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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/10/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 748/2025 N. 548/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 5713/2024, estensore giudice DOTT.SSA FRANCESCA CAPELLI, discussa all'udienza del 1°.10.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ente domiciliato in MILANO C.F._2
VIA BESANA 3, presso il Difensore
APPELLANTE CONTRO
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
l avv. GIORGIO PIROVANO
), elettivamente domiciliata in PIAZZA ARNOLDO C.F._3
MONDADORI, 4 20122 MILANO, presso il Difensore
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare integralmente la sentenza in epigrafe meglio indicata e pertanto: In via principale, a) accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi della giusta causa posta a fondamento del licenziamento intimato alla signora in Parte_1 data 17.11.2023 e del giustificato motivo soggettivo, per insussistenza dei fatti contestati, ovvero perché tali fatti rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del CCNL “Sanità privata”
1 applicato agli artt. 38 ss e/o del codice disciplinare applicato e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18/IV comma L. 300/70, annullare il licenziamento impugnato e ordinare alla parte appellata la reintegrazione della signora Parte_1
nel posto di lavoro precedentemente ricoperto, nonché condannare parte
[...] llata al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (tallone mensile € 1.759,92) dal giorno del licenziamento (17.11.2023) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque in misura non superiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
con riserva di agire con separata azione per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo intercorrente dal licenziamento alla effettiva reintegra. In via subordinata: b) accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi della giusta causa posta a fondamento del licenziamento e/o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18/V comma L.300/70, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento (17.11.2023) e condannare parte appellata al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (tallone mensile € 1.759,92), tenendo conto degli addebiti imputati e dei criteri indicati dallo stesso art. 18/V comma L.300/70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via di ulteriore subordine: c) nella denegata ipotesi in cui venisse accertato che i fatti posti a base del recesso integrano il giustificato motivo soggettivo di licenziamento, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento (17.11.2023) e accertare il diritto della parte appellante a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso e per l'effetto condannare parte appellata al pagamento della somma lorda di € 937,20, o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso: d) con vittoria di spese di giustizia oltre oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio, da determinarsi ai sensi del DM 147/2022 e s.m.i., da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, e con specifica domanda di rifusione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
e) rigettare, comunque, tutte le domande e istanze proposte o proponende ex adverso”
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello proposto dalla Signora siccome inammissibile e infondato;
per Parte_1
l'effetto, confe el Tribunale di Milano n° 5713/2024 del 17.12.2024 pubblicata il 7.1.2025. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con atto depositato il 26.5.2025, – già dipendente Parte_1 dell' con mansioni di CP_1 Parte_2 ausiliaria socio-assistenziale (ASA) – proponeva appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva respinto l'impugnativa del licenziamento disciplinare, intimatole per addotta giusta causa in data 17.11.2023, a seguito di contestazioni, alla stessa rivolte con lettere del 19.10.2023, in relazione condotte tenute durante il turno notturno espletato fra il 17 ed il 18.10 dello stesso anno.
In tale data, secondo le missive riportate nella sentenza, la ricorrente in primo grado era stata sorpresa addormentata, durante il proprio orario lavorativo, in compagnia dell'altra operatrice con conseguente abbandono dei due CP_2 piani alla stessa affidati, nei qu gioranza degli ospiti era stata trovata nell'impossibilità di utilizzare i campanelli di segnalazione, collocati in posizioni inaccessibili, ed una di essi era risultata sprovvista del dispositivo di assorbenza;
inoltre, numerose finestre erano state aperte dalla lavoratrice e così lasciate per lungo tempo, in modo tale da generare un abbassamento della temperatura e la possibilità di uscita di pazienti deambulanti affetti da demenza.
Il TRIBUNALE aveva ritenuto che l'istruttoria testimoniale avesse confermato gli addebiti sottesi al licenziamento.
In particolare, secondo quanto esposto in sentenza, l'assenza della ricorrente al piano assegnatole, in difetto di alcun avviso all'infermiere di turno, era stata riferita dalle testimoni e;
queste ultime avevano CP_2 Tes_1 Tes_2 altresì precisato che era stata sorpresa addormentata. Pt_1
In base alle medesime deposizioni, il primo Giudice aveva altresì ravvisato la prova della collocazione dei campanelli in posizioni non accessibili agli ospiti in caso di bisogno;
del mancato ripristino del presidio di assorbenza alla paziente 415B; del mantenimento delle finestre aperte ad opera di Pt_1
La gravità di tali condotte era stata considerata dal TRIBUNALE idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento, essendo stata accertata la consapevole e reiterata violazione di chiare direttive aziendali, poste a tutela dei pazienti, con conseguente rischio per l'incolumità degli ospiti.
Quanto all'elemento soggettivo, era stato evidenziato nella motivazione come la ricorrente avesse rivestito un ruolo di sorveglianza c.d. attiva e, quindi, costante dei degenti ospitati ai piani di sua competenza, tale richiedere un particolare grado di attenzione e diligenza nell'osservanza delle disposizioni datoriali.
Il TRIBUNALE aveva, al riguardo, richiamato l'art. 38 CCNL, secondo cui – in casi di particolare gravità – era stato considerato passibile di licenziamento il dipendente che avesse commesso “grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati”; non si fosse attenuto “alle
3 disposizioni terapeutiche impartite” o “alle indicazioni educative”; non avesse eseguito “le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto”; avesse compiuto “qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici”; avesse eseguito “il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite” o, infine, avesse tenuto “un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti”.
In ragione della soccombenza, la ricorrente era stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00, oltre oneri e accessori di Legge.
Con un primo, articolato motivo di gravame, l'appellante lamentava l'omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione, il malgoverno delle prove e la carenza di motivazione, nei quali il TRIBUNALE sarebbe, a suo avviso, incorso per avere ritenuto pacifici e dimostrati fatti materiali, invece privi di riscontro probatorio, e per non avere adeguatamente considerato “lo specifico contesto lavorativo disfunzionale, se non addirittura patologico”, in cui ella aveva operato.
A quest'ultimo riguardo, si evidenziava nel ricorso in appello come l'organico adibito al turno notturno presso la fosse Parte_3 sottodimensionato, essendo stata la c.d. sorv ospiti – distribuiti su sei piani – affidata a tre sole A.S.A., ciascuna delle quali aveva in carico due piani e 40 degenti, oltre a dover affiancare la collega adibita a piani diversi nelle operazioni necessariamente congiunte (quali il cambio dei presidi di assorbenza o il sollevamento dell'ospite).
Inoltre, proseguiva l'appellante, durante il turno notturno era presente in struttura un solo infermiere e non era prevista alcuna pausa di lavoro, che si protraeva in via continuativa dalle 21.00 alle 07.00: tale situazione – secondo ACCA illecita ai sensi dell'art. 2087 c.c. – aveva concorso eziologicamente alla causazione di alcuni degli addebiti, al pari della carenza di specifiche direttive istruzioni in ordine al “corretto” posizionamento dei campanelli e del difetto di monitoraggio e manutenzione di tali apparecchiature da parte dell' CP_1
In secondo luogo, si negava che fosse stata raggiunta la prova del fatto – erroneamente accertato dal TRIBUNALE – che l'appellante si fosse addormentata in servizio: tale circostanza era stata, infatti, smentita dalla teste mentre l'opposta versione della teste non era CP_2 Tes_1 credib questa premesso di avere sorpreso enta, con Pt_1 conseguente impossibilità di osservarne lo stato al momento dell'accesso; la prima di tali testimoni aveva, poi, escluso, concordemente con la teste
, che la ricorrente fosse stata sdraiata. Tes_3
Nella prospettiva dell'impugnazione, la condotta contestata era stata, infatti, motivata da specifiche esigenze correlate al servizio, avendo la teste Tes_1 riferito di essere stata coadiuvata da nelle operazioni di cambio Pt_1
4 congiunto dei presidi ai pazienti di tutti i piani, dopo le quali era insorta la legittima esigenza di una pausa, fruita nei pressi del tabellone sul quale comparivano le eventuali chiamate dei pazienti.
Veniva, in proposito, rilevata nell'atto di appello l'assenza – all'epoca dei fatti – di alcuna previsione, nel PLA consegnato alla dipendente (allegato al ricorso di primo grado sub doc. 10), in ordine alla fruizione di un intervallo durante il turno di lavoro, in contrasto con la garanzia normativa prevista dall'art. 8 D. lgs. n. 66/2003: in tal senso avevano concordemente deposto le testi CP_2
e Tes_4
Erano, pertanto, state smentite – ad avviso dell'appellante – le deposizioni rese della teste , in ordine all'obbligo di avvisare l'infermiere o l'altra ASA Tes_3 in servizio prima di sospendere la prestazione, e dalla teste Tes_1 relativamente alla previsione della pausa nel P.L.A, da ritenersi riferita a quello introdotto successivamente ai fatti di causa.
Il documento applicabile ratione temporis (vale a dire il doc. 10 cit.) riportava, infatti, fasce orarie continuative, diversamente da quello prodotto dalla parte convenuta avanti al TRIBUNALE (sub n. 12), dal quale risultava un intervallo di trenta minuti fra la seconda fascia oraria (21,15 – 01,00) e quella successiva (01,30 – 03,30).
In tale quadro, contestava che la breve pausa oggetto di addebito Pt_1 avesse determinato alcuna violazione del proprio dovere di sorveglianza ed avesse integrato l'ipotesi di abbandono del posto di lavoro.
Con riguardo all'addebito relativo alla scorretta collocazione dei campanelli, l'appellante sosteneva che le deposizioni relative alle verifiche, dalla stessa attuate al riguardo prima dell'ispezione, avevano smentito la culpa in vigilando, evidenziando la causa accidentale dello spostamento di tali presidi, riconducibile ai successivi movimenti del degente.
sosteneva, inoltre, la regolarità della collocazione del campanello sul Pt_1 ino o all'interno del cassetto, o sulla mensola posizionata in capo al letto, in quanto idonea a renderlo accessibile al paziente, che spesso ne faceva espressa richiesta.
A sostegno della censura, veniva altresì rilevata l'assenza di direttive aziendali sul posizionamento delle apparecchiature in questione, all'infuori di generiche indicazioni fornite tramite la “chat delle A.S.A.”, prodotto dalla convenuta in primo grado sub doc. 2, inidonee all'individuazione di una regola chiara e definita.
Nella prospettiva del gravame, le lamentate attese per l'intervento del personale A.S.A o per l'indisponibilità del campanello erano state generate dalla carenza di organico e dalla disfunzionalità nell'organizzazione del lavoro.
5 Quanto all'addebito concernente la mancanza del presidio di assorbenza dell'ospite A.F. della camera di degenza 415B, l'appellante negava che la circostanza oggetto di contestazione fosse stata frutto di negligenza nello svolgimento della prestazione lavorativa, in quanto riscontrata dopo due cambi, già compiuti dall'ausiliaria, durante lo stesso turno, confermati dalla teste l'evento non era, pertanto, addebitabile all'A.S.A., essendo CP_2 stato to dalla stessa degente, che aveva gettato il presidio in terra per la terza volta nella medesima notte.
Veniva, poi, contestata nell'atto di appello la gravità della condotta consistita nel sollevamento dell'ospite senza l'ausilio del sollevatore passivo, la quale Pt_4
– sia pure pacifica – non aveva determinato alcun danno ed andava valutata anche alla luce dell'assenza di precedenti disciplinari per tutta la lunga durata del rapporto di lavoro.
Si negava, infine, che fosse stata dimostrata la sussistenza dell'addebito relativo all'apertura delle finestre del 6° piano e alla loro mancata chiusura, non essendo emersa dalle prove testimoniali l'imputabilità di tali condotte all'appellante, data la contraddittorietà della deposizione resa al riguardo da priva di riscontro – quanto alla comunicazione della circostanza da Tes_1 parte di – nel verbale dell'audizione a difesa di quest'ultima Pt_5 nell'ambit rio procedimento disciplinare.
peraltro, contestava di avere avuto alcun obbligo di permanenza e Pt_1 vigilanza sul sesto piano, ove si era recata in ausilio ad altra A.S.A. per operazioni da svolgere congiuntamente.
Conclusivamente, l'appellante affermava come i fatti contestati fossero rimasti per la maggior parte indimostrati o comunque insussistenti sotto il profilo giuridico, in quanto non costituenti inadempimento degli obblighi sulla stessa incombenti, o fossero comunque punibili con una sanzione conservativa in base all'art. 38 del CCNL, che consentiva il licenziamento solo in caso di infrazioni disciplinari di particolare gravità, a suo avviso non ravvisabili nel caso di specie.
lamentava, in ogni caso, l'errata applicazione – ad opera del TRIBUNALE Pt_1
l principio della proporzionalità, per mancata considerazione delle attenuanti costituite dal contesto lavorativo, caratterizzato dalla carenza dell'organico e dalla deficienza delle direttive aziendali: circostanze che, a suo avviso, rendevano la sanzione espulsiva sproporzionata, anche in ragione delle difficoltà di ricollocamento dovute all'età anagrafica e all'anzianità della lavoratrice.
La sentenza veniva, in proposito, censurata per avere valorizzato il cattivo esempio generato – ad avviso del TRIBUNALE – nei riguardi degli altri A.S.A., essendo stati analoghi addebiti rivolti anche a colleghe dell'appellante per fatti accaduti nella stessa notte, tuttavia puniti in maniera meno rigorosa, mediante sanzioni conservative.
6 Su tali presupposti, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, dichiarasse l'illegittimità del licenziamento oggetto di causa, applicando la tutela reintegratoria e risarcitoria di cui all'art. 18, co. IV, SL, con riferimento all'importo mensile di € 1.759,92, o, in via subordinata, quella prevista dal co. V della medesima disposizione di Legge.
In via ulteriormente gradata, domandava la condanna della controparte Pt_1
a corrisponderle l'indennità so a del preavviso, pari alla somma lorda di € 937,20, o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso, la stessa invocava il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 1°.8.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
Disposto rinvio – su istanza delle parti – nel vano tentativo di favorire una definizione conciliativa, all'udienza del 1°.10.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
____________
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Nell'esaminare il primo motivo di gravame, occorre anzitutto disattendere le doglianze avanzate dall'appellante in ordine all'omessa considerazione, ad opera del TRIBUNALE, dello “specifico contesto lavorativo disfunzionale, se non addirittura patologico” dell'ambiente lavorativo per carenza di organico e mancata previsione di pause durante il turno notturno, esteso dalle ore 21,00 alle ore 7,00.
E', infatti, emerso dall'istruttoria come le pause – per quanto all'epoca non espressamente previste dal turno – fossero di prassi possibili, previo avviso ad una collega o all'infermiere in servizio.
In tal senso hanno concordemente deposto le testi (“per le pause Tes_3 era previsto che l'operatrice avvisasse o la colleg miere ma due operatori non possono quindi fare la pausa nello stesso momento”) e Tes_1
(“la pausa deve essere pianificata in modo da lasciare un colleg presente a presidio degli ospiti. È sempre stato organizzato in modo che chi va in pausa deve avvisare o un collega o l'infermiere di turno, in modo da non lasciare il presidio incustodito”).
7 Quest'ultima teste ha precisato: “la pausa con queste regole era una disposizione in uso normalmente già dal 2020 quando sono arrivata”.
Anche la teste addotta dalla stessa ricorrente in primo grado, ha CP_2 riferito che “in ecessità comunque c'è la possibilità di avvisare la collega o un infermiere per il momento in cui uno si allontana o non è disponibile. … Era prassi che per fare pausa ci si sedesse sulla poltrona del salone di ciascun piano” (così contraddicendo la propria stessa affermazione, secondo cui “non avevamo pause durante il turno”).
L'affermazione di quest'ultima teste, secondo cui “quella sera non c'era l'infermiere”, risulta smentita dalle prevalenti deposizioni in precedenza riportate, considerato anche che oltre ad essersi contraddetta come CP_2 sopra evidenziato, è stata a sua volta licenziata a seguito del medesimo episodio contestato all'odierna appellante (pur avendo poi conciliato la relativa controversia).
Le citate dichiarazioni, per la loro pluralità e concordanza, consentono, poi, di superare la difforme deposizione della sola teste secondo cui “non Tes_4 erano previste pause quando lavoravo io” (vale a dir dicembre 2023).
In ogni caso, appare decisivo osservare come le lamentate condizioni lavorative avrebbero potuto dare luogo ad eventuali azioni con le modalità previste dall'ordinamento, ma non avrebbero – in ogni caso – certamente consentito iniziative del genere attuato dall'odierna appellata, rinvenuta a luci spente in un locale, sito ad un piano diverso da quelli di sua competenza, in difetto di alcun previo avviso ad altri operatori idonei a sostituirla nelle sue mansioni di sorveglianza attiva dei degenti, i quali erano – per la maggior parte (29 su 39) – impossibilitati all'utilizzo dei campanelli di emergenza, poiché situati in posizioni per loro irraggiungibili.
Il quadro che ne emerge, ricostruito tramite l'istruttoria che verrà di seguito esaminata, configura un inammissibile abbandono dei compiti di sorveglianza e assistenza dei pazienti, connessi alla mansione della ricorrente in primo grado, non giustificabile – per le descritte modalità – con le condizioni lavorative dalla stessa denunciate, peraltro contraddette dalle citate deposizioni testimoniali.
Risulta, poi, smentita documentalmente la doglianza relativa alla carenza di istruzioni sul posizionamento dei campanelli: infatti, dal doc. 2, prodotto dalla convenuta in primo grado e non contestato in punto autenticità dall'odierna appellante, emerge la chiara e specifica disposizione di collocare tali dispositivi in modo tale da consentirne l'uso agli ospiti, trasmessa tramite la chat di cui faceva parte la stessa che ne confermava la ricezione. Pt_1
Nello specifico, con il messaggio del 1°.3.2023 (data antecedente ai fatti di causa), ore 17,01, si rendeva noto al personale quanto segue:
8 “la presente per SEGNALARVI PER L'ENNESIMA VOLTA CHE I CAMPANELLI VANNO LASCIATI VICINO ALL'OSPITE E NON A TERRA O SOPRA LA TESTATA DEL LETTO. Ancora lamentele da parte dei familiari che vengono a trovare il loro caro e trovano il campanello lontano. Se troveremo ancora campanelli lontano dall'ospite verranno adottati provvedimenti per chi è in turno” [maiuscolo e grassetto nel testo originale: ndr].
Nella parte sottostante, alla voce “letto da”, compare al primo posto il nome dell'odierna appellante, con indicazione della data e ora di lettura del messaggio (“01/03/2023, 20,32”).
Analoghe disposizioni erano già state impartite in precedenza, come si evince dalle pagg. 3 e ss. del medesimo documento n. 2, laddove si legge: “SI RINNOVA L'INDICAZIONE (CHE VALE SEMPRE) DI POSIZIONARE I CAMPANELLI ALLA PORTATA DI TUTTI GLI OSPITI, SPESSO LI VEDO A TERRA LONTANI DALL'OSPITE” (maiuscolo nel testo;
messaggio del 30.12.2022, ore 17,02, con conferma di lettura da parte di alle 20,12 dello stesso Pt_1 giorno), ed ancora, “CHIEDO A TUTTI DI LASCIARE A DISPOSIZONIE SMPRE IL CAMPANELLO VICINO ALL'OSPITE OGNI VOLTE CHE L'OSPITE E' A LETTO, SEMPRE A DISPOSIZIONE” (anche in questo caso in caratteri maiuscoli, con conferma di lettura da parte di . Pt_1
Fatte tali premesse sotto l'aspetto organizzativo, è possibile passare all'esame dei successivi motivi di gravame, concernenti il merito degli addebiti disciplinari.
Del tutto irrilevanti appaiono, al riguardo, le censure relative all'affermata carenza di prova dell'addormentamento.
Essendo, infatti, emerso dall'istruttoria che si trovava nel salone centrale Pt_1 di un piano diverso da quelli assegnati alle sue cure, a luci spente, seduta con le gambe stese sulla sedia di fronte a lei, poco importa stabilire se la stessa avesse preso sonno o fosse – invece – rimasta sveglia.
Nello specifico, la teste ha dichiarato: “quando ho fatto il sopralluogo Tes_1 la ricorrente si trovava al primo piano nel salone centrale sdraiata con la luce spenta. Lei non era presente al terzo e 4 piano, io l'ho cercata circa mezz'ora. Il terzo e quarto piano non avevano nessuno. Dietro la sig.ra la CP_2 ricorrente stava dormendo e ho acceso la luce”.
Tale ricostruzione dei fatti è stata confermata dalla teste , che ha Tes_3 ricordato: “abbiamo constatato che al terzo al quarto piano la signora non Pt_1 era presente. Dopo averla cercata l'abbiamo trovata al primo La ricorrente era coricata insieme alla signora entrambe stavano Persona_1 dormendo. …. Preciso che la ricorrente e an quando le CP_2 abbiamo rinvenute erano sedute su una poltrona con le gambe distese su una sedia di fronte. Le ho viste personalmente”.
9 Anche la teste indicata dalla ricorrente in primo grado, ha CP_2 confermato di es ta al primo piano con la collega avendo Pt_1 quest'ultima accusato un malore (giova evidenziarlo: del tutto indimostrato in giudizio): “verso le 3,30 con la ricorrente mi sono seduta su una poltrona al primo piano. La ricorrente è scesa con me al primo piano perché non si sentiva bene e quindi io le ho detto poltrona>”.
La condotta così descritta si pone in evidente contrasto con l'obbligo di
“sorveglianza attiva”, tipico della mansione dell'odierna appellante, la quale
“consiste nello stare vigile a controllare le stanze e gli ospiti e cioè passare nelle varie camere costantemente” (teste . CP_2
Come confermato dalla teste , “sorveglianza attiva si intende un Tes_3 monitoraggio costante e fisico dei paziente E un monitoraggio costante non solo su chiamata dei pazienti con osservazione anche diretta e fisica”.
Tale modalità di osservazione è stata certamente disattesa nel caso di specie, in cui la dipendente, lungi dal tenere sotto diretto controllo gli ospiti dei piani alla stessa affidati, si è appartata in un locale di un piano diverso (neppure attiguo a quelli di sua competenza), tanto da dovere essere lungamente cercata in occasione dell'ispezione.
Né alla diretta vigilanza, cui era tenuta, può supplire l'utilizzo del tablet Pt_1 adibito al monitoraggio di eventuali movimenti anomali del paziente il quale, per quanto dotato di telecamera, non abilitava certamente l'addetta ad allontanarsi dai piani di sua competenza attuando una mera sorveglianza “da remoto”.
Tale sistema, infatti, non consentiva il monitoraggio di tutti i dati rilevanti.
Come spiegato dalla teste “la sorveglianza attiva è un controllo Tes_1 continuo su tutti pazienti del reparto. Non è una attività su richiesta, ma un continuo monitoraggio fisico del paziente. Abbiamo il sistema Ancelia che segnala i movimenti dal letto ma è un presidio in più ma non può sostituire una sorveglianza attiva, perché per esempio non dà segno della respirazione o della temperatura del paziente”.
Anche la teste ha confermato che, benché i giri venissero “fatti con una Tes_4 cadenza di circa due ore”, tuttavia “il presidio era costante” e gli addetti dovevano essere “attivi sul reparto”, per allontanarsi dal quale occorreva avvisare una collega (“in caso di cambio in doppia si chiamava la collega del reparto di sopra o di sotto. Con visione di tutti campanelli. E si avvisa che ci sia un controllo della pulsantiera la terza collega”).
In tale quadro, l'inadempimento di ai propri obblighi appare evidente, Pt_1 indipendentemente dal negato addor mento.
10 Neppure può essere condiviso il terzo motivo di appello, con cui si sostiene la causa accidentale dello spostamento dei campanelli nelle collocazioni oggetto di addebito disciplinare.
Tesi, questa, smentita dalle prevalenti deposizioni acquisite sul punto, secondo cui l'inaccessibile collocazione di tali presidi – accertata durante l'ispezione – era incompatibile con una caduta provocata da imprevisti movimenti dei degenti.
In particolare, la teste ha dichiarato che “i campanelli non erano Tes_3 tutti posizionati corretti trovavano sopra la mensola delle luci altri erano posizionati nei cassetti o sul comodino oppure penzolanti caduti e legati al filo”.
Circostanza confermata dalla teste la quale ha riferito: “nel terzo e Tes_1
4° piano i campanelli non erano accessibili agli ospiti, alcuni erano agganciati sulla parte delle luci, alcuni erano nel cassetto del comodino, altri erano annodati”.
Tali convergenti dichiarazioni mal si conciliano con l'affermazione della teste secondo cui all'1,30, poco prima dell'ispezione, “i campanelli del 3° e CP_2 rano a posto”: ben difficilmente può, infatti, ipotizzarsi che, nel lasso di tempo trascorso da tale ora all'ispezione, ben 29 su 39 degenti abbiano collocato i campanelli nei cassetti, o li abbiano annodati in posizioni per loro inaccessibili, ove gli stessi sono stati rinvenuti da e Tes_3 Tes_1
Siffatte collocazioni appaiono, del resto, per loro natura frutto di una condotta deliberata e non compatibili con uno spostamento meramente involontario e casuale.
Anche tale addebito può, pertanto, ritenersi provato, ponendosi la situazione accertata in evidente contrasto con le disposizioni datoriali sopra riportate.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riguardo alla contestata mancanza del presidio di assorbenza dell'ospite oggetto del quarto motivo di CP_3 appello.
A sostegno di tale doglianza, afferma che la rimozione del presidio ad Pt_1 opera della paziente non si po imputare ad una sua negligenza, essendo stata successiva a due cambi, dalla stessa regolarmente effettuati durante il medesimo turno, a suo dire confermati dalla teste CP_2
Tale tesi non coglie nel segno.
Infatti, in primo luogo la teste ha potuto confermare l'esecuzione di CP_2 un solo cambio: “personalmente ho partecipato quella notte al cambio del presidio della paziente verso le 2 del mattino circa. Confermo che quando l'abbiamo cambiata all'una e 30 la signora si era già tolta il presidio e l'aveva
11 già buttato per terra, quantomeno una prima volta e in quel caso noi l'abbiamo cambiata raccogliendo quello che era andato per terra, non so se poi lo ha fatto una seconda volta”.
Tale deposizione è, tuttavia, smentita dai tabulati, prodotti sub doc. 13 dalla convenuta in primo grado, da cui risulta che i giri al 3° e 4° piano sono stati registrati da alle 00,08 e 00,09 e poi alle 04,29 e 04,32 (dopo Pt_1
l'ispezione) e non già alle ore 01,30, come invece affermato dalla teste
CP_2
Dal primo giro, così registrato, al momento in cui è stata rinvenuta al Pt_1 primo piano durante il sopralluogo, eseguito dalla direttrice intorno alle 3,00, era, quindi, trascorso un lasso temporale rilevante, in assenza della doverosa
“sorveglianza attiva”, che avrebbe verosimilmente consentito di rilevare l'accaduto e di porvi rimedio.
Vanno altresì disattese le censure relative all'addebito di irregolare movimentazione dell'ospite in solitaria e senza sollevatore: la scarsa Pt_4 gravità di tale condotta, affermata nell'atto di appello, appare – anzitutto – contraddetta dalla sua pericolosità per l'ospite e per la stessa incolumità della dipendente, nonché dal generale quadro di negligenza, desumibile dalla valutazione complessiva della contestazione disciplinare, in cui tale violazione si inserisce.
Valutazione che evidenzia l'estrema rilevanza disciplinare degli ascritti inadempimenti, non scalfita dalla carenza probatoria relativa all'addebito concernente l'apertura delle finestre (effettivamente riferita dalla teste relato e verificatasi ad un piano – il VI – non di competenza Tes_5 dell'odierna appellante), di portata del tutto marginale ed inidoneo ad inficiare la giusta causa di licenziamento, certamente integrata dalle restanti condotte contestate.
Si giunge così all'ultimo motivo di gravame, con cui si nega la proporzionalità fra gli addebiti accertati e la sanzione espulsiva, in ragione di invocate circostanze attenuanti e della lamentata disparità di trattamento con colleghe sanzionate meno severamente a seguito stessa vicenda.
Tali censure non sono, ad avviso della Corte, condivisibili.
Occorre in primo luogo osservare come l'art. 38 del CCNL preveda l'applicazione di sanzioni conservative in caso di “grave negligenza in servizio,
o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati” o laddove il dipendente
“esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite”, consentendo – invece – il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo “nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità”.
12 Del tutto correttamente quest'ultima ipotesi è stata ravvisata dal TRIBUNALE, alla luce della pluralità di addebiti confermati dalle prove;
del particolare contesto assistenziale di soggetti fragili, quali gli ospiti affidati alla vigilanza della dipendente, sostanzialmente abbandonati a se stessi per un rilevante lasso temporale ed impossibilitati – nell'ampia maggioranza – a chiamare aiuto in caso di emergenza a causa dell'irregolare collocazione dei campanelli, contraria a reiterate e chiare disposizioni datoriali.
La trascuratezza per i basilari doveri connessi alla mansione, il cui contenuto fiduciario appare tanto più intenso in ragione delle particolari condizioni dei beneficiari delle prestazioni, ha fondatamente pregiudicato l'affidamento riposto dall' nel corretto adempimento degli obblighi connessi al CP_1 rapporto di senza di precedenti disciplinari.
La rilevante gravità delle infrazioni accertate appare, pertanto, evidente e pienamente idonea a sorreggere il recesso, né può essere in alcun modo attenuata dalle doglianze, ribadite dall'odierna appellante in ordine alle proprie condizioni di lavoro, relativamente alle quali l'ordinamento fornisce idonee garanzie e strumenti di tutela, tanto più alla luce del regime di stabilità reale, dal quale il rapporto oggetto di causa era assistito.
Né sussiste, nell'impiego privato, alcun principio di parità di trattamento, che consenta di attribuire rilevanza alle meno afflittive sanzioni applicate alle altre dipendenti coinvolte nella vicenda.
Anche in punto proporzionalità la decisione del primo Giudice appare, pertanto, immune da censure.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Considerata l'esenzione della parte appellante dal versamento del contributo unificato, come da dichiarazione reddituale in atti, non ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della stessa, dell'ulteriore importo a tale titolo ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 5713/2024 del Tribunale di MILANO;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge.
13 Così deciso in Milano, 1°/10/2025
Il Consigliere estensore (Benedetta Pattumelli)
Il Presidente
(Giovanni Casella)
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 5713/2024, estensore giudice DOTT.SSA FRANCESCA CAPELLI, discussa all'udienza del 1°.10.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ente domiciliato in MILANO C.F._2
VIA BESANA 3, presso il Difensore
APPELLANTE CONTRO
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
l avv. GIORGIO PIROVANO
), elettivamente domiciliata in PIAZZA ARNOLDO C.F._3
MONDADORI, 4 20122 MILANO, presso il Difensore
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare integralmente la sentenza in epigrafe meglio indicata e pertanto: In via principale, a) accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi della giusta causa posta a fondamento del licenziamento intimato alla signora in Parte_1 data 17.11.2023 e del giustificato motivo soggettivo, per insussistenza dei fatti contestati, ovvero perché tali fatti rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del CCNL “Sanità privata”
1 applicato agli artt. 38 ss e/o del codice disciplinare applicato e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18/IV comma L. 300/70, annullare il licenziamento impugnato e ordinare alla parte appellata la reintegrazione della signora Parte_1
nel posto di lavoro precedentemente ricoperto, nonché condannare parte
[...] llata al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (tallone mensile € 1.759,92) dal giorno del licenziamento (17.11.2023) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque in misura non superiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
con riserva di agire con separata azione per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo intercorrente dal licenziamento alla effettiva reintegra. In via subordinata: b) accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi della giusta causa posta a fondamento del licenziamento e/o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18/V comma L.300/70, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento (17.11.2023) e condannare parte appellata al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (tallone mensile € 1.759,92), tenendo conto degli addebiti imputati e dei criteri indicati dallo stesso art. 18/V comma L.300/70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via di ulteriore subordine: c) nella denegata ipotesi in cui venisse accertato che i fatti posti a base del recesso integrano il giustificato motivo soggettivo di licenziamento, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento (17.11.2023) e accertare il diritto della parte appellante a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso e per l'effetto condannare parte appellata al pagamento della somma lorda di € 937,20, o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso: d) con vittoria di spese di giustizia oltre oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio, da determinarsi ai sensi del DM 147/2022 e s.m.i., da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, e con specifica domanda di rifusione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
e) rigettare, comunque, tutte le domande e istanze proposte o proponende ex adverso”
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello proposto dalla Signora siccome inammissibile e infondato;
per Parte_1
l'effetto, confe el Tribunale di Milano n° 5713/2024 del 17.12.2024 pubblicata il 7.1.2025. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con atto depositato il 26.5.2025, – già dipendente Parte_1 dell' con mansioni di CP_1 Parte_2 ausiliaria socio-assistenziale (ASA) – proponeva appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva respinto l'impugnativa del licenziamento disciplinare, intimatole per addotta giusta causa in data 17.11.2023, a seguito di contestazioni, alla stessa rivolte con lettere del 19.10.2023, in relazione condotte tenute durante il turno notturno espletato fra il 17 ed il 18.10 dello stesso anno.
In tale data, secondo le missive riportate nella sentenza, la ricorrente in primo grado era stata sorpresa addormentata, durante il proprio orario lavorativo, in compagnia dell'altra operatrice con conseguente abbandono dei due CP_2 piani alla stessa affidati, nei qu gioranza degli ospiti era stata trovata nell'impossibilità di utilizzare i campanelli di segnalazione, collocati in posizioni inaccessibili, ed una di essi era risultata sprovvista del dispositivo di assorbenza;
inoltre, numerose finestre erano state aperte dalla lavoratrice e così lasciate per lungo tempo, in modo tale da generare un abbassamento della temperatura e la possibilità di uscita di pazienti deambulanti affetti da demenza.
Il TRIBUNALE aveva ritenuto che l'istruttoria testimoniale avesse confermato gli addebiti sottesi al licenziamento.
In particolare, secondo quanto esposto in sentenza, l'assenza della ricorrente al piano assegnatole, in difetto di alcun avviso all'infermiere di turno, era stata riferita dalle testimoni e;
queste ultime avevano CP_2 Tes_1 Tes_2 altresì precisato che era stata sorpresa addormentata. Pt_1
In base alle medesime deposizioni, il primo Giudice aveva altresì ravvisato la prova della collocazione dei campanelli in posizioni non accessibili agli ospiti in caso di bisogno;
del mancato ripristino del presidio di assorbenza alla paziente 415B; del mantenimento delle finestre aperte ad opera di Pt_1
La gravità di tali condotte era stata considerata dal TRIBUNALE idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento, essendo stata accertata la consapevole e reiterata violazione di chiare direttive aziendali, poste a tutela dei pazienti, con conseguente rischio per l'incolumità degli ospiti.
Quanto all'elemento soggettivo, era stato evidenziato nella motivazione come la ricorrente avesse rivestito un ruolo di sorveglianza c.d. attiva e, quindi, costante dei degenti ospitati ai piani di sua competenza, tale richiedere un particolare grado di attenzione e diligenza nell'osservanza delle disposizioni datoriali.
Il TRIBUNALE aveva, al riguardo, richiamato l'art. 38 CCNL, secondo cui – in casi di particolare gravità – era stato considerato passibile di licenziamento il dipendente che avesse commesso “grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati”; non si fosse attenuto “alle
3 disposizioni terapeutiche impartite” o “alle indicazioni educative”; non avesse eseguito “le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto”; avesse compiuto “qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici”; avesse eseguito “il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite” o, infine, avesse tenuto “un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti”.
In ragione della soccombenza, la ricorrente era stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00, oltre oneri e accessori di Legge.
Con un primo, articolato motivo di gravame, l'appellante lamentava l'omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione, il malgoverno delle prove e la carenza di motivazione, nei quali il TRIBUNALE sarebbe, a suo avviso, incorso per avere ritenuto pacifici e dimostrati fatti materiali, invece privi di riscontro probatorio, e per non avere adeguatamente considerato “lo specifico contesto lavorativo disfunzionale, se non addirittura patologico”, in cui ella aveva operato.
A quest'ultimo riguardo, si evidenziava nel ricorso in appello come l'organico adibito al turno notturno presso la fosse Parte_3 sottodimensionato, essendo stata la c.d. sorv ospiti – distribuiti su sei piani – affidata a tre sole A.S.A., ciascuna delle quali aveva in carico due piani e 40 degenti, oltre a dover affiancare la collega adibita a piani diversi nelle operazioni necessariamente congiunte (quali il cambio dei presidi di assorbenza o il sollevamento dell'ospite).
Inoltre, proseguiva l'appellante, durante il turno notturno era presente in struttura un solo infermiere e non era prevista alcuna pausa di lavoro, che si protraeva in via continuativa dalle 21.00 alle 07.00: tale situazione – secondo ACCA illecita ai sensi dell'art. 2087 c.c. – aveva concorso eziologicamente alla causazione di alcuni degli addebiti, al pari della carenza di specifiche direttive istruzioni in ordine al “corretto” posizionamento dei campanelli e del difetto di monitoraggio e manutenzione di tali apparecchiature da parte dell' CP_1
In secondo luogo, si negava che fosse stata raggiunta la prova del fatto – erroneamente accertato dal TRIBUNALE – che l'appellante si fosse addormentata in servizio: tale circostanza era stata, infatti, smentita dalla teste mentre l'opposta versione della teste non era CP_2 Tes_1 credib questa premesso di avere sorpreso enta, con Pt_1 conseguente impossibilità di osservarne lo stato al momento dell'accesso; la prima di tali testimoni aveva, poi, escluso, concordemente con la teste
, che la ricorrente fosse stata sdraiata. Tes_3
Nella prospettiva dell'impugnazione, la condotta contestata era stata, infatti, motivata da specifiche esigenze correlate al servizio, avendo la teste Tes_1 riferito di essere stata coadiuvata da nelle operazioni di cambio Pt_1
4 congiunto dei presidi ai pazienti di tutti i piani, dopo le quali era insorta la legittima esigenza di una pausa, fruita nei pressi del tabellone sul quale comparivano le eventuali chiamate dei pazienti.
Veniva, in proposito, rilevata nell'atto di appello l'assenza – all'epoca dei fatti – di alcuna previsione, nel PLA consegnato alla dipendente (allegato al ricorso di primo grado sub doc. 10), in ordine alla fruizione di un intervallo durante il turno di lavoro, in contrasto con la garanzia normativa prevista dall'art. 8 D. lgs. n. 66/2003: in tal senso avevano concordemente deposto le testi CP_2
e Tes_4
Erano, pertanto, state smentite – ad avviso dell'appellante – le deposizioni rese della teste , in ordine all'obbligo di avvisare l'infermiere o l'altra ASA Tes_3 in servizio prima di sospendere la prestazione, e dalla teste Tes_1 relativamente alla previsione della pausa nel P.L.A, da ritenersi riferita a quello introdotto successivamente ai fatti di causa.
Il documento applicabile ratione temporis (vale a dire il doc. 10 cit.) riportava, infatti, fasce orarie continuative, diversamente da quello prodotto dalla parte convenuta avanti al TRIBUNALE (sub n. 12), dal quale risultava un intervallo di trenta minuti fra la seconda fascia oraria (21,15 – 01,00) e quella successiva (01,30 – 03,30).
In tale quadro, contestava che la breve pausa oggetto di addebito Pt_1 avesse determinato alcuna violazione del proprio dovere di sorveglianza ed avesse integrato l'ipotesi di abbandono del posto di lavoro.
Con riguardo all'addebito relativo alla scorretta collocazione dei campanelli, l'appellante sosteneva che le deposizioni relative alle verifiche, dalla stessa attuate al riguardo prima dell'ispezione, avevano smentito la culpa in vigilando, evidenziando la causa accidentale dello spostamento di tali presidi, riconducibile ai successivi movimenti del degente.
sosteneva, inoltre, la regolarità della collocazione del campanello sul Pt_1 ino o all'interno del cassetto, o sulla mensola posizionata in capo al letto, in quanto idonea a renderlo accessibile al paziente, che spesso ne faceva espressa richiesta.
A sostegno della censura, veniva altresì rilevata l'assenza di direttive aziendali sul posizionamento delle apparecchiature in questione, all'infuori di generiche indicazioni fornite tramite la “chat delle A.S.A.”, prodotto dalla convenuta in primo grado sub doc. 2, inidonee all'individuazione di una regola chiara e definita.
Nella prospettiva del gravame, le lamentate attese per l'intervento del personale A.S.A o per l'indisponibilità del campanello erano state generate dalla carenza di organico e dalla disfunzionalità nell'organizzazione del lavoro.
5 Quanto all'addebito concernente la mancanza del presidio di assorbenza dell'ospite A.F. della camera di degenza 415B, l'appellante negava che la circostanza oggetto di contestazione fosse stata frutto di negligenza nello svolgimento della prestazione lavorativa, in quanto riscontrata dopo due cambi, già compiuti dall'ausiliaria, durante lo stesso turno, confermati dalla teste l'evento non era, pertanto, addebitabile all'A.S.A., essendo CP_2 stato to dalla stessa degente, che aveva gettato il presidio in terra per la terza volta nella medesima notte.
Veniva, poi, contestata nell'atto di appello la gravità della condotta consistita nel sollevamento dell'ospite senza l'ausilio del sollevatore passivo, la quale Pt_4
– sia pure pacifica – non aveva determinato alcun danno ed andava valutata anche alla luce dell'assenza di precedenti disciplinari per tutta la lunga durata del rapporto di lavoro.
Si negava, infine, che fosse stata dimostrata la sussistenza dell'addebito relativo all'apertura delle finestre del 6° piano e alla loro mancata chiusura, non essendo emersa dalle prove testimoniali l'imputabilità di tali condotte all'appellante, data la contraddittorietà della deposizione resa al riguardo da priva di riscontro – quanto alla comunicazione della circostanza da Tes_1 parte di – nel verbale dell'audizione a difesa di quest'ultima Pt_5 nell'ambit rio procedimento disciplinare.
peraltro, contestava di avere avuto alcun obbligo di permanenza e Pt_1 vigilanza sul sesto piano, ove si era recata in ausilio ad altra A.S.A. per operazioni da svolgere congiuntamente.
Conclusivamente, l'appellante affermava come i fatti contestati fossero rimasti per la maggior parte indimostrati o comunque insussistenti sotto il profilo giuridico, in quanto non costituenti inadempimento degli obblighi sulla stessa incombenti, o fossero comunque punibili con una sanzione conservativa in base all'art. 38 del CCNL, che consentiva il licenziamento solo in caso di infrazioni disciplinari di particolare gravità, a suo avviso non ravvisabili nel caso di specie.
lamentava, in ogni caso, l'errata applicazione – ad opera del TRIBUNALE Pt_1
l principio della proporzionalità, per mancata considerazione delle attenuanti costituite dal contesto lavorativo, caratterizzato dalla carenza dell'organico e dalla deficienza delle direttive aziendali: circostanze che, a suo avviso, rendevano la sanzione espulsiva sproporzionata, anche in ragione delle difficoltà di ricollocamento dovute all'età anagrafica e all'anzianità della lavoratrice.
La sentenza veniva, in proposito, censurata per avere valorizzato il cattivo esempio generato – ad avviso del TRIBUNALE – nei riguardi degli altri A.S.A., essendo stati analoghi addebiti rivolti anche a colleghe dell'appellante per fatti accaduti nella stessa notte, tuttavia puniti in maniera meno rigorosa, mediante sanzioni conservative.
6 Su tali presupposti, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, dichiarasse l'illegittimità del licenziamento oggetto di causa, applicando la tutela reintegratoria e risarcitoria di cui all'art. 18, co. IV, SL, con riferimento all'importo mensile di € 1.759,92, o, in via subordinata, quella prevista dal co. V della medesima disposizione di Legge.
In via ulteriormente gradata, domandava la condanna della controparte Pt_1
a corrisponderle l'indennità so a del preavviso, pari alla somma lorda di € 937,20, o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso, la stessa invocava il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 1°.8.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
Disposto rinvio – su istanza delle parti – nel vano tentativo di favorire una definizione conciliativa, all'udienza del 1°.10.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
____________
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Nell'esaminare il primo motivo di gravame, occorre anzitutto disattendere le doglianze avanzate dall'appellante in ordine all'omessa considerazione, ad opera del TRIBUNALE, dello “specifico contesto lavorativo disfunzionale, se non addirittura patologico” dell'ambiente lavorativo per carenza di organico e mancata previsione di pause durante il turno notturno, esteso dalle ore 21,00 alle ore 7,00.
E', infatti, emerso dall'istruttoria come le pause – per quanto all'epoca non espressamente previste dal turno – fossero di prassi possibili, previo avviso ad una collega o all'infermiere in servizio.
In tal senso hanno concordemente deposto le testi (“per le pause Tes_3 era previsto che l'operatrice avvisasse o la colleg miere ma due operatori non possono quindi fare la pausa nello stesso momento”) e Tes_1
(“la pausa deve essere pianificata in modo da lasciare un colleg presente a presidio degli ospiti. È sempre stato organizzato in modo che chi va in pausa deve avvisare o un collega o l'infermiere di turno, in modo da non lasciare il presidio incustodito”).
7 Quest'ultima teste ha precisato: “la pausa con queste regole era una disposizione in uso normalmente già dal 2020 quando sono arrivata”.
Anche la teste addotta dalla stessa ricorrente in primo grado, ha CP_2 riferito che “in ecessità comunque c'è la possibilità di avvisare la collega o un infermiere per il momento in cui uno si allontana o non è disponibile. … Era prassi che per fare pausa ci si sedesse sulla poltrona del salone di ciascun piano” (così contraddicendo la propria stessa affermazione, secondo cui “non avevamo pause durante il turno”).
L'affermazione di quest'ultima teste, secondo cui “quella sera non c'era l'infermiere”, risulta smentita dalle prevalenti deposizioni in precedenza riportate, considerato anche che oltre ad essersi contraddetta come CP_2 sopra evidenziato, è stata a sua volta licenziata a seguito del medesimo episodio contestato all'odierna appellante (pur avendo poi conciliato la relativa controversia).
Le citate dichiarazioni, per la loro pluralità e concordanza, consentono, poi, di superare la difforme deposizione della sola teste secondo cui “non Tes_4 erano previste pause quando lavoravo io” (vale a dir dicembre 2023).
In ogni caso, appare decisivo osservare come le lamentate condizioni lavorative avrebbero potuto dare luogo ad eventuali azioni con le modalità previste dall'ordinamento, ma non avrebbero – in ogni caso – certamente consentito iniziative del genere attuato dall'odierna appellata, rinvenuta a luci spente in un locale, sito ad un piano diverso da quelli di sua competenza, in difetto di alcun previo avviso ad altri operatori idonei a sostituirla nelle sue mansioni di sorveglianza attiva dei degenti, i quali erano – per la maggior parte (29 su 39) – impossibilitati all'utilizzo dei campanelli di emergenza, poiché situati in posizioni per loro irraggiungibili.
Il quadro che ne emerge, ricostruito tramite l'istruttoria che verrà di seguito esaminata, configura un inammissibile abbandono dei compiti di sorveglianza e assistenza dei pazienti, connessi alla mansione della ricorrente in primo grado, non giustificabile – per le descritte modalità – con le condizioni lavorative dalla stessa denunciate, peraltro contraddette dalle citate deposizioni testimoniali.
Risulta, poi, smentita documentalmente la doglianza relativa alla carenza di istruzioni sul posizionamento dei campanelli: infatti, dal doc. 2, prodotto dalla convenuta in primo grado e non contestato in punto autenticità dall'odierna appellante, emerge la chiara e specifica disposizione di collocare tali dispositivi in modo tale da consentirne l'uso agli ospiti, trasmessa tramite la chat di cui faceva parte la stessa che ne confermava la ricezione. Pt_1
Nello specifico, con il messaggio del 1°.3.2023 (data antecedente ai fatti di causa), ore 17,01, si rendeva noto al personale quanto segue:
8 “la presente per SEGNALARVI PER L'ENNESIMA VOLTA CHE I CAMPANELLI VANNO LASCIATI VICINO ALL'OSPITE E NON A TERRA O SOPRA LA TESTATA DEL LETTO. Ancora lamentele da parte dei familiari che vengono a trovare il loro caro e trovano il campanello lontano. Se troveremo ancora campanelli lontano dall'ospite verranno adottati provvedimenti per chi è in turno” [maiuscolo e grassetto nel testo originale: ndr].
Nella parte sottostante, alla voce “letto da”, compare al primo posto il nome dell'odierna appellante, con indicazione della data e ora di lettura del messaggio (“01/03/2023, 20,32”).
Analoghe disposizioni erano già state impartite in precedenza, come si evince dalle pagg. 3 e ss. del medesimo documento n. 2, laddove si legge: “SI RINNOVA L'INDICAZIONE (CHE VALE SEMPRE) DI POSIZIONARE I CAMPANELLI ALLA PORTATA DI TUTTI GLI OSPITI, SPESSO LI VEDO A TERRA LONTANI DALL'OSPITE” (maiuscolo nel testo;
messaggio del 30.12.2022, ore 17,02, con conferma di lettura da parte di alle 20,12 dello stesso Pt_1 giorno), ed ancora, “CHIEDO A TUTTI DI LASCIARE A DISPOSIZONIE SMPRE IL CAMPANELLO VICINO ALL'OSPITE OGNI VOLTE CHE L'OSPITE E' A LETTO, SEMPRE A DISPOSIZIONE” (anche in questo caso in caratteri maiuscoli, con conferma di lettura da parte di . Pt_1
Fatte tali premesse sotto l'aspetto organizzativo, è possibile passare all'esame dei successivi motivi di gravame, concernenti il merito degli addebiti disciplinari.
Del tutto irrilevanti appaiono, al riguardo, le censure relative all'affermata carenza di prova dell'addormentamento.
Essendo, infatti, emerso dall'istruttoria che si trovava nel salone centrale Pt_1 di un piano diverso da quelli assegnati alle sue cure, a luci spente, seduta con le gambe stese sulla sedia di fronte a lei, poco importa stabilire se la stessa avesse preso sonno o fosse – invece – rimasta sveglia.
Nello specifico, la teste ha dichiarato: “quando ho fatto il sopralluogo Tes_1 la ricorrente si trovava al primo piano nel salone centrale sdraiata con la luce spenta. Lei non era presente al terzo e 4 piano, io l'ho cercata circa mezz'ora. Il terzo e quarto piano non avevano nessuno. Dietro la sig.ra la CP_2 ricorrente stava dormendo e ho acceso la luce”.
Tale ricostruzione dei fatti è stata confermata dalla teste , che ha Tes_3 ricordato: “abbiamo constatato che al terzo al quarto piano la signora non Pt_1 era presente. Dopo averla cercata l'abbiamo trovata al primo La ricorrente era coricata insieme alla signora entrambe stavano Persona_1 dormendo. …. Preciso che la ricorrente e an quando le CP_2 abbiamo rinvenute erano sedute su una poltrona con le gambe distese su una sedia di fronte. Le ho viste personalmente”.
9 Anche la teste indicata dalla ricorrente in primo grado, ha CP_2 confermato di es ta al primo piano con la collega avendo Pt_1 quest'ultima accusato un malore (giova evidenziarlo: del tutto indimostrato in giudizio): “verso le 3,30 con la ricorrente mi sono seduta su una poltrona al primo piano. La ricorrente è scesa con me al primo piano perché non si sentiva bene e quindi io le ho detto poltrona>”.
La condotta così descritta si pone in evidente contrasto con l'obbligo di
“sorveglianza attiva”, tipico della mansione dell'odierna appellante, la quale
“consiste nello stare vigile a controllare le stanze e gli ospiti e cioè passare nelle varie camere costantemente” (teste . CP_2
Come confermato dalla teste , “sorveglianza attiva si intende un Tes_3 monitoraggio costante e fisico dei paziente E un monitoraggio costante non solo su chiamata dei pazienti con osservazione anche diretta e fisica”.
Tale modalità di osservazione è stata certamente disattesa nel caso di specie, in cui la dipendente, lungi dal tenere sotto diretto controllo gli ospiti dei piani alla stessa affidati, si è appartata in un locale di un piano diverso (neppure attiguo a quelli di sua competenza), tanto da dovere essere lungamente cercata in occasione dell'ispezione.
Né alla diretta vigilanza, cui era tenuta, può supplire l'utilizzo del tablet Pt_1 adibito al monitoraggio di eventuali movimenti anomali del paziente il quale, per quanto dotato di telecamera, non abilitava certamente l'addetta ad allontanarsi dai piani di sua competenza attuando una mera sorveglianza “da remoto”.
Tale sistema, infatti, non consentiva il monitoraggio di tutti i dati rilevanti.
Come spiegato dalla teste “la sorveglianza attiva è un controllo Tes_1 continuo su tutti pazienti del reparto. Non è una attività su richiesta, ma un continuo monitoraggio fisico del paziente. Abbiamo il sistema Ancelia che segnala i movimenti dal letto ma è un presidio in più ma non può sostituire una sorveglianza attiva, perché per esempio non dà segno della respirazione o della temperatura del paziente”.
Anche la teste ha confermato che, benché i giri venissero “fatti con una Tes_4 cadenza di circa due ore”, tuttavia “il presidio era costante” e gli addetti dovevano essere “attivi sul reparto”, per allontanarsi dal quale occorreva avvisare una collega (“in caso di cambio in doppia si chiamava la collega del reparto di sopra o di sotto. Con visione di tutti campanelli. E si avvisa che ci sia un controllo della pulsantiera la terza collega”).
In tale quadro, l'inadempimento di ai propri obblighi appare evidente, Pt_1 indipendentemente dal negato addor mento.
10 Neppure può essere condiviso il terzo motivo di appello, con cui si sostiene la causa accidentale dello spostamento dei campanelli nelle collocazioni oggetto di addebito disciplinare.
Tesi, questa, smentita dalle prevalenti deposizioni acquisite sul punto, secondo cui l'inaccessibile collocazione di tali presidi – accertata durante l'ispezione – era incompatibile con una caduta provocata da imprevisti movimenti dei degenti.
In particolare, la teste ha dichiarato che “i campanelli non erano Tes_3 tutti posizionati corretti trovavano sopra la mensola delle luci altri erano posizionati nei cassetti o sul comodino oppure penzolanti caduti e legati al filo”.
Circostanza confermata dalla teste la quale ha riferito: “nel terzo e Tes_1
4° piano i campanelli non erano accessibili agli ospiti, alcuni erano agganciati sulla parte delle luci, alcuni erano nel cassetto del comodino, altri erano annodati”.
Tali convergenti dichiarazioni mal si conciliano con l'affermazione della teste secondo cui all'1,30, poco prima dell'ispezione, “i campanelli del 3° e CP_2 rano a posto”: ben difficilmente può, infatti, ipotizzarsi che, nel lasso di tempo trascorso da tale ora all'ispezione, ben 29 su 39 degenti abbiano collocato i campanelli nei cassetti, o li abbiano annodati in posizioni per loro inaccessibili, ove gli stessi sono stati rinvenuti da e Tes_3 Tes_1
Siffatte collocazioni appaiono, del resto, per loro natura frutto di una condotta deliberata e non compatibili con uno spostamento meramente involontario e casuale.
Anche tale addebito può, pertanto, ritenersi provato, ponendosi la situazione accertata in evidente contrasto con le disposizioni datoriali sopra riportate.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riguardo alla contestata mancanza del presidio di assorbenza dell'ospite oggetto del quarto motivo di CP_3 appello.
A sostegno di tale doglianza, afferma che la rimozione del presidio ad Pt_1 opera della paziente non si po imputare ad una sua negligenza, essendo stata successiva a due cambi, dalla stessa regolarmente effettuati durante il medesimo turno, a suo dire confermati dalla teste CP_2
Tale tesi non coglie nel segno.
Infatti, in primo luogo la teste ha potuto confermare l'esecuzione di CP_2 un solo cambio: “personalmente ho partecipato quella notte al cambio del presidio della paziente verso le 2 del mattino circa. Confermo che quando l'abbiamo cambiata all'una e 30 la signora si era già tolta il presidio e l'aveva
11 già buttato per terra, quantomeno una prima volta e in quel caso noi l'abbiamo cambiata raccogliendo quello che era andato per terra, non so se poi lo ha fatto una seconda volta”.
Tale deposizione è, tuttavia, smentita dai tabulati, prodotti sub doc. 13 dalla convenuta in primo grado, da cui risulta che i giri al 3° e 4° piano sono stati registrati da alle 00,08 e 00,09 e poi alle 04,29 e 04,32 (dopo Pt_1
l'ispezione) e non già alle ore 01,30, come invece affermato dalla teste
CP_2
Dal primo giro, così registrato, al momento in cui è stata rinvenuta al Pt_1 primo piano durante il sopralluogo, eseguito dalla direttrice intorno alle 3,00, era, quindi, trascorso un lasso temporale rilevante, in assenza della doverosa
“sorveglianza attiva”, che avrebbe verosimilmente consentito di rilevare l'accaduto e di porvi rimedio.
Vanno altresì disattese le censure relative all'addebito di irregolare movimentazione dell'ospite in solitaria e senza sollevatore: la scarsa Pt_4 gravità di tale condotta, affermata nell'atto di appello, appare – anzitutto – contraddetta dalla sua pericolosità per l'ospite e per la stessa incolumità della dipendente, nonché dal generale quadro di negligenza, desumibile dalla valutazione complessiva della contestazione disciplinare, in cui tale violazione si inserisce.
Valutazione che evidenzia l'estrema rilevanza disciplinare degli ascritti inadempimenti, non scalfita dalla carenza probatoria relativa all'addebito concernente l'apertura delle finestre (effettivamente riferita dalla teste relato e verificatasi ad un piano – il VI – non di competenza Tes_5 dell'odierna appellante), di portata del tutto marginale ed inidoneo ad inficiare la giusta causa di licenziamento, certamente integrata dalle restanti condotte contestate.
Si giunge così all'ultimo motivo di gravame, con cui si nega la proporzionalità fra gli addebiti accertati e la sanzione espulsiva, in ragione di invocate circostanze attenuanti e della lamentata disparità di trattamento con colleghe sanzionate meno severamente a seguito stessa vicenda.
Tali censure non sono, ad avviso della Corte, condivisibili.
Occorre in primo luogo osservare come l'art. 38 del CCNL preveda l'applicazione di sanzioni conservative in caso di “grave negligenza in servizio,
o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati” o laddove il dipendente
“esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite”, consentendo – invece – il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo “nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità”.
12 Del tutto correttamente quest'ultima ipotesi è stata ravvisata dal TRIBUNALE, alla luce della pluralità di addebiti confermati dalle prove;
del particolare contesto assistenziale di soggetti fragili, quali gli ospiti affidati alla vigilanza della dipendente, sostanzialmente abbandonati a se stessi per un rilevante lasso temporale ed impossibilitati – nell'ampia maggioranza – a chiamare aiuto in caso di emergenza a causa dell'irregolare collocazione dei campanelli, contraria a reiterate e chiare disposizioni datoriali.
La trascuratezza per i basilari doveri connessi alla mansione, il cui contenuto fiduciario appare tanto più intenso in ragione delle particolari condizioni dei beneficiari delle prestazioni, ha fondatamente pregiudicato l'affidamento riposto dall' nel corretto adempimento degli obblighi connessi al CP_1 rapporto di senza di precedenti disciplinari.
La rilevante gravità delle infrazioni accertate appare, pertanto, evidente e pienamente idonea a sorreggere il recesso, né può essere in alcun modo attenuata dalle doglianze, ribadite dall'odierna appellante in ordine alle proprie condizioni di lavoro, relativamente alle quali l'ordinamento fornisce idonee garanzie e strumenti di tutela, tanto più alla luce del regime di stabilità reale, dal quale il rapporto oggetto di causa era assistito.
Né sussiste, nell'impiego privato, alcun principio di parità di trattamento, che consenta di attribuire rilevanza alle meno afflittive sanzioni applicate alle altre dipendenti coinvolte nella vicenda.
Anche in punto proporzionalità la decisione del primo Giudice appare, pertanto, immune da censure.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Considerata l'esenzione della parte appellante dal versamento del contributo unificato, come da dichiarazione reddituale in atti, non ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della stessa, dell'ulteriore importo a tale titolo ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 5713/2024 del Tribunale di MILANO;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge.
13 Così deciso in Milano, 1°/10/2025
Il Consigliere estensore (Benedetta Pattumelli)
Il Presidente
(Giovanni Casella)
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