TAR Napoli, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 730
TAR
Ordinanza collegiale 21 marzo 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 12 maggio 2025
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione art. 157, comma 2, C.d.S. e art. 140 Regolamento attuativo C.d.S.

    Il Tribunale ha ritenuto fondati i rilievi dei ricorrenti circa l'errata misurazione del verificatore, che aveva incluso la zanella nel calcolo della larghezza del percorso pedonale. L'esclusione della zanella riduceva la larghezza del percorso pedonale a soli 60 cm, violando sia l'art. 157, comma 2, del C.d.S. sia il D.M. 236/1989. Conseguentemente, la carreggiata residua per il transito veicolare risultava insufficiente, violando l'art. 140 del Regolamento attuativo del C.d.S. e il D.M. 5.11.2001. La soluzione proposta di 'senso unico alternato a vista' aggrava la congestione e contrasta con le norme sull'adeguamento di strade esistenti.

  • Inammissibile
    Genericità delle censure

    Il Tribunale ha ritenuto carente un interesse concreto e attuale all'impugnativa del decreto sindacale, anche in considerazione della genericità delle censure dedotte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 730
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 730
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo