TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/05/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2876/2023, avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Roberto Coppola e Luca Coppola, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Giovanna Sereno, Nicola Di Ronza e Gianluca
Tellone, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare insussistente l'indebito preteso in ripetizione dall' ed ordinare la restituzione delle somme trattenute;
con vittoria delle spese CP_1 di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.10.2023, il sig. esponeva che la sig.ra Parte_1
, propria sorella, deceduta in data 25.4.2017, era titolare di due pensioni (n. Per_1
20003048 Cat. SO e n. 07000616 Cat. INVCIV).
Rappresentava che, in data 24.7.2017, aveva ricevuto due avvisi di indebito dall' di cui uno per la somma di € 2.420,24, relativo al periodo 1.5.2017 - CP_1
1 31.5.2017 per la pensione n. 07000616, in quanto “Sono state riscosse rate di pensione in data successiava alla morte del pensionato in quanto OL con Parte_1
e SO 20003047 e SO 20003048. A questo scopo sulla Sua pensione cat. ON
SO n. 20003048, sarà effettuata una trattenuta mensile di € 50,00 a decorrere dalla prima data utile”, ed uno per la somma di € 975,92, relativo al periodo dal 1.5.2017 -
31.8.2017 per la pensione n. 20003048, in quanto “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge. A seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa.
A questo scopo sulla Sua pensione cat. INVCIV n. 07025429, sarà effettuata una trattenuta mensile di € 50,00 a decorrere dalla prima data utile”.
Lamentava l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa restitutoria, sia perché egli non era OL di alcuna pensione con la defunta sorella, sia perché la pensione n.
20003048 e quella n. 07025429, rispettivamente investite dalle trattenute per le predette somme, erano la propria unica fonte di reddito, per di più impignorabile, sia per assenza di dolo ex art. 38 L. 448/2001, sia per violazione dell'art. 752 c.c., secondo cui gli eredi rispondono dei debiti del de cuius esclusivamente pro quota.
Vano il reclamo del 16.11.2021.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando la fondatezza della domanda.
In specie, deduceva la legittimità del proprio operato richiamando la relazione redatta dal responsabile del procedimento, datata 20.11.2023 (“La Sig.ra CF Per_1
alla data del decesso (25/04/2017) era titolare di quattro pensioni. Nel C.F._2 dettaglio: • Certificato n. 20003047 Cat. SO – Pensione di reversibilità per figlio inabile, dante causa
CF OL CF;
• Controparte_2 C.F._3 ON C.F._4
Certificato n. 20003048 Cat. SO – Pensione di reversibilità per figlio inabile, dante causa
[...]
CF RI e;
• Certificato n. Per_3 C.F._1 ON Parte_1
Cat. INV-CIV – Pensione di invalidità come cieca assoluta;
• Certificato n. 07000617 Cat. Numer_1
INV-CIV – Pensione di invalidità totale con indennità di accompagnamento. Rispetto a tali prestazioni, nel mese di maggio 2017 è stato liquidato alla Sig.ra un pagamento unificato Per_1 di €. 2.420,24 complessivi. Si allega stampa procedura Agenda 2.0 con il dettaglio degli importi relativi alle singole pensioni. Dal momento che il pagamento è stato accreditato post mortem in data
02/05/2017 su libretto postale dell'assicurata, le somme percepite risultano indebite e sono state notificate con la pratica di recupero indebiti n. 13644552. L'indebito di €. 975.92 di cui alla pratica di recupero n. 13643563 scaturiva dalla ricostituzione per variazione dei dati dei RI della pensione SO n. 20003047, istruita a seguito del decesso della OL . In particolare, Per_1
2 l'importo a debito era relativo alla rimodulazione del trattamento di famiglia, dell'integrazione al minimo e dell'importo base della pensione di reversibilità proprio in virtù del decesso della OL
. I due indebiti, notificati al ricorrente in qualità di erede di in Per_1 Parte_1 Per_1 data 24/07/2017 come chiarito dallo stesso nel ricorso, sono stati interamente recuperati a mezzo trattenuta mensile sulle pensioni percepite dal ricorrente. Dai nostri archivi non risulta alcuna opposizione alle trattenute effettuate sulle due pensioni da ottobre 2017 a ottobre 2021 per la pratica di recupero n. 13644552 e da ottobre 2017 a maggio 2019 per la pratica n. 13643563”).
Affermava che l'onere della prova della spettanza della prestazione previdenziale, in sede di accertamento negativo del diritto alla ripetizione, era a carico dell'assistito.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente ha proposto un'azione di accertamento negativo del diritto alla ripetizione vantato dall' in relazione a prestazioni economiche di assistenza. CP_3
In via preliminare, ciò comporta l'inapplicabilità dell'art. 443 c.p.c. laddove si prevede l'esperimento e l'esaurimento dei ricorsi amministrativi quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Sul punto, va condiviso l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito che, in caso d'azione di accertamento negativo dell'indebito assistenziale, ha escluso la necessità del previo ricorso amministrativo, giacché la domanda non è diretta al conseguimento di una prestazione a carico dell' (Tribunale di Napoli, sez. lav., CP_1
n. 870/2022 del 16.2.2022).
Inoltre, la materia dell'indebito assistenziale non è contemplata nell'elencazione contenuta nell'art. 46 L. 88/1989, mentre l'art. 42 co.3 D. L. 269/2003, conv. con mod. da L. 326/2003, ha escluso l'applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in materia di riconoscimento dei benefici concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità.
D'altra parte, è evidente che la condizione di procedibilità del ricorso amministrativo ex art. 443 c.p.c. è compatibile solo con l'ipotesi dell'emanazione di un provvedimento di rigetto o di diniego da parte dell' mentre l'istanza amministrativa o il CP_1 reclamo all'organo di riesame risultano scarsamente confacenti all'ipotesi dell'indebito assistenziale ed alla domanda di accertamento negativo del diritto alla ripetizione.
2. Nel merito, si osserva che, in questa sede, non va indagata la spettanza o meno
3 delle prestazioni di assistenza, perché la natura indebita della relativa percezione risale ad una circostanza pacifica, ossia il decesso di che ha comportato la Per_1 radicale estinzione del diritto a percepire le provvidenze sopra indicate.
Non v'è dubbio, pertanto, che le provvidenze economiche ritenute indebite da CP_1 non spettino nel periodo interessato dall'azione di recupero.
Tuttavia, l' , in ordine all'indebito maturato sulla pensione n. 20003048, CP_3 recuperato in autotutela nei confronti del solo sig. , non ha agito sulla Parte_1 scorta di una valida individuazione del titolare passivo del debito in capo al ricorrente.
Pacifica la qualità di erede di quest'ultimo, l' come emerge dalla relazione CP_1 amministrativa succitata, ha recuperato l'intero importo in suo danno, trascurando però di considerare che il pagamento della somma di € 2.420,24 era stato eseguito addì
2.5.2017, ossia dopo il decesso di (25.4.2017). Per_1
Ciò non solo esclude l'applicabilità dell'art. 752 c.c., bensì la stessa natura del debito quale posta ricadente in eredità.
Difatti, i debiti che sorgono dopo la morte di un soggetto, nei cui confronti sia stato eseguito un pagamento indebito post mortem, non rientrano nella massa ereditaria e possono essere domandati in ripetizione solo nei confronti dell'accipiens, ossia del soggetto che abbia materialmente acquisito le somme, trattandosi di fattispecie assimilabile a quella disciplinata ex art. 1189 c.c., ossia di sostanziale pagamento al creditore apparente (sul punto, cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2022, n. 19936).
Diversa è l'ipotesi in cui il debito presenti un rapporto di stretta attinenza con la morte del de cuius, come avviene, ad esempio, per le spese funerarie, caso in cui trova, invece, applicazione il criterio di ripartizione proporzionale tra i coeredi di cui all'art. 752 c.c.
Di contro, nel caso di specie, le prestazioni di assistenza pagate per la mensilità di maggio 2017 dopo la morte di ed in titolarità a quest'ultima (rateo mensile Per_1 di pensione per cieco totale INVCIV n. 07000616 per € 1.213,76; rateo mensile di pensione di inabilità con indennità di accompagnamento n. 07000617 per € 794,90) non possono ricadere nell'asse ereditario e non possono trasmettersi, né per quota né per intero, in capo a . Parte_1
Di contro, l' avrebbe dovuto individuare il soggetto che abbia materialmente CP_1 appreso tali somme, accreditate sul libretto di risparmio postale indicato nel documento sub n. 3 di parte resistente (“dettaglio cedolino maggio 2017 ”), Per_1 incombente certamente assolvibile tramite interrogazione o accesso alle registrazioni dei prelevamenti conservate da Controparte_4
Il recupero dei predetti importi, dunque, non poteva essere eseguito in danno di Per_1
4 in veste di erede. Pt_1
Egli, pertanto, non risulta correttamente individuato in punto di titolo giuridico fondante la posizione soggettiva debitoria.
Trattandosi di elemento costitutivo del diritto alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c., sarebbe spettato all' allegare e provare che è il soggetto che CP_1 Parte_1 aveva incamerato le somme predette e che, pertanto, è tenuto a restituirle.
3. Per di più, pur altrimenti opinando, ossia ipotizzando che le somme in questione siano ricadute in eredità, parimenti si riscontra una illegittima individuazione del titolare passivo del debito in via esclusiva a carico di , e ciò proprio in Parte_1 forza della norma ex art. 752 c.c., secondo cui avrebbero dovuto essere chiamati a rispondere pro quota, ossia in proporzione alle rispettive quote ereditarie, gli altri eredi di i cui nominativi emergono nella stessa relazione amministrativa Per_1
( ), nonché nella dichiarazione sostitutiva in atti ( e ON Persona_4 R_
, in assenza di prova di una disposizione testamentaria a mezzo della quale il de
[...] cuius abbia diversamente disposto (Cassazione civile, sez. III, 05/05/2021, n. 11801: “I debiti già esistenti in capo al de cuius al momento della sua morte, trasmessisi, insieme con le eventuali poste attive del patrimonio, ai suoi successori, si ripartiscono automaticamente tra di loro, salvo che il de cuius non abbia stabilito diversamente, e ricomprende sia la somma capitale, sia gli interessi, il cui maturarsi giorno per giorno non trova un limite temporale nella morte del debitore. Ne consegue che ciascun coerede è tenuto al pagamento del debito ereditario in proporzione della propria quota
(nomina haereditaria ipso iure dividuntur), con gli interessi maturati dopo la morte del de cuius, fino
a che il debito non venga estinto da ciascuno di essi per la propria quota”).
L'art. 752 c.c., infatti, non configura un mero criterio di parziarietà interna, tale che i debiti ereditari gravino sempre in solido sugli eredi ed a ciascuno di loro possa essere richiesto il pagamento dell'intero, salvo successivo regresso del solvens nei confronti degli altri coeredi, bensì una proporzionalità esterna, ossia opponibile direttamente ai creditori del defunto.
In altri termini, il singolo coerede può opporre ai creditori ereditari la delimitazione parziaria dell'obbligo, giacché ogni coerede diviene debitore delle sole quote delle obbligazioni ereditarie che corrispondono alla quota di eredità a lui spettante, e non già per l'intero debito.
L'attività di esecuzione in autotutela posta in essere dall' per il recupero CP_1 dell'indebito è quindi illegittima (Cassazione civile, sez. III, 13/06/2022, n. 18977: “Nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del de cuius, deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato pro quota, evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei
5 coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie”).
Anche in tale ipotesi, sarebbe spettato all' allegare e provare la titolarità passiva CP_1 del debito in capo a , anche se pro quota, comunque trattandosi di Parte_1 elemento costitutivo del diritto alla ripetizione.
4. All'identica conclusione di difetto di prova di titolarità passiva in capo a
[...]
si perviene anche in ordine alle altre due prestazioni pagate con il cedolino di Pt_1 maggio 2017.
La prima, ossia la pensione di reversibilità per figlio inabile n. 20003047 (rateo mensile di € 249,94), risulta in RItà con il solo , sicché ON [...]
è del tutto estraneo a tale pagamento, né vi è prova che sia stato lui ad Pt_1 incassare le somme.
La seconda, cioè la pensione di reversibilità per figlio inabile n. 20003048 (rateo mensile di € 161,64), risulta in RItà sia con sia con il ricorrente ON
, ma la liquidazione in favore di e la conseguente azione di Parte_1 Per_1 ripetizione dell'indebito sono avvenute limitatamente alla quota della defunta, essendo già a monte escluse le somme corrisposte ai RI.
Ciò chiarito, va ribadito quanto sopra già osservato: ove si consideri che le somme sono state pagate dopo la morte di , e si ritenga che esse non facciano parte della Per_1 massa ereditaria, non vi è prova che sia stato ad apprenderle;
se si reputi Parte_1 che esse, invece, rientrino nell'eredità materna, non risulta osservato il criterio di ripartizione proporzionale del debito ex art. 752 c.c.
Anche per tali indebiti, dunque, l'azione di recupero è illegittima.
5. Resta da esaminare il residuo segmento dell'indebito, scaturito dalla ricostituzione della pensione fruita dal ricorrente a seguito della rimodulazione del trattamento di famiglia, dell'integrazione al minimo e dell'importo base della pensione di reversibilità, quale conseguenza del decesso di per la somma di € Per_1
975,92.
Tale indebito non è ripetibile in quanto trattasi di provvidenze assistenziali percepite in buona fede dal ricorrente.
Sul punto, è necessario premettere un inquadramento sistematico della fattispecie dell'indebito assistenziale e previdenziale non pensionistico.
A riguardo, deve affermarsi che l'azione, con cui l' chiede la restituzione di CP_1 somme pagate al lavoratore a titolo di indennità di prestazione di invalidità civile non dovuta, può venirsi a configurare come azione di ripetizione di indebito oggettivo ex
6 art. 2033 c.c., soggetta alla ordinaria prescrizione decennale.
Di norma, l'indebito assistenziale giova di una specifica disciplina, che risale alle disposizioni di cui all'art. 3 ter D.L. 870/1976 ed all'art. 3 co. 9 D.L. 173/1988, così come interpretate dalla giurisprudenza.
In specie, la disciplina normativa applicabile all'indebito assistenziale diverge sia da quella prevista per l'indebito previdenziale, sia da quella prevista per l'indebito civilistico ex art. 2033 c.c. in senso stretto, alla luce di quanto stabilito in materia dalla
Suprema Corte (Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2020, n. 13223: “3.- Ed infatti se è vero che, come sostiene l' in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. CP_1
412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' .
4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, CP_3 per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". (…omissis…) 11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n.
431)." 12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza Per_6
n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. (…omissis…) la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che
7 esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del
1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)”).
La regola civilistica di cui all'art. 2033 c.c., norma che prevede la ripetibilità dell'indebito a prescindere da una condizione di dolo o di colpa dell'accipiens, risulta, tuttavia, applicabile all'indebito assistenziale in fattispecie particolari, come in ipotesi di totale insussistenza dei requisiti della prestazione, che esclude l'esistenza di un affidamento tutelabile, o in caso di dolo comprovato del beneficiario o, ancora, in caso di percezione di prestazioni incompatibili (Cassazione civile, sez. lav., 10/08/2022, n.
24617: “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con
l' art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all' art. 2033 c.c. , in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento”; Cassazione civile, sez. VI, 19/02/2021, n. 4600: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto ab origine di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all' art. 2033 c.c.”; Cassazione civile, sez. lav. ,
12/06/2019, n. 15759: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, quali nell'ipotesi di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all' art. 2033 c.c.”).
In tali casi, non ricorre alcuna situazione di affidamento tutelabile ed idonea a derogare al generale regime dell'indebito ex art. 2033 c.c., non potendosi farsi applicazione di regimi di irripetibilità previsti per altre fattispecie e non estensibili in via analogica proprio perché posti da norme eccezionali (Cassazione civile, sez. lav., 19/08/2003, n. CP_ 12146: “Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall' in relazione alle somme corrisposte a titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta
"sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, c.c., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi
260 ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche”;
Cassazione civile, sez. lav., 07/03/2003, n. 3488: “La disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale”; C. Cost.,
02/05/1991, n. 198: “La diversa disciplina prevista riguardo alle rate di pensione corrisposte per errore dall' - per le quali, salvo il caso di dolo, è vietata la ripetibilità - e delle somme versate CP_1 dall' (sempre per errore) a titolo di integrazione salariale - per le quali la ripetibilità è invece CP_1
8 consentita - non contrasta con il principio di uguaglianza, data la differenza esistente fra i due trattamenti, né con il principio della assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita, in quanto i lavoratori disoccupati percepiscono la indennità prevista dalla legge per far fronte agli effetti derivanti dalla disoccupazione”).
Per lo stesso motivo, non può applicarsi il regime specificamente delineato per l'indebito previdenziale dall'art. 52 co. 2 L. 88/1989 (“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo
a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”), come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991 (“Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, ella legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”).
Può, dunque, affermarsi che l'indebito assistenziale è retto da una generale regola d'irripetibilità delle somme, a meno che non ricorrano situazioni tali da impedire la formazione di un affidamento tutelabile in capo al beneficiario, determinando l'applicazione del regime civilistico ordinario ex art. 2033 c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 22/02/2021, n. 4668: “Il principio della irripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente percepite in buona fede poggia sulla funzione di sostentamento proprio e della propria famiglia delle stesse, di tal che la ripetibilità è limitata a quanto percepito dopo il provvedimento che le ha dichiarate indebite oppure nei casi in di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”; Cassazione civile, sez. VI,
16/04/2019, n. 10642: “L'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale nè ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”).
Pertanto, rimangono nel campo di applicazione dell'indebito oggettivo civilistico quelle ipotesi in cui sussista un difetto dei presupposti per l'accesso alla prestazione assistenziale, oppure nelle quali non sussista alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, o non vi sia buona fede dell'assistito.
In entrambi i casi, non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
9 6. Tale sistema interpretativo ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza costituzionale, la quale, pur affermando che non sussiste un'esigenza, costituzionalmente tutelata, che imponga, per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, un'identica disciplina (C. Cost. 448/2000), ha comunque ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (C. Cost. 264/2004), altresì evidenziando che l'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni già consumate in correlazione e nei limiti della loro destinazione alimentare (C. Cost. 39/1993 e 431/1993).
In disparte tali ipotesi, l'indebito rifluisce nel sistema generale del codice civile.
Da ultimo, il giudice delle leggi ha altresì escluso la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., censurato per violazione dell'art. 11 e 117 co. 1 Cost. (C.E.D.U.), nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita (C. Cost., 27/01/2023, n. 8: “9.- A fronte dell'interpretazione prospettata dalla Corte EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU,
l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto. … In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”).
Pertanto, anche secondo la più recente impostazione del giudice delle leggi, l'indebito non pensionistico, pure in caso di applicazione della regola della ripetibilità ex art. 2033 c.c., presenta una serie di tutele per il soggetto tenuto alla restituzione della provvidenza ricevuta, tutele che rendono il regime civilistico applicabile conforme a
Costituzione, in quanto mitigato dalle particolari modalità accordate per la restituzione, ad esempio attraverso la rateizzazione o la temporanea sospensione del recupero, in attuazione del criterio di buona fede oggettiva ex art. 1175 c.c.
7. Tracciato il quadro normativo ed interpretativo dell'indebito assistenziale, nella fattispecie concreta in controversia, il pagamento non dovuto afferisce alla
10 sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge, ed in specie al decesso del familiare Per_1
[...]
In riferimento alla specifica ipotesi di indebito assistenziale per sopravvenuto venir meno dei presupposti reddituali, ed in conformità con i criteri interpretativi sopra riportati, la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato l'elemento psicologico del dolo dell'assistito, il quale, versando in una situazione di mala fede, in termini di piena consapevolezza della percezione di somme non dovute, abbia omesso di dichiarare i redditi ulteriori (e che hanno determinato lo sforamento delle soglie) oppure abbia percepito il trattamento d'assistenza nonostante gli altri redditi prodotti avessero importi così elevati da renderne del tutto evidente l'incompatibilità con la provvidenza assistenziale (Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2019, n. 26036: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”; Cassazione civile, sez. lav.,
09/11/2018, n. 28771: “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”).
In assenza di ciò, dunque, l'indebito non è ripetibile e l'esclusione del beneficio avviene solo pro futuro, dovendosi riscontrare, in capo all'assistito, un affidamento tutelabile.
Nella fattispecie in controversia, è questa la regula iuris a cui va data applicazione, dovendosi riscontrare la buona fede, l'assenza di dolo ed il conseguente legittimo affidamento del ricorrente sulla spettanza della provvidenza a lui già erogata e rideterminata in diminuzione per effetto del decesso della sorella.
Non vi è motivo per discostarsi dal succitato orientamento, specie considerando l'analogia di condizione tra venir meno del requisito reddituale e decesso del familiare, in relazione alla loro natura di sopravvenienze sfornite di specifica prevedibilità.
Ebbene, nonostante l' avesse avuto contezza dell'evento infausto della morte di CP_1
ha continuato a corrispondere le somme indebite al ricorrente fino ad Per_1 agosto 2017, così ingenerando in la ragionevole convinzione della Parte_1 spettanza degli importi complessivamente corrisposti.
11 Tale rilievo impone di ritenere che sussista una condizione d'affidamento idonea a derogare al regime ex art. 2033 c.c. ed a sancire l'irripetibilità delle somme, per esclusione del dolo dell'interessato, nonché a considerare che la ricostituzione della pensione erogata a non possa operare retroattivamente, ma solo pro Parte_1 futuro, ossia a partire dalla comunicazione del 21.7.2021.
In conclusione, riscontrata la fondatezza della domanda, s'impone l'accoglimento del ricorso, nonché la condanna dell'Istituto alla corresponsione di ogni somma per tale titolo trattenuta.
Assorbito ogni altro profilo.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, che ne impongono la compensazione in misura della metà.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai procuratori di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara in parte infondato il diritto dell' alla CP_1 ripetizione dell'indebito ed in parte non ripetibili i pagamenti indebiti, nei sensi di cui in motivazione;
2) per l'effetto, condanna l' in persona del Presidente p. t., al pagamento, in CP_1 favore di , di ogni somma per tale titolo trattenuta a suo carico;
Parte_1
3) compensa le spese di lite in misura della metà e condanna l' in persona del CP_1
Presidente p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 985,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Avellino, 15.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2876/2023, avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Roberto Coppola e Luca Coppola, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Giovanna Sereno, Nicola Di Ronza e Gianluca
Tellone, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare insussistente l'indebito preteso in ripetizione dall' ed ordinare la restituzione delle somme trattenute;
con vittoria delle spese CP_1 di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.10.2023, il sig. esponeva che la sig.ra Parte_1
, propria sorella, deceduta in data 25.4.2017, era titolare di due pensioni (n. Per_1
20003048 Cat. SO e n. 07000616 Cat. INVCIV).
Rappresentava che, in data 24.7.2017, aveva ricevuto due avvisi di indebito dall' di cui uno per la somma di € 2.420,24, relativo al periodo 1.5.2017 - CP_1
1 31.5.2017 per la pensione n. 07000616, in quanto “Sono state riscosse rate di pensione in data successiava alla morte del pensionato in quanto OL con Parte_1
e SO 20003047 e SO 20003048. A questo scopo sulla Sua pensione cat. ON
SO n. 20003048, sarà effettuata una trattenuta mensile di € 50,00 a decorrere dalla prima data utile”, ed uno per la somma di € 975,92, relativo al periodo dal 1.5.2017 -
31.8.2017 per la pensione n. 20003048, in quanto “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge. A seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa.
A questo scopo sulla Sua pensione cat. INVCIV n. 07025429, sarà effettuata una trattenuta mensile di € 50,00 a decorrere dalla prima data utile”.
Lamentava l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa restitutoria, sia perché egli non era OL di alcuna pensione con la defunta sorella, sia perché la pensione n.
20003048 e quella n. 07025429, rispettivamente investite dalle trattenute per le predette somme, erano la propria unica fonte di reddito, per di più impignorabile, sia per assenza di dolo ex art. 38 L. 448/2001, sia per violazione dell'art. 752 c.c., secondo cui gli eredi rispondono dei debiti del de cuius esclusivamente pro quota.
Vano il reclamo del 16.11.2021.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando la fondatezza della domanda.
In specie, deduceva la legittimità del proprio operato richiamando la relazione redatta dal responsabile del procedimento, datata 20.11.2023 (“La Sig.ra CF Per_1
alla data del decesso (25/04/2017) era titolare di quattro pensioni. Nel C.F._2 dettaglio: • Certificato n. 20003047 Cat. SO – Pensione di reversibilità per figlio inabile, dante causa
CF OL CF;
• Controparte_2 C.F._3 ON C.F._4
Certificato n. 20003048 Cat. SO – Pensione di reversibilità per figlio inabile, dante causa
[...]
CF RI e;
• Certificato n. Per_3 C.F._1 ON Parte_1
Cat. INV-CIV – Pensione di invalidità come cieca assoluta;
• Certificato n. 07000617 Cat. Numer_1
INV-CIV – Pensione di invalidità totale con indennità di accompagnamento. Rispetto a tali prestazioni, nel mese di maggio 2017 è stato liquidato alla Sig.ra un pagamento unificato Per_1 di €. 2.420,24 complessivi. Si allega stampa procedura Agenda 2.0 con il dettaglio degli importi relativi alle singole pensioni. Dal momento che il pagamento è stato accreditato post mortem in data
02/05/2017 su libretto postale dell'assicurata, le somme percepite risultano indebite e sono state notificate con la pratica di recupero indebiti n. 13644552. L'indebito di €. 975.92 di cui alla pratica di recupero n. 13643563 scaturiva dalla ricostituzione per variazione dei dati dei RI della pensione SO n. 20003047, istruita a seguito del decesso della OL . In particolare, Per_1
2 l'importo a debito era relativo alla rimodulazione del trattamento di famiglia, dell'integrazione al minimo e dell'importo base della pensione di reversibilità proprio in virtù del decesso della OL
. I due indebiti, notificati al ricorrente in qualità di erede di in Per_1 Parte_1 Per_1 data 24/07/2017 come chiarito dallo stesso nel ricorso, sono stati interamente recuperati a mezzo trattenuta mensile sulle pensioni percepite dal ricorrente. Dai nostri archivi non risulta alcuna opposizione alle trattenute effettuate sulle due pensioni da ottobre 2017 a ottobre 2021 per la pratica di recupero n. 13644552 e da ottobre 2017 a maggio 2019 per la pratica n. 13643563”).
Affermava che l'onere della prova della spettanza della prestazione previdenziale, in sede di accertamento negativo del diritto alla ripetizione, era a carico dell'assistito.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente ha proposto un'azione di accertamento negativo del diritto alla ripetizione vantato dall' in relazione a prestazioni economiche di assistenza. CP_3
In via preliminare, ciò comporta l'inapplicabilità dell'art. 443 c.p.c. laddove si prevede l'esperimento e l'esaurimento dei ricorsi amministrativi quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Sul punto, va condiviso l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito che, in caso d'azione di accertamento negativo dell'indebito assistenziale, ha escluso la necessità del previo ricorso amministrativo, giacché la domanda non è diretta al conseguimento di una prestazione a carico dell' (Tribunale di Napoli, sez. lav., CP_1
n. 870/2022 del 16.2.2022).
Inoltre, la materia dell'indebito assistenziale non è contemplata nell'elencazione contenuta nell'art. 46 L. 88/1989, mentre l'art. 42 co.3 D. L. 269/2003, conv. con mod. da L. 326/2003, ha escluso l'applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in materia di riconoscimento dei benefici concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità.
D'altra parte, è evidente che la condizione di procedibilità del ricorso amministrativo ex art. 443 c.p.c. è compatibile solo con l'ipotesi dell'emanazione di un provvedimento di rigetto o di diniego da parte dell' mentre l'istanza amministrativa o il CP_1 reclamo all'organo di riesame risultano scarsamente confacenti all'ipotesi dell'indebito assistenziale ed alla domanda di accertamento negativo del diritto alla ripetizione.
2. Nel merito, si osserva che, in questa sede, non va indagata la spettanza o meno
3 delle prestazioni di assistenza, perché la natura indebita della relativa percezione risale ad una circostanza pacifica, ossia il decesso di che ha comportato la Per_1 radicale estinzione del diritto a percepire le provvidenze sopra indicate.
Non v'è dubbio, pertanto, che le provvidenze economiche ritenute indebite da CP_1 non spettino nel periodo interessato dall'azione di recupero.
Tuttavia, l' , in ordine all'indebito maturato sulla pensione n. 20003048, CP_3 recuperato in autotutela nei confronti del solo sig. , non ha agito sulla Parte_1 scorta di una valida individuazione del titolare passivo del debito in capo al ricorrente.
Pacifica la qualità di erede di quest'ultimo, l' come emerge dalla relazione CP_1 amministrativa succitata, ha recuperato l'intero importo in suo danno, trascurando però di considerare che il pagamento della somma di € 2.420,24 era stato eseguito addì
2.5.2017, ossia dopo il decesso di (25.4.2017). Per_1
Ciò non solo esclude l'applicabilità dell'art. 752 c.c., bensì la stessa natura del debito quale posta ricadente in eredità.
Difatti, i debiti che sorgono dopo la morte di un soggetto, nei cui confronti sia stato eseguito un pagamento indebito post mortem, non rientrano nella massa ereditaria e possono essere domandati in ripetizione solo nei confronti dell'accipiens, ossia del soggetto che abbia materialmente acquisito le somme, trattandosi di fattispecie assimilabile a quella disciplinata ex art. 1189 c.c., ossia di sostanziale pagamento al creditore apparente (sul punto, cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2022, n. 19936).
Diversa è l'ipotesi in cui il debito presenti un rapporto di stretta attinenza con la morte del de cuius, come avviene, ad esempio, per le spese funerarie, caso in cui trova, invece, applicazione il criterio di ripartizione proporzionale tra i coeredi di cui all'art. 752 c.c.
Di contro, nel caso di specie, le prestazioni di assistenza pagate per la mensilità di maggio 2017 dopo la morte di ed in titolarità a quest'ultima (rateo mensile Per_1 di pensione per cieco totale INVCIV n. 07000616 per € 1.213,76; rateo mensile di pensione di inabilità con indennità di accompagnamento n. 07000617 per € 794,90) non possono ricadere nell'asse ereditario e non possono trasmettersi, né per quota né per intero, in capo a . Parte_1
Di contro, l' avrebbe dovuto individuare il soggetto che abbia materialmente CP_1 appreso tali somme, accreditate sul libretto di risparmio postale indicato nel documento sub n. 3 di parte resistente (“dettaglio cedolino maggio 2017 ”), Per_1 incombente certamente assolvibile tramite interrogazione o accesso alle registrazioni dei prelevamenti conservate da Controparte_4
Il recupero dei predetti importi, dunque, non poteva essere eseguito in danno di Per_1
4 in veste di erede. Pt_1
Egli, pertanto, non risulta correttamente individuato in punto di titolo giuridico fondante la posizione soggettiva debitoria.
Trattandosi di elemento costitutivo del diritto alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c., sarebbe spettato all' allegare e provare che è il soggetto che CP_1 Parte_1 aveva incamerato le somme predette e che, pertanto, è tenuto a restituirle.
3. Per di più, pur altrimenti opinando, ossia ipotizzando che le somme in questione siano ricadute in eredità, parimenti si riscontra una illegittima individuazione del titolare passivo del debito in via esclusiva a carico di , e ciò proprio in Parte_1 forza della norma ex art. 752 c.c., secondo cui avrebbero dovuto essere chiamati a rispondere pro quota, ossia in proporzione alle rispettive quote ereditarie, gli altri eredi di i cui nominativi emergono nella stessa relazione amministrativa Per_1
( ), nonché nella dichiarazione sostitutiva in atti ( e ON Persona_4 R_
, in assenza di prova di una disposizione testamentaria a mezzo della quale il de
[...] cuius abbia diversamente disposto (Cassazione civile, sez. III, 05/05/2021, n. 11801: “I debiti già esistenti in capo al de cuius al momento della sua morte, trasmessisi, insieme con le eventuali poste attive del patrimonio, ai suoi successori, si ripartiscono automaticamente tra di loro, salvo che il de cuius non abbia stabilito diversamente, e ricomprende sia la somma capitale, sia gli interessi, il cui maturarsi giorno per giorno non trova un limite temporale nella morte del debitore. Ne consegue che ciascun coerede è tenuto al pagamento del debito ereditario in proporzione della propria quota
(nomina haereditaria ipso iure dividuntur), con gli interessi maturati dopo la morte del de cuius, fino
a che il debito non venga estinto da ciascuno di essi per la propria quota”).
L'art. 752 c.c., infatti, non configura un mero criterio di parziarietà interna, tale che i debiti ereditari gravino sempre in solido sugli eredi ed a ciascuno di loro possa essere richiesto il pagamento dell'intero, salvo successivo regresso del solvens nei confronti degli altri coeredi, bensì una proporzionalità esterna, ossia opponibile direttamente ai creditori del defunto.
In altri termini, il singolo coerede può opporre ai creditori ereditari la delimitazione parziaria dell'obbligo, giacché ogni coerede diviene debitore delle sole quote delle obbligazioni ereditarie che corrispondono alla quota di eredità a lui spettante, e non già per l'intero debito.
L'attività di esecuzione in autotutela posta in essere dall' per il recupero CP_1 dell'indebito è quindi illegittima (Cassazione civile, sez. III, 13/06/2022, n. 18977: “Nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del de cuius, deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato pro quota, evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei
5 coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie”).
Anche in tale ipotesi, sarebbe spettato all' allegare e provare la titolarità passiva CP_1 del debito in capo a , anche se pro quota, comunque trattandosi di Parte_1 elemento costitutivo del diritto alla ripetizione.
4. All'identica conclusione di difetto di prova di titolarità passiva in capo a
[...]
si perviene anche in ordine alle altre due prestazioni pagate con il cedolino di Pt_1 maggio 2017.
La prima, ossia la pensione di reversibilità per figlio inabile n. 20003047 (rateo mensile di € 249,94), risulta in RItà con il solo , sicché ON [...]
è del tutto estraneo a tale pagamento, né vi è prova che sia stato lui ad Pt_1 incassare le somme.
La seconda, cioè la pensione di reversibilità per figlio inabile n. 20003048 (rateo mensile di € 161,64), risulta in RItà sia con sia con il ricorrente ON
, ma la liquidazione in favore di e la conseguente azione di Parte_1 Per_1 ripetizione dell'indebito sono avvenute limitatamente alla quota della defunta, essendo già a monte escluse le somme corrisposte ai RI.
Ciò chiarito, va ribadito quanto sopra già osservato: ove si consideri che le somme sono state pagate dopo la morte di , e si ritenga che esse non facciano parte della Per_1 massa ereditaria, non vi è prova che sia stato ad apprenderle;
se si reputi Parte_1 che esse, invece, rientrino nell'eredità materna, non risulta osservato il criterio di ripartizione proporzionale del debito ex art. 752 c.c.
Anche per tali indebiti, dunque, l'azione di recupero è illegittima.
5. Resta da esaminare il residuo segmento dell'indebito, scaturito dalla ricostituzione della pensione fruita dal ricorrente a seguito della rimodulazione del trattamento di famiglia, dell'integrazione al minimo e dell'importo base della pensione di reversibilità, quale conseguenza del decesso di per la somma di € Per_1
975,92.
Tale indebito non è ripetibile in quanto trattasi di provvidenze assistenziali percepite in buona fede dal ricorrente.
Sul punto, è necessario premettere un inquadramento sistematico della fattispecie dell'indebito assistenziale e previdenziale non pensionistico.
A riguardo, deve affermarsi che l'azione, con cui l' chiede la restituzione di CP_1 somme pagate al lavoratore a titolo di indennità di prestazione di invalidità civile non dovuta, può venirsi a configurare come azione di ripetizione di indebito oggettivo ex
6 art. 2033 c.c., soggetta alla ordinaria prescrizione decennale.
Di norma, l'indebito assistenziale giova di una specifica disciplina, che risale alle disposizioni di cui all'art. 3 ter D.L. 870/1976 ed all'art. 3 co. 9 D.L. 173/1988, così come interpretate dalla giurisprudenza.
In specie, la disciplina normativa applicabile all'indebito assistenziale diverge sia da quella prevista per l'indebito previdenziale, sia da quella prevista per l'indebito civilistico ex art. 2033 c.c. in senso stretto, alla luce di quanto stabilito in materia dalla
Suprema Corte (Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2020, n. 13223: “3.- Ed infatti se è vero che, come sostiene l' in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. CP_1
412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' .
4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, CP_3 per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". (…omissis…) 11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n.
431)." 12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza Per_6
n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. (…omissis…) la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che
7 esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del
1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)”).
La regola civilistica di cui all'art. 2033 c.c., norma che prevede la ripetibilità dell'indebito a prescindere da una condizione di dolo o di colpa dell'accipiens, risulta, tuttavia, applicabile all'indebito assistenziale in fattispecie particolari, come in ipotesi di totale insussistenza dei requisiti della prestazione, che esclude l'esistenza di un affidamento tutelabile, o in caso di dolo comprovato del beneficiario o, ancora, in caso di percezione di prestazioni incompatibili (Cassazione civile, sez. lav., 10/08/2022, n.
24617: “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con
l' art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all' art. 2033 c.c. , in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento”; Cassazione civile, sez. VI, 19/02/2021, n. 4600: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto ab origine di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all' art. 2033 c.c.”; Cassazione civile, sez. lav. ,
12/06/2019, n. 15759: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, quali nell'ipotesi di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all' art. 2033 c.c.”).
In tali casi, non ricorre alcuna situazione di affidamento tutelabile ed idonea a derogare al generale regime dell'indebito ex art. 2033 c.c., non potendosi farsi applicazione di regimi di irripetibilità previsti per altre fattispecie e non estensibili in via analogica proprio perché posti da norme eccezionali (Cassazione civile, sez. lav., 19/08/2003, n. CP_ 12146: “Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall' in relazione alle somme corrisposte a titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta
"sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, c.c., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi
260 ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche”;
Cassazione civile, sez. lav., 07/03/2003, n. 3488: “La disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale”; C. Cost.,
02/05/1991, n. 198: “La diversa disciplina prevista riguardo alle rate di pensione corrisposte per errore dall' - per le quali, salvo il caso di dolo, è vietata la ripetibilità - e delle somme versate CP_1 dall' (sempre per errore) a titolo di integrazione salariale - per le quali la ripetibilità è invece CP_1
8 consentita - non contrasta con il principio di uguaglianza, data la differenza esistente fra i due trattamenti, né con il principio della assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita, in quanto i lavoratori disoccupati percepiscono la indennità prevista dalla legge per far fronte agli effetti derivanti dalla disoccupazione”).
Per lo stesso motivo, non può applicarsi il regime specificamente delineato per l'indebito previdenziale dall'art. 52 co. 2 L. 88/1989 (“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo
a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”), come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991 (“Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, ella legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”).
Può, dunque, affermarsi che l'indebito assistenziale è retto da una generale regola d'irripetibilità delle somme, a meno che non ricorrano situazioni tali da impedire la formazione di un affidamento tutelabile in capo al beneficiario, determinando l'applicazione del regime civilistico ordinario ex art. 2033 c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 22/02/2021, n. 4668: “Il principio della irripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente percepite in buona fede poggia sulla funzione di sostentamento proprio e della propria famiglia delle stesse, di tal che la ripetibilità è limitata a quanto percepito dopo il provvedimento che le ha dichiarate indebite oppure nei casi in di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”; Cassazione civile, sez. VI,
16/04/2019, n. 10642: “L'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale nè ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”).
Pertanto, rimangono nel campo di applicazione dell'indebito oggettivo civilistico quelle ipotesi in cui sussista un difetto dei presupposti per l'accesso alla prestazione assistenziale, oppure nelle quali non sussista alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, o non vi sia buona fede dell'assistito.
In entrambi i casi, non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
9 6. Tale sistema interpretativo ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza costituzionale, la quale, pur affermando che non sussiste un'esigenza, costituzionalmente tutelata, che imponga, per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, un'identica disciplina (C. Cost. 448/2000), ha comunque ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (C. Cost. 264/2004), altresì evidenziando che l'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni già consumate in correlazione e nei limiti della loro destinazione alimentare (C. Cost. 39/1993 e 431/1993).
In disparte tali ipotesi, l'indebito rifluisce nel sistema generale del codice civile.
Da ultimo, il giudice delle leggi ha altresì escluso la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., censurato per violazione dell'art. 11 e 117 co. 1 Cost. (C.E.D.U.), nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita (C. Cost., 27/01/2023, n. 8: “9.- A fronte dell'interpretazione prospettata dalla Corte EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU,
l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto. … In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”).
Pertanto, anche secondo la più recente impostazione del giudice delle leggi, l'indebito non pensionistico, pure in caso di applicazione della regola della ripetibilità ex art. 2033 c.c., presenta una serie di tutele per il soggetto tenuto alla restituzione della provvidenza ricevuta, tutele che rendono il regime civilistico applicabile conforme a
Costituzione, in quanto mitigato dalle particolari modalità accordate per la restituzione, ad esempio attraverso la rateizzazione o la temporanea sospensione del recupero, in attuazione del criterio di buona fede oggettiva ex art. 1175 c.c.
7. Tracciato il quadro normativo ed interpretativo dell'indebito assistenziale, nella fattispecie concreta in controversia, il pagamento non dovuto afferisce alla
10 sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge, ed in specie al decesso del familiare Per_1
[...]
In riferimento alla specifica ipotesi di indebito assistenziale per sopravvenuto venir meno dei presupposti reddituali, ed in conformità con i criteri interpretativi sopra riportati, la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato l'elemento psicologico del dolo dell'assistito, il quale, versando in una situazione di mala fede, in termini di piena consapevolezza della percezione di somme non dovute, abbia omesso di dichiarare i redditi ulteriori (e che hanno determinato lo sforamento delle soglie) oppure abbia percepito il trattamento d'assistenza nonostante gli altri redditi prodotti avessero importi così elevati da renderne del tutto evidente l'incompatibilità con la provvidenza assistenziale (Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2019, n. 26036: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”; Cassazione civile, sez. lav.,
09/11/2018, n. 28771: “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”).
In assenza di ciò, dunque, l'indebito non è ripetibile e l'esclusione del beneficio avviene solo pro futuro, dovendosi riscontrare, in capo all'assistito, un affidamento tutelabile.
Nella fattispecie in controversia, è questa la regula iuris a cui va data applicazione, dovendosi riscontrare la buona fede, l'assenza di dolo ed il conseguente legittimo affidamento del ricorrente sulla spettanza della provvidenza a lui già erogata e rideterminata in diminuzione per effetto del decesso della sorella.
Non vi è motivo per discostarsi dal succitato orientamento, specie considerando l'analogia di condizione tra venir meno del requisito reddituale e decesso del familiare, in relazione alla loro natura di sopravvenienze sfornite di specifica prevedibilità.
Ebbene, nonostante l' avesse avuto contezza dell'evento infausto della morte di CP_1
ha continuato a corrispondere le somme indebite al ricorrente fino ad Per_1 agosto 2017, così ingenerando in la ragionevole convinzione della Parte_1 spettanza degli importi complessivamente corrisposti.
11 Tale rilievo impone di ritenere che sussista una condizione d'affidamento idonea a derogare al regime ex art. 2033 c.c. ed a sancire l'irripetibilità delle somme, per esclusione del dolo dell'interessato, nonché a considerare che la ricostituzione della pensione erogata a non possa operare retroattivamente, ma solo pro Parte_1 futuro, ossia a partire dalla comunicazione del 21.7.2021.
In conclusione, riscontrata la fondatezza della domanda, s'impone l'accoglimento del ricorso, nonché la condanna dell'Istituto alla corresponsione di ogni somma per tale titolo trattenuta.
Assorbito ogni altro profilo.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, che ne impongono la compensazione in misura della metà.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai procuratori di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara in parte infondato il diritto dell' alla CP_1 ripetizione dell'indebito ed in parte non ripetibili i pagamenti indebiti, nei sensi di cui in motivazione;
2) per l'effetto, condanna l' in persona del Presidente p. t., al pagamento, in CP_1 favore di , di ogni somma per tale titolo trattenuta a suo carico;
Parte_1
3) compensa le spese di lite in misura della metà e condanna l' in persona del CP_1
Presidente p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 985,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Avellino, 15.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
12