Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'11 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Maria Rosaria Dalena
- Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Rotunno
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 25 luglio 2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs.
n° 38/2000, all'aumento della rendita (già riconosciutagli in sede amministrativa nella complessiva misura del 20% in conseguenza di molteplici malattie professionali) per i maggiori postumi residuati dalla malattia professionale “ipoacusia” (rappresentati con domanda di aggravamento del 27.07.2022) e conseguentemente condannare l' al pagamento delle CP_1
differenze sui relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda. CP_1
Espletata la consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa viene decisa ai sensi dell'art. 429, co.
1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L.
6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Invero, C.T.U. ha reso le seguenti conclusioni medico-legali:
“1)- Il ricorrente manifesta aggravamento della riconosciuta ipoacusia neurosensoriale; si stabilisce il danno biologico nella misura del 23% (ventitre per cento);
2)- si pone la decorrenza a far data dalla istanza di aggravamento.”
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, fino alla misura del 23 %con decorrenza dalla domanda di aggravamento, di talché l' deve essere condannato al pagamento delle CP_1
differenze sui ratei maturati e maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D.
Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, sino alla complessiva misura del 23% per cento, con decorrenza dalla domanda di aggravamento del 27.07.2022, condanna l' al pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e maturandi, con CP_1
rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data
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predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze CP_1
del giudizio, che liquida in complessivi €.1.500,oo a titolo di compenso professionale ex D.M.
n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario;
3. pone le spese di C.T.U. in via definitiva a carico dell' . CP_1
Taranto, 11 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Giulia VIESTI
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