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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/07/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha a ordinanza ingiunzione pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2379/25 R.G. Affari Registro Generale
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 2379/25 ter cpc nel termine del giorno 01.07.2025, avente ad oggetto:
CRONOLOGICO
“Opposizione a ordinanza ingiunzione”; N. _______________ e vertente
tra
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. P. Ferrara in N. ______________ Parte_1
n. 094/2025 R.B. virtù di procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 47;
Ricorrente Discusso nel termine del 01.07.2025 e con scambio di note scritte
, in persona ex art. 127 ter cpc Parte_2
del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024 per atto notar
[...] Persona_1
[...] [...] _________________
dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 2379/25 R.G. Mancini c/o pag. 1 Pt_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 01.07.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 10.04.2025, Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava l'ordinanza ingiunzione n. OI-001869196, notificata dall in data 04.04.2025, Pt_2
relativa a sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna del resistente al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la notifica nel termine fissato
(cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente Pt_2
il quale impugnava l'avversa domanda e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del 01.07.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Per quanto attiene al merito della controversia, va dichiarata la cessazione della materia del contendere: invero, l' dopo avere Pt_2
esaminato la pratica in questione ed effettuato le verifiche del caso, ha provveduto in sede di autotutela all'archiviazione degli atti (cfr. la determinazione del Direttore della Sede in data 16.06.2025, allegata agli
Giudizio n. 2379/25 R.G. Mancini c/o pag. 2 Pt_2 atti del fascicolo di parte resistente).
Orbene, il Tribunale adito, a fronte di tale intervento dell non deve Pt_2
fare altro che prenderne atto, rilevando il venir meno della materia del contendere.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza virtuale segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le Pt_2
quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I: invero, l' ha disposto l'archiviazione in autotutela solo Pt_2
successivamente alla proposizione del ricorso giudiziario da parte dell'odierno ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
nei confronti dell' con ricorso depositato in data Parte_1 Pt_2
10.04.2025 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Condanna il resistente al pagamento in favore della parte Pt_2
ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 43,00 per spese vive ed euro 450,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 01.07.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2379/25 R.G. /o pag. 3 Pt_1 Pt_2