Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione civile composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel.
riunito in Camera di Consiglio del 3.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.276/2024 R.G., e vertente
TRA
(P.IVA ), con sede in SC (PE) Parte_1 P.IVA_1 alla Via Di Sotto n. 3, in persona del suo legale rappresentante l'Amministratore pro tempore, Sig. , nato a [...] il [...] - C.F. Parte_2
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli C.F._1
Avv.ti Alessandro Mastrodomenico (C.F. ) del foro di Foggia e C.F._2 dall'Avv. Andrea Mastrodomenico del Foro di SC ( ed C.F._3
elettivamente domiciliati presso gli indirizzi PEC di questi ultimi, giusta procura versata in atti, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
A” di via Di Sotto n.3/4, 3/5, 3/6 e 3/7 di SC (C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentata P.IVA_2 Controparte_2
dal dr. , elettivamente domiciliato a SC alla via Orazio n.99, presso e CP_3 nello studio dell'avv. Nicola Martella, nato a [...] il [...]
(CF ), giusta procura in atti, C.F._4
pagina 1 di 13
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso provvedimento di estinzione n. 232/2024 del 21.02.2024 (R.G.
3682/2020), emesso dal IB di SC
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante: in via pregiudiziale e laddove ritenuto opportuno, che l'Ecc.ma Corte d'Appello di
L'Aquila voglia sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio, in attesa della definizione della questione pregiudiziale (i.e. lo stato di fallito della società appellante) ancora sub iudice nel giudizio fallimentare, attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione. Nel merito, si insiste per la rimessione della causa in istruttoria e per l'espletamento delle richieste prove orali non espletate nel corso del giudizio di primo grado, così come articolate nella propria memoria 183, comma VI, n.2, c.p.c. versata in atti, a cui si fa espresso rinvio, nonché per l'accoglimento, nel merito, delle domande, eccezioni e le conclusioni rassegnate dalla società appellante in primo grado, che qui abbiansi integralmente riproposte e trascritte.
In ogni caso, ci si riporta alle conclusioni rassegnate all'atto introduttivo del presente giudizio e si insiste per il loro integrale accoglimento, come di seguito trascritte: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'appello adita, in totale riforma del decreto di estinzione n. 232/2024 del 21.02.2024 (R.G.
3682/2020), comunicato in data 21.02.2024 e mai notificato, emesso dal IB di SC, in persona del Giudice dott.ssa Cleonice Gabriella Cordisco, nel procedimento rubricato al numero
R.G. n. 3682/2020, accogliere il presente ricorso in appello per tutti i motivi dedotti in premessa e, per l'effetto, IN VIA PRINCIPALE, accertata e dichiarata la piena capacità processuale della a riassumere la causa in primo grado per le ragioni di cui in Parte_1 premessa, dichiarare, per l'effetto, la nullità e/o l'illegittimità ovvero la revoca del decreto di estinzione del giudizio erroneamente emesso dal giudice del primo grado, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 871/2020 (n. 1936/2020 R.G.) del 03.07.2020 emesso dal
IB di SC in favore società A”, in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA, accertata e dichiarata la piena capacità processuale della
[...]
a riassumere la causa in primo grado per le ragioni di cui in premessa, Parte_1 dichiarare, per l'effetto, la nullità e/o l'illegittimità ovvero la revoca del decreto di estinzione del giudizio erroneamente emesso dal giudice del primo grado, adottando ogni provvedimento in rito ritenuto opportuno per la relativa prosecuzione del giudizio di merito;
All'esito di quanto sopra, si insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni formulate nel corso del primo grado.
Per l'appellato:
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1) respingere l'impugnazione promossa dalla per carenza della Parte_1
legittimazione ad agire in quanto fallita con sentenza del IB di SC n.21/22, fallimento ancora persistente, come meglio spiegato in comparsa e nei precedenti scritti defensionali;
2) respingere l'impugnazione avversaria e/o dichiararla inammissibile e tardiva, con conferma dell'Ordinanza di estinzione del giudizio resa dal IB di SC in data 21.2.2024, per tutte le motivazioni elaborate in comparsa di costituzione e risposta e nelle difese della precedente fase processuale, con conseguente conferma della declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto oggetto di impugnativa;
3) accertare e dichiarare la carenza di interesse giuridico, ex art.100 c.p.c. da parte della essendo stato il credito azionato con il decreto opposto, ammesso nel Parte_1
passivo del fallimento della medesima società pendente dinanzi il IB di SC (Fall.
N.21/22; doc. in atti), ragion per cui l'eventuale accoglimento della impugnativa al decreto, con revoca dello stesso, non porterebbe alcun vantaggio economico sostanziale, o di altra natura, alla opponente non potendo quest'ultima contestare l'Ordinanza del 19.9.23 del Giudice
Delegato, definitiva e non più emendabile, di ammissione del condominio al passivo del fallimento;
4) nella denegata ipotesi di riconoscimento della legittimazione processuale attiva da parte della in proprio, benché fallita con Sentenza del IB di SC Parte_1
n.21/2022, accogliere tutte le conclusioni svolte in comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi il IB di SC (RG. n.3682/20
RG), nella comparsa di costituzione a seguito di prosecuzione del giudizio dinanzi lo stesso
IB , nella prima memoria ex art.183 cpc, da aversi in queste sede richiamate per intero;
condannare, quindi, la in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 previa revoca del decreto opposto per intervenuto pagamento in conto di €.10.000,00 a pagare, in favore del ” di via Di Sotto n.3/4, n.3/5, n.3/6 e n.3/7 di Controparte_1
SC, in persona dell'amministratore pro-tempore, la somma di €.122.459,66 o altro diverso importo di giustizia , oltre interessi ex art.1284 c.c. dalla domanda al saldo, confermando la legittimità della domanda monitoria;
5) condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1
rimborso delle spese di lite del presente procedimento e della precedente fase processuale, incluse quelle liquidate nel decreto ingiuntivo nonché le competenze del procedimento di pagina 3 di 13 4
mediazione obbligatoria (cfr. doc. d1), alla quale la stessa non Parte_1 partecipava senza motivo alcuno”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1-Con decreto ingiuntivo n. 871/2020 (n. 1936/2020 R.G.) del 03.07.2020 – provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. -, il IB di SC ingiungeva, a richiesta della società
A”, in persona del l.r.p.t., il pagamento nei confronti della Controparte_1
in persona del l.r.p.t., dell'importo complessivo di € Parte_1
132.459,66, oltre interessi legali dalla domanda e le spese e competenze del procedimento, il tutto in forza quote condominiali in preventivo maturate alla data del 31.12.2019;
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., ritualmente notificato, la società Parte_1
proponeva ampia ed illimitata opposizione avverso il decreto ingiuntivo suddetto.
Con decreto del 23.12.2022, il IB di SC disponeva l'interruzione del processo, per effetto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società opponente emessa con sentenza n. 21/2022, pubblicata il 25.05.2022, dal IB di SC, sezione Fallimentare.
Con sentenza n. 1692/2022 del 07.12.2022, questa stessa Corte d'Appello di L'Aquila, nell'accogliere in toto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento proposto dalla società odierna deducente, revocava il fallimento Parte_1
Con ricorso in riassunzione del 23.03.2023, la società riassumeva Parte_1 ritualmente il presente procedimento di opposizione a d.i., evidenziando che, con sentenza n
1692/2022 del 07.12.2022, l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, Sez. Fallimentare aveva revocato il fallimento Parte_1
Il Condominio qui appellato, evidenziato che la Corte di Cassazione, con ordinanza del
26.6.23, avesse cassato la pronuncia la Sentenza di questa Corte di Appello di L'Aquila
n.1692/22 del 7.12.22 e rimesso ogni decisione all'Intestata Corte di Appello in diversa composizione, eccepiva il difetto di capacità processuale dell'odierna deducente, insistendo per l'estinzione del giudizio di opposizione a d.i.
Con il provvedimento di estinzione qui impugnato n. 232/2024 del 21.02.2024 (R.G.
3682/2020), rilevato preliminarmente che permanesse lo status di fallita della società
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appellante in pendenza del giudizio fallimentare ancora in corso, il GU presso il IB di
SC dichiarava l'improcedibilità dell'atto di riassunzione e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, con spese compensate tra le parti.
1.2-Assumendo la natura di sentenza dell'atto qui impugnato, la parte appellante, lamenta:
1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43, comma 2, l.f., per non aver ritenuto il giudice del primo grado eccezionalmente legittimata l'odierna appellante a riassumere la causa in primo grado, stante il totale disinteresse degli organi della procedura fallimentare alla riassunzione del presente procedimento e alla relativa prosecuzione;
2) violazione e/o falsa applicazione degli artt.18 e 43 l.f., per aver il giudice del primo grado omesso di considerare che il definitivo passaggio in giudicato della sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento comportera' il recupero, con efficacia ex tunc, della capacita' processuale della societa' appellante – erroneamente dichiarata fallita – e, per l'effetto, la piena legittimita' dell'atto di riassunzione della causa della medesima formulata.
costituisce l'appellata, eccependo preliminarmente la pretesa tardività del ricorso in CP_4
appello, sia considerando il termine di 10 gg ex art. 308 cpc sia considerando il termine di 30 gg dalla. comunicazione della cancelleria.
Nel merito l'appellata assume la correttezza del provvedimento impugnato, dovendosi escludere allo stato la legittimazione personale del fallito. Ripropone comunque da ultimo i motivi di asserita infondatezza della opposizione inizialmente proposta dal fallito in bonis avvero il decreto ingiuntivo . 871/2020 (n. 1936/2020 R.G.) del 03.07.2020.
2-Natura del provvedimento e tempestività della impugnazione
Nel caso sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo da parte di un soggetto poi dichiarato fallito, la dichiarazione di estinzione del relativo giudizio, oltre a conferire efficacia esecutiva al decreto che non ne sia già munito, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., produce l'effetto di rendere il medesimo decreto un titolo opponibile alla massa ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare del creditore, ma solo dopo che siano scaduti i termini per proporre reclamo ovvero, nelle cause riservate alla cognizione del giudice monocratico, per proporre appello avverso il provvedimento di estinzione (Cass.
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24191/2021, 7107/2020, 5657/2019, 9933/2018, che fa leva sul combinato disposto degli artt.
653 e 308 c.p.c.).
Al riguardo si è chiarito che l'ordinanza (non decreto comunque) con cui il IB in composizione monocratica dichiara l'estinzione del processo è assimilabile alla sentenza del
IB che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, comma 2, c.p.c., respinge il reclamo (qui si in camera di consiglio) contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore, ed ha pertanto natura sostanziale di sentenza (Cass.
7107/2020, 23997/2019, 16790/2018, 2837/2016, 20631/2011); sicché, avuto riguardo alla sua impugnazione, il termine cd. breve decorre solo a seguito della notificazione dell'ordinanza medesima ad istanza di parte, mentre quello cd. lungo ex art. 327, comma 1 c.p.c., da applicare in assenza di tale notifica, decorre dal deposito del provvedimento, che, nell'ipotesi di sua pronuncia in udienza, coincide con la data di quest'ultima (Cass.
18499/2021, 7107/2020, 16893/2018, 10539/2007,14936/2000 e da ultimo Cassazione civile sez.
I, 23/02/2024, (ud. 13/02/2024, dep. 23/02/2024), n.4807).
Tanto premesso e, qualificato il provvedimento impugnato in termini di vera e propria sentenza, non risulta neanche allegato a cura dell'appellato che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione, siano avvenuti oltre il termine cd lungo ex art. 327 cit., non essendo in discussione l'omessa notifica di quella sentenza.
L'appello infatti, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di spiegate mediante ricorso (Cass. civ., sez. un., 10 CP_1
febbraio 2014, n. 2907; Cass. civ., sez. VI-3, 1° marzo 2017, n. 5295).
Nella fattispecie al vaglio la sentenza de qua risulta depositata in data 21.02.2024, mai notificata, mentre il ricorso ed il decreto di fissazione risultano notificati già in data
27.3.2024, entro pertanto il termine lungo di cui all'art. 327 cit..
3-Legittimazione del fallito pagina 6 di 13 7
Come ormai acquisito anche in sede di legittimità, (v. in particolare Cass., 11/10/2012, n.
17367), il fallimento (v. già Cass. 6771/02) non determina la perdita della capacità processuale del fallito, ma la sostituzione del curatore al fallito che, seppur ancora parte del rapporto sostanziale controverso (Cass. n. 6347/83), perde invece la sua veste formale limitatamente ai rapporti patrimoniali, mantenendola tuttavia se il curatore si disinteressa della res litigiosa, ancorché questa riguardi rapporti che ricadono nella massa (v. in particolare Cass. n. 4448/2012).
Trattasi di un effetto dello spossessamento, sancito per i rapporti sostanziali dalla precedente L.F., art. 42, che priva il fallito della disponibilità dei suoi diritti.
Evento neutro per il contraddittore in giudizio e per lo stesso giudice, il fallimento non rileva in causa se il fallito, stante l'inerzia del curatore, intraprende il giudizio per gestire utilmente il rapporto processuale in prima persona;
il processo s'incardina regolarmente fino alla sua naturale conclusione (Cass. 11191/93 citata e 11728/90, 10612/90), e la pronunzia che lo definisce, perfettamente valida, solo sul piano degli effetti è suscettibile di atteggiarsi diversamente, a seconda che sia sfavorevole o non al fallito.
Nel primo caso, inopponibile alla massa che resta insensibile alla vicenda e "inutiliter data" nei confronti di questa, non per espressa previsione della L.F., art. 43, che serba in proposito silenzio, ma piuttosto in ragione della regola del concorso formale e sostanziale, posta dal combinato disposto della L.F., artt. 51 e 52 è pertanto azionabile nei confronti del fallito stesso allorché sarà tornato "in bonis".
Nel secondo caso, pienamente utilizzabile da parte della massa ove raggiunga un risultato patrimoniale utile, può essere azionata dal curatore "in executivis" quale perfetto e valido titolo giudiziale che il Fallimento acquisisce in forza del sistema di cui alla L.F., art. 42 e 44, che gli fa obbligo di "profittarne" (v. Cass., 11/10/2012, n. 17367; Cass. n.
2965/2003).
Si è al riguardo precisato (v. in particolare Cass., 10/5/2013, n. 11117) che, pur conservando la piena titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, il fallito non può assumere personalmente la veste di parte processuale, in quanto la legittimazione in ordine a tali rapporti è demandata esclusivamente al curatore, consentendosi una deroga solo allorché il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali ovvero pagina 7 di 13 8
una legittimazione suppletiva nei casi di inerzia degli organi fallimentari (v. Cass.,
14/10/1998, n. 10146. E già Cass., 15/11/1967, n. 2734).
La suddetta legittimazione suppletiva del fallito può eccezionalmente riconoscersi dunque soltanto nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento, in mancanza dell'espresso riconoscimento al fallito della facoltà di provvedervi in proprio e a suo onere
(v. Cass., 16/12/2004, n. 23435 e da ultimo Cassazione civile sez. III, 01/12/2023, (ud.
20/06/2023, dep. 01/12/2023), n.33546).
3.1-Ai fini del riconoscimento di tale legittimazione, avente carattere straordinario o suppletivo, non è tuttavia sufficiente che la curatela si sia astenuta da iniziative processuali, quali la proposizione della domanda o l'impugnazione di sentenze che abbiano determinato la soccombenza del fallito, occorrendo invece che essa si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito, con la conseguenza che la legittimazione di quest'ultimo dev'essere esclusa ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca invece il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia (cfr. Cass., Sez. 2^, 20 marzo 2012, n. 4448; 22 luglio 2005, n.
15369; Cass., Sez. 1, 21 maggio 2003, n. 7954).
L'esigenza di evitare che le determinazioni personali del fallito si sovrappongano alle deliberazioni di competenza dell'amministrazione fallimentare è destinata a ripercuotersi anche sul regime processuale del difetto di legittimazione, che allora è rilevabile anche d'ufficio in presenza della predetta valutazione, mentre ordinariamente può essere eccepito soltanto dal curatore, configurandosi come una limitazione della capacità che, in quanto prevista a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo (cfr. Cass., Sez. Un., 24 dicembre 2009, n. 27346; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2011, n. 5571 e Cass. Cassazione civile, sez. I
25/10/2013 n. 24159 ).
Pertanto, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma dell'intervento circoscritto alle questioni dalle quali può derivare un'imputazione di bancarotta e nei limiti dell'intervento adesivo dipendente - e salva la speciale capacità riconosciuta, a determinate condizioni, nel rapporto tributario al contribuente fallito con riguardo all'impugnazione dell'atto impositivo (Cass., Sez. Un., 28/04/2023, n. 11287) -, il soggetto fallito non ha, L.Fall., ex art. 43, comma 2, ad esempio la legittimazione ad impugnare la sentenza in autonomia dal curatore, non essendo in tal caso ravvisabile disinteresse degli organi fallimentari, ma una valutazione di opportunità sulla proposizione del gravame;
in tale fattispecie, ove il gravame pagina 8 di 13 9
sia nondimeno proposto dal fallito, la sua inammissibilità può essere eccepita dalla controparte o, secondo quanto detto, rilevata d'ufficio (Cass. 21/05/2004, n. 9710; Cass.
14/05/2012, n. 7448 Cassazione civile sez. III, 23/11/2023, (ud. 11/10/2023, dep. 23/11/2023),
n.32634).
Nelle prevalenti ricostruzioni dottrinarie e giurisprudenziali il concetto di «inerzia» è allora centrale nel riconoscimento della legittimazione processuale suppletiva del fallito, tanto da arrivarsi ad affermare che un qualsiasi segnale da parte del curatore nel senso di non voler esercitare un'azione relativa a beni o rapporti rientranti nel fallimento sia sufficiente ad evitare il riconoscimento di quella legittimazione.
Ora, tirando le fila del ragionamento sin qui esposto, appare evidente come: debba escludersi la legittimazione del fallito, sul presupposto di una dedotta inerzia della curatela;
debba procedersi a tale rilievo anche d'ufficio nella presente sede.
Come si evince infatti dal mero esame dell'incarto processuale acquisito in atti, in data
19.09.23 (doc. 7, 8 e 11 delle produzioni di parte appellata), il era stato già CP_1
ammesso al passivo fallimentare, proprio per le medesime causali portate in decreto, anche se per un importo marginalmente inferiore, di €.118.918,28, al netto dell'acconto di
€.10.000,00 versato dalla opo la firma del decreto e prima della sua notifica (di cui Pt_1
si è dato atto già in sede di comparsa di costituzione in primo grado) ed a modeste somme
(circa 2.000,00 euro) relative ad oneri di spesa di due garage intestati a terzi, come poi accertato.
Si è di fronte pertanto ad una condotta – quella tenuta dalla curatela e volta a trascurare le sollecitazioni del fallito di coltivare l'opposizione a decreto ingiuntivo nr. n. 871/2020 (n.
1936/2020 R.G.) del 03.07.2020 - tutt'altro che inerte per mero disinteressamento;
essendo anzi agli atti acquisita la prova certa che quella inerzia era appunto dovuto ad una legittima scelta della curatela, cui era sottesa una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia.
Tanto evidenziato, resta pertanto escluso che il fallito possa assumere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della propria legittimazione, sulla scorta di una propria personale convinzione di convenienza, ma evidentemente contrapposta a quella del curatore e a tale rilievo può e deve procedere anche d'ufficio il Giudice del presente procedimento, secondo quanto sin qui esposto. pagina 9 di 13 10
3.2-D'altra parte va escluso che il fallito possa vantare una propria legittimazione, in ragione del fatto che con sentenza n. 1692/2022 del 07.12.2022, questa stessa Corte d'Appello di
L'Aquila, nell'accogliere in toto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento proposto dalla società odierna deducente, revocava il fallimento Parte_1
che la Corte di Cassazione, con ordinanza del 26.6.23, avesse cassato la pronuncia la
[...]
Sentenza di questa Corte di Appello di L'Aquila n.1692/22 del 7.12.22 e rimesso ogni decisione all'Intestata Corte di Appello in diversa composizione, che avverso la sentenza n.
530/2024 (Rep. n. 532/2024), pubblicata in data 19.04.2024 e comunicata in pari data, emessa ancora da questa stessa Corte di d'Appello di L'Aquila nel procedimento n. 982/2023 di R.G.
(con riunione ad esso del procedimento n. 1027/2023 di R.G.), che ha rigettato il reclamo ex art. 18 L.F. proposto da essa – e confermato la sentenza di Parte_1
fallimento della predetta società - è stato proposto rituale ricorso per Cassazione, rubricandosi, per l'effetto, il procedimento n. 11510/2024 di R.G. della Corte di legittimità attualmente ancora pendente e che l'esito di tale iniziativa parrebbe favorevolmente scontata.
Sul punto occorre infatti soltanto ribadire che gli effetti della sentenza di fallimento, la cui provvisoria esecutività, disposta dalla L.Fall., art. 16, comma 2, non è suscettibile di sospensione, vengono meno solo con il passaggio in giudicato della decisione che, accogliendo il reclamo L.Fall., ex art. 18, la revoca (cfr. Cass. 1073/2018; Cass. 17191/2014; Cass.
13100/2013).
E' stato infatti ritenuto che la normativa fallimentare anteriore alla riforma si era espressa nel senso di ritenere che gli effetti della sentenza dichiarativa del fallimento - la cui esecutività in via provvisoria (cfr. L.Fall., art. 16, comma 30) non era suscettibile di sospensione (cfr. L.Fall., art. 18, comma 4), tenuto conto della finalità della disciplina diretta a privilegiare gli interessi generali dei creditori rispetto all'interesse del debitore - dovessero ritenersi rimossi, sia per lo status di fallito sia per gli aspetti conservativi del patrimonio, solo con il passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo l'opposizione, revoca il fallimento, mentre, anteriormente a tale momento, può provvedersi solo in via discrezionale alla sospensione dell'attività liquidatoria.
E, tali principi sono stati ritenuti validi - in primis da Cass. 13100/2013 - anche dopo la riforma, risultando ancora in vigore sia la L.Fall., art. 16, comma 2 - che prevede l'esecutività immediata della sentenza - sia il principio della non sospensione per effetto del pagina 10 di 13 11
reclamo, come si evince dal successivo art. 19 che prevede che, in tal caso, il giudice possa disporre solo la sospensione della liquidazione dell'attivo, così assicurando ai creditori gli effetti dello spossessamento dei beni e, quindi, la permanenza della garanzia di questi all'esito del giudizio di reclamo, ed al debitore, previa valutazione giudiziale, la possibilità di impedire la dispersione del patrimonio in una situazione di incertezza circa l'esito finale dell'impugnazione della sentenza di fallimento (Cass. 22153/21)
Gli effetti della sentenza di fallimento quindi, sia per la determinazione dello status di fallito che ne deriva, sia per gli aspetti conservativi del patrimonio ad essa conseguenti, vengono meno soltanto con il passaggio in giudicato della decisione che, accogliendo il reclamo previsto dalla L. Fall., art. 18, ne pronunci la revoca (Cass. n. 1073 del 2018).
In conclusione, deve ritenersi consolidato il principio secondo cui la sentenza dichiarativa di fallimento rimane giuridicamente efficace fino al passaggio in giudicato della sua (eventuale) revoca e, di conseguenza, fino a quel momento, lo status di fallito, con i relativi presupposti soggettivi (L. Fall., art. 1) ed oggettivi (L. Fall., art. 5), non può essere messo in discussione da nessuno: neppure, evidentemente, dal soggetto che è stato dichiarato fallito e, a fortiori, dagli organi della relativa procedura (da ultimo Cassazione civile sez. I, 20/12/2023, (ud.
22/11/2023, dep. 20/12/2023), n.35546).
4-Assumendo la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità allora tra il presente procedimento e quello attualmente pendente in sede di legittimità e volto a contestare il provvedimento di dichiarazione di fallimento, insta da ultimo la parte appellante per la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 295 cpc.
Anche tale richiesta deve essere disattesa.
L'art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma ad un collegamento per cui l'altro giudizio
(civile, penale o amministrativo), oltre ad investire una questione di carattere pregiudiziale,
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cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti (Cass. n. 25272/2010; Cass., n.16844/2012; Cass. n. 17235/2014 nonché Corte appello Firenze sez. lav., 14/05/2020, (ud. 12/05/2020, dep. 14/05/2020), n.184).
In fattispecie assimilabile alla presente, la stessa Cassazione civile sez. III, 03/10/2005,
n.19293, ha infatti così inequivocabilmente e condivisibilmente statuito “Qualora la gestione liquidatoria di una società messa in liquidazione coatta amministrativa abbia agito a tutela di un rapporto giuridico corrente fra la società ed un terzo (nella specie con un'azione di sfratto per morosità) e nel relativo giudizio si sia verificato l'intervento dell'ex amministratore della società "in bonis", quale rappresentante di tale società, e costui abbia contestato la titolarità dell'azione oggetto del giudizio principale in capo alla gestione liquidatoria ed assunto la spettanza della stessa alla società "in bonis", adducendo l'inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione coatta e postulando che essa è oggetto di altro giudizio, iniziato dall'ex amministratore nella dedotta qualità, avanti ad altro giudice, nel contraddittorio, oltre che dell'autorità amministrativa (nella specie il Controparte_5
), della stessa gestione liquidatoria colà intervenuta, deve escludersi che il nesso
[...]
di pregiudizialità per incompatibilità, che, in ordine alla titolarità dell'azione esercitata dalla gestione liquidatoria, si determina fra i due giudizi, sia idoneo a giustificare la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio iniziato da detta gestione, in quanto, essendo il presupposto per la sospensione del giudizio ai sensi di tale norma costituito dalla vincolatività dell'accertamento scaturente dal giudizio pregiudicante nel giudizio pregiudicato, nella specie tale presupposto difetta, giacché il terzo nei confronti del quale ha agito la gestione liquidatoria non è parte del processo pregiudicante concernente l'accertamento dell'inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione e la vincolatività del giudicato nascente dal processo pregiudicante, per giustificare la sospensione, deve concernere tutte le parti del giudizio pregiudicato.”.
Il provvedimento – sentenza – qui impugnato va pertanto integralmente confermato.
5-Non risultando impugnato in via incidentale il capo relativo alle spese, resta preclusa a questa Corte la possibilità di incidere diversamente sulla relativa statuizione.
Le spese del presente grado seguono invece l'ordinario principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore dichiarato, pure per la fase di trattazione, sia pagina 12 di 13 13
pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.
L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata che per compensi professionali liquida in euro 12.154,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge.
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.3.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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