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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 451/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6956/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Sicilia - Via Konrad Roentgen 3 90146 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 45 C 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250015713615000 IRPEF-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 242/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Messina e ad Agenzia delle Entrate -
Riscossione in data 13.10.2025 e depositato telematicamente in pari data Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale notificata il 22.07.2025 con la quale, a seguita di controllo ex art. 36 ter d.P.R.
602/1973 del Mod. Unico anno 2022 si chiedeva il pagamento della somma di €.1.127,23 a titolo di
IRPEF anno di imposta 2021.
Il ricorrente eccepiva il difeto di motivazione anche sulle modalità di calcolo degli interessi applicati;
la violazione del diritto di difesa;
la illegittimità della pretesa impositiva per l'assenza di solidarietà tra il sostituto d'imposta e il soggetto debitore. Rilevava che, a seguito della comunicazione di irregolarità del
12.11.2024, aveva trasmesso il 9.12.2024 la dichiarazione integrativa con la quale aveva sostanzialmente corretto la infrazione contestata.
L'Agenzia delle Entrate convenuta con la memoria di costituzione, pur dando atto della presentazione di dichiarazione integrativa, rilevava che, essendo stata presentata dopo la comunicazione di irregolarità, restava la violazione dell'art. 13, c. 1, d.lgs. 472/1997 che consente l'applicazione del ravvedimento operoso a seguito di controllo eseguito ai sensi dell'art. 36 ter d.P.R. 602/1973 solo nel caso in cui la violazione non sia stata ancora contestata.
La Corte, all'odierna udienza, sentiti il difensore del ricorrente e il procuratore della parte convenuta costituita, decideva come da dispositivo che veniva pubblicato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie l'Amministrazione Finanziaria ha provveduto al recupero di imposta a seguito di una inesatta indicazione delle ritenute di acconto esposte in dichiarazione confrontate con le informazioni desumibili dalla certificazione ricevuta per l'anno 2021 (in presenza di ritenute a titolo di acconto per
€.8.208,26, al rigo E 26 si indicavano ritenute ricevute per €.8.998,00) con la conseguenza che era emersa una errata determinazione dell'importo di imposta a credito).
Non nega l'Ufficio che, dopo la comunicazione di irregolarità, il contribuente ha presentato la dichiarazione integrativa con la quale ha ridotto il credito sostanzialmente provvedendo a correggere l'errore ed a pagare l'imposta recuperata a tassazione.
Ne discende che, pur sussistendo la violazione del dettato della norma di cui al d.lgs. 472/1997 art. 13, c.
1, di fatto, il rigetto del ricorso avrebbe l'effetto di duplicare il pagamento creando una situazione non equa nei confronti di un contribuente che ha riconosciuto di avere sbagliato nella redazione della dichiarazione dei redditi e manifestato la volontà effettiva di porvi rimedio.
La posizione assunta dall'Ufficio appare eccessivamente formale e rigorosa in presenza, peraltro, di una tendenza dell'ordinamento legislativo più recente che mostra benevolenza nei confronti di infrazioni anche di entità più rilevanti della presente.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di causa vanno poste a carico della parte resistente che si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Messina al pagamento delle spese di causa che liquida in €.500,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto. Così deciso in Messina il 13.01.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira
AN
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6956/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Sicilia - Via Konrad Roentgen 3 90146 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 45 C 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250015713615000 IRPEF-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 242/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Messina e ad Agenzia delle Entrate -
Riscossione in data 13.10.2025 e depositato telematicamente in pari data Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale notificata il 22.07.2025 con la quale, a seguita di controllo ex art. 36 ter d.P.R.
602/1973 del Mod. Unico anno 2022 si chiedeva il pagamento della somma di €.1.127,23 a titolo di
IRPEF anno di imposta 2021.
Il ricorrente eccepiva il difeto di motivazione anche sulle modalità di calcolo degli interessi applicati;
la violazione del diritto di difesa;
la illegittimità della pretesa impositiva per l'assenza di solidarietà tra il sostituto d'imposta e il soggetto debitore. Rilevava che, a seguito della comunicazione di irregolarità del
12.11.2024, aveva trasmesso il 9.12.2024 la dichiarazione integrativa con la quale aveva sostanzialmente corretto la infrazione contestata.
L'Agenzia delle Entrate convenuta con la memoria di costituzione, pur dando atto della presentazione di dichiarazione integrativa, rilevava che, essendo stata presentata dopo la comunicazione di irregolarità, restava la violazione dell'art. 13, c. 1, d.lgs. 472/1997 che consente l'applicazione del ravvedimento operoso a seguito di controllo eseguito ai sensi dell'art. 36 ter d.P.R. 602/1973 solo nel caso in cui la violazione non sia stata ancora contestata.
La Corte, all'odierna udienza, sentiti il difensore del ricorrente e il procuratore della parte convenuta costituita, decideva come da dispositivo che veniva pubblicato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie l'Amministrazione Finanziaria ha provveduto al recupero di imposta a seguito di una inesatta indicazione delle ritenute di acconto esposte in dichiarazione confrontate con le informazioni desumibili dalla certificazione ricevuta per l'anno 2021 (in presenza di ritenute a titolo di acconto per
€.8.208,26, al rigo E 26 si indicavano ritenute ricevute per €.8.998,00) con la conseguenza che era emersa una errata determinazione dell'importo di imposta a credito).
Non nega l'Ufficio che, dopo la comunicazione di irregolarità, il contribuente ha presentato la dichiarazione integrativa con la quale ha ridotto il credito sostanzialmente provvedendo a correggere l'errore ed a pagare l'imposta recuperata a tassazione.
Ne discende che, pur sussistendo la violazione del dettato della norma di cui al d.lgs. 472/1997 art. 13, c.
1, di fatto, il rigetto del ricorso avrebbe l'effetto di duplicare il pagamento creando una situazione non equa nei confronti di un contribuente che ha riconosciuto di avere sbagliato nella redazione della dichiarazione dei redditi e manifestato la volontà effettiva di porvi rimedio.
La posizione assunta dall'Ufficio appare eccessivamente formale e rigorosa in presenza, peraltro, di una tendenza dell'ordinamento legislativo più recente che mostra benevolenza nei confronti di infrazioni anche di entità più rilevanti della presente.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di causa vanno poste a carico della parte resistente che si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Messina al pagamento delle spese di causa che liquida in €.500,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto. Così deciso in Messina il 13.01.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira
AN