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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/04/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4418/2020 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 12 dicembre 2024, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da (C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume,
Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona, giusta procura in atti, attore contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Puglisi, giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: cessione di crediti;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato il 24.10.2020, Parte_2
(oggi ha riassunto, innanzi al Tribunale di Messina, il Parte_1 giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 6080/16, promosso nei suoi confronti dall presso il Tribunale di Controparte_1
Milano, il quale con sentenza n. 3544/20, depositata il 23.06.2020 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, revocando il predetto decreto ingiuntivo. A fondamento della domanda proposta, quale Parte_1 cessionaria dei crediti vantati nei suoi confronti da diverse società, a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti farmaceutici e medicali, ha esposto di Contr essere creditrice nei confronti dell' convenuta della somma di € 302.460,13 a titolo di fatture insolute, € 667.140,75 per interessi di mora, oltre interessi anatocistici, nonché di € 653.361,54 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale. Ha, quindi, chiesto la condanna dell
[...]
al pagamento di tali somme. CP_1
L , costituendosi in giudizio, ha Controparte_1 contestato la fondatezza della pretesa avversaria ed il quantum richiesto. Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata assunta in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda di pagamento proposta da è infondata e va, Parte_1 pertanto, rigettata. In forza del principio della c.d. ragione più liquida (o più pronta o più piana), la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito, sostituendo così il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine codicistico delle questioni da trattare di cui agli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., in una prospettiva aderente alle superiori esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalmente garantite dall'art. 111 Cost., e di rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. Civ., Sez. Un.
8.5.2014 n. 9936; Cass. Civ., 19.8.2016 n. 17214).
Come è noto, in applicazione dei principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento. Al creditore istante sarà, pertanto, sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.1.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Nel caso di specie, era quindi onere della società attrice provare il titolo negoziale posto a base della pretesa creditoria, al fine di dimostrare l'obbligo dell' convenuto di pagare quanto giudizialmente richiesto. CP_3
Tale onere non può, invero, ritenersi assolto da parte di la Parte_1 quale ha prodotto in giudizio vari atti di cessione del credito (all. alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), le note di debito e le fatture emesse dalle cedenti (all. alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) che, come è noto, non costituiscono un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite in quanto documento a formazione unilaterale (Cass. Civ., 21.10.2019 n. 26801;
Cass. Civ., 15.05.2018 n. 11736; Cass. Civ., 12.01.2016 n. 299) ma non ha, tuttavia, prodotto in atti i contratti di fornitura posti a fondamento dei crediti fatti valere, idonei e necessari a provare la sussistenza di un'obbligazione di
2 Contr pagamento dell' nei suoi confronti, quale cessionaria del credito vantato dalle società cedenti, atteso che l'onere della forma scritta, imposto ad substantiam per i contratti stipulati tra un privato e la pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n.
2440, impedisce non solo di ritenere provata la stipulazione, in assenza dell'atto dotato del predetto requisito, ma anche di attribuire alla produzione delle fatture l'efficacia di comportamento processuale ammissivo del diritto sorto dal contratto.
In mancanza di apposito contratto, la domanda svolta non può, pertanto, essere accolta dovendosi applicare, al caso di specie, la specifica disciplina dettata in materia per le pubbliche amministrazioni. L è, infatti, un ente autonomo Controparte_1 dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, istituito in data 1 settembre 2009, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5, con la nomina del Direttore Generale disposta con decreto del Presidente della
Regione Siciliana 31.08.2009, n. 330. Più specificatamente, il predetto ente pubblico è subentrato, in virtù degli artt. 8 e 33 della predetta Legge
Regionale, nelle attività, nelle competenze, nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della soppressa , ente dotato Parte_3 di personalità giuridica pubblica operante nel quadro del servizio sanitario nazionale (S.S.N.) secondo quanto disposto dall' art. 3, comma 1 bis, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la cui attività è sottoposta ai finanziamenti, gestione e controlli pubblici in applicazione delle norme statali e regionali vigenti in materia ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 18/08. Ciò posto, sul punto, costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in ossequio ai principi cardine di contabilità pubblica, espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., i contratti privati intervenuti con la pubblica amministrazione debbano essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (Cass. Civ., Sez. I, 19.09.2013 n. 21477; Cass. Civ., 24.01.2007 n. 1606; Cass. Civ., 26.10.2007 n. 22537; Cass. Civ., 22.03.2019, n. 8244). Ciò comporta non solo l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge, l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto (Cass. Civ.,
Sez. Un., 22.03.2010 n. 6827; Cass. Civ., Sez. I, 20.03.2014 n. 6555), essendo, peraltro, necessario che il perfezionamento dello stesso risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la
3 forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale dell'amministrazione né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia (cfr., Cass. Civ., sez. II, 14.12.2009, n. 26174; Cass. Civ., sez. I, 18.01.2019 n. 1452: “la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito”). La forma scritta è, quindi, richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi probatori e, quindi, neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'Ente (cfr., Cass. Civ., sez. I, 13.10.2016, n. 20690; Cass. Civ., sez. I, 24.01.2007, n. 1606; Cass. Civ., sez. I, 26.10.2007, n. 22537; Cass.
Civ., sez. II, 14.12.2009, n. 26174; Tribunale Cosenza sez. I, 26.11.2020, n. 2103) essendo, altresì, ai fini della conclusione del contratto, irrilevante l'esistenza di una attestazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ove la stessa non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'Ente stesso e dal fornitore (Cass. Civ. n. 2619/00; Cass. Civ. n. 1117/97; Cass. Civ. n. 6182/94; Cass. Civ. n. 4742/87). Per giurisprudenza costante, infatti, l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del fornitore e dell'organo dell'Ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del corrispettivo, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da mandati di pagamento o da delibere dell'organo collegiale dell'Ente, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria privo di impegno contabile di spesa (Cass. Civ., 04.11.2013, n.
24679; Cass. Civ., 31.10.2018, n. 27910). L'unico contratto che si rinviene in atti, prodotto in sede monitoria, è quello perfezionatosi con delibera autorizzativa n. 3360/12 del 6 novembre 2012, con Contr cui l' di ha accolto l'offerta formulata dalla per il CP_1 Parte_4 servizio di manutenzione delle disinfettatrici (all. al fascicolo monitorio). Tuttavia, con riferimento a tale credito non vi è prova che lo stesso rientri tra quelli oggetto delle varie cessioni prodotte non avendo la Parte_1 versato in atti l'atto di cessione relativo a tale posizione creditoria ( dall'esame della produzione si rinvengono molteplici atti di cessione ma riferibili a soggetti cedenti differenti). La domanda di pagamento svolta deve quindi rigettarsi, non avendo la società cessionaria provato in atti l'esistenza del proprio diritto di credito nei confronti dell'Ente pubblico convenuto, stante la mancanza di un contratto scritto dal quale ricavare la sussistenza dell'obbligazione pretesa, rilevabile
4 d'ufficio in ogni stato e grado del processo, essendo il Giudice tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e a rilevare le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda e possano configurarsi come mere difese del convenuto (cfr., Cass. Civ.,
07.06.2019, n. 15497). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte attrice ed in favore della convenuta e liquidate, come da dispositivo, tenuto conto della natura della controversia e delle attività spiegate secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di in favore Parte_1 dell CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4418/2020 R.G. così provvede:
1. rigetta la domanda di pagamento azionata da parte attrice;
2. condanna al pagamento, in favore dell di Parte_1
delle spese di giudizio, liquidate in € 14.598,00 per compensi, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Si comunichi.
Così deciso in Messina, 10 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
5
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4418/2020 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 12 dicembre 2024, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da (C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume,
Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona, giusta procura in atti, attore contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Puglisi, giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: cessione di crediti;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato il 24.10.2020, Parte_2
(oggi ha riassunto, innanzi al Tribunale di Messina, il Parte_1 giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 6080/16, promosso nei suoi confronti dall presso il Tribunale di Controparte_1
Milano, il quale con sentenza n. 3544/20, depositata il 23.06.2020 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, revocando il predetto decreto ingiuntivo. A fondamento della domanda proposta, quale Parte_1 cessionaria dei crediti vantati nei suoi confronti da diverse società, a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti farmaceutici e medicali, ha esposto di Contr essere creditrice nei confronti dell' convenuta della somma di € 302.460,13 a titolo di fatture insolute, € 667.140,75 per interessi di mora, oltre interessi anatocistici, nonché di € 653.361,54 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale. Ha, quindi, chiesto la condanna dell
[...]
al pagamento di tali somme. CP_1
L , costituendosi in giudizio, ha Controparte_1 contestato la fondatezza della pretesa avversaria ed il quantum richiesto. Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata assunta in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda di pagamento proposta da è infondata e va, Parte_1 pertanto, rigettata. In forza del principio della c.d. ragione più liquida (o più pronta o più piana), la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito, sostituendo così il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine codicistico delle questioni da trattare di cui agli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., in una prospettiva aderente alle superiori esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalmente garantite dall'art. 111 Cost., e di rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. Civ., Sez. Un.
8.5.2014 n. 9936; Cass. Civ., 19.8.2016 n. 17214).
Come è noto, in applicazione dei principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento. Al creditore istante sarà, pertanto, sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.1.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Nel caso di specie, era quindi onere della società attrice provare il titolo negoziale posto a base della pretesa creditoria, al fine di dimostrare l'obbligo dell' convenuto di pagare quanto giudizialmente richiesto. CP_3
Tale onere non può, invero, ritenersi assolto da parte di la Parte_1 quale ha prodotto in giudizio vari atti di cessione del credito (all. alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), le note di debito e le fatture emesse dalle cedenti (all. alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) che, come è noto, non costituiscono un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite in quanto documento a formazione unilaterale (Cass. Civ., 21.10.2019 n. 26801;
Cass. Civ., 15.05.2018 n. 11736; Cass. Civ., 12.01.2016 n. 299) ma non ha, tuttavia, prodotto in atti i contratti di fornitura posti a fondamento dei crediti fatti valere, idonei e necessari a provare la sussistenza di un'obbligazione di
2 Contr pagamento dell' nei suoi confronti, quale cessionaria del credito vantato dalle società cedenti, atteso che l'onere della forma scritta, imposto ad substantiam per i contratti stipulati tra un privato e la pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n.
2440, impedisce non solo di ritenere provata la stipulazione, in assenza dell'atto dotato del predetto requisito, ma anche di attribuire alla produzione delle fatture l'efficacia di comportamento processuale ammissivo del diritto sorto dal contratto.
In mancanza di apposito contratto, la domanda svolta non può, pertanto, essere accolta dovendosi applicare, al caso di specie, la specifica disciplina dettata in materia per le pubbliche amministrazioni. L è, infatti, un ente autonomo Controparte_1 dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, istituito in data 1 settembre 2009, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5, con la nomina del Direttore Generale disposta con decreto del Presidente della
Regione Siciliana 31.08.2009, n. 330. Più specificatamente, il predetto ente pubblico è subentrato, in virtù degli artt. 8 e 33 della predetta Legge
Regionale, nelle attività, nelle competenze, nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della soppressa , ente dotato Parte_3 di personalità giuridica pubblica operante nel quadro del servizio sanitario nazionale (S.S.N.) secondo quanto disposto dall' art. 3, comma 1 bis, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la cui attività è sottoposta ai finanziamenti, gestione e controlli pubblici in applicazione delle norme statali e regionali vigenti in materia ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 18/08. Ciò posto, sul punto, costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in ossequio ai principi cardine di contabilità pubblica, espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., i contratti privati intervenuti con la pubblica amministrazione debbano essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (Cass. Civ., Sez. I, 19.09.2013 n. 21477; Cass. Civ., 24.01.2007 n. 1606; Cass. Civ., 26.10.2007 n. 22537; Cass. Civ., 22.03.2019, n. 8244). Ciò comporta non solo l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge, l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto (Cass. Civ.,
Sez. Un., 22.03.2010 n. 6827; Cass. Civ., Sez. I, 20.03.2014 n. 6555), essendo, peraltro, necessario che il perfezionamento dello stesso risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la
3 forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale dell'amministrazione né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia (cfr., Cass. Civ., sez. II, 14.12.2009, n. 26174; Cass. Civ., sez. I, 18.01.2019 n. 1452: “la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito”). La forma scritta è, quindi, richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi probatori e, quindi, neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'Ente (cfr., Cass. Civ., sez. I, 13.10.2016, n. 20690; Cass. Civ., sez. I, 24.01.2007, n. 1606; Cass. Civ., sez. I, 26.10.2007, n. 22537; Cass.
Civ., sez. II, 14.12.2009, n. 26174; Tribunale Cosenza sez. I, 26.11.2020, n. 2103) essendo, altresì, ai fini della conclusione del contratto, irrilevante l'esistenza di una attestazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ove la stessa non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'Ente stesso e dal fornitore (Cass. Civ. n. 2619/00; Cass. Civ. n. 1117/97; Cass. Civ. n. 6182/94; Cass. Civ. n. 4742/87). Per giurisprudenza costante, infatti, l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del fornitore e dell'organo dell'Ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del corrispettivo, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da mandati di pagamento o da delibere dell'organo collegiale dell'Ente, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria privo di impegno contabile di spesa (Cass. Civ., 04.11.2013, n.
24679; Cass. Civ., 31.10.2018, n. 27910). L'unico contratto che si rinviene in atti, prodotto in sede monitoria, è quello perfezionatosi con delibera autorizzativa n. 3360/12 del 6 novembre 2012, con Contr cui l' di ha accolto l'offerta formulata dalla per il CP_1 Parte_4 servizio di manutenzione delle disinfettatrici (all. al fascicolo monitorio). Tuttavia, con riferimento a tale credito non vi è prova che lo stesso rientri tra quelli oggetto delle varie cessioni prodotte non avendo la Parte_1 versato in atti l'atto di cessione relativo a tale posizione creditoria ( dall'esame della produzione si rinvengono molteplici atti di cessione ma riferibili a soggetti cedenti differenti). La domanda di pagamento svolta deve quindi rigettarsi, non avendo la società cessionaria provato in atti l'esistenza del proprio diritto di credito nei confronti dell'Ente pubblico convenuto, stante la mancanza di un contratto scritto dal quale ricavare la sussistenza dell'obbligazione pretesa, rilevabile
4 d'ufficio in ogni stato e grado del processo, essendo il Giudice tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e a rilevare le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda e possano configurarsi come mere difese del convenuto (cfr., Cass. Civ.,
07.06.2019, n. 15497). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte attrice ed in favore della convenuta e liquidate, come da dispositivo, tenuto conto della natura della controversia e delle attività spiegate secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di in favore Parte_1 dell CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4418/2020 R.G. così provvede:
1. rigetta la domanda di pagamento azionata da parte attrice;
2. condanna al pagamento, in favore dell di Parte_1
delle spese di giudizio, liquidate in € 14.598,00 per compensi, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Si comunichi.
Così deciso in Messina, 10 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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