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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/07/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 728 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), in Parte_1 C.F._1 proprio e n.q. di erede di nata a [...] il [...] e deceduta il Persona_1
4.8.2018, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Rigano per procura in atti
- ATTORE-
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Marisca - CONVENUTO -
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , in proprio e n.q. di erede di Parte_1
Co
in giudizio, dinanzi questo Tribunale, il Comune Persona_2 CP_1 chiedendone la condanna iure proprio per il danno da perdita parentale e iure successionis quale danno terminale pro-quota di un terzo, oltre rivalutazione ed interessi.
pagina 1 di 5 Rappresentava che la madre, , il 17 luglio 2018 alle ore 23,30 circa, mentre era Persona_1 in vacanza in Sicilia e passeggiava sul lungomare di a braccetto del figlio CP_1
, arrivata di fronte l'albergo Main Palace Hotel, inciampava a causa di un telaio in Parte_1 ferro posto a perimetro di un albero ornamentale, sollevato rispetto al piano di calpestio e cadeva per terra, procurandosi lesioni ed escoriazioni alla gamba destra;
giunta al pronto soccorso dell'ospedale di Taormina, le veniva diagnosticata “frattura pluriframmentaria, scomposta, pertrocanterica del femore destro”; veniva, pertanto, trasportata all'ospedale Papardo, dove veniva operata per “riduzione cruenta di frattura del femore con fissazione interna”; durante la degenza le veniva diagnosticata minima lesione della milza, che non era trattabile chirurgicamente;
tuttavia, dopo le dimissioni, in data 4.8.20218, la paziente, a distanza di diciotto giorni dal sinistro, decedeva a casa.
Invocava la responsabilità del quale proprietario e custode del marciapiede, ai CP_1 sensi dell'art. art. 2051 c.c. e 2043 c.c.
Si costituiva il che deduceva la mancanza di prova del sinistro e Controparte_1 del nesso di causalità tra il sinistro e l'evento morte;
in ogni caso, contestava la sussistenza di un pericolo occulto;
in via gradata, contestava l'entità del risarcimento chiesto.
All'udienza del 19.9.2019 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 14.4.2021 il Giudice ammetteva le prove orali.
Alle udienza del 4.5.2021, del 14.10.2021 e del 24.5.2022 il Giudice sentiva i testi ammessi.
Con ordinanza del 5.11.2022 il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 26.3.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda non è fondata e va, pertanto, rigettato.
La domanda dell'attore può essere ricondotta nella previsione dell'art. 2051 c.c., che disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene e impone al danneggiato la prova del nesso causale tra cosa custodita e l'evento dannoso, restando irrilevante la colpa o l'assenza di colpa del custode ai fini della sua responsabilità.
pagina 2 di 5 In ogni caso la responsabilità invocata è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione, come nel caso di ostacoli imprevisti.
E, conformemente al condiviso orientamento della Suprema Corte, quanto più la situazione di pericolo sia connessa alla struttura della cosa ed è suscettibile di essere prevista e superata dal danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del danneggiato nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva del custode e l'evento dannoso.
Nel caso di specie, in particolare, parte attrice non ha fornito la prova del nesso eziologico tra la caduta e la condotta del custode.
Ad analoghe conclusioni si perviene anche applicando i principi della responsabilità ex art. 2043 c.c.
I testi presenti hanno confermato che il 17 luglio 2018 intorno alle ore 23,30, mentre passeggiavano sul lungomare di in compagnia della e di altre persone, tra CP_1 Per_1 cui il figlio , il sig. e , la Parte_1 CP_2 Controparte_3 Per_1
“camminando sul marciapiede lato mare, frontistante l'albergo Main Palace Hotel, mentre era a sotto il braccio del figlio, inciampava a causa del telaio in ferro, posto a perimetro di un albero ornamentale, sollevato di parecchi centimetri rispetto al piano di calpestio”, pertanto, la cadeva per terra, procurandosi lesioni alla gamba destra (teste , Per_1 Controparte_3 [...]
. I testi di parte attrice, peraltro, confermavano che il tratto di marciapiede dove è CP_2 caduta la era “scarsamente illuminato anche a causa delle autovetture parcheggiate che Per_1 limitavano l'illuminazione proveniente dai pali posti lato monte”.
pagina 3 di 5 Il teste , che ha redatto una consulenza di parte nell'interesse di parte Testimone_1 attrice, ha descritto con dovizia di particolari i luoghi del sinistro: il marciapiede lato mare è largo mt. 2,50 e sono piantati degli alberi ornamentali;
a base di ciascun albero c'è una mini aiuola di larghezza 75 x 75 cm, al centro della quale è posto l'albero; l'aiuola è perimetrata da un telaio in ferro 35x35x4 mm., ancorato al sottostante massetto in calcestruzzo, che delimita l'aiuola e la pavimentazione del marciapiede. Alcune delle aiuole in ferro hanno subito delle deformazioni, che hanno reso i telai non complanari alla quota del pavimento.
Ebbene la caduta della appare imputabile a colpa esclusiva della stessa, che non ha Per_1 adottato le normali cautele.
Come si evince dalla perizia di parte, il marciapiede era largo 2,50 e l'aiuola aveva una larghezza di 75 x 75 cm oltre il telaio, per cui la e il figlio avevano tutto lo spazio per Per_1 passeggiare senza la necessità di transitare al limite dell'aiuola, tanto più se si accoglie la versione sostenuta dai testi di parte attrice che - a differenza dei testi indicati dal - CP_1 hanno sostenuto che la zona fosse poco illuminata, circostanza che avrebbe richiesto la massima prudenza e attenzione per chi non conosce bene i luoghi.
Peraltro, la funzione del telaio era proprio quella di delimitare l'aiuola dal marciapiede, perché solo il marciapiede è destinato al transito.
Ma vi è di più. Come emerge dalla consulenza di parte, vi era un filare di alberi con l'aiuola, molti dei quali presentavano il perimetro sollevato, pertanto, la situazione di pericolo era più che prevedibile.
Infine, va anche evidenziato che il telaio si è deformato in altezza, come emerge dalla consulenza di parte, e non anche in larghezza, pertanto, non ha invaso il marciapiede. La circostanza che il telaio non fosse allineato all'altezza del marciapiede non ha costituito un'insidia, in quanto era diligenza dell'utente della strada non passare sopra al telaio che delimita l'aiuola, in particolare, per una persona anziana, che camminava a braccetto con il figlio.
La domanda attorea è sfornita di prova e va, pertanto, rigettata.
Le spese processuali, stante la natura della causa, vanno compensate in ragione della metà.
pagina 4 di 5 va condannato a pagare al l'altra metà delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che, in ragione della domanda, applicando i valori minimi, si liquidano in euro
3.526,00 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato: euro 1.276,00 per fase studio (da dimezzare), euro 814,00 per fase introduttiva (da dimezzare), euro 2.835,00 per fase istruttoria e trattazione (da dimezzare), euro 2.127,00 per fase decisionale (da dimezzare).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta la domanda di parte attrice
2. Compensa tra le parti, in ragione della metà, le spese processuali
3. Condanna a pagare al l'altra metà delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali, che liquida in euro 3.526,00 oltre spese generali, iva e cpa
Così deciso in Messina, 1 luglio 2025 Il Giudice
Maria Militello
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 728 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), in Parte_1 C.F._1 proprio e n.q. di erede di nata a [...] il [...] e deceduta il Persona_1
4.8.2018, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Rigano per procura in atti
- ATTORE-
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Marisca - CONVENUTO -
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , in proprio e n.q. di erede di Parte_1
Co
in giudizio, dinanzi questo Tribunale, il Comune Persona_2 CP_1 chiedendone la condanna iure proprio per il danno da perdita parentale e iure successionis quale danno terminale pro-quota di un terzo, oltre rivalutazione ed interessi.
pagina 1 di 5 Rappresentava che la madre, , il 17 luglio 2018 alle ore 23,30 circa, mentre era Persona_1 in vacanza in Sicilia e passeggiava sul lungomare di a braccetto del figlio CP_1
, arrivata di fronte l'albergo Main Palace Hotel, inciampava a causa di un telaio in Parte_1 ferro posto a perimetro di un albero ornamentale, sollevato rispetto al piano di calpestio e cadeva per terra, procurandosi lesioni ed escoriazioni alla gamba destra;
giunta al pronto soccorso dell'ospedale di Taormina, le veniva diagnosticata “frattura pluriframmentaria, scomposta, pertrocanterica del femore destro”; veniva, pertanto, trasportata all'ospedale Papardo, dove veniva operata per “riduzione cruenta di frattura del femore con fissazione interna”; durante la degenza le veniva diagnosticata minima lesione della milza, che non era trattabile chirurgicamente;
tuttavia, dopo le dimissioni, in data 4.8.20218, la paziente, a distanza di diciotto giorni dal sinistro, decedeva a casa.
Invocava la responsabilità del quale proprietario e custode del marciapiede, ai CP_1 sensi dell'art. art. 2051 c.c. e 2043 c.c.
Si costituiva il che deduceva la mancanza di prova del sinistro e Controparte_1 del nesso di causalità tra il sinistro e l'evento morte;
in ogni caso, contestava la sussistenza di un pericolo occulto;
in via gradata, contestava l'entità del risarcimento chiesto.
All'udienza del 19.9.2019 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 14.4.2021 il Giudice ammetteva le prove orali.
Alle udienza del 4.5.2021, del 14.10.2021 e del 24.5.2022 il Giudice sentiva i testi ammessi.
Con ordinanza del 5.11.2022 il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 26.3.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda non è fondata e va, pertanto, rigettato.
La domanda dell'attore può essere ricondotta nella previsione dell'art. 2051 c.c., che disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene e impone al danneggiato la prova del nesso causale tra cosa custodita e l'evento dannoso, restando irrilevante la colpa o l'assenza di colpa del custode ai fini della sua responsabilità.
pagina 2 di 5 In ogni caso la responsabilità invocata è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione, come nel caso di ostacoli imprevisti.
E, conformemente al condiviso orientamento della Suprema Corte, quanto più la situazione di pericolo sia connessa alla struttura della cosa ed è suscettibile di essere prevista e superata dal danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del danneggiato nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva del custode e l'evento dannoso.
Nel caso di specie, in particolare, parte attrice non ha fornito la prova del nesso eziologico tra la caduta e la condotta del custode.
Ad analoghe conclusioni si perviene anche applicando i principi della responsabilità ex art. 2043 c.c.
I testi presenti hanno confermato che il 17 luglio 2018 intorno alle ore 23,30, mentre passeggiavano sul lungomare di in compagnia della e di altre persone, tra CP_1 Per_1 cui il figlio , il sig. e , la Parte_1 CP_2 Controparte_3 Per_1
“camminando sul marciapiede lato mare, frontistante l'albergo Main Palace Hotel, mentre era a sotto il braccio del figlio, inciampava a causa del telaio in ferro, posto a perimetro di un albero ornamentale, sollevato di parecchi centimetri rispetto al piano di calpestio”, pertanto, la cadeva per terra, procurandosi lesioni alla gamba destra (teste , Per_1 Controparte_3 [...]
. I testi di parte attrice, peraltro, confermavano che il tratto di marciapiede dove è CP_2 caduta la era “scarsamente illuminato anche a causa delle autovetture parcheggiate che Per_1 limitavano l'illuminazione proveniente dai pali posti lato monte”.
pagina 3 di 5 Il teste , che ha redatto una consulenza di parte nell'interesse di parte Testimone_1 attrice, ha descritto con dovizia di particolari i luoghi del sinistro: il marciapiede lato mare è largo mt. 2,50 e sono piantati degli alberi ornamentali;
a base di ciascun albero c'è una mini aiuola di larghezza 75 x 75 cm, al centro della quale è posto l'albero; l'aiuola è perimetrata da un telaio in ferro 35x35x4 mm., ancorato al sottostante massetto in calcestruzzo, che delimita l'aiuola e la pavimentazione del marciapiede. Alcune delle aiuole in ferro hanno subito delle deformazioni, che hanno reso i telai non complanari alla quota del pavimento.
Ebbene la caduta della appare imputabile a colpa esclusiva della stessa, che non ha Per_1 adottato le normali cautele.
Come si evince dalla perizia di parte, il marciapiede era largo 2,50 e l'aiuola aveva una larghezza di 75 x 75 cm oltre il telaio, per cui la e il figlio avevano tutto lo spazio per Per_1 passeggiare senza la necessità di transitare al limite dell'aiuola, tanto più se si accoglie la versione sostenuta dai testi di parte attrice che - a differenza dei testi indicati dal - CP_1 hanno sostenuto che la zona fosse poco illuminata, circostanza che avrebbe richiesto la massima prudenza e attenzione per chi non conosce bene i luoghi.
Peraltro, la funzione del telaio era proprio quella di delimitare l'aiuola dal marciapiede, perché solo il marciapiede è destinato al transito.
Ma vi è di più. Come emerge dalla consulenza di parte, vi era un filare di alberi con l'aiuola, molti dei quali presentavano il perimetro sollevato, pertanto, la situazione di pericolo era più che prevedibile.
Infine, va anche evidenziato che il telaio si è deformato in altezza, come emerge dalla consulenza di parte, e non anche in larghezza, pertanto, non ha invaso il marciapiede. La circostanza che il telaio non fosse allineato all'altezza del marciapiede non ha costituito un'insidia, in quanto era diligenza dell'utente della strada non passare sopra al telaio che delimita l'aiuola, in particolare, per una persona anziana, che camminava a braccetto con il figlio.
La domanda attorea è sfornita di prova e va, pertanto, rigettata.
Le spese processuali, stante la natura della causa, vanno compensate in ragione della metà.
pagina 4 di 5 va condannato a pagare al l'altra metà delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che, in ragione della domanda, applicando i valori minimi, si liquidano in euro
3.526,00 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato: euro 1.276,00 per fase studio (da dimezzare), euro 814,00 per fase introduttiva (da dimezzare), euro 2.835,00 per fase istruttoria e trattazione (da dimezzare), euro 2.127,00 per fase decisionale (da dimezzare).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta la domanda di parte attrice
2. Compensa tra le parti, in ragione della metà, le spese processuali
3. Condanna a pagare al l'altra metà delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali, che liquida in euro 3.526,00 oltre spese generali, iva e cpa
Così deciso in Messina, 1 luglio 2025 Il Giudice
Maria Militello
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