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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2034 /2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Via Angelo Emo, n. 144, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Vincenzo Calarco (PEC: ) che la rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_2 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Liquidazione Assegno Ordinario di Invalidità, ex art. 1 L. 222/84.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/11/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione, del 31.07.2019, ricevuta da , con cui le CP_1 veniva riconosciuto il diritto all'assegno con decorrenza dal 6.01.2019, data di deposito dell'elaborato peritale (in sede di atp). La ricorrente deduceva di aver proposto ricorso per atp, a seguito di revoca dell'assegno (in godimento dal gennaio 2015) successivamente alla visita di revisione, e di aver ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario, senza l'indicazione della data di decorrenza del beneficio. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare, il 01.02.2015 quale termine da cui far decorrere la liquidazione dell'Assegno Cat. IO n. 19039193, e conseguentemente ordinare all' di Vibo Valentia di ricalcolarne l'importo, CP_1 condannando l'Istituto al pagamento in favore della ricorrente, della maggiore somma così come risultante all'esito del presente giudizio, tenuto conto di quanto già percepito dalla medesima;
b) In subordine, accertare e dichiarare il 01.07.2017, quale termine da cui far decorrere la liquidazione dell'Assegno Cat. IO n. 19039193, e conseguentemente ordinare all' di Vibo Valentia di CP_1 ricalcolarne l'importo, condannando l'Istituto al pagamento in favore della ricorrente, della maggiore
1 somma così come risultante all'esito del presente giudizio, tenuto conto di quanto già percepito dalla medesima.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. La ricorrente agisce per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario (ex art. 1, L. n. 222/1984) con decorrenza dal 1.01.2015 e non dal 6.01.2019, data in cui il CTU Persona_1 durante la fase di ATP, depositava l'elaborato peritale, omettendo, tuttavia, di indicare l'effettiva decorrenza della prestazione richiesta.
3. Le doglianze di parte ricorrente possono trovare accoglimento perché, dalla consulenza esperita dal professionista (in sede di ATP), è emerso che la ricorrente sia affetta da “disturbo bipolare Per_1 grave con manifestazioni psicotiche, presentando una capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta in modo permanente a meno di un terzo”.
4. L'esito dell'elaborato peritale è dipeso – oltre che dall'esame obiettivo – dall'attenta analisi della documentazione sanitaria, dalla quale si evince che sin dal 2004, la ricorrente sia stata affetta da depressione maggiore e da disturbi bipolari con manifestazioni psicotiche gravi. Patologie, queste, tali da ridurre in modo permanente a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Le patologie sono le stesse in essere all'atto della visita in sede amministrativa.
5. Pertanto, la decorrenza del beneficio richiesto dalla ricorrente non può che fissarsi dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa (01.01.2015), configurabile, nel caso di specie, nella data del 01.02.2015. CP_
6. Da ciò discende la condanna dell' previdenziale alla corresponsione del beneficio dalla data di decorrenza sopraddetta.
7. sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese de lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di a ottenere Parte_1
l'Assegno ordinario di invalidità (ex art. 1, L. 222/84) con decorrenza dal 01.02.2015;
- condanna alla corresponsione in favore di il beneficio richiesto, CP_1 Parte_1 sin dal 01.02.2015;
- compensa, integralmente le spese di lite tra le parti.
Vibo Valentia, 12/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Via Angelo Emo, n. 144, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Vincenzo Calarco (PEC: ) che la rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_2 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Liquidazione Assegno Ordinario di Invalidità, ex art. 1 L. 222/84.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/11/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione, del 31.07.2019, ricevuta da , con cui le CP_1 veniva riconosciuto il diritto all'assegno con decorrenza dal 6.01.2019, data di deposito dell'elaborato peritale (in sede di atp). La ricorrente deduceva di aver proposto ricorso per atp, a seguito di revoca dell'assegno (in godimento dal gennaio 2015) successivamente alla visita di revisione, e di aver ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario, senza l'indicazione della data di decorrenza del beneficio. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare, il 01.02.2015 quale termine da cui far decorrere la liquidazione dell'Assegno Cat. IO n. 19039193, e conseguentemente ordinare all' di Vibo Valentia di ricalcolarne l'importo, CP_1 condannando l'Istituto al pagamento in favore della ricorrente, della maggiore somma così come risultante all'esito del presente giudizio, tenuto conto di quanto già percepito dalla medesima;
b) In subordine, accertare e dichiarare il 01.07.2017, quale termine da cui far decorrere la liquidazione dell'Assegno Cat. IO n. 19039193, e conseguentemente ordinare all' di Vibo Valentia di CP_1 ricalcolarne l'importo, condannando l'Istituto al pagamento in favore della ricorrente, della maggiore
1 somma così come risultante all'esito del presente giudizio, tenuto conto di quanto già percepito dalla medesima.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. La ricorrente agisce per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario (ex art. 1, L. n. 222/1984) con decorrenza dal 1.01.2015 e non dal 6.01.2019, data in cui il CTU Persona_1 durante la fase di ATP, depositava l'elaborato peritale, omettendo, tuttavia, di indicare l'effettiva decorrenza della prestazione richiesta.
3. Le doglianze di parte ricorrente possono trovare accoglimento perché, dalla consulenza esperita dal professionista (in sede di ATP), è emerso che la ricorrente sia affetta da “disturbo bipolare Per_1 grave con manifestazioni psicotiche, presentando una capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta in modo permanente a meno di un terzo”.
4. L'esito dell'elaborato peritale è dipeso – oltre che dall'esame obiettivo – dall'attenta analisi della documentazione sanitaria, dalla quale si evince che sin dal 2004, la ricorrente sia stata affetta da depressione maggiore e da disturbi bipolari con manifestazioni psicotiche gravi. Patologie, queste, tali da ridurre in modo permanente a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Le patologie sono le stesse in essere all'atto della visita in sede amministrativa.
5. Pertanto, la decorrenza del beneficio richiesto dalla ricorrente non può che fissarsi dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa (01.01.2015), configurabile, nel caso di specie, nella data del 01.02.2015. CP_
6. Da ciò discende la condanna dell' previdenziale alla corresponsione del beneficio dalla data di decorrenza sopraddetta.
7. sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese de lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di a ottenere Parte_1
l'Assegno ordinario di invalidità (ex art. 1, L. 222/84) con decorrenza dal 01.02.2015;
- condanna alla corresponsione in favore di il beneficio richiesto, CP_1 Parte_1 sin dal 01.02.2015;
- compensa, integralmente le spese di lite tra le parti.
Vibo Valentia, 12/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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