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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/08/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis c.p.c. iscritto al n. 2922 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente:
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Enza Intoccia, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Rosati, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.12.2024, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, premesso che dalla Parte_1 relazione more uxorio con era nato il figlio (01.12.2016) CP_1 Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso del minore con collocamento paritario dello stesso presso le abitazioni di ciascuno genitore, il mantenimento diretto del figlio nei giorni di permanenza presso le abitazioni delle parti, la ripartizione al 50% delle spese straordinarie di Per_1 secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che la convivenza tra le parti
è cessata nell'anno 2018, che dalla separazione il padre vede e tiene con sé il figlio a fine settimana alterni con la madre e nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, che svolge la professione di insegnate di musica con un reddito netto annuo percepito di €
7.500,00 circa e che la ha un'occupazione lavorativa. CP_1
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. orando la parte ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 28.05.2025 si è costituita in giudizio la che ha CP_1 contestato gli avversi assunti e ha dedotto:
- che sino al dicembre 2024 il ricorrente ha versato per il mantenimento del figlio la somma mensile di euro 300,00, poi ridotta a euro 100,00 al mese;
- che vive con lei nell'abitazione presa in locazione in Cerveteri (RM); Per_1
- che la frequentazione del padre con il figlio è diminuita nel corso del tempo;
- che ha un contratto di lavoro domestico che la impegna dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 13,00 e percepisce uno stipendio mensile di circa 700/800 € al mese.
Tanto dedotto, la resistente ha aderito alla richiesta di affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori ed ha chiesto il collocamento prevalente dello stesso presso di lei, ampia disciplina del diritto di visita del padre, l'obbligo del al Parte_1 mantenimento di nella misura di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie.
2 All'udienza del 02.07.2025 le parti personalmente comparse con i difensori hanno dedotto di aver raggiunto un accordo ed il Giudice, preso atto, ha rinviato la causa e ha disposto termine per il deposito di note scritte contenti le conclusioni congiunte delle parti.
All'udienza cartolare del 13.08.2025, il Giudice, viste quindi le note depositate dai procuratori in data 11.07.2025, ha riservato al Collegio la decisione.
Il Tribunale ritiene che nulla osta al recepimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e del figlio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis c.p.c., iscritto al n. 2922/2024 R.G.A.C., così dispone:
1) Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori che eserciteranno, dunque, congiuntamente la potestà genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, la salute e l'istruzione saranno assunte di comune accordo, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata anche separatamente da ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza con il minore.
2) Il figlio rimarrà collocato prevalentemente presso l'abitazione materna, dove verrà fissata la sua residenza, ed il padre avrà ampia facoltà di vederlo e tenerlo con sé fuori dal domicilio domestico quando lo desideri previo accordo con la madre. In caso di mancato accordo, potrà vederlo e tenerlo con sé fuori dal domicilio domestico durante la settimana il martedì ed il giovedì dall'orario di uscita di scuola,
o dalle ore 14.00 in periodo non scolastico, sino alla mattina successiva quando lo condurrà direttamente a scuola o presso l'abitazione materna alle ore 9.00 in periodo non scolastico. Inoltre lo vedrà e terrà con sé a fine settimana alterni dalle ore 10.00 del sabato al lunedì mattina quando lo condurrà direttamente a scuola o presso l'abitazione materna alle ore 9.00 in periodo non scolastico;
per metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo e più specificamente: durante le vacanze pasquali verranno di anno in anno alternati i
3 giorni di Pasqua e Pasquetta abbinati ad altri due giorni consecutivi;
durante le vacanze scolastiche natalizie il padre trascorrerà con il minore una settimana, alternando di anno in anno il periodo compreso tra il 23 ed il 30 dicembre e quello compreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
inoltre, di anno in anno verranno alternate tra i genitori anche le giornate del 24 e del 25 dicembre, ferma restando la suddivisione del periodo natalizio come prevista. Durante le vacanze estive del mese di agosto il padre terrà con sé il figlio per un periodo anche non continuativo di quindici giorni da comunicare alla madre entro il 30 di maggio. I compleanni del minore e le altre festività saranno alternati, salvo che il figlio non le trascorra con entrambi i genitori. Compatibilmente con i propri impegni entrambi i genitori parteciperanno alle attività scolastiche e ludico-sportive del minore quali a titolo esemplificativo: saggi, gare sportive, recite e feste di fine anno scolastico. Entrambi
i genitori si impegnano a prelevare e ricondurre, personalmente o tramite persone di reciproca fiducia, il figlio presso le rispettive abitazioni. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un comportamento idoneo alla più sana educazione e crescita della prole.
3) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio con il pagamento della somma mensile di €300,00 da versarsi nelle mani della madre entro il giorno 5 di ciascun mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo i coefficienti Istat.
4) Ciascun genitore provvederà a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio quali spese mediche, scolastiche e ricreative nelle forme e condizioni previste dal Protocollo del 15/01/15 sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Civitavecchia con il locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Civitavecchia, il 25 agosto 2025
Il PRESIDENTE Il GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis c.p.c. iscritto al n. 2922 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente:
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Enza Intoccia, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Rosati, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.12.2024, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, premesso che dalla Parte_1 relazione more uxorio con era nato il figlio (01.12.2016) CP_1 Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso del minore con collocamento paritario dello stesso presso le abitazioni di ciascuno genitore, il mantenimento diretto del figlio nei giorni di permanenza presso le abitazioni delle parti, la ripartizione al 50% delle spese straordinarie di Per_1 secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che la convivenza tra le parti
è cessata nell'anno 2018, che dalla separazione il padre vede e tiene con sé il figlio a fine settimana alterni con la madre e nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, che svolge la professione di insegnate di musica con un reddito netto annuo percepito di €
7.500,00 circa e che la ha un'occupazione lavorativa. CP_1
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. orando la parte ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 28.05.2025 si è costituita in giudizio la che ha CP_1 contestato gli avversi assunti e ha dedotto:
- che sino al dicembre 2024 il ricorrente ha versato per il mantenimento del figlio la somma mensile di euro 300,00, poi ridotta a euro 100,00 al mese;
- che vive con lei nell'abitazione presa in locazione in Cerveteri (RM); Per_1
- che la frequentazione del padre con il figlio è diminuita nel corso del tempo;
- che ha un contratto di lavoro domestico che la impegna dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 13,00 e percepisce uno stipendio mensile di circa 700/800 € al mese.
Tanto dedotto, la resistente ha aderito alla richiesta di affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori ed ha chiesto il collocamento prevalente dello stesso presso di lei, ampia disciplina del diritto di visita del padre, l'obbligo del al Parte_1 mantenimento di nella misura di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie.
2 All'udienza del 02.07.2025 le parti personalmente comparse con i difensori hanno dedotto di aver raggiunto un accordo ed il Giudice, preso atto, ha rinviato la causa e ha disposto termine per il deposito di note scritte contenti le conclusioni congiunte delle parti.
All'udienza cartolare del 13.08.2025, il Giudice, viste quindi le note depositate dai procuratori in data 11.07.2025, ha riservato al Collegio la decisione.
Il Tribunale ritiene che nulla osta al recepimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e del figlio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis c.p.c., iscritto al n. 2922/2024 R.G.A.C., così dispone:
1) Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori che eserciteranno, dunque, congiuntamente la potestà genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, la salute e l'istruzione saranno assunte di comune accordo, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata anche separatamente da ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza con il minore.
2) Il figlio rimarrà collocato prevalentemente presso l'abitazione materna, dove verrà fissata la sua residenza, ed il padre avrà ampia facoltà di vederlo e tenerlo con sé fuori dal domicilio domestico quando lo desideri previo accordo con la madre. In caso di mancato accordo, potrà vederlo e tenerlo con sé fuori dal domicilio domestico durante la settimana il martedì ed il giovedì dall'orario di uscita di scuola,
o dalle ore 14.00 in periodo non scolastico, sino alla mattina successiva quando lo condurrà direttamente a scuola o presso l'abitazione materna alle ore 9.00 in periodo non scolastico. Inoltre lo vedrà e terrà con sé a fine settimana alterni dalle ore 10.00 del sabato al lunedì mattina quando lo condurrà direttamente a scuola o presso l'abitazione materna alle ore 9.00 in periodo non scolastico;
per metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo e più specificamente: durante le vacanze pasquali verranno di anno in anno alternati i
3 giorni di Pasqua e Pasquetta abbinati ad altri due giorni consecutivi;
durante le vacanze scolastiche natalizie il padre trascorrerà con il minore una settimana, alternando di anno in anno il periodo compreso tra il 23 ed il 30 dicembre e quello compreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
inoltre, di anno in anno verranno alternate tra i genitori anche le giornate del 24 e del 25 dicembre, ferma restando la suddivisione del periodo natalizio come prevista. Durante le vacanze estive del mese di agosto il padre terrà con sé il figlio per un periodo anche non continuativo di quindici giorni da comunicare alla madre entro il 30 di maggio. I compleanni del minore e le altre festività saranno alternati, salvo che il figlio non le trascorra con entrambi i genitori. Compatibilmente con i propri impegni entrambi i genitori parteciperanno alle attività scolastiche e ludico-sportive del minore quali a titolo esemplificativo: saggi, gare sportive, recite e feste di fine anno scolastico. Entrambi
i genitori si impegnano a prelevare e ricondurre, personalmente o tramite persone di reciproca fiducia, il figlio presso le rispettive abitazioni. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un comportamento idoneo alla più sana educazione e crescita della prole.
3) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio con il pagamento della somma mensile di €300,00 da versarsi nelle mani della madre entro il giorno 5 di ciascun mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo i coefficienti Istat.
4) Ciascun genitore provvederà a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio quali spese mediche, scolastiche e ricreative nelle forme e condizioni previste dal Protocollo del 15/01/15 sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Civitavecchia con il locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Civitavecchia, il 25 agosto 2025
Il PRESIDENTE Il GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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