanze di tempo e di luogo fosse in compagnia anche di un terzo amico, oltre ai noti due, del Persona_1
quale peraltro gli attori non hanno mai inteso fornire le generalità a fini di riscontro.
Tale dettaglio insinua peraltro seri dubbi sull'attendibilità delle altre due testimoni che avrebbero assistito al sinistro, e escusse in questa sede Testimone_1 Testimone_2
su istanza degli attori - mai indicate fino all'introduzione del presente giudizio, e nemmeno alle autorità intervenute o nel procedimento penale aperto a carico della conducente della
Fiat Punto, -, che da distinti punti di vista avrebbero notato quattro Parte_3
ragazzini, e non tre, percorrere la via Terra d'Otranto in direzione opposta a quella della
Fiat Punto, fermarsi al centro dell'incrocio e segnalare con il braccio l'intenzione di svoltare a sinistra, prima che il primo di loro venisse travolto.
In tal senso che passeggiava con il proprio cane lungo la banchina erbosa Testimone_2
posta sul margine sinistro della carreggiata nella direzione percorsa dalla : “..i Parte_3
quattro ragazzini sulla bici si fermavano per svoltare a sinistra sulla via Magna Grecia;
ricordo di aver visto tutti i ragazzini che presegnalavano con il braccio sinistro la manovra di svolta a sinistra;
4 davano la precedenza ad un primo autoveicolo allorquando sopraggiungeva la Fiat Punto che travolgeva il primo ragazzo in bici. (…) La velocità della Fiat Punto era molto elevata;
l'auto non accennava ad alcuna manovra di frenata. (…) Dopo il sinistro io mi sono allontanata. Dopo qualche giorno, letta la notizia anche sui giornali locali, riuscivo a contattare la madre del bambino alla quale fornivo i miei dati”; ed ancora “Sono a conoscenza del sinistro per cui è causa Testimone_1
in quanto quel giorno stava andando a prendere mia figlia a casa di un parente percorrendo in auto la via Terra d'Otranto verso la villa comunale e dovevo svoltare su via Magna Grecia. Preciso che ero sulla stessa direzione di marcia dei ragazzini in bicicletta. Ricordo che i ragazzini erano quattro.
Ricordo che il bambino a bordo della bicicletta, arrivato all'altezza dell'incrocio tra Persona_1 via Terra d'Otranto in direzione villa comunale e via Magna Grecia, dopo aver dato la precedenza ad un'altra auto che sopraggiungeva in direzione opposta lungo via Terra d'Otranto, nell'accingersi a svoltare a sinistra su via Magna Grecia veniva investito dalla Fiat Punto che seguiva il primo autoveicolo a cui il bambino aveva concesso la precedenza. (…) Preciso che il bambino era in testa al gruppo di coetanei in bicicletta e pertanto veniva investito dall'auto. (…) Preciso che ho visto che i quattro minori presi che i quattro minori presegnalavano con il braccio sinistro la manovra di svolta sulla via Magna Grecia. (…) preciso di aver abbandonato il luogo del sinistro subito dopo l'occorso e non attesi l'arrivo delle Forze dell'Ordine; lasciai il mio recapito telefonico al padre del minore ivi sopraggiunto. (…) Per quel che posso ricordare, trovandomi dietro il gruppo di bambini in bici, il bambino aveva la testa rivolta in avanti;
ricordo che riuscivo a vedere la sua nuca”. Per_1
Orbene, pure a voler prescindere per un istante dal riscontro tecnico alla ricostruzione del teste offerto in sede penale dal Consulente del P.M., ing. Napoli Pantaleo Lelly, Pt_4
e dall'assenza di equipollente valutazione allegata dagli attori, considera il decidente che:
- la velocità della Fiat Punto non poteva essere “…elevata” se ebbe ad arrestarsi senza lasciare tracce di frenata a non più di m. 15 dal luogo ove sono stati rinvenuti i frammenti dello specchietto (cfr. rilievi);
- pur non essendo stata rilevata la distanza dal margine destro o sinistro in cui le tracce ematiche ed i frammenti di vetro dello specchietto sono stati rinvenuti, dalla planimetria in atti emerge che esse si trovavano concentrate al centro della carreggiata, purtroppo priva di segnaletica orizzontale;
con la conseguenza che, dovendo necessariamente l'urto essersi verificato in una posizione assoluta ubicata tra la Fiat Punto e le tracce, il presumibile punto d'urto dovrebbe essere individuato all'interno della corsia di marcia della , che quindi i minori avrebbero Parte_3
colpevolmente invaso;
5 - se i ragazzi fossero stati in gruppo e nella loro corsia di marcia - sulla quale peraltro sopraggiungeva a brevissima distanza la che ebbe modo persino di vedere Tes_1
la nuca di e che non ha riferito di essersi arrestata bruscamente onde evitare Per_1
di investire i ragazzi -, la Fiat Punto che viaggiava a velocità “…elevata” di certo avrebbe travolto, od almeno sfiorato, qualcuno degli altri ragazzi o dei loro velocipedi, che invece, fortunatamente, sono rimasti illesi: appare viceversa plausibile che il minore fosse distante dagli altri due compagni, che in tal Per_1
guisa ebbero ad assicurarsi l'incolumità;
- se lo scontro fosse stato frontale, ben altro danno avrebbe presentato l'auto, in quanto la bicicletta sarebbe ribaltata sul suo cofano anteriore, e non il solo , Per_1
come viceversa pacificamente avvenuto, il quale peraltro sarebbe stato sbalzato forse dietro l'autovettura, e non a sinistra di essa, come evidenziato dalle tracce ematiche rilevate.
Indubbio che la posizione di quiete della bicicletta avrebbe chiarito la dinamica del sinistro,
e che la sua rimozione prima dell'arrivo dei Carabinieri, da chiunque compiuta, abbia colpevolmente precluso di avere certezza sull'evoluzione dei fatti, a fronte dei dubbi innanzi illustrati circa la ricostruzione per la prima volta riferita in citazione, la verosimiglianza di quella narrata dal teste è stata riscontrata dal consulente designato dal P.M. del Pt_4
procedimento n. 8495/2018 R.G.N.R. aperto a carico di . Parte_3
Con motivazione tecnicamente corroborata il professionista, partendo dalla visione e valutazione dei danni riportati dai due veicoli, è giunto a riferire che: “Il lato sinistro del paraurti anteriore sinistro della presenta evidenti danni ed introflessioni che inducono a ritenere plausibile un urto diretto sulla parte centrale del velocipede ed esattamente, dapprima in corrispondenza del cerchio ruota posteriore e poi a seguire con il traliccio strutturale della forcella anteriore della bicicletta e del manubrio, provocando l'introflessione di tale porzione e la deformazione della ruota anteriore. L'esame dei danni sulla traversa anteriore lato sinistro e sul parabrezza dal lato sinistro della evidenzia altresì che il conducente del velocipede è stato “imbarcato” in modo tale che il corpo andasse ad impattare con violenza la prima sul parabrezza lato sx, danneggiandolo per poi essere proiettato in avanti sul manto stradale, sul lato sinistro del veicolo, compatibilmente con la deformazione dello specchietto retrovisore sinistro della Punto. Dall'esame preliminare della documentazione fotografica precedentemente illustrata, i due mezzi giunsero all'urto con direzione di marcia inclinata, così come potrai vincersi inoltre dalla tipologia dei danni riportati dai veicoli, dal confronto diretto degli stessi effettuato dallo scrivente, dallo schizzo planimetrico della PG intervenuta nonché dalle risultanze grafiche allegate alla presente”.
6 Il professionista quindi, ipotizzando la traiettoria trasversale sulla carreggiata del velocipede intento a svoltare a sinistra e proveniente dalla via Magna Grecia, noncurante dell'obbligo di cui all'art. 145 CdS, ha individuato la posizione relativa d'urto illustrandola a pag. 71 del suo elaborato, e proseguendo nell'indagine rimessagli ha stimato la velocità dell'autovettura in km/h 54, superiore al limite di km/h 30 vigente nel centro abitato, chiarendo pure che l'osservanza del limite non avrebbe evitato il sinistro ma forse procurato conseguenze meno gravi.
Alla stregua di siffatte risultanze, reputa il decidente che la causa del sinistro vada ascritta al concorso in eguale misura delle colpose condotte di e , Persona_1 Parte_3
il primo per non aver osservato il segnale di STOP gravante sulla via Magna Grecia da lui percorsa (art. 145 CdS) e per aver circolato su di un mezzo privo di dispositivi di illuminazione, la seconda per non aver rispettato il limite di velocità vigente (art. 141 CdS), nonostante le pacifiche condizioni di limitata visibilità per l'ora serale e per la presenza di un muro che impediva la visuale sulla via limitrofa, anche se la repentinità della comparsa del minore avrebbe comunque ridotto le possibilità di manovre d'emergenza; ne consegue che la domanda introduttiva merita comunque entro questi limiti accoglimento, dovendo ravvisarsi la responsabilità civile della proprietaria del veicolo . Controparte_1
Venendo alla quantificazione del danno non patrimoniale accusato dal minore, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa puntuale, Persona_2
coerente, tecnicamente corroborata e rimasta immune da censure, è stato accertato che: “A seguito dell'incidente stradale del 5 settembre 2018 ha riportato frattura della Persona_1 clavicola destra, frattura della 3ª e 4ª costa all'arco di torsione a destra, focolai contusivi polmonari bilaterali, prevalenti a destra, trauma cranico, escoriazioni multiple. Tali lesioni sono compatibili con le modalità con cui l'evento è stato riferito, ossia violento urto da parte di un'autovettura della bicicletta condotta dal piccolo il cui corpo è stato sbalzato contro il parabrezza dell'auto con Per_1 successiva caduta al suolo. Il ragazzo ha riferito che al momento del sinistro non indossava dispositivo di protezione del capo (caschetto). Tale strumento protettivo, tuttavia, non avrebbe evitato il manifestarsi delle lesioni toraciche ed agli arti superiori ed inferiori così come riportate da . Per_1
Seppur in via puramente teorica, diversa e contraria considerazione, può essere fatta circa la compatibilità tra il trauma cranico subìto dall con il mancato utilizzo del dispositivo di Per_1 protezione del capo. Corre tuttavia l'obbligo di precisare che si è trattato di un trauma di natura contusiva che ha avuto la sua maggiore espressività clinica soltanto nell'immediatezza dei fatti e per brevissimo tempo, che non ha determinato danni alle strutture cerebrali e soprattutto che non ha lasciato reliquati oggi osservabili. Attualmente, infatti, il giovane presenta quali postumi Per_1
7 invalidanti permanenti, in diretto rapporto causale con l'evento del 5.9.2018, esclusivamente gli esiti disestetici a carico della regione scapolo-omerale destra, claveare destra e della superficie anteriore del ginocchio sinistro, nonché esiti algico-disfunzionali dell'articolazione scapolo-omerale destra (in destrimane)”; la professionista ha quindi stimato che “I postumi sopra indicati configurano danno biologico globalmente valutabile nella misura del 7% (sette per cento). Per il trattamento delle lesioni post-traumatiche si sono resi necessari, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero, un periodo di immobilizzazione delle spalle mediante bendaggio a “8” (B.S.O.), controlli clinico-strumentali, cure farmacologiche e fisioterapiche, tutti finalizzati al miglior recupero anatomo-funzionale dei distretti interessati dal trauma, nonché un ciclo di colloqui di natura psicologica. Tenuto conto di tali periodi, nonché del comune tempo di guarigione/stabilizzazione in casi analoghi, si ritiene che nel caso di specie si siano configurati un periodo di inabilità temporanea totale pari a giorni 40 (quaranta), seguito da ulteriori 30 (trenta) giorni riferibili ad incapacità temporanea parziale, mediamente al
50% e da ulteriori 30 (trenta) giorni riferibili ad incapacità temporanea parziale, mediamente al
25%. Le spese mediche documentate, per un importo totale pari ad euro 2.823.05, appaiono congrue.
Gli esiti riscontrati non si ritengono pregiudicanti la possibilità di un futuro adeguato inserimento di
nel mondo del lavoro né in alcun modo limitanti il completo e corretto svolgimento Persona_1 di qualsivoglia attività lavorativa da parte dello stesso”.
Pertanto, applicate le tabelle di cui all'art. 149 Cod. Assic., stima il Tribunale di dover liquidare il danno complessivamente riportato dal minore (da dimezzare per il concorso ritenuto) in € 21.233,60, di cui € 3.452,50 per IT, € 5.308,00 per il danno morale intuibilmente accusato da un minore per la menomazione subita e per le ripercussioni della visibilità della cicatrice sul suo futuro, ed il resto per IP.
Detta somma, calcolata all'attualità, va maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino alla data del sinistro e dalla pronuncia al saldo.
Ad essa va sommata l'ulteriore di € 2.495,00 per le spese mediche sostenute, esclusa quella occorsa per la sostituzione del cellulare, mai rinvenuto sul luogo del sinistro dai CC, della cui presenza sul luogo dell'incidente ha riferito unicamente la teste della cui Tes_2
attendibilità si dubita per le ragioni suindicate.
Nessun'altra voce di danno merita invece di essere riconosciuta, avendo la Consulente escluso ripercussioni sulla vita lavorativa del minore, e non essendo stata – fortunatamente
– accertata la persistenza di un disturbo post traumatico tale da fondare un pregiudizio esistenziale;
né appare formulata in via riconvenzionale alcuna pretesa inerente la ventilata responsabilità genitoriale per culpa in vigilando e/o in educando.
8 Le spese di lite e di consulenza seguono la soccombenza, e le prime, parametrate al decisum
(Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197), vengono liquidate per l'intero in dispositivo ex D.M. 55/14 in favore degli attuali procuratori, dichiaratisi antistatari, salvo l'eventuale diritto del difensore precedentemente nominato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul
[...] Parte_2
minore : Persona_1
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto, accertata la responsabilità di nella causazione del sinistro occorso il 05.9.2018 nei limiti del Parte_3
50%, condanna in solido con al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore di e IO , nella suindicata Parte_1 Pt_2 qualità, della somma di € 10.616,80 a titolo di danno non patrimoniale, da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al settembre 2018 e dalla pronuncia al saldo, oltre a quella di € 1.247,50 a titolo di danno patrimoniale, da maggiorare di interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna in solido con al pagamento in Controparte_1 Controparte_2
favore di e nella suindicata qualità, delle spese Parte_1 Parte_2
di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 5.077,00, oltre € 518,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3) Pone definitivamente a carico di in solido con Controparte_1 Controparte_2
le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente
[...]
liquidate.
Lecce, 24/03/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
9