Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6013 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 17104/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa
Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 17104 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno 2022, riservato in decisione all'udienza del 18.02.2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza di Giudice di Pace e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1
atti, dall'avv. Alfonso Pepe presso il cui studio elettivamente domicilia in in Arzano (Na) alla via Luigi Rocco n. 184
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] CP_1
( e , nato a [...] il CodiceFiscale_2 CP_2
01.07.1968 ( , rappresentati e difesi, giusta C.F._3
1
procura in atti, dall'avv. Antonio Parisi presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla via G. Carducci, 37
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHE'
(C.F. e Partita IVA n. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ausilia Sanseverino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia 276
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed hanno chiesto che la causa fosse riservata in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, evidenziato che risulta regolarmente acquisito e presente in atti il fascicolo d'ufficio cartaceo del primo grado recante R.G. n. 83244/2017.
Va, altresì, sottolineato che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del
18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
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Tanto premesso va sinteticamente ricordato che, con atto di citazione ritualmente notificato, e CP_1 CP_2
convenivano dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli de
, nonchè la per ivi Parte_1 Controparte_4
sentirli condannare al risarcimento dei danni materiali occorsi all'imbarcazione di loro proprietà, denominata “ e tg. Parte_2
SP3456D, in conseguenza del sinistro verificatosi in data
17.01.2016, nelle acque del Golfo di Napoli, causato dall'imbarcazione modello Oceanis Clipper 52, denominata
“NonoJomyr va” tg. SP3760D, di proprietà di Parte_1
ed assicurata, per la responsabilità civile, con la Controparte_3
[...]
Costituitosi in primo grado ha, Parte_1
preliminarmente, eccepito il difetto di competenza per valore del giudice adito, nonché l'inammissibilità della domanda e la nullità dell'atto di citazione, mentre, nel merito, ha contestato la pretesa attorea, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale al fine di ottenere la declaratoria di responsabilità esclusiva degli attori nella causazione dell'evento dannoso e la condanna degli stessi al risarcimento dei danni materiali occorsi alla propria imbarcazione.
Costituitasi, altresì, la ha eccepito Controparte_3
l'improponibilità dell'azione e la scopertura assicurativa, chiedendo la propria estromissione dal giudizio.
Espletata una CTU, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n.
76/2022, depositata in data 04.01.2022 e non notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, ha dichiarato la
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parziale responsabilità del convenuto nella Parte_1
causazione dell'evento dannoso nella misura del 50%; ha rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dal predetto;
ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dagli attori nei confronti della ha condannato il convenuto a Controparte_4
corrispondere agli attori la somma di euro 3.362,65, oltre interessi, nonché le spese di lite nella misura di complessivi euro 1.980,00 disponendo l'attribuzione all'avv. Antonio Parisi, dichiaratosi anticipatario ed, infine, ha condannato e CP_1 CP_2
in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
Controparte_4
Avverso tale sentenza ha proposto appello, innanzi al Tribunale di
Napoli, lamentandone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma nei termini indicati nello scritto difensivo.
Costituitisi in giudizio e hanno CP_1 CP_2
resistito all'impugnazione principale chiedendone il rigetto ed hanno, altresì, spiegato appello incidentale onde ottenere, in riforma della pronuncia di primo grado, la declaratoria di responsabilità esclusiva di nella causazione Parte_1
dell'evento dannoso e la condanna del medesimo, nonché della al pagamento delle somme già chieste in Controparte_3
primo grado a titolo risarcitorio.
Integrato regolarmente il contraddittorio e respinte le richieste delle parti di espletamento di ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 17.02.2025, la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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Tempestività ed ammissibilità dell'appello principale
Così sinteticamente esposta la vicenda processuale, va, preliminarmente, rilevata la tempestività dell'appello principale, notificato il 04.07.2022, in quanto, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 04.01.2022 e non notificata, risulta rispettato il termine lungo di sei mesi - contemplato dall'art. 327
c.p.c. nella versione vigente ratione temporis.
Quanto all'ammissibilità dello stesso, va premesso che tale gravame è regolato dal regime disegnato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello- tra i quali rientra quello sub iudice - introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data e sino al 28.02.2023 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate a detto articolo dalla recente riforma “Cartabia”).
In particolare, l'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis, prevedeva che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163. L'appello deve essere motivato.
La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
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Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive,
(cfr. tra le altre Cass. Cass. Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass.
Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
In definitiva, per effetto della normativa vigente all'epoca della proposizione della presente impugnazione, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, in tale atto devono essere esattamente indicate quali parti del provvedimento impugnato si intende sottoporre a riesame e, con riferimento a tali parti, devono essere esattamente indicate le modifiche richieste rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Applicando i principi esposti al caso in esame, chi scrive ritiene che l'appello in esame soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che, oltre ad indicare esattamente le parti della motivazione della sentenza censurata e le ragioni delle doglianze anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
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Sempre, in via preliminare, va evidenziato che non sussistono i presupposti per la declaratoria dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sempre nel testo applicabile ratione temporis, avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno dei gravami interposti, meritevoli di un più approfondito vaglio in sede decisionale.
Tempestività ed ammissibilità dell'appello incidentale tardivo
Quanto all'appello incidentale, proposto da e CP_1
nella comparsa di costituzione e risposta depositata CP_2
in data 28.11.2022, nessun dubbio sussiste in ordine al fatto che l'appello in questione, tempestivamente e ritualmente proposto ex art. 347 c.p.c., sia un'impugnazione incidentale tardiva, giacché esperita oltre il predetto termine di cui all' art. 327 c.p.c. di durata semestrale.
Va, dunque, vagliata l'ammissibilità di detto appello incidentale tardivo in ossequio all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
Ai fini che occupano va ricordato che, in virtù degli arresti della
Suprema Corte a Sezioni Unite ( c.f.r. Cass. S.U n. 4640/1989 e
Cass. S.U. n. 24627/2007), è stato definitivamente superato l'indirizzo secondo cui siffatta iniziativa impugnatoria dovesse necessariamente indirizzarsi contro il medesimo capo di sentenza già investito dall'impugnazione principale ovvero contro un capo dipendente o connesso ed è stato valorizzato, da tempo, il criterio dell'interesse, che non può essere, però, quello nascente dalla stessa sentenza, bensì quello derivante dall'impugnazione
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principale; ciò rende necessario "stabilire caso per caso se l'accoglimento eventuale di quest'ultima possa pregiudicare o meno l'impugnante incidentale tardivo", giacché solo "in caso affermativo l'impugnazione tardiva sarà ammissibile, nel caso contrario no" (così, da ultimo, in motivazione, Cass.. Sez. 3, sent. 9 luglio 2020, n. 14596, Rv. 658319-01). Difatti, come chiarito già dal primo dei menzionati arresti delle Sezioni Unite, qualora la sentenza determini una situazione di soccombenza reciproca — ciò che è il presupposto indefettibile dell'impugnazione incidentale —
"entrambe le parti soccombenti" hanno "sempre un interesse all'impugnazione fin dal momento dell'emanazione della sentenza", per cui, in teoria, "dovrebbe distinguersi fra l'insorgenza dell'interesse ad impugnare e la sua rilevanza ad attualità" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 4640 del 1989, cit.).
Nell'impossibilità, dunque, di far dipendere da tale dato l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva, si è ritenuto
"più consono al dato letterale ed allo scopo delle norme sull'impugnazione impugnazione incidentale" quel criterio facente leva su "un diverso interesse accanto a quello all'impugnazione della sentenza (che deve necessariamente sussistere ed è determinato dalla soccombenza)", ovvero quello "che deriva dall'impugnazione principale e che tende a modificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza dell'altrui impugnazione principale, avrebbe accettato" (così, nuovamente in motivazione,
Cass. Sez. Un., sent. n. 4640 del 1989, cit.;), rispondendo, peraltro, tale interpretazione al principio della cd. “parità delle armi” tra le
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parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (cfr. Cass. Civ. n. 26139/2022).
Stando così le cose, ovvero essendosi la giurisprudenza del Corte di legittimità "evoluta ammettendo sempre l'impugnazione incidentale tardiva", a prescindere dal capo di sentenza impugnato
(o dal soggetto contro cui è rivolta;
cfr., per tutte, Cass. Sez. Un., sent. n. 24627 del 2007, cit.), ma a condizione che "l'interesse sia innescato dalla censura principale" (così, in motivazione, Cass.
Sez. 3, ord. 11 novembre 2020, n. 25285, Rv. 659582-01), risulta evidente che ove tale interesse, viceversa, preesista all'impugnazione principale (nel senso che la posizione del — poi
— impugnante in via incidentale sia già pregiudicata dalla sentenza e in alcun modo rimessa in discussione dall'impugnazione principale), l'ammissibilità di quella tardiva va, in tal caso, esclusa.
In applicazione dei principi più recenti della Suprema Corte, deve, dunque, ritenersi ammissibile l'appello incidentale tardivo di e dal momento che l'interesse ad CP_1 CP_2
impugnare la sentenza in relazione sia all'affermazione dell'an della pretesa attorea che del quantum della stessa risulta direttamente innescato dalla censura principale volta ad ottenere una pronuncia che escluda la responsabilità dell'appellante nella causazione dell'evento e, dunque, volta a rimettere in discussione l'intero assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.
L'APPELLO PRINCIPALE
Nel merito l'appello principale è solo, in parte, fondato e va accolto per quanto di ragione.
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Va premesso che e , attori in primo CP_1 CP_2
grado, hanno incardinato il presente giudizio deducendo che:1) il giorno 17 gennaio 2016, alle ore 13:00 circa, gli attori, proprietari dell'imbarcazione a vela con motore ausiliario denominata “Famu
Sami” recante sigla SP3456D, si trovavano a bordo della predetta imbarcazione e navigavano a vela nelle acque del Golfo di Napoli impegnati in una manifestazione velica, allorquando si verificava una collisione con l'imbarcazione denominata “NonoJomyr va” tg.
SP3760D, modello Oceanis Clipper 52, di proprietà di Parte_1
ed anch'essa impegnata nella stessa manifestazione
[...]
velica; 2) l'incidente accadeva per colpa esclusiva di quest'ultima imbarcazione la quale non concedeva la precedenza all'imbarcazione degli attori che veleggiava mura a dritta nel lato di bolina, direzione Mergellina, con vento all'incirca di 25 nodi e con diritto di precedenza;
3) nonostante i tentativi di evitare l'impatto posti in essere dall'equipaggio dell'imbarcazione degli attori, la “NonoJomyr va” non modificava la rotta ed andava ad impattare con la propria prua la murata del lato di dritta della
“ ; 4) il Comitato di Regata costituito presso la Per_1
Federazione Italiana Vela, chiamato a pronunciarsi sull'accaduto a seguito di formale protesta da parte degli attori, riteneva che la responsabilità dell'incidente fosse da ascriversi all'imbarcazione
“NonoJomyr va”, la quale, in violazione degli artt. 11 e 14 del regolamento di Regata FIV ed ISAF, aveva omesso di concedere la dovuta precedenza all'imbarcazione “Faamu Sami”; 5) quest'ultima imbarcazione, a seguito dell'urto, subiva ingenti
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danni per la cui riparazione gli attori avevano dovuto sostenere spese (non coperte dall'assicurazione c.d. “corpi”) pari ad euro
8.907,00 , nonché il deprezzamento del natante pari ad euro
10.000,00; somme di cui gli istanti avevano chiesto il risarcimento.
Di contro, , nella comparsa di costituzione e Parte_1
risposta depositata in primo grado, dopo aver proposto un'eccezione preliminare di incompetenza per valore del giudice adìto ed una di inammissibilità della domanda diretta di risarcimento danni nei confronti dell'assicurazione, nel merito ha dedotto: 1) l'infondatezza della circostanza sostenuta dagli attori secondo cui l'imbarcazione “Faamu Sami” avesse il diritto di precedenza al momento della collisione;
2) che, invero, la stessa imbarcazione procedeva di bolina ma con mura a sinistra (e non con mura a dritta come affermato nell'atto di citazione), sicchè non era favorita da alcun diritto di precedenza;
3) che tale dinamica era riscontrabile dal semplice raffronto dei danni riportati dalle rispettive imbarcazioni e da ulteriori circostanze che rendevano inverosimile la ricostruzione fornita dagli istanti;
4) che il comitato di gara, aveva ritenuto che solo una parte di responsabilità fosse ascrivibile alla “ , tant'è che aveva, da un lato, Parte_2
comminato una ammonizione a tale imbarcazione e, dall'altro, non aveva applicato alcuna squalifica alla “NonoJomyr va”.
Sulla scorta di tanto, l'allora convenuto chiedeva il rigetto della domanda ed, in subordine, chiedeva che la Controparte_4
fosse condannata a manlevarlo da ogni conseguenza pregiudizievole della pronuncia, previa autorizzazione alla
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chiamata in causa di detta società. Spiegava, nel contempo, domanda riconvenzionale chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva di e nella CP_1 CP_2
causazione dell'evento dannoso, con conseguente condanna dei predetti al risarcimento dei danni riportati dalla propria imbarcazione, nella misura da quantificarsi in corso di causa.
Nel presente grado di giudizio, , con più motivi Parte_1
di gravame- di seguito esposti- ha censurato la pronuncia impugnata chiedendone l'integrale riforma.
1) Con il primo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della decisione, nella parte in cui, è stata rigettata la propria domanda riconvenzionale sul presupposto che questa fosse rimasta totalmente sfornita di prova (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado: “
… il convenuto responsabile civile … chiedeva la condanna degli attori al pagamento dei danni, ma non produceva né una quantificazione degli stessi né le relative foto e, quindi, non è possibile accertare i danni lamentati dalla parte convenuta né tantomeno procedere ad una quantificazione degli stessi ai sensi dell'art. 1226 c.c., poiché anche per la liquidazione equitativa del danno, la parte deve fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso al fine di consentire al giudicante di procedere alla determinazione del danno”) e denuncia, altresì, una violazione del proprio diritto di difesa, essendogli stato precluso, durante il processo di primo grado, di servirsi del rinvio contemplato dall'art. 320 comma 4 c.p.c., nonostante ne avesse fatto rituale richiesta alla prima udienza del 07.05.2018. Tale diniego, secondo la
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prospettazione dell'appellante, gli avrebbe, di fatto, impedito “di prendere posizione in riferimento alla costituzione delle
[...]
producendo la propria polizza assicurativa, CP_3
documento fondamentale ai fini della decisione, anche per poter determinare la copertura assicurativa del medesimo, di poter articolare richieste istruttorie regolarmente articolate in comparsa, indicare testimoni ed esibire documenti.”
Orbene ritiene questo Tribunale che il motivo in esame sia infondato.
Ed, invero, secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, “A norma dell'art. 320 c.p.c., nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale;
ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente.” (cfr. Cass. civ. n.
27925/2011; conf. Cass. Civ. n. 20840/2017)
Peraltro, il quarto comma del predetto articolo, invocato dalla parte appellante, consente al giudice di pace di fissare, per una sola volta, una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova, ma esclusivamente nell'ipotesi in cui ciò sia reso necessario dalle attività difensive svolte dalle parti in prima udienza.
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Orbene, nel caso in esame, alla prima udienza del 07.05.2018, alcuna istanza in tal senso è stata avanzata dal convenuto, il quale si è limitato ad impugnare le difese delle parti ed a chiedere di essere autorizzato alla chiamata in causa della Controparte_4
(già parte del giudizio in quanto citata dagli attori) per
[...]
essere manlevato dalle conseguenze pregiudizievoli, senza esporre la necessità di ottenere un rinvio per ulteriori produzioni e richieste di prova, conseguenti all'attività difensiva delle controparti.
Del resto, la parte appellante ha dedotto la violazione del suo diritto di difesa in relazione alla pronuncia di rigetto della propria domanda riconvenzionale, ma le allegazioni e le istanze istruttorie a corredo di tale domanda ben potevano e dovevano essere depositate all'atto della costituzione in giudizio;
di certo l'esigenza di introdurle nel processo non è sorta in conseguenza della prima udienza, nella quale nulla di nuovo è emerso rispetto all'oggetto della domanda stessa.
Quanto al rapporto con la compagnia assicurativa, parimenti, il convenuto, avendo formulato domanda di manleva al momento della propria costituzione, avrebbe già dovuto produrre la documentazione a corredo di tale domanda (quale la polizza assicurativa).
Sotto altro aspetto, in relazione alla domanda di manleva formulata dal nei confronti della Parte_1 Controparte_4
occorre evidenziare che correttamente il giudice di primo grado non ha concesso il differimento della prima udienza ex art. 269
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c.p.c. per consentire la chiamata in causa di detta compagnia, che era già parte del giudizio in quanto citata da e CP_1 CP_2
In tema di domande riconvenzionali cd. trasversali, invero, giova richiamare l'orientamento giurisprudenziale più recente della
Suprema Corte che, conferendo decisivo rilievo ai principi di economia dei giudizi e di concentrazione processuale, consente al convenuto di proporre, con la comparsa di costituzione in giudizio, una domanda trasversale nei confronti di altro convenuto (tra le altre cfr. Cass. Civ. n. 2848/1980; Cass. Civ. n. 577/1984 e, da ultimo, Cass. Civ. n. 9441/2022). Secondo tale orientamento il meccanismo ex art. 269 c.p.c. (citazione del terzo e differimento della prima udienza) trova la sua ratio nell'esigenza di consentire al destinatario della domanda di assumere formalmente la qualità di parte del giudizio, ma tale necessità non sussiste laddove la domanda sia rivolta nei confronti di un soggetto che in precedenza sia stato già evocato in giudizio e quindi abbia già assunto la formale qualifica di parte. Risulterebbe, peraltro, superfluo anche il differimento dell'udienza richiesto dall'art. 269 c.p.c., poichè gli adempimenti processuali previsti da tale disposizione rispondono all'esigenza di porre sul medesimo piano il terzo chiamato ed il convenuto originario, assicurando al primo una posizione analoga a quella del secondo, nel rispetto dei termini per comparire. Questa esigenza viene meno nel caso di domanda proposta nei confronti di un soggetto che non è estraneo al processo, sicchè il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto
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dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale.
Orbene il giudice di prime cure correttamente si è conformato ai predetti principi, sicchè, anche sotto tale profilo, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa, invocata dall'odierno appellante.
Appare solo opportuno aggiungere che, pur non essendosi il giudice di pace pronunciato sulla domanda di manleva, che, sulla scorta dei principi richiamati, aveva Parte_1
correttamente formulato, tale punto della sentenza non rappresenta oggetto di espressa impugnazione da parte dell'appellante principale, sicchè, in ragione dell'implicita acquiescenza alla decisione, a questo giudice è preclusa ogni disamina in merito alla domanda in esame.
2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante principale ha denunciato la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e
2054 II cod. civ., nonché erronea valutazione delle prove addotte”, censurando la parte della sentenza impugnata nella parte in cui si legge: “ritiene questo giudicante che la responsabilità della collisione è ascrivibile ad entrambe le imbarcazioni poiché gli equipaggi non hanno tenuto conto di particolari situazioni meteo o posto in essere manovre idonee per evitare la collisione e, quindi, la responsabilità dell'evento dannoso deve addebitarsi nella misura del 50% a ciascuna delle parti in causa, in applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c., tenuto conto che la parte
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danneggiata non ha fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento”.
L'appellante, nel sostenere un'erronea applicazione dell'art. 2054
c.c., ha affermato che il giudice di pace, attuando un'inversione dell'onere della prova, avrebbe, di fatto, sgravato gli istanti dall'onus probandi a loro carico laddove ha ritenuto che il convenuto (attore in riconvenzionale) non avesse provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
L'appellante ha, altresì, dedotto un'erronea valutazione del materiale probatorio dal quale, secondo la tesi di parte appellante, non sarebbe risultata provata la dinamica descritta da
[...]
e . CP_1 CP_2
Ritiene il Tribunale che tale censura sia infondata.
Va premesso che il caso in esame, come correttamente evidenziato dal primo giudice, è soggetto alla normativa sulla navigazione da diporto di cui al d.lgs. n. 171 del 18 luglio 2005, che rappresenta un riordino della legislazione sul diporto nautico (“codice della nautica da diporto”).
Ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, la predetta normativa richiama espressamente la disciplina civilistica relativa alla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie, di cui all'art. 2054, tant'è che l'art. 40, comma 1, del predetto decreto legislativo statuisce che “ La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si
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applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice”.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che il richiamo tout court alla disposizione dell'art. 2054 c.c. deve essere inteso nella sua interezza, il che implica una uniformità di interpretazione della norma nel settore della navigazione da diporto come nella materia della circolazione stradale (cfr. Cass. n.
25902 del 19.11. 2013).
Posta, dunque, l'applicazione dell'art 2054 c.c. nella fattispecie in esame, giova ricordare che la Suprema Corte ha chiarito che: “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.” (cfr.
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019)” ed ha, anche, aggiunto che “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento
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dell'altro conducente” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019). Ed ancora la Suprema Corte ha affermato che
“Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo
l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.” (Cass. Civ. n. 21130/2013)
Per quanto attiene alla navigazione da diporto la Suprema Corte, nel confermare il rinvio alla disciplina testè richiamata dell'art. 2054 c.c., ha affermato che è il conducente di natanti ed imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli (Cass. Civ. n.
25771/2019; Cass. Civ. n. 13224/2015).
Sulla scorta dei su esposti principi ed in base alle risultanze istruttorie, la scrivente ritiene che la ricostruzione in fatto e l'applicazione delle norme di diritto operata dal giudice di primo grado siano state correttamente effettuate dal giudice di prime cure sulla base dei principi giurisprudenziali richiamati in precedenza.
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Invero, dall'istruttoria della causa non sono emersi elementi utili a far ritenere superata la presunzione di pari concorso di colpa di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., in quanto nessuna delle due parti coinvolte nel sinistro ha fornito la prova certa della correttezza della sua condotta di navigazione.
A favore di tale conclusione militano le circostanze risultanti dalla documentazione depositata in atti, che non è stata oggetto di contestazione specifica da alcuna delle parti.
In particolare, va valorizzato il verbale della FIV redatto durante la procedura di protesta, conclusasi con la decisione del Comitato delle Proteste datata 19.01.2016. Occorre ricordare, invero, che il sinistro si è verificato durante una competizione agonistica e, dunque, con l'intervento degli arbitri della Federazione Italiana
Vela, i quali, dopo aver ascoltato i soggetti coinvolti e alcuni testimoni, hanno ricostruito i fatti come segue: “con 25- 30 nodi di vento, A1 dopo aver girato la boa di poppa, risaliva di bolina mure a dritta in rotta di collisione con che Persona_2
scendeva al gran lasco sulle stesse mure. A1 cerca di evitare il contatto prima tentando inutilmente di richiamare
l'attenzione dell'altra barca gridando e poi appoggiando quando le barche erano ad una distanza di circa 15 metri. Si verifica una collisione dalla quale derivano danni alla murata di dritta di
A1 (come da foto prodotta) e le lesioni al suo timoniere, nonché danni al pulpito di prua e strisciata al mascone di dritta di
Entrambe le barche si ritirano.” Persona_2
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Sulla scorta di tale ricostruzione il comitato è giunto alle seguenti conclusioni: “ barca sopravento, non si tiene Persona_2
discosto da ita14889, violando le regole 11 e 14 RRS. A1, pur essendo ragionevolmente possibile, manovrando tardivamente in relazione alle condizioni meteo, non evita la collisione, dalla quale sono derivati danni e lesioni, infrangendo la regola 14 RRS.
Entrambe le barche vanno esonerate da squalifica in base alla regola 64.1 RRS”.
Postulata la certezza all'accadimento dedotto in causa ed il nesso di causalità, accertato anche dal CTU in primo grado, tra l'evento ed il danno oggetto della domanda risarcitoria, circostanze peraltro del tutto pacifiche tra le parti (così come risultano pacifiche ulteriori circostanze quali quelle attinenti alle condizioni meteorologiche ed alla velocità del vento), al predetto documento va riconosciuto un valore meramente indiziario circa la corresponsabilità delle due imbarcazioni.
In assenza di ulteriori elementi probatori, dunque, deve concludersi che le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro, essendo rimasto del tutto indimostrato sia quale delle due imbarcazioni vantasse effettivamente il diritto di precedenza, sia la concreta possibilità per l'una o l'altra imbarcazione di evitare il danno.
Ne discende che, in assenza di prova da ambo le parti, circa la correttezza delle rispettive condotte, non può ritenersi superata la
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presunzione di pari responsabilità nella causazione dell'evento dannoso.
3) Sempre nell'ambito della valutazione dell'istruttoria, parte appellante deduce come terzo motivo di impugnazione, un vizio della CTU espletata nel processo di primo grado, consistente nell'avere l'ausiliario fornito, ultra petita, una ricostruzione della dinamica del sinistro, laddove i quesiti sottopostigli vertevano solo all'accertamento del nesso di causalità e sulla quantificazione dei danni.
Ritiene la scrivente che la doglianza sia infondata, essendosi il
CTU limitato a ricostruire la vicenda sulla scorta della documentazione in atti e, nello specifico della documentazione attinente al procedimento svoltosi dinanzi al comitato di regata, ma ad ogni buon conto, la questione appare superata dal fatto che è possibile pervenire alla conclusione di pari responsabilità indipendentemente dalle considerazioni svolte dall'ausiliario del giudice, essendo centrale, ai fini che interessano, il mancato raggiungimento della prova, da ambo le parti, circa la correttezza della condotta tenuta, come meglio esposto in precedenza.
Alla luce di tanto è stata disattesa la richiesta di parte appellante di integrazione di CTU.
Questo giudice, in definitiva, per ciò che attiene all'accertamento della responsabilità dell'evento, pur non condividendo, in parte, il percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice (il quale, sebbene abbia correttamente richiamato la disciplina di cui all'art. 2054 c.c., applicabile al caso in esame, ha, poi, valorizzato la
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ricostruzione della dinamica operata dal consulente, laddove questa appare del tutto irrilevante in assenza di prova circa la correttezza delle rispettive condotte di guida), ne condivide le conclusioni cui è pervenuto nel dichiarare la pari responsabilità delle parti nella causazione dell'evento dannoso.
Parimenti infondato è il rilievo di inammissibilità della domanda per mancanza della “denuncia per evento straordinario” presso la
Capitaneria di Porto di Napoli, sia poiché alcuna inammissibilità è prescritta dalla legge in conseguenza di tale omissione, sia perché, in ogni caso, la denuncia è stata regolarmente presentata in data
01.02.2016 (cfr, doc. sub n. 12 fascicolo di parte attrice di primo grado).
Alla stregua di quanto esposto, pertanto, in relazione all'an della domanda la decisione impugnata risulta esente da vizi logico- giuridica.
Per quanto riguarda la valutazione del quantum della richiesta risarcitoria avanzata da e secondo gli appellanti CP_1 CP_2
principale, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio posto a sostegno del danno oggetto della domanda risarcitoria.
I predetti, invero, nell'incardinare il giudizio in esame, hanno dedotto e documentato di aver ricevuto dalla compagnia assicurativa con la quale avevano stipulato la polizza CP_5
cd. “corpi”, la complessiva somma di euro 22.067,66 a titolo di ristoro dei danni occorsi all'imbarcazione di loro proprietà e di aver agìto, quindi, esclusivamente per il rimborso di ulteriori spese
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sostenute dagli stessi sostenute per il ripristino della “cd. galleggiabilità” dell'imbarcazione e non coperte dalla citata polizza assicurativa ( spese quantificate nella complessiva somma di euro 8.907,00 provate con fatture ivi compreso il costo dell'ormeggio non goduto ) e dell'ulteriore importo di euro
10.000,00 a titolo di deprezzamento.
Orbene i documenti di spesa prodotti dagli istanti a corredo della domanda di rimborso delle spese consistono in:
a) n. 2 ricevute di pagamento – modelli F23 dell'importo di euro 100 ciascuna datate 5.2.2016, riconducibili alla denuncia di evento straordinario presentata alla Capitaneria di Porto in data
1.2.2016;
b) ricevuta dell'11.01.2016 della Lega Navale Italiana Sez.
Napoli dell'importo di euro 726,00 per tesseramento, quota associativa e servizi;
c) n. 2 fatture della Lega Navale Italiana Sez. Napoli datate
01.09.2016 e 02.05.2016 dell'importo di euro 1.818,00 ciascuna per spese di ormeggio;
d) fattura della Sud Cantieri n. 1039/2016 del 26.07.2016, di euro 2.970,00 per spese di “tiro, taccata, sosta forfettaria, varo”;
e) fattura della “C.N. Valle Scrivia s.r.l.” emessa in data
02.03.2016 dell'importo di euro 1.421,30 per spese di perizia tecnica valutativa;
f) fattura n. 81 del 26.07.2016 della “Agenzia Buglione
Giovanni s.r.l.” di euro 400,00 per spese di convalida certificato di sicurezza a seguito di denuncia evento straordinario.
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Sulla scorta della predetta documentazione e della valutazione operata dal CTU, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'importo complessivamente rimborsabile fosse di euro 6.725,30.
Ritiene la scrivente che detta pronuncia vada parzialmente riformata dovendosi limitare il rimborso alle uniche spese direttamente riconducibili al sinistro per cui è causa sarebbero quelle sub lettere a), d) ed f) per un complessivo importo di euro
3.570,00 (importo ridotto del 50% pari ad euro 1.785,00). Va aggiunto che trattandosi di debito di valuta, a tali somme andranno applicati esclusivamente gli interessi legali dalla data di emissione delle fatture al pagamento e non anche gli interessi cd.
“compensativi” come erroneamente stabilito dal giudice di pace.
Quanto all'ulteriore spesa sub e) di euro 1.421,30 sostenuta dalla parte attrice per la redazione della consulenza di parte, va evidenziato che, sebbene gli originari istanti abbiano richiesto la corresponsione di tale importo a titolo risarcitorio, la domanda va riportata nella sua corretta qualificazione di rimborso delle spese sostenute per l'instaurazione del giudizio. Invero, secondo i condivisibili insegnamenti della Suprema Corte, “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n. 2280/2015). D'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare
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rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (Cass. n. 1907/1984)” (Cass. Civ.
n. 30289/19).
Nel caso in esame, a parere della scrivente, non sussistono le ragioni per escludere la ripetizione delle somme sostenute dagli istanti per la perizia di parte, che è stata utilmente espletata a corredo della domanda ed il cui costo appare congruo.
Logicamente, in ragione dell'accertamento di corresponsabilità, anche tale importo va ridotto del 50% (importo effettivo euro
710,65).
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, le somme da riconoscersi a carico del vanno complessivamente Parte_1
rideterminate in euro 2.495,65 .
4) Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante principale ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, laddove de
NA AN è stato condannato al pagamento di dette spese nella misura di “euro 1.980,00 di cui €. 480,00 per c.t.u., euro
285,00 per spese vive oltre spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio
Parisi dichiaratosi anticipatario”.
Sostiene l'appellante che tale punto della pronuncia sia errato poiché non tiene conto della decurtazione del 50% in ragione dell'accertamento di pari responsabilità nella causazione
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dell'evento dannoso e, dunque, dell'accoglimento solo parziale della domanda.
Ebbene, considerato che per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite secondo il pacifico orientamento dei Supremi
Giudici, condiviso da chi scrive (cfr. tra le altre: Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 27606 del 29/10/2019), “ in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”, in ragione della parziale riforma della sentenza di primo grado e della complessiva rivalutazione della disciplina delle spese, il motivo di censura resta assorbito..
L'APPELLO INCIDENTALE
Esaurita la disamina dell'appello principale, deve essere vagliato l'appello incidentale proposto da e CP_1 CP_2
[...]
Come primo motivo di gravame incidentale gli stessi hanno dedotto l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui è stata dichiarata inammissibile l'azione diretta di risarcimento
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danni formulata dai predetti nei confronti della compagnia assicurativa del de NA ( la ed hanno Controparte_3
chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di condannare in solido detta compagnia ed il responsabile civile al risarcimento danni richiesto.
Il motivo in esame è infondato.
Giova richiamare, sul punto, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i danni alle cose prodotti da natante non sono riconosciute al danneggiato ne' l'azione diretta contro l'assicuratore, ne' la garanzia del Fondo per le vittime della strada, disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 18 e 19 della legge
24 dicembre 1969, n. 990 con riferimento ai soli danni per i quali vi è obbligo di assicurazione, atteso che l'art. 2 della stessa legge limita tale obbligo, per i natanti, alla sola copertura dei danni alle persone. (cfr. Cass. Civ. n. 8816/2002; Cass. Civ. n. 22062/2018
“In materia di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei natanti, l'art. 123 del d.lgs. n. 209 del 2005 prevede l'obbligo di assicurazione per la copertura dei soli danni alla persona, così che, in caso di danni alle cose, non sussistendo un rapporto diretto e immediato tra assicuratore e danneggiato, quest'ultimo non ha azione diretta contro il primo.”)
Nella fattispecie in esame, dunque, trattandosi di una richiesta risarcitoria per soli danni a cose, il giudice di pace correttamente ha dichiarato inammissibile la domanda di diretta rivolta dagli
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istanti nei confronti della conformandosi ai Controparte_3
principi testè citati.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti incidentali hanno censurato l'operato del primo giudice laddove non ha dichiarato l'incapacità a testimoniare del teste e non ha Testimone_1
ammesso la prova con gli altri testi indicati, ed Tes_2 [...]
. Testimone_3
Va premesso che gli attori in primo grado nel proprio atto introduttivo hanno formulato istanza di prova orale indicando quale unico testimone ed in sede di prima Testimone_1
udienza, non hanno indicato ulteriori nominativi, sicchè, per il sistema delle preclusioni processuali che regola il procedimento dinanzi al giudice di pace (disciplina già richiamata in precedenza nel paragrafo sub n. 1) riguardante il primo motivo di gravame proposto dall'appellante principale), gli stessi sono decaduti dalla facoltà di integrare le proprie richieste istruttorie con l'indicazione di ulteriori testimoni.
Con riferimento, invece, alla mancata escussione del teste va evidenziato che il giudice di prime cure, con Testimone_1
l'ordinanza del 01-03.03.2021, ha rilevato che nel corso dell'esame testimoniale risultava che il teste in questione era stato il procuratore dell'attore nel cui interesse aveva formalizzato la richiesta di risarcimento danni anche per proprie lesioni personali e che non era intervenuta rinunzia al mandato difensivo;
evidenziava, altresì, che lo stesso teste era stato componente dell'equipaggio al momento dell'incidente per cui è causa e,
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dunque, sulla scorta di tali presupposti riteneva di non procedere all'escussione nello stesso.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tuttavia, la difesa degli attori insisteva esclusivamente nell'ammissione degli altri due testimoni (ovvero e ) e non anche Testimone_3 Tes_4
nell'escussione del teste sicchè deve ritenersi che vi Tes_1
abbia implicitamente rinunciato.
In ragione del noto principio secondo cui le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione (ex multis cfr. n. 10767/2022), dunque, è preclusa a questo giudice la disamina delle argomentazioni difensive esposte dagli appellanti incidentali circa la capacità a testimoniare del predetto teste.
Il motivo in esame va, pertanto, rigettato.
Il terzo motivo di appello incidentale riguarda invece il merito della controversia e, nello specifico gli appellanti incidentali si dolgono della pronuncia di primo grado laddove è stato stabilito il concorso di colpa, sostenendo, diversamente, che la responsabilità del sinistro dovesse porsi totalmente a carico del . Parte_1
Sul punto ci si riporta a quanto già esposto nel paragrafo sub n. 2) avente ad oggetto la disamina del secondo motivo di impugnazione ed il merito della controversia, sicchè si ribadisce la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata fatta giusta
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applicazione dell'art. 2054 c.c. ed è stata disposta la pari responsabilità nella causazione dell'evento dannoso.
Ritiene questo giudice infondate anche le ulteriore doglianze circa il mancato riconoscimento del danno da deprezzamento dell'imbarcazione “ e da cd. “ fermo tecnico”. Parte_2
Gli appellanti incidentali, nello specifico, hanno dedotto l'erroneità della pronuncia del primo giudice nella parte in cui non è stato valutato né, dunque, riconosciuto il danno per il diminuito valore di vendita dell'imbarcazione dovuto al deprezzamento nella misura del 20% derivante dall'urto e dal calo di performance dell'imbarcazione a seguito degli interventi effettuate sulle parti strutturali dell'imbarcazione; danno quantificato in euro 10.000,00 sulla scorta della consulenza di parte a firma dell'ing. CP_6
Hanno, altresì, ribadito la richiesta, disattesa dal giudice di primo grado, di risarcimento del danno subìto dagli armatori per il mancato uso dell'imbarcazione per sei mesi con conseguente ritiro dalle manifestazioni veliche cui era impegnata e dalla mancata partecipazione a tre manifestazioni: 1) campionato del tirreno;
2)
Tre golfi 2016; 3) campionato LNI Napoli;
danno di cui è stata richiesta una valutazione in via equitativa.
Quanto alla prima richiesta, in punto di diritto, va ricordato che il danno da deprezzamento di una cosa è configurabile anche quando questa rimanga in proprietà ed in godimento del medesimo soggetto, costituendo il deterioramento della consistenza fisica o giuridica del bene un danno emergente, poiché la diminuzione di valore venale che esso comporta non può non rappresentare un
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decremento patrimoniale, a prescindere dalla sua diretta ed immediata monetizzazione ( cfr. Cass. Sez. 3., sent. n. 16585 del
20.06.2019; conf. Cass. 937/1972)
Alla luce di quanto esposto va rigettato anche tale ulteriore censura a base l'appello incidentale perché non è stato né allegato né tanto meno dimostrato un effettivo deprezzamento dell'imbarcazione di e di dopo il sinistro per cui è CP_1 CP_2
causa. Ed invero risulta documentato che, a seguito della corresponsione da parte della compagnia assicurativa della cospicua somma di euro 22.067,66 a titolo di integrale risarcimento dei danni riportati dal natante a seguito dello scontro,
i predetti hanno effettuato interventi di ripristino globale dell'imbarcazione (cfr. fattura n. 22 del 14.05.2016) oggetto di ispezione diretta da parte del CTU. All'esito di tale verifica l'ausiliario del giudice ha ritenuto l'esecuzione dei predetti interventi a perfetta regola d'arte e, pertanto, ha escluso l'esistenza di un danno da svalutazione e/o deprezzamento del bene. Le considerazioni espresse dal CTU non risultano confutate dalle mere allegazioni difensive (consulenza tecnica di parte dell'ing.
tra l'altro non giurata e recante la data del 2.3.2106) in CP_6
quanto risalenti ad un'epoca immediatamente successiva allo scontro e di gran lunga precedente l'attività peritale del CTU svolta negli anni 2019-2021.
Quanto all'ulteriore richiesta va sottolineato che, secondo i
Supremi Giudici ( cfr. Cass. Sez. 6, ord. 5447 del 28.2.20; Cass.
Sez. 3, ord. 27389 del 19.9.22): “ Il danno da "fermo tecnico" di
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veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo”. Ebbene, non avendo gli istanti provato né di aver sostenuto spese per procacciarsi un mezzo sostitutivo né di aver subito delle perdite economiche per la mancata- non dimostrata- partecipazione ad eventi sportivi, va disatteso anche questo motivo a base dell'appello incidentale.
Infine, riguardo alla posizione della la quale Controparte_3
ha rilevato, tra l'altro, la mancanza di copertura assicurativa per il sinistro in esame, appare sufficiente evidenziare che la posizione difensiva di detta compagnia risulta superata dalla conferma della declaratoria di inammissibilità dell'azione diretta nei suoi confronti da parte di nonché dalla mancata CP_7 CP_2
impugnazione da parte di della parte della Parte_1
sentenza di primo grado relativa alla pronuncia e/ omessa pronuncia circa la domanda di manleva formulata in primo grado.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese di lite
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sulla scorta dei principi espositi, tenuto conto dell'esito complessivo della lite tra le parti ed in particolare della parziale soccombenza di e di in primo grado e della totale CP_1 CP_2
soccombenza in secondo grado nonché della totale soccombenza
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del in primo grado e della parziale soccombenza in Parte_1
secondo grado, ricorrono eccezionali motivi per compensare integralmente tra dette parti le spese dei due gradi di giudizio.
Nei rapporti tra e in ragione del Parte_1 Controparte_3
complessivo esito della lite, ricorrono eccezionali motivi compensare interamente le spese dei due gradi di giudizio.
Nei rapporti tra e , da una parte, e CP_1 CP_2
dall'altra, tenuto conto dell'esito Controparte_3
complessivo dei due gradi di giudizio (dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta dagli attori in primo grado e rigetto dell'appello incidentale in secondo grado) i primi due vanno condannati alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza dei due gradi di giudizio nei confronti della terza;
spese liquidate, in assenza di nota spese, d'ufficio come da dispositivo. Pertanto, per il primo grado e per il secondo grado di giudizio, vanno applicati i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche ed in particolare quelli relativi allo scaglione di riferimento compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 e per le quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di
Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
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ridetermina in euro 2.495,54 la complessiva somma che
[...]
deve pagare a e a Parte_1 CP_1 CP_2
titolo di rimborso esborsi conseguenti al sinistro;
su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- dichiara assorbito il quarto motivo dell'appello principale;
- rigetta per il resto l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa, per intero, le spese del primo e del secondo grado del giudizio tra , da una parte, e e Parte_1 CP_1
dall'altra nonché tra e CP_2 Parte_1
Controparte_3
- condanna, in solido, e alla CP_1 CP_2
rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore della nel giudizio di primo e di secondo Controparte_3
grado; spese liquidate, per il primo grado, in euro 1.265,00 e, per il secondo grado, in euro 2.552,00 per compensi oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 15.06.2025
IL GIUDICE UNICO
(dott.ssa Roberta Di Clemente)
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