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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/09/2025, n. 3517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3517 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R. G. 1297 dell'anno 2017
TRA
, ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Di Parte_1 C.F._1
Luccio, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Battipaglia, alla Via Napoli n.47, come da procura in atti,
ATTORE
E
, ( ) rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
Oliva, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso V. Emanuele n.14, come da procura in atti,
CONVENUTO
E
), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1 difeso dall'avv. Carmelo Moschella, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Messina, alla Via
XXIV Maggio n.18, come da procura in atti,
CONVENUTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi codesto Tribunale, il Rag. e il NA corrente in Controparte_3 CP_2
Pontecagnano, per sentirli condannare al pagamento della somma di euro 12.035,72 per somme pagate all' , ed euro 13.000,00 a titolo di risarcimento dei danni. A sostegno, ha Controparte_4 dedotto di aver affidato la propria contabilità, inerente alla propria attività di imprenditore, sia al
NA che al rag. . Che in data 28/11/2013 riceveva CP_2 Controparte_3 dall' un avviso di riscossione relativo all'anno di imposta Unico 2011, per Controparte_4
l'anno 2010, per euro 7.851,00. Asseriva che il NA in esercizio di autotutela, chiedeva CP_2 all' di riconoscere il credito IVA spettante ad esso attore, e relativo alla Controparte_4 dichiarazione Unico 2007, credito non riportato nelle successive dichiarazioni anni 2008 e 2009. Con tale richiesta in autotutela il NA, ha sostenuto l'attore, riconosceva la propria omissione all'origine della sanzione irrogata. Che, tuttavia, in data 27/11/2014 riceveva cartella di pagamento da Equitalia Sud SpA, quale Agente della riscossione, per la somma di euro 12.035,72. Che successivamente, riceveva una ulteriore intimazione di pagamento, sempre dalla CP_4
, e sempre relativa all'anno 2010 per euro 12.580,20. Proponeva ricorso avverso detta ultima
[...] intimazione, ma il ricorso veniva rigettato. Ritenendo, nella fattispecie, sussistente una responsabilità sia del NA che del rag. , li conveniva in giudizio assumendo CP_2 Controparte_1 che il NA ed il erano responsabili in quanto non avevano riportato il proprio credito CP_3
IVA nelle successive dichiarazioni del 2008 e del 2009, che avevano dato origine, poi, alla situazione evidenziata nell'anno 2010.
Si costituiva con comparsa del 22/10/2018 il rag. che contestava tutto Controparte_1
l'avverso dedotto. Oltre ad aver eccepito l'irregolarità del contraddittorio per essere stata notificata la citazione a soggetto privo di personalità giuridica (NA i Pontecagnano), in quanto CP_2 la sede legale del NA era in Roma, rilevava, nel merito, l'assoluta infondatezza della domanda attorea. In particolare, affermava che il non gli aveva mai conferito alcun Parte_1 incarico di tenuta delle scritture contabili, né tantomeno di portare alcuna contabilità per suo conto.
Precisava di aver ricevuto solo l'incarico di trasmettere all' la dichiarazione Controparte_4
Unico 2010 per l'anno 2009, dichiarazione compilata direttamente dallo stesso Parte_1
. Che tale circostanza, peraltro, emergeva per tabulas dalla stessa dichiarazione Unico
[...]
2010, allegata dall'attore, dove si evince che la dichiarazione Unico 2010 era stata compilata dallo stesso attore (codice 1). Che nessun contratto o rapporto professionale era intercorso con l'attore se non quello di presentare la detta dichiarazione. Ha concluso, quindi, per il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata, dal primo istruttore della causa, la rinnovazione della citazione nei confronti del C.A.F.
con sede in Roma, questi si costituiva con comparsa del 23/4/2019. Nel prendere CP_2 posizione sulla domanda dell'attore, il C.A.F. eccepiva la propria estraneità ai fatti di CP_2 causa. In primis, segnalava l'assoluta distinzione tra il NA ed il rag. , soggetti diversi CP_3
e distinti. Evidenziava, inoltre, che il CAF forniva assistenza fiscale a dipendenti e pensionati, e non certo ad imprenditori. Che non si occupa, né si era mai occupato, di redigere o presentare dichiarazioni Unico per conto dell'attore. Ha quindi concluso per il rigetto ella domanda dell'attore, con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita con l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto e CP_3 dell'attore, e con la prova per testi come richiesta. All'esito, fatte precisare le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda non appare fondata per le ragioni che seguono.
1. In punto di diritto, il contratto d'opera intellettuale disciplinato dalle norme di cui all'art. 2229 c.c. segue le norme sul contratto d'opera manuale in quanto compatibili (art. 2230 c.c.) e la differenza con il contratto d'opera in generale - oltre al lavoro prevalentemente materiale e non intellettuale, proprio del generico contratto d'opera avente ad oggetto la realizzazione di un'opera o di un servizio
– risiede nel compenso che per l'opera manuale (contratto ex art. 2220 c.c.) ma non per quella intellettuale (contratto ex art. 2230 c.c.), è dovuto solo quando il cliente-committente ottenga il risultato prestabilito;
infatti la prestazione del professionista si configura come obbligazione di mezzi e non di risultato, ragion per cui il prestatore d'opera intellettuale è tenuto sì a svolgere in modo diligente l'attività promessa, senza però essere obbligato a pervenire ad un determinato risultato ad eccezione dell'ipotesi in cui sia tenuto a realizzare un'opera, come nel caso di progetto architettonico.
L'affidamento di incarico professionale, poi, può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti ed è dimostrabile con qualsiasi mezzo, anche con la produzione di semplice corrispondenza intercorsa con il soggetto convenuto per il pagamento del compenso ed in linea con i principi generali del codice civile in materia di contratti, l'accordo può essere stipulato anche tramite comportamenti concludenti, senza bisogno di uno specifico e preventivo accordo:
l'esecuzione della prestazione richiesta, dunque, fa sì che il contratto possa ritenersi concluso.
" Il mandato professionale può essere conferito anche in forma verbale, dovendo in tal caso la relativa prova risultare, quantomeno in via presuntiva, da idonei indizi plurimi, precisi e concordanti;
ne', sotto altro profilo, la prova dell'attività asseritamente svolta in esecuzione del medesimo può ritenersi assolta mediante la dichiarazione unilaterale dal professionista resa, ai fini dell'emissione del parere di congruità sull'emessa parcella, al Consiglio dell' Ordine, attesa la mancanza in capo a quest'ultimo di alcun potere di accertamento al riguardo" (Cass. Civ. sez. 2, Sentenza n. 8850 del 10/05/2004),
2. Orbene, in relazione alla domanda proposta dall'attore i convenuti hanno svolto un'unica difesa sostenendo di non avere ricevuto alcun incarico professionale per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2010 (ma anche per quelli precedenti), adducendo, il rag. CP_1
, di aver solo inviato telematicamente la Dichiarazione Unico 2010, dichiarazione però
[...] compilata direttamente dall'attore. Ebbene, l''istruttoria non ha consentito di accertare la sussistenza di rapporti professionali per la assistenza fiscale e, in particolare, per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi per l'annualità in contestazione (2010) e nemmeno per quelle precedenti.
In concreto, parte attrice non ha offerto la prova che per l'annualità in questione, avesse dato incarico al rag. o al CAF per la predisposizione della sua personale dichiarazione fiscale. CP_3
Sul punto in atti sono stati allegati dall'attore documenti che non provengono affatto dai convenuti, ma solo dall' (cartella di pagamento, diniego ricorso) o dallo stesso attore Controparte_4
(esercizio in autotutela del 23/12/2013), ma nessun atto o documento proveniente dai convenuti, idoneo a provare il conferimento dell'incarico o a costituire indizio di tale conferimento.
Neppure risulta allegata la dedotta istanza in autotutela che il NA avrebbe rivolto CP_2 all' di riconoscere il credito IVA spettante all'attore, e relativo alla Controparte_4 dichiarazione Unico 2007.
Né può costituire prova la lettera raccomandata di chiarimenti del 19/9/2016, essendo atto di parte.
Anche la prova orale espletata non ha portato alcun ausilio alla tesi dell'attore.
Innanzitutto, va rilevato una discrepanza nella domanda. In vero, l'attore dichiara in citazione che aveva affidato ai convenuti tutti gli adempimenti contabili e fiscali inerenti la” propria attività di imprenditore”, poi in sede di interrogatorio formale dichiara: “ho sempre svolto l'attività di insegnante di filosofia, per cui nulla so di dichiarazioni dei redditi e adempimenti fiscali”.
Non si comprende, pertanto se l'attore è imprenditore o dipendente.
Ad ogni modo, l'unico teste escusso, sig. - cognato dell'attore- dichiara solo di Testimone_1 aver accompagnato tre o quattro volte l'attore presso il CAF, ma di non aver mai assistito ai colloqui, né di aver mai visto il cognato versare somme al rag. . CP_3
Ne discende che questo scarno quadro probatorio non consente di ritenere provata la domanda attorea per insussistenza della prova del conferimento di alcun incarico ai convenuti.
La peculiarità della questione, e l'esito del giudizio, impone la compensazione integrale delle spese di lite, fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –seconda sezione civile-, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta domanda da nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_1
ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede: Controparte_2
- rigetta la domanda in quanto non provata;
- compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, lì 01/9/2025. Il Giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R. G. 1297 dell'anno 2017
TRA
, ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Di Parte_1 C.F._1
Luccio, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Battipaglia, alla Via Napoli n.47, come da procura in atti,
ATTORE
E
, ( ) rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
Oliva, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso V. Emanuele n.14, come da procura in atti,
CONVENUTO
E
), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1 difeso dall'avv. Carmelo Moschella, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Messina, alla Via
XXIV Maggio n.18, come da procura in atti,
CONVENUTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi codesto Tribunale, il Rag. e il NA corrente in Controparte_3 CP_2
Pontecagnano, per sentirli condannare al pagamento della somma di euro 12.035,72 per somme pagate all' , ed euro 13.000,00 a titolo di risarcimento dei danni. A sostegno, ha Controparte_4 dedotto di aver affidato la propria contabilità, inerente alla propria attività di imprenditore, sia al
NA che al rag. . Che in data 28/11/2013 riceveva CP_2 Controparte_3 dall' un avviso di riscossione relativo all'anno di imposta Unico 2011, per Controparte_4
l'anno 2010, per euro 7.851,00. Asseriva che il NA in esercizio di autotutela, chiedeva CP_2 all' di riconoscere il credito IVA spettante ad esso attore, e relativo alla Controparte_4 dichiarazione Unico 2007, credito non riportato nelle successive dichiarazioni anni 2008 e 2009. Con tale richiesta in autotutela il NA, ha sostenuto l'attore, riconosceva la propria omissione all'origine della sanzione irrogata. Che, tuttavia, in data 27/11/2014 riceveva cartella di pagamento da Equitalia Sud SpA, quale Agente della riscossione, per la somma di euro 12.035,72. Che successivamente, riceveva una ulteriore intimazione di pagamento, sempre dalla CP_4
, e sempre relativa all'anno 2010 per euro 12.580,20. Proponeva ricorso avverso detta ultima
[...] intimazione, ma il ricorso veniva rigettato. Ritenendo, nella fattispecie, sussistente una responsabilità sia del NA che del rag. , li conveniva in giudizio assumendo CP_2 Controparte_1 che il NA ed il erano responsabili in quanto non avevano riportato il proprio credito CP_3
IVA nelle successive dichiarazioni del 2008 e del 2009, che avevano dato origine, poi, alla situazione evidenziata nell'anno 2010.
Si costituiva con comparsa del 22/10/2018 il rag. che contestava tutto Controparte_1
l'avverso dedotto. Oltre ad aver eccepito l'irregolarità del contraddittorio per essere stata notificata la citazione a soggetto privo di personalità giuridica (NA i Pontecagnano), in quanto CP_2 la sede legale del NA era in Roma, rilevava, nel merito, l'assoluta infondatezza della domanda attorea. In particolare, affermava che il non gli aveva mai conferito alcun Parte_1 incarico di tenuta delle scritture contabili, né tantomeno di portare alcuna contabilità per suo conto.
Precisava di aver ricevuto solo l'incarico di trasmettere all' la dichiarazione Controparte_4
Unico 2010 per l'anno 2009, dichiarazione compilata direttamente dallo stesso Parte_1
. Che tale circostanza, peraltro, emergeva per tabulas dalla stessa dichiarazione Unico
[...]
2010, allegata dall'attore, dove si evince che la dichiarazione Unico 2010 era stata compilata dallo stesso attore (codice 1). Che nessun contratto o rapporto professionale era intercorso con l'attore se non quello di presentare la detta dichiarazione. Ha concluso, quindi, per il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata, dal primo istruttore della causa, la rinnovazione della citazione nei confronti del C.A.F.
con sede in Roma, questi si costituiva con comparsa del 23/4/2019. Nel prendere CP_2 posizione sulla domanda dell'attore, il C.A.F. eccepiva la propria estraneità ai fatti di CP_2 causa. In primis, segnalava l'assoluta distinzione tra il NA ed il rag. , soggetti diversi CP_3
e distinti. Evidenziava, inoltre, che il CAF forniva assistenza fiscale a dipendenti e pensionati, e non certo ad imprenditori. Che non si occupa, né si era mai occupato, di redigere o presentare dichiarazioni Unico per conto dell'attore. Ha quindi concluso per il rigetto ella domanda dell'attore, con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita con l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto e CP_3 dell'attore, e con la prova per testi come richiesta. All'esito, fatte precisare le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda non appare fondata per le ragioni che seguono.
1. In punto di diritto, il contratto d'opera intellettuale disciplinato dalle norme di cui all'art. 2229 c.c. segue le norme sul contratto d'opera manuale in quanto compatibili (art. 2230 c.c.) e la differenza con il contratto d'opera in generale - oltre al lavoro prevalentemente materiale e non intellettuale, proprio del generico contratto d'opera avente ad oggetto la realizzazione di un'opera o di un servizio
– risiede nel compenso che per l'opera manuale (contratto ex art. 2220 c.c.) ma non per quella intellettuale (contratto ex art. 2230 c.c.), è dovuto solo quando il cliente-committente ottenga il risultato prestabilito;
infatti la prestazione del professionista si configura come obbligazione di mezzi e non di risultato, ragion per cui il prestatore d'opera intellettuale è tenuto sì a svolgere in modo diligente l'attività promessa, senza però essere obbligato a pervenire ad un determinato risultato ad eccezione dell'ipotesi in cui sia tenuto a realizzare un'opera, come nel caso di progetto architettonico.
L'affidamento di incarico professionale, poi, può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti ed è dimostrabile con qualsiasi mezzo, anche con la produzione di semplice corrispondenza intercorsa con il soggetto convenuto per il pagamento del compenso ed in linea con i principi generali del codice civile in materia di contratti, l'accordo può essere stipulato anche tramite comportamenti concludenti, senza bisogno di uno specifico e preventivo accordo:
l'esecuzione della prestazione richiesta, dunque, fa sì che il contratto possa ritenersi concluso.
" Il mandato professionale può essere conferito anche in forma verbale, dovendo in tal caso la relativa prova risultare, quantomeno in via presuntiva, da idonei indizi plurimi, precisi e concordanti;
ne', sotto altro profilo, la prova dell'attività asseritamente svolta in esecuzione del medesimo può ritenersi assolta mediante la dichiarazione unilaterale dal professionista resa, ai fini dell'emissione del parere di congruità sull'emessa parcella, al Consiglio dell' Ordine, attesa la mancanza in capo a quest'ultimo di alcun potere di accertamento al riguardo" (Cass. Civ. sez. 2, Sentenza n. 8850 del 10/05/2004),
2. Orbene, in relazione alla domanda proposta dall'attore i convenuti hanno svolto un'unica difesa sostenendo di non avere ricevuto alcun incarico professionale per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2010 (ma anche per quelli precedenti), adducendo, il rag. CP_1
, di aver solo inviato telematicamente la Dichiarazione Unico 2010, dichiarazione però
[...] compilata direttamente dall'attore. Ebbene, l''istruttoria non ha consentito di accertare la sussistenza di rapporti professionali per la assistenza fiscale e, in particolare, per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi per l'annualità in contestazione (2010) e nemmeno per quelle precedenti.
In concreto, parte attrice non ha offerto la prova che per l'annualità in questione, avesse dato incarico al rag. o al CAF per la predisposizione della sua personale dichiarazione fiscale. CP_3
Sul punto in atti sono stati allegati dall'attore documenti che non provengono affatto dai convenuti, ma solo dall' (cartella di pagamento, diniego ricorso) o dallo stesso attore Controparte_4
(esercizio in autotutela del 23/12/2013), ma nessun atto o documento proveniente dai convenuti, idoneo a provare il conferimento dell'incarico o a costituire indizio di tale conferimento.
Neppure risulta allegata la dedotta istanza in autotutela che il NA avrebbe rivolto CP_2 all' di riconoscere il credito IVA spettante all'attore, e relativo alla Controparte_4 dichiarazione Unico 2007.
Né può costituire prova la lettera raccomandata di chiarimenti del 19/9/2016, essendo atto di parte.
Anche la prova orale espletata non ha portato alcun ausilio alla tesi dell'attore.
Innanzitutto, va rilevato una discrepanza nella domanda. In vero, l'attore dichiara in citazione che aveva affidato ai convenuti tutti gli adempimenti contabili e fiscali inerenti la” propria attività di imprenditore”, poi in sede di interrogatorio formale dichiara: “ho sempre svolto l'attività di insegnante di filosofia, per cui nulla so di dichiarazioni dei redditi e adempimenti fiscali”.
Non si comprende, pertanto se l'attore è imprenditore o dipendente.
Ad ogni modo, l'unico teste escusso, sig. - cognato dell'attore- dichiara solo di Testimone_1 aver accompagnato tre o quattro volte l'attore presso il CAF, ma di non aver mai assistito ai colloqui, né di aver mai visto il cognato versare somme al rag. . CP_3
Ne discende che questo scarno quadro probatorio non consente di ritenere provata la domanda attorea per insussistenza della prova del conferimento di alcun incarico ai convenuti.
La peculiarità della questione, e l'esito del giudizio, impone la compensazione integrale delle spese di lite, fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –seconda sezione civile-, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta domanda da nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_1
ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede: Controparte_2
- rigetta la domanda in quanto non provata;
- compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, lì 01/9/2025. Il Giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero