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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 214 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Lacquari, n. 62, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giuseppe Altieri (PEC: ), che la rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Dante Alighieri, presso l'avv. Rosa Sabrina Antonella Caglioti (PEC: ) che la rappresenta e Email_2 difende, giusta procura posta in atti
RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 09.02.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere I) una declaratoria di illegittimità dei provvedimenti amministrativi emessi dall' resistente, mediante i quali, la stessa veniva sospesa dallo svolgimento dell'attività CP_1 lavorativa e II) la corresponsione dei ratei di retribuzione maturati durante il periodo di sospensione, con connesso risarcimento del danno.
1 La ricorrente rappresentava di essere stata assunta dall'Azienda sanitaria con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere, con contratto a tempo indeterminato, inquadrata al livello D1 del CCNL Comparto Sanità, per 36 ore settimanali, e di aver ricevuto, il 18 gennaio 2022, Cont una nota prot. 3928, con cui l' le comunicava la sospensione dell'attività lavorativa, sulla base della Delibera n. 1549/CS del 23 settembre 2021, considerata valida fino “all'assolvimento dell'obbligo vaccinale”, considerata illegittima, per violazione dell'art. 4 del d.l. n. 44/22 come modificato dal decreto-legge 172/2021 e con decreto legge n. 1 del 2022. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'on. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: ove occorra previa eventuale disapplicazione degli Cont atti amministrativi ritenuti illegittimi, accertare e dichiarare che la sospensione disposta dall' di
Vibo Valentia nei confronti della ricorrente per il periodo dal 9 gennaio 2022 al 2 novembre 2022 è illegittima;
Condannare l' al pagamento per retribuzione non corrisposta nel Controparte_3 periodo di illegittima sospensione dal lavoro pari ad euro 26.071,95, come da conteggi in atti, o a quella minore o maggiore ritenuta di giustizia;
condannare l'ASP di Vibo Valentia al risarcimento del danno esistenziale per aver illegittimamente sospeso la lavoratrice dal servizio con quantificazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice Con interessi e rivalutazione monetaria e rivalsa di spese e competenze del giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , la Controparte_1 quale contestando le avverse pretese, sottolineava la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso con favore delle spese di lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. La sospensione dall'attività lavorativa – con connessa omissione del versamento della retribuzione
– posta in essere dall' – nei confronti dell'odierna ricorrente – risulta legittima, Controparte_1 poiché emessa in ossequio alla normativa in vigore durante il periodo pandemico, impositiva dell'obbligo vaccinale;
adempimento – quest'ultimo – non ossequiato da Pt_1
3. Pertanto, deve considerarsi valida la nota, avente numero di protocollo 3928 del 18/01/2022, con Cont cui l' portava alla legale conoscenza della dipendente la sospensione dall'attività lavorativa, verificatasi nel periodo intercorrente fra il 9 gennaio e il 2 novembre del 2022.
4. L'art. 4 del D.L. n. 44 del primo aprile 2021 – convertito, in seguito, nella L. n. 76/2021 – ha introdotto l'obbligo vaccinale per i professionisti sanitari, considerandolo – pertanto – quale requisito essenziale per lo svolgimento della professione, al cui mancato adempimento sarebbe dipesa la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni sanitarie, al fine di contenere il contagio virale.
5. La Suprema Corte, nel riportare le modifiche che hanno interessato il quadro normativo, durante il periodo pandemico, con la sent. n. 12211, emessa il 6 maggio 2024, ha evidenziato i seguenti principi di diritto: «1) l'art. 4 del d.l.
1.4.2021 n. 44, nel testo originario, ha imposto l'obbligo vaccinale ai soli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43/2006 impegnati nelle strutture indicate nel comma 1 della disposizione e ne ha consentito la sospensione, in caso di rifiuto, subordinatamente alla dimostrazione dell'impossibilità di utilizzazione dell'operatore in mansioni non implicanti contatti interpersonali e rischio di diffusione del contagio;
2) lo stesso art. 4, nel testo riformulato dal d.l. 26 2021 n. 172, ha esteso l'obbligo vaccinale a tutti gli appartenenti alle categorie indicate nel comma 1, a prescindere dalle mansioni espletate e dai luoghi di esercizio dell'attività e, a partire dal 15 dicembre 2021, l'art. 4 ter del d.l. n. 172/2021 ha imposto l'obbligo vaccinale anche ai dipendenti inquadrati in categorie diverse da quelle sopra indicate, purché
2 impegnati a rendere la prestazione lavorativa nelle strutture sanitarie e socio sanitarie elencate nell'art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992; 3) il dipendente sospeso dal servizio in assenza delle condizioni richieste dalla legge vigente ratione temporis ha diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni perse, a condizione che la prestazione lavorativa potesse essere dallo stesso legittimamente resa, sicché la successiva ricomprensione nella platea dei destinatari dell'obbligo di vaccinazione, rendendo illecita la prestazione medesima, esclude anche la risarcibilità del danno».
6. Pertanto, poiché il periodo contestato dalla professionista deve essere collocato nella “secondo fase” (avviata con il D.L. 172/2021) della disciplina vigente in merito, durante la pandemia, occorre ritenere legittima la sospensione disposta dall'azienda datrice di lavoro, in occasione del rifiuto di alla sottoposizione alla vaccinazione, giustificando, di conseguenza, la sospensione dal servizio Pt_1
e dalla retribuzione e, al contempo, escludendo il risarcimento del danno anche auspicato dalla ricorrente.
7. Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €1.500,00, oltre Parte_1 accessori di legge da corrispondere in favore dell' , Controparte_1
Vibo Valentia, 15/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Lacquari, n. 62, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giuseppe Altieri (PEC: ), che la rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Dante Alighieri, presso l'avv. Rosa Sabrina Antonella Caglioti (PEC: ) che la rappresenta e Email_2 difende, giusta procura posta in atti
RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 09.02.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere I) una declaratoria di illegittimità dei provvedimenti amministrativi emessi dall' resistente, mediante i quali, la stessa veniva sospesa dallo svolgimento dell'attività CP_1 lavorativa e II) la corresponsione dei ratei di retribuzione maturati durante il periodo di sospensione, con connesso risarcimento del danno.
1 La ricorrente rappresentava di essere stata assunta dall'Azienda sanitaria con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere, con contratto a tempo indeterminato, inquadrata al livello D1 del CCNL Comparto Sanità, per 36 ore settimanali, e di aver ricevuto, il 18 gennaio 2022, Cont una nota prot. 3928, con cui l' le comunicava la sospensione dell'attività lavorativa, sulla base della Delibera n. 1549/CS del 23 settembre 2021, considerata valida fino “all'assolvimento dell'obbligo vaccinale”, considerata illegittima, per violazione dell'art. 4 del d.l. n. 44/22 come modificato dal decreto-legge 172/2021 e con decreto legge n. 1 del 2022. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'on. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: ove occorra previa eventuale disapplicazione degli Cont atti amministrativi ritenuti illegittimi, accertare e dichiarare che la sospensione disposta dall' di
Vibo Valentia nei confronti della ricorrente per il periodo dal 9 gennaio 2022 al 2 novembre 2022 è illegittima;
Condannare l' al pagamento per retribuzione non corrisposta nel Controparte_3 periodo di illegittima sospensione dal lavoro pari ad euro 26.071,95, come da conteggi in atti, o a quella minore o maggiore ritenuta di giustizia;
condannare l'ASP di Vibo Valentia al risarcimento del danno esistenziale per aver illegittimamente sospeso la lavoratrice dal servizio con quantificazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice Con interessi e rivalutazione monetaria e rivalsa di spese e competenze del giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , la Controparte_1 quale contestando le avverse pretese, sottolineava la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso con favore delle spese di lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. La sospensione dall'attività lavorativa – con connessa omissione del versamento della retribuzione
– posta in essere dall' – nei confronti dell'odierna ricorrente – risulta legittima, Controparte_1 poiché emessa in ossequio alla normativa in vigore durante il periodo pandemico, impositiva dell'obbligo vaccinale;
adempimento – quest'ultimo – non ossequiato da Pt_1
3. Pertanto, deve considerarsi valida la nota, avente numero di protocollo 3928 del 18/01/2022, con Cont cui l' portava alla legale conoscenza della dipendente la sospensione dall'attività lavorativa, verificatasi nel periodo intercorrente fra il 9 gennaio e il 2 novembre del 2022.
4. L'art. 4 del D.L. n. 44 del primo aprile 2021 – convertito, in seguito, nella L. n. 76/2021 – ha introdotto l'obbligo vaccinale per i professionisti sanitari, considerandolo – pertanto – quale requisito essenziale per lo svolgimento della professione, al cui mancato adempimento sarebbe dipesa la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni sanitarie, al fine di contenere il contagio virale.
5. La Suprema Corte, nel riportare le modifiche che hanno interessato il quadro normativo, durante il periodo pandemico, con la sent. n. 12211, emessa il 6 maggio 2024, ha evidenziato i seguenti principi di diritto: «1) l'art. 4 del d.l.
1.4.2021 n. 44, nel testo originario, ha imposto l'obbligo vaccinale ai soli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43/2006 impegnati nelle strutture indicate nel comma 1 della disposizione e ne ha consentito la sospensione, in caso di rifiuto, subordinatamente alla dimostrazione dell'impossibilità di utilizzazione dell'operatore in mansioni non implicanti contatti interpersonali e rischio di diffusione del contagio;
2) lo stesso art. 4, nel testo riformulato dal d.l. 26 2021 n. 172, ha esteso l'obbligo vaccinale a tutti gli appartenenti alle categorie indicate nel comma 1, a prescindere dalle mansioni espletate e dai luoghi di esercizio dell'attività e, a partire dal 15 dicembre 2021, l'art. 4 ter del d.l. n. 172/2021 ha imposto l'obbligo vaccinale anche ai dipendenti inquadrati in categorie diverse da quelle sopra indicate, purché
2 impegnati a rendere la prestazione lavorativa nelle strutture sanitarie e socio sanitarie elencate nell'art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992; 3) il dipendente sospeso dal servizio in assenza delle condizioni richieste dalla legge vigente ratione temporis ha diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni perse, a condizione che la prestazione lavorativa potesse essere dallo stesso legittimamente resa, sicché la successiva ricomprensione nella platea dei destinatari dell'obbligo di vaccinazione, rendendo illecita la prestazione medesima, esclude anche la risarcibilità del danno».
6. Pertanto, poiché il periodo contestato dalla professionista deve essere collocato nella “secondo fase” (avviata con il D.L. 172/2021) della disciplina vigente in merito, durante la pandemia, occorre ritenere legittima la sospensione disposta dall'azienda datrice di lavoro, in occasione del rifiuto di alla sottoposizione alla vaccinazione, giustificando, di conseguenza, la sospensione dal servizio Pt_1
e dalla retribuzione e, al contempo, escludendo il risarcimento del danno anche auspicato dalla ricorrente.
7. Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €1.500,00, oltre Parte_1 accessori di legge da corrispondere in favore dell' , Controparte_1
Vibo Valentia, 15/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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