Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 25549/2018, avente ad oggetto: inadempimento in contratto d'appalto e relativo risarcimento danni e vertente tra
CF: ), CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), CF C.F._2 Parte_3
), e CF ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 quali condomini del Condominio sito in Napoli alla via Alessandro
Manzoni 34, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo De Maio
Attori
e
(CF. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._5 dall'avv. Giancarlo Mariniello
Convenuto
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_2 C.F._6 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maurizio Forestieri
e Andrea Lauro
Convenuta ditta (C.F. ), in PA P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli, Via
Montagna Spaccata, 431;
Convenuta/contumace
(P.I. ), rappresentata e Controparte_4 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Luigi Barbato
Chiamata in causa
(C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_3 persona dell'amministratore pro tempore Avv. , Controparte_6
Stefano Maione
Interventore
CONCLUSIONI
Per gli attori:
1) dichiarare che la in PA qualità di ditta incaricata dei lavori per la realizzazione dell' impianto ascensore nel Condominio Controparte_5
l'Ing. quale Direttore dei lavori e Progettista Controparte_1
e l'Ing. quale Progettista strutturale, Controparte_2 risultano inadempienti alle obbligazioni assunte e sono solidalmente responsabili per le condotte richiamate in citazione;
2) condannare la l'Ing. PA
e l'Ing. al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore degli istanti e/o del Controparte_5 dei seguenti importi:
a. di € 33.385,00, a titolo di restituzione di quanto versato dal
, Parte_5
b. € 1.024,80, per la consulenza di parte relativa al ricorso ex art.700 cpc, RGN 21029/2016, (ing. ), Persona_1
c. € 4.590,40, per spese legali relative al giudizio ex art. 700 cpc, RGN 21029/2016, (avv. Francesco Cafiero),
d. € 1.024,80, incluso accessori, per la consulenza di parte relativa al reclamo ex art. 669 terdecies cpc, RGN 28706/2016
(ing. ), Persona_1
e. € 4.590,40, per spese legali relative al giudizio ex art. 669 terdecies cpc, RGN 28706/2016, (avv. Francesco Cafiero),
f. € 14.012,31, per spese legali liquidate relative al ricorso ex art.700 cpc, RGN 21029/2016 ed al reclamo ex art. 669 terdecies cpc, RGN 28706/2016, (avv. Patrizia Pastore),
g. € 3.000,00, oltre accessori, nonché € 901,00 per spese, per la consulenza tecnica d'ufficio relativa al reclamo ex art. 669 terdecies cpc, RGN 28706/2016, (ing. , Persona_2
h. € 2.008,00, ai fini della presentazione della scia ed elaborati tecnici autorizzazione antisismica (ing. ); Persona_3 i. € 286,00, per contributo unificato ATP, RGN 24845/2017,
j. € 1.268,80, per la consulenza di parte nel ricorso per ATP, RGN
24845/2017, (ing. ), Persona_4
k. € 5.273,97, per la consulenza d'ufficio nel ricorso per ATP,
RGN 24845/2017, (ing. ), Persona_5
l. € 5.239,37, per spese legali relative al procedimento ATP, RGN
24845/2017, (avv. Carlo De Maio), m. € 6.803,18, per spese legali relative al giudizio ex art. 669 duodecies cpc, RGN 28706-1/2016,
(avv. Francesco Cafiero),
n. € 6.803,18, per spese legali relative al giudizio ex art. 669 duodecies cpc, RGN 28706-1/2016, (avv. Patrizia Pastore),
o. € 900,00, ed € 100,00 per spese, oltre accessori, per la consulenza tecnica d'ufficio relativa al ricorso ex art. 669 duodecies cpc, RGN 28706-1/2016 (ing. , Persona_2
p. € 2.296,00 per compenso, ed € 1.100,00 per spese, oltre accessori per la direzione lavori ripristino relativa al ricorso ex art. 669 duodecies cpc, RGN 28706-1/2016 (ing. , Persona_2
q. € 48.000,00, oltre iva (cfr. fatture n. 40, 41 e 42 Group Sapi srl, doc. 10, fascicolo , per il ripristino Controparte_2 dello stato dei luoghi,
r. € 5.000,00, in via forfetaria per il versamento di quanto necessario per la esecuzione delle opere a regola d'arte, ivi compreso, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese amministrative, gli oneri tecnici relativi alla progettazione esecutiva, al deposito dei calcoli strutturali, alla direzione lavori ed al collaudo,
s. € 1.116,80 (incluso iva), per consulenza tecnica collaudo statico lavori ripristino (Ing. ; Persona_6 il tutto per complessivi € 148.730,01, oltre accessori, ovvero all'importo minore o maggiore che il Tribunale dovesse ritenere dovuto;
3) condannare la l'Ing. PA
e l'Ing. al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 degli istanti e/o del Controparte_5 dell'importo complessivo di € 67.500,00, a titolo di danno cagionato per la mancata realizzazione dell'impianto ascensore, ovvero all'importo minore o maggiore che il Tribunale dovesse ritenere dovuto, nonché al pagamento della differenza tra l'importo convenuto per la installazione della ascensore e quanto risulterà dovuto alla ditta che andrà a realizzare l'impianto; il tutto oltre interessi e rivalutazione;
4) Condannare i convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio, direttamente in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Per il convenuto : Controparte_1
1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o il difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio in capo all'Ing. CP_1
;
[...]
3) rigettare la domanda attorea;
4) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità dell'Ing. in ordine ai fatti di Controparte_1 causa;
5) in esclusivo subordine, si chiede di ridurre la quota dovuta in base al grado di concorso che eventualmente verrà accertato in corso di giudizio.
Per la convenuta : Controparte_2
1) in via preliminare, dichiarare inammissibili ed inopponibili alla convenuta tutte le risultanze di altri giudizi celebrati in sua contumacia, ed in particolare le risultanze dell'ATP e i rilievi del perito officiato dal Tribunale per quel giudizio, disponendone altresì stralcio integrale dagli atti del presente processo;
2) nel merito, rigettare ogni domanda degli attori;
3) ove ritenuta la debenza di somme, condannare l'
[...]
al pagamento di dette spettanze e d'ogni Controparte_4 ulteriore onere scaturente dal presente processo, tenendo comunque indenne la convenuta;
4) condannare gli attori, in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento delle competenze e spese processuali, inclusive dei costi sostenuti per il versamento del contributo unificato integrativo.
Per l' Controparte_4
1) rigettare le domande degli attori;
2) in subordine rigettare ogni diretta e/o indiretta avanzata nei confronti dell'Ing. Controparte_2
3) in subordine, ove ritenute fondate le domande degli attori, accertare e dichiarare la misura della responsabilità dei soggetti convenuti tenendo conto dei limiti della garanzia assicurativa.
Per il CP_5 Controparte_5
1) dichiarare che la in PA qualità di ditta incaricata dei lavori per la realizzazione di un impianto ascensore nel Condominio Parte_6
l'Ing. quale Direttore dei lavori e Progettista Controparte_1
e l'Ing. quale Progettista strutturale, sono Controparte_2 inadempienti rispetto alle obbligazioni assunte e sono solidalmente responsabili per le condotte richiamate nell'atto introduttivo del presente giudizio;
2) condannare, solidalmente o secondo le accertate responsabilità, la l'Ing. e PA Controparte_1
l'Ing. al pagamento, in favore del Controparte_2 [...]
dell'importo complessivo di€ Controparte_5
144.217,21 [di cui € 33.385,00, quale importo versato dal
Condominio alla € 1.024,80, PA per la consulenza di parte relativa al ricorso ex art. 700 cpc,
RGN 21029/2016, (ing. , € 4.590,40, per spese legali Persona_1 relative al giudizio ex art. 700 cpc, RGN 21029/2016, (avv.
Francesco Cafiero), € 1.024,80, per la consulenza di parte relativa al reclamo ex art. 669 terdecies cpc (ing. , Persona_1
€ 4.590,40, per spese legali relative al giudizio ex art. 669 terdecies cpc, RGN 28706/2016, (avv. Francesco Cafiero), € 14.012,31, per spese legali liquidate relative al ricorso ex art. 700 cpc, RGN 21029/2016 ed al reclamo ex art. 669 terdecies cpc,
RGN 28706/2016, (avv. Patrizia Pastore), € 3.000,00, oltre accessori, nonché € 901,00 per spese, per la consulenza tecnica d'ufficio relativa al reclamo ex art. 669 terdecies cpc (ing.
, € 2.008,00, ai fini della presentazione della scia Persona_2 ed elaborati tecnici autorizzazione antisismica (ing.
[...]
); € 286,00, per contributo unificato ATP, RGN 24845/2017, Per_3
€ 1.268,80, per la consulenza di parte nel ricorso per ATP, RGN
24845/2017, (ing. , € 5.273,97, per la consulenza Persona_4
d'ufficio nel ricorso per ATP, RGN 24845/2017, (ing.
[...]
, € 5.239,37, per spese legali relative al Persona_5 procedimento ATP, RGN 24845/2017, (avv. Carlo De Maio), €
6.803,18, per spese legali relative al giudizio ex art. 669 duodecies cpc, RGN 28706-1/2016, (avv. Francesco Cafiero), €
6.803,18, per spese legali relative al giudizio ex art. 669 duodecies cpc, RGN 28706-1/2016, (avv. Patrizia Pastore), €
1.000,00, per la consulenza tecnica d'ufficio relativa al ricorso ex art. 669 duodecies cpc (ing. ed € 48.006,00, Persona_2 oltre iva, per il ripristino dello stato dei luoghi in forza dell'Ordinanza del Tribunale di Napoli del 12.06.2017, oltre a tutto quanto necessario per la esecuzione delle opere a regola d'arte, ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese amministrative, gli oneri tecnici relativi alla progettazione esecutiva, al deposito dei calcoli strutturali, alla direzione lavori ed al collaudo ascendenti in via forfetaria ad €
5.000,00], ovvero all'importo minore o maggiore che il Tribunale dovesse ritenere dovuto.
3) Condannare altresì la PA
l'Ing. e l'Ing. in via Controparte_1 Controparte_2 solidale o secondo le accertate responsabilità, al pagamento, in favore degli del Controparte_7 dell'importo complessivo di € 67.500,00, a titolo di danno cagionato per la mancata realizzazione dell'impianto ascensore, ovvero a quel maggiore o minore importo che il Tribunale dovesse ritenere dovuto.
4) Con vittoria di spese del presente giudizio in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 Parte_7 Parte_2 Parte_3
e a cui si è aggiunto il
[...] Parte_4
hanno chiesto di Controparte_5 dichiarare l'inadempimento di di Controparte_1 P_
e della ditta in
[...] PA relazione all'installazione dell'ascensore condominiale e di disporre la loro condanna al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della loro domanda gli attori hanno dedotto: che il nelle assemblee del NT
30.03.2015 e del 16.09.2015, aveva deliberato di installare un ascensore;
che il 29.12.2015, durante lo svolgimento dei lavori, gli agenti della Polizia locale avevano sequestrato il cantiere rilevando il mancato rilascio della autorizzazione antisismica;
che nelle more alcuni condomini del fabbricato avevano depositato dapprima un ricorso ex art. 700 cpc e successivamente un reclamo ex art. 669 terdecies cpc assumendo che l'installazione dell'ascensore comprometteva la statica dell'edificio; che il
Tribunale, in sede di reclamo, aveva accolto l'istanza cautelare ed aveva ordinato il ripristino dello stato dei luoghi;
che il
Condominio, preso atto di quanto accaduto, aveva promosso un accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis cpc nell'ambito del quale era stato affidato al consulente tecnico d'ufficio, l'Ing. di verificare, tra Persona_5
l'altro, irregolarità o negligenze addebitabili ai tecnici ed alla società prescelti dal condominio e vizi e difformità nell'installazione dell'ascensore; che il CTU aveva rilevato responsabilità a carico dell'Ing. progettista e Controparte_1 direttore dei lavori, della ditta costruttrice e PA dell'Ing. che aveva redatto il progetto Controparte_2 strutturale;
che il 9.3.2018 le condomine , e Pt_8 Pt_9 avevano introdotto un procedimento ex art. 669 duodecies Pt_10
c.p.c. per stabilire le modalità con le quale disporre il ripristino dello stato dei luoghi;
che i convenuti erano tenuti al pagamento delle somme versate dal alla ditta e di CP_5 CP_3 tutte le spese legali e di consulenza relative ai procedimenti giudiziari in cui era stato coinvolto il condominio di Parte_6 per effetto dei lavori diretti all'installazione
[...] dell'ascensore. si è opposto alla domanda degli attori Controparte_1 eccependo: che non erano legittimati a far valere pretese spettanti al condominio;
che non aveva incassato nessuna delle somme di cui gli attori avevano chiesto la restituzione;
che aveva eseguito l'incarico che gli era stato affidato dal CP_5 rispettando la normativa vigente;
che non era stato informato dell'inizio lavori;
che l'istanza di autorizzazione sismica era stata firmata dalla precedente amministratrice del condominio,
l'Avv. una delle attrici del presente Parte_4 giudizio;
che non aveva percepito alcun compenso per la Direzione
Lavori, la presentazione della partica Scia e l'ottenimento del permesso a costruire;
che non aveva fornito nessuna rassicurazione in merito alla adeguatezza e completezza della documentazione necessaria per l'esecuzione dell'appalto; che era stata l'amministrazione Condominiale ad ordinare alla ditta
[...]
di iniziare i lavori;
che nei grafici di accompagnamento CP_3 alla SCIA era chiaramente riportato il taglio delle scale(nei primi due grafici l'ampiezza delle rampe viene indicata in 107 cm, nei successivi in 82 cm); che il costo dei lavori per il ripristino dello stato dei luoghi, euro 48000,00, era stato sostenuto dai condomini ed Parte_11 Parte_12
. Parte_13
Anche ha resistito alla domanda degli attori ed Controparte_2 ha posto in risalto: che non aveva avuto nessun ruolo rispetto all'iniziativa di cominciare i lavori senza l'Autorizzazione sismica;
che non aveva avuto nessun ruolo rispetto alla progettazione delle modifiche ai rampanti della scala;
che le era stato affidato di elaborare la sola progettazione del castelletto ascensore;
che non aveva partecipato al procedimento di ATP promosso dal condominio di che le spese Parte_6 sostenute nei precedenti giudizi, le spese per la presentazione della SCIA e gli elaborati tecnici e l'autorizzazione antisismica e le spese per il ripristino dello stato dei luoghi non avevano nessun collegamento con la propria condotta. ha chiesto comunque di chiamare in causa la Controparte_2 [...]
per essere tenuta indenne delle richieste di CP_4 condanna avanzate nei propri confronti.
L' ha posto in evidenza: l'assegna di Controparte_4 responsabilità della rispetto alle vicende indicate dagli P_ attori;
che nel contratto era espressamente previsto, per il caso della responsabilità solidale dell'assicurato con terzi, che la copertura assicurativa era prestata solo per quota di responsabilità dell'assicurato.
Non si è costituita la nonostante sia stata PA ritualmente citata in giudizio(vedi notifica telematica del
18.9.20218 depositata il 3.6.2019)
Nelle more del giudizio si è costituito il
[...] ed ha fatto proprie le domande formulate Controparte_5 dagli attori.
Tutto ciò premesso, va in via preliminare affermata la legittimazione processuale degli attori.
La Suprema Corte ha chiarito che il condomino di un edificio conserva il potere di agire a difesa non solo dei suoi diritti di proprietario esclusivo, ma anche dei suoi diritti di comproprietario pro quota delle parti comuni, con la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso di inerzia dell'amministrazione del condominio, a norma dell'art. 1105 c.c., dettato in materia di comunione, ma applicabile anche al condominio degli edifici per il rinvio posto dall'art. 1139 c.c.; ha inoltre il potere di intervenire nel giudizio in cui la difesa dei diritti dei condomini sulle parti comuni sia stata già assunta legittimamente dall'amministratore, nonché di esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti di tale organo rappresentativo unitario;
conseguentemente il può, a tutela dei suoi CP_5 diritti di comproprietario pro quota, agire in giudizio e resistere alle azioni da altri promosse anche allorquando gli altri condomini non intendano agire o resistere in giudizio, avendo il suo potere carattere autonomo (cfr. Cass. Civ., sez. II civile, sentenza n. 8479/1999 del 06.08.1999).
La Suprema Corte è ferma nel ritenere il diritto dell'amministratore del si aggiunge a quello dei CP_5 condomini, naturali e diretti interessati ad agire per la tutela dei beni dei quali sono comproprietari, laddove insidiati da azioni illegittime di altri condomini o di terzi.
Da ciò consegue il carattere necessariamente autonomo del potere del di agire a tutela dei suoi diritti di CP_5 comproprietario "pro quota" e di resistere alle azioni da altri promosse anche allorquando gli altri condomini non intendano agire o resistere in giudizio.
D'altra parte l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, né di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore (cfr. Cass. 29748/17; n. 1208 del 18.01.2017;
n. 26557 del 09.11.2017, Rv.646073; n. 22856/17; n. 4436/2017; n.
16562 del 06.08.2015; 10679/15).
Ciò detto, è decisivo che il si è Controparte_5 costituito ed ha aderito e fatto proprie le domande formulate dagli attori.
Nel merito la domanda degli attori e del è fondata. CP_5
Dai documenti acquisiti al giudizio risulta: che il condominio di ha deciso di installare un Parte_6 ascensore a servizio dell'edificio condominiale;
che il condominio ha affidato l'incarico di progettista e direttore dei lavori relativi all'ascensore all'Ing. CP_1
ed ha incaricato dell'installazione la ditta
[...] CP_3 che il progetto strutturale è stato affidato ed è stato redatto dall'Ing. ; Controparte_2 che alcuni condomini hanno introdotto un procedimento ex art. 700
c.p.c. (proc. n.r.g. 21029/2016) sostenendo che l'intervento era fonte di danni, di tipo statico e strutturale, al fabbricato;
che l'istanza cautelare, respinta dal giudice di prime cure, è stata accolta dal Tribunale adito ex art. 669 terdecies cpc (proc.
n.r.g. 28706/2016); che il Tribunale ha fondato la sua decisione sull'elaborato del
CTU, l'Ing. al quale era stato chiesto di verificare Persona_2 se dall'installazione dell'ascensore potesse derivare un pericolo per la statica e la struttura del fabbricato;
che il CTU;
Ing. , ha affermato che per posizionare Per_2
l'ascensore era stata ridotta la larghezza degli scalini, che ciò aveva determinato una riduzione della resistenza della scala, che la struttura di quest'ultima si presentava già degradata, che l'inizio dei lavori avrebbe dovuto essere preceduto da una verifica della condizione della scala, che la distanza tra il castelletto dell'ascensore e la scala era pari a circa 1 cm, che per consentire una adeguato spazio di oscillazione del castelletto la distanza avrebbe dovuto essere di almeno 10 cm, che in mancanza di tale distanza in occasione di eventi sismici poteva verificarsi un fenomeno di martellamento reciproco tra la struttura dell'ascensore e la scala, che nel progetto dell'intervento non risultavano calcoli riferiti all'interconnessione tra la struttura dell'ascensore e le scale, che tale omissione poteva giustificarsi solo laddove l'ascensore fosse stato posizionato all'esterno e senza vincoli con la scala, che la situazione di pericolo era aggravata dalla consistenza del fabbricato(condizionata a sua volta all'epoca di costruzione dell'edificio), che la presenza dell'ascensore poteva incidere negativamente sugli elementi portanti dell'edificio sottoponendoli a sollecitazioni differenti rispetto a quelle per le quali erano stati progettati. Inoltre dalle indagini svolte dal CTU, Ing. Persona_5
, nel procedimento di ATP di cui al n.r.g. 24845/2017 e nel
[...] presente giudizio, è emerso: che i lavori per l'installazione dell'ascensore sono stati iniziati senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione sismica e che, per tale ragione, il cantiere è stato sequestrato dalla
Polizia Locale;
che i progetti architettonico e strutturale redatti, rispettivamente, dall'Ing. e dall'Ing. Controparte_1 P_
non affrontavano, come imposto dalle norme relative alle
[...] opere strutturali, il tema della riduzione dell'ampiezza dei gradini della scala del fabbricato(caratteristiche dimensionali e costruttive degli elementi strutturali da demolire, indicazione della metodologia della demolizione, analisi degli effetti delle demolizioni sui rampanti residui, verifica della trascurabilità delle sollecitazioni reciproche tra il castelletto dell'ascensore ed il fabbricato); che la mancata valutazione del taglio dei gradini da parte dell'Ing. costituiva una grave mancanza Controparte_2 considerato che nel suo elaborato aveva asseverato di avere preso visione del progetto architettonico, documento dal quale risultava chiaramente la necessità di ridurre l'ampiezza dei gradini;
che il taglio dei gradini avrebbe dovuto essere preceduto dall'acquisizione di una serie di informazioni relative allo stato dei luoghi e dalla predisposizione di accorgimenti adeguati a garantire il permanere delle condizioni di sicurezza della scala e dell'intero fabbricato;
che non si giustificava che il progetto della non P_ prendesse in considerazione gli effetti del martellamento del castelletto dell'ascensore contro la struttura del vano scala;
che, quanto all'attività dell'Ing. era da Controparte_1 censurare l'omessa valutazione del tema del taglio dei gradini sia nel progetto architettonico che durante l'esecuzione dei lavori rivestendo l' anche il ruolo di direttore dei lavori. CP_1 Alla luce delle circostanze di fatto sopra riportate e delle valutazioni tecniche espresse dall'Ing. e dall'Ing. Per_2
valutazioni che meritano piena condivisione e che Persona_5 non sono state superate da validi rilievo di segno contrario, deve affermarsi che l'installazione dell'ascensore all'interno del
è stata progettata e posta in essere con modalità che CP_5 hanno messo in pericolo la sicurezza dell'edificio.
Consegue che l'esecuzione dell'intervento ha integrato un illecito del quale devono rispondere, in concorso tra loro e sulla base di una responsabilità partitaria e concorrente, la ditta
[...]
ed gli Ingegneri e CP_3 Controparte_1 Controparte_2
Quanto alla ditta va ricordato che la Suprema Corte ha CP_3 chiarito che nell'appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, di verificare la validità tecnica del progetto fornito dal committente posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende la realizzazione a regola d'arte dell'opera oggetto del contratto(cfr. Cass. Civ. nn.
5144/2020, 27830/2024).
Alla luce degli arresti della Corte va affermato che la
[...]
, quale ditta dedita alla manutenzione, riparazione CP_3 trasformazione ed installazione di ascensori, era tenuta a rilevare le gravi mancanze dei progetti architettonico e strutturale e non avrebbe dovuto iniziare l'esecuzione di un intervento che si è rivelato dannoso per il . CP_5
Quanto ai due professionisti la loro responsabilità deve essere affermata in quanto hanno redatto i progetti architettonici e strutturali senza dedicare la necessaria e doverosa attenzione alle modalità con le quali sarebbe stato realizzato l'impianto ascensore.
In particolate hanno omesso di accertare gli effetti che si sarebbero prodotti per l'edificio condominiale per effetto del taglio dei gradini, hanno omesso di verificare la condizione dell'edificio e la sua capacità di mantenere le condizioni di sicurezza anche dopo il taglio dei gradini, hanno omesso di considerare gli effetti determinati dall'interazione tra il castelletto dell'ascensore e l'edificio in condizioni normali ed in caso di eventi sismici.
La grave negligenza è comune ai due professionisti.
Riguarda l' a cui è stata affidata l'intera progettazione CP_1
e la successiva direzione dei lavori.
Concerne la incaricata della progettazione strutturale ed P_ alla quale non poteva rimanere estranea la considerazione del luogo in cui sarebbe stata collocato l'impianto.
Il mancato assolvimento dei convenuti agli obblighi a cui erano tenuti ha provocato la realizzazione di un intervento dannoso per il che è stato necessario rimuovere. CP_5
l'intervento di riqualificazione avuto di mira dal condominio non
è stato posto in essere ed a carico del è residuato CP_5 solo un notevole danno economico.
Lo stesso coincide con i seguenti importi:
1)€ 33.385,00, quale importo versato dal alla CP_5 [...]
; PA
2)€ 1.024,80, per la consulenza di parte relativa al ricorso ex art. 700 cpc, RGN 21029/2016, (ing. ); Persona_1
3)€ 4.590,40, per spese legali relative al giudizio ex art. 700 cpc, RGN 21029/2016, (avv. Francesco Cafiero);
4) € 1.024,80, per la consulenza di parte relativa al reclamo ex art. 669 terdecies cpc, RGN 28706/2016 (ing. ), Persona_1
5) € 4.590,40, per spese legali relative al giudizio ex art. 669 terdecies cpc, RGN 28706/2016, (avv. Francesco Cafiero),
6) € 14.012,31, per spese legali liquidate relative al ricorso ex art. 700 cpc, RGN 21029/2016 ed al reclamo ex art. 669 terdecies cpc, RGN 28706/2016, (avv. Patrizia Pastore),
7)€ 3.000,00, nonché € 901,00 per spese, per la consulenza tecnica d'ufficio relativa al reclamo ex art. 669 terdecies cpc, RGN
28706/2016, (ing. ), Persona_2
8) € 2.008,00, per la presentazione della scia e gli elaborati tecnici dell'autorizzazione antisismica (ing. ; Persona_3
9)€ 286,00, per il contributo unificato per l'ATP RGN 24845/2017; 10)€ 1.268,80 per la consulenza di parte nel ricorso per ATP RGN
24845/2017(ing. ); Persona_4
11)€ 5.273,97 per la consulenza d'ufficio nel ricorso per ATP RGN
24845/2017 (ing. ); Persona_5
12)€ 5.239,37 per le spese legali relative al procedimento ATP RGN
24845/2017 (avv. Carlo De Maio);
13)€ 6.803,18 per le spese legali relative al giudizio ex art. 669 duodecies cpc RGN 28706-1/2016 (avv. Francesco Cafiero);
14)€ 6.803,18 per le spese legali relative al giudizio ex art. 669 duodecies cpc RGN 28706-1/2016 (avv. Patrizia Pastore);
15)€ 900,00 ed € 100,00 per spese, per la consulenza tecnica d'ufficio relativa al ricorso ex art. 669 duodecies cpc RGN 28706-
1/2016 (ing. ), Persona_2
16)€ 2.296,00 per compenso ed € 1.100,00 per spese, oltre accessori per la direzione lavori ripristino relativa al ricorso ex art. 669 duodecies cpc RGN 28706-1/2016 (ing. , Persona_2
17)€ 52806,60 quale importo dei lavori per il ripristino dello stato dei luoghi;
18) € 1.116,80 per la consulenza tecnica di collaudo statico dei lavori di ripristino del fabbricato.
Totale degli esborsi € 148.530,61.
Si tratta di erogazioni che sono state effettuate dal
[...] quale conseguenza diretta dell'errato CP_5 Pt_6 intervento di installazione dell'ascensore condominiale e che pertanto vanno poste a carico dei convenuti tenuto conto che è a causa del loro inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali assunti nei confronti del che NT
l'intervento è stato eseguito.
Ferma la responsabilità solidale dei convenuti, nei rapporti tra questi ultimi va precisato che dell'importo incassato dalla , CP_3 euro 33385,00, deve rispondere solo la posto che PA si tratta di una somma che la stessa ha incassato.
L'importo di euro 148.530,61 sopra riconosciuto va attribuito al condominio di tenuto conto che corrisponde al Parte_6 danno che ha subito. In applicazione di quanto previsto dall'art. 2055 c.c. il pagamento dell'importo di € 148.530,61 va posto solidalmente a carico dei convenuti, la ditta e gli Ingegneri PA
e . Controparte_1 Controparte_2
La responsabilità in riferimento ai danni subiti dal va CP_5 ascritta in pari misura a tutti i convenuti.
Tenuto conto della polizza assicurativa sottoscritta da P_
, va affermato l'obbligo della di tenere
[...] Controparte_4 indenne la convenuta di quanto la stessa è tenuta a pagare al condominio per effetto della presente pronuncia (risarcimento del danno e spese legali).
La garanzia assicurativa non può essere limitata alla quota della responsabilità dell'assicurata con esclusione delle quote riconducibili agli altri responsabili.
La Suprema Corte ha infatti chiarito:
che il contratto di assicurazione della responsabilità civile, nell'ambito delle assicurazioni contro il danno al patrimonio, svolge la funzione di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento;
che conseguentemente l'assicuratore risponde delle somme che l'assicurato è tenuto a corrispondere, quale responsabile ai sensi di legge, al terzo per i danni arrecati;
che per assolvere a tale funzione la prestazione di garanzia dell'assicuratore dedotta nel contratto non può non essere conformata dall'obbligazione stessa dell'assicurato che, nel caso di risarcimento da illecito imputabile a più persone, è solidale
(art. 2055 cod. civ., comma 1;
che la copertura assicurativa deve riferirsi alla obbligazione assicurata, venendo meno, altrimenti, la stessa causa del contratto di assicurazione, restando l'assicurato privo di tutela per la quota di responsabilità a carico del condebitore solidale, cui è tenuto per legge, sia per l'anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolvibile o di difficile solvibilità; che la sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento;
che, pertanto, "In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione dell'assicurato - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203 cod. civ., n. 3, nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, coobbligato solidale"(cfr.
Cass. Civ. n. 20322/2012, 17656/2021).
Consegue che la va condannata a tenere indenne Controparte_4 di tutto quanto la stessa sia tenuta a versare Controparte_2 al condominio di . Parte_6
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
,
[...] Parte_7 Parte_2 Parte_3
, e dal
[...] Parte_4 Parte_14 nei confronti della
[...] PA
, di e di nonché sulla
[...] Controparte_1 Controparte_2 domanda di quest'ultima nei confronti della , Controparte_4 ogni diversa, istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inadempimento della PA
, in qualità di ditta incaricata dei lavori per la
[...] realizzazione di un impianto ascensore nel Condominio
[...]
dell'Ing. quale Controparte_5 Controparte_1 progettista e direttore dei lavori, e dell'Ing. P_
, quale progettista strutturale, rispetto alle
[...] obbligazioni assunte nei confronti del NT
;
[...]
2) Condanna la l'Ing. PA
e l'Ing. in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore del NT dell'importo di € 148.530,61 con interessi
[...] legali dal 18.9.2018 al saldo;
3) Condanna la l'Ing. PA
e l'Ing. in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, al pagamento delle spese del giudizio, sostenute dagli
Co attori e dal condominio che liquida, Parte_6 rispettivamente, in euro 14889,00(euro 786,00 per esborsi)ed in euro 10000,00, oltre, per entrambi, rimborso forfettario cpa ed iva con attribuzione agli Avvocati Carlo De Maio e
Stefano Maione;
4) Pone a carico della PA dell'Ing. e dell'Ing. in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, le spese della ctu svolta nel presente giudizio;
5) Condanna la a tenere indenne Controparte_4 di quanto la stessa sia tenuta a pagare Controparte_2 agli attori ed al condominio di per effetto Parte_6 del presente giudizio.
Napoli, 1.3.2025.
Il Giudice dott. Mauro Impresa