Art. 1. Articolo unico.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a vendere, a trattativa privata, all'Amministrazione provinciale di La Spezia, l'immobile sito in detta citta', appartenente al patrimonio dello Stato, denominato "ex frigorifero militare", costituito da un'area di mq. 13.994,30 parzialmente coperta da ruderi di fabbricati, per il prezzo di lire 20.000.000 e con l'obbligo per l'acquirente di destinarlo alla sistemazione degli Istituti tecnici industriale e nautico.
Il Ministro per le finanze provvedera' all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a vendere, a trattativa privata, all'Amministrazione provinciale di La Spezia, l'immobile sito in detta citta', appartenente al patrimonio dello Stato, denominato "ex frigorifero militare", costituito da un'area di mq. 13.994,30 parzialmente coperta da ruderi di fabbricati, per il prezzo di lire 20.000.000 e con l'obbligo per l'acquirente di destinarlo alla sistemazione degli Istituti tecnici industriale e nautico.
Il Ministro per le finanze provvedera' all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.