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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 4319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4319 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
7880/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 07/11/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , giusto precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7880/2024 R.G.L. promosso
DA
nato a [...] il [...] c. f. , che agisce in Parte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di amministratore legale rappresentante della società “ CP_1
:” con sede in Catania, via Melilli 7 p. iva. , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] P.IVA_1
IM UT, giusta procura depositata in atti di giudizio, elettivamente domiciliato presso lo studio in Catania , via Trieste 21;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_2
p. t. c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato in
Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : opposizione ad ordinanze ingiunzione OI-002243776; OI-002244565 in riferimento a contributi dovuti per il 2019;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 07/08/2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso le Ordinanze ingiunzione n. OI-002243776 e n. OI-002244565, notificate entrambe in data 08/07/2024 , emesse a titolo di sanzione amministrativa dell'importo di euro 6.780,00 ciascuna, per violazione dell'art. 2 comma 1-bis del D.L. 463/1983 in relazione all'annualità
2019, in entrambe indicata.
Motivi dell'opposizione erano l'erronea duplicazione delle sanzioni amministrative emesse, in violazione del principio “ ne bis in idem”; l'intervenuta decadenza per la violazione dell'art. 14 L.
689/1981; l'intervenuta prescrizione del diritto di riscuotere le sanzioni amministrative, secondo l'art. 3 comma 9 della legge 335/1995 e dell'articolo 28 della legge n. 689/1981; violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della Direttiva UE n. 2014/67, violazione del principio di proporzionalità.
Adiva pertanto questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni :”- ritenere e dichiarare l'illegittimità delle Ordinanze Ingiunzioni oggi opposte per le causali di cui in narrativa, e per gli effetti annullarle, dichiararle nulle ovvero- con qualsiasi altra formula- renderle inefficaci, dichiarando non dovuta somma alcuna, a nessun titolo, da parte dell'odierna ricorrente.” CP_ Si costituiva tempestivamente in giudizio con memoria difensiva depositata in data 23.01.2025, contestando le deduzioni attoree sotto ogni profilo. Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“Dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011 ove non venga fornita prova della sua tempestività avuto riguardo alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. In via principale respingere siccome infondate le domande ex adverso proposte , confermando le ordinanze ingiunzione opposte, dichiarandone l'esecutorietà, e/o dichiarare tenuta , e conseguentemente, CP_ condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate
e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti “. “
Con il favore delle spese e compensi di lite”.
L'udienza di discussione del 07/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La causa , sulle conclusioni di cui alle dette note depositate dalle parti, ritenuta matura per la decisione, è stata trattenuta per la decisione;
quindi è stata decisa con la presente sentenza.
÷÷÷÷÷
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso poiché dalla documentazione in atti versata risulta che l'atto introduttivo del giudizio risulta proposto nel termine di cui all'art. 6
D.Lgs. 150/2011.
Venendo alle ragioni della decisione, occorre rilevare che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 , comma 1-bis , d.l.12.09.1983 n. 463 ( convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “ L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[ cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21e 22 della legge 30 aprile le 1969, n. 153 , per un importo superiore a euro 10.000 annui , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versa – mento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione “. Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014 n. 67. Da ultimo il D.L. 48/2023 art. 23 rubricato “ Modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento del le ritenute previdenziali “ ha stabilito che “ 1. All'articolo 2 , comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , le Pt_2
le” da euro 10.000 a euro 50.000” sono sostituite dalle parole : “ da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso “.
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 di- cembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione “.L'art. 6 del D.
Lgs. N. 8 citato , prevede che “ Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I II del
Capo I della legge 24 novembre 1981 , n. 689 “.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della Legge n. 689/
1981, “in quanto applicabili “.
Ciò detto, deve evidenziarsi che, in riferimento alla assorbente eccezione di decadenza ex art. 14 l.
689/1981 il ricorso appare fondato.
Nella fattispecie all'esame, in riferimento all'ordinanza OI-002243776, l'accertamento afferente le violazioni dell'anno 2019 risulta notificato in data 18.10.2021, come da avviso di ricevimento in atti prodotto da parte resistente . Detto accertamento reca protocollo n. .2100.05/10/2021.0707519 CP_2
e riguarda i periodi : 12/2018; 1-2-3-4-6-7-8-8-10-11/2019.
In riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI-002244565 , afferente violazioni 2019, l'accertamento richiamato nel provvedimento all'esame reca protocollo n. .2100.05/10/2021.0707520 e risulta CP_2 notificato in data 18/10/2021 e riguarda i periodi : 12/2018; 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11/2019, come da CP_ documentazione in atti depositata dalla parte resistente e come si evince dalla memoria di costituzione della resistente. Tali notifiche tuttavia si presentano tardive e comunque avvenute oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento dei contributi dovuti per l'anno 2018/ 2019 , rilevabili dai flussi , Pt_3 CP_ documentati in atti dalle denunce contributive pervenute all' nel 2018/ 2019 e poi contestate nel 2021.
Al riguardo appare opportuno richiamare quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo Uffi- cio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situa zione processuale , può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. , recependole come di seguito ri portato in modo quasi testuale ( cfr. sentenze 02.03.2023 emesse nelle cause iscritte ai numeri
11984/2022 R.G. ; 12152/2022 R.G. ; 9543/2022 R.G. ; sent. n. 2939/2023 emessa nella causa iscrit ta al n. 10401/2022 ).
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che : “la violazione , quando è possibile , deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia coobbligata in solido al paga- mento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente , gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accer- tamento . Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provve dimento dell'autorità giudiziaria , i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione . Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposi- zioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile , anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accer tato la violazione . Quando la notificazione non può essere eseguita a mani proprie del destinatario si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma , del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza , la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbli- gatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine pre- visto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la noti- ficazione nel termine prescritto “.Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'art. 103, comma 6-bis , D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 feb braio 2020 al 31 maggio 2020 ( 98 giorni ). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giu- dice di merito, nel caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per giungere ad una completa conoscenza dell'illecito ( Cass. Civ. Sez. Un.
31/10/2019 n. 28210 ).
Nel caso di specie il termine può essere individuato all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'istituto .
In concreto per quanto riguarda le omissioni dell'accertamento del 05/10/2021 la data che figura nell'atto di accertamento prodromico all'ordinanza OI-002243776, già sopra specificato,
la scadenza dell'ultimo pagamento risale al periodo 11/2019, pertanto risulta evidente che il termine di 90 giorni risulta violato già alla data di emissione della contestazione.
Medesima valutazione deve essere eseguita per l'atto di accertamento afferente le violazioni del 2019, richiamato nell'Ordinanza Ingiunzione OI-00002244565 contestate in data 18/10/2021, come in atti documentata la notifica dalla resistente medesima, anche in questo caso la contestazione è tardiva e risulta violato il termine di 90 giorni già alla data di emissione dell'accertamento 05.10.2021.
Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all'istituto per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione, e si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso di temporale, il risultato non muterebbe poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque emesse tardivamente .
Deve pertanto trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 , secondo cui “ L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto “.
Peraltro si deve precisare che l'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981 trova riscontro anche nella
Circolare n. 32 del 25.02.2022 , secondo cui “ in particolare , il provvedimento di CP_2 archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze : […] omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti entro i termini indicati dall'art. 14 della legge n. 689/1981 ; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ( cfr. art. 28 della legge 689/1981)”. Da ultimo , l'applicabilità dell'art. 14 richiamato, è ribadita dall'art. 23 comma 2 , D.L.48/2023, convertito con modificazioni in legge n. 85/2023 il quale , nel modificare “in deroga” il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023 ( dispone:”Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali , ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto legge n. 463 del 1983,come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023 gli estremi della violazione devono essere notificati , in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689,entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto della violazione”), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento con assorbimento di ogni altra questione, le ordinanze impugnate devono pertanto essere annullate .
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 , come modifica to dal D.M. 147/2022 con distrazione in favore del procuratore della ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5863/2024 , disattesa ogni contraria eccezione e domanda così provvede :
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI- 002244565, annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-002243776;
CP_ Condanna a rifondere le spese di lite che liquida in €1863,5 , oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge , con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv.
IM UT dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c..
Catania , 02.12.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 07/11/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , giusto precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7880/2024 R.G.L. promosso
DA
nato a [...] il [...] c. f. , che agisce in Parte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di amministratore legale rappresentante della società “ CP_1
:” con sede in Catania, via Melilli 7 p. iva. , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] P.IVA_1
IM UT, giusta procura depositata in atti di giudizio, elettivamente domiciliato presso lo studio in Catania , via Trieste 21;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_2
p. t. c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato in
Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : opposizione ad ordinanze ingiunzione OI-002243776; OI-002244565 in riferimento a contributi dovuti per il 2019;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 07/08/2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso le Ordinanze ingiunzione n. OI-002243776 e n. OI-002244565, notificate entrambe in data 08/07/2024 , emesse a titolo di sanzione amministrativa dell'importo di euro 6.780,00 ciascuna, per violazione dell'art. 2 comma 1-bis del D.L. 463/1983 in relazione all'annualità
2019, in entrambe indicata.
Motivi dell'opposizione erano l'erronea duplicazione delle sanzioni amministrative emesse, in violazione del principio “ ne bis in idem”; l'intervenuta decadenza per la violazione dell'art. 14 L.
689/1981; l'intervenuta prescrizione del diritto di riscuotere le sanzioni amministrative, secondo l'art. 3 comma 9 della legge 335/1995 e dell'articolo 28 della legge n. 689/1981; violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della Direttiva UE n. 2014/67, violazione del principio di proporzionalità.
Adiva pertanto questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni :”- ritenere e dichiarare l'illegittimità delle Ordinanze Ingiunzioni oggi opposte per le causali di cui in narrativa, e per gli effetti annullarle, dichiararle nulle ovvero- con qualsiasi altra formula- renderle inefficaci, dichiarando non dovuta somma alcuna, a nessun titolo, da parte dell'odierna ricorrente.” CP_ Si costituiva tempestivamente in giudizio con memoria difensiva depositata in data 23.01.2025, contestando le deduzioni attoree sotto ogni profilo. Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“Dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011 ove non venga fornita prova della sua tempestività avuto riguardo alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. In via principale respingere siccome infondate le domande ex adverso proposte , confermando le ordinanze ingiunzione opposte, dichiarandone l'esecutorietà, e/o dichiarare tenuta , e conseguentemente, CP_ condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate
e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti “. “
Con il favore delle spese e compensi di lite”.
L'udienza di discussione del 07/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La causa , sulle conclusioni di cui alle dette note depositate dalle parti, ritenuta matura per la decisione, è stata trattenuta per la decisione;
quindi è stata decisa con la presente sentenza.
÷÷÷÷÷
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso poiché dalla documentazione in atti versata risulta che l'atto introduttivo del giudizio risulta proposto nel termine di cui all'art. 6
D.Lgs. 150/2011.
Venendo alle ragioni della decisione, occorre rilevare che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 , comma 1-bis , d.l.12.09.1983 n. 463 ( convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “ L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[ cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21e 22 della legge 30 aprile le 1969, n. 153 , per un importo superiore a euro 10.000 annui , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versa – mento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione “. Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014 n. 67. Da ultimo il D.L. 48/2023 art. 23 rubricato “ Modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento del le ritenute previdenziali “ ha stabilito che “ 1. All'articolo 2 , comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , le Pt_2
le” da euro 10.000 a euro 50.000” sono sostituite dalle parole : “ da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso “.
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 di- cembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione “.L'art. 6 del D.
Lgs. N. 8 citato , prevede che “ Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I II del
Capo I della legge 24 novembre 1981 , n. 689 “.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della Legge n. 689/
1981, “in quanto applicabili “.
Ciò detto, deve evidenziarsi che, in riferimento alla assorbente eccezione di decadenza ex art. 14 l.
689/1981 il ricorso appare fondato.
Nella fattispecie all'esame, in riferimento all'ordinanza OI-002243776, l'accertamento afferente le violazioni dell'anno 2019 risulta notificato in data 18.10.2021, come da avviso di ricevimento in atti prodotto da parte resistente . Detto accertamento reca protocollo n. .2100.05/10/2021.0707519 CP_2
e riguarda i periodi : 12/2018; 1-2-3-4-6-7-8-8-10-11/2019.
In riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI-002244565 , afferente violazioni 2019, l'accertamento richiamato nel provvedimento all'esame reca protocollo n. .2100.05/10/2021.0707520 e risulta CP_2 notificato in data 18/10/2021 e riguarda i periodi : 12/2018; 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11/2019, come da CP_ documentazione in atti depositata dalla parte resistente e come si evince dalla memoria di costituzione della resistente. Tali notifiche tuttavia si presentano tardive e comunque avvenute oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento dei contributi dovuti per l'anno 2018/ 2019 , rilevabili dai flussi , Pt_3 CP_ documentati in atti dalle denunce contributive pervenute all' nel 2018/ 2019 e poi contestate nel 2021.
Al riguardo appare opportuno richiamare quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo Uffi- cio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situa zione processuale , può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. , recependole come di seguito ri portato in modo quasi testuale ( cfr. sentenze 02.03.2023 emesse nelle cause iscritte ai numeri
11984/2022 R.G. ; 12152/2022 R.G. ; 9543/2022 R.G. ; sent. n. 2939/2023 emessa nella causa iscrit ta al n. 10401/2022 ).
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che : “la violazione , quando è possibile , deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia coobbligata in solido al paga- mento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente , gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accer- tamento . Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provve dimento dell'autorità giudiziaria , i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione . Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposi- zioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile , anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accer tato la violazione . Quando la notificazione non può essere eseguita a mani proprie del destinatario si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma , del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza , la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbli- gatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine pre- visto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la noti- ficazione nel termine prescritto “.Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'art. 103, comma 6-bis , D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 feb braio 2020 al 31 maggio 2020 ( 98 giorni ). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giu- dice di merito, nel caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per giungere ad una completa conoscenza dell'illecito ( Cass. Civ. Sez. Un.
31/10/2019 n. 28210 ).
Nel caso di specie il termine può essere individuato all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'istituto .
In concreto per quanto riguarda le omissioni dell'accertamento del 05/10/2021 la data che figura nell'atto di accertamento prodromico all'ordinanza OI-002243776, già sopra specificato,
la scadenza dell'ultimo pagamento risale al periodo 11/2019, pertanto risulta evidente che il termine di 90 giorni risulta violato già alla data di emissione della contestazione.
Medesima valutazione deve essere eseguita per l'atto di accertamento afferente le violazioni del 2019, richiamato nell'Ordinanza Ingiunzione OI-00002244565 contestate in data 18/10/2021, come in atti documentata la notifica dalla resistente medesima, anche in questo caso la contestazione è tardiva e risulta violato il termine di 90 giorni già alla data di emissione dell'accertamento 05.10.2021.
Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all'istituto per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione, e si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso di temporale, il risultato non muterebbe poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque emesse tardivamente .
Deve pertanto trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 , secondo cui “ L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto “.
Peraltro si deve precisare che l'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981 trova riscontro anche nella
Circolare n. 32 del 25.02.2022 , secondo cui “ in particolare , il provvedimento di CP_2 archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze : […] omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti entro i termini indicati dall'art. 14 della legge n. 689/1981 ; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ( cfr. art. 28 della legge 689/1981)”. Da ultimo , l'applicabilità dell'art. 14 richiamato, è ribadita dall'art. 23 comma 2 , D.L.48/2023, convertito con modificazioni in legge n. 85/2023 il quale , nel modificare “in deroga” il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023 ( dispone:”Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali , ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto legge n. 463 del 1983,come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023 gli estremi della violazione devono essere notificati , in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689,entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto della violazione”), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento con assorbimento di ogni altra questione, le ordinanze impugnate devono pertanto essere annullate .
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 , come modifica to dal D.M. 147/2022 con distrazione in favore del procuratore della ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5863/2024 , disattesa ogni contraria eccezione e domanda così provvede :
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI- 002244565, annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-002243776;
CP_ Condanna a rifondere le spese di lite che liquida in €1863,5 , oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge , con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv.
IM UT dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c..
Catania , 02.12.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo