Ordinanza collegiale 21 marzo 2025
Ordinanza collegiale 12 maggio 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00730/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02330/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2330 del 2024, proposto da
CO RR, VE Indicatore Di NZ, NZ D'OR, RI TE LL, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Ronca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cesa - Polizia Municipale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Tommaso Ventre, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Sorgente in Napoli, via Po n. 1 - Parco Parva Domus e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OR GU, UN NT, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Settore Polizia Municipale - Ufficio Area Vigilanza n. 8 del 04.03.2024, a firma del Dott. CO Barone, Registro Generale n. 16, pubblicata nell'albo pretorio del Comune di Cesa in data 04.03.2024, avente ad oggetto “L'istituzione di zona 30 nell'area scolastica e residenziale di via Pietro Nenni, con estensione a vicoli e strade adiacenti, avvio di fase sperimentale di moderazione del traffico in via E. Montale attraverso un intervento di redistribuzione degli spazi stradali” (Doc. 1);
- del decreto sindacale (con n. di protocollo attualmente sconosciuto) con il quale è stato nominato il Dott. CO Barone, ex comandante della Polizia Municipale, oggi dimesso, con competenze relative all'adozione degli atti di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali;
- dei verbali istruttori propedeutici all'ordinanza n. 8 del 04.03.2024 (con n. di prot. attualmente sconosciuti);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale all'ordinanza n. 8 del 04.03.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesa, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 la dott.ssa LA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che i ricorrenti, proprietari di unità abitative ove risiedono con i propri nuclei familiari site a Cesa (Ce) in via E. Montale, impugnano, unitamente ai provvedimenti presupposti, l’ordinanza del Settore Polizia Municipale - Ufficio Area Vigilanza n. 8 del 04.03.2024, con la quale, “valutata utile la sperimentazione dell'implementazione di un dispositivo di moderazione della velocità a partire da via Montale con la revisione della circolazione e della sosta veicolare e pedonale” si “ORDINA L’istituzione di un Zona 30 per l’ambito di via Nenni, via D. Alighieri, via E. Montale, via G. Verga e via G. D'Annunzio”, ivi disponendosi “L'implementazione di un dispositivo di moderazione della velocità a partire da una sperimentazione per via Montale con la revisione della circolazione e della sosta veicolare e pedonale secondo i seguenti termini:
- Limitare la larghezza della corsia veicolare a 3.00 m, e localmente, ove possibile, anche a 2,75 m, come consentito dal codice della strada in zone 30 residenziali e/o scolastiche, al fine di ridurre le dimensioni della carreggiata e moderare la velocità del traffico veicolare;
- Realizzare un percorso pedonale continuo dal punto di ingresso della strada, segnalato con segnaletica orizzontale "pedone" sul lato destro della carreggiata, tra il limite della carreggiata e gli stalli di sosta, con una larghezza di almeno 90 cm. Nel caso in cui tale dimensione non possa essere garantita, si sottolinea che, essendo la zona classificata come "Zona 30" e considerata un'area a velocità limitata nell'ambito residenziale, il traffico pedonale e ciclistico è comunque consentito anche in carreggiata, conformemente al nuovo Codice della Strada;
- Istituire un’area di sosta autoveicoli a raso lineare sul lato destro della carreggiata, ad eccezione delle aree di accesso e uscita dalle proprietà private lungo entrambi i lati della strada;
- segnalare l'inizio dell'area di sosta con un pannello integrativo "consentito solo negli spazi delimitati";
- Definire le dimensioni degli stalli di sosta (1,80 x 5 m) rispettando le norme del Decreto del 5 novembre 2001, delimitandoli con linee bianche larghe 12 cm;
- apporre 2 zone zebrate alla fine di ogni area di parcheggio (totale 10 zone)”;
Respinte preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall’Amministrazione comunale resistente atteso che: a) il provvedimento, seppur avente ad oggetto un progetto di natura sperimentale, in quanto idoneo a produrre effetti lesivi esterni concreti diretti e attuali giustifica la legittimazione ad agire di parte ricorrente, residente o proprietaria di unità immobiliari nella via oggetto della contestata individuazione degli stalli di sosta; b) la notifica del ricorso effettuata nei confronti dei Sigg.ri GU e NT (con prova di avvenuta consegna versata nel fascicolo informatico), entrambi residenti in via E. Montale, integra la corretta instaurazione del contraddittorio degli eventuali controinteressati (ininfluente, a tali fini, l’esposto presentato nei confronti del Sig. RR IC dai Sigg.ri RR CO e Indicatore Di NZ VE datato al 18.09.2024, circa 5 mesi dalla notifica del presente gravame); c) con la domanda principale e quella subordinata, parte ricorrente ha richiesto, accertatane l’illegittimità, di annullare l’ordinanza n. 8/2024 emessa dal Settore Polizia Municipale - Ufficio Area Vigilanza del Comune di Cesa e, soltanto per l’effetto, di condannare la P.A. alla attività procedimentale conseguente - quale la rimozione degli stalli destinati al parcheggio dei veicoli, l’istallazione di divieti di sosta, l’installazione di un percorso di transito pedonale – che rimane comunque riservata alla discrezionalità del potere dell’Amministrazione, come conformata dalla presente decisione;
Considerato che parte ricorrente lamenta, tra l’altro, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 157, comma 2, del CDS, nella parte in cui dispone, che “Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro” e dell’art. 140 del regolamento attuativo del CDS, ove è statuito che “Il modulo di corsia, inteso come distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la corsia va scelto tra i seguenti valori: 2,75 m - 3 m”, richiamando, altresì, il dettato del decreto ministeriale 5 novembre 2001, concernente "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" laddove, nello specifico, si prevede: "Una larghezza del marciapiede non inferiore a mt. 1,50";"Una larghezza minima della corsia di marcia di mt 3,50";
Specificato che, secondo quanto dedotto dalla medesima parte ricorrente, “Il Comune di Cesa, con l’ordinanza de qua , in vico E. Montale, strada cieca e con careggiata dalla risicata larghezza complessiva di 4,96 m, ha disposto il divieto di sosta soltanto sul lato sinistro, consentendo la sosta dei veicoli sul lato destro, ivi istituendo, inoltre, con mera segnaletica orizzontale, appositi stalli larghi 1,80 m e un percorso pedonale tra il limite della careggiata e gli stalli destinati al parcheggio largo almeno 90 cm. Le misure suindicate e cristallizzate nell’ordinanza gravata risultano, tuttavia, soltanto teoriche per gli stalli destinati al parcheggio, la cui larghezza è di 2,00 m, e per il percorso pedonale largo, in realtà, … soli 50 cm. Ciò ha comportato una riduzione della careggiata, nella parte destinata al transito veicolare in doppio senso di marcia, pari a 2,46 m di larghezza” “(in alcuni punti addirittura di 2,36 m) per l’intera lunghezza della tratta stradale (120 m)”, “ovvero 1,23 m per corsia” (cfr. ricorso introduttivo e memoria dell’8.11.2024 che richiama la relazione tecnica del CTP, Ing. Dario Capuozzo, del 30.04.2024 ove è asserito, a conferma, che “la larghezza della sede stradale è pari a 5,70 m,” e “che la larghezza delle singole banchine laterali è mediamente pari a 37 cm”, su entrambi i lati);
Vista la memoria difensiva dell’Amministrazione comunale, secondo la quale, di contro, “via Montale presenta una carreggiata di larghezza pari a 2,80 mt., al netto dei cordoli, mentre i previsti stalli per la sosta larghezza pari a 2.00 mt., oltre ad un percorso pedonale di larghezza pari a 90 cm.” (vds. attestato UTC - prot. n.7257/2024 a firma del responsabile dell’Area Tecnica versato in atti il 2.10.2024, ove si specifica anche che la medesima via ha “una lunghezza di 112,00 metri e una larghezza di circa 6,00 metri, con il punto più stretto che misura 5, 93 metri”); “di qui, l’infondatezza delle censure, non essendo seriamente ravvisabile la violazione delle previsioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento di attuazione nonché del D.M. del Ministro dei LL.PP. n. 236 del 14.06.1989 (art. 8.2.1, a mente del quale per i percorsi pedonali è consentita in deroga una larghezza minima di 90 centimetri) e del Decreto del 5.11.2001 (recante norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), rispondendo le riportate (reali) misure ai parametri di legge”;
Disposta, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., una verificazione ritenuta necessaria al fine del decidere, con i seguenti quesiti:
1. accerti il verificatore, previo sopralluogo dello stato dei luoghi, le caratteristiche plano/volumetriche afferenti a via E. Montale, effettuando, in particolare, e per tutto il percorso stradale, le misurazioni relative alla larghezza della sede stradale, delle singole banchine laterali, della carreggiata, degli stalli per la sosta e del percorso pedonale, indicando altresì la larghezza residua della corsia, singola e a doppio senso di marcia;
2. valuti il rispetto o meno delle previsioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento di attuazione nonché del D.M. del Ministro dei LL.PP. n. 236 del 14.06.1989 (art. 8.2.1, a mente del quale per i percorsi pedonali è asseritamente consentita, in deroga, una larghezza minima di 90 centimetri), del Decreto del 5.11.2001 (recante norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) e della cd. "Zona 30", verificando se le accertate misure siano rispondenti ai parametri di legge” (ordinanza collegiale n. 2429 del 6.12.2024);
Vista la relazione depositata in atti dal verificatore in data 28.07.2025 dalla quale risulta che:
I) quanto al primo quesito, “si riportano di seguito le misurazioni richieste nel quesito:
larghezza della sede stradale comprensiva della zanella (L 40 cm) = 568 – 570 cm; larghezza del percorso pedonale comprensivo della zanella = 96 – 100 cm; larghezza degli stalli = 174 – 180; larghezza residua della carreggiata (in corrispondenza di uno stallo) = 263 – 265”;
II) quanto al secondo quesito:
A) “il percorso pedonale presenta una larghezza variabile compresa tra i 96 cm e 1 metro… aggiungendosi che “per la misurazione della larghezza del percorso pedonale, in analogia con quanto previsto per la definizione del cosiddetto modulo di corsia (art. 140 del Regolamento di attuazione del CdS) - inteso come distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la corsia -, bisogna aggiungere la metà della larghezza della striscia di delimitazione, pari a 7 cm”.
Pertanto, “risulta pienamente rispondente alle previsioni di cui al D.M. del Ministro dei LL.PP. n. 236 del 14.06.1989. L’art. 8.2.1 (percorsi) recita, infatti: “Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare”. Parimenti risultano rispettate le previsioni di legge per “quanto attiene il codice della strada ove è necessario fare riferimento alle previsioni dell’art.157, comma 2 laddove recita: “Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4 (strade urbane a senso unico di marcia), in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro”;
B) “per quanto attiene la larghezza della strada, il Decreto del 5.11.2001 (recante norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) fa riferimento alle diverse categorie di strade previste dalla normativa vigente. Nel caso di specie si fa riferimento alla Categoria F, strade locali in ambito urbano. La soluzione base a 2 corsie di marcia prevede 9,50, di cui, 1,50+50+2,75 (X2) ed una velocità di progetto compresa tra 25 e 60 km/ora”. Ciò posto, nel caso all’esame:
a. “il Decreto di cui sopra si applica alle nuove costruzioni e non all’esistente”;
b. “i due edifici posti all’intersezione tra via E. Montale e via P. Nenni e che determinano la larghezza della strada pressoché costante per tutta la sua lunghezza, dal momento che i muri perimetrali sono a ridosso della stessa (a differenza di tutti gli altri edifici presenti lungo la strada, che sono arretrati rispetto alla stessa e presentano recinzioni e muri perimetrali, come da foto alla pagina successiva), sono stati realizzati in tutta evidenza in epoca anteriore alla pubblicazione del Decreto (costruzioni in muratura di tufo);
c. “trattandosi di strada priva di uscita, appare del tutto evidente che va garantita la percorribilità della stessa nei due sensi di marcia, indipendentemente dalla larghezza delle corsie”;
C) “per quanto attiene la sosta il succitato Decreto del 05.11.2001 prevede, per le strade di tipo F in ambito urbano, quale è appunto via E. Montale, che la stessa sia ammessa in appositi spazi (fascia di sosta). Per quanto attiene la larghezza degli stalli il paragrafo 3.4.7 del D.M. 05.11.2001 stabilisce che: “Gli stalli devono essere delimitati con segnaletica orizzontale; la profondità della fascia stradale da loro occupata è di 2,00 m. per la sosta in longitudinale, di 4,80 m. per la sosta inclinata a 45° e di 5,00 m. per quella perpendicolare al bordo della carreggiata. La larghezza del singolo stallo è di 2,00 m (eccezionalmente di 1,80 m.) per la sosta longitudinale, con una lunghezza occupata di 5,00 m.; è di 2,30 m. per la sosta trasversale”. “Anche in questo caso la larghezza degli stalli rispetta la normativa, poiché la stessa risulta compresa tra 174 e 180 cm, cui va aggiunta la metà della larghezza delle linee delimitatici, pari a 7 cm. Ne deriva una larghezza degli stalli compresa tra 188 e 194 cm, a seconda dei punti in cui è stata effettuata la misurazione”.
“Tenuto conto delle caratteristiche della strada in questione, appare evidente che lungo la stessa, in corrispondenza degli stalli di sosta attualmente presenti sulla carreggiata, non sia possibile il doppio senso di marcia, ma il senso unico alternato a vista, con la specifica del dare precedenza dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare. Reciprocamente, in direzione opposta, si avrà il diritto di precedenza dando la priorità a quel senso di circolazione che non è intralciato dalla presenza degli stalli”;
D) tutto ciò premesso, si conclude nel senso che “non vi siano palesi violazioni delle normative vigenti relativamente al Codice della Strada, del Regolamento di attuazione e del D.M. 05.11.2001 nell’Ordinanza oggetto del ricorso”;
Preso atto che, da ultimo, incontestato tra le parti risulta essere il dato della larghezza totale della strada pari ad un valore medio di 5,68 m;
Valutati, tuttavia, fondati i rilevi sostanziali sollevati da parte ricorrente avverso la bozza di relazione del verificatore, come riprodotti nella memoria del 23.09.2025, in atti, evidenziandosi palesi elementi di illogicità ed irragionevolezza laddove vengono presi in considerazione nelle misurazioni effettuate dall’organo ausiliario anche i 40 cm di cd. zanella, per tale intendendosi la fossetta che fiancheggia le strade per lo scolo dell’acqua piovana;
Specificato infatti che il verificatore sostiene che il percorso pedonale abbia una larghezza di 100 cm, annoverando, tuttavia, nel calcolo dello stesso i 40 cm di zanella sebbene quest’ultima, nel contesto della costruzione stradale, sia un elemento che si trova ai margini della carreggiata e che serve per raccogliere le acque superficiali e incanalarle verso pozzetti di raccolta o canali di scolo, pertanto, come tale, intransitabile per i pedoni in quanto riconducibile una sorta di canaletta utile a gestire il deflusso delle acque piovane;
Valutato, di contro, che tali considerazioni, applicate al caso di specie, con eliminazione dalla misurazione della zanella, restituiscono un percorso pedonale largo, al massimo, soli 60 cm, ovvero nettamente inferiore alla larghezza minima stabilita dall’art. 157, comma 2, del C.d.S., secondo il cui disposto “Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro” nonché a quella statuita dall’invocato D.M. del Ministro dei LL.PP. n. 236 del 14.06.1989 (art. 8.2.1) a mente del quale per i percorsi pedonali è consentita in deroga una larghezza minima di 90 centimetri;
Stimato, altresì, che conseguentemente, come osservato da parte ricorrente, lo stesso spazio della carreggiata destinato al transito veicolare nella sua interezza - necessariamente a doppio senso di marcia in quanto trattasi di strada chiusa -, risulta largo soli 223 cm, rectius 2,23 m, e non 263 cm come riportato dal Verificatore attribuendosi, ancora una volta, rilevanza alla predetta zanella/cunetta del marciapiede di sinistra (per chi entra in via E. Montale), i cui 40 cm di larghezza vengono illogicamente calcolati nel computo totale della corsia;
Preso, infatti, atto che, al capitolo 3, paragrafo 3.3, del D.M. 6792/2001, contenente le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, letteralmente si dispone che: “Ai fini delle presenti norme e tenuto conto dell'art. 3 del Codice, le denominazioni degli spazi stradali hanno i seguenti significati: “CARREGGIATA”: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia; è pavimentata ed è delimitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale)”;
Valutato dunque nella specie che, tenuto conto del doppio senso di marcia intrinseco alla strada in esame, la larghezza della singola corsia, si sostanzia, conseguentemente, in soli 1,11 metri e, tanto, in contrasto con l’art. 140 del Regolamento attuativo del CdS, il quale dispone che “Il modulo di corsia, inteso come distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la corsia va scelto tra i seguenti valori: 2,75 m - 3 m”, nonché con il D.M. 5.11.2001, concernente "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", il quale, in senso ampliativo, dispone “Una larghezza minima della corsia di marcia di mt 3,50”;
Considerato, altresì, che la proposta soluzione di un “senso unico alternato a vista”, ragionevolmente aggravativa della congestione viaria già esistente, si pone in aperto contrasto con le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale D.M. del 05.11.2001, le cui “norme si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali” e “per l’adeguamento di tronchi stradali esistenti” (art. 2), con la specifica che laddove l’adeguamento sia “stato ritenuto non possibile” la situazione “dovrà essere convenientemente risolta ad evitare l’introduzione di ulteriori situazioni di pericolosità”(Capitolo 1, rubricato “definizioni e riferimenti normativi”);
Stimata dunque la fondatezza delle censure sollevate con il terzo e quarto motivo di ricorso nella parte in cui viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990 e agli artt. 157, comma 2, del CDS e 140 del Regolamento attuativo;
Valutato che il ricorso sia quindi meritevole di accoglimento con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento che l’Amministrazione competente vorrà assumere in senso conformativo;
Stimata la carenza di un interesse concreto ed attuale all’impugnativa del decreto sindacale (con n. di protocollo attualmente sconosciuto) con il quale è stato nominato il Dott. CO Barone, ex comandante della Polizia Municipale, attesa, altresì, la genericità delle censure dedotte;
Considerato equo in ragione della tecnicità delle questioni esaminate disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite, fatta eccezione per gli oneri relativi alla disposta verificazione, da porsi a carico del Comune soccombente;
Vista la nota di richiesta di riconoscimento e liquidazione del compenso, prodotta in atti dal verificatore, dott. geol. Conte Maurizio, funzionario tecnico della Città metropolitana di Napoli in data 3.10.2025, delegato per gli incombenti istruttori richiesti con Ordinanza di questo TAR, Sez. VII n°2429/2025;
Ritenuto, quanto alle spese e al compenso del verificatore che:
a) le norme per la determinazione del compenso all’ausiliario del giudice sono contenute nel Titolo VII, artt. 49-57 del d.P.R. n. 115/2002;
b) l’art. 50, co. 1 dispone che “La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400”;
c) ai fini della quantificazione delle spettanze del verificatore trova applicazione la disciplina dettata dal Decreto del 30 maggio 2002, recante “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”, approvato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (cfr. Cons. Stato, sez. VI, decr. 24 febbraio 2025, n. 1509);
d) l’art. 1 del suddetto d.m. statuisce: “Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni”;
e) l’ausiliario ha quantificato quanto dovuto a titolo di compenso, menzionando il numero di vacazioni per l’attività svolta unitamente al giustificativo delle spese sostenute;
f) per la quantificazione del compenso è corretto il criterio delle c.d. vacazioni poiché, nel caso in esame, difetta un indice relativo allo specifico accertamento domandato;
g) il verificatore ha indicato negli atti prodotti un numero complessivo di 168 vacazioni di cui “n. 1 accesso al Comune di Cesa + accesso ai luoghi di causa” e n. 167 “per studio, analisi, sopralluoghi, valutazione e redazione relazione tecnica conclusiva”, con giustificativo delle spese sostenute per “€ 20,00 per n°1 per accesso ad Comune e sopralluogo ai luoghi di causa [calcolo effettuato considerando la distanza Napoli – Comune di Cesa pari a Km20 x 2 (viaggio di andata e ritorno) x 1 (numero complessivi di viaggi effettuati) x€ 0,50 al chilometro percorso = € 20,00”];
h) l’art. 1 del cit. D.M. 30 maggio 2002 rideterminava gli onorari di cui all’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 “nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive”. All’uopo occorre considerare che “E' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4, secondo comma, della L. 8 luglio 1980, n. 319 relativo ai compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione”. Ed invero, “La materia degli onorari non può essere disgiunta dalla connotazione pubblicistica del servizio reso, in considerazione della relazione funzionale che, attraverso l'atto di designazione, si instaura tra l'ausiliario del magistrato e l'ufficio giudiziario e che costituisce un munus publicum , dal cui utile svolgimento sorge un diritto al compenso. Allo stesso tempo, l'indole dell'istituto deve comunque garantire un rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali, scongiurando l'esito per cui la decurtazione degli onorari finisse per sacrificare oltremodo, alle esigenze pubblicistiche del processo e alla necessità di ridurne i costi, l'entità dei compensi spettanti al perito, consulente tecnico, interprete e traduttore, svilendo il valore dell'impegno assicurato dal professionista incaricato (Corte cost., 10/02/2025, n. 16);
i) l’incarico è stato espletato dal 7.05.2025, data di nomina del verificatore, al 28.07.2025, data di deposito agli atti della relazione tecnica dallo stesso redatta;
l) in base allo stesso art. 4 della legge n. 319 del 1980, non abrogato (v. l’art. 299 del D.P.R. n. 115/2002) la vacazione è di due ore e non possono essere liquidate più di quattro vacazioni al giorno;
m) è stimata plausibile, in ragione della natura dell’affare, l’effettuazione di non più di due vacazioni giornaliere, pari a un totale di 95 vacazioni;
n) il compenso deve essere determinato complessivamente sommando il valore della prima vacazione (euro 14,68) a quello delle successive 94, da considerarsi per un pari importo a seguito della richiamata sentenza della Corte Cost. n. 16/2025 (euro 14,68*94), così addivenendo ad un totale di euro 1.394,6 (14,68+1.379,92);
o) non è applicabile l'art. 52, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui "Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio", non riconoscendosi un aumento del compenso pari al 50%;
p) non risulta integrata, altresì, la fattispecie disciplinata dall’art. 51 d.P.R. n. 115/2002 (“Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita. 2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato”);
q) la somma innanzi determinata (euro 1.394,6), maggiorata degli accessori di legge, se previsti, è da porsi a carico dell’Amministrazione comunale intimata inadempiente, Comune di Cesa ed è comprensiva dell’eventuale anticipo, se corrisposto;
Tutto quanto sopra considerato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Settore Polizia Municipale - Ufficio Area Vigilanza n. 8 del 04.03.2024.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Dispone la liquidazione del compenso a favore del ridetto verificatore, dott. geol. Maurizio Conte, in complessivi € 1.394,6 (milletrecentonovantaquattro/6), oltre accessori, se previsti, come per legge, da porsi a carico dell’Amministrazione comunale resistente, Comune di Cesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RA AL, Presidente
LA RI, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA RI | RI RA AL |
IL SEGRETARIO