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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 7281/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 18/12/2024 e presentato dai coniugi
e con gli avv.ti PICCOLOTTO GIORGIO e Parte_1 Parte_2
ORI ALINE
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 19/06/1994 a SUSEGANA
(TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
21.02.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 28.01.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 7281/2024:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19/06/1994 da (C.F. ), n. Parte_1 C.F._1
a EG (TV) il 01/10/1968, e (C.F. Parte_2
), n. a SUSEGANA (TV) il 20/11/1964, e trascritto C.F._2
al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 1994 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SUSEGANA (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“3) nulla da disporsi in relazione alla figlia maggiorenne Per_1
ed economicamente autosufficiente.
4) I sigg.ri e sono economicamente autosufficienti, Pt_1 Pt_2
per cui ognuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento. Nel contempo, i predetti dichiarano di aver già definito in sede di separazione consensuale dei coniugi ogni e qualsivoglia questione patrimoniale e ribadiscono che non vi sono altre pendenze ancora in essere non avendo, pertanto, null'altro a che pretendere vicendevolmente, e con espressa precisazione che la presente condizione non potrà essere interpretata quale mera clausola di stile.
5) I ricorrenti dichiarano di prestare, sin da ora, acquiescenza all'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinunciando ai termini per l'impugnazione.
6) Spese del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio compensate tra le parti.”
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SUSEGANA (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/02/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi