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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/04/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Lavinia Gala, in esito alla udienza del 14.04.2025, ha pronunciato sentenza nel procedimento civile n. 1024/ 2021 R. G. tra
TO ON (cf: ), C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Vitale del Foro di Brindisi presso il cui
Studio in GL ME (BR) via F. Petrarca 21 bis è elettivamente domiciliato,
opponente contro
(cf.: ), in persona del suo l.r., nella qualità successore a CP_1 P.IVA_1 titolo particolare di rappresentata dalla procuratrice speciale CP_2 [...]
Parte_1
e per essa (cf: , in persona del suo l.r., quale Controparte_3 P.IVA_2 mandataria, rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Isidori del Foro di Grosseto ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Francesco Terruli del Foro di Brindisi in Martina Franca via G. D'Annunzio 21, opposta
***
Ogg.: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 915/ 2020 Reg. Decr. Ing. pronunciato dal Tribunale di Brindisi il 12.09.2020 nel Procedimento iscritto al n. 2631/2020 RG
***
Conclusioni Per l'opponente:
- in via preliminare, dichiarare l'inefficacia del di opposto ai sensi dell'art. 644 cpc perché notificato oltre il termine di 60 gg dalla pronuncia;
- sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della con conseguente declaratoria di nullità del di opposto;
CP_2
- dichiarare nullo, comunque nullo ed improduttivo di effetti giuridici il di n. 915 reso il 12.09.2020 dal Tribunale di Brindisi e depositato il 15.09.2020 in persona del Giudice Dott. Francesco Giliberti nel procedimento iscritto al n.
2631/ 2020 RG per i motivi di cui in narrativa;
- in subordine, previa dichiarazione di nullità del d.i., dichiarare, con ogni conseguenza, l'invalidità e la nullità parziale del contratto di finanziamento per cui è causa per le ragioni di cui in narrativa;
- dichiarare comunque che per effetto dell'art. 1815 cc, della indeterminabilità del costo complessivo del credito, del Taeg reale diverso da quello indicato in contratto, e comunque di qualsiasi altro motivo ravvisabile nei fatti esposti, che nulla è dovuto dal SI. TO ON alla a titolo di interesse, CP_2 oneri e spese;
- in subordine, salvo ogni diritto di gravame, dichiarare che l'istante è tenuto a pagare solo il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 co. 7 Tub o, se più favorevole per il muituattario, i soli interessi legali;
- in via più gradata, sempre con riserva di gravame, dichiarare che comunque nulla è dovuto dal mutuatario a titolo di interessi di mora e che nulla è dovuto per il costo dell'assicurazione per la quale la società dovrà essere condannata alla restituzione;
- condannare e/o al pagamento delle CP_2 Parte_1 spese e competenze di lite con la loro totale distrazione a favore del deducente legale anticipatario.
- Si chiede ove occorra disporsi ctru contabile per la verifica di quanto sopra esposto con vittoria di spese e competenze di lite. Per l'opposta:
- in via preliminare e pregiudiziale, concedere alle parti, in ragione della instaurata procedura di mediazione, un rinvio della causa, fatti salvi i diritti di prima udienza, al fine di tentare di addivenire ad un bonario componimento della vertenza in corso;
- dichiarare provvisoriamente esecutivo il di opposto ai sensi dell'art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione per le causali in atti;
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, della opposizione ex adverso proposta;
- in conseguenza e per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa e, ancora, in conseguenza e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 915 anno 2020 del Tribunale ordinario di Brindisi, così condannando controparte al pagamento della somma di 30.808,32 euro, oltre interessi e spese come ingiunti nel suddetto decreto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione avversaria, comunque accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, delle ragioni della controparte, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare la stessa controparte al pagamento della somma di 30.808,32 o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio, oltre interessi come domandati con il ricorso monitorio;
- in ogni caso, condannare controparte per lite temeraria ex art. 96 co. 3 cpc;
- condannare controparte al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltrechè, comunque, del procedimento monitorio, laddove malaguratamente parzialmente revocato il di n. 915 anno 2020 del Tribunale ordinario di Brindisi nonché successive occorrende oltre rimborso forfettario ed imposte come per legge.
Pagina 2 ***
Svolgimento del processo
Con il decreto impugnato veniva ingiunto dalla cessionaria il pagamento per un ammontare passivo di euro 30.808,32 (di cui euro 29.406,47 a titolo di capitale ed euro
1.401,85 a titolo di interessi moratori maturati dalla risoluzione 28.01.2019) oltre interessi moratori, derivante da finanziamento personale n. 9309493 del 10.02.2011 stipulato da con Compass Spa da restituirsi con piano di ammortamento di n Parte_2
60 rate mensili.
Con opposizione si lamentava: la tardività della notifica del d.i. avvenuta il 08.02.21 oltre i 60 gg. dal deposito del 15.09.2020; il difetto di legittimazione attiva essendo insufficiente ex art. 58 TUB la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale priva dell'inserimento dei crediti ceduti (in specie, risultando l'operazione tra ed CP_4
ma non tra Compass e Banca Ifis); la nullità delle clausole concernenti i costi CP_2
inclusi scorrettamente nel Taeg nonché di quelle aventi ad oggetto applicazione di interessi oltre il tasso soglia andando tenuto conto delle condizioni poste all'art. 9 del contratto;
la indeterminatezza del costo del finanziamento in discordanza tra tasso nominale e quello effettivo;
la vessatorietà della previsione “di pagamento di somma di denaro a titolo di risarcimento di importo manifestamente eccessivo”. Costituita l'opposta rilevava la propria piena titolarità, la specificità, certezza e liquidità del credito dettagliato da certificazione ex art. 50 Tub, la conoscenza delle condizioni e costi in capo al mutuatario, la liceità dei tassi applicati, la insussistenza di clausole vessatorie e/o abusive e di condizioni illecite.
Comparse le parti e rigettate le eccezioni preliminari sulla tardività della notifica e difetto di titolarità con ordinanza del 12.04.2022, la causa veniva fissata per la precisazione delle conclusioni ed assegnata ad altro Giudice con decreto 08.05.2023.
Nelle more del giudizio, interveniva quale successore a titolo particolare della CP_1 creditrice procedente , e per essa incaricata dell'attività di CP_2 Controparte_3
amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti, in forza del contratto
08/03/2022 con cui cedeva alla prima tutti i crediti per capitale, interessi, CP_2
anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla data di riferimento, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro eventualmente dovuto alla medesima data
Pagina 3 di riferimento in base al contratto e/o a successivi provvedimenti giudiziali e vantati dalla stessa cedente nei confronti dei relativi soggetti debitori.
Seguiva decreto Presidente Sezione Civile del 07.05.2024 con cui veniva disposta assegnazione allo scrivente Giudicante. Dopo l'adempimento di precisazione, il processo veniva fissato per la discussione ex art. 281 quinquies cpc.
In fatto e diritto
Il processo è istruito documentalmente.
Risultano in atti:
- l'avvenuta erogazione del prestito da parte di Compass Spa per l'importo di e.
30mila (commissione di euro 300,00- premio assicurativo di euro 2.54520 - costo del finanziamento per euro 7.104,60 per un costo totale di e. 39.949,80) al tasso Tan 7,99% , Taeg 8,85% per n. 60 rate mensili di euro 665,83 dal
15.03.2011 al 15.02.2016;
- il pagamento delle rate dalla n. 1 alla n. 11, (parzialmente .la rata n. 12), 13;
- la comunicazione di decadenza dal beneficio del 01.03.2013;
- l'importo a titolo di interessi di mora pari ad euro 1.348,78 calcolato sul capitale di euro 27.275,54 nell'arco temporale dal 01.03.2013 al 28.01.2019;
- l'importo ingiunto per euro 30.808,32, frutto della sommatoria del capitale scaduto e a scadere, spese, penale, interessi corrispettivi e di mora;
- la identificazione del credito con NDG (: numero di sofferenza) 0313501813;
- la cessione a del 18.12.2013 sulla base della L. n. 130 / 1999 CP_5
(come mod. da L. 80/ 2005), comunicata al debitore ceduto con racc.ar del
14.05.2014, notificata per compiuta giacenza il 27.06.2014;
- la successiva operazione di cartolarizzazione del 28.01.2019 tra CP_4
(società del gruppo Banca Ifis per acquisizione/ dismissione/ gestione portafogli crediti non performing) ed (si v. documento notarile n.50642 Rep. CP_2
– 25203 Racc. Notaio concernente il credito a sofferenza, Persona_1
comunicata con racc. ar 04.03.2019 e notificata per compiuta giacenza il
13.04.2019 ;
- la pubblicazione della cessione su GU n. 14 del 02.02.2019 con espressa individuazione de“i crediti inseriti nella lista Notaio ” Persona_2
Pagina 4 - contratto dell'08/03/2022 con cui acquistava pro-soluto da Controparte_1
- Comparto 2 un pacchetto di crediti pecuniari individuabili in Controparte_2
blocco ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 Pt_3 cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 31 del
17.03.2022;
- conferimento di incarico a di compiere, con riferimento ai Controparte_3
crediti dei quali è titolare, gli atti ritenuti necessari e/o utili e/o CP_1
opportuni per lo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti.
Il contratto di finanziamento personale ha, pertanto, avuto concreto corso tra le parti, nè vengono contestati l'esistenza del rapporto, la somma ricevuta, il contenuto pattizio, la mancata corresponsione delle rate.
La titolarità del credito ceduto trova pieno fondamento in capo all'ingiungente cessionaria.
All'uopo, si richiama l'ordinanza della Suprema Corte Sez. I n. 5129 del 26 febbraio
2020 conforme ad orientamento consolidato in materia;
ex pluris, Cass. Civ. Sez. II n.
12611/ 2021.
“Per quanto concerne le norme sulla cessione, rilevano tre regole fondamentali.
La prima deriva dall'art. 1260 co. 1 cc che pone come principio generale, fatti salvi determinati limiti della legge speciale qui ininfluenti, quello della libera cedibilità dei crediti;
si tratta di un principio idoneo ad ingenerare nel cessionario l'affidamento di normale cedibilità del credito e, pertanto, di legittimità e regolarità della cessione operata a suo favore.
La seconda è desumibile dall'art. 1372 c.c., comma 1, in base al quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge;
ed è del tutto normale che il cessionario sia estraneo all'accordo di non cedibilità intercorso – per un interesse che è soltanto di costoro – tra cedente e ceduto.
La terza deriva dall'art. 1260 c.c., comma 2, secondo cui solo eccezionalmente il divieto di cessione può essere opposto al cessionario, allorquando si provi (ad onere del cedente o del ceduto) che questi ne era a conoscenza”.
Pagina 5 Ne deriva che il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto sia tenuto a dare prova del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche della causa della cessione stessa. A sua volta, il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, rimanendo egli esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione.
E', inoltre, fornita prova della cessione in blocco ex art. 4 l. n. 130/1999 in relazione ad art. 58 co. 2, 3,4 Tub conseguendo gli effetti di notifica ex art. 1264 cc.
La ratio dell'art. 58 Tub, in disciplina derogatoria a quella codicistica, d'altra parte, è nella caratterizzazione precipua delle cessioni in blocco, costituite da aziende o rami di azienda, da intere poste di beni, crediti, rapporti giuridici, che vengono individuati per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, perciò venendo consentita la pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Sicchè, la titolarità del credito in capo al cessionario è dimostrabile con la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla GU recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare l'inclusione del credito ceduto (nella fattispecie rintracciabile:
“i crediti inseriti nella lista Notaio ”), si cfr. in conformità le recenti Persona_2
pronunce Cass. Civ. ord. n. 5190 del 27.02.2025 e Cass. Civ Sez. III n. 9073 del
06.04.2025.
E' dimostrata la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine. Si concorda con la posizione giurisprudenziale in base alla quale “La decadenza del beneficio del termine comporta, in capo all'istituto di credito che ha concesso il finanziamento, la possibilità di richiedere al debitore la restituzione immediata del debito in seguito ad inadempienze contrattuali, senza attendere l'ordinario pagamento rateale. Requisito essenziale affinché possa operare tale garanzia è la necessità che il creditore richieda l'immediato pagamento al debitore, richiesta che può ritenersi effettuata anche solo con la domanda giudiziale di pagamento del debito, non
Pagina 6 occorrendo una distinta e preventiva intimazione”, si v. Tribunale Vicenza sez. I,
29/08/2023, n.1565; in tal senso anche Trib. Brindisi 06.05.2024
Traendo origine la pretesa creditoria da un contratto di prestito personale, non vi è onere di produrre l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB alla luce della particolare morfologia dell'operazione in questione che prevede un'obbligazione restitutoria fissa, sebbene frazionata nel tempo.
Nel caso di specie, in ultimo, non viene specificatamente contestato l'importo debitorio, andando rilevato che non emerge anomalia usuraria sia per i tassi corrispettivi che di mora. Il conteggio evidenzia il tasso di mora applicato nella percentuale di 0,82% dal
2013 al 2019, il costo effettivo Taeg (al 8,507 %) in misura inferiore rispetto a quello contrattualizzato, di contro alla soglia usura del 16,95% per del trimestre gennaio marzo 2011, peraltro andando esclusa dalla fisiologia del piano di ammortamento alla francese la capitalizzazione composta che vede l'applicazione degli interessi non sulla rata ma sulla quota capitale
L'opponente non fornisce dimostrazione di puntuale contestazione e/o di fatto estintivo secondo gli ordinari criteri del riparto dell'onere della prova: “è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, ovvero dell'avvenuto adempimento, potendo il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, dare la sola prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte” (SS. UU.
13533/2001).
Infine, le clausole 1341 co. 2 cc sono tutte ratificate con specifica sottoscrizione, non rilevandosi alla loro lettura alcuna illiceità.
Il negozio, in definitiva, conserva il suo nerbo di onerosità e legittimità con esito del giudizio di piena conferma del credito.
Consegue l'addebito delle spese e compensi di lite in capo all'opponente quantificate in euro 3.600,00 oltre spese forf., iva e cap, entro lo scaglione di valore con adozione dei parametri minimi di fase ex Dm 55/ 2014 come mod.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pagina 7 rigetta la opposizione proposta da TO ON;
accerta e dichiara la legittimità del diritto di credito portato nel d.i. opposto e vantato da in persona del l.r.p.t., nella qualità di successore a CP_1
titolo particolare di e per essa mandataria con CP_6 Controparte_3
rappresentanza,; per l'effetto,
conferma il decreto ingiuntivo n. 915/ 2020 Reg. Decr. Ing. pronunciato dal
Tribunale di Brindisi nel Procedimento iscritto al n. 2631/2020 RG;
condanna TO ON al pagamento in favore di in persona CP_1
del l.r.., e per essa in persona del l.r., al pagamento di euro Controparte_3
30.808,32 oltre interessi di mora, dalla domanda al soddisfo al tasso convenzionale indicato in ricorso contenuto nei limiti del c.d. tasso soglia;
condanna TO ON al pagamento in favore di in persona CP_1
del l.r.., e per essa , in persona del l.r., degli onorari di lite per il Controparte_3
presente giudizio per euro 3.600,00, spese forf., Cassa Avvocati, Iva oltre alla rifusione delle competenze e spese come liquidate nel procedimento monitorio.
Brindisi, 17.04.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
Pagina 8
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Lavinia Gala, in esito alla udienza del 14.04.2025, ha pronunciato sentenza nel procedimento civile n. 1024/ 2021 R. G. tra
TO ON (cf: ), C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Vitale del Foro di Brindisi presso il cui
Studio in GL ME (BR) via F. Petrarca 21 bis è elettivamente domiciliato,
opponente contro
(cf.: ), in persona del suo l.r., nella qualità successore a CP_1 P.IVA_1 titolo particolare di rappresentata dalla procuratrice speciale CP_2 [...]
Parte_1
e per essa (cf: , in persona del suo l.r., quale Controparte_3 P.IVA_2 mandataria, rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Isidori del Foro di Grosseto ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Francesco Terruli del Foro di Brindisi in Martina Franca via G. D'Annunzio 21, opposta
***
Ogg.: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 915/ 2020 Reg. Decr. Ing. pronunciato dal Tribunale di Brindisi il 12.09.2020 nel Procedimento iscritto al n. 2631/2020 RG
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Conclusioni Per l'opponente:
- in via preliminare, dichiarare l'inefficacia del di opposto ai sensi dell'art. 644 cpc perché notificato oltre il termine di 60 gg dalla pronuncia;
- sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della con conseguente declaratoria di nullità del di opposto;
CP_2
- dichiarare nullo, comunque nullo ed improduttivo di effetti giuridici il di n. 915 reso il 12.09.2020 dal Tribunale di Brindisi e depositato il 15.09.2020 in persona del Giudice Dott. Francesco Giliberti nel procedimento iscritto al n.
2631/ 2020 RG per i motivi di cui in narrativa;
- in subordine, previa dichiarazione di nullità del d.i., dichiarare, con ogni conseguenza, l'invalidità e la nullità parziale del contratto di finanziamento per cui è causa per le ragioni di cui in narrativa;
- dichiarare comunque che per effetto dell'art. 1815 cc, della indeterminabilità del costo complessivo del credito, del Taeg reale diverso da quello indicato in contratto, e comunque di qualsiasi altro motivo ravvisabile nei fatti esposti, che nulla è dovuto dal SI. TO ON alla a titolo di interesse, CP_2 oneri e spese;
- in subordine, salvo ogni diritto di gravame, dichiarare che l'istante è tenuto a pagare solo il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 co. 7 Tub o, se più favorevole per il muituattario, i soli interessi legali;
- in via più gradata, sempre con riserva di gravame, dichiarare che comunque nulla è dovuto dal mutuatario a titolo di interessi di mora e che nulla è dovuto per il costo dell'assicurazione per la quale la società dovrà essere condannata alla restituzione;
- condannare e/o al pagamento delle CP_2 Parte_1 spese e competenze di lite con la loro totale distrazione a favore del deducente legale anticipatario.
- Si chiede ove occorra disporsi ctru contabile per la verifica di quanto sopra esposto con vittoria di spese e competenze di lite. Per l'opposta:
- in via preliminare e pregiudiziale, concedere alle parti, in ragione della instaurata procedura di mediazione, un rinvio della causa, fatti salvi i diritti di prima udienza, al fine di tentare di addivenire ad un bonario componimento della vertenza in corso;
- dichiarare provvisoriamente esecutivo il di opposto ai sensi dell'art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione per le causali in atti;
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, della opposizione ex adverso proposta;
- in conseguenza e per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa e, ancora, in conseguenza e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 915 anno 2020 del Tribunale ordinario di Brindisi, così condannando controparte al pagamento della somma di 30.808,32 euro, oltre interessi e spese come ingiunti nel suddetto decreto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione avversaria, comunque accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, delle ragioni della controparte, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare la stessa controparte al pagamento della somma di 30.808,32 o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio, oltre interessi come domandati con il ricorso monitorio;
- in ogni caso, condannare controparte per lite temeraria ex art. 96 co. 3 cpc;
- condannare controparte al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltrechè, comunque, del procedimento monitorio, laddove malaguratamente parzialmente revocato il di n. 915 anno 2020 del Tribunale ordinario di Brindisi nonché successive occorrende oltre rimborso forfettario ed imposte come per legge.
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Svolgimento del processo
Con il decreto impugnato veniva ingiunto dalla cessionaria il pagamento per un ammontare passivo di euro 30.808,32 (di cui euro 29.406,47 a titolo di capitale ed euro
1.401,85 a titolo di interessi moratori maturati dalla risoluzione 28.01.2019) oltre interessi moratori, derivante da finanziamento personale n. 9309493 del 10.02.2011 stipulato da con Compass Spa da restituirsi con piano di ammortamento di n Parte_2
60 rate mensili.
Con opposizione si lamentava: la tardività della notifica del d.i. avvenuta il 08.02.21 oltre i 60 gg. dal deposito del 15.09.2020; il difetto di legittimazione attiva essendo insufficiente ex art. 58 TUB la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale priva dell'inserimento dei crediti ceduti (in specie, risultando l'operazione tra ed CP_4
ma non tra Compass e Banca Ifis); la nullità delle clausole concernenti i costi CP_2
inclusi scorrettamente nel Taeg nonché di quelle aventi ad oggetto applicazione di interessi oltre il tasso soglia andando tenuto conto delle condizioni poste all'art. 9 del contratto;
la indeterminatezza del costo del finanziamento in discordanza tra tasso nominale e quello effettivo;
la vessatorietà della previsione “di pagamento di somma di denaro a titolo di risarcimento di importo manifestamente eccessivo”. Costituita l'opposta rilevava la propria piena titolarità, la specificità, certezza e liquidità del credito dettagliato da certificazione ex art. 50 Tub, la conoscenza delle condizioni e costi in capo al mutuatario, la liceità dei tassi applicati, la insussistenza di clausole vessatorie e/o abusive e di condizioni illecite.
Comparse le parti e rigettate le eccezioni preliminari sulla tardività della notifica e difetto di titolarità con ordinanza del 12.04.2022, la causa veniva fissata per la precisazione delle conclusioni ed assegnata ad altro Giudice con decreto 08.05.2023.
Nelle more del giudizio, interveniva quale successore a titolo particolare della CP_1 creditrice procedente , e per essa incaricata dell'attività di CP_2 Controparte_3
amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti, in forza del contratto
08/03/2022 con cui cedeva alla prima tutti i crediti per capitale, interessi, CP_2
anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla data di riferimento, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro eventualmente dovuto alla medesima data
Pagina 3 di riferimento in base al contratto e/o a successivi provvedimenti giudiziali e vantati dalla stessa cedente nei confronti dei relativi soggetti debitori.
Seguiva decreto Presidente Sezione Civile del 07.05.2024 con cui veniva disposta assegnazione allo scrivente Giudicante. Dopo l'adempimento di precisazione, il processo veniva fissato per la discussione ex art. 281 quinquies cpc.
In fatto e diritto
Il processo è istruito documentalmente.
Risultano in atti:
- l'avvenuta erogazione del prestito da parte di Compass Spa per l'importo di e.
30mila (commissione di euro 300,00- premio assicurativo di euro 2.54520 - costo del finanziamento per euro 7.104,60 per un costo totale di e. 39.949,80) al tasso Tan 7,99% , Taeg 8,85% per n. 60 rate mensili di euro 665,83 dal
15.03.2011 al 15.02.2016;
- il pagamento delle rate dalla n. 1 alla n. 11, (parzialmente .la rata n. 12), 13;
- la comunicazione di decadenza dal beneficio del 01.03.2013;
- l'importo a titolo di interessi di mora pari ad euro 1.348,78 calcolato sul capitale di euro 27.275,54 nell'arco temporale dal 01.03.2013 al 28.01.2019;
- l'importo ingiunto per euro 30.808,32, frutto della sommatoria del capitale scaduto e a scadere, spese, penale, interessi corrispettivi e di mora;
- la identificazione del credito con NDG (: numero di sofferenza) 0313501813;
- la cessione a del 18.12.2013 sulla base della L. n. 130 / 1999 CP_5
(come mod. da L. 80/ 2005), comunicata al debitore ceduto con racc.ar del
14.05.2014, notificata per compiuta giacenza il 27.06.2014;
- la successiva operazione di cartolarizzazione del 28.01.2019 tra CP_4
(società del gruppo Banca Ifis per acquisizione/ dismissione/ gestione portafogli crediti non performing) ed (si v. documento notarile n.50642 Rep. CP_2
– 25203 Racc. Notaio concernente il credito a sofferenza, Persona_1
comunicata con racc. ar 04.03.2019 e notificata per compiuta giacenza il
13.04.2019 ;
- la pubblicazione della cessione su GU n. 14 del 02.02.2019 con espressa individuazione de“i crediti inseriti nella lista Notaio ” Persona_2
Pagina 4 - contratto dell'08/03/2022 con cui acquistava pro-soluto da Controparte_1
- Comparto 2 un pacchetto di crediti pecuniari individuabili in Controparte_2
blocco ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 Pt_3 cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 31 del
17.03.2022;
- conferimento di incarico a di compiere, con riferimento ai Controparte_3
crediti dei quali è titolare, gli atti ritenuti necessari e/o utili e/o CP_1
opportuni per lo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti.
Il contratto di finanziamento personale ha, pertanto, avuto concreto corso tra le parti, nè vengono contestati l'esistenza del rapporto, la somma ricevuta, il contenuto pattizio, la mancata corresponsione delle rate.
La titolarità del credito ceduto trova pieno fondamento in capo all'ingiungente cessionaria.
All'uopo, si richiama l'ordinanza della Suprema Corte Sez. I n. 5129 del 26 febbraio
2020 conforme ad orientamento consolidato in materia;
ex pluris, Cass. Civ. Sez. II n.
12611/ 2021.
“Per quanto concerne le norme sulla cessione, rilevano tre regole fondamentali.
La prima deriva dall'art. 1260 co. 1 cc che pone come principio generale, fatti salvi determinati limiti della legge speciale qui ininfluenti, quello della libera cedibilità dei crediti;
si tratta di un principio idoneo ad ingenerare nel cessionario l'affidamento di normale cedibilità del credito e, pertanto, di legittimità e regolarità della cessione operata a suo favore.
La seconda è desumibile dall'art. 1372 c.c., comma 1, in base al quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge;
ed è del tutto normale che il cessionario sia estraneo all'accordo di non cedibilità intercorso – per un interesse che è soltanto di costoro – tra cedente e ceduto.
La terza deriva dall'art. 1260 c.c., comma 2, secondo cui solo eccezionalmente il divieto di cessione può essere opposto al cessionario, allorquando si provi (ad onere del cedente o del ceduto) che questi ne era a conoscenza”.
Pagina 5 Ne deriva che il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto sia tenuto a dare prova del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche della causa della cessione stessa. A sua volta, il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, rimanendo egli esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione.
E', inoltre, fornita prova della cessione in blocco ex art. 4 l. n. 130/1999 in relazione ad art. 58 co. 2, 3,4 Tub conseguendo gli effetti di notifica ex art. 1264 cc.
La ratio dell'art. 58 Tub, in disciplina derogatoria a quella codicistica, d'altra parte, è nella caratterizzazione precipua delle cessioni in blocco, costituite da aziende o rami di azienda, da intere poste di beni, crediti, rapporti giuridici, che vengono individuati per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, perciò venendo consentita la pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Sicchè, la titolarità del credito in capo al cessionario è dimostrabile con la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla GU recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare l'inclusione del credito ceduto (nella fattispecie rintracciabile:
“i crediti inseriti nella lista Notaio ”), si cfr. in conformità le recenti Persona_2
pronunce Cass. Civ. ord. n. 5190 del 27.02.2025 e Cass. Civ Sez. III n. 9073 del
06.04.2025.
E' dimostrata la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine. Si concorda con la posizione giurisprudenziale in base alla quale “La decadenza del beneficio del termine comporta, in capo all'istituto di credito che ha concesso il finanziamento, la possibilità di richiedere al debitore la restituzione immediata del debito in seguito ad inadempienze contrattuali, senza attendere l'ordinario pagamento rateale. Requisito essenziale affinché possa operare tale garanzia è la necessità che il creditore richieda l'immediato pagamento al debitore, richiesta che può ritenersi effettuata anche solo con la domanda giudiziale di pagamento del debito, non
Pagina 6 occorrendo una distinta e preventiva intimazione”, si v. Tribunale Vicenza sez. I,
29/08/2023, n.1565; in tal senso anche Trib. Brindisi 06.05.2024
Traendo origine la pretesa creditoria da un contratto di prestito personale, non vi è onere di produrre l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB alla luce della particolare morfologia dell'operazione in questione che prevede un'obbligazione restitutoria fissa, sebbene frazionata nel tempo.
Nel caso di specie, in ultimo, non viene specificatamente contestato l'importo debitorio, andando rilevato che non emerge anomalia usuraria sia per i tassi corrispettivi che di mora. Il conteggio evidenzia il tasso di mora applicato nella percentuale di 0,82% dal
2013 al 2019, il costo effettivo Taeg (al 8,507 %) in misura inferiore rispetto a quello contrattualizzato, di contro alla soglia usura del 16,95% per del trimestre gennaio marzo 2011, peraltro andando esclusa dalla fisiologia del piano di ammortamento alla francese la capitalizzazione composta che vede l'applicazione degli interessi non sulla rata ma sulla quota capitale
L'opponente non fornisce dimostrazione di puntuale contestazione e/o di fatto estintivo secondo gli ordinari criteri del riparto dell'onere della prova: “è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, ovvero dell'avvenuto adempimento, potendo il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, dare la sola prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte” (SS. UU.
13533/2001).
Infine, le clausole 1341 co. 2 cc sono tutte ratificate con specifica sottoscrizione, non rilevandosi alla loro lettura alcuna illiceità.
Il negozio, in definitiva, conserva il suo nerbo di onerosità e legittimità con esito del giudizio di piena conferma del credito.
Consegue l'addebito delle spese e compensi di lite in capo all'opponente quantificate in euro 3.600,00 oltre spese forf., iva e cap, entro lo scaglione di valore con adozione dei parametri minimi di fase ex Dm 55/ 2014 come mod.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pagina 7 rigetta la opposizione proposta da TO ON;
accerta e dichiara la legittimità del diritto di credito portato nel d.i. opposto e vantato da in persona del l.r.p.t., nella qualità di successore a CP_1
titolo particolare di e per essa mandataria con CP_6 Controparte_3
rappresentanza,; per l'effetto,
conferma il decreto ingiuntivo n. 915/ 2020 Reg. Decr. Ing. pronunciato dal
Tribunale di Brindisi nel Procedimento iscritto al n. 2631/2020 RG;
condanna TO ON al pagamento in favore di in persona CP_1
del l.r.., e per essa in persona del l.r., al pagamento di euro Controparte_3
30.808,32 oltre interessi di mora, dalla domanda al soddisfo al tasso convenzionale indicato in ricorso contenuto nei limiti del c.d. tasso soglia;
condanna TO ON al pagamento in favore di in persona CP_1
del l.r.., e per essa , in persona del l.r., degli onorari di lite per il Controparte_3
presente giudizio per euro 3.600,00, spese forf., Cassa Avvocati, Iva oltre alla rifusione delle competenze e spese come liquidate nel procedimento monitorio.
Brindisi, 17.04.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
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