Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/05/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 750/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 22/05/2025 nella causa n. 750/2024 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. BOTTA FABRIZIO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Carta Docente
Premesso che:
ha dedotto di essere stata docente alle dipendenze del Parte_1 Controparte_1
in forza di plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, prima
[...] dell'assunzione in ruolo avvenuta con decorrenza 1.9.2023, e ha lamentato di non avere avuto diritto a fruire con riferimento 2021/2022 e 2022/2023 della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendente precario, nonostante abbia svolto le medesime mansioni e sia stato sottoposto ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.
La ricorrente ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in narrativa di fatto, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, così come riconosciuta al
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personale assunto a tempo indeterminato;
nel dettaglio, accertare e dichiarare che
[...]
(C.F. ha diritto a percepire il bonus pari a € 500,00 annui Parte_1 C.F._1 istituito dalla Legge n. 107/2015 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (cd. Carta del docente), per le annualità scolastiche 2021/2022 – 2022/2023 e quindi pari ad € 1.000,00, il tutto oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia,
e conseguentemente
- condannare il (C.F. e/o il Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) e/o il Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione alla P.IVA_3 ricorrente dell'importo nominale di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici indicati in narrativa di fatto, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, e all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, quale contributo alla formazione professionale del docente;
nel dettaglio, condannare il
[...]
(C.F. e/o il Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ) e/o il
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione a (C.F. Parte_1
del bonus pari a € 500,00 annui istituito dalla Legge n. 107/2015 tramite la C.F._1
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (cd. Carta del docente), per le annualità scolastiche 2021/2022 – 2022/2023 e quindi pari ad € 1.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia,
B. in ogni caso: con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15 % ed accessori di legge”.
Il , nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza odierna il difensore della parte ricorrente, unico comparso, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e all'esito è pronunciata la presente decisione.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
2 RGL n. 750/2024
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
3 RGL n. 750/2024
Nel caso di specie è documentato che la ricorrente sia stata destinataria nell'a.s. 2021/2022 di contratto di supplenza annuale e nell'a.s. 2022/203 di contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (v. contratti prodotti).
L'istante, inoltre, ha documentato di essere stata assunta in ruolo (v. cedolini prodotti).
Deve, quindi, esserle riconosciuto il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d. “Carta docente”, per gli anni scolastici per cui è stata proposta domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, dell'attività processuale svolta e della serialità della controversia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario all'udienza odierna.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti alla parte Controparte_1 ricorrente per l'importo di € 1.000,00;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 515,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Botta Fabrizio.
Alessandria, il 22.5.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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