CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 693/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 164 del 10.5.2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Adriana Canzio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taranto – appellante;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'avv. Monica Latino ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza – appellato;
nonché
rappresentato e difeso dagli avv. Maria Maddalena Berloco, Oreste CP_2
Manzi e Renato Vestini ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della
Sede Provinciale dell'Istituto in Bologna – appellato;
trattata all'udienza collegiale del 12.6.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Piacenza, in Controparte_1 funzione di Giudice del lavoro, e, premesso di aver ricevuto il 3.3.2023
l'intimazione di pagamento n. 085 2021 90010238 23/000 relativa, tra l'altro, all'avviso di addebito n. 385 2015 00002265 55 000 emesso dall' di CP_2
Piacenza nel 2015 per omesso versamento di contributi previdenziali dal gennaio
2014 al gennaio 2015, notificato il 6.8.2015 per compiuta giacenza, deduceva l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, considerato che “tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento sono decorsi ben più di cinque anni senza che nel frattempo sia intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione”.
Il Giudice, nella resistenza delle controparti, respinte le eccezioni preliminari, accoglieva l'opposizione, accertando l'intervenuta prescrizione del credito (e ciò anche a tener conto del preavviso di fermo amministrativo del
10.12.2015, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., del pignoramento di veicoli notificato il 10.4.2016 e della sospensione del decorso della prescrizione di 129 di cui all'art. 37, comma 2, del d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020, e di 182 giorni di cui all'art. 11 del d. l. 183/2020, conv. nella legge n. 21/2020: “Quindi, il termine si sarebbe potuto perfezionare nel febbraio 2022, ma l'intimazione di pagamento ora opposta è stata notificata in data 03.03.2023, dunque dopo lo spirare del suddetto termine, con la conseguenza che i crediti di cui all'avviso di addebito sotteso risultavano prescritti alla data della notifica dell'intimazione medesima”).
2. ha proposto appello avverso la Parte_2 sentenza, chiedendone la riforma, con accertamento del mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale in ragione della applicabilità dell'art. 68, co.
4-bis, del d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020, essendo pienamente legittima ed efficace l'intimazione di pagamento n. 08520219001023823, notificata il
3.3.2023, con riferimento ali ruolo riportato nell'avviso di addebito n.
38520150000226555, esigibile e non inficiato da prescrizione.
Si è costituito in giudizio l' eccependo il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva e chiedendo nel merito l'accoglimento dell'appello.
Si è costituito in giudizio , resistendo all'impugnazione. Controparte_1
3. L'accertamento compiuto dal Tribunale della legittimazione passiva dell'Istituto (“Nel caso in esame, pertanto, considerato che il ricorrente propone opposizione lamentando la prescrizione del credito contributivo, sussistenza senza dubbio la legittimazione passiva dell'Ente creditore, non rilevando la circostanza che la prescrizione sia maturata anche, eventualmente, per l'asserita
2 inerzia del concessionario per la riscossione”) è da reputare definitivo, in assenza di appello incidentale. Nel merito poi il rilievo è corretto, avendo affermato Cass.,
S.U., 8.3.2022, n. 7514, che in materia previdenziale, “Deve ritersi … sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo
l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore”, ciò che vale anche con riferimento all'accertamento della maturata prescrizione, aspetto inerente al merito del credito.
4. Con l'unico motivo di appello, l' censura la sentenza nella parte Pt_1 in cui il Giudice ha ritenuto maturata la prescrizione, evidenziando che:
- l'art. 68, comma 1, del d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020, ha previsto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi
i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione …”;
- l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159/2015 ha stabilito che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione …”;
- l'art. 68, comma 4-bis, del d. l. n. 18 cit. prevede che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione (e dunque anche quelli già affidati in epoca precedente al periodo emergenziale) durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 (…) sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, co. 2, lett. a), del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Il motivo è infondato.
Occorre, infatti, tener effettivamente conto soltanto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti dall'art. 37 del d.
l. n. 18 cit., conv. nella l. n. 27/2020 (“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
3 obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, secondo il cui comma 2 “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, con previsione di un periodo di sospensione di 129 giorni)
e dall'art. 11 del d. l. n. 83/2020, conv. nella l. n. 21/2021 (il cui comma 9 prevede che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, perdurando la sospensione dal 31.12.2020 al 30.6.2021, cioè per 182 giorni).
Il richiamo agli artt. 68, comma 1, cit. e 12 cit. non è invece pertinente poiché la sospensione si riferisce ai termini di versamento dei contributi previdenziali, ovverosia ai termini di versamento non ancora scaduti, diversamente da quanto può dirsi nel caso di specie, posto che i termini dei versamenti dovuti in relazione all'avviso di addebito presupposto (notificato nel
2015) risultavano già ampiamente scaduti alla data dell'8.3.2020 (termine iniziale del periodo di sospensione).
Quanto all'art. 68, comma 4-bis, cit., la norma riguarda si riferisce i carichi affidati all' durante il periodo di sospensione di cui ai Parte_1 precedenti commi (occorso tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021), essendo stato consegnato il ruolo nel caso di specie in epoca anteriore (l'avviso di addebito è stato notificato nel 2015, applicandosi la procedura di riscossione di cui agli artt.
49 e ss. del D.P.R. n. 602/1973).
5. L'appello è allora da respingere, con conferma della sentenza impugnata.
6. La regolamentazione delle spese del grado segue la soccombenza con
, provvedendosi come in dispositivo. Controparte_1
Le spese si compensano tra l'appellante e l' che nel merito ha CP_2 aderito all'impugnazione.
Non è dovuto da parte dell'appellante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 – quater, posto che l' , cui si applica (art. 22, Parte_1 comma 1, del d. l. n. 34/2023, conv. con mod. nella l. n. 56/2023) il meccanismo della prenotazione a debito ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d. l. n. 16/2012,
4 conv. con mod. nella l. n. 44/2012, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass. S.U. n. 9938/2014 e, da ultimo, Cass. sent. n.
1778/2016).
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti di che liquida in € 2.000,00, da distrarsi in favore della Controparte_1 procuratrice antistataria;
compensa le spese tra l'appellante e l' CP_2
Così deciso in Bologna il 12.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 693/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 164 del 10.5.2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Adriana Canzio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taranto – appellante;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'avv. Monica Latino ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza – appellato;
nonché
rappresentato e difeso dagli avv. Maria Maddalena Berloco, Oreste CP_2
Manzi e Renato Vestini ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della
Sede Provinciale dell'Istituto in Bologna – appellato;
trattata all'udienza collegiale del 12.6.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Piacenza, in Controparte_1 funzione di Giudice del lavoro, e, premesso di aver ricevuto il 3.3.2023
l'intimazione di pagamento n. 085 2021 90010238 23/000 relativa, tra l'altro, all'avviso di addebito n. 385 2015 00002265 55 000 emesso dall' di CP_2
Piacenza nel 2015 per omesso versamento di contributi previdenziali dal gennaio
2014 al gennaio 2015, notificato il 6.8.2015 per compiuta giacenza, deduceva l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, considerato che “tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento sono decorsi ben più di cinque anni senza che nel frattempo sia intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione”.
Il Giudice, nella resistenza delle controparti, respinte le eccezioni preliminari, accoglieva l'opposizione, accertando l'intervenuta prescrizione del credito (e ciò anche a tener conto del preavviso di fermo amministrativo del
10.12.2015, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., del pignoramento di veicoli notificato il 10.4.2016 e della sospensione del decorso della prescrizione di 129 di cui all'art. 37, comma 2, del d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020, e di 182 giorni di cui all'art. 11 del d. l. 183/2020, conv. nella legge n. 21/2020: “Quindi, il termine si sarebbe potuto perfezionare nel febbraio 2022, ma l'intimazione di pagamento ora opposta è stata notificata in data 03.03.2023, dunque dopo lo spirare del suddetto termine, con la conseguenza che i crediti di cui all'avviso di addebito sotteso risultavano prescritti alla data della notifica dell'intimazione medesima”).
2. ha proposto appello avverso la Parte_2 sentenza, chiedendone la riforma, con accertamento del mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale in ragione della applicabilità dell'art. 68, co.
4-bis, del d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020, essendo pienamente legittima ed efficace l'intimazione di pagamento n. 08520219001023823, notificata il
3.3.2023, con riferimento ali ruolo riportato nell'avviso di addebito n.
38520150000226555, esigibile e non inficiato da prescrizione.
Si è costituito in giudizio l' eccependo il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva e chiedendo nel merito l'accoglimento dell'appello.
Si è costituito in giudizio , resistendo all'impugnazione. Controparte_1
3. L'accertamento compiuto dal Tribunale della legittimazione passiva dell'Istituto (“Nel caso in esame, pertanto, considerato che il ricorrente propone opposizione lamentando la prescrizione del credito contributivo, sussistenza senza dubbio la legittimazione passiva dell'Ente creditore, non rilevando la circostanza che la prescrizione sia maturata anche, eventualmente, per l'asserita
2 inerzia del concessionario per la riscossione”) è da reputare definitivo, in assenza di appello incidentale. Nel merito poi il rilievo è corretto, avendo affermato Cass.,
S.U., 8.3.2022, n. 7514, che in materia previdenziale, “Deve ritersi … sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo
l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore”, ciò che vale anche con riferimento all'accertamento della maturata prescrizione, aspetto inerente al merito del credito.
4. Con l'unico motivo di appello, l' censura la sentenza nella parte Pt_1 in cui il Giudice ha ritenuto maturata la prescrizione, evidenziando che:
- l'art. 68, comma 1, del d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020, ha previsto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi
i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione …”;
- l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159/2015 ha stabilito che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione …”;
- l'art. 68, comma 4-bis, del d. l. n. 18 cit. prevede che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione (e dunque anche quelli già affidati in epoca precedente al periodo emergenziale) durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 (…) sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, co. 2, lett. a), del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Il motivo è infondato.
Occorre, infatti, tener effettivamente conto soltanto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti dall'art. 37 del d.
l. n. 18 cit., conv. nella l. n. 27/2020 (“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
3 obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, secondo il cui comma 2 “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, con previsione di un periodo di sospensione di 129 giorni)
e dall'art. 11 del d. l. n. 83/2020, conv. nella l. n. 21/2021 (il cui comma 9 prevede che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, perdurando la sospensione dal 31.12.2020 al 30.6.2021, cioè per 182 giorni).
Il richiamo agli artt. 68, comma 1, cit. e 12 cit. non è invece pertinente poiché la sospensione si riferisce ai termini di versamento dei contributi previdenziali, ovverosia ai termini di versamento non ancora scaduti, diversamente da quanto può dirsi nel caso di specie, posto che i termini dei versamenti dovuti in relazione all'avviso di addebito presupposto (notificato nel
2015) risultavano già ampiamente scaduti alla data dell'8.3.2020 (termine iniziale del periodo di sospensione).
Quanto all'art. 68, comma 4-bis, cit., la norma riguarda si riferisce i carichi affidati all' durante il periodo di sospensione di cui ai Parte_1 precedenti commi (occorso tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021), essendo stato consegnato il ruolo nel caso di specie in epoca anteriore (l'avviso di addebito è stato notificato nel 2015, applicandosi la procedura di riscossione di cui agli artt.
49 e ss. del D.P.R. n. 602/1973).
5. L'appello è allora da respingere, con conferma della sentenza impugnata.
6. La regolamentazione delle spese del grado segue la soccombenza con
, provvedendosi come in dispositivo. Controparte_1
Le spese si compensano tra l'appellante e l' che nel merito ha CP_2 aderito all'impugnazione.
Non è dovuto da parte dell'appellante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 – quater, posto che l' , cui si applica (art. 22, Parte_1 comma 1, del d. l. n. 34/2023, conv. con mod. nella l. n. 56/2023) il meccanismo della prenotazione a debito ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d. l. n. 16/2012,
4 conv. con mod. nella l. n. 44/2012, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass. S.U. n. 9938/2014 e, da ultimo, Cass. sent. n.
1778/2016).
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti di che liquida in € 2.000,00, da distrarsi in favore della Controparte_1 procuratrice antistataria;
compensa le spese tra l'appellante e l' CP_2
Così deciso in Bologna il 12.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
5