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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel.
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 177/2022 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.09.2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in forza di procura in Parte_1 C.F._1
atti, dagli avv.ti Manfredo Piazza e Paola De Vincenti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti difensori, sito in Cosenza, alla Via Negroni, n. 53;
- ATTRICE IN RIASSUNZIONE –
E
, P.IV , in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IV_1
rappresentato e difeso, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, dagli avv.ti Nicola Carolillo e Carmelo Triulcio dell'Avvocatura Comunale, con domicilio digitale eletto presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
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- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per l'attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, confermare la Sentenza di primo grado del
Tribunale di Cosenza n. 1504/2015 depositata il 27.09.2015 (rg. 2795/2009) e quindi così statuire:
“1) in accoglimento dell'istanza di parte condannare il , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., a risarcire i danni subiti da per la cifra complessiva di euro 48.127,62 , oltre Parte_1 interessi legali dalla data del sinistro all'attualità sulla somma devalutata secondo indici Istat alla data indicata e via via rivalutazione anno per anno, nonché interessi legali sulla somma sopra liquidata dalla sentenza al soddisfo;
2) Condannare la convenuta a corrispondere all'attrice le spese legali che liquida in € 356,70 per esborsi, euro 5.554,00 per compensi profesisonali, oltre spese generali, iva e cpa;
3) Distrae le spese e competenze così come sopra liquidate in favore degli Avv.ti Paola De Vincenti
e Manfredo Piazza, procuratori antistatari;
4) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese e competenze di CTU così come liquidate con decreto del 6.9.2013”.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi tutte in favore dei sottoscritti difensori antistatari, del presente grado di giudizio, nonché del precedente giudizio di appello e altresì del giudizio di Cassazione, per come espressamente statuito nell'Ordinanza della Suprema Corte che ha disposto il rinvio dinanzi a codesta Ecc.ma Corte.”
Per il convenuto in riassunzione:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, voglia rigettare la domanda proposta da , poiché inammissibile ed Parte_1
infondata, in fatto ed in diritto.
In subordine, valutate le censure sollevate alla consulenza d'ufficio, Voglia riformare il quantum riconosciuto alla sig.ra . Parte_1
Con il favore delle spese anche dei precedenti gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
al fine di sentirlo condannare – ex art. 2043 c.c. o ex art. 2051 c.c. al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti in occasione dell'incidente occorso intorno alle ore 09.00 del
02.09.2008 in Cosenza, allorquando, mentre camminava in compagnia della madre su un tratto di marciapiede di Via XXIV Maggio, in direzione Via Delle Medaglie d'Oro e, precisamente, all'altezza degli uffici dell' inciampava a causa della pavimentazione dissestata e Controparte_2
cadeva rovinosamente a terra.
Dolendosi, quindi, di aver riportato in conseguenza del sinistro la frattura del malleolo della epifisi distale del perone e del III malleolo del piede sinistro nonché un trauma psicologico in ragione del fatto che non è stata in grado di concludere, con parto naturale, la gravidanza già in corso al momento dell'incidente e di aver fatto ricorso a un parto cesareo, ha chiesto la condanna del convenuto ad una somma pari a € 51.405,60 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo) ed alle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.10.2009, si è costituito in giudizio il il quale ha affermato che la caduta si è verificata per colpa esclusiva della Controparte_1
danneggiata, considerato che il tratto di marciapiede sconnesso era di dimensioni tali da non poter sfuggire all'occhio di un pedone diligente. Ha precisato, inoltre, che i) l'evento si è verificato in pieno giorno e, dunque, in condizioni di visibilità ottimali;
ii) non è possibile accertare il fenomeno della refrazione della luce sulla grata attigua alle mattonelle sconnesse che, a dire dell'attrice, ne impediva la visibilità. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda attrice poiché infondata sia in fatto che in diritto.
La causa, istruita mediante prova testimoniale , CTU medico-legale e produzione documentale, è stata decisa con sentenza n. 1504/2015, pubblicata in data 27.09.2015, con la quale il Tribunale di
Cosenza ha così statuito:
“1) in accoglimento della domanda proposta da parte attrice condanna il , in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., a risarcire i danni subiti da per la cifra complessiva di Parte_1 euro 48.127,62, oltre interessi legali dalla data del sinistro all'attualità sulla somma devalutata secondo indici Istat alla data indicata e via via rivalutata anno per anno, nonché interessi legali sulla somma sopra liquidata dalla sentenza al soddisfo;
2) condanna la convenuta a corrispondere all'attrice le spese legali, che liquida in euro 356,70 per esborsi, euro 5.554,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa;
3) distrae le spese e competenze così come sopra liquidate in favore degli avv.ti Paola de Vincenti e
Manfredo Piazza, procuratori antistatari;
4) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese e le competenze di CTU così come liquidate con decreto del 6.9.13”.
In estrema sintesi, il Tribunale¸ ricondotta la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c., ha ritenuto provato il fatto storico sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali, della documentazione fotografica prodotta, attestante lo stato dei luoghi, nonché della CTU espletata, la quale ha confermato l'esistenza del nesso di causalità tra i danni subiti da e l'evento. Ha, Parte_1
pertanto, liquidato la complessiva somma di € 48.127,62 a titolo di danno non patrimoniale
(biologico e morale) e patrimoniale (per spese mediche documentate e ritenute congrue dal consulente).
1.2. Avverso la sentenza ha proposto appello il affidato a due motivi. Con il Controparte_1 primo l'appellante ha denunziato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riferimento alle dichiarazioni testimoniali, ritenendo che da esse non è dato desumere in modo certo che abbia subito danni a causa della mancanza di piastrelle sul marciapiede. Ha Parte_1 ritenuto, pertanto, non raggiunta la prova del nesso di causalità considerato che l'evento caduta non può qualificarsi come conseguenza certa, né altamente probabile del dissesto del marciapiede, ma come fatto imputabile alla stessa danneggiata. Con un secondo motivo ha contestato la sentenza laddove il Tribunale ha riconosciuto il danno morale, presupponendo il reato di lesioni colpose. A riguardo ha affermato che trattandosi nella specie di responsabilità ex art. 2051 c.c., tale voce di danno andava esclusa e che ad ogni modo il danno morale non può essere risarcito separatamente essendo una componente intrinseca del danno biologico. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.05.2016, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo Parte_1
grado.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con ordinanza del 06.02.2017 e precisate le conclusioni all'udienza del 22.11.2017, la Corte, con sentenza n. 970/2019, pubblicata in data
06.05.2019, ha accolto il gravame del rigettando la domanda risarcitoria, sul Controparte_1
rilievo che la causa esclusiva della caduta dovesse ascriversi al contegno incauto della danneggiata.
Più specificamente, la Corte, ha affermato che dalle dichiarazioni rese dall'unico teste che ha assistito al fatto è emerso che la buca non era particolarmente profonda, era di ampie dimensioni e non era ricoperta da alcun tipo di materiale. Tali circostanze in uno al fatto che l'evento si è verificato alle ore nove del mattino hanno indotto il Tribunale a ritenere integrato il caso fortuito, dovendosi imputare unicamente alla disattenzione del pedone l'inciampo nella disconnessione del marciapiede e le lesioni che ne sono derivate.
§ 2. Il giudizio di Cassazione e di rinvio.
2.1. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da , la quale, con il Parte_1
primo motivo ha denunciato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., la violazione dell'art. 116 c.p.c., poiché la Corte, in sentenza, a sostegno della tesi del verificarsi nella fattispecie di un caso fortuito, ha elaborato affermazioni non supportate da idonei elementi probatori.
Con il secondo motivo la ricorrente, invece, ha denunciato – sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1,
n.3, c.p.c. - la violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., evidenziando che il “non Controparte_1 ha mai offerto alcuna prova a discarico della propria responsabilità” diversamente da essa ricorrente che avrebbe, invece, assolto l'onere “di dimostrare che la caduta era da attribuire esclusivamente all'insidia costituita dalla buca sul marciapiede”, censurando la sentenza impugnata per aver ravvisato l'ipotesi del caso fortuito (individuato nello stesso comportamento della vittima), senza indicare gli elementi probatori a supporto di tale conclusione.
Con il terzo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c. e degli artt. 151, 143 e 2697 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ed esattamente la circostanza determinante attinente alle condizioni di scarsa visibilità della buca, determinate dalla rifrazione del sole sull'attigua piastra metallica presente sul marciapiede.
Con il quarto ed ultimo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, Parte_1
c.p.c., la violazione ed errata applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. “laddove la Corte ha posto a carico dell'attrice un onere probatorio eccessivo rispetto a quello dovuto in ragione della fattispecie legale prevista (art. 2051 cod. civ.) e delle regole generali sulle prove e presunzioni civili (artt. 2697 e 2727 cod. civ.) in relazione al rapporto tra le condizioni del marciapiede, difettoso della necessaria manutenzione nel punto di inciampo, e la condotta della parte attrice nella determinazione della caduta che ha dato poi luogo ai danni fisici subiti a causa del sinistro”.
Il ha resistito alla domanda di parte ricorrente con controricorso chiedendone la Controparte_1
declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 36108/2021, depositata in data 23.11.2021, ha dichiarato inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso, ha accolto il terzo ed ha dichiarato assorbito il quarto.
Con particolare riguardo alla censura ritenuta fondata, la Cassazione ha affermato che “la sentenza impugnata, pur addebitando integralmente alla condotta della stessa danneggiata l'evento dannoso, e ciò sul presupposto che il dissesto del marciapiede, che ha determinato la caduta dell'attrice, si presentava ben visibile e di ampie dimensioni, ha omesso completamente di valutare la circostanza – emersa dalla deposizione della teste ma della quale non vi è traccia Tes_1
alcuna nella motivazione della Corte territoriale (anche solo al fine di negarvi, in modo argomentato, ogni rilievo) – che “la sconnessione era attigua a una piastra in ghisa e che il sole presente alle nove del mattino si rifrangeva su detta piastra”, sicché essa “era non visibile, anche perché non vi era differenza nel colore del selciato” così incorrendo nel vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.c.
Ha, pertanto, rinviato alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, per valutare unitamente alle altre risultanze istruttorie un fatto obiettivo (ovverosia la presenza della piastra in ghisa attigua al marciapiedi, nel punto in cui questo si presentava sconnesso, e l'identità del colore della prima al selciato stradale) ai fini della verifica dell'incidenza che il contegno della danneggiata ha avuto nell'eziologia dei danni dalla stessa lamentati oltre che per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
2.2. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto la causa concludendo Parte_1
come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.05.2022, si è costituito in giudizio il il quale ha rassegnato le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
La causa, precisate le conclusioni all'udienza dell'11.09.2024, sostituita dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 18.09.2024 è stata trattenuta in decisione, assegnando i termini di cui all'art 190 cpc.
La convenuta in riassunzione nel termine assegnato ha depositato la comparsa conclusionale.
Nessuno ha depositato le memorie di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 La vicenda processuale torna all'esame di questa Corte, quale giudice del rinvio, al fine di verificare l'incidenza del comportamento della danneggiata nell'eziologia dei danni riportati a seguito del sinistro occorso ( inciampo in una disconnessione del marciapiede a seguito del quale cadeva a terra, riportando lesioni personali) tenuto conto delle risultanze istruttorie e del fatto storico, processualmente acquisito tramite la testimonianza della madre della danneggiata, che il giudice d'appello ha omesso di considerare, ovvero la presenza della piastra in ghisa attigua al marciapiedi, nel punto in cui questo si presentava sconnesso, e l'identità del colore della prima al selciato stradale.
La danneggiata, infatti, fino dal primo grado per avvalorare la tesi della non visibilità della sconnessione del marciapiede aveva fatto presente che accanto alla sconnessione del marciapiede vi era una piastra in ghisa sulla quale si rifletteva il sole così da abbagliare, in tesi, i passanti e da rendere non visibile la sconnessione del marciapiede.
Ebbene, riesaminando la vicenda e, in primis, la documentazione fotografica in atti, ritiene il collegio che il fatto storico non esaminato dal giudice di appello non sia in grado di ribaltare il giudizio espresso dalla corte distrettuale in punto di ascrivibilità del sinistro alla condotta incauta della danneggiata. Dalle fotografie risulta che la piastra di ghisa alla quale si riferisce la è un Pt_1 tombino di grandi dimensioni la cui superficie non è affatto liscia;
tale piastra proprio perché realizzata in ghisa - e, dunque, con un materiale notoriamente scuro e poroso - e con una superficie non liscia non ha la capacità di riflettere i raggi solari fino al punto da abbagliare i passanti e da rendere così non visibile l'attigua sconnessione del marciapiede nella quale la è, in ultima Pt_1
analisi, inciampata per mera disattenzione. La tesi della danneggiata, in buona sostanza, non appare verosimile se messa a confronto con la scarsa inclinazione dei raggi solari alle ore 9:00 del mattino e con il materiale scarsamente riflettente del tombino. La tesi, peraltro, non trova riscontro con alcun dato scientifico che l'attrice avrebbe dovuto quanto meno allegare.
Né risponde al vero che il selciato avesse lo stesso colore del tombino di ghisa;
dalle foto emerge, invero, la differenza cromatica tra il marciapiede dissestato e il tombino di ghisa.
In siffatto contesto probatorio è, allora, ragionevole ritenere a) che il dissesto del marciapiede fosse perfettamente visibile, non essendo verosimile l'effetto abbagliante provocato dalla piastra in ghisa adiacente alla disconnessione;
b) che il dissesto avesse dimensioni tali che non poteva sfuggire a un pedone accorto che camminava a piedi sul marciapiede in condizioni di tempo e di luogo del tutto ottimali.
Il sinistro, conclusivamente, va imputato in via esclusiva alla danneggiata e tanto in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. 14228/2023).
§3. Le spese di lite
Le spese processuali, tenuto conto dell'esito finale della lite, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 10.03.2014, n.
55, aggiornati con D.M. 147/2022 (scaglione da € 26.001 a € 52.000), ridotti della metà in ragione della non particolare complessità della controversia e inclusa la fase istruttoria/di trattazione nel giudizio d'appello (Cass. 30219/2023). Le spese di CTU restano a carico dell'attrice.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio riassunto da , a seguito della Parte_1
sentenza n. 36108/2021 della Corte di Cassazione, depositata in data 23.11.2021, con cui è stata cassata la sentenza della Corte d'Appello n. 970/2019, pubblicata in data 06.05.2019, emessa all'esito del giudizio di appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Cosenza n. 1504/2015, pubblicata in data 27.09.2015 così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. condanna al pagamento in favore del delle spese processuali Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 3.809,00 per compensi del primo grado, € 804,00 per esborsi e in € 4.996,00 per compensi del giudizio d'appello, in € 2.757,00 per compensi del giudizio di cassazione, in €
3.473,00 per compensi del presente giudizio di rinvio, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3. le spese di CTU restano a carico dell'attrice.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16.1.2025
Il Presidente est
Dott.ssa Carmela Ruberto