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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 27/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 496/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 27/03/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per il ricorrente l'Avv. VARALLI e per il resistente Parte_1
l'Avv. GERINI in sostituzione dell'Avv. AMATI. Controparte_1
L'avv. VARALLI discute la causa chiedendo l'accoglimento del ricorso e contestando tutte le premesse processuali formulate da controparte;
richiama il contratto di lavoro e l'inquadramento riconosciuto al ricorrente;
insiste come in atti ribadendo il mancato assolvimento dell'obbligo di repechage;
afferma che al ricorrente non è stato proposta alcuna nuova mansione, ma solo una riduzione di stipendio;
contesta quanto dedotto da controparte e esclude che il ricorrente abbia mai consentito una riduzione di stipendio;
afferma, inoltre, che non essendo stato offerto all' una nuova mansione, allo Pt_1 stesso avrebbe potuto essere offerto il posto di lavoro del;
contesta la Pt_2 valenza probatoria della documentazione prodotta dalla convenuta al fine di dimostrare la sussistenza di uno stato di crisi;
chiede l'accoglimento del ricorso.
L'avv. GERINI discute a sua volta contestando quanto dedotto dal collega;
richiama la comparsa di costituzione e le dichiarazioni del teste escusso;
afferma la legittimità del licenziamento vista la consistente perdita di esercizio, la proposta di riduzione di stipendio e poi l'offerta di mansioni inferiori non accettata dal ricorrente;
contesta la rilevanza dell'assunzione del nuovo dipendente e conclude per la reiezione del ricorso.
1 Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 18.10 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 27/03/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 496/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. VARALLI NICOLO', Parte_1 che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. VARALLI VITTORIO, in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , elettiv. domiciliata presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
AMATI ANTONIO FULVIO, il quale la rappresenta e difende, in forza di mandato in atti
convenuta sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.6.2024 ha impugnato il Parte_1
licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli da con Controparte_1 lettera del 20.12.2023 eccependo l'insussistenza del motivo oggettivo posto a fondamento del provvedimento espulsivo e l'inosservanza dell'obbligo di repechage. Lo stesso ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, accertata l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo dichiarare il diritto del signor al risarcimento del danno meglio Parte_1
visto subito ai sensi degli art. 3 e 9 del d. lgs. N. 23/2015. Con vittoria delle spese di lite, oneri e accessori”.
Si è costituita regolarmente in giudizio eccependo la nullità Controparte_1
del ricorso e contestando, comunque, la fondatezza delle domande avversarie. La società convenuta, in particolare, ha dedotto che il licenziamento dell' era stato determinato Pt_1
dalla soppressione della posizione lavorativa del sommelier, per la quale lo stesso era stato assunto, e dopo che il ricorrente aveva rifiutato l'assegnazione alle mansioni inferiori di chef de rang.
Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'escussione del teste indicato da parte convenuta.
All'esito, i difensori hanno discusso la causa illustrando le rispettive argomentazioni e precisando le conclusioni come da verbale.
Deve essere respinta l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla convenuta.
Il contenuto dell'atto introduttivo consente, infatti, di individuare in maniera inequivocabile le ragioni e l'oggetto della domanda, attinente all'impugnativa del licenziamento irrogato al ricorrente con lettera del 20.12.2023 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo e mancato repechage.
Il ricorso all'esito dell'istruttoria appare, comunque, infondato nel merito.
assunto alle dipendenze della a Parte_1 Controparte_1
decorrere dal 1.6.2023 con mansioni di capo sommelier e inquadramento al 3° livello CCNL
Pubblici Esercizi, è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo con lettera del 20.12.2023
4 avente il seguente tenore: “... siamo giunti alla determinazione di privarci della Sua collaborazione, in quanto da un'analisi del personale interno, raffrontato con le reali esigenze aziendali è emerso che per mantenere competitività sul mercato, oltre che alla definizione di una struttura organizzativa adeguata alla situazione aziendale, la scrivente si trova costretta a procedere ad una profonda riorganizzazione del proprio assetto. Per tale ragione, la Società ha deciso, in un'ottica di contenimento di costi fissi, di sopprimere la sua posizione. Considerato quanto sopra, e non avendo la possibilità di assegnarLa a mansioni alternative compatibili con il Suo livello professionale (e nemmeno con livelli eventualmente inferiori), il suo rapporto di lavoro deve intendersi risolto a tutti gli effetti dalla data odierna...”.
La Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, “l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato;
il licenziamento risulterà ingiustificato, per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta, in presenza dell'accertamento in concreto dell'inesistenza di dette ragioni, cui il giudice sia pervenuto senza però attribuire rilievo all'assenza di effettive motivazioni economiche, perché ciò integrerebbe una insindacabile valutazione di scelte imprenditoriali, che si pone in violazione dell'art. 41 Cost.” (Cass. n. 15400/20).
Nel caso in esame il ricorrente non ha espressamente contestato che la datrice di lavoro abbia effettivamente soppresso la figura professionale del sommelier, per la quale era stato assunto, ma ha affermato che la società non aveva nemmeno tentato di riassegnarlo ad altre mansioni.
La convenuta ha documentato che lo stabilimento balneare da lei gestito in Loano nell'anno 2023 aveva riportato una rilevante perdita di esercizio (all. 3 alla memoria).
Solo nel corso dell'odierna udienza il difensore del ricorrente ha contestato l'efficacia probatoria del documento prodotto da parte convenuta quale all. 3: tale contestazione appare, tuttavia, tardiva nulla avendo la difesa attorea tempestivamente dedotto o eccepito sul punto.
5 Cont Emerge dalla documentazione in atti che Premium Hosting il 23.11.2023 ha prospettato al ricorrente una riduzione di stipendio (come da bozza di accordo prodotto sub 4), proposta non accettata dal lavoratore (all. 5).
La datrice di lavoro ha, poi, affermato che, non essendo più sostenibile la figura del sommelier, aveva prospettato all un ridimensionamento del suo ruolo (cameriere) con Pt_1
riduzione dello stipendio.
Nonostante quanto riportato nella lettera di licenziamento (non avendo la possibilità di assegnarLa a mansioni alternative compatibili con il Suo livello professionale (e nemmeno con livelli eventualmente inferiori)) l'offerta di reimpiego in mansioni inferiori è stata confermata dal teste escusso.
Il teste all'epoca consulente della convenuta, ha dichiarato che Testimone_1
aveva proposto al signor una riduzione dello stipendio con demansionamento (“lui era Pt_1 sommelier;
preciso che in quel periodo c'erano poche entrate e la mansione di sommelier non serviva;
la proposta fu nel senso di svolgere le mansioni di chef de rang che prevedeva peraltro una retribuzione inferiore”), che il ricorrente si era inizialmente dichiarato disponibile a valutare tale soluzione (“posso confermare che aveva capito la situazione di difficoltà della Pt_1
società e si era detto con me disponibile ad una riduzione dello stipendio con rinuncia al superminimo;
aggiungo che di questo riferii poi in azienda”), ma poi aveva rifiutato la formale offerta formulata dalla datrice di lavoro (“l'azienda sulla base di quanto avevo riferito del mio colloquio con predispose la proposta formale di reimpiego con mansioni inferiori, come Pt_1 detto di chef de rang, che confermo venne presentata ad e confermo che lui non l'ha Pt_1 accettata perché le mansioni proposte non rientravano nella sua professionalità”).
Non vi sono elementi concreti tali da far ritenere che il teste abbia deposto il Tes_1
falso: deve quindi ritenersi provato che la società, all'esito della mediazione del suo consulente, abbia effettivamente prospettato all anche un demansionamento (non accettato dal Pt_1
lavoratore), e non solo la rinuncia al superminimo risultante dalla bozza di accordo trasmessa al lavoratore via email.
6 Le risultanze della prova orale, in definitiva, portano a ritenere provato che la convenuta, prima di procedere al licenziamento del ricorrente, gli abbia prospettato sia una riduzione di stipendio (con rinuncia al superminimo), sia l'assegnazione di mansioni inferiori di chef de rang.
Non è nemmeno stato dedotto che la convenuta abbia continuato ad occupare un sommelier dopo il licenziamento dell' : il teste in proposito ha affermato Pt_1 Tes_1
che era stato assunto come cameriere e non come sommelier, posto che Parte_3
dopo la società non aveva più previsto tale figura professionale. Pt_1
Come ha ripetutamente affermato la giurisprudenza di legittimità in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “per la legittimità del recesso è sufficiente che le addotte ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo che richiede la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo tale scelta imprenditoriale sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost”
(Cass. n. 752/23).
Nel caso in esame la convenuta ha adeguatamente dimostrato sia l'effettiva soppressione della figura del sommelier e sia l'assolvimento dell'obbligo di repechage: l'assunzione del come cameriere non rende di per sé ingiustificato il licenziamento del ricorrente, Pt_2
posto che anche allo stesso erano state offerte le mansioni di chef de rang.
Il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento.
Le spese di lite possono, comunque, essere compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda, della natura del bene controverso e della qualità delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando così decide:
Respinge il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Savona, 27.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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