Decreto cautelare 12 settembre 2022
Ordinanza cautelare 12 ottobre 2022
Decreto decisorio 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 12/10/2022, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/10/2022
N. 01007/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Manca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Istituto Tecnico Commerciale -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
Consiglio di Classe della Classe 4^A Sss dell'I.I.S.S. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del provvedimento del 15/06/2022 con cui l'I.I.S.S. -OMISSIS- – corso di studi Professionale Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale ha pubblicato gli esiti degli scrutini della classe 4ASSS decretando la sospensione del giudizio di ammissione della ricorrente alla classe successiva e cinque materie da recuperare e del verbale/provvedimento degli scrutini con cui il Consiglio di Classe della classe 4ASSS dell'I.I.S.S. -OMISSIS- – corso di studi Professionale Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale ha elaborato gli scrutini della classe 4ASSS nella parte relativa alla sospensione del giudizio per 5 materie e alla assegnazione alla ricorrente di 5 materie da recuperare;
2) del provvedimento con cui l' I.I.S.S. -OMISSIS- – corso di studi Professionale Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale ha pubblicato gli scrutini finali e decretato la mancata ammissione della ricorrente alla classe quinta, nonché del verbale/provvedimento degli scrutini del 31/08/2022 con cui il Consiglio di Classe della classe 4ASSS dell'I.I.S.S. -OMISSIS- – corso di studi Professionale Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale ha elaborato gli scrutini finali della classe 4ASSS e decretato la mancata ammissione della ricorrente alla classe quinta.
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione, Istituto Tecnico Commerciale -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. S. Manca;
- ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda. Ciò in quanto nel verbale delle prove di recupero del 29.8.2022 si dà atto del fatto che, ad onta dell’adozione delle misure compensative (aiuto nello svolgimento della prova; possibilità di usufruire di schemi; più tempi a disposizione ove richiesti), permane comunque il giudizio di inidoneità nelle prove oggetto di recupero (cinque), già formulato nel corso dell’anno scolastico;
- ritenuto pertanto di rigettare la domanda di tutela cautelare;
- ritenuto di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda – rigetta la domanda di tutela cautelare.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona della ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.