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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/11/2025, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 6205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 428 /2019, introdotta da:
, NATO A GENOVA IL 13.04.1976, C.F.: , CP_1 C.F._1
RESIDENTE IN ARENZANO (GE) VIA PRIVATA DELL'ERICA N° 7;
, NATA A GENOVA IL 14.05.1976, C.F.: , Controparte_2 C.F._2
RESIDENTE IN GENOVA VIA APPARIZIONE N° 17-E/15;
QUEST'ULTIMA IN PROPRIO ED ANCHE QUALE GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE SULLA MINORE NATA A GENOVA IL 16.09.2015, C.F.: Persona_1
, RESIDENTE IN GENOVA VIA APPARIZIONE N° 17-E/15, TUTTI C.F._3
ELETTIVAMENTE DOMICILIATI IN GENOVA VIA SS. GIACOMO E FILIPPO N° 19/5 PRESSO LO
STUDIO DELL'AVV. CARLO IAVICOLI (C.F.: ) C.F._4 Parte_1
ATTORI
CONTRO
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE P.T. QUI Controparte_3
RAPPRESENTATA DAL PROCURATORE DOTT.SSA ATTO NOT. Controparte_4
NC PENE VIDARI DEL 7.9.2021, REG. IN TORINO IL 14.9.2021, REP. N. 80.556 RACC.
N. 15.189 AVENTE SEDE LEGALE IN TORINO, VIA ERNESTO LUGARO, 15, CAP 10126, CODICE
p. 1 FISCALE: , P.IVA N. | R.E.A. TO 908257, PEC: P.IVA_1 P.IVA_2
ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. Email_1
PIERPAOLO PETRUCCI DEL FORO DI ROMA (C.F. ) DAL QUALE È C.F._5
RAPPRESENTATA E DIFESA.
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Con atto di citazione presentato da e (anche in CP_1 Controparte_2 qualità di genitore della minore ) nei confronti di Persona_1 Parte_2
le parti attrici chiedevano il rimborso e il risarcimento dei danni subiti a causa
[...]
di un viaggio di nozze ritenuto non conforme dolendosi del “danno da vacanza rovinata”.
Ebbene, nel 2023, e , prossimi al matrimonio, CP_1 Controparte_2
decidevano di organizzare un viaggio di nozze alle Isole Bahamas, coinvolgendo anche la figlia minore della donna.
Le parti attrici si rivolgevano all'agenzia Malta Travel di Genova, gestita da Per_2
rappresentando i propri desiderata e, pertanto, l'agenzia proponeva un Pt_3
pacchetto Alpitour denominato “ , con soggiorno Parte_4
presso l'Hotel Bravo Viva Fortuna Beach 4*, camera superior vista oceano e trattamento all inclusive, a cui seguiva il contratto in data 15 marzo 2023 per un importo di €12.000, comprensivo di polizze assicurative e voli.
Dopo la celebrazione delle nozze, avvenuta in data 16 luglio 2023, le parti attrici partivano per le Bahamas, ritenendo, tuttavia, al loro arrivo, la situazione diversa da quella pattuita.
In particolare, lamentavano che la struttura avesse arredi rotti, lenzuola sporche, impianti non funzionanti, frigo-bar arrugginito, condizionatore rumoroso e pieno di polvere, servizi igienici da cui fuoriuscivano odori nauseabondi.
Ne seguiva anche una ferita alla gamba patita causata, secondo la CP_1
prospettazione attorea, da un letto rotto.
p. 2 Ulteriori doglianze concernevano la spiaggia e la piscina che erano sporche oltre una ristorazione pessima, con cibi ritenuti immangiabili.
A causa delle doglianze del nucleo familiare, avveniva un cambio stanza, sennonché la situazione non migliorava per quel che concerne la ristorazione portandolo a pranzare in un chiosco esterno e a cenare con cibo confezionato, facendosi carico delle ulteriori spese.
Parte attrice rappresentava pertanto la responsabilità di che ignorava le CP_3
recensioni negative dell'utenza poiché la zona era stata devastata dall'uragano Per_3 nel 2019 e nel 2023 non era ancora adeguatamente ricostruita.
Sennonché forniva – secondo la prospettazione attorea – rassicurazioni non CP_3 conformi all'agenzia intermediaria, che a sua volta tranquillizzava i clienti.
A sostegno della domanda, la parte attrice ha prodotto foto e video, i cataloghi
2023 e 2024, rappresentando che il pacchetto non è più presente nel catalogo CP_3
2024, nonché e-mail e PEC tra le parti.
Di conseguenza la parte attrice plurisoggettiva chiedeva previo accertamento del grave inadempimento di il rimborso integrale del pacchetto turistico (€ CP_3
12.000), il risarcimento dei danni materiali (spese extra) e morali e da c.d. “vacanza rovinata” ai sensi dell'art. 46 del Codice del Turismo, quantizzati in € 15.000 per ciascun coniuge e € 5.000 per la minore, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e conseguente condanna alle spese di giudizio.
A fronte di ciò, si costituiva in giudizio contestando integralmente le CP_3 domande degli attori, rappresentando di aver adempiuto correttamente a tutte le obbligazioni contrattuali e di aver fornito tutti i servizi promessi, inclusi voli, soggiorno, trattamento all inclusive e assistenza.
In particolare, la parte convenuta contestava anzitutto la legittimazione passiva in ragione del rapporto intercorso con l'agenzia, evidenziando che gli attori hanno trattato con l'agenzia Malta Travel, non direttamente con il tour operator, demandando eventuali responsabilità all'intermediario.
Preliminarmente, la parte convenuta rappresentava altresì che il prezzo di € 12.000 includeva voci non imputabili al tour operator (assicurazioni, tasse, commissioni p. 3 agenzia), precisando che il valore effettivo del pacchetto incassato è pari ad € 9.482,30, reputando di conseguenza non corretto chiedere il rimborso dell'intero importo.
Nel merito, il convenuto precisava che effettivamente la parte attrice ha fruito della vacanza, avendo viaggiato, soggiornato, mangiato, usufruito della spiaggia oltre che della piscina, e – seguito delle proprie lamentele – c'è stato uno spostamento in una nuova camera, ritenendo pertanto effettiva l'assistenza fornita.
Quanto alle doglianze attoree, il convenuto prospettava che le critiche hanno riguardato aspetti estetici e soggettivi, come la pulizia, il rumore del condizionatore, la qualità del cibo, la presenza di persone locali in costume, reputando che dette circostanze non possano costituire un inadempimento giuridicamente rilevante.
Quanto alla ferita asseritamente patita dal il tour operator sosteneva la mancata CP_1
documentazione e l'assenza di relativa richiesta per il danno biologico patito.
In proposito alle condizioni dell'isola, il tour operator ha evidenziato che le Bahamas sono una destinazione turistica nota e che il catalogo non può rappresentare la realtà sociale del luogo, idoneo ad escludere la sussistenza di degrado urbano aspetto urbano e della povertà locale, di cui la parte attrice ha presentato doglianze.
Ebbene, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
Infatti, in piena consapevolezza, le parti attrici hanno consapevolmente aderito ad un pacchetto, mediato dall'agenzia di viaggi, con il tour operator convenuto, correttamente legittimato passivo, in un contesto ambientale e sociale ove – notoriamente – vi erano state le conseguenze di un uragano, tanto è vero che sono state richieste informazioni dall'agenzia in proposito.
Ciò esclude la risarcibilità del danno da vacanza rovinata ed in proposito occorre richiamare la giurisprudenza (ex multis Cass. 7256/2012 e 68301/2017) che fornisce le coordinate per il danno da vacanza rovinata, di cui non sussistono i presupposti in assenza di lesioni gravi e oggettive. Infatti, da quanto dedotto ed allegato dalla parte attrice non emerge un contesto di lesioni gravi ed oggettive ma solo una mera difformità della struttura rispetto al catalogo 2023. CP_3
Ebbene, nel caso in cui il danno da vacanza rovinata, inteso come disagio psicofisico derivante dalla mancata realizzazione totale o parziale della vacanza pianificata, possa p. 4 essere dimostrato tramite presunzioni — attraverso la deduzione da un inadempimento significativo — è comunque ragionevole ritenere che gli stati d'animo del turista non possano essere provati direttamente. Tuttavia, tali stati interiori non possono essere automaticamente dedotti dall'inadempimento o da un adempimento imperfetto: è necessario che il disservizio abbia realmente compromesso la finalità turistica, al punto che “deve essere venuta meno l'essenzialità stesso dello scopo vacanziero” e che tale scopo “ne deve risultare precluso, non solo limitato” (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, 11/05/2012, n. 7256).
Poiché le definizioni giuridiche sono per loro natura generiche, il legislatore ha ritenuto opportuno stabilire dei criteri precisi. Così, al concetto di grave inadempimento ha affiancato la circostanza per cui il tempo di vacanza debba essere trascorso inutilmente, come non accaduto nel caso in esame non si verifica, dato che ciascun attore ha usufruito del periodo di vacanza previsto.
La giurisprudenza ha inoltre introdotto il criterio della gravità dell'offesa, considerando che il danno da vacanza rovinata è di tipo non patrimoniale. Di conseguenza, esso deve rispettare un ulteriore parametro fondato sull'art. 2 della
Costituzione, ovvero il principio della soglia minima di tollerabilità. In sostanza, non tutti i disagi possono essere risarciti: per ottenere un risarcimento, fastidi, disappunti, ansie e simili devono superare una certa soglia di gravità, tale da ledere un diritto costituzionalmente tutelato o previsto da una norma.
Secondo tale principio, derivante dall'art. 2 Cost., ogni individuo deve essere in grado di sopportare le minime interferenze nella propria sfera personale, che sono inevitabili nella vita sociale o derivano dal fatto che non sempre è possibile una perfetta corrispondenza tra aspettative e risultati.
In relazione al diritto alla vacanza rovinata, la giurisprudenza richiede anche che la valutazione sulla tollerabilità sia effettuata alla luce del principio di buona fede, per evitare abusi a danno del debitore. È necessario quindi bilanciare gli interessi delle parti: da un lato, quello del turista di godere pienamente del relax pattuito;
dall'altro, quello del debitore, che è prevalentemente economico (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
11/05/2012, n. 7256).
p. 5 È immanente sul punto il principio di tolleranza delle lesioni minime, stabilito dalla
Cassazione, che implica un bilanciamento affidato al giudice di merito, il quale, partendo dalla violazione di una norma che tutela un diritto, attribuisce rilevanza solo a quelle condotte che ledano in modo significativo l'interesse protetto.
Infatti, a titolo esemplificativo, differentemente dal caso in esame, la giurisprudenza ha individuato nell'intossicazione alimentare una lesione seria e risarcibile per estrinsecare il danno da vacanza rovinata. In proposito, “il contratto di viaggio vacanza
"tutto compreso" (cd. pacchetto turistico) si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV), essendo caratterizzato sia per la "finalità turistica" che sotto il profilo soggettivo ed oggettivo;
nel secondo, infatti, le prestazioni e i servizi si profilano come separati, laddove nel "pacchetto turistico" gli elementi costitutivi del trasporto, dell'alloggio e dei servizi turistici agli stessi non accessori, combinandosi in misura prefissata, assumono rilievo non già singolarmente, bensì nella loro unitarietà funzionale, dando luogo ad una prestazione complessa volta a soddisfare la "finalità turistica" che integra la causa concreta del contratto;
con la conseguenza che l'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente, essendo tenuti a risarcire qualsiasi danno da questi subito a causa della fruizione del pacchetto turistico e rispondono solidalmente ogni qualvolta sia ravvisabile una responsabilità diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio reso
(o non reso). (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità solidale dell' e del Tour operator, in relazione Controparte_5 ai danni patiti dagli acquirenti di un "pacchetto turistico" in conseguenza dell'intossicazione alimentare riportata all'interno del villaggio turistico, ritenendo ciascuno responsabile soltanto degli obblighi rispettivamente e personalmente assunti nei confronti del turista)” (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 18 Gennaio 2023, n. 1417).
Ebbene, la situazione in esame – emergente ictu oculi dal raffronto tra il catalogo del tour operator e quanto allegato dalle parti attrici – non estrinseca il danno da vacanza rovinata, per l'assenza dell'assoluta compromissione della vacanza in relazione allo stato dei luoghi e del villaggio ove si è svolto il soggiorno del nucleo familiare attoreo.
p. 6 Occorre altresì precisare in relazione in relazione all'an ed al quantum debeatur che è corretta la prospettazione della parte convenuta, la quale già astrattamente esclude le voci non imputabili al tour operator, quali assicurazioni, tasse e commissioni d'agenzia.
Pertanto, operata tale prima decurtazione, dalla cifra incassata da pari ad € CP_3
9.482,30, occorre astrattamente decurtare ulteriormente ex ante le spese di trasporto e di vitto.
Infatti, quanto al viaggio aereo per tabulas non emergono doglianze attoree e quanto alle spese di vitto, si è trattato di una libera scelta nel nucleo familiare, che ha deciso di non fruire del servizio fornito in ragione della ritenuta non qualità alimentare. Tale libera scelta – in una località notoriamente non avvezza ad una cucina europea o internazionale – tuttavia non può essere addebitabile al tour operator, dovendo di conseguenza escludere tale voce di danno.
Tanto evidenziato, permarrebbe al più l'asserita difformità dello stato dei luoghi dal catalogo (affiancata alle rassicurazioni scritte) avrebbe potuto estrinsecare un inesatto inadempimento della parte convenuta, sennonché il catalogo in proposito assume un valore meramente indicativo ed esplicativo dello stato dei luoghi, non assurgendo a vincolo contrattuale stringente.
A fronte del rigetto della domanda segue la condanna alle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, a propria volta espressione del generale canone della causalità (cfr., in arg., Cass. 25141/06).
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per complessivi 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott. Angelo BA, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
p. 7 - Respinge le domande svolte da , e CP_1 Controparte_2 Parte_5
nei confronti dell'odierna convenuta;
- Condanna , e al pagamento delle CP_1 Controparte_2 Parte_5
spese di lite a favore di che vengono liquidate in 5.077,00 euro totali, CP_3
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, Genova, il giorno 04/11/2025
IL GIUDICE dott. Angelo BA
p. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 428 /2019, introdotta da:
, NATO A GENOVA IL 13.04.1976, C.F.: , CP_1 C.F._1
RESIDENTE IN ARENZANO (GE) VIA PRIVATA DELL'ERICA N° 7;
, NATA A GENOVA IL 14.05.1976, C.F.: , Controparte_2 C.F._2
RESIDENTE IN GENOVA VIA APPARIZIONE N° 17-E/15;
QUEST'ULTIMA IN PROPRIO ED ANCHE QUALE GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE SULLA MINORE NATA A GENOVA IL 16.09.2015, C.F.: Persona_1
, RESIDENTE IN GENOVA VIA APPARIZIONE N° 17-E/15, TUTTI C.F._3
ELETTIVAMENTE DOMICILIATI IN GENOVA VIA SS. GIACOMO E FILIPPO N° 19/5 PRESSO LO
STUDIO DELL'AVV. CARLO IAVICOLI (C.F.: ) C.F._4 Parte_1
ATTORI
CONTRO
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE P.T. QUI Controparte_3
RAPPRESENTATA DAL PROCURATORE DOTT.SSA ATTO NOT. Controparte_4
NC PENE VIDARI DEL 7.9.2021, REG. IN TORINO IL 14.9.2021, REP. N. 80.556 RACC.
N. 15.189 AVENTE SEDE LEGALE IN TORINO, VIA ERNESTO LUGARO, 15, CAP 10126, CODICE
p. 1 FISCALE: , P.IVA N. | R.E.A. TO 908257, PEC: P.IVA_1 P.IVA_2
ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. Email_1
PIERPAOLO PETRUCCI DEL FORO DI ROMA (C.F. ) DAL QUALE È C.F._5
RAPPRESENTATA E DIFESA.
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Con atto di citazione presentato da e (anche in CP_1 Controparte_2 qualità di genitore della minore ) nei confronti di Persona_1 Parte_2
le parti attrici chiedevano il rimborso e il risarcimento dei danni subiti a causa
[...]
di un viaggio di nozze ritenuto non conforme dolendosi del “danno da vacanza rovinata”.
Ebbene, nel 2023, e , prossimi al matrimonio, CP_1 Controparte_2
decidevano di organizzare un viaggio di nozze alle Isole Bahamas, coinvolgendo anche la figlia minore della donna.
Le parti attrici si rivolgevano all'agenzia Malta Travel di Genova, gestita da Per_2
rappresentando i propri desiderata e, pertanto, l'agenzia proponeva un Pt_3
pacchetto Alpitour denominato “ , con soggiorno Parte_4
presso l'Hotel Bravo Viva Fortuna Beach 4*, camera superior vista oceano e trattamento all inclusive, a cui seguiva il contratto in data 15 marzo 2023 per un importo di €12.000, comprensivo di polizze assicurative e voli.
Dopo la celebrazione delle nozze, avvenuta in data 16 luglio 2023, le parti attrici partivano per le Bahamas, ritenendo, tuttavia, al loro arrivo, la situazione diversa da quella pattuita.
In particolare, lamentavano che la struttura avesse arredi rotti, lenzuola sporche, impianti non funzionanti, frigo-bar arrugginito, condizionatore rumoroso e pieno di polvere, servizi igienici da cui fuoriuscivano odori nauseabondi.
Ne seguiva anche una ferita alla gamba patita causata, secondo la CP_1
prospettazione attorea, da un letto rotto.
p. 2 Ulteriori doglianze concernevano la spiaggia e la piscina che erano sporche oltre una ristorazione pessima, con cibi ritenuti immangiabili.
A causa delle doglianze del nucleo familiare, avveniva un cambio stanza, sennonché la situazione non migliorava per quel che concerne la ristorazione portandolo a pranzare in un chiosco esterno e a cenare con cibo confezionato, facendosi carico delle ulteriori spese.
Parte attrice rappresentava pertanto la responsabilità di che ignorava le CP_3
recensioni negative dell'utenza poiché la zona era stata devastata dall'uragano Per_3 nel 2019 e nel 2023 non era ancora adeguatamente ricostruita.
Sennonché forniva – secondo la prospettazione attorea – rassicurazioni non CP_3 conformi all'agenzia intermediaria, che a sua volta tranquillizzava i clienti.
A sostegno della domanda, la parte attrice ha prodotto foto e video, i cataloghi
2023 e 2024, rappresentando che il pacchetto non è più presente nel catalogo CP_3
2024, nonché e-mail e PEC tra le parti.
Di conseguenza la parte attrice plurisoggettiva chiedeva previo accertamento del grave inadempimento di il rimborso integrale del pacchetto turistico (€ CP_3
12.000), il risarcimento dei danni materiali (spese extra) e morali e da c.d. “vacanza rovinata” ai sensi dell'art. 46 del Codice del Turismo, quantizzati in € 15.000 per ciascun coniuge e € 5.000 per la minore, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e conseguente condanna alle spese di giudizio.
A fronte di ciò, si costituiva in giudizio contestando integralmente le CP_3 domande degli attori, rappresentando di aver adempiuto correttamente a tutte le obbligazioni contrattuali e di aver fornito tutti i servizi promessi, inclusi voli, soggiorno, trattamento all inclusive e assistenza.
In particolare, la parte convenuta contestava anzitutto la legittimazione passiva in ragione del rapporto intercorso con l'agenzia, evidenziando che gli attori hanno trattato con l'agenzia Malta Travel, non direttamente con il tour operator, demandando eventuali responsabilità all'intermediario.
Preliminarmente, la parte convenuta rappresentava altresì che il prezzo di € 12.000 includeva voci non imputabili al tour operator (assicurazioni, tasse, commissioni p. 3 agenzia), precisando che il valore effettivo del pacchetto incassato è pari ad € 9.482,30, reputando di conseguenza non corretto chiedere il rimborso dell'intero importo.
Nel merito, il convenuto precisava che effettivamente la parte attrice ha fruito della vacanza, avendo viaggiato, soggiornato, mangiato, usufruito della spiaggia oltre che della piscina, e – seguito delle proprie lamentele – c'è stato uno spostamento in una nuova camera, ritenendo pertanto effettiva l'assistenza fornita.
Quanto alle doglianze attoree, il convenuto prospettava che le critiche hanno riguardato aspetti estetici e soggettivi, come la pulizia, il rumore del condizionatore, la qualità del cibo, la presenza di persone locali in costume, reputando che dette circostanze non possano costituire un inadempimento giuridicamente rilevante.
Quanto alla ferita asseritamente patita dal il tour operator sosteneva la mancata CP_1
documentazione e l'assenza di relativa richiesta per il danno biologico patito.
In proposito alle condizioni dell'isola, il tour operator ha evidenziato che le Bahamas sono una destinazione turistica nota e che il catalogo non può rappresentare la realtà sociale del luogo, idoneo ad escludere la sussistenza di degrado urbano aspetto urbano e della povertà locale, di cui la parte attrice ha presentato doglianze.
Ebbene, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
Infatti, in piena consapevolezza, le parti attrici hanno consapevolmente aderito ad un pacchetto, mediato dall'agenzia di viaggi, con il tour operator convenuto, correttamente legittimato passivo, in un contesto ambientale e sociale ove – notoriamente – vi erano state le conseguenze di un uragano, tanto è vero che sono state richieste informazioni dall'agenzia in proposito.
Ciò esclude la risarcibilità del danno da vacanza rovinata ed in proposito occorre richiamare la giurisprudenza (ex multis Cass. 7256/2012 e 68301/2017) che fornisce le coordinate per il danno da vacanza rovinata, di cui non sussistono i presupposti in assenza di lesioni gravi e oggettive. Infatti, da quanto dedotto ed allegato dalla parte attrice non emerge un contesto di lesioni gravi ed oggettive ma solo una mera difformità della struttura rispetto al catalogo 2023. CP_3
Ebbene, nel caso in cui il danno da vacanza rovinata, inteso come disagio psicofisico derivante dalla mancata realizzazione totale o parziale della vacanza pianificata, possa p. 4 essere dimostrato tramite presunzioni — attraverso la deduzione da un inadempimento significativo — è comunque ragionevole ritenere che gli stati d'animo del turista non possano essere provati direttamente. Tuttavia, tali stati interiori non possono essere automaticamente dedotti dall'inadempimento o da un adempimento imperfetto: è necessario che il disservizio abbia realmente compromesso la finalità turistica, al punto che “deve essere venuta meno l'essenzialità stesso dello scopo vacanziero” e che tale scopo “ne deve risultare precluso, non solo limitato” (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, 11/05/2012, n. 7256).
Poiché le definizioni giuridiche sono per loro natura generiche, il legislatore ha ritenuto opportuno stabilire dei criteri precisi. Così, al concetto di grave inadempimento ha affiancato la circostanza per cui il tempo di vacanza debba essere trascorso inutilmente, come non accaduto nel caso in esame non si verifica, dato che ciascun attore ha usufruito del periodo di vacanza previsto.
La giurisprudenza ha inoltre introdotto il criterio della gravità dell'offesa, considerando che il danno da vacanza rovinata è di tipo non patrimoniale. Di conseguenza, esso deve rispettare un ulteriore parametro fondato sull'art. 2 della
Costituzione, ovvero il principio della soglia minima di tollerabilità. In sostanza, non tutti i disagi possono essere risarciti: per ottenere un risarcimento, fastidi, disappunti, ansie e simili devono superare una certa soglia di gravità, tale da ledere un diritto costituzionalmente tutelato o previsto da una norma.
Secondo tale principio, derivante dall'art. 2 Cost., ogni individuo deve essere in grado di sopportare le minime interferenze nella propria sfera personale, che sono inevitabili nella vita sociale o derivano dal fatto che non sempre è possibile una perfetta corrispondenza tra aspettative e risultati.
In relazione al diritto alla vacanza rovinata, la giurisprudenza richiede anche che la valutazione sulla tollerabilità sia effettuata alla luce del principio di buona fede, per evitare abusi a danno del debitore. È necessario quindi bilanciare gli interessi delle parti: da un lato, quello del turista di godere pienamente del relax pattuito;
dall'altro, quello del debitore, che è prevalentemente economico (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
11/05/2012, n. 7256).
p. 5 È immanente sul punto il principio di tolleranza delle lesioni minime, stabilito dalla
Cassazione, che implica un bilanciamento affidato al giudice di merito, il quale, partendo dalla violazione di una norma che tutela un diritto, attribuisce rilevanza solo a quelle condotte che ledano in modo significativo l'interesse protetto.
Infatti, a titolo esemplificativo, differentemente dal caso in esame, la giurisprudenza ha individuato nell'intossicazione alimentare una lesione seria e risarcibile per estrinsecare il danno da vacanza rovinata. In proposito, “il contratto di viaggio vacanza
"tutto compreso" (cd. pacchetto turistico) si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV), essendo caratterizzato sia per la "finalità turistica" che sotto il profilo soggettivo ed oggettivo;
nel secondo, infatti, le prestazioni e i servizi si profilano come separati, laddove nel "pacchetto turistico" gli elementi costitutivi del trasporto, dell'alloggio e dei servizi turistici agli stessi non accessori, combinandosi in misura prefissata, assumono rilievo non già singolarmente, bensì nella loro unitarietà funzionale, dando luogo ad una prestazione complessa volta a soddisfare la "finalità turistica" che integra la causa concreta del contratto;
con la conseguenza che l'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente, essendo tenuti a risarcire qualsiasi danno da questi subito a causa della fruizione del pacchetto turistico e rispondono solidalmente ogni qualvolta sia ravvisabile una responsabilità diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio reso
(o non reso). (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità solidale dell' e del Tour operator, in relazione Controparte_5 ai danni patiti dagli acquirenti di un "pacchetto turistico" in conseguenza dell'intossicazione alimentare riportata all'interno del villaggio turistico, ritenendo ciascuno responsabile soltanto degli obblighi rispettivamente e personalmente assunti nei confronti del turista)” (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 18 Gennaio 2023, n. 1417).
Ebbene, la situazione in esame – emergente ictu oculi dal raffronto tra il catalogo del tour operator e quanto allegato dalle parti attrici – non estrinseca il danno da vacanza rovinata, per l'assenza dell'assoluta compromissione della vacanza in relazione allo stato dei luoghi e del villaggio ove si è svolto il soggiorno del nucleo familiare attoreo.
p. 6 Occorre altresì precisare in relazione in relazione all'an ed al quantum debeatur che è corretta la prospettazione della parte convenuta, la quale già astrattamente esclude le voci non imputabili al tour operator, quali assicurazioni, tasse e commissioni d'agenzia.
Pertanto, operata tale prima decurtazione, dalla cifra incassata da pari ad € CP_3
9.482,30, occorre astrattamente decurtare ulteriormente ex ante le spese di trasporto e di vitto.
Infatti, quanto al viaggio aereo per tabulas non emergono doglianze attoree e quanto alle spese di vitto, si è trattato di una libera scelta nel nucleo familiare, che ha deciso di non fruire del servizio fornito in ragione della ritenuta non qualità alimentare. Tale libera scelta – in una località notoriamente non avvezza ad una cucina europea o internazionale – tuttavia non può essere addebitabile al tour operator, dovendo di conseguenza escludere tale voce di danno.
Tanto evidenziato, permarrebbe al più l'asserita difformità dello stato dei luoghi dal catalogo (affiancata alle rassicurazioni scritte) avrebbe potuto estrinsecare un inesatto inadempimento della parte convenuta, sennonché il catalogo in proposito assume un valore meramente indicativo ed esplicativo dello stato dei luoghi, non assurgendo a vincolo contrattuale stringente.
A fronte del rigetto della domanda segue la condanna alle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, a propria volta espressione del generale canone della causalità (cfr., in arg., Cass. 25141/06).
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per complessivi 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott. Angelo BA, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
p. 7 - Respinge le domande svolte da , e CP_1 Controparte_2 Parte_5
nei confronti dell'odierna convenuta;
- Condanna , e al pagamento delle CP_1 Controparte_2 Parte_5
spese di lite a favore di che vengono liquidate in 5.077,00 euro totali, CP_3
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, Genova, il giorno 04/11/2025
IL GIUDICE dott. Angelo BA
p. 8