Articolo 4 della Legge 17 agosto 1941, n. 1043
Articolo 3Articolo 5
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17 ottobre 1941
Art. 4.

Le mappe catastali possono essere anche altimetriche.

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a formare, mediante riduzione della mappa, carte catastali in scala minore di quelle indicate dall'art. 3 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572.


Entrata in vigore il 17 ottobre 1941
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