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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 05/03/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente rel.
Dott. Alberto VALLE Consigliere
Dott. Sergio CARNIMEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: altri istituti e leggi speciali nella CAUSA CIVILE in grado unico iscritta al n° 306 del Ruolo Generale
dell'anno 2024.
T R A
– cf – residente in [...]rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Paolo Pacorig del foro di Gorizia, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
Gorizia via Morelli n° 34 come da mandato indicato nella citazione datata 24.9.2024;
ATTRICE in OPPOSIZIONE
E
– cf – residente in [...]Controparte_1 CodiceFiscale_2
TI rappresentato e difeso dall'avv. Zeno Perinelli del foro di Trento presso lo studio del quale è domiciliato in Trento via Brg. Acqui n° 34 come da mandato citato in comparsa depositata il 27.11.2024;
CONVENUTA in OPPOSIZIONE
Oggetto della causa: altri istituti e leggi speciali, causa avviata a seguito del decreto ingiuntivo n°
1/24 resa il 8.7.2024 dalla Corte di Appello di TReste.
Causa assunta in decisione all'udienza del 25.2.2025.
CONCLUSIONI Della parte opponente: IN VIA PRELIMINARE A) per le causali di cui in narrativa, sussistendone i requisiti di legge, disporsi la riunione del presente procedimento a quello sub n. 284/2024 RG Corte d'Appello di TReste, nonché a quello sub n.298/2024 RG Corte d'Appello di TReste, entrambi con prima udienza fissata per il 05.02.2025. B) per le causali di cui in narrativa, sussistendone i requisiti d legge, disporsi la riunione del presente procedimento a quello sub R.G. 215/2024 Corte d'Appello di TReste Sezione Prima con prima udienza fissata per il 24.03.2025.
NEL MERITO In via preliminare C) per tutte le ragioni esposte in narrativa respingersi l'eventuale richiesta di concessione di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo qui opposto difettandone i requisiti di legge necessari per la sua adozione
D) per tutte le ragioni esposte in narrativa revocarsi il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo decreto ingiuntivo n.1/2024 emesso dalla Corte di Appello di TReste in data 08.07.2024 sub R.G. 208/2024, previo accertamento della carenza di legittimazione attiva capo all'opposta relativamente alla richiesta restitutoria dalla stessa svolta In via principale
E) per tutte le ragioni esposte in narrativa revocarsi il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo decreto ingiuntivo n.1/2024 emesso dalla Corte di Appello di TReste in data 08.07.2024 sub
R.G. 208/2024, in quanto la pretesa creditoria avversaria risulta infondata in fatto e diritto. Spese di lite rifuse.
In via subordinata F) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra formulata, per tutte le ragioni esposte in narrativa a - ridursi l'importo oggetto del decreto ingiuntivo n.1/2024 emesso dalla Corte di Appello di TReste in data 08.07.2024 sub R.G. 208/2024 alla minor somma ritenuta di giustizia;
b – in via residuale si eccepisce la compensazione del credito capitale effettivamente dovute a CP_1 con il controcredito vantato da nei confronti
[...] Parte_1 dell'opposta descritto sub paragrafo n.4 e nascente dalla sentenza n. 46/2016 del TRbunale di Gorizia (all. 22);
c - in via ulteriormente subordinata e residuale ridursi la decorrenza degli interessi liquidati dal 07.03.24, ovvero dal 02.04.24, data di pubblicazione dell'ordinanza sub procedimento n.27815/2019 della Corte di Cassazione. In ogni caso spese legali del giudizio di opposizione rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA
Il patrocinio di parte opponente chiede:
- Ammettersi, in caso di contestazione della narrativa sopra svolta, prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) Vero il sig. era all'epoca il cointestatario del conto corrente bancario Cassa di Risparmio Testimone_1 del Friuli Venezia Giulia dal quale in data 30.05.2016 è stato effettuato il bonifico della somma di € 12.062,85 a favore di , come da contabile che mi si rammostra sub allegato n.30 ? Parte_1
2) Vero in data 30.05.2016 per effettuare il pagamento tramite bonifico della somma di € 12.062,85 a favore di presso Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, come da contabile che mi si Parte_1 rammostra sub allegato n.30, sono stati utilizzati denari non di ? Controparte_1
, nonché riservati. Controparte_2
Della parte opposta: IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni dedotte in narrativa, confermare il Decreto Ingiuntivo opposto (Corte d'Appello di TReste, 8 luglio 2024 n. 1/24, sub R.G. 2081/2024) e, comunque, condannare l'Opponente al pagamento a favore dell'Esponente della somma di € 1.849,01 - ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia - oltre a interessi legali dal 30 maggio 2016 al saldo e interessi ex art. 1284 co. 4 c.p.c. oltre a spese legali come liquidate in fase monitoria;
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione della prova per testi dei seguenti capitoli di prova: cap. 1) Vero che il pagamento del 30 maggio 2016 di cui – con il presente giudizio è chiesta la restituzione – è stato effettuato da Controparte_1 cap. 2) Vero che tale bonifico ha a i Controparte_1 Si indica a teste: Testimone_2 3. e di vantare un controcredito di cui alla sentenza n.46/2016 del Parte_1 TR . Su tale profilo, si chiede di essere ammessi a prova per testi sul seguente capitolo di prova: cap. 3) Vero che ha versato a quanto dovuto in forza della Controparte_3 Parte_1 sentenza del TRb 02.2016? Si indicano a teste sui capitoli sopra indicati da 1) a 3): il Legale rappresentante Controparte_4
avv. Sonia Miami del Foro di TReste. Avv. Alfredo Russo, avv. Pasqualino
[...] c/Vittoria Assicurazioni direzione sinistri. Del pari, si fa istanza, ex art. 210 c.p.c., Controparte_5 di esibizione della contabile di pagamento dell'importo versato a Controparte_4 fa lla sentenza del TRbunale di Gorizia dd.15.02.2016. Parte_1 IN OGN oria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario, con distrazione delle spese di lite a favore dello scrivente procuratore, in quanto antistatario.
Fatti di causa
ebbe a chiedere ed ottenere dal Presidente di questa Corte Controparte_1
decreto ingiuntivo in odio - fra gli altri - di per la somma capitale Parte_1
di € 1.849,01 a titolo di restituzione degli importi pagati all'ingiunta quali spese di lite a seguito della sentenza resa dal TRbunale di Gorizia in controversia che contrapponeva le odierne parti, posto che la sentenza del Giudice d'appello, che aveva confermato la sentenza del Giudice isontino, era stata annullata dalla Corte
di cassazione.
Ha proposto tempestiva opposizione la AT, osservando anzitutto come la somma richiesta rappresenta il residuo dell'importo pagato a titolo di spese di lite,
a seguito della sentenza resa dal TRbunale di Gorizia, operata la compensazione con l'importo dovutole dalla per altra decisione giudiziale;
residuo che CP_1
tuttavia non era dovuto posto che, avendo la Suprema Corte disposto il rinvio per nuovo giudizio, la sentenza resa dal TRbunale non era ancòra da considerarsi caducata.
Quindi la osserva come la è carente di legittimazione nel Pt_1 CP_1
richiedere la restituzione della somma pagata posto che questa fu corrisposta o dal figlio dell'opposta ovvero da terzi, sicché solo questi erano titolati a ripetere.
Ancora la AT rileva come la data di decorrenza degli interessi sull'importo indebito era errata poiché ragguagliata al momento del pagamento e, non già – come insegna puntuale arresto di legittimità –, al momento della pronunzia di legittimità che annullava la sentenza d'appello impugnata.
Infine l'opponente rileva come il suo credito, in forza della sentenza n° 370/23 di questa Corte e n° 46/2016 del TRbunale isontino verso la pari ad € CP_1
15.275,20, non risulta onorato, sicché lo oppone in compensazione con la somma portata sul provvedimento monitorio.
Resiste la contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo la CP_1
conferma del provvedimento monitorio opposto per la posizione della . Pt_1
Radicatosi il contraddittorio davanti l'Istruttore all'udienza del 10.2.2025, le parti erano invitate ex art 352 cod. proc. civ. a precisare le conclusioni e rimesse per la discussione avanti il Collegio.
Depositate le scritture difensive finali, la causa all'odierna udienza era pertrattata ed assegnata a sentenza, nonché decisa dal Collegio siccome illustrato nel presente provvedimento.
Ragioni della decisione
L'opposizione esposta dalla AT non ha fondamento giuridico e va rejetta con conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto quanto alla sua posizione debitoria.
In limine va confermata la statuizione di inopportunità della riunione delle tre controversie sorte dall'opposizione svolta da tre parti diverse avverso l'unico decreto ingiuntivo portante condanna di ciascuna delle parti a restituire specifica somma.
Difatti le posizioni sono autonome, poiché il debito non è solidale, ed anche le difese svolte sono parzialmente dissimili, sicché la trattazione separata delle liti di opposizione consente maggior chiarezza e linearità della decisione.
L'enunciata ragione di opposizione, svolta dalla fondata sull'attuale Pt_1
efficacia della sentenza di prime cure s'appalesa patentemente priva di fondamento. Difatti è principio generale che la sentenza d'appello, anche se confirmativa di quella di prime cure, la sostituisce integralmente – Cass. sez. 3 n° 15185/03,
Cass. sez. 1 n° 352/17, Cass. sez. 3 n° 29021/18 –, sicché l'annullamento, da parte della Suprema Corte, della sentenza d'appello non fa rivivere la decisione di prime cure già venuta meno con la pronuncia della sentenza d'appello.
Ciò è tanto vero che espressamente la norma ex art 393 cod. proc. civ. dispone che, a seguito dell'estinzione del procedimento di rinvio, s'estingue l'intero procedimento non sopravvivendo alcun atto, compresa la sentenza di primo grado,
contrariamente all'estinzione del giudizio d'appello che comporta il passaggio in giudicato della prima decisione gravata.
Dunque, se anche la Suprema Corte nel pronunciare l'annullamento della decisione resa dalla Corte tergestina ha disposto il rinvio alla stessa per il nuovo esame,
comunque alcuna sentenza di merito ha più efficacia.
E' dovuta la restituzione, poiché priva di titolo giustificativo, anche della somma pagata dalla a titolo di spese liquidate dal TRbunale di Gorizia, a nulla CP_1
rilevando la pendenza del giudizio di rinvio nel quale sarà regolata ex novo la disciplina circa le spese per l'intera lite.
Anche la ragione di opposizione fondata sulla carenza di legittimazione della appare priva di fondamento giuridico e fattuale. CP_1
Difatti la AT rileva che la somma, oggi pretesa in restituzione, fu pagata da persona diversa dalla – agente in restituzione - indicandola nel figlio CP_1
Testimone_1
L'ipotesi che a pagare fu altra persona poggia sul testo della nota rimessa dal difensore della il 17.4.2024 nel quale opera riferimento quale pagatore a CP_1
“ “, ma fu lo stesso difensore della , con nota di riscontro Testimone_1 Pt_1
del 26.4.2024 a precisare che tale soggetto non effettuò il pagamento che invece fu effettuato dalla CP_1 Infine il difensore dell'opposta con nota del 13.5.2024 ebbe a chiarire la questione,
illustrando come la sua cliente ebbe ad onorare le spese della lite di prime cure –
richieste in questa lite - mentre il figlio pagò quelle d'appello.
Comunque in causa la convenuta opposta ha depositato copia integrale del bonifico mediante il quale ha eseguito il pagamento, dal qual documento risulta che l'importo fu tratto dal conto corrente cointestato tra lei ed il marito Testimone_2
nonché copia degli assegni circolari, con tale somma emessi, incassati con relativa quietanza rilasciata dal difensore della . Pt_1
A nulla rileva la circostanza che i coniugi sono in regime di separazione dei beni –
enfatizzata dalla parte opponente anche nella scrittura finale – poiché – come anche insegna il Supremo Collegio Cass. sez. 1 n° 5071/17 – la somma depositata sul contro corrente bancario cointestato è disponibile a ciascuno dei contitolari ex art 1754 cod. civ.
Dunque v'è prova certa che il pagamento venne effettuato dalla agente CP_1
in ripetizione e di conseguenza irrilevanti appaiono i mezzi istruttori proposti dalle parti.
Con riguardo alla doglianza afferente la data di decorrenza degli interessi legali sulla somma da restituire, deve la Corte rilevare come parte opponente non abbia inteso rettamente l'insegnamento desumibile dell'arresto del 2008, citato a sostegno della sua tesi, posto che la fattispecie riguardava la decorrenza degli interessi sulle spese di lite liquidate ex novo dalla Corte d'appello dopo la riforma della prima sentenza in favore della parte vittoriosa.
Nella specie si verte in restituzione di importo non più assistito da titolo giustificativo giudiziale – Cass. sez. 3 n° 30658/17, Cass. sez. 1 n° 59/85 – che s'atteggia similmente a quanto disposto ex art 2033 cod. civ.
Pertanto gli interessi dovuti, ex art 1284 comma 1 cod. civ., decorrono dal giorno successivo alla ricezione della somma indebita, come puntualmente stabilito nel provvedimento monitorio opposto. Infine la AT propone eccezione di compensazione tra l'importo residuo -
preteso dalla - e suo credito verso la stessa a seguito della condanna al CP_1
pagamento di somma – oltre € 15 mila – a titolo di ristoro danni portata nella sentenza n° 370/23 di questa Corte confirmativa della decisione di prime cure.
L'opposta ha documentato in causa che, se effettivamente concorre sua condanna al pagamento di somma a titolo di ristoro danni disposta dal TRbunale di Gorizia
con sentenza n° 46/2016 - confermata sul punto dalla decisione di questa Corte
del 2023 -, tuttavia in forza delle medesime decisioni appare come anche la
OM, assicuratrice dell'ente condominiale in suo godimento, venne condannata a tenerla manlevata da detto pagamento.
E dalla comparsa di risposta con appello incidentale, deposita nel giudizio di rinvio conclusosi con la sentenza n° 370/23 di questa Corte, appare come l'Assicuratore
ebbe a pagare alla AT la somma di cui al ristoro danni, tanto che ne chiede la restituzione all'assicurata CP_1
Al riguardo nonostante la puntuale presa di posizione dell'opposta nelle scritture difensive successive la si limita a negare l'avvenuto pagamento da parte Pt_1
dell'Assicuratore; negazione che tuttavia appare – ad opinione di questo Collegio
– adeguatamente confutata dagli elementi logici acquisiti in atti, sicché la prova orale proposta l riguardo appare superflua.
Anzitutto appare condotta assai inverosimile che la AT non richiese il pagamento del suo credito risarcitorio sulla scorta dell'esecutività della prima sentenza resa nel 2016 – poi confermata in appello -; quindi appare strano che il suo difensore provveda a richieder il pronto pagamento delle spese di lite ma nulla cenni al credito per ristoro danni, oramai atteso da anni se vero quanto afferma la a sostegno della sua eccezione;
infine l'asserzione dell'Assicuratore di aver Pt_1
pagato alla il ristoro del danno appare ben più credibile dell'odierna Pt_1
negazione della creditrice, poiché l'Assicuratore è soggetto terzo disinteressato poiché comunque tenuto a pagare l'indennizzo. Al rigetto dell'inutile opposizione segue la condanna dell'opponente al pagamento in favore della anche, delle spese di questa lite tassate, tenuto conto del CP_1
valore della lite e delle fasi effettivamente svolte, in € 2.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di TReste,
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
rigetta l'opposizione spiegata da con la citazione datata 24.9.2024 Parte_1
e per l'effetto integralmente conferma il decreto ingiuntivo n° 1/24 reso il 8.7.2024 dal questa Corte per quanto riguarda la condanna della al pagamento dell'importo capitale di € Pt_1
1.849,01,
condanna la a rifondere alla le spese di questo giudizio di Pt_1 CP_1
opposizione, che tassa in € 2.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%, che distrae in favore dell'avv. Zeno
Perinelli dichiaratosi antistatario ex art 93 cod. proc. civ.
Così deciso in TReste nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente rel.
Dott. Alberto VALLE Consigliere
Dott. Sergio CARNIMEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: altri istituti e leggi speciali nella CAUSA CIVILE in grado unico iscritta al n° 306 del Ruolo Generale
dell'anno 2024.
T R A
– cf – residente in [...]rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Paolo Pacorig del foro di Gorizia, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
Gorizia via Morelli n° 34 come da mandato indicato nella citazione datata 24.9.2024;
ATTRICE in OPPOSIZIONE
E
– cf – residente in [...]Controparte_1 CodiceFiscale_2
TI rappresentato e difeso dall'avv. Zeno Perinelli del foro di Trento presso lo studio del quale è domiciliato in Trento via Brg. Acqui n° 34 come da mandato citato in comparsa depositata il 27.11.2024;
CONVENUTA in OPPOSIZIONE
Oggetto della causa: altri istituti e leggi speciali, causa avviata a seguito del decreto ingiuntivo n°
1/24 resa il 8.7.2024 dalla Corte di Appello di TReste.
Causa assunta in decisione all'udienza del 25.2.2025.
CONCLUSIONI Della parte opponente: IN VIA PRELIMINARE A) per le causali di cui in narrativa, sussistendone i requisiti di legge, disporsi la riunione del presente procedimento a quello sub n. 284/2024 RG Corte d'Appello di TReste, nonché a quello sub n.298/2024 RG Corte d'Appello di TReste, entrambi con prima udienza fissata per il 05.02.2025. B) per le causali di cui in narrativa, sussistendone i requisiti d legge, disporsi la riunione del presente procedimento a quello sub R.G. 215/2024 Corte d'Appello di TReste Sezione Prima con prima udienza fissata per il 24.03.2025.
NEL MERITO In via preliminare C) per tutte le ragioni esposte in narrativa respingersi l'eventuale richiesta di concessione di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo qui opposto difettandone i requisiti di legge necessari per la sua adozione
D) per tutte le ragioni esposte in narrativa revocarsi il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo decreto ingiuntivo n.1/2024 emesso dalla Corte di Appello di TReste in data 08.07.2024 sub R.G. 208/2024, previo accertamento della carenza di legittimazione attiva capo all'opposta relativamente alla richiesta restitutoria dalla stessa svolta In via principale
E) per tutte le ragioni esposte in narrativa revocarsi il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo decreto ingiuntivo n.1/2024 emesso dalla Corte di Appello di TReste in data 08.07.2024 sub
R.G. 208/2024, in quanto la pretesa creditoria avversaria risulta infondata in fatto e diritto. Spese di lite rifuse.
In via subordinata F) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra formulata, per tutte le ragioni esposte in narrativa a - ridursi l'importo oggetto del decreto ingiuntivo n.1/2024 emesso dalla Corte di Appello di TReste in data 08.07.2024 sub R.G. 208/2024 alla minor somma ritenuta di giustizia;
b – in via residuale si eccepisce la compensazione del credito capitale effettivamente dovute a CP_1 con il controcredito vantato da nei confronti
[...] Parte_1 dell'opposta descritto sub paragrafo n.4 e nascente dalla sentenza n. 46/2016 del TRbunale di Gorizia (all. 22);
c - in via ulteriormente subordinata e residuale ridursi la decorrenza degli interessi liquidati dal 07.03.24, ovvero dal 02.04.24, data di pubblicazione dell'ordinanza sub procedimento n.27815/2019 della Corte di Cassazione. In ogni caso spese legali del giudizio di opposizione rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA
Il patrocinio di parte opponente chiede:
- Ammettersi, in caso di contestazione della narrativa sopra svolta, prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) Vero il sig. era all'epoca il cointestatario del conto corrente bancario Cassa di Risparmio Testimone_1 del Friuli Venezia Giulia dal quale in data 30.05.2016 è stato effettuato il bonifico della somma di € 12.062,85 a favore di , come da contabile che mi si rammostra sub allegato n.30 ? Parte_1
2) Vero in data 30.05.2016 per effettuare il pagamento tramite bonifico della somma di € 12.062,85 a favore di presso Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, come da contabile che mi si Parte_1 rammostra sub allegato n.30, sono stati utilizzati denari non di ? Controparte_1
, nonché riservati. Controparte_2
Della parte opposta: IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni dedotte in narrativa, confermare il Decreto Ingiuntivo opposto (Corte d'Appello di TReste, 8 luglio 2024 n. 1/24, sub R.G. 2081/2024) e, comunque, condannare l'Opponente al pagamento a favore dell'Esponente della somma di € 1.849,01 - ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia - oltre a interessi legali dal 30 maggio 2016 al saldo e interessi ex art. 1284 co. 4 c.p.c. oltre a spese legali come liquidate in fase monitoria;
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione della prova per testi dei seguenti capitoli di prova: cap. 1) Vero che il pagamento del 30 maggio 2016 di cui – con il presente giudizio è chiesta la restituzione – è stato effettuato da Controparte_1 cap. 2) Vero che tale bonifico ha a i Controparte_1 Si indica a teste: Testimone_2 3. e di vantare un controcredito di cui alla sentenza n.46/2016 del Parte_1 TR . Su tale profilo, si chiede di essere ammessi a prova per testi sul seguente capitolo di prova: cap. 3) Vero che ha versato a quanto dovuto in forza della Controparte_3 Parte_1 sentenza del TRb 02.2016? Si indicano a teste sui capitoli sopra indicati da 1) a 3): il Legale rappresentante Controparte_4
avv. Sonia Miami del Foro di TReste. Avv. Alfredo Russo, avv. Pasqualino
[...] c/Vittoria Assicurazioni direzione sinistri. Del pari, si fa istanza, ex art. 210 c.p.c., Controparte_5 di esibizione della contabile di pagamento dell'importo versato a Controparte_4 fa lla sentenza del TRbunale di Gorizia dd.15.02.2016. Parte_1 IN OGN oria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario, con distrazione delle spese di lite a favore dello scrivente procuratore, in quanto antistatario.
Fatti di causa
ebbe a chiedere ed ottenere dal Presidente di questa Corte Controparte_1
decreto ingiuntivo in odio - fra gli altri - di per la somma capitale Parte_1
di € 1.849,01 a titolo di restituzione degli importi pagati all'ingiunta quali spese di lite a seguito della sentenza resa dal TRbunale di Gorizia in controversia che contrapponeva le odierne parti, posto che la sentenza del Giudice d'appello, che aveva confermato la sentenza del Giudice isontino, era stata annullata dalla Corte
di cassazione.
Ha proposto tempestiva opposizione la AT, osservando anzitutto come la somma richiesta rappresenta il residuo dell'importo pagato a titolo di spese di lite,
a seguito della sentenza resa dal TRbunale di Gorizia, operata la compensazione con l'importo dovutole dalla per altra decisione giudiziale;
residuo che CP_1
tuttavia non era dovuto posto che, avendo la Suprema Corte disposto il rinvio per nuovo giudizio, la sentenza resa dal TRbunale non era ancòra da considerarsi caducata.
Quindi la osserva come la è carente di legittimazione nel Pt_1 CP_1
richiedere la restituzione della somma pagata posto che questa fu corrisposta o dal figlio dell'opposta ovvero da terzi, sicché solo questi erano titolati a ripetere.
Ancora la AT rileva come la data di decorrenza degli interessi sull'importo indebito era errata poiché ragguagliata al momento del pagamento e, non già – come insegna puntuale arresto di legittimità –, al momento della pronunzia di legittimità che annullava la sentenza d'appello impugnata.
Infine l'opponente rileva come il suo credito, in forza della sentenza n° 370/23 di questa Corte e n° 46/2016 del TRbunale isontino verso la pari ad € CP_1
15.275,20, non risulta onorato, sicché lo oppone in compensazione con la somma portata sul provvedimento monitorio.
Resiste la contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo la CP_1
conferma del provvedimento monitorio opposto per la posizione della . Pt_1
Radicatosi il contraddittorio davanti l'Istruttore all'udienza del 10.2.2025, le parti erano invitate ex art 352 cod. proc. civ. a precisare le conclusioni e rimesse per la discussione avanti il Collegio.
Depositate le scritture difensive finali, la causa all'odierna udienza era pertrattata ed assegnata a sentenza, nonché decisa dal Collegio siccome illustrato nel presente provvedimento.
Ragioni della decisione
L'opposizione esposta dalla AT non ha fondamento giuridico e va rejetta con conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto quanto alla sua posizione debitoria.
In limine va confermata la statuizione di inopportunità della riunione delle tre controversie sorte dall'opposizione svolta da tre parti diverse avverso l'unico decreto ingiuntivo portante condanna di ciascuna delle parti a restituire specifica somma.
Difatti le posizioni sono autonome, poiché il debito non è solidale, ed anche le difese svolte sono parzialmente dissimili, sicché la trattazione separata delle liti di opposizione consente maggior chiarezza e linearità della decisione.
L'enunciata ragione di opposizione, svolta dalla fondata sull'attuale Pt_1
efficacia della sentenza di prime cure s'appalesa patentemente priva di fondamento. Difatti è principio generale che la sentenza d'appello, anche se confirmativa di quella di prime cure, la sostituisce integralmente – Cass. sez. 3 n° 15185/03,
Cass. sez. 1 n° 352/17, Cass. sez. 3 n° 29021/18 –, sicché l'annullamento, da parte della Suprema Corte, della sentenza d'appello non fa rivivere la decisione di prime cure già venuta meno con la pronuncia della sentenza d'appello.
Ciò è tanto vero che espressamente la norma ex art 393 cod. proc. civ. dispone che, a seguito dell'estinzione del procedimento di rinvio, s'estingue l'intero procedimento non sopravvivendo alcun atto, compresa la sentenza di primo grado,
contrariamente all'estinzione del giudizio d'appello che comporta il passaggio in giudicato della prima decisione gravata.
Dunque, se anche la Suprema Corte nel pronunciare l'annullamento della decisione resa dalla Corte tergestina ha disposto il rinvio alla stessa per il nuovo esame,
comunque alcuna sentenza di merito ha più efficacia.
E' dovuta la restituzione, poiché priva di titolo giustificativo, anche della somma pagata dalla a titolo di spese liquidate dal TRbunale di Gorizia, a nulla CP_1
rilevando la pendenza del giudizio di rinvio nel quale sarà regolata ex novo la disciplina circa le spese per l'intera lite.
Anche la ragione di opposizione fondata sulla carenza di legittimazione della appare priva di fondamento giuridico e fattuale. CP_1
Difatti la AT rileva che la somma, oggi pretesa in restituzione, fu pagata da persona diversa dalla – agente in restituzione - indicandola nel figlio CP_1
Testimone_1
L'ipotesi che a pagare fu altra persona poggia sul testo della nota rimessa dal difensore della il 17.4.2024 nel quale opera riferimento quale pagatore a CP_1
“ “, ma fu lo stesso difensore della , con nota di riscontro Testimone_1 Pt_1
del 26.4.2024 a precisare che tale soggetto non effettuò il pagamento che invece fu effettuato dalla CP_1 Infine il difensore dell'opposta con nota del 13.5.2024 ebbe a chiarire la questione,
illustrando come la sua cliente ebbe ad onorare le spese della lite di prime cure –
richieste in questa lite - mentre il figlio pagò quelle d'appello.
Comunque in causa la convenuta opposta ha depositato copia integrale del bonifico mediante il quale ha eseguito il pagamento, dal qual documento risulta che l'importo fu tratto dal conto corrente cointestato tra lei ed il marito Testimone_2
nonché copia degli assegni circolari, con tale somma emessi, incassati con relativa quietanza rilasciata dal difensore della . Pt_1
A nulla rileva la circostanza che i coniugi sono in regime di separazione dei beni –
enfatizzata dalla parte opponente anche nella scrittura finale – poiché – come anche insegna il Supremo Collegio Cass. sez. 1 n° 5071/17 – la somma depositata sul contro corrente bancario cointestato è disponibile a ciascuno dei contitolari ex art 1754 cod. civ.
Dunque v'è prova certa che il pagamento venne effettuato dalla agente CP_1
in ripetizione e di conseguenza irrilevanti appaiono i mezzi istruttori proposti dalle parti.
Con riguardo alla doglianza afferente la data di decorrenza degli interessi legali sulla somma da restituire, deve la Corte rilevare come parte opponente non abbia inteso rettamente l'insegnamento desumibile dell'arresto del 2008, citato a sostegno della sua tesi, posto che la fattispecie riguardava la decorrenza degli interessi sulle spese di lite liquidate ex novo dalla Corte d'appello dopo la riforma della prima sentenza in favore della parte vittoriosa.
Nella specie si verte in restituzione di importo non più assistito da titolo giustificativo giudiziale – Cass. sez. 3 n° 30658/17, Cass. sez. 1 n° 59/85 – che s'atteggia similmente a quanto disposto ex art 2033 cod. civ.
Pertanto gli interessi dovuti, ex art 1284 comma 1 cod. civ., decorrono dal giorno successivo alla ricezione della somma indebita, come puntualmente stabilito nel provvedimento monitorio opposto. Infine la AT propone eccezione di compensazione tra l'importo residuo -
preteso dalla - e suo credito verso la stessa a seguito della condanna al CP_1
pagamento di somma – oltre € 15 mila – a titolo di ristoro danni portata nella sentenza n° 370/23 di questa Corte confirmativa della decisione di prime cure.
L'opposta ha documentato in causa che, se effettivamente concorre sua condanna al pagamento di somma a titolo di ristoro danni disposta dal TRbunale di Gorizia
con sentenza n° 46/2016 - confermata sul punto dalla decisione di questa Corte
del 2023 -, tuttavia in forza delle medesime decisioni appare come anche la
OM, assicuratrice dell'ente condominiale in suo godimento, venne condannata a tenerla manlevata da detto pagamento.
E dalla comparsa di risposta con appello incidentale, deposita nel giudizio di rinvio conclusosi con la sentenza n° 370/23 di questa Corte, appare come l'Assicuratore
ebbe a pagare alla AT la somma di cui al ristoro danni, tanto che ne chiede la restituzione all'assicurata CP_1
Al riguardo nonostante la puntuale presa di posizione dell'opposta nelle scritture difensive successive la si limita a negare l'avvenuto pagamento da parte Pt_1
dell'Assicuratore; negazione che tuttavia appare – ad opinione di questo Collegio
– adeguatamente confutata dagli elementi logici acquisiti in atti, sicché la prova orale proposta l riguardo appare superflua.
Anzitutto appare condotta assai inverosimile che la AT non richiese il pagamento del suo credito risarcitorio sulla scorta dell'esecutività della prima sentenza resa nel 2016 – poi confermata in appello -; quindi appare strano che il suo difensore provveda a richieder il pronto pagamento delle spese di lite ma nulla cenni al credito per ristoro danni, oramai atteso da anni se vero quanto afferma la a sostegno della sua eccezione;
infine l'asserzione dell'Assicuratore di aver Pt_1
pagato alla il ristoro del danno appare ben più credibile dell'odierna Pt_1
negazione della creditrice, poiché l'Assicuratore è soggetto terzo disinteressato poiché comunque tenuto a pagare l'indennizzo. Al rigetto dell'inutile opposizione segue la condanna dell'opponente al pagamento in favore della anche, delle spese di questa lite tassate, tenuto conto del CP_1
valore della lite e delle fasi effettivamente svolte, in € 2.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di TReste,
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
rigetta l'opposizione spiegata da con la citazione datata 24.9.2024 Parte_1
e per l'effetto integralmente conferma il decreto ingiuntivo n° 1/24 reso il 8.7.2024 dal questa Corte per quanto riguarda la condanna della al pagamento dell'importo capitale di € Pt_1
1.849,01,
condanna la a rifondere alla le spese di questo giudizio di Pt_1 CP_1
opposizione, che tassa in € 2.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%, che distrae in favore dell'avv. Zeno
Perinelli dichiaratosi antistatario ex art 93 cod. proc. civ.
Così deciso in TReste nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan